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Documento 31998R2584
Council Regulation (EC) No 2584/98 of 27 November 1998 amending Regulation (EC) No 710/95 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of colour television receivers originating in Malaysia, the People's Republic of China, the Republic of Korea, Singapore and Thailand and collecting definitively the provisional duty imposed
Regolamento (CE) n. 2584/98 del Consiglio del 27 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 710/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio
Regolamento (CE) n. 2584/98 del Consiglio del 27 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 710/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio
GU L 324 del 2.12.1998, pagg. 1-13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 02/04/2000
Regolamento (CE) n. 2584/98 del Consiglio del 27 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 710/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio
Gazzetta ufficiale n. L 324 del 02/12/1998 pag. 0001 - 0013
REGOLAMENTO (CE) N. 2584/98 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 710/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in seguito denominato «Regolamento di base», in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3, vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE (1) Con il regolamento (CEE) n. 1048/90 (2) il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con schermo di piccole dimensioni, con la diagonale dello schermo compreso tra 15,5 cm e 42 cm, originari della Repubblica di Corea, in seguito denominati «televisori con schermo di piccole dimensioni». (2) Con il regolamento (CEE) n. 2093/91 (3) il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di televisori con schermo di piccole dimensioni, originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. (3) Con il regolamento (CE) n. 710/95 (4) il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm (in seguito denominati «televisori a colori») originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Corea, di Singapore e della Thailandia. Nel corso di questo procedimento era stato stabilito che la distinzione tra apparecchi riceventi per la televisione in funzione delle dimensioni dello schermo non era più giustificata e, pertanto, il procedimento era stato iniziato nei confronti di tutti i televisori a colori, compresi quelli con schermo di piccole dimensioni. Tuttavia, in considerazione del fatto che erano già in vigore misure antidumping nei confronti dei televisori con schermo di piccole dimensioni originari della Corea e della Repubblica popolare cinese, il campo di applicazione dell'inchiesta e dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 710/95 riguardo a questi paesi esportatori è stato limitato agli apparecchi riceventi per la televisione a colori, con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm, ovvero ai televisori a colori a grande schermo. B. INCHIESTE RELATIVE AL RIESAME (4) Dopo la pubblicazione, nell'ottobre 1994, di un avviso di imminente scadenza del dazio antidumping in vigore sulle importazioni di televisori con schermo di piccole dimensioni originari della Corea (5), nel dicembre 1994 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame presentata dalla associazione europea dell'industria dell'elettronica di consumo (EACEM), per conto dei produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale dei prodotti in questione. La domanda conteneva elementi di prova dell'aumento del dumping, sulla base del confronto tra i prezzi del prodotto in questione venduto in Corea e i relativi prezzi all'esportazione nella Comunità. L'EACEM ha inoltre affermato che la scadenza delle misure implicava il rischio della persistenza o di un'intensificazione del dumping. Riguardo al pregiudizio, la domanda conteneva elementi di prova della sostanziale sottoquotazione dei prezzi da parte delle esportazioni coreane e dell'insufficiente redditività dell'industria comunitaria. (5) Nel maggio 1995 l'EACEM, per conto degli stessi produttori comunitari, ha presentato una domanda di riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3283/94 (6), sostituito dal regolamento di base, relativo alle misure antidumping applicabili ai televisori con schermo di piccole dimensioni originari della Repubblica popolare cinese. La domanda conteneva elementi di prova dell'aumento del dumping, sulla base del confronto tra il valore normale costruito stabilito a Singapore (proposto come paese analogo) e i prezzi all'esportazione dei prodotti cinesi in questione nella Comunità. Riguardo al pregiudizio, l'EACEM ha presentato elementi di prova della sostanziale sottoquotazione dei prezzi da parte dei prodotti cinesi importati e dell'insufficiente redditività dell'industria comunitaria. (6) Va inoltre rilevato che il regolamento (CE) n. 710/95 aveva concluso che tanto i televisori con schermo di piccole dimensioni quanto i televisori a colori a grande schermo potevano essere considerati come un unico prodotto. È stato quindi considerato che il campo di applicazione del riesame, oltre ai televisori a colori oggetto del regolamento (CEE) n. 1048/90 e del regolamento (CEE) n. 2043/91, doveva comprendere anche i televisori a colori oggetto del regolamento (CE) n. 710/95. (7) In aprile e in agosto 1995, con due avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (7) la Commissione ha annunciato l'apertura delle suddette inchieste di riesame, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. (8) Poiché i due riesami intermedi erano in corso al termine del periodo di applicazione delle misure relative ai televisori con schermo di piccole dimensioni ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento di base, essi vertevano anche sulle circostanze di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ovvero sugli aspetti inerenti alla scadenza. (9) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato. (10) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate. Hanno risposto ai questionari due società coreane (in seguito denominate «i due produttori-esportatori coreani che hanno collaborato»), dieci importatori comunitari collegati ai produttori-esportatori e quattro produttori comunitari. (11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle decisioni e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società: a) Produttori comunitari denunzianti - Bang & Olufsen A/S, Struer, Danimarca; - Grundig AG, Fürth, Germania, con stabilimenti e/o società consociate in Germania, Austria, Spagna e Italia; - Philips Industrial Activities, Bruges, Belgio; Philips SpA, Monza, Italia, Philips Electronic Grand Publique, Dreux, Francia e società consociate per la vendita in Italia, Spagna, Francia e Germania; - Thomson Multimedia, Courbevoie, Francia, con stabilimenti e/o società consociate in Francia, Spagna, Germania e Italia. b) Esportatori/produttori - LG Electronics Inc., Seoul (Repubblica di Corea); - Samsung Electronics Co., Ltd, Seoul (Repubblica di Corea). c) Importatori collegati agli esportatori/produttori - LG Deutschland GmbH, Willich (Germania); - LG Goldstar France SA, Lognes (Francia); - Samsung Electronics GmbH, Sulzbach (Germania); - Samsung Electronics (UK) Ltd, Surbiton (Regno Unito); - Samsung Electronics France SA, Roissy (Francia); - Samsung Electronics Svenska AB., Uppland (Svezia), (12) Il periodo dell'inchiesta per la determinazione del dumping era compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 marzo 1995 (in seguito denominato «periodo dell'inchiesta»). La valutazione del pregiudizio riguardava il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 marzo 1995. (13) Le parti interessate sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare la modifica delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un congruo termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti sono state prese in considerazione e, ove opportuno, le risultanze sono state modificate per tenerne conto. C. PRODOTTO 1. Prodotto in esame (14) I prodotti oggetto delle inchieste di riesame sono i televisori a colori con tubo incorporato, con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm. L'inchiesta era stata aperta per i prodotti di cui ai codici NC ex 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 e 8528 10 66. Successivamente, i codici NC per il prodotto in questione sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (8). I prodotti per i quali è stato aperto il procedimento rientrano ora nei codici NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 e 8528 12 66. (15) Il regolamento (CE) n. 710/95 ha confermato che tutti i televisori a colori con tubo incorporato e con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm devono essere considerati come un unico prodotto, fatta eccezione per i televisori specificati nel punto 16 del presente regolamento. I televisori con schermo di piccole dimensioni e i televisori a colori a grande schermo, indipendentemente dal rapporto tra l'altezza e la larghezza dello schermo (che può essere 1,5: 1 oppure 16: 9), sono pertanto considerati come un unico prodotto. La presente inchiesta è stata avviata, tra l'altro, in base al presupposto che, analogamente a quanto è avvenuto per le importazioni di televisori a colori originari della Malaysia, di Singapore e della Thailandia, fosse opportuno applicare lo stesso trattamento, in termini di livello e di durata delle misure, a tutti i televisori a colori originari della Repubblica popolare cinese e della Corea oggetto dei regolamenti sopra citati, poiché tutti i televisori in questione possono essere considerati come un unico prodotto. Nel corso dell'inchiesta successivamente svolta non sono state ricevute osservazioni per contestare la risultanza secondo la quale i televisori a colori così definiti e oggetto delle presenti inchieste devono essere considerati come un unico prodotto. I televisori a colori soggetti all'inchiesta hanno infatti caratteristiche fisiche e tecniche di base simili e le stesse applicazioni, sono in larga misura intercambiabili e in concorrenza diretta tra loro e in termini di mercato non possono essere differenziati come prodotti distinti. (16) Le misure adottate dal regolamento (CE) n. 710/95 non si applicavano agli apparecchi D2MAC e ai televisori ad alta definizione, poiché questi prodotti, che hanno introdotto cambiamenti tecnici qualitativi nel settore, si trovavano ancora in fase di sviluppo e non erano disponibili al pubblico, se non in circostanze molto limitate. Il regolamento (CE) n. 710/95 ha confermato tuttavia che in caso di revisione delle misure la situazione di questi prodotti avrebbe dovuto essere riesaminata, sulla base delle informazioni relative al dumping e al conseguente pregiudizio, allo scopo di determinare se tale esclusione fosse giustificata. Nella domanda di riesame non è stato chiesto di prendere in considerazione tali prodotti e, pertanto, l'avviso di apertura li ha esclusi dal campo di applicazione dell'inchiesta. Nel corso dell'inchiesta non è stata ricevuta alcuna richiesta di inserire gli apparecchi D2MAC e i televisori ad alta definizione nel campo di applicazione dell'inchiesta. È stato pertanto concluso che le circostanze non erano cambiate rispetto all'inchiesta precedente e che, pertanto, questi due tipi di televisori a colori dovevano essere esclusi dall'inchiesta. (17) In tali circostanze, ai fini del presente procedimento tutti i televisori a colori definiti nei punti 14-16 sono considerati come un unico prodotto. 2. Prodotto simile (18) L'inchiesta ha dimostrato che i televisori a colori fabbricati e venduti nella Comunità dall'industria comunitaria erano molto simili a quelli esportati dalla Repubblica popolare cinese e dalla Repubblica di Corea. Essi sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. La stessa osservazione vale per i televisori a colori prodotti e venduti a Singapore, che è stato utilizzato come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese. I prodotti sono considerati simili nonostante le differenze inerenti ai sistemi di trasmissione e ricezione che esistono tra gli Stati membri stessi e tra alcuni Stati membri e Singapore. Anche i televisori a colori prodotti e venduti in Corea e i televisori di produzione coreana esportati nella Comunità sono stati considerati simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, poiché hanno applicazioni identiche e le stesse caratteristiche tecniche di base, differenziandosi unicamente per i sistemi di trasmissione e ricezione. È stato accertato che i televisori a colori fabbricati in Corea, venduti sul mercato interno ed esportati nella Comunità e i televisori a colori fabbricati e venduti nella Comunità dai produttori comunitari sono simili in termini di caratteristiche fisiche ed applicazioni. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. D. DUMPING 1. Valore normale a) Corea (19) L'inchiesta ha confermato le risultanze del regolamento (CE) n. 710/95 riguardo alle differenze tecniche tra i televisori a colori esportati nella Comunità e quelli venduti sul mercato coreano. I modelli venduti sul mercato interno coreano utilizzavano sistemi di trasmissione e ricezione diversi da quelli dei modelli esportati nella Comunità. Inoltre, i modelli esportati e quelli venduti sul mercato interno presentavano un'ampia gamma di differenze e di combinazioni di caratteristiche. È stato pertanto concluso che, date le differenze nelle caratteristiche fisiche tra i televisori a colori esportati dalla Corea e quelli venduti sul mercato interno, l'utilizzazione delle vendite interne non consentiva un valido confronto. A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base è stato pertanto deciso di stabilire i valori normali in base ai valori costruiti per ciascun modello del prodotto in questione esportato nella Comunità. (20) I valori costruiti sono stati calcolati sommando ai costi di produzione sostenuti dagli esportatori-produttori per il modello in questione un congruo importo per spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto. L'importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto è stato calcolato, a norma della prima frase dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, in base ai dati attinenti alle vendite di tutti i tipi del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali da ciascuno dei due esportatori-produttori coreani in questione. b) Repubblica popolare cinese i) Selezione di un paese terzo ad economia di mercato (21) Poiché, ai fini della presente inchiesta, la Repubblica popolare cinese non può essere considerata un paese ad economia di mercato, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. Nell'avviso di apertura si precisava che la Commissione intendeva utilizzare Singapore come paese terzo ad economia di mercato e tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni a questo proposito. Le informazioni comunicate, se sostenute da elementi di prova effettivi, sono state prese debitamente in considerazione. (22) In primo luogo la Commissione ha riscontrato che, mentre la Corea era stata scelta come paese terzo ad economia di mercato ai fini della prima inchiesta relativa ai televisori a colori con piccolo schermo che ha portato all'adozione del regolamento (CEE) n. 2093/91, nell'inchiesta più recente conclusa dal regolamento (CE) n. 710/95 era stato scelto Singapore. La maggior parte delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese non è costituita di televisori a colori con piccolo schermo, bensì di televisori a colori a grande schermo, oggetto del regolamento (CE) n. 710/95. Pertanto, la scelta di Singapore come paese di riferimento implicava che per la maggior parte delle esportazioni cinesi veniva applicato lo stesso metodo utilizzato nell'inchiesta conclusa con l'istituzione di una delle misure antidumping oggetto del riesame. (23) In secondo luogo, il volume delle vendite complessive di televisori a colori a Singapore è superiore al volume delle esportazioni cinesi nella Comunità. Inoltre, le vendite di televisori a colori destinati al consumo locale da parte dell'unico produttore di Singapore che ha collaborato, la società Philips Singapore Pte Ltd, erano superiori alla soglia del 5 % in misura più rilevante rispetto alle esportazioni cinesi nella Comunità. (24) In terzo luogo, è stato stabilito che il mercato dei televisori a colori a Singapore è effettivamente concorrenziale. Cinque produttori nazionali operano infatti anche sul mercato interno. Le vendite di tali produttori sono in concorrenza con le importazioni originarie di diversi paesi, tra l'altro del Giappone. Le importazioni di televisori a colori non sono soggette a dazio doganale, né ad altre forme di restrizione dell'accesso al mercato. Il fatto che il produttore del paese terzo ad economia di mercato che ha accettato di collaborare sia collegato ad un produttore comunitario che ha chiesto l'apertura del riesame non invalida la scelta di Singapore, poiché l'inchiesta ha dimostrato che l'esistenza di tale rapporto non incide sulle informazioni in base alle quali sono state elaborate le risultanze in materia di dumping. A questo proposito va osservato che il valore normale è stato calcolato essenzialmente in base ai prezzi di vendita applicati sul mercato interno dalla società in questione e che tali prezzi, nelle circostanze sopra descritte, erano il risultato di normali forze di mercato. (25) In quarto luogo, i prodotti fabbricati e venduti a Singapore e i prodotti cinesi esportati nella Comunità, esclusi quelli destinati alla Francia e al Regno Unito, hanno gli stessi sistemi di trasmissione e ricezione. Secondo le informazioni disponibili, per quanto riguarda le altre caratteristiche, i televisori a colori prodotti e venduti a Singapore sono comparabili a quelli esportati dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità. Le differenze nei sistemi di trasmissione e di ricezione non incidono comunque sulla comparabilità dei prodotti in questione, poiché tali differenze hanno conseguenze irrilevanti in termini di costo di produzione e valore di mercato. (26) Alla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, si conclude che Singapore è un paese terzo ad economia di mercato appropriato. ii) calcolo del valore normale (27) In mancanza di cooperazione da parte degli esportatori cinesi o degli importatori del prodotto in questione, ai fini della determinazione del valore normale non è stato possibile selezionare modelli nel paese terzo ad economia di mercato esattamente corrispondenti a tutti i tipi dei prodotti in questione importati nella Comunità. È stato pertanto deciso di stabilire un unico valore normale per ciascun codice NC oggetto dell'inchiesta relativa al riesame, esclusi i codici NC 8528 12 62 e 8528 12 66. Per quanto riguarda il codice NC 8528 12 62, è stato riscontrato che il volume delle importazioni pubblicato nelle statistiche Eurostat era trascurabile e che l'unico produttore del paese terzo ad economia di mercato che aveva collaborato non aveva prodotto, né venduto alcun modello classificato in tale codice. In considerazione del fatto che i quantitativi importati e dichiarati in tale codice rappresentavano soltanto il 4,7 % delle importazioni complessive del prodotto in questione, è stato deciso che l'inchiesta relativa agli altri modelli poteva essere considerata rappresentativa delle importazioni cinesi in questione. Riguardo ai televisori a colori classificati nel codice NC 8528 12 66, è stato accertato che queste importazioni rappresentavano meno dello 0,01 % delle importazioni complessive dalla Repubblica popolare cinese e pertanto non potevano incidere sul calcolo del margine di dumping. (28) Data la grande varietà di modelli di televisori a colori prodotti e venduti dal produttore del paese terzo ad economia di mercato che ha collaborato, è stato deciso, in base alle informazioni comunicate dall'EACEM, di selezionare per ciascuno dei quattro codici NC pertinenti un modello maggiormente corrispondente alle caratteristiche del prodotto importato. Le informazioni disponibili sulle caratteristiche dei prodotti cinesi importati nella Comunità erano state comunicate dall'EACEM e confermate da un'indagine di mercato indipendente. (29) Per ciascun modello selezionato è stato quindi valutato se, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, erano state eseguite vendite sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali. Per tre modelli la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione unitario e il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi di vendita effettivamente pagati per tutte le vendite del rispettivo modello sul mercato interno. Poiché le vendite di un modello nel corso di normali operazioni commerciali erano invece insufficienti, il valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6 del regolamento di base, è stato calcolato in base al costo di produzione sostenuto per il modello in questione, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. (30) L'importo corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto è stato calcolato in base ai dati attinenti ai modelli rappresentativi del prodotto simile prodotti e venduti, nel corso di normali operazioni commerciali, dal produttore del paese terzo ad economia di mercato che ha collaborato. 2. Prezzo all'esportazione a) Corea (31) A norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, nel caso di vendite concluse direttamente con importatori non collegati, i prezzi delle esportazioni sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione. (32) A norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, quando le vendite per l'esportazione sono state concluse con società collegate che hanno importato il prodotto in questione nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad acquirenti indipendenti. Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, compresi i dazi doganali e i dazi antidumping, nonché un congruo margine per le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali registrate, nonché per i profitti realizzati. (33) A questo proposito, va rilevato che gli importatori collegati hanno beneficiato di rimborsi da parte delle società coreane di controllo per le spese sostenute per la pubblicità e il servizio di assistenza relativamente alle vendite di televisori a colori nella Comunità. Questi rimborsi, che riguardavano spese originariamente effettuate dall'importatore collegato e normalmente sostenute tra l'importazione e la rivendita, sono state incorporate nelle spese generali, amministrative e di vendita dell'importatore collegato. Qualsiasi altro metodo sarebbe in contrasto con le disposizioni del terzo comma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, secondo le quali i costi normalmente a carico dell'importatore, ma che sono sostenuti da qualsiasi parte operante all'interno o all'esterno della Comunità, devono essere dedotti dal prezzo di rivendita. (34) La determinazione del livello del profitto si basava su informazioni attendibili e rappresentative comunicate da un esportatore-produttore interessato, indicanti i profitti realizzati o le perdite subite da importatori indipendenti sui mercati del Regno Unito, della Danimarca, dei Paesi Bassi, della Francia e della Germania. Per la determinazione del margine di profitto sono stati presi in considerazione unicamente i dati relativi agli importatori indipendenti le cui vendite di televisori a colori erano effettivamente remunerative. b) Repubblica popolare cinese (35) Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi e degli importatori nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. A questo proposito, è stato considerato che i dati disponibili più attendibili erano quelli relativi ai quantitativi e ai prezzi pubblicati da Eurostat e dalle autorità doganali dei tre nuovi Stati membri riguardo alle importazioni di televisori a colori originari della Repubblica popolare cinese di cui ai codici NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56 e 8528 12 58. I dati relativi ai tre nuovi Stati membri sono stati disponibili unicamente per gennaio, febbraio e marzo 1995, poiché prima del 1995 tali paesi avevano una nomenclatura doganale diversa da quella della Comunità. (36) Va osservato che i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai dati Eurostat e alle informazioni comunicate dalle autorità doganali dei tre nuovi Stati membri anche riguardo ai prodotti classificati al codice NC 8528 12 52, benché questo codice comprendesse anche le importazioni di televisori a colori con la diagonale dello schermo inferiore o uguale a 15,5 cm, poiché, secondo le informazioni comunicate dall'EACEM, i quantitativi importati erano trascurabili. 3. Confronto (37) Riguardo alla Corea, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale costruito di ciascun modello è stato confrontato, a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, con la media ponderata del corrispondente prezzo all'esportazione. Ai fini di un equo confronto sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che, secondo quanto è stato affermato e dimostrato, influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Questi adeguamenti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, sono stati applicati per differenze relative a riduzioni, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori, costo dei crediti e garanzie. (38) Nei confronti della Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale calcolata con il metodo suesposto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione. Ai fini di un equo confronto e a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, sono stati applicati adeguamenti, in base dei dati disponibili, per tener conto di differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, inerenti a trasporto, assicurazione, costo dei crediti, imposte indirette e commissioni. 4. Margine di dumping a) Corea (39) Il confronto ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine pari all'importo di cui il valore normale di ciascun modello esportato superava il prezzo all'esportazione. (40) La media ponderata dei margini di dumping stabilita per i due esportatori-produttori coreani che hanno collaborato, espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è irrilevante ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base: >SPAZIO PER TABELLA> (41) Per i produttori-esportatori interessati dal procedimento, che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono altrimenti manifestati, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Dal confronto tra i dati sul volume delle esportazioni nella Comunità comunicati dai due esportatori-produttori coreani che hanno collaborato e le statistiche Eurostat è risultato che il livello dell'omessa collaborazione era elevato. Le due società rappresentavano in effetti il 20 % circa delle esportazioni complessive di televisori a colori originari della Corea nel periodo dell'inchiesta. È stato deciso che i dati disponibili più attendibili erano quelli stabiliti nell'inchiesta. Pertanto, la media ponderata dei margini di dumping più elevata determinata per un modello esportato rappresentativo è stata considerata la base più idonea, nel presente contesto, per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. È stato considerato necessario applicare questo metodo per evitare di premiare la omessa collaborazione e di creare condizioni favorevoli all'elusione. Non esistono inoltre validi motivi per ritenere che i produttori/esportatori coreani che non hanno collaborato esportino i loro prodotti a prezzi superiori al prezzo all'esportazione del modello di riferimento. Il margine di dumping (espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria) stabilito per gli esportatori coreani, escluse le due società suddette, è pari al 21,2 %. b) Repubblica popolare cinese (42) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale, fob porto di Singapore, di ciascun modello selezionato e la media ponderata del prezzo all'esportazione fob porto cinese, secondo le informazioni provenienti da Eurostat e previo adeguamento allo stesso stadio commerciale. Il confronto ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping con un margine pari all'importo di cui il valore normale di ciascun modello selezionato superava il prezzo all'esportazione. La media ponderata del margine di dumping per tutti i modelli considerati, espressa in percentuale del prezzo all'esportazione effettivo franco frontiera comunitaria, era pari al 44,6 %. E. PREGIUDIZIO 1. Consumo nella Comunità, volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping (43) Il consumo comunitario, espresso in unità, tra il 1991 e il 1992 è sceso da circa 25,9 milioni a 23 milioni circa. Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta il consumo è rimasto stabile a circa 23 milioni di unità. (44) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta le importazioni di televisori a colori originari della Corea sono diminuite, passando approssimativamente da 1 355 000 unità a 357 000 unità. La corrispondente quota di mercato nella Comunità, pari al 5,2 % nel 1991, è scesa all' 1,6 % nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni di televisori a colori originari della Repubblica popolare cinese sono scese da 666 000 unità nel 1991 a 264 000 unità nel periodo dell'inchiesta. La corrispondente quota di mercato nella Comunità, pari al 2,6 % nel 1991, è scesa all' 1,1 % nel periodo dell'inchiesta. Il calo delle importazioni di televisori a colori originari della Corea e della Repubblica popolare cinese deve essere valutato alla luce delle misure antidumping in vigore. 2. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping a) Corea (45) La Commissione ha esaminato se le importazioni di televisori a colori originari dalla Corea fossero state effettuate a prezzi inferiori a quelli applicati dai produttori comunitari. (46) Per quanto riguarda i due esportatori-produttori coreani che hanno collaborato, in considerazione del fatto che nei loro confronti è stato determinato un margine di dumping irrilevante, non è stato considerato necessario esaminare gli aspetti inerenti alla sottoquotazione dei prezzi. (47) Per gli altri esportatori-produttori coreani, la sottoquotazione dei prezzi è stata esaminata in base all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. I dati disponibili utilizzati corrispondono alle informazioni verificate comunicate dai due esportatori-produttori coreani che hanno collaborato. Al fine del confronto tra i modelli, secondo il metodo già applicato nel procedimento antidumping concluso con l'adozione del regolamento (CE) n. 710/95, i televisori a colori esportati sono stati ripartiti in categorie secondo le caratteristiche che incidono maggiormente sul costo di produzione e sul prezzo, ovvero dimensioni dello schermo, audio (suono stereo o mono), tipi di tubo (convenzionale o schermo piatto) e disponibilità di moduli teletext. La media ponderata dei margini di sottoquotazione, calcolata in base ai modelli ed espressa in percentuale dei prezzi dei produttori comunitari, era compresa tra il 7 % e il 47 %, con un valore medio del 24 %, nonostante i dazi antidumping in vigore. b) Repubblica popolare cinese (48) Ai fini dell'esame della sottoquotazione dei prezzi, data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi e a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, sono stati utilizzati i prezzi all'esportazione ottenuti dalle statistiche Eurostat. In tali circostanze, ai fini del confronto i televisori a colori esportati sono stati ripartiti in categorie in funzione delle dimensioni dello schermo, poiché questa caratteristica costituisce l'unico criterio della classificazione Eurostat. La media dei prezzi all'esportazione per categoria così ottenuta, previo adeguamento per tener conto del dazio corrisposto, compreso il dazio antidumping in vigore, è stata confrontata con la media corrispondente dei prezzi dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità. La media ponderata dei margini di sottoquotazione, espressa in percentuale dei prezzi dei produttori comunitari, era compresa tra il 7,9 % e il 58,6 %, con un valore medio del 45,7 %. 3. Situazione dell'industria comunitaria (49) Va ricordato che nel regolamento (CE) n. 710/95 il Consiglio ha concluso che l'industria comunitaria aveva subito un pregiudizio grave. La conclusione era stata raggiunta in base a dati relativi in gran parte allo stesso periodo preso in considerazione nel presente riesame ai fini dell'analisi del pregiudizio. a) Produzione (50) La produzione dell'industria comunitaria è scesa da 8,9 milioni di unità nel 1991 a 7,52 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta, con una flessione del 15 %. b) Vendite e quota di mercato (51) Il giro d'affari dell'industria comunitaria è passato approssimativamente da 2 800 milioni di ecu nel 1991 a 2300 milioni di ecu nel periodo dell'inchiesta, con un calo del 17 %. In termini di volume, le vendite nella Comunità di televisori a colori fabbricati dall'industria comunitaria sono scese da 7,2 milioni di unità nel 1991 a 6,6 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta, con una flessione del 6 %. Nonostante il calo della produzione, tra il 1991 e il 1992 la quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata, passando dal 28 % al 30,5 % circa, a causa della contrazione del consumo, ma tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, in una fase di stabilità del consumo, è scesa approssimativamente dal 30,4 % al 28,9 %. c) Redditività (52) Nel periodo in esame l'industria comunitaria ha subito perdite, che, in percentuale del giro d'affari, sono passate dal 5,3 % nel 1991 al 3,8 % nel 1992. La redditività, rispetto alle perdite subite nel 1993, pari al 6,7 %, è leggermente migliorata nel periodo dell'inchiesta, quando le perdite sono scese al 5,3 %. d) Occupazione (53) Il numero di persone occupate dall'industria comunitaria è sceso da 20 015 nel 1991 a 11 223 nel periodo dell'inchiesta, con una diminuzione del 43 %. Nello stesso periodo un produttore comunitario di televisori a colori ha chiuso gli impianti di produzione. In tali circostanze questo produttore non ha potuto collaborare all'inchiesta. 4. Conclusione (54) Dall'analisi degli indicatori del pregiudizio menzionati in precedenza risulta che la situazione dell'industria comunitaria non è migliorata tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta. Al contrario, l'industria comunitaria si trova ancora in una situazione molto critica. F. PROBABILI EFFETTI DELLA SOPPRESSIONE DEI DAZI ANTIDUMPING (55) Sono stati esaminati i probabili effetti della soppressione dei dazi antidumping attualmente applicabili alla Corea e alla Repubblica popolare cinese. A norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, sono stati presi in particolare considerazione alcuni elementi: - eventuali mutamenti significativi delle circostanze relative al dumping o al pregiudizio rispetto all'ultima inchiesta, - efficacia delle misure in vigore e - rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. a) Mutamento delle circostanze relative al dumping o al pregiudizio (56) Il mercato dei televisori a colori è caratterizzato dalla maturità tecnologica e dalla standardizzazione del prodotto, nonché da un considerevole grado di trasparenza. Gli operatori commerciali, i rivenditori e i consumatori sono pertanto molto sensibili alle variazioni dei prezzi. La sottoquotazione dei prezzi da parte di un operatore, anche per un importo relativamente ridotto e/o per un volume limitato di vendite, può avere un'incidenza considerevole sulla determinazione dei prezzi degli altri operatori economici e quindi provocare una tendenza generale al ribasso. (57) Riguardo al mutamento di circostanze relative al dumping, nelle inchieste successivamente svolte sono stati accertati margini di dumping crescenti. Nella prima inchiesta relativa ai televisori a colori con piccolo schermo originari della Corea, conclusa nel 1990, erano stati calcolati margini di dumping compresi tra il 10,3 % e il 19,6 %, mentre nella prima inchiesta relativa ai televisori a colori con piccolo schermo originari della Repubblica popolare cinese, conclusa nel 1991, il margine di dumping era compreso tra il 7,5 % e il 15,3 %. I margini di dumping stabiliti per gli esportatori-produttori di televisori a colori nell'inchiesta conclusa nel 1995 erano compresi tra il 16,8 % e il 18,8 % per la Corea, mentre il margine di dumping per la Repubblica popolare cinese era del 25,6 %. Nella presente inchiesta è stato accertato un margine di dumping ancora superiore per la Corea, pari al 21 % (fatta eccezione per i due esportatori-produttori coreani con un margine irrilevante) e un margine del 44,6 % per la Repubblica popolare cinese. (58) Riguardo al mutamento delle circostanze relative al pregiudizio, l'inchiesta ha dimostrato che l'industria comunitaria ha subito gravi perdite tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo e nonostante i dazi antidumping in vigore, la sostanziale sottoquotazione dei prezzi da parte delle esportazioni coreane e cinesi, a causa delle caratteristiche del mercato dei televisori a colori, ha contribuito alla situazione critica dell'industria comunitaria. (59) Si conclude quindi che la presente inchiesta ha dimostrato che il dumping e il pregiudizio persistevano nel periodo dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Va osservato che la quota di mercato delle esportazioni coreane e cinesi, pur non essendo considerevole, in una nuova inchiesta (rispetto alla presente inchiesta relativa al riesame) non sarebbe considerata trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base, né ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8, dell'accordo antidumping dell'OMC. b) Efficacia delle misure in vigore (60) Nel periodo dell'inchiesta le esportazioni complessive di televisori a colori coreani erano costituite per circa il 72 % da televisori a colori a grande schermo, mentre la percentuale corrispondente per le esportazioni cinesi era dell'80 %. I dazi antidumping sulle importazioni di televisori a colori a grande schermo erano stati imposti soltanto a decorrere dall'ottobre 1994 e, quindi, erano stati applicati unicamente nell'ultima parte del periodo dell'inchiesta relativo al presente riesame. (61) Pertanto, gli eventuali effetti positivi per l'industria comunitaria in seguito all'istituzione delle misure antidumping con il regolamento (CE) n. 710/95 non potevano manifestarsi pienamente nella situazione economica analizzata in precedenza, poiché tale analisi si riferisce essenzialmente ad un periodo durante il quale le misure non erano ancora in vigore. Soltanto una parte limitata delle importazioni totali di televisori a colori originari della Corea e della Repubblica popolare cinese era effettivamente compresa nell'ambito di applicazione dei regolamenti attualmente oggetto di riesame. (62) A questo proposito sono state fatte le seguenti considerazioni. Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta le importazioni totali nella Comunità di televisori a colori di qualsiasi origine sono diminuite del 52 %, passando da 8,5 milioni di unità nel 1991 a 4,1 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. Questa tendenza coincide con l'aumento della capacità di produzione installata nella Comunità da società collegate agli esportatori-produttori di paesi terzi e in particolare della Corea. Nello stesso periodo, infatti, la produzione nella Comunità di società collegate agli esportatori-produttori della Corea è aumentata approssimativamente da 300 000 unità nel 1991 a 1 238 000 unità nel periodo dell'inchiesta, con un incremento superiore al 300 %. La produzione di società collegate agli esportatori-produttori giapponesi era passata da 5 190 000 unità nel 1991 a 6 039 000 unità nel periodo dell'inchiesta, con un aumento del 16 % circa. (63) Il calo delle importazioni e il corrispondente aumento della produzione comunitaria di società collegate agli esportatori-produttori di paesi terzi è in parte dovuto alle misure antidumping in vigore e in particolare a quelle imposte sui televisori a colori a grande schermo nel settembre 1994 dal regolamento (CE) n. 2376/94 della Commissione (9). Tra il 1993 e il 1994 la produzione di televisori a colori nella Comunità da parte di società collegate agli esportatori-produttori della Corea è passata approssimativamente da 400 000 unità a 1 200 000 unità. L'eventuale abrogazione o scadenza delle misure antidumping implica il rischio dell'aumento delle importazioni a prezzo di dumping e, quindi, della persistenza del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. c) Rischio del persistere del dumping e del pregiudizio (64) I margini di dumping accertati nella presente inchiesta nei confronti degli esportatori-produttori coreani, escluse le due società con margini di dumping irrilevanti e degli esportatori-produttori cinesi, sono superiori a quelli calcolati nelle precedenti inchieste. Viene pertanto concluso che in caso di modifica o di abrogazione dei dazi antidumping in vigore, le esportazioni nella Comunità di televisori a colori originari della Repubblica popolare cinese e della Corea continuerebbero ad essere effettuate a prezzi di dumping nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. (65) Inoltre, secondo le informazioni disponibili, nel periodo in esame la capacità di produzione di televisori a colori nella Repubblica popolare cinese è aumentata, mentre il consumo interno era insufficiente per assorbire la produzione. È quindi considerato probabile che, in caso di abrogazione o di scadenza delle misure, le esportazioni oggetto di dumping dei televisori a colori cinesi nella Comunità e in altri paesi terzi aumenterebbero in misura significativa. (66) Riguardo al rischio del persistere e della reiterazione del pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping, occorre tener conto delle caratteristiche specifiche del mercato dei televisori a colori (maturità tecnologica del prodotto e sensibilità del mercato), dei considerevoli margini di sottoquotazione accertati e della costante pressione sui prezzi da parte delle importazioni dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese e della Corea. In tali circostanze, anche se le quote di mercato dei prodotti cinesi e coreani non sono rilevanti, si ritiene che, in assenza di misure, le importazioni in questione continuerebbero ad avere effetti negativi, di crescente gravità, sulla situazione dell'industria comunitaria. (67) In considerazione dell'ulteriore deterioramento della situazione dell'industria comunitaria tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, durante il quale le misure antidumping erano in vigore, è probabile che, in assenza di misure, le importazioni dai paesi interessati aumenterebbero, con effetti negativi sulla redditività dell'industria comunitaria e sull'occupazione, causando quindi un pregiudizio grave. (68) Tuttavia, riguardo ai due esportatori-produttori coreani con un margine di dumping irrilevante, dal confronto tra i valori normali stabiliti nell'inchiesta precedente e quelli stabiliti nella presente inchiesta risulta che i valori normali sono diminuiti. Non sono stati riscontrati elementi indicanti un probabile mutamento di questa tendenza nel prossimo futuro. A questo proposito va rilevato che nel periodo in esame i due esportatori-produttori coreani che hanno collaborato hanno effettuato investimenti significativi nel settore dei televisori a colori nella Comunità e che i prodotti da essi venduti sul mercato comunitario sono in gran parte fabbricati nella Comunità. Il valore di tali investimenti, comprendenti nuovi impianti di produzione e la fabbricazione di sottocomponenti, è pari a circa 400 milioni di ecu. Il volume complessivo delle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione da parte dei due esportatori-produttori coreani che hanno collaborato è pertanto molto ridotto. A causa dei significativi investimenti effettuati, è poco probabile che, in assenza di misure, si verifichi un cambiamento significativo e che l'attuale struttura delle esportazioni, compresa la politica di determinazione dei prezzi, cambi in misura considerevole. In tali circostanze si può concludere che l'abrogazione delle misure antidumping nei confronti dei due esportatori-produttori coreani che hanno collaborato, i cui margini di dumping sono irrilevanti, non dovrebbe causare una reiterazione del dumping oltre il livello minimo. d) Conclusione (69) Alla luce di quanto precede, si conclude che la scadenza o l'abrogazione delle misure antidumping sui televisori a colori originari della Corea e della Repubblica popolare cinese causerebbero il persistere o la reiterazione di un pregiudizio grave. G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (70) Nella presente inchiesta le parti interessate (importatori, operatori commerciali, organizzazioni commerciali) non hanno presentato osservazioni sugli aspetti inerenti all'interesse della Comunità. (71) Nel corso dell'ultima inchiesta relativa ai televisori a colori il Consiglio ha concluso che non esistevano validi motivi per non istituire misure antidumping, poiché era stato stabilito che, in assenza di misure correttive, veniva minacciata la sopravvivenza della produzione comunitaria di televisori a colori, con il conseguente rischio di effetti negativi per i fornitori e le industrie utilizzatrici. Era stato inoltre considerato che l'incidenza sui consumatori sarebbe stata molto limitata, poiché le misure antidumping non avrebbero ridotto la gamma di prodotti né avrebbero ostacolato la concorrenza in materia di prezzi tra le varie marche, data la presenza di numerosi concorrenti sul mercato comunitario. Era stato infine considerato che le eventuali conseguenze negative per gli importatori di televisori a colori sarebbero state limitate. A questo proposito, la Commissione non ha accertato l'esistenza di elementi attinenti all'interesse della Comunità tali da invalidare le relative risultanze di cui al regolamento (CE) n. 710/95. Si considera pertanto che i fatti, le cifre e le argomentazioni esposti in detto regolamento siano ancora applicabili e che non esistano motivi sufficienti per giustificare, per ragioni inerenti all'interesse della Comunità, l'abrogazione o la scadenza delle misure antidumping in vigore. H. LIVELLO DEL DAZIO (72) Si propone che le misure vengano rispettivamente abrogate e lasciate scadere per i due esportatori-produttori coreani che hanno collaborato, in considerazione del margine di dumping minimo accertato e dell'assenza di rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio. (73) Riguardo agli esportatori-produttori coreani e cinesi che non hanno effettuato esportazioni nel periodo dell'inchiesta oppure non hanno collaborato, dovrebbero essere lasciate in vigore le misure in forma di dazi antidumping ad valorem. Questa soluzione appare necessaria in considerazione dell'elevato livello di omessa collaborazione riscontrato in Corea. (74) Poiché l'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria, è stato calcolato anche l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio. (75) È stato considerato che il livello di eliminazione del pregiudizio dovrebbe consentire all'industria comunitaria di compensare i costi di produzione e di ottenere un sufficiente utile sulle vendite. (76) A tal fine i servizi della Commissione hanno tenuto conto della media ponderata del costo di produzione dell'industria comunitaria e di un adeguato utile sulle vendite. In considerazione delle normali condizioni di mercato e degli investimenti necessari a lungo termine e in conformità del metodo seguito nel regolamento (CE) n. 710/95, è stato ritenuto adeguato un utile sulle vendite del 10 %. (77) Per gli esportatori-produttori coreani il prezzo del modello oggetto di dumping utilizzato per il calcolo del margine di dumping residuo è stato confrontato con il costo di produzione dei modelli comparabili dei produttori comunitari soggetti all'inchiesta, maggiorato di un margine di profitto del 10 %. Il margine del pregiudizio così ottenuto ed espresso a livello cif frontiera comunitaria era pari al 15,1 %. (78) Poiché il margine di pregiudizio così ottenuto è inferiore al margine di dumping e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio antidumping per gli esportatori-produttori coreani, calcolato in base al prezzo cif netto franco frontiera comunitaria, prima del dazio, deve essere pari al 15,1 %. (79) Riguardo alla Repubblica popolare cinese, è stato fatto un confronto tra la media ponderata del costo di produzione dell'industria comunitaria, maggiorato di un congruo margine di profitto e la media dei prezzi all'esportazione cinesi, alla frontiera comunitaria, per ciascun codice NC utilizzato ai fini del calcolo del margine di dumping. Poiché la differenza tra il livello necessario per eliminare il pregiudizio e i prezzi all'esportazione cinesi era superiore al margine di dumping, si deve quindi applicare quest'ultimo margine (pari al 44,6 %), a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. (80) Poiché il regolamento (CE) n. 710/95 ha confermato che tutti i televisori a colori, indipendentemente dalle dimensioni dello schermo, costituiscono un unico prodotto, le misure antidumping istituite dal regolamento (CEE) n. 2900/91 e dal regolamento (CEE) n. 2093/91 sulle importazioni di televisori a colori con piccolo schermo originari della Corea e della Repubblica popolare cinese dovrebbero scadere. Le misure antidumping istituite sulle importazioni di televisori a colori a grande schermo originari della Corea e della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CE) n. 710/95 dovrebbero essere modificate con l'estensione del loro ambito di applicazione a tutti i televisori a colori, a piccolo e a grande schermo. (81) In considerazione della complessità di numerosi aspetti del caso in esame e in particolare della grande diversità dei modelli, la conclusione delle inchieste di riesame ha subito gravi ritardi. I dazi antidumping originali sulle importazioni di televisori a colori con piccolo schermo e con grande schermo originari della Corea e della Repubblica popolare cinese sono rimasti in vigore nell'intero periodo. In considerazione del ritardo della conclusione dell'inchiesta di riesame e della nuova definizione del prodotto di cui al regolamento (CE) n. 710/95, secondo la quale i dazi oggetto del riesame devono essere assimilati ai dazi imposti dal regolamento (CE) n. 710/95, si considera opportuno applicare alle importazioni di tutti i televisori a colori originari della Corea e della Repubblica popolare cinese lo stesso trattamento applicato alle importazioni di televisori a colori originari della Malaysia, di Singapore e della Thailandia. Di conseguenza e in considerazione delle circostanze eccezionali, il periodo di applicabilità delle misure modificate relative alle importazioni di televisori a colori originari della Corea e della Repubblica popolare cinese dovrebbe essere limitato affinché la loro scadenza coincida con quella dei dazi imposti sulle importazioni di televisori a colori originari della Malaysia, di Singapore e della Thailandia, ovvero sino al 2 aprile 2000, senza pregiudizio delle disposizioni in vigore in materia di riesami, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 710/95 è modificato come segue: 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 1. È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm, combinati o meno con una radio e/o un orologio nello stesso involucro, che rientrano nei codici NC ex 8528 12 52 (codice Taric: ex 8528 12 52*10), 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 (codici Taric: 8528 12 62*10 e 8528 12 62*91) e 8528 12 66, originari della Malaysia, di Singapore, della Thailandia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea. 2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima del dazio, è la seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati dalle seguenti società, che sono soggette all'aliquota di dazio qui di seguito indicata: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali». 2) All'articolo 3 è aggiunto il comma seguente: «Il presente regolamento scade il 2 aprile 2000. Se, tuttavia, a tale data è in corso un riesame delle misure adottate, il regolamento rimane in vigore fino alla conclusione del riesame.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1998. Per il Consiglio Il presidente C. EINEM (1) GU L 56 del 6. 3. 1996. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18). (2) GU 107 del 27. 4. 1990, pag. 56. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2900/91 (GU L 275 del 2. 10. 1991, pag. 24). (3) GU L 195 del 18. 7. 1991, pag. 1. (4) GU L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 3. (5) GU C 303 del 29. 10. 1994, pag. 3. (6) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. (7) GU C 105 del 26. 4. 1995, pag. 2, per la Repubblica di Corea e GU C 203 dell'8. 8. 1995, pag. 4, per la Repubblica popolare cinese. (8) GU L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1. (9) GU L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 50.