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Documento 02004R0136-20191213

Testo consolidato: Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione del 22 gennaio 2004 che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/136/2019-12-13

02004R0136 — IT — 13.12.2019 — 005.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 136/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2004

che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 021 dell'28.1.2004, pag. 11)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1792/2006 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2006

  L 362

1

20.12.2006

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2009

  L 77

1

24.3.2009

 M3

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 359/2014 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2014

  L 107

10

10.4.2014

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 494/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2014

  L 139

11

14.5.2014

 M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1714 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 2019

  L 261

1

14.10.2019


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 267, 21.10.2019, pag.  16 (2019/1714)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 136/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2004

che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Controlli veterinari

1.  I controlli documentali stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE sono effettuati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

2.  Le analisi di laboratorio e le analisi di campioni ufficiali stabilite dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 97/78/CE sono effettuate conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Notifica dell'arrivo di prodotti tramite il Documento veterinario comune di entrata

1.  Prima dell'arrivo fisico della partita nel territorio della Comunità, il responsabile del carico notifica l'arrivo dei prodotti al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero in cui devono essere presentati i prodotti, utilizzando il Documento veterinario comune di entrata (DVCE) che figura nell'allegato III.

2.  Il DVCE è rilasciato conformemente alle norme generali di certificazione contemplate in altre normative comunitarie pertinenti.

3.  Il DVCE è costituito da un originale e copie come stabilito dall'autorità competente per soddisfare i requisiti del presente regolamento. Il responsabile del carico compila la parte 1 del DVCE e la trasmette al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero.

4.  Fatti salvi i paragrafi 1 e 3 e previo accordo delle autorità competenti interessate dalla partita, le informazioni contenute nel DVCE possono venire preventivamente comunicate attraverso un sistema di telecomunicazioni o qualsiasi altro sistema di trasmissione elettronica dei dati. In questo caso le informazioni fornite per via elettronica devono essere quelle richieste nella parte 1 del modello del DVCE.

Articolo 3

Procedura da seguire dopo l'esecuzione dei controlli veterinari

1.  Dopo l'esecuzione dei controlli veterinari di cui all'articolo 4 della direttiva 97/78/CE, la parte 2 del DVCE viene compilata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero. Il DVCE è firmato da quest'ultimo o da un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione, al fine di concedere l'autorizzazione veterinaria della partita.

In caso di posti d'ispezione frontalieri che controllano importazioni di pesce conformemente alla decisione 93/352/CEE della Commissione ( 1 ), il funzionario ufficiale designato può svolgere le funzioni del veterinario ufficiale, comprese la compilazione e la firma del DVCE.

2.  L'originale del DVCE relativo a partite per le quali è stata concessa l'autorizzazione veterinaria consiste nelle parti 1 e 2, debitamente compilate e sottoscritte.

3.  Il veterinario ufficiale o il responsabile del carico notifica alle autorità doganali del posto d'ispezione frontaliero l'autorizzazione veterinaria della partita come disposto al paragrafo 1 attraverso l'invio dell'originale del DVCE o per via elettronica:

 una volta effettuato lo sdoganamento ( 2 ) l'originale del DVCE accompagna la partita fino al primo stabilimento di destinazione,

 il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero conserva una copia del DVCE,

 il veterinario ufficiale trasmette copia del DVCE al responsabile del carico.

4.  il veterinario ufficiale conserva per almeno tre anni l'originale della certificazione veterinaria o dei documenti rilasciati dal paese terzo e che accompagnano la partita, così come una copia del DVCE. Tuttavia, per partite o prodotti in transito oppure destinati all'ammasso in un deposito autorizzato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE con destinazioni finali al di fuori della Comunità, i documenti veterinari originali che accompagnano la partita all'arrivo continuano ad accompagnarla, mentre al posto d'ispezione frontaliero si conservano solo copie di tali documenti.

Articolo 4

Procedura da seguire per le partite di prodotti che hanno ricevuto l'autorizzazione veterinaria ma restano sottoposte a sorveglianza doganale

1.  Nel caso di partite di prodotti che hanno ricevuto l'autorizzazione veterinaria presso il posto d'ispezione frontaliero, secondo quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 1, ma che restano sotto sorveglianza doganale e sono immesse in libera circolazione in una fase successiva, si applica la procedura prevista ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.  L'originale del DVCE accompagna la partita per tutto il tempo in cui rimane in regime di sorveglianza doganale, attraverso uno o più stabilimenti, finché il responsabile del carico chiede lo sdoganamento.

3.  Per il primo sdoganamento il responsabile del carico presenta l'originale del DVCE all'ufficio doganale responsabile dello stabilimento in cui si trova la partita. L'invio del DVCE può avvenire anche per via elettronica, previa autorizzazione dell'autorità competente.

4.  Qualora sia stato richiesto lo sdoganamento secondo quanto disposto al paragrafo 3, l'operatore dello stabilimento:

a) conserva copia del DVCE che accompagna la partita;

b) registra la data di arrivo della partita;

c) registra la data o, in caso di partita frazionata, le date dello sdoganamento secondo quanto disposto all'articolo 5.

Articolo 5

Procedura da seguire per le partite frazionate in regime di sorveglianza doganale

1.  Se la partita di cui all'articolo 4, paragrafo 1, viene frazionata, l'originale del DVCE è presentato alle competenti autorità doganali responsabili dello stabilimento in cui è effettuato il frazionamento. In questo caso una copia del DVCE è conservata nello stabilimento in cui la partita viene frazionata.

2.  L'autorità competente responsabile dello stabilimento di cui al paragrafo 1 può rilasciare una fotocopia autenticata dell'originale del DVCE che accompagni ciascuna frazione della partita, recante informazioni sulla quantità o il peso modificati.

L'autorità competente può chiedere all'operatore dello stabilimento in cui la partita viene frazionata di conservare il registro per garantire la tracciabilità delle diverse parti della partita.

Il registro e le copie del DVCE devono essere conservati per tre anni.

Articolo 6

Coordinamento con altri servizi interessati

Al fine di garantire che tutti i prodotti di origine animale che entrano nella Comunità siano sottoposti a controlli veterinari, l'autorità competente e i veterinari ufficiali di ciascuno Stato membro si coordinano con altri servizi interessati per raccogliere tutte le informazioni pertinenti sull'introduzione di prodotti di origine animale. Si tratta in particolare di:

a) informazioni accessibili ai servizi doganali;

b) informazioni su manifesti navali, ferroviari o aerei;

c) altre fonti d'informazione di cui dispongono gli operatori commerciali del trasporto stradale, ferroviario, navale o aereo.

Articolo 7

Accesso alle basi dati e integrazione dei sistemi tecnologici di informazione

Ai fini dell'articolo 6 l'autorità competente deve avere un accesso completo o almeno parziale alle basi dati dei servizi doganali.

Nel rispetto della sicurezza dei dati, i sistemi informatici utilizzati dall'autorità competente vanno opportunamente integrati, per quanto possibile, con quelli dei servizi doganali e degli operatori commerciali, in modo da accelerare il trasferimento delle informazioni.

▼M2

Articolo 8

Norme specifiche per i prodotti che costituiscono parte del bagaglio di viaggiatori o che formano oggetto di piccole spedizioni a privati

I prodotti di origine animale che costituiscono parte del bagaglio di viaggiatori o che formano oggetto di piccole spedizioni a privati devono essere conformi ai requisiti posti dal regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione ( 3 ).

▼B

Articolo 9

Controlli veterinari di alcuni prodotti vegetali

1.  Gli Stati membri sottopongono i prodotti vegetali elencati nell'allegato IV e provenienti dai paesi autorizzati elencati nell'allegato V ai controlli documentali stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento e, se pertinente, alle analisi di laboratorio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché ad altri controlli materiali di cui all'allegato III della direttiva 97/78/CE.

2.  Le disposizioni della direttiva 97/78/CE e del presente regolamento sono applicabili a tutti i prodotti vegetali elencati nell'allegato IV del presente regolamento che, in particolare a causa della loro origine e della successiva destinazione, possono comportare il rischio di diffondere malattie animali infettive o contagiose.

Articolo 10

Impiego della certificazione elettronica

A discrezione dell'autorità competente, la stesura, l'uso, la trasmissione e la conservazione del DVCE, come indicati nelle diverse situazioni descritte nel presente regolamento, possono effettuarsi per via elettronica.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione 93/13/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Controlli documentali di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Le norme seguenti si applicano ai controlli documentali su prodotti provenienti da paesi terzi.

1. Per ogni partita, l'autorità competente deve verificare la destinazione doganale a cui le merci saranno assegnate.

2. Ciascun certificato o documento sanitario o di salubrità che accompagna una partita di prodotti originari di paesi terzi e che viene presentato al posto d'ispezione frontaliero deve essere sottoposto a un controllo inteso a confermare secondo il caso:

a) che si tratti di un certificato o documento originale;

b) che riguardi un paese terzo o una parte di un paese terzo autorizzati ad esportare nella Comunità o, per i prodotti non soggetti ad armonizzazione, verso lo Stato membro interessato;

c) che la sua presentazione e il contenuto siano conformi al modello stabilito per il prodotto e il paese terzo considerato o, per i prodotti non soggetti ad armonizzazione, lo Stato membro interessato;

d) che sia conforme ai principi generali di certificazione definiti nell'allegato IV della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ( 4 );

e) che sia stato compilato in ogni sua parte;

f) che riguardi stabilimenti o navi registrati o autorizzati all'esportazione nella Comunità o, per i prodotti non soggetti ad armonizzazione, verso lo Stato membro interessato;

g) che rechi la firma del veterinario ufficiale o del rappresentante dell'autorità ufficiale, se del caso autorizzato, nonché l'indicazione leggibile in stampatello del nome e delle qualifiche del medesimo, e che il timbro ufficiale del paese terzo e la firma ufficiale siano in un colore diverso da quello delle altre menzioni indicate sul certificato o, nel caso dei certificati elettronici, che la firma e il timbro siano stati introdotti con un sistema protetto;

h) che la parte 1 del DVCE sia compilata correttamente e che le informazioni in essa contenute coincidano con i dati che figurano in altri documenti ufficiali pertinenti che accompagnano la partita.




ALLEGATO II

Analisi di laboratorio di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Le norme seguenti si applicano alle analisi di laboratorio da effettuare sui prodotti.

1. Alle partite di prodotti presentati per l'importazione gli Stati membri applicano un piano di sorveglianza inteso ad accertare l'osservanza della normativa comunitaria o, se del caso, della legislazione nazionale in materia, al fine di individuare segnatamente residui, agenti patogeni o altre sostanze nocive per l'uomo, gli animali o l'ambiente. I piani di sorveglianza, basati sulla natura dei prodotti e sui rischi inerenti, tengono conto di tutti i parametri pertinenti, quali frequenza e quantità delle partite in arrivo e i risultati di precedenti controlli.

2. Qualora nell'ambito dei piani di sorveglianza di cui al paragrafo 1 siano effettuati prelievi casuali, senza che si sospettino rischi per la salute pubblica e degli animali, la partita esaminata può essere immessa in libera pratica prima che siano noti i risultati di laboratorio. In ogni caso occorre annotare tutti i dati sul DVCE che accompagna la partita e informare l'autorità competente del luogo di destinazione conformemente all'articolo 8 della direttiva 97/78/CE.

3. Se le prove di laboratorio sono effettuate sulla base di una sospetta irregolarità, di dati disponibili, di una precedente notifica nell'ambito della procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, o di una misura di salvaguardia, e se un prelievo concerne una sostanza o un agente patogeno che rappresentano un pericolo diretto o immediato per la salute pubblica e degli animali, il veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero che ha effettuato tale prelievo, o l'autorità competente, deve differire lo sdoganamento veterinario e l'immissione al consumo della partita finché i risultati di laboratorio siano soddisfacenti. Nel frattempo la partita rimane sotto il controllo delle autorità e sotto la responsabilità del veterinario ufficiale o dell'agente ufficiale designato del posto d'ispezione frontaliero in cui sono stati effettuati i controlli veterinari.

4. Ogni Stato membro informa mensilmente la Commissione in merito ai risultati positivi o negativi delle analisi di laboratorio effettuate nei propri posti d'ispezione frontalieri.




ALLEGATO III

DOCUMENTO VETERINARIO COMUNE DI ENTRATA (DVCE)

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Note per la compilazione del certificato DVCE ( 5 )

Osservazione generale:

Il certificato deve essere compilato in stampatello. Quando una casella deve essere cancellata o non è pertinente si invita a cancellare chiaramente o a sbarrare l'intera casella. Per selezionare un'opzione apporre una crocetta nell'apposito spazio.

Il presente certificato deve essere compilato per tutte le partite presentate ad un posto di ispezione frontaliero, sia per le partite presentate come conformi ai requisiti comunitari e destinate ad essere immesse in libera pratica, sia per le partite che saranno inoltrate, sia per le partite non rispondenti ai requisiti comunitari e destinate al trasbordo, al transito, o ad essere vincolate ai regimi delle zone franche, del deposito franco o deposito doganale oppure ai rifornitori di navi (fornitori di bordo). L'inoltro si riferisce alle partite accettate alle condizioni stabilite dall'articolo 8 della direttiva 97/78/CE ma che restano sotto controllo veterinario fino al raggiungimento di una destinazione finale determinata, di solito per essere sottoposte a un ulteriore trattamento.

Ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere relativo ad un paese.



Parte 1:

 

Questa parte deve essere compilata dal dichiarante o dal responsabile del carico quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE. Le note si riferiscono alla casella che reca lo stesso numero.

Casella 1.

Speditore/Esportatore: indicare l'impresa commerciale che spedisce la partita (nel paese terzo).

Casella 2.

Posto d'ispezione frontaliero. Completare se l'informazione non è già prestampata sul documento. Il numero di riferimento DVCE è il numero unico di riferimento attribuito dal posto di ispezione frontaliero che rilascia il certificato (ripetuto anche nella casella 25). Il numero di unità ANIMO è il numero del posto di ispezione frontaliero che figura accanto al suo nome nell'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Casella 3.

Destinatario: indicare l'indirizzo della persona o dell'impresa commerciale citata sul certificato del paese terzo. Se nel certificato non figura alcun destinatario, è possibile utilizzare quello indicato nei documenti commerciali pertinenti.

Casella 4.

Responsabile del carico (anche agente o dichiarante): indicare nome, cognome e indirizzo della persona definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CEE, che è responsabile della partita al momento della sua presentazione al posto di ispezione frontaliero e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti a nome dell'importatore.

Casella 5.

Importatore: indicare nome, cognome e indirizzo; l'importatore può essere distante dall'effettivo posto di ispezione frontaliero. Se l'importatore e l'agente sono la stessa persona apporre l'indicazione «Cfr. casella 4».

Casella 6.

Paese di origine: è il paese dove il prodotto finale è stato prodotto, trasformato o imballato.

Casella 7.

Paese di spedizione: è il paese in cui la partita viene caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell'Unione europea.

Casella 8.

Indicare l'indirizzo di consegna nell'Unione europea; questo vale sia per i prodotti conformi (casella 19) che per i prodotti non conformi (casella 22).

Casella 9.

Indicare la data stimata di arrivo della partita al posto di ispezione frontaliero.

Casella 10.

Certificato/documento veterinario: data di rilascio: corrisponde alla data in cui il certificato/documento è stato firmato dal veterinario ufficiale o dall'autorità competente. Numero: indicare il numero ufficiale del certificato. Per i prodotti provenienti da uno stabilimento o da una nave riconosciuti o registrati, indicare se del caso il nome e il numero di riconoscimento/registrazione. Per gli embrioni, le uova o le lamelle di sperma, indicare il numero che identifica il gruppo di raccolta riconosciuto.

Casella 11.

Indicare i dati completi che identificano i mezzi di trasporto all'arrivo: per gli aerei il numero di volo e la lettera di trasporto aereo, per le navi il nome della nave e la polizza di carico, per gli automezzi il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per i treni il numero del treno e il numero del vagone.

Casella 12.

Natura delle merci: indicare le specie animali, il trattamento a cui sono stati sottoposti i prodotti e il numero e il tipo di imballaggi che compongono il carico, ad esempio 50 scatoloni di 25 kg, oppure il numero di container. Mettere una crocetta sulla pertinente temperatura del trasporto.

Casella 13.

Codice NC: indicare almeno le prime quattro cifre del pertinente codice della nomenclatura combinata (codice NC), istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, quale modificato. I codici NC sono elencati anche nella decisione 2002/349/CE della Commissione (e sono identici alle rubriche del sistema armonizzato). Nel caso dei prodotti della pesca, se esiste un certificato unico che scorta una partita composta da merci classificate da più di un codice NC, si possono indicare nel DVCE i relativi codici aggiuntivi.

Casella 14.

Peso lordo: peso totale in kg, definito come la massa complessiva delle merci con i loro imballaggi, esclusi i container o altre attrezzature di trasporto.

Casella 15.

Peso netto: è il peso del prodotto in chilogrammi, escluso l'imballaggio. La massa netta è la massa delle merci senza imballaggio. Qualora l'indicazione del peso non sia adatta, indicare il numero di unità, ad esempio 100 lamelle di sperma di x ml oppure 3 ceppi biologici/embrioni.

Casella 16.

Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

Casella 17.

Trasbordo. Usare questa casella se la partita non è destinata ad essere importata presso questo posto di ispezione frontaliero ma deve proseguire il viaggio su un'altra nave o aeronave per essere successivamente importata nel territorio dell'Unione europea attraverso un secondo posto di ispezione frontaliero della Comunità oppure è destinata ad un paese terzo. Numero di unità ANIMO: cfr. casella n. 2.

Casella 18.

Transito: per le partite non conformi alla normativa comunitaria, in viaggio a destinazione di un paese terzo attraverso il territorio comunitario o di uno Stato SEE con trasporto su strada, per ferrovia o via navigabile.

PIF di uscita: nome del posto d'ispezione frontaliero dal quale i prodotti escono dal territorio comunitario. Numero di unità ANIMO: cfr. casella n. 2.

Casella 19.

Prodotti conformi: i prodotti presentati per essere immessi in libera pratica sul mercato interno, compresi quelli ammissibili ma che saranno sottoposti ad una «procedura di inoltro sotto controllo» e quelli che, una volta espletate le formalità veterinarie per l'immissione in libera pratica, possono essere immagazzinati sotto controllo doganale ed essere sdoganati ulteriormente presso l'ufficio doganale che ha competenza geografica sul posto di ispezione frontaliero, oppure altrove.

Prodotti non conformi: i prodotti non conformi alla normativa comunitaria e destinati a zone franche, depositi franchi, depositi doganali, a fornitori di bordo o a navi, oppure al transito a destinazione di un paese terzo.

Casella 20.

La reimportazione si riferisce alle partite di origine comunitaria che non sono state accettate o di cui è stata respinta l'entrata in un paese terzo e che sono rispedite allo stabilimento di origine nell'Unione europea.

Casella 21.

Mercato interno: riservato alle partite destinate ad essere consegnate all'interno del mercato unico. Apporre una crocetta sulla categoria pertinente. Questo vale anche per le partite che, risultate ammissibili dopo l'espletamento delle formalità veterinarie per l'immissione in libera pratica, possono essere immagazzinate sotto controllo doganale ed essere sdoganate ulteriormente presso l'ufficio doganale che ha competenza geografica sul posto di ispezione frontaliero, oppure altrove.

Casella 22.

Compilare questa casella per tutti i prodotti non conformi alla normativa UE se la partita sarà consegnata e immagazzinata sotto controllo veterinario presso una zona franca, un deposito franco, un deposito doganale o un rifornitore di navi.

NB:

le caselle dalla 18 alla 22 si riferiscono esclusivamente a procedure veterinarie.

Casella 23.

Firma. Il firmatario s'impegna anche ad accettare di riprendere in consegna le partite in transito di cui sia stata rifiutata l'entrata in un paese terzo.



Parte 2:  Questa parte deve essere compilata esclusivamente dal veterinario ufficiale o dall'agente ufficiale designato (di cui alla decisione 93/352/CEE)

Per le caselle dalla 38 alla 41 utilizzare un colore diverso dal nero

Casella 24.

DVCE precedente: se è stato rilasciato un DVCE in precedenza, indicare il relativo numero di serie.

Casella 25.

Indicare il numero di riferimento attribuito dal posto d'ispezione frontaliero che rilascia il certificato (cfr. casella 2).

Casella 26.

Controllo documentale. Compilare per tutte le partite.

Casella 27.

Apporre una crocetta alla voce «controllo dei sigilli» se i container non vengono aperti e ci si limita al controllo dei sigilli a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), punto i) della direttiva 97/78/CE.

Casella 28.

Controlli materiali:

Per controlli ridotti si intende il regime istituito dalla decisione 94/360/CE nel caso in cui una partita non sia stata selezionata per un controllo materiale, ma ci si sia accontentati di un controllo documentale o di identità.

La voce «altri» si riferisce alla procedura di reimportazione, alle merci inoltrate, al trasbordo, al transito o alle procedure di cui agli articoli 12 e 13. Queste destinazioni possono essere dedotte da altre caselle.

Casella 29.

Indicare la categoria della sostanza o l'agente patogeno oggetto degli esami di laboratorio. «Casuale» indica un esame a campione senza trattenere la partita in attesa dei risultati: in questo caso dovrà essere inviato un messaggio in proposito attraverso la rete ANIMO all'autorità competente di destinazione (cfr. articolo 8 della direttiva 97/78/CE). «Sospetto» si riferisce ai casi in cui la partita è stata trattenuta in attesa di un risultato favorevole oppure è stata sottoposta ad analisi a causa di una precedente notifica nell'ambito della procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, oppure analizzata in virtù di una misura di salvaguardia in vigore.

Casella 30.

Completare, se del caso, per l'ammissibilità al trasbordo. Usare questa casella se la partita non è destinata ad essere importata presso questo posto di ispezione frontaliero ma deve proseguire il viaggio su un'altra nave o aeronave per essere successivamente importata nel territorio dell'Unione europea attraverso un secondo posto di ispezione frontaliero della Comunità oppure è destinata ad un paese terzo. Cfr. articolo 9 della direttiva 97/78/CE del Consiglio e la decisione 2000/25/CE della Commissione (1). Numero di unità ANIMO: cfr. casella n. 2.

Casella 31.

Transito: compilare per le partite non conformi alle norme UE, ammesse a viaggiare a destinazione di un paese terzo attraverso il territorio comunitario o di uno Stato SEE con trasporto su strada, per ferrovia o via navigabile. Il trasporto deve essere eseguito sotto controllo veterinario conformemente al disposto dell'articolo 11 della direttiva 97/78/CE e alla decisione 2000/25/CE.

Casella 32.

Utilizzare questa casella per le partite di cui è stata approvata l'immissione in libera pratica nel mercato interno (dovrebbe essere utilizzata anche per le partite che sono conformi ai requisiti comunitari ma per motivi finanziari non sono state sdoganate immediatamente presso il posto di ispezione frontaliero e sono state immagazzinate sotto controllo doganale in un deposito doganale o saranno sdoganate più tardi e/o in un altro luogo di destinazione geograficamente distinto).

Caselle 33 e 34.

Utilizzare queste caselle per le partite che non possono essere immesse in libera pratica in base alla normativa veterinaria, ma che sono considerate ad alto rischio e devono essere inoltrate sotto controllo veterinario e doganale ad una delle destinazioni controllate previste dalla direttiva 97/78/CE. L'ammissione ad un deposito situato in una zona franca, ad un deposito franco o ad un deposito doganale può essere autorizzata solo se sono soddisfatte le condizioni enunciate all'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE.

Casella 33.

Da utilizzare per le partite accettate che devono tuttavia essere inoltrate ad una destinazione specifica come previsto dagli articoli 8 o 15 della direttiva 97/78/CE.

Casella 34.

Utilizzare questa casella per le partite che non rispondono ai requisiti comunitari, destinate ad essere trasferite e immagazzinate in depositi approvati a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, o ad operatori autorizzati a norma dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

Casella 35.

Indicare chiaramente, in caso di rifiuto dell'importazione, la destinazione da dare alla partita. Indicare la data entro la quale deve essere eseguita l'operazione proposta. L'indirizzo di eventuali stabilimenti di trasformazione deve essere indicato nella casella 37. Dopo il rigetto o la decisione di destinare la partita alla trasformazione, è necessario registrare il termine per l'esecuzione dell'operazione proposta nel «registro delle azioni successive».

Casella 36.

Motivi del rifiuto: utilizzare per aggiungere informazioni pertinenti. Apporre una crocetta nella casella pertinente. La voce 7 si riferisce a carenze di igiene non coperte dalle voci 8 e 9, comprese le irregolarità emerse dai controlli della temperatura, putrefazione o sporcizia.

Casella 37.

Indicare il numero di riconoscimento e l'indirizzo (o nome della nave e porto) per tutte le destinazioni per cui è necessario il controllo veterinario della partita, per esempio la casella 33: Inoltro, per la casella 34: Procedura di deposito, per la casella 35: Trasformazione o Distruzione.

Casella 38.

Utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all'apertura del container. Sarebbe opportuno conservare a tal fine un elenco completo di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

Casella 39.

Apporre il timbro ufficiale del posto di ispezione frontaliero o dell'autorità competente.

Casella 40.

Firma del veterinario, oppure nel caso di porti in cui si movimenta solo pesce, dell'agente ufficiale designato, come previsto dalla decisione 93/352/CEE.

Casella 41.

Questa casella deve essere utilizzata dal posto di ispezione frontaliero di uscita dal territorio dell'Unione europea per le partite spedite in transito attraverso la Comunità e che sono controllate all'uscita come previsto dalla decisione 2000/208/CE. In assenza di transito, la casella può essere utilizzata per aggiungere eventuali osservazioni pertinenti relative ad esempio alla mancata rimozione della colonna vertebrale o ai dazi pagati.

Casella 42.

Questa casella deve essere utilizzata dai servizi doganali per aggiungere informazioni pertinenti (ad esempio per il numero dei certificati T1 o T5) se le partite restano sotto controllo doganale per un certo periodo. Queste informazioni di solito sono aggiunte dopo la firma del veterinario.

Casella 43.

Utilizzare questa casella quando l'originale del DVCE deve essere conservato in un determinato posto e devono essere rilasciati dei duplicati.

(1)   GU L 9 del 13.1.2000, pag. 27.




ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti vegetali di cui all'articolo 9

Prodotti vegetali sottoposti a controlli veterinari:

1. Paglia

2. Fieno

▼M5




ALLEGATO V

Elenco dei paesi di cui all'articolo 9



Codice ISO

Paese

AU

Australia

BY

Bielorussia (1)

CA

Canada

CH

Svizzera

CL

Cile

GL

Groenlandia

IS

Islanda

NZ

Nuova Zelanda

RS

Serbia (2)

UA

Ucraina (1)

US

Stati Uniti d'America

ZA

Sudafrica (eccetto le zone di controllo dell'afta epizootica situate nella regione veterinaria del Transvaal settentrionale e orientale, nel distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona di frontiera con il Botswana a est della longitudine di 28°).

(1)   Unicamente paglia in pellets destinata alla combustione, trasportata direttamente in regime di transito doganale, come indicato all'articolo 4, paragrafo 16, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1), e monitorata tramite il sistema TRACES dal posto d'ispezione frontaliero (PIF) d'entrata nell'Unione fino all'impianto di destinazione nell'Unione in cui è effettuata la combustione.

(2)   Come indicato all'articolo 135 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).



( 1 ) GU L 144 del 16.6.1993, pag. 25.

( 2 ) Il termine «sdoganamento» nel presente regolamento significa l'immissione in libera pratica quale definita all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

( 3 ) GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1.

( 4 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

( 5 ) Le note per la compilazione del certificato possono essere stampate e distribuite a parte.

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