02022R2578 — IT — 29.12.2022 — 000.001
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Rettificato da:
▼B
REGOLAMENTO (UE) 2022/2578 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2022
che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell'Unione e l'economia da prezzi eccessivamente elevati
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce un meccanismo temporaneo di correzione del mercato («MCM») per gli ordini effettuati per la negoziazione di derivati TTF e derivati collegati ad altri punti di scambio virtuale (VTP) conformemente all'articolo 9, al fine di limitare episodi di prezzi eccessivamente elevati del gas nell'Unione che non riflettono i prezzi del mercato a livello mondiale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«derivato TTF»: derivato su merci quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (
1
), che è negoziato su un mercato regolamentato e ha per sottostante un'operazione nel Title Transfer Facility (TTF), un punto di scambio virtuale, gestito da Gasunie Transport Services B.V.;
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2)
«derivati collegati ad altri VTP»: derivato su merci quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 600/2014, che è negoziato su un mercato regolamentato e ha per sottostante un'operazione di gas in un punto di scambio virtuale nell'Unione;
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3)
«punto di scambio virtuale» o «VTP»: il punto commerciale non fisico all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale il gas è scambiato tra venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacità di trasporto o di distribuzione;
4)
«derivato TTF front month»: derivato TTF che ha la data di scadenza più vicina tra i derivati a scadenza di un mese negoziati su un mercato regolamentato;
5)
«derivato TTF front year»: derivato TTF che ha la data di scadenza più vicina tra i derivati a scadenza di dodici mesi negoziati su un determinato mercato regolamentato;
6)
«prezzo di riferimento»: se disponibile, il prezzo medio giornaliero:
—
della valutazione del prezzo del GNL Northwest Europe Marker definita come la media giornaliera di «Daily Spot Northwest Europe Marker» (NWE) amministrato da Platts Benchmark B.V. (Paesi Bassi) e di «Northwest Europe des – half-month 2» amministrato da Argus Benchmark Administration B.V. (Paesi Bassi); con una conversione delle valutazioni del prezzo del GNL in USD per milione di unità termiche britanniche (MMBtu) in EUR/Mwh, sulla base del tasso di cambio dell'euro della Banca centrale europea («BCE») e di un tasso di conversione di 1 MMBtu per 0,293071 kWh;
—
della valutazione del prezzo del GNL Mediterranean Marker, definita come la media giornaliera di «Daily Spot Mediterranean Marker» (MED) amministrato da Platts Benchmark B.V. (Paesi Bassi) e la media giornaliera di «Iberian peninsula des - half-month 2», «Italy des - half-month 2» e «Greece des - half-month 2» amministrati da Argus Benchmark Administration B.V. (Paesi Bassi); con una conversione delle valutazioni del prezzo del GNL in USD per MMBtu in EUR/Mwh, sulla base del tasso di cambio dell'euro della BCE e di un tasso di conversione di 1 MMBtu per 0,293071 kWh;
—
della valutazione del prezzo del GNL Northeast Asia Marker, definita come la media giornaliera di «LNG Japan/Korea DES 2 Half-Month» amministrato da Platts Benchmark B.V. (Paesi Bassi) e «Northeast Asia des (ANEA) - half-month 2» amministrato da Argus Benchmark Administration B.V. (Paesi Bassi); con una conversione delle valutazioni del prezzo del GNL in USD per MMBtu in EUR/Mwh, sulla base del tasso di cambio dell'euro della BCE e di un tasso di conversione di 1 MMBtu per 0,293071 kWh;
—
del prezzo di regolamento dei derivati NBP front month, pubblicato da ICE Futures Europe (Regno Unito); con una conversione dello Sterling pence per therm in EUR/MWh, sulla base del tasso di cambio dell'euro della BCE e di un tasso di conversione di 1 therm per 29,3071 kWh;
—
della valutazione giornaliera del prezzo effettuata dall'ACER a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2576;
7)
«mercato regolamentato»: «mercato regolamentato» quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;
8)
«gestore del mercato»: gestore del mercato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/65/UE.
CAPO II
MECCANISMO DI CORREZIONE DEL MERCATO
Articolo 3
Monitoraggio dei prezzi
1.
L'ACER monitora costantemente l'andamento del prezzo di riferimento e del prezzo di regolamento dei derivati TTF front month e del prezzo di regolamento front month dei derivati collegati ad altri VTP.
2.
Al fine del paragrafo 1, Platts Benchmark B.V. (Paesi Bassi) notifica all'ACER ogni giorno, entro le ore 21.00 (CET), le valutazioni giornaliere del prezzo del GNL di quanto segue: «Daily Spot Mediterranean Marker» (MED), «Daily Spot Northwest Europe Marker» (NEW) e «Japan Korea Marker» (JKM).
3.
Al fine del paragrafo 1, Argus Benchmark Administration B.V (Paesi Bassi) notifica all'ACER ogni giorno, entro le ore 21.00 (CET), le valutazioni giornaliere del prezzo del GNL di quanto segue: «Northwest Europe des – half-month 2», «Iberian peninsula des - half-month 2», «Italy des - half-month 2», «Greece des - half-month 2» e «Northeast Asia des (ANEA) - half-month 2».
4.
L'ACER calcola il prezzo di riferimento giornaliero ogni giorno, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1. L'ACER pubblica quotidianamente il prezzo di riferimento giornaliero sul proprio sito web entro le ore 23.59 CET.
Articolo 4
Evento di correzione del mercato
1.
L'MCM per il prezzo di regolamento dei derivati TTF front year è attivato quando si verifica un evento di correzione del mercato. Un evento di correzione del mercato è ritenuto verificatosi quando il prezzo di regolamento dei derivati TTF front month, pubblicato da ICE Endex B.V. (Paesi Bassi):
a)
supera 180 EUR/MWh per tre giorni lavorativi; e
b)
è superiore di 35 EUR al prezzo di riferimento nel periodo di cui alla lettera a).
2.
Al momento dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, si verifica anche un evento di correzione del mercato relativo ai derivati collegati ad altri VTP alle condizioni definite in tale atto di esecuzione conformemente ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
3.
Se constata che si è verificato un evento di correzione del mercato, l'ACER pubblica un avviso che afferma che un evento di correzione di mercato si è verificato («avviso di correzione del mercato») in modo chiaro e visibile sul suo sito web entro le ore 23:59 CET e informa dell'evento il Consiglio, la Commissione, la BCE e l'ESMA.
4.
I gestori dei mercati sul mercato dei derivati TTF e i partecipanti al mercato dei derivati TTF monitorano quotidianamente il sito web dell'ACER.
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5.
A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di un avviso di correzione del mercato, i gestori dei mercati non accettano e i partecipanti al mercato dei derivati TTF non presentano ordini di derivati TTF che giungono a scadenza nel periodo compreso tra la data di scadenza del derivato TTF front month e la data di scadenza del derivato TTF front year con prezzi superiori di 35 EUR al prezzo di riferimento pubblicato dall'ACER il giorno precedente («limite dinamico di offerta»). Se il prezzo di riferimento è inferiore a 145 EUR/MWh, il limite dinamico di offerta rimane pari alla somma di 145 EUR e 35 EUR.
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6.
Al momento dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1, ai derivati collegati ad altri VTP si applica un limite dinamico di offerta alle condizioni definite in tale atto di esecuzione conformemente ai criteri di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 2.
7.
Una volta attivato dall'ACER, il limite dinamico di offerta si applica per un minimo di [20 giorni lavorativi], a meno che non sia sospeso dalla Commissione in conformità dell'articolo 6 o disattivato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.
8.
Affinché la Commissione possa sospendere rapidamente, con decisione di esecuzione, l'attivazione dell'MCM effettuata dall'ACER, qualora, in base ai risultati del monitoraggio dell'ACER a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, vi siano indicazioni concrete di un imminente evento di correzione del mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la Commissione chiede senza ritardo alla BCE, all'ESMA e, se del caso, alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas («ENTSOG») e al gruppo di coordinamento del gas («GCG») di fornire una valutazione delle ripercussioni di un possibile evento di correzione del mercato sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sui flussi di gas intra-Unione e sulla stabilità finanziaria. Tale parere tiene conto dell'andamento dei prezzi in altri mercati organizzati pertinenti, in particolare in Asia o negli Stati Uniti, quale risulta da «Joint Japan Korea Marker» o da «Henry Hub Gas Price Assessment», entrambi amministrati da Platts Benchmark B.V. (Paesi Bassi) e pubblicati da S&P Global Inc. (New York).
9.
Dopo aver valutato l'effetto del limite dinamico di offerta sul consumo di gas e di energia elettrica e i progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi di riduzione della domanda di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) 2022/1369 e agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/1854, la Commissione può proporre una modifica del regolamento (UE) 2022/1369 al fine di adeguarlo alla nuova situazione.
10.
Nel caso di un evento di correzione del mercato, la Commissione chiede senza indebito ritardo alla BCE un parere sul rischio di turbative indesiderate per la stabilità e il regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici.
Articolo 5
Disattivazione dell'MCM
1.
Il limite dinamico di offerta è disattivato 20 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento di correzione del mercato a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 o successivamente, se il prezzo di riferimento è inferiore a 145 EUR/MWh per tre giorni lavorativi consecutivi.
2.
Ove la Commissione ha dichiarato lo stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione, in particolare in caso di deterioramento significativo della situazione di approvvigionamento di gas che porta a una situazione in cui l'approvvigionamento di gas è insufficiente a soddisfare la rimanente domanda di gas («razionamento»), a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, il limite dinamico di offerta di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c), è disattivato.
3.
L'ACER pubblica senza ritardo un avviso sul suo sito web e notifica al Consiglio, alla Commissione, alla BCE e all'ESMA che si è verificato un evento di disattivazione di cui al paragrafo 0 («avviso di disattivazione»).
Articolo 6
Sospensione dell'MCM
1.
L'ESMA, l'ACER, l'ENTSOG e il GCG monitorano costantemente gli effetti del limite dinamico di offerta sui mercati finanziari e dell'energia e sulla sicurezza dell'approvvigionamento in caso di attivazione dell'MCM.
2.
Sulla base del monitoraggio di cui al paragrafo 1, la Commissione sospende in qualsiasi momento, mediante una decisione di esecuzione, l'MCM qualora si verifichino turbative indesiderate del mercato o vi siano rischi evidenti di tali turbative, con ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sui flussi di gas intra-Unione o sulla stabilità finanziaria («decisione di sospensione»). Nella valutazione, la Commissione tiene conto in particolare dell'eventualità che l'MCM attivato:
a)
metta a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione; gli elementi di cui tener conto nella valutazione dei rischi inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento è una potenziale deviazione significativa di una delle componenti del prezzo di riferimento rispetto all'andamento storico e una diminuzione significativa delle importazioni trimestrali di GNL nell'Unione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente;
b)
si verifichi durante un periodo in cui gli obiettivi obbligatori di riduzione della domanda a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2022/1369 non sono conseguiti a livello dell'Unione, incida negativamente sui progressi compiuti nell'attuazione dell'obiettivo di risparmio di gas a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1369, tenuto conto della necessità di garantire che i segnali di prezzo incentivino la riduzione della domanda, o comporti un aumento complessivo del consumo di gas pari al 15 % in un mese o al 10 % nel corso di due mesi consecutivi rispetto al rispettivo consumo medio negli stessi mesi durante i cinque anni consecutivi precedenti il 1 febbraio 2023, sulla base dei dati sul consumo di gas e sulla riduzione della domanda comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1369;
c)
impedisca i flussi di gas intra-Unione basati sul mercato secondo i dati di monitoraggio dell'ACER;
d)
incida sulla stabilità e sul regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici, in base alla relazione dell'ESMA sulle ripercussioni dell'attivazione dell'MCM da parte dell'ESMA e a eventuali pareri della BCE richiesti dalla Commissione a tal fine, in particolare laddove ciò porti a un aumento significativo delle richieste di margini o a una riduzione significativa delle operazioni in derivati TTF all'interno dell'Unione in un mese, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, o a uno spostamento significativo delle operazioni in derivati TTF verso sedi di negoziazione al di fuori dell'Unione.
e)
comporti differenze sostanziali tra l'andamento dei prezzi nei diversi mercati organizzati nell'Unione e in altri mercati organizzati pertinenti, ad esempio in Asia o negli Stati Uniti, come risulta da «Joint Japan Korea Marker» o da «Henry Hub Gas Price Assessment», entrambi amministrati da Platts Benchmarks B.V. (Paesi Bassi);
f)
incida sulla validità dei contratti di fornitura di gas esistenti, compresi quelli a lungo termine.
3.
La decisione di sospensione è adottata senza indebito ritardo e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione di sospensione e nella misura in cui la decisione lo specifichi, il limite dinamico di offerta cessa di applicarsi.
4.
L'ACER, l'ESMA, l'ENTSOG e il GCG assistono la Commissione nei compiti di cui agli articoli 4, 5 e 6. La relazione dell'ESMA a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, è presentata entro 48 ore o, in casi urgenti, lo stesso giorno su richiesta della Commissione.
5.
Nello svolgimento dei suoi compiti a norma degli articoli 4, 5 e 6, la Commissione può consultare la BCE per consulenza su qualsiasi questione relativa al suo compito ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, TFUE, ossia contribuire ad una buona conduzione delle politiche per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
Articolo 7
Segreto professionale
1.
Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui al presente articolo.
2.
Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l'ACER o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato o persona fisica o giuridica cui l'autorità competente ha delegato i suoi poteri, tra cui revisori ed esperti incaricati da detta autorità.
3.
Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni di legge dell'Unione o nazionali.
4.
Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che è consentita la divulgazione di tali informazioni o che la stessa è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.
Articolo 8
Riesame
1.
L'ESMA e l'ACER valutano gli effetti dell'MCM sui mercati finanziari e dell'energia e sulla sicurezza dell'approvvigionamento al fine di verificare in particolare se gli elementi chiave dell'MCM sono ancora adeguati alla luce degli sviluppi dei mercati finanziari e dell'energia e della sicurezza dell'approvvigionamento.
2.
Nella valutazione degli effetti, l'ESMA e l'ACER effettuano segnatamente un'analisi relativa ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tale valutazione verifica in particolare se la limitazione ai derivati TTF abbia portato a un arbitraggio da parte dei partecipanti al mercato tra derivati corretti e non corretti, con un impatto negativo sui mercati finanziari o dell'energia e a scapito dei consumatori.
3.
L'ESMA e l'ACER valutano inoltre se:
a)
l'esclusione della negoziazione fuori borsa («over-the-counter» – OTC) dall'ambito di applicazione del presente regolamento abbia portato a spostamenti significativi della negoziazione di derivati TTF ai mercati OTC, mettendo così in pericolo la stabilità dei mercati finanziari o dell'energia;
b)
l'MCM abbia portato a una riduzione significativa delle operazioni in derivati TTF all'interno dell'Unione, o a uno spostamento significativo delle operazioni in derivati TTF verso sedi di negoziazione al di fuori dell'Unione;
4.
L'ESMA e l'ACER valutano altresì se sia necessario riesaminare gli elementi seguenti:
a)
gli elementi presi in considerazione per il prezzo di riferimento;
b)
le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
c)
il limite dinamico di offerta.
5.
Le relazioni dell'ESMA e dell'ACER a norma del paragrafo 1 sono presentate alla Commissione entro il 1o marzo 2023. L'ESMA e l'ACER pubblicano una relazione preliminare sui dati relativi all'introduzione dell'MCM entro il 23 gennaio 2023.
Articolo 9
Estensione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP
1.
Sulla base della valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, paragrafo 1, la Commissione, con atto di esecuzione, definisce, entro il 31 marzo 2023, i dettagli tecnici dell'applicazione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.
Nell'eventualità in cui l'applicazione del MCM ai derivati collegati ad altri VTP comporti effetti negativi significativi sui mercati finanziari o del gas conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione esclude, in via eccezionale, taluni derivati dall'ambito di applicazione dell'MCM.
2.
La Commissione seleziona i dettagli tecnici dell'attuazione, nonché i derivati collegati ad altri VTP, che potrebbero dover essere esclusi dall'ambito di applicazione del meccanismo di correzione del mercato, in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a)
la disponibilità di informazioni sui prezzi dei derivati collegati ad altri VTP;
b)
la liquidità dei derivati collegati ad altri VTP;
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c)
l'impatto che l'estensione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP avrebbe sui flussi di gas intra-UE e sulla sicurezza dell'approvvigionamento;
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d)
l'impatto che l'estensione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP avrebbe sulla stabilità dei mercati finanziari, tenendo conto dell'impatto di eventuali margini addizionali come garanzia.
Articolo 10
Riesame
La Commissione può, se del caso, proporre una modifica del presente regolamento per includere i contratti derivati OTC nell'ambito di applicazione del presente regolamento o per riesaminare gli elementi presi in considerazione per il prezzo di riferimento, in particolare considerando di assegnare un peso diverso a tali elementi, le condizioni per l'attivazione dell'MCM di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), e il limite dinamico di offerta. Prima di presentare tale proposta, la Commissione consulta la BCE, l'ESMA, l'ACER, l’ENTSOG, il GCG e, se del caso, altri pertinenti portatori di interessi.
Articolo 11
Procedura di comitato
1.
La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2023. Esso si applica a decorrere dallo stesso giorno per un periodo di un anno.
2.
L'articolo 4 si applica a decorrere dal 15 febbraio 2023.
3.
L'articolo 8, paragrafo 2, si applica dal 1o gennaio 2023.
4.
Il presente regolamento non si applica a:
a)
i contratti derivati TTF conclusi prima del 1o febbraio 2023;
b)
l'acquisto e la vendita di derivati TTF al fine di compensare o ridurre i contratti derivati TTF conclusi prima del 1o febbraio 2023;
c)
l'acquisto e la vendita di derivati TTF nel quadro della procedura di gestione degli inadempimenti di una CCP, comprese le OTC registrate nel mercato regolamentato a fini di compensazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.