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Document 32025R2033R(01)

Rettifica del regolamento (UE) 2025/2033 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/2033, 23.10.2025)

ST/14727/2025/INIT

OJ L, 2025/90899, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2033/corrigendum/2025-11-10/oj (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2033/corrigendum/2025-11-10/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/90899

10.11.2025

Rettifica del regolamento (UE) 2025/2033 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L, 2025/2033, 23 ottobre 2025 )

1.

Pagina 1, considerando 4, prima frase:

anziché:

«(4)

La decisione (PESC) 2025/2032 aggiunge 45 entità all’elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell’allegato IV della decisione 2014/512/PESC, vale a dire l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale della Russia nella guerra di aggressione contro l’Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.»,

leggasi:

«(4)

La decisione (PESC) 2025/2032 aggiunge 45 entità all’elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell’allegato IV della decisione 2014/512/PESC, vale a dire l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale della Russia nella guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.»

2.

Pagina 1, considerando 5:

anziché:

«(5)

La decisione (PESC) 2025/2032 amplia l’elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l’Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, tra cui componenti elettronici, telemetri, ulteriori sostanze chimiche utilizzate per la preparazione di propellenti, nonché ulteriori metalli, ossidi e leghe utilizzati nella fabbricazione di sistemi militari.»,

leggasi:

«(5)

La decisione (PESC) 2025/2032 amplia l’elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, tra cui componenti elettronici, telemetri, ulteriori sostanze chimiche utilizzate per la preparazione di propellenti, nonché ulteriori metalli, ossidi e leghe utilizzati nella fabbricazione di sistemi militari.»

3.

Pagina 4, considerando 26, ultima frase:

anziché:

«La decisione (PESC) 2025/2032 prevede inoltre che gli Stati membri che lo desiderano possano imporre un’autorizzazione per il viaggio nel loro territorio di tali individui, sulla base di visti o permessi di soggiorno rilasciati da un altro Stato.»,

leggasi:

«La decisione (PESC) 2025/2032 prevede inoltre che gli Stati membri che lo desiderano possano imporre un obbligo di autorizzazione per il viaggio nel loro territorio di tali individui, sulla base di visti o permessi di soggiorno rilasciati da un altro Stato.»

4.

Pagina 16, articolo 1, punto 19, che inserisce l’articolo Articolo 5 quatervicies, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Uno Stato membro può vietare o imporre un obbligo di autorizzazione per il viaggio o il transito nel proprio territorio ai cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero ai loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, comprese le carte d’identità diplomatiche, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato, sulla base di tale permesso di soggiorno o visto.»

,

leggasi:

«1.   Uno Stato membro può imporre un obbligo di autorizzazione per il viaggio o il transito nel proprio territorio ai cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero ai loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, comprese le carte d’identità diplomatiche, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato, sulla base di tale permesso di soggiorno o visto.»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2033/corrigendum/2025-11-10/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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