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Documento 31970R1135

Regolamento (CEE) n. 1135/70 della Commissione, del 17 giugno 1970, relativo alla notifica degli impianti e dei reimpianti di viti ai fini del controllo dello sviluppo degli impianti

GU L 134 del 19.6.1970, pp. 2-3 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 003 pag. 231 - 232

Altre edizioni speciali (DA, EN, EL, ES)

Estatuto jurídico do documento Já não está em vigor, Data do termo de validade: 02/10/2003; abrogato da 32003R1688

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1135/oj

31970R1135

Regolamento (CEE) n. 1135/70 della Commissione, del 17 giugno 1970, relativo alla notifica degli impianti e dei reimpianti di viti ai fini del controllo dello sviluppo degli impianti

Gazzetta ufficiale n. L 134 del 19/06/1970 pag. 0002 - 0003
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0326
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0379
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0113
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0231
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0231


REGOLAMENTO (CEE) N. 1135/70 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 1970 relativo alla notifica degli impianti e dei reimpianti di viti ai fini del controllo dello sviluppo degli impianti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare gli articoli 17, paragrafo 7, e 35,

considerando che l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede che ogni persona fisica o giuridica che intenda piantare o ripiantare viti durante la campagna viticola successiva è tenuta a notificarlo, anteriormente al 1º settembre di ogni anno, alle amministrazioni competenti dello Stato membro interessato ; che, in applicazione del paragrafo 2 del suddetto articolo, le amministrazioni devono accusare ricevuta della notifica suindicata, prima dell'impianto o del reimpianto, mediante rilascio di un certificato;

considerando che, in base alle notifiche, gli Stati membri devono trasmettere ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1º novembre, un piano nazionale di previsione comprendente l'indicazione delle superfici su cui saranno effettuati impianti o reimpianti di viti durante la successiva campagna viticola e del potenziale produttivo di tali superfici;

considerando che l'utilizzazione di tali dati al livello comunitario, quale risulta all'articolo 17, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 816/70, esige un'armonizzazione della presentazione sia nelle notifiche dei privati sia nelle comunicazioni alla Commissione ; che occorre riferirsi ad alcuni termini tecnici definiti nel regolamento n. 143 della Commissione relativo alle prime disposizioni per l'istituzione del catasto viticolo (2), modificato dal regolamento n. 26/64/CEE (3), nonché allo stesso regolamento n. 26/64/CEE;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono quelle indicate all'articolo 1 del regolamento n. 143.

Articolo 2

1. Le notifiche effettuate in virtù dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 devono contenere le seguenti indicazioni: a) cognome, nome e indirizzo del conduttore;

b) cognome, nome e indirizzo del o dei proprietari dell'appezzamento vitato o della parte di appezzamento vitato di cui è previsto l'impianto o il reimpianto;

c) indicazione necessaria per l'identificazione dell'appezzamento vitato o della parte di appezzamento vitato in questione;

d) superficie espressa in ettari dell'appezzamento vitato o parte dell'appezzamento vitato in questione;

e) il o i vitigni di cui l'impianto o il reimpianto è previsto;

f) indicazione della produzione prevista, vale a dire: - vino da pasto,

- v.q.p.r.d.,

- uve da tavola,

- altre;

g) stima in tonnellate o in hl della produzione annuale media prevedibile in seguito agli impianti o reimpianti progettati.

Per l'applicazione del presente regolamento, la definizione di «appezzamento vitato» è quella che figura nell'articolo 3 del regolamento n. 143.

2. L'amministrazione competente alla quale è stata trasmessa la notifica rilascia il certificato di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 a) soltanto se nella notifica figurano le indicazioni di cui al paragrafo 1,

b) se le condizioni nazionali più restrittive esistenti, all'occorrenza, in materia di nuovo impianto o di reimpianto di vite sono adempiute.

Il certificato riprende le menzioni che figurano al paragrafo 1 da a) a g) incluso.

3. Gli impianti o reimpianti possono essere effettuati entro i termini stabiliti nel certificato rilasciato. (1)GU n. L 99 del 5.5.1970, pag. 1. (2)GU n. 127 del 1º.12.1962, pag. 2789/62. (3)GU n. 48 del 19.3.1964, pag. 753/64.

Articolo 3

1. In base alle notifiche di cui all'articolo 2 per le quali è stato rilasciato un certificato, gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale di previsione che si riferisce alla campagna viticola successiva a quella durante la quale sono state effettuate le notifiche.

2. Tale piano nazionale di previsione deve indicare per unità amministrativa di cui all'articolo 5 del regolamento n. 26/64/CEE e per tutto il territorio dello Stato membro interessato: a) le superfici totali di cui si prevede l'impianto o il reimpianto, distinguendo, secondo la destinazione prevista della produzione, quelle che forniranno: - vini da pasto,

- v.q.p.r.d.,

- uve da tavola,

- altri prodotti della vite;

b) la produzione annuale media prevedibile delle superfici di cui alla lettera a).

3. Il piano nazionale di previsione per la campagna 1970/1971 può essere elaborato in base a stime facendo rilevare per unità amministrativa e per tutto il territorio dello Stato membro interessato i dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

4. Gli Stati membri provvedono affinchè le superfici totali di cui è previsto l'impianto o il reimpianto in coltura promiscua siano indicate nel piano nazionale di previsione come colture specializzate tenendo conto di un coefficiente di conversione adeguato.

Tale coefficiente di conversione è stabilito dallo Stato membro interessato per unità amministrativa ed è notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 1970.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno il piano nazionale di previsione di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Il presente regolamento entra il vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

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