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Documento 01999L0062-20251224
Directive 1999/62/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 1999 on the charging of vehicles for the use of road infrastructures
Testo consolidato: Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio el 17 giugno 1999 relativa all’imposizione di oneri sui veicoli per l’uso delle infrastrutture stradali
Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio el 17 giugno 1999 relativa all’imposizione di oneri sui veicoli per l’uso delle infrastrutture stradali
01999L0062 — IT — 24.12.2025 — 010.001
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DIRETTIVA 1999/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO el 17 giugno 1999 relativa all’imposizione di oneri sui veicoli per l’uso delle infrastrutture stradali (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DIRETTIVA 2006/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 |
L 157 |
8 |
9.6.2006 |
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L 363 |
344 |
20.12.2006 |
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DIRETTIVA 2011/76/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 settembre 2011 |
L 269 |
1 |
14.10.2011 |
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L 158 |
356 |
10.6.2013 |
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C 46 |
3 |
18.2.2014 |
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C 101 |
1 |
17.3.2016 |
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C 205 |
1 |
14.6.2018 |
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C 223 |
1 |
7.7.2020 |
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DIRETTIVA (UE) 2022/362 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 2022 |
L 69 |
1 |
4.3.2022 |
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Aggiornamento degli allegati II, III ter e III quater della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) per quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformità all'articolo 10 bis di tale direttiva C/2025/1824 |
C 1824 |
1 |
24.3.2025 |
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DIRETTIVA (UE) 2025/2459 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2025 |
L 2459 |
1 |
4.12.2025 |
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Modificata da:
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L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 1999/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
el 17 giugno 1999
relativa all’imposizione di oneri sui veicoli per l’uso delle infrastrutture stradali
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
La presente direttiva si applica:
alle tasse sui veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci;
ai pedaggi e ai diritti di utenza imposti sui veicoli.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
«rete stradale transeuropea», l’infrastruttura del trasporto stradale di cui al capo II, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), quale illustrata con apposite mappe nell’allegato I di tale regolamento;
«rete centrale transeuropea dei trasporti», l’infrastruttura del trasporto stradale identificata a norma del capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013;
«costi di costruzione», i costi legati alla costruzione, compresi, se del caso, i costi di finanziamento, in uno dei casi seguenti:
infrastrutture nuove o miglioramenti di infrastrutture nuove, comprese consistenti riparazioni strutturali;
infrastrutture o miglioramenti delle infrastrutture, comprese consistenti riparazioni strutturali, ultimati non più di 30 anni prima del 10 giugno 2008 laddove siano già istituiti sistemi di pedaggio al 10 giugno 2008, o ultimati non più di 30 anni prima dell’istituzione di eventuali nuovi sistemi di pedaggio introdotti dopo il 10 giugno 2008; o
infrastrutture o miglioramenti delle infrastrutture ultimati prima dei termini di cui alla lettera b), laddove:
uno Stato membro abbia istituito un sistema di pedaggio che prevede il recupero di detti costi mediante un contratto stipulato con un operatore di un sistema di pedaggio o altri atti giuridici di effetto equivalente entrati in vigore prima del 10 giugno 2008; o
uno Stato membro possa dimostrare che i motivi della costruzione delle infrastrutture in questione sono da ricondurre al fatto che queste hanno una durata di vita predeterminata superiore a 30 anni;
«costi di finanziamento», gli interessi sui prestiti e la remunerazione dell’eventuale capitale apportato dagli azionisti;
«consistenti riparazioni strutturali», le riparazioni strutturali a eccezione di quelle che, al momento, non recano più alcun beneficio agli utenti della strada, in particolare laddove i lavori di riparazione siano stati sostituiti da un ulteriore rifacimento del manto stradale o da altri lavori di costruzione;
«autostrada», strada appositamente progettata e costruita per il traffico motorizzato che non dà accesso alle proprietà adiacenti e possiede le caratteristiche seguenti:
dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l’una dall’altra da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o, eccezionalmente, mediante altri mezzi;
non presenta intersezioni a raso con alcuna altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile o cammino pedonale; e
è espressamente classificata come autostrada;
«pedaggio», una somma determinata dovuta per un veicolo in base alla distanza percorsa su una certa infrastruttura nonché alla tipologia del veicolo, pagando la quale si acquisisce il diritto a fare uso con tale veicolo delle infrastrutture, e comprendente uno o più degli oneri seguenti:
un onere per l’infrastruttura;
un onere connesso alla congestione del traffico; o
un onere per i costi esterni;
«onere per l’infrastruttura», un onere riscosso per recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell’infrastruttura sostenuti in uno Stato membro;
«onere per i costi esterni», un onere riscosso per recuperare i costi in relazione a uno o più degli elementi seguenti:
inquinamento atmosferico dovuto al traffico;
inquinamento acustico dovuto al traffico; o
emissioni di CO2 dovute al traffico;
«costo dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico», il costo dei danni alla salute umana e all’ambiente causati dal rilascio di particelle e di precursori dell’ozono, come l’NOx e i composti organici volatili, nel corso dell’utilizzo di un veicolo;
«costo dell’inquinamento acustico dovuto al traffico», il costo dei danni alla salute umana e dei danni ambientali causati dal rumore emesso dai veicoli o prodotto dalla loro interazione con il manto stradale;
«costo delle emissioni di CO2 dovute al traffico», il costo dei danni causati dal rilascio di CO2 nel corso dell’utilizzo di un veicolo;
«congestione del traffico», una situazione in cui i volumi del traffico risultano prossimi alla capacità massima dell’infrastruttura stradale o la superano;
«onere connesso alla congestione del traffico», un onere applicato ai veicoli per recuperare i costi sostenuti in uno Stato membro in relazione alla congestione del traffico e finalizzato al decongestionamento del traffico;
«onere medio ponderato per l’infrastruttura», le entrate totali generate da un onere per l’infrastruttura in un determinato periodo divise per i chilometri percorsi da un veicolo pesante su tratti stradali soggetti a tale onere nel periodo considerato;
«diritti di utenza», il pagamento di una somma determinata che dà diritto all’utilizzo da parte di un veicolo, per una durata determinata, delle infrastrutture di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2;
«veicolo», un veicolo a motore, dotato di quattro o più ruote, o un insieme di veicoli accoppiati, adibito al trasporto su strada di persone o di merci o utilizzato per tali fini;
«veicolo pesante», un veicolo con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate;
«veicolo pesante adibito al trasporto di merci», un veicolo pesante destinato al trasporto di merci;
«pullman» e «autobus», un veicolo pesante destinato al trasporto di più di otto passeggeri oltre al conducente;
«veicolo leggero», un veicolo con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate;
«autovettura», un veicolo leggero destinato a trasportare non più di 8 passeggeri oltre al conducente;
«veicolo d’interesse storico»: un veicolo d’interesse storico come definito all’articolo 3, punto 7), della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
«minibus», un veicolo leggero destinato al trasporto di più di otto passeggeri oltre al conducente;
«camper», un veicolo con vano abitabile contenente posti a sedere e un tavolo, cuccette separate o ottenute ribaltando i sedili, impianti di cottura nonché armadi e ripostigli;
«veicolo commerciale leggero», un veicolo leggero destinato al trasporto di merci;
«furgone», un veicolo leggero ai sensi dell’allegato I, parte C, punto 4.2, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
«emissioni di CO2» di un veicolo pesante, le sue emissioni specifiche di CO2 di cui al punto 2.3. del suo file di informazioni per il cliente quale definito nell’allegato IV, parte II, del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione ( 5 );
«veicolo a emissioni zero»,
un «veicolo pesante a emissioni zero» come definito all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ); o
un’autovettura, un minibus o un veicolo commerciale leggero privo di motore a combustione interna;
«veicolo pesante a basse emissioni»,
un «veicolo pesante a basse emissioni» quale definito all’articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2019/1242; o
un veicolo pesante non incluso nell’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), di tale regolamento con emissioni di CO2 inferiori al 50 % delle emissioni di CO2 di riferimento del suo gruppo di veicoli, diverso da un veicolo a emissioni zero;
«operatore dei trasporti», qualsiasi impresa che trasporti merci o passeggeri su strada;
«veicolo di classe di emissione Euro 0, Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, EEV, Euro VI», un veicolo pesante le cui emissioni rispettano i limiti indicati nell’allegato 0;
«tipo di veicolo pesante», categoria nella quale è collocato un veicolo pesante in base al numero degli assi, alle sue dimensioni o alla sua massa o ad altri criteri di classificazione che tengono conto del danno arrecato alla strada, come il sistema di classificazione di cui all’allegato IV, a condizione che il sistema di classificazione adottato sia basato su caratteristiche del veicolo ricavabili dai documenti del veicolo utilizzati in tutti gli Stati membri o dall’aspetto dello stesso;
«sottogruppo di veicoli», un «sottogruppo di veicoli» quale definito all’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2019/1242;
«gruppo di veicoli», un raggruppamento di veicoli quale elencato nella tabella 1 dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/2400;
«periodo di riferimento dell’anno Y», il «periodo di riferimento dell’anno Y» quale definito all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2019/1242;
«traiettoria di riduzione delle emissioni» per il periodo di riferimento di un anno (Y) e il sottogruppo di veicoli (sg), vale a dire ETY,sg, il prodotto del fattore di riduzione (R-ETY) delle emissioni annuali di CO2 moltiplicato per le emissioni di CO2 di riferimento (rCO2sg) del sottogruppo (sg), vale a dire ETY,sg = R-ETY x rCO2sg; per gli anni Y ≤ 2030 R-ETY e rCO2sg sono entrambi determinati all’allegato I, punto 5.1, del regolamento (UE) 2019/1242; per gli anni Y> 2030, R-ETY è 0,70; rCO2sg si applica come adeguato dagli atti delegati adottati sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1242 per i periodi di riferimento successivi alla data di applicazione di tali atti delegati;
«emissioni di CO2 di riferimento di un gruppo di veicoli»:
per i veicoli che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242, l’importo calcolato secondo la formula di cui all’allegato I, punto 3, di tale regolamento;
per i veicoli che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242, il valore medio di tutte le emissioni di CO2 dei veicoli appartenenti a tale gruppo di veicoli, indicato in conformità del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) per il primo periodo di riferimento che decorrerà dalla data in cui l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei veicoli appartenenti a tale gruppo, che non rispettano gli obblighi di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2400, è vietata in conformità dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2400;
«contratto di concessione», una «concessione di lavori» o una «concessione di servizi» quali definite all’articolo 5, punto 1), lettera a) o b), della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );
«pedaggio in concessione», il pedaggio applicato da un concessionario ai sensi di un contratto di concessione;
«sistema di pedaggio o di tariffazione modificato in modo sostanziale», un sistema di pedaggio o di tariffazione in cui la modifica delle aliquote dovrebbe aumentare gli introiti di oltre il 10 % rispetto all’esercizio contabile precedente, escluso l’effetto dovuto all’aumento del traffico e dopo correzione per inflazione, misurato sulla base della variazione dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) per l’intera Unione europea, con esclusione dei prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato dalla Commissione (Eurostat).
Ai fini del paragrafo 1, punto 2:
in ogni caso, la percentuale dei costi di costruzione da prendere in considerazione non eccede quella dell’attuale durata di vita predeterminata residua dei componenti delle infrastrutture al 10 giugno 2008 o, se successiva, alla data di introduzione dei nuovi sistemi di pedaggio;
i costi concernenti infrastrutture o miglioramenti delle infrastrutture possono includere tutte le spese specifiche per le infrastrutture destinate a ridurre il disturbo connesso al rumore, a introdurre tecnologie innovative o a migliorare la sicurezza stradale e i pagamenti effettivi da parte dell’operatore dell’infrastruttura corrispondenti a elementi ambientali obiettivi, come la protezione del suolo dalla contaminazione.
CAPO II
Tasse sugli autoveicoli
Articolo 3
Le tasse sugli autoveicoli di cui all'articolo 1 sono le seguenti:
impuesto sobre vehículos de tracción mecànica,
impuesto sobre actividades económicas (unicamente per quanto riguarda l'importo dei prelievi riscossi per gli autoveicoli);
taxe spéciale sur certains véhicules routiers,
taxe différentielle sur les véhicules à moteur;
tassa automobilistica,
addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica;
Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis;
Mokestis už Lietuvoje įregistruotas krovinines transporto priemones;
imposto de camionagem,
imposto de circulação;
vehicle excise duty,
motor vehicles licence.
Articolo 4
Le procedure di riscossione e recupero delle tasse menzionate all'articolo 3 sono stabilite da ciascuno Stato membro.
Articolo 5
Per quanto riguarda gli autoveicoli immatricolati negli Stati membri, le tasse di cui all'articolo 3 sono riscosse unicamente dallo Stato membro d'immatricolazione.
Articolo 6
Fino a due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, la Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna sono autorizzati ad applicare aliquote più basse, ma non inferiori al 65 % dei minimi stabiliti nell'allegato I.
Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte o esenzioni:
agli autoveicoli del ministero della Difesa, della protezione civile, dei servizi antincendio e degli altri servizi di pronto intervento, delle forze dell'ordine, nonché agli autoveicoli adibiti alla manutenzione stradale,
agli autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla pubblica via dello Stato membro d'immatricolazione e che sono utilizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale non è il trasporto di merci, a condizione che i trasporti effettuati da tali veicoli non comportino distorsioni di concorrenza e fatto salvo l'accordo della Commissione.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a mantenere esoneri o riduzioni supplementari delle tasse sugli autoveicoli per motivi inerenti a specifiche politiche di natura socioeconomica o connessi alle infrastrutture dello Stato medesimo. Tali esoneri o riduzioni possono riguardare unicamente autoveicoli immatricolati nello Stato membro in questione che effettuano trasporti esclusivamente all'interno di una parte ben definita del suo territorio.
Qualunque Stato membro che desideri conservare un siffatto esonero o una siffatta riduzione ne informa la Commissione comunicandole inoltre tutte le informazioni pertinenti. La Commissione informa gli altri Stati membri dell'esonero o della riduzione proposti entro un mese.
Si considera che il Consiglio abbia autorizzato il mantenimento dell'esonero o della riduzione proposti se, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data alla quale gli altri Stati membri sono stati informati ai sensi del precedente comma, né la Commissione né alcuno Stato membro hanno chiesto che la questione venga esaminata dal Consiglio.
CAPO III
Pedaggi e diritti d'utenza
Articolo 7
Gli Stati membri possono decidere di non applicare l’articolo 7 quater bis, paragrafo 3, l’articolo 7 octies bis, paragrafo 1 e l’articolo 7 octies ter, paragrafo 2, ai suddetti pedaggi per l’utilizzo di ponti, gallerie e valichi montani laddove siano soddisfatte una o entrambe le condizioni seguenti:
l’applicazione dell’articolo 7 quater bis, paragrafo 3, dell’articolo 7 octies bis, paragrafo 1, e dell’articolo 7 octies ter, paragrafo 2, non sarebbe tecnicamente praticabile per introdurre tale differenziazione nel sistema di pedaggio in questione;
l’applicazione dell’articolo 7 quater bis, paragrafo 3, dell’articolo 7 octies bis, paragrafo 1, e dell’articolo 7 octies ter, paragrafo 2, comporterebbe la deviazione dei veicoli più inquinanti, con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica.
Lo Stato membro che decida di non applicare l’articolo 7 quater bis, paragrafo 3, l’articolo 7 octies bis, paragrafo 1, e l’articolo 7 octies ter, paragrafo 2, conformemente al secondo comma del presente paragrafo notifica la propria decisione alla Commissione.
I pedaggi e i diritti di utenza sono applicati senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata su:
cittadinanza dell’utente della strada;
Stato membro o paese terzo di stabilimento dell’operatore dei trasporti;
Stato membro o paese terzo di immatricolazione del veicolo; oppure
origine o destinazione dell’operazione di trasporto.
Gli Stati membri possono prevedere pedaggi ridotti o diritti di utenza ridotti, o esenzioni dall’obbligo di pagare il pedaggio o il diritto di utenza per:
i veicoli pesanti che sono esentati dall’obbligo di installare e utilizzare l’apparecchio di controllo a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 );
i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente nell’esercizio della sua professione o per la consegna di merci prodotte artigianalmente, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi;
qualsiasi veicolo che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), o qualsiasi veicolo utilizzato da una persona con disabilità o il cui proprietario sia una persona con disabilità; e
i veicoli a emissioni zero aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile fino a 4,25 tonnellate.
In deroga al paragrafo 10, in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono applicare diritti di utenza ai veicoli pesanti su tratti della rete centrale transeuropea dei trasporti, ma solo in casi debitamente giustificati in cui l’applicazione di un pedaggio:
comporterebbe costi amministrativi, di investimento e operativi sproporzionati rispetto agli introiti o ai benefici stimati che tale pedaggio genererebbe, per esempio a causa della lunghezza limitata dei tratti stradali interessati, della densità di popolazione relativamente bassa o dell’intensità di traffico relativamente scarsa; o
provocherebbe una deviazione del traffico con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale o sulla salute pubblica.
Prima di applicare tali diritti di utenza, gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione in tal senso. Tale notifica comprende le ragioni che giustificano, alla luce del primo comma, l’applicazione dei diritti di utenza sulla base di criteri oggettivi e di informazioni chiare sui veicoli e sui tratti stradali interessati dal diritto di utenza.
Gli Stati membri possono presentare un’unica notifica per più tratti stradali interessati dalle esenzioni, a condizione che la giustificazione sia fornita per ciascun tratto.
Per quanto riguarda i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, fino al 25 marzo 2027, gli Stati membri possono decidere di applicare pedaggi o diritti di utenza solo a quelli con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di almeno 12 tonnellate, qualora ritengano che la riscossione di pedaggi o di diritti di utenza per i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci di peso inferiore alle 12 tonnellate possa:
determinare conseguenze estremamente negative sulla fluidità del traffico, l’ambiente, i livelli di rumore, la congestione del traffico, la salute o la sicurezza stradale, causate da deviazioni del traffico;
comportare costi amministrativi superiori al 15 % degli introiti aggiuntivi derivanti da questa estensione; o
riguardare una categoria di veicoli che non è responsabile di più del 10 % dei costi di infrastruttura imputabili.
Gli Stati membri che scelgono di applicare pedaggi o diritti di utenza solo ai veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non inferiore alle 12 tonnellate informano la Commissione in merito alla loro decisione unitamente ai motivi che ne sono alla base.
Tale valutazione tiene conto dell’evoluzione dei sistemi di tariffazione applicati ai veicoli leggeri in termini della tipologia di tariffazione applicata alle varie categorie di veicoli, dell’estensione della rete coperta, della proporzionalità dei prezzi e di altri elementi pertinenti.
Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.
Articolo 7 bis
Uno Stato membro può decidere che ai veicoli immatricolati nel loro territorio si applicano solo aliquote annuali.
Gli Stati membri fissano i diritti di utenza, comprendenti i costi amministrativi, per tutti i veicoli pesanti, a un importo non superiore alle aliquote massime di cui all’allegato II.
Gli Stati membri possono limitare i diritti di utenza giornalieri unicamente a fini di transito.
Gli Stati membri possono rendere disponibile l’infrastruttura anche per altri periodi di tempo. In tali casi, gli Stati membri applicano aliquote conformi al principio della parità di trattamento degli utenti, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare dell’aliquota annuale e delle aliquote applicate per gli altri periodi di cui al primo comma, dei modelli di impiego e dei costi amministrativi esistenti.
Per quanto riguarda i sistemi di imposizione dei diritti di utenza adottati prima del 24 marzo 2022, gli Stati membri possono mantenere le aliquote superiori ai limiti di cui al primo comma, a condizione che fossero in vigore prima di tale data, e possono mantenere le corrispondenti aliquote superiori per altri periodi di impiego, nel rispetto del principio della parità di trattamento. ►C2 Rispettano tuttavia i limiti di cui al primo comma, nonché quelli di cui al terzo comma nel momento in cui entrano in vigore sistemi di tariffazione modificati in modo sostanziale o comunque entro il 25 marzo 2030. ◄
Articolo 7 bis bis
Articolo 7 ter
Articolo 7 quater
Quando impongono oneri per i costi esterni in relazione ai veicoli pesanti, gli Stati membri differenziano tali oneri e li fissano conformemente alle prescrizioni minime e alle modalità specificate nell’allegato III bis, nel rispetto dei valori di riferimento indicati negli allegati III ter e III quater. Gli Stati membri possono scegliere di recuperare solo una percentuale di tali costi.
Articolo 7 quater bis
Il primo comma cessa di applicarsi quattro anni dopo la data di applicazione delle disposizioni che hanno introdotto tali norme.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono tuttavia decidere di non applicare un onere per i costi esterni a tali tratti stradali qualora ciò comporti la deviazione dei veicoli più inquinanti con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica.
Il risultato di tale valutazione facoltativa, comprendente una giustificazione del motivo per cui l’onere per i costi esterni o uno sconto non sono applicati, è notificato alla Commissione.
Articolo 7 quater ter
Articolo 7 quinquies
Non più tardi di sei mesi dall’adozione di nuove norme Euro più rigorose in materia di emissioni, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per determinare i corrispondenti valori di riferimento di cui all’allegato III ter e per adeguare le aliquote massime dei diritti di utenza di cui all’allegato II.
Articolo 7 quinquies bis
Gli introiti derivanti dalla riscossione di oneri connessi alla congestione del traffico, o il valore finanziario equivalente di tali introiti, sono utilizzati per affrontare il problema della congestione del traffico o per sviluppare trasporti e mobilità sostenibili in generale.
Qualora tali introiti siano destinati al bilancio generale, si considera che uno Stato membro abbia applicato il secondo comma se quest’ultimo attua politiche di sostegno finanziario per affrontare il problema della congestione del traffico o per sviluppare trasporto e mobilità sostenibili che hanno un valore equivalente agli introiti derivanti dalla riscossione di oneri connessi alla congestione del traffico.
Articolo 7 sexies
Articolo 7 septies
Previa comunicazione alla Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di applicare una maggiorazione all’onere per l’infrastruttura imposto per determinati tratti stradali regolarmente congestionati o il cui utilizzo da parte dei veicoli è causa di significativi danni ambientali, a condizione che:
gli introiti generati dalla maggiorazione siano investiti nel finanziamento dello sviluppo di servizi di trasporto, o nella costruzione o manutenzione di infrastrutture per i trasporti della rete centrale transeuropea dei trasporti che contribuiscano direttamente a ridurre la congestione o il danno ambientale di cui trattasi e che siano situate nel medesimo corridoio della sezione stradale per la quale è applicata la maggiorazione;
la maggiorazione non superi il 15 % dell’onere medio ponderato per l’infrastruttura, calcolato a norma dell’articolo 7 ter, paragrafo 1, e dell’articolo 7 sexies, della presente direttiva, tranne quando gli introiti generati sono investiti in sezioni transfrontaliere di un corridoio della rete centrale identificato conformemente al capo IV del regolamento (UE) n. 1315/2013, nel qual caso la maggiorazione non può superare il 25 % di tale onere medio ponderato per l’infrastruttura, o quando due o più Stati membri applicano una maggiorazione nello stesso corridoio, nel qual caso, previo accordo di tutti gli Stati membri che fanno parte di tale corridoio e che confinano con gli Stati membri nel cui territorio si trova la sezione del corridoio cui dev’essere applicata una maggiorazione, tale maggiorazione può superare il 25 %, ma non può eccedere il 50 % di tale onere medio ponderato per l’infrastruttura;
l’applicazione della maggiorazione non si traduca in un trattamento iniquo del traffico commerciale rispetto al trattamento riservato agli altri utenti della strada;
prima dell’applicazione della maggiorazione siano trasmessi alla Commissione una descrizione della localizzazione esatta della maggiorazione e una prova della decisione di finanziamento delle infrastrutture per i trasporti o dei servizi di trasporto di cui alla lettera a);
il periodo di applicazione della maggiorazione sia definito e circoscritto anticipatamente e corrisponda, in termini di aumento degli introiti stimati, ai piani finanziari e all’analisi costi-benefici concernenti i progetti cofinanziati con i proventi della maggiorazione.
Articolo 7 octies
L’onere per l’infrastruttura può essere differenziato al fine di ridurre la congestione del traffico, di minimizzare i danni all’infrastruttura, di ottimizzare l’utilizzo dell’infrastruttura interessata o di promuovere la sicurezza stradale, a condizione che:
la differenziazione sia trasparente, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni;
la differenziazione sia applicata in funzione dell’ora, del tipo di giorno o della stagione;
nessun onere per l’infrastruttura sia superiore al 175 % del limite massimo dell’onere medio ponderato per l’infrastruttura di cui all’articolo 7 ter;
i periodi di punta durante i quali sono imposti gli oneri per l’infrastruttura più elevati al fine di ridurre la congestione non superino le sei ore giornaliere;
la differenziazione sia stabilita e applicata in modo trasparente e neutro rispetto agli introiti su un tratto stradale interessato da congestione del traffico prevedendo tariffe di pedaggio ridotte per gli utenti della strada che viaggiano al di fuori delle ore di punta e tariffe di pedaggio maggiorate per quelli che viaggiano durante le ore di punta sullo stesso tratto stradale;
sul tratto stradale in questione non sia applicato un onere connesso alla congestione del traffico.
Gli Stati membri che intendono introdurre una tale differenziazione o modificarne una esistente informano la Commissione e trasmettono le informazioni necessarie a valutare se le condizioni sono rispettate.
In deroga al primo comma, uno Stato membro può decidere di non applicare l’obbligo di variazione dell’onere per l’infrastruttura qualora si applichi una delle condizioni seguenti:
la differenziazione pregiudicherebbe gravemente la coerenza dei sistemi di pedaggio nel rispettivo territorio;
non sarebbe tecnicamente praticabile introdurre tale differenziazione nel sistema di pedaggio in questione;
comporterebbe la deviazione dei veicoli più inquinanti, con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica;
il pedaggio comprende un onere per i costi esterni in relazione all’inquinamento atmosferico.
Eventuali deroghe o esenzioni sono comunicate alla Commissione.
Articolo 7 octies bis
Gli Stati membri applicano tale differenziazione ai sottogruppi di veicoli pesanti contemplati dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2019/1242, al più tardi due anni dopo la pubblicazione delle emissioni di CO2 di riferimento per tali sottogruppi di veicoli negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento.
Per le classi di emissione di CO2 1, 4 e 5, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale variazione si applica ai gruppi di veicoli pesanti non contemplati dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2019/1242, al più tardi due anni dopo la pubblicazione delle emissioni di CO2 di riferimento negli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 7 del presente articolo, per il gruppo pertinente. Se l’allegato I, punto 5.1., del regolamento (UE) 2019/1242 è modificato da un atto legislativo dell’Unione in modo da contemplare le emissioni di CO2 di riferimento pertinenti per un gruppo di veicoli pesanti, tali emissioni di CO2 di riferimento non dovrebbero più essere determinate a norma del paragrafo 7 del presente articolo, ma conformemente all’allegato I, punto 5.1., di detto regolamento.
Qualora siano determinate traiettorie di riduzione delle emissioni per i gruppi di veicoli pesanti non contemplati dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2019/1242, da un atto legislativo dell’Unione che modifica l’allegato I, punto 5.1., di tale regolamento, le differenziazioni per le classi di emissione di CO2 2 e 3, quali definite al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove traiettorie di riduzione delle emissioni.
Fatta salva la riduzione delle aliquote di cui al paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere aliquote ridotte per gli oneri per l’infrastruttura o i diritti di utenza, o esenzioni dall’obbligo di pagare tali oneri o diritti, applicabili ai veicoli a emissioni zero di qualsiasi gruppo di veicoli a decorrere dal 24 marzo 2022 fino al ►M11 30 giugno 2031 ◄ . A decorrere dal ►M11 1o luglio 2031 ◄ tali riduzioni sono limitate al 75 % rispetto all’onere applicabile alla classe di emissione di CO2 1, quale definita al paragrafo 2.
Fatto salvo il paragrafo 1, per ciascun tipo di veicolo pesante gli Stati membri stabiliscono le seguenti classi di emissione di CO2:
classe di emissione di CO2 1 – veicoli che non appartengono ad alcuna delle classi di emissione di CO2 di cui alle lettere da b) a e);
classe di emissione di CO2 2 – veicoli del sottogruppo di veicoli sg immatricolati per la prima volta nel periodo di riferimento dell’anno Y con emissioni di CO2 superiori al 5 % al di sotto della traiettoria di riduzione delle emissioni per il periodo di riferimento dell’anno Y e il sottogruppo di veicoli sg, ma che non appartengono ad alcuna delle classi di emissione di CO2 di cui alle lettere c), d) ed e);
classe di emissione di CO2 3 – veicoli del sottogruppo di veicoli sg immatricolati per la prima volta nel periodo di riferimento dell’anno Y con emissioni di CO2 superiori all’8 % al di sotto della traiettoria di riduzione delle emissioni per il periodo di riferimento dell’anno Y e il sottogruppo di veicoli sg, che non appartengono ad alcuna delle classi di emissione di CO2 di cui alle lettere d) ed e);
classe di emissione di CO2 4 – veicoli pesanti a basse emissioni;
classe di emissione di CO2 5 – veicoli a emissioni zero.
Gli Stati membri provvedono affinché la classificazione di un veicolo appartenente alla classe di emissione di CO2 2 o 3 sia riesaminata ogni sei anni dopo la data di prima immatricolazione e, se del caso, il veicolo sia riclassificato nella classe di emissione pertinente sulla base delle soglie applicabili in quel momento. La riclassificazione prende effetto, per quanto riguarda un diritto di utenza, al più tardi il primo giorno della sua validità, o dopo il giorno di tale riclassificazione.
Fermo restando il paragrafo 1, oneri e diritti ridotti si applicano ai veicoli nelle classi di emissione di CO2 2, 3, 4 e 5 secondo le percentuali seguenti:
classe di emissione di CO2 2 – dal 5 % al 15 % di riduzione rispetto agli oneri o diritti applicabili alla classe di emissione di CO2 1;
classe di emissione di CO2 3 – dal 15 % al 30 % di riduzione rispetto agli oneri o diritti applicabili alla classe di emissione di CO2 1;
classe di emissione di CO2 4 – dal 30 % al 50 % di riduzione rispetto agli oneri o diritti applicabili alla classe di emissione di CO2 1;
classe di emissione di CO2 5 – dal 50 % al 75 % di riduzione rispetto agli oneri o diritti applicabili alla classe di emissione di CO2 1.
Qualora l’onere per l’infrastruttura o il diritto di utenza sia differenziato anche secondo la classe di emissione Euro, le riduzioni di cui al primo comma si applicano rispetto all’onere applicato in caso di rispetto delle norme più rigorose in materia di emissioni.
Tali atti di esecuzione riportano i dati pertinenti per ciascun gruppo di veicoli pubblicati nella relazione di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956. La Commissione adotta tali atti di esecuzione al più tardi sei mesi dopo la pubblicazione della pertinente relazione di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956.
Articolo 7 octies ter
Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le aliquote più basse per pedaggi e diritti di utenza si applicano alle autovetture, ai minibus e ai veicoli commerciali leggeri che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
le loro emissioni specifiche di CO2, determinate conformemente al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione ( 13 ), sono pari a zero o inferiori ai seguenti livelli:
per il periodo 2021-2024 l’obiettivo per l’intero parco veicoli dell’UE2021, è definito conformemente alla parte A, punto 6, e alla parte B, punto 6, dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 );
per il periodo 2025-2029, agli obiettivi per l’intero parco veicoli dell’UE determinati conformemente all’allegato I, parte A, punto 6.1.1, e parte B, punto 6.1.1, del regolamento (UE) 2019/631;
per il periodo successivo al 2030, agli obiettivi per l’intero parco veicoli dell’UE determinati conformemente all’allegato I, parte A, punto 6.1.2, e parte B, punto 6.1.2, del regolamento (UE) 2019/631;
le loro emissioni di inquinanti, determinate conformemente al regolamento (UE) 2017/1151, corrispondono a quanto specificato nella tabella dell’allegato VII della presente direttiva. Gli Stati membri possono applicare la riduzione per i veicoli a emissioni zero di cui all’allegato VII della presente direttiva senza applicare riduzioni per le altre categorie di prestazioni in materia di emissioni di cui al suddetto allegato.
Se gli Stati membri decidono di applicare diversi criteri per il calcolo delle prestazioni in materia di emissioni o livelli di riduzione diversi da quelli di cui al paragrafo 1, o decidono di includere criteri diversi o aggiuntivi, ne danno notifica alla Commissione e motivano la loro scelta, almeno sei mesi prima dell’introduzione di qualsiasi differenziazione.
Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di applicare riduzioni solo ai veicoli a emissioni zero, senza applicare alcuna differenziazione ad altri veicoli e senza darne notifica alla Commissione.
Articolo 7 nonies
Almeno sei mesi prima dell’entrata in funzione di un sistema di pedaggio o di tariffazione nuovo o modificato in modo sostanziale che prevede l’imposizione di un onere per l’infrastruttura, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
per quanto concerne i sistemi di pedaggio che non comportano pedaggi in concessione:
per quanto concerne i sistemi di pedaggio che comportano pedaggi in concessione:
▼M9 —————
Articolo 7 decies
Gli Stati membri possono concedere sconti o riduzioni sul prezzo dell’onere per l’infrastruttura a condizione che:
la struttura tariffaria risultante sia proporzionata, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni e non comporti costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi più elevati;
tali sconti o riduzioni rispecchino risparmi effettivi dei costi amministrativi per il trattamento degli utenti abituali rispetto agli utenti occasionali;
tali riduzioni non superino il 13 % dell’onere per l’infrastruttura versato da veicoli equivalenti che non possono beneficiare di sconti o riduzioni.
Articolo 7 undecies
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’utente della strada possa dichiarare la classe di emissione del veicolo almeno per via elettronica prima di utilizzare l’infrastruttura. Essi possono mettere a disposizione mezzi elettronici e non elettronici per consentire all’utente di fornire prove per beneficiare di riduzioni dei pedaggi o, se del caso, in caso di controllo. Gli Stati membri possono esigere che le prove presentate per via elettronica siano fornite prima dell’utilizzo dell’infrastruttura.
Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che la presentazione di prove successiva all’utilizzo dell’infrastruttura sia accettata per 30 giorni o per un periodo più lungo stabilito dagli Stati membri dopo l’utilizzo dell’infrastruttura e per garantire il rimborso dell’eventuale differenza tra i pedaggi o i diritti di utenza applicati e il pedaggio o il diritto di utenza corrispondente alla classe di emissione del veicolo in questione che risulti dalle prove fornite entro il termine applicabile.
Articolo 7 duodecies
Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la presente direttiva lascia impregiudicata, per gli Stati membri che istituiscono un sistema di pedaggi, la libertà di prevedere una compensazione adeguata.
Articolo 8
Un sistema comune è subordinato alle seguenti condizioni, cumulative rispetto a quelle prescritte dall'articolo 7:
il pagamento dei diritti di utenza comuni dà accesso alla rete definita dagli Stati membri partecipanti ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2;
i diritti di utenza comuni sono fissati dagli Stati membri partecipanti a un importo non superiore a quello massimo indicato all’articolo 7 bis;
altri Stati membri possono aderire al sistema comune;
gli Stati membri partecipanti elaborano un criterio di ripartizione che consenta di assegnare a ciascuno di loro un'equa parte delle entrate provenienti dai diritti d'utenza.
Articolo 8 bis
Ciascuno Stato membro controlla il funzionamento del sistema di pedaggi e/o di diritti di utenza in modo da garantirne la trasparenza e la non discriminazione.
Articolo 8 ter
CAPO IV
Disposizioni finali
Articolo 9
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare in maniera non discriminatoria:
tasse o diritti specifici:
pedaggi di parcheggio e diritti specifici relativi alla circolazione urbana.
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare:
diritti regolatori specificamente destinati a ridurre la congestione del traffico o a combattere gli impatti ambientali, inclusa la cattiva qualità dell’aria, in qualsiasi strada situata in un’area urbana, incluse le strade della rete transeuropea che attraversano aree urbane;
oneri specificamente destinati a finanziare la costruzione, l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo di impianti, incorporati o installati lungo o sopra le strade, che forniscono energia ai veicoli a basse e a zero emissioni in movimento e applicati a tali veicoli.
Tali oneri sono applicati su base non discriminatoria.
Gli Stati membri stabiliscono l’uso degli introiti derivanti dalla presente direttiva. Per garantire lo sviluppo della rete dei trasporti nel suo insieme, gli introiti derivanti dagli oneri di infrastruttura e dagli oneri per i costi esterni, o il valore finanziario equivalente di tali introiti, dovrebbero essere utilizzati a beneficio del settore dei trasporti al fine di ottimizzare l’intero sistema dei trasporti. In particolare, gli introiti derivanti dagli oneri per i costi esterni, o il valore finanziario equivalente di tali introiti, dovrebbero essere utilizzati per rendere i trasporti più sostenibili, mediante una o più delle misure seguenti:
l’agevolazione di una tariffazione efficace;
la riduzione alla fonte dell’inquinamento dovuto al trasporto stradale;
l’attenuazione alla fonte degli effetti dell’inquinamento dovuto al trasporto stradale;
il miglioramento delle prestazioni dei veicoli in materia di CO2 e di consumo di carburante;
la creazione di infrastrutture alternative per gli utenti dei trasporti e/o l’espansione della capacità attuale;
il sostegno alla rete transeuropea di trasporto;
l’ottimizzazione della logistica;
il miglioramento della sicurezza stradale; e
la messa a disposizione di parcheggi sicuri.
▼M9 —————
Articolo 9 bis
Gli Stati membri pongono in essere gli adeguati controlli e determinano il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva; adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 9 ter
La Commissione favorisce il dialogo e lo scambio di know-how tecnico tra gli Stati membri con riguardo all’attuazione della presente direttiva, e in particolare degli allegati.
Articolo 9 quater
Articolo 9 quinquies
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 sexies per modificare la presente direttiva in relazione all’allegato 0, le formule di cui allegato III bis, punti 4.1 e 4.2, e gli importi indicati nelle tabelle degli allegati III ter e III quater onde adeguarli al progresso scientifico e tecnico.
Nelle circostanze di cui all’articolo 7 quater ter, paragrafo 4, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 9 sexies per modificare la presente direttiva per quanto riguarda i valori di riferimento dell’onere per i costi esterni per le emissioni di CO2 di cui all’allegato III quater, tenendo conto dell’effettivo prezzo del carbonio applicato ai combustibili per il trasporto su strada nell’Unione. Tali modifiche si limitano a garantire che il livello degli oneri per i costi esterni per le emissioni di CO2 non vada al di là di quanto necessario per internalizzare tali costi esterni.
Articolo 9 sexies
▼M9 —————
Articolo 10
Articolo 10 bis
Gli importi sono aggiornati automaticamente adattando l’importo di base in euro o in centesimi rispetto alla variazione percentuale di detto indice. Gli importi risultanti sono arrotondati all’importo più vicino all’euro per quanto riguarda l’allegato II, e all’importo più vicino al decimo di centesimo per quanto riguarda gli allegati III ter e III quater.
Articolo 11
La relazione pubblicata conformemente al paragrafo 1 contiene informazioni relative a quanto segue:
evoluzione degli oneri per l’uso dell’infrastruttura stradale, vale a dire le reti e le categorie di veicoli interessate, comprese eventuali esenzioni a norma degli articoli 7, 7 quater o 7 octies ter;
differenziazione degli oneri per l’infrastruttura o dei diritti di utenza in funzione della categoria del veicolo e del tipo di veicolo pesante;
differenziazione degli oneri per l’infrastruttura o dei diritti di utenza in funzione delle prestazioni ambientali dei veicoli a norma degli articoli 7 octies, 7 octies bis o 7 octies ter;
se del caso, differenziazione degli oneri per l’infrastruttura in funzione dell’ora, del tipo di giorno o della stagione a norma dell’articolo 7 octies, paragrafo 1;
onere per i costi esterni imposto per ciascuna combinazione di classe di veicoli, tipo di strada e periodo di tempo;
onere medio ponderato per l’infrastruttura e introiti totali derivanti dalla riscossione di tale onere;
introiti totali derivanti dalla riscossione degli oneri per i costi esterni;
introiti totali derivanti dalla riscossione degli oneri connessi alla congestione del traffico per categoria di veicolo;
introiti totali derivanti dalle maggiorazioni e i tratti stradali su cui sono stati generati;
introiti totali derivanti dalla riscossione dei pedaggi o dei diritti di utenza o, se del caso, entrambi;
uso degli introiti derivanti dall’applicazione della presente direttiva e modo in cui tale uso ha consentito allo Stato membro di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, o qualora tali introiti siano destinati al bilancio generale le informazioni sul livello di spesa assegnata all’infrastruttura del trasporto stradale e ai progetti di trasporto sostenibile; e
evoluzione della quota di veicoli appartenenti alle varie classi di emissione sulle strade a pedaggio.
Gli Stati membri che rendono pubbliche online tali informazioni possono decidere di non redigere la relazione.
Articolo 12
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 13
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO 0
LIMITI DI EMISSIONI
1. Autoveicolo EURO 0
|
Volume di monossido di carbonio (CO) g/kWh |
Volume di idrocarburi (HC) g/kWh |
Volume di ossidi di azoto (NOx) g/kWh |
|
12,3 |
2,6 |
15,8 |
2. Autoveicolo EURO I/EURO II
|
|
Volume di monossido di carbonio (CO) g/kWh |
Volume di idrocarburi (HC) g/kWh |
Volume di ossidi di azoto (NOx) g/kWh |
Volume di particelle (PT) g/kWh |
|
Autoveicolo EURO I |
4,9 |
1,23 |
9,0 |
0,4 (1) |
|
Autoveicolo EURO II |
4,0 |
1,1 |
7,0 |
0,15 |
|
(1)
Per i motori di potenza inferiore o pari a 85 kW, al valore limite per le emissioni di particelle si applica un coefficiente di 1,7. |
||||
3. Autoveicolo EURO III/EURO IV/EURO V/EEV
|
I volumi specifici del monossido di carbonio, degli idrocarburi totali, degli ossidi di azoto e delle particelle, determinati con la prova ESC, nonché dell'opacità dei fumi, determinata con la prova ERL, non devono superare i seguenti valori (1): |
|||||
|
|
Volume di monossido di carbonio (CO) g/kWh |
Volume di idrocarburi (HC) g/kWh |
Volume di ossidi di azoto (NOx) g/kWh |
Volume di particelle (PT) g/kWh |
Fumi m-1 |
|
Autoveicolo EURO III |
2,1 |
0,66 |
5,0 |
0,10 (2) |
0,8 |
|
Autoveicolo EURO IV |
1,5 |
0,46 |
3,5 |
0,02 |
0,5 |
|
Autoveicolo EURO V |
1,5 |
0,46 |
2,0 |
0,02 |
0,5 |
|
Autoveicolo EVV |
1,5 |
0,25 |
2,0 |
0,02 |
0,15 |
|
(1)
Un ciclo di prova è costituito da una sequenza di punti di prova, essendo ciascun punto definito da una velocità e da una coppia che il motore deve rispettare durante il funzionamento a regime (prova ESC) o in condizioni transienti (prove ETC ed ELR).
(2)
0,13 per i motori la cui cilindrata unitaria è inferiore a 0,7 dm3 e il regime nominale è superiore a 3 000 min-1. |
|||||
Limiti di emissione Euro VI
|
|
Valori limite |
|||||||
|
CO (mg/kWh) |
THC (mg/kWh) |
NMHC (mg/kWh) |
CH4 (mg/kWh) |
NOX (1) (mg/kWh) |
NH3 (ppm) |
Massa del particolato (mg/kWh) |
Numero di particelle (#/kWh) |
|
|
WHSC (CI) |
1 500 |
130 |
|
|
400 |
10 |
10 |
8,0 x 1011 |
|
WHTC (CI) |
4 000 |
160 |
|
|
460 |
10 |
10 |
6,0 x 1011 |
|
WHTC (PI) |
4 000 |
|
160 |
500 |
460 |
10 |
10 |
6,0 x 1011 |
|
Nota: PI = accensione comandata CI = accensione spontanea 1) Il livello ammissibile di NO2 per il valore limite degli NOx può essere definito in un secondo tempo. |
||||||||
4. Le future categorie di emissione dei veicoli di cui alla direttiva 88/77/CEE e successive modifiche possono essere prese in considerazione.
ALLEGATO I
IMPORTI MINIMI DI IMPOSTA DA APPLICARE SUGLI AUTOVEICOLI
AUTOVEICOLI
|
Numero di assi e peso totale massimo autorizzato a pieno carico (in tonnellate) |
Aliquota minima di imposta (in EUR/anno) |
||
|
Pari o superiore a |
e inferiore a |
Sospensione pneumatica o riconosciuta equivalente (1) dell'(degli) asse(i) motore(i) |
Altri sistemi di sospensione dell'(degli) asse(i) motore(i) |
|
2 assi |
|||
|
12 |
13 |
0 |
31 |
|
13 |
14 |
31 |
86 |
|
14 |
15 |
86 |
121 |
|
15 |
18 |
121 |
274 |
|
3 assi |
|||
|
15 |
17 |
31 |
54 |
|
17 |
19 |
54 |
111 |
|
19 |
21 |
111 |
144 |
|
21 |
23 |
144 |
222 |
|
23 |
25 |
222 |
345 |
|
25 |
26 |
222 |
345 |
|
4 assi |
|||
|
23 |
25 |
144 |
146 |
|
25 |
27 |
146 |
228 |
|
27 |
29 |
228 |
362 |
|
29 |
31 |
362 |
537 |
|
31 |
32 |
362 |
537 |
|
(1)
Sospensione riconosciuta equivalente secondo la definizione dell'allegato II della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59). |
|||
COMPLESSI (AUTOARTICOLATI E AUTOTRENI)
|
Numero di assi e peso totale massimo autorizzato a pieno carico (in tonnellate) |
Aliquota minima di imposta (in EUR/anno) |
||
|
Pari o superiore a |
e inferiore a |
Sospensione pneumatica o riconosciuta equivalente (1) dell'(degli) asse(i) motore(i) |
Altri sistemi di sospensione dell'(degli) asse(i) motore(i) |
|
2 + 1 assi |
|||
|
12 |
14 |
0 |
0 |
|
14 |
16 |
0 |
0 |
|
16 |
18 |
0 |
14 |
|
18 |
20 |
14 |
32 |
|
20 |
22 |
32 |
75 |
|
22 |
23 |
75 |
97 |
|
23 |
25 |
97 |
175 |
|
25 |
28 |
175 |
307 |
|
2 + 2 assi |
|||
|
23 |
25 |
30 |
70 |
|
25 |
26 |
70 |
115 |
|
26 |
28 |
115 |
169 |
|
28 |
29 |
169 |
204 |
|
29 |
31 |
204 |
335 |
|
31 |
33 |
335 |
465 |
|
33 |
36 |
465 |
706 |
|
36 |
38 |
465 |
706 |
|
2 + 3 assi |
|||
|
36 |
38 |
370 |
515 |
|
38 |
40 |
515 |
700 |
|
3 + 2 assi |
|||
|
36 |
38 |
327 |
454 |
|
38 |
40 |
454 |
628 |
|
40 |
44 |
628 |
929 |
|
3 + 3 assi |
|||
|
36 |
38 |
186 |
225 |
|
38 |
40 |
225 |
336 |
|
40 |
44 |
336 |
535 |
|
(1)
Sospensione riconosciuta equivalente secondo la definizione dell'allegato II della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59). |
|||
ALLEGATO II
IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D'UTENZA, COMPRESE LE SPESE AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 7 bis, PARAGRAFO 2
Annualmente
|
|
Fino a tre assi |
Quattro o più assi |
|
Euro 0 |
2 198 |
3 685 |
|
Euro I |
1 911 |
3 190 |
|
Euro II |
1 653 |
2 770 |
|
Euro III |
1 437 |
2 399 |
|
Euro IV |
1 251 |
2 086 |
|
Euro V |
1 088 |
1 813 |
|
Euro VI |
990 |
1 649 |
Mensilmente, settimanalmente e giornalmente
L'importo massimo mensile, settimanale e giornaliero delle aliquote è proporzionale alla durata dell'uso delle infrastrutture.
ALLEGATO III
PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI COSTI E IL CALCOLO DEI PEDAGGI
Il presente allegato stabilisce i principi fondamentali per il calcolo dell’onere medio ponderato per l’infrastruttura in modo da rispecchiare l’articolo 7 ter, paragrafo 1. L’obbligo di correlare gli oneri per l’infrastruttura ai costi non pregiudica la libertà degli Stati membri di scegliere, a norma dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, di non recuperare la totalità dei costi attraverso la riscossione degli oneri per l’infrastruttura o la libertà, a norma dell’articolo 7 septies, di differenziare gli importi di oneri per l’infrastruttura specifici dall’onere medio.
L'applicazione dei presenti principi deve essere pienamente conforme agli altri obblighi previsti dalla normativa ►M3 dell’Unione ◄ , in particolare il requisito per i contratti di concessione da assegnare a norma della direttiva 2004/18/CE e di altri strumenti ►M3 dell’Unione ◄ nel settore degli appalti pubblici.
Se uno Stato membro si impegna in una negoziazione con uno o più terzi per definire un contratto di concessione relativo alla costruzione o al funzionamento di una parte della sua infrastruttura o a tal fine si impegna in un processo analogo in base alla legislazione nazionale o un accordo concluso dal governo di uno Stato membro, la conformità ai presenti principi è valutata in base ai risultati di tale negoziazione.
1. Definizione della rete e degli autoveicoli contemplati
2. Costi dell'infrastruttura
2.1. Costo dell'investimento
2.2. Costi annuali di manutenzione e costi di riparazioni strutturali
3. Costi inerenti al funzionamento, alla gestione e al sistema di pedaggio
Vi sono compresi tutti i costi sostenuti dall'operatore dell'infrastruttura che non rientrano nella sezione 2 e che riguardano l'attuazione, il funzionamento e la gestione dell'infrastruttura e del sistema di pedaggio. Essi comprendono in particolare:
I costi possono includere una remunerazione del capitale o il margine di utile che rispecchi il grado del rischio trasferito.
Tali costi devono essere ripartiti su una base equa e trasparente fra tutte le classi di autoveicoli soggette al sistema di pedaggio.
4. QUOTA DI TRAFFICO DEI VEICOLI PESANTI, FATTORI DI EQUIVALENZA E MECCANISMO DI CORREZIONE
|
Classe dell'autoveicolo (1) |
Fattori di equivalenza |
||
|
Riparazioni strutturali (2) |
Investimenti |
Manutenzione annuale |
|
|
Compresi fra 3,5 t e 7,5 t, classe 0 |
1 |
1 |
1 |
|
> 7,5 t, classe I |
1,96 |
1 |
1 |
|
> 7,5 t, classe II |
3,47 |
1 |
1 |
|
> 7,5 t, classe III |
5,72 |
1 |
1 |
|
(1)
Cfr. allegato IV per la determinazione della classe di autoveicolo.
(2)
Le classi degli autoveicoli corrispondono a un carico per asse rispettivamente pari a: 5,5; 6,5; 7,5 e 8,5 tonnellate. |
|||
ALLEGATO III bis
REQUISITI MINIMI PER L’IMPOSIZIONE DI UN ONERE PER I COSTI ESTERNI
Nel presente allegato sono riportati i requisiti minimi applicabili per l’imposizione di un onere per i costi esterni e, se del caso, il calcolo dell’importo massimo di tale onere.
1. Tratti della rete stradale interessati
Gli Stati membri definiscono precisamente il tratto o i tratti della loro rete stradale da assoggettarsi a un onere per i costi esterni.
Quando uno Stato membro intende imporre un onere per i costi esterni solo su uno o più tratti della rete stradale formata dalla propria quota di rete stradale transeuropea e dalle proprie autostrade, il tratto o i tratti sono scelti previa valutazione volta a stabilire che l’imposizione di un onere per i costi esterni per altri tratti della rete stradale suddetta non ha impatti negativi sull’ambiente, sulla salute pubblica o sulla sicurezza stradale.
A decorrere dal 25 marzo 2026, lo Stato membro che non intende imporre un onere per i costi esterni in relazione all’inquinamento atmosferico su tratti specifici della sua rete stradale a pedaggio, sceglie anche i tratti specifici suddetti anche in base a tale valutazione.
2. Veicoli, strade e periodi interessati
Quando intende imporre oneri per i costi esterni superiori ai valori di riferimento di cui all’allegato III ter o III quater, lo Stato membro notifica alla Commissione la classificazione dei veicoli in base alla quale è differenziato l’onere. Se del caso, le notifica l’ubicazione esatta delle strade soggette a oneri per i costi esterni più elevati [«strade suburbane (comprese le autostrade)»] e delle strade soggette a oneri per i costi esterni di entità inferiore [«strade interurbane (comprese le autostrade)»].
Se del caso, notifica alla Commissione anche i periodi esatti che corrispondono al periodo notturno nel corso del quale può essere imposto un onere più elevato per i costi esterni correlati al rumore, per tenere conto dell’aumento del disturbo da rumore.
La classificazione delle strade in strade suburbane (comprese le autostrade) e strade interurbane (comprese le autostrade) e la definizione dei periodi di tempo si fondano su criteri oggettivi in relazione ai livelli di esposizione delle strade e della loro prossimità all’inquinamento, come la densità demografica, l’inquinamento atmosferico medio annuo (soprattutto per quanto riguarda PM10 e NO2) e il numero di giorni (per le PM10) e di ore (per gli NO2) in cui sono stati superati i limiti stabiliti a norma della direttiva 2008/50/CE. I criteri utilizzati sono riportati nella notifica.
3. Importo dell’onere
La presente sezione si applica quando uno Stato membro intende imporre oneri per i costi esterni superiori ai valori di riferimento di cui all’allegato III ter o III quater.
Per ogni classe di veicolo, tipo di strada e periodo di tempo, a seconda dei casi, lo Stato membro, o se del caso un’autorità indipendente, determina un unico importo specifico. La struttura di tariffazione risultante è trasparente, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni. La pubblicazione dovrebbe avere luogo con congruo anticipo rispetto all’applicazione dell’onere. Sono resi pubblici tutti i parametri, i dati e le altre informazioni necessarie a capire come sono calcolati i vari elementi dei costi esterni.
Nel fissare l’importo degli oneri, lo Stato membro, o se del caso un’autorità indipendente, si ispira al principio della tariffazione efficace, vale a dire della fissazione di un prezzo vicino al costo sociale marginale di utilizzo del veicolo soggetto all’onere.
Prima di stabilire tale importo, si tiene conto del rischio di deviazione del traffico e di eventuali effetti negativi sulla sicurezza stradale, l’ambiente e la congestione del traffico e delle soluzioni che consentono di attenuare questi rischi.
Lo Stato membro, o se del caso un’autorità indipendente, verifica l’efficacia del sistema di tariffazione ai fini della riduzione del danno ambientale derivante dal trasporto stradale. Se necessario, adegua ogni due anni la struttura di tariffazione e l’importo specifico dell’onere stabiliti per la determinata classe di veicoli, il tipo di strada e il periodo in funzione dell’andamento dell’offerta e della domanda di trasporto.
4. Elementi dei costi esterni
4.1. Costo dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico
Quando intende imporre oneri per i costi esterni superiori ai valori di riferimento di cui all’allegato III ter, lo Stato membro, o se del caso un’autorità indipendente, calcola il costo imputabile all’inquinamento atmosferico derivante dal traffico applicando la formula seguente:
in cui:
|
PCVij |
= |
costo dell’inquinamento atmosferico provocato dai veicoli di classe i sul tipo di strada j (euro/veicolo.chilometro) |
|
EFik |
= |
fattore di emissione dell’inquinante k per il veicolo di classe i (grammo/veicolo.chilometro) |
|
PCjk |
= |
costo monetario dell’inquinante k per il tipo di strada j (euro/grammo) |
I fattori di emissione sono gli stessi di quelli utilizzati dallo Stato membro per elaborare gli inventari nazionali delle emissioni previsti dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 ) (che prescrive l’utilizzo della Guida EMEP/EEA per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici ( 22 )). Il costo monetario degli inquinanti è stimato dallo Stato membro, o se del caso dall’autorità indipendente, di cui all’articolo 7 quater, paragrafo 2, della presente direttiva, con metodi scientifici comprovati.
Lo Stato membro, o se del caso l’autorità indipendente, può adottare altri metodi scientificamente comprovati per calcolare il valore dei costi dell’inquinamento atmosferico, utilizzando dati ricavati dalla misurazione degli inquinanti atmosferici e il valore locale del costo monetario degli inquinanti atmosferici.
4.2. Costo dell’inquinamento acustico dovuto al traffico
Quando intende imporre oneri per i costi esterni superiori ai valori di riferimento di cui all’allegato III ter, lo Stato membro, o se del caso l’autorità indipendente, calcola il costo imputabile all’inquinamento acustico derivante dal traffico applicando le formule seguenti:
NCVj (giorno) = a × NCVj
NCVj (notte) = b × NCVj
in cui:
|
— NCVj |
= |
costo dell’inquinamento acustico provocato da un veicolo pesante adibito al trasporto di merci sul tipo di strada j (euro/veicolo.chilometro) |
|
— NCjk |
= |
costo dell’inquinamento acustico per persona esposta su una strada di tipo j al livello di rumore k (euro/persona) |
|
— POPk |
= |
popolazione esposta al livello di rumore giornaliero k per chilometro (persona/chilometro) |
|
— WADT |
= |
traffico giornaliero medio ponderato (in equivalente autovetture) |
|
— a e b |
= |
sono fattori di ponderazione determinati dallo Stato membro in maniera tale che l’onere medio ponderato per l’inquinamento acustico per veicolo-chilometro che ne risulta corrisponda a NCVj (giornaliero). |
L’inquinamento acustico dovuto al traffico è riferito all’impatto del rumore sulla salute dei cittadini che si trovano in prossimità della strada.
La popolazione esposta al livello di rumore k è determinata in base alle mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 ), o ad altra fonte di dati equivalente.
Il costo per persona esposta al livello di rumore k è stimato dallo Stato membro, o se del caso da un’autorità indipendente, con metodi scientifici comprovati.
Al traffico giornaliero medio ponderato si applica un fattore di equivalenza «e» tra veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci e autovetture determinato in base ai livelli di emissioni acustiche dell’automobile media e del veicolo pesante medio adibito al trasporto di merci e tenendo conto del regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 24 ).
Lo Stato membro, o se del caso un’autorità indipendente, può stabilire oneri differenziati per l’inquinamento acustico volti a premiare l’uso di veicoli meno rumorosi, a condizione che i veicoli stranieri non risultino discriminati.
4.3. Costo delle emissioni di CO2 dovute al traffico
Quando intende imporre oneri per i costi esterni per le emissioni di CO2 superiori ai valori di riferimento di cui all’allegato III quater, lo Stato membro, o se del caso un’autorità indipendente, calcola il costo imputabile sulla base di prove scientifiche secondo l’approccio basato sui «costi evitabili», tenendo conto e illustrando in particolare i seguenti aspetti:
la scelta del livello dell’obiettivo per le emissioni;
le opzioni di mitigazione previste;
lo scenario di riferimento previsto;
l’avversione al rischio e alle perdite;
la ponderazione del capitale.
Almeno sei mesi prima dell’applicazione di tale onere per i costi esterni per le emissioni di CO2, lo Stato membro ne dà notifica alla Commissione.
ALLEGATO III ter
VALORI DI RIFERIMENTO DELL'ONERE PER I COSTI ESTERNI
Nel presente allegato sono riportati i valori di riferimento dell'onere per i costi esterni, comprensivo dei costi per l'inquinamento atmosferico e acustico.
Tabella 1
Valori di riferimento dell'onere per i costi esterni per i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci
|
Classe del veicolo |
Centesimi/veicolo-chilometro |
Suburbana (1) |
Interurbana (2) |
|
Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile inferiore a 12 tonnellate o con due assi |
Euro 0 |
21,6 |
11,5 |
|
Euro I |
14,6 |
7,5 |
|
|
Euro II |
14,5 |
7,3 |
|
|
Euro III |
11,2 |
5,6 |
|
|
Euro IV |
8,5 |
4,0 |
|
|
Euro V |
5,1 |
2,1 |
|
|
Euro VI |
2,7 |
0,6 |
|
|
Meno inquinanti di Euro VI, compresi i veicoli a emissioni zero |
2,4 |
0,4 |
|
|
Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile compresa tra 12 e 18 tonnellate o con tre assi |
Euro 0 |
28,5 |
15,9 |
|
Euro I |
18,3 |
9,8 |
|
|
Euro II |
18,3 |
9,8 |
|
|
Euro III |
14,5 |
7,7 |
|
|
Euro IV |
10,7 |
5,3 |
|
|
Euro V |
6,5 |
3,2 |
|
|
Euro VI |
3,3 |
0,9 |
|
|
Meno inquinanti di Euro VI, compresi i veicoli a emissioni zero |
2,7 |
0,4 |
|
|
Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile compresa tra 18 e 32 tonnellate o con quattro assi |
Euro 0 |
32,2 |
18,3 |
|
Euro I |
23,7 |
13,1 |
|
|
Euro II |
23,7 |
13,0 |
|
|
Euro III |
18,9 |
10,3 |
|
|
Euro IV |
13,7 |
7,0 |
|
|
Euro V |
7,7 |
4,0 |
|
|
Euro VI |
3,6 |
1,0 |
|
|
Meno inquinanti di Euro VI, compresi i veicoli a emissioni zero |
2,9 |
0,4 |
|
|
Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 32 tonnellate o con cinque o più assi |
Euro 0 |
38,8 |
22,5 |
|
Euro I |
29,0 |
16,4 |
|
|
Euro II |
28,9 |
16,1 |
|
|
Euro III |
23,3 |
12,9 |
|
|
Euro IV |
16,5 |
8,7 |
|
|
Euro V |
8,8 |
4,4 |
|
|
Euro VI |
4,0 |
1,0 |
|
|
Meno inquinanti di Euro VI, compresi i veicoli a emissioni zero |
3,3 |
0,4 |
|
|
(1)
«Suburbane» sono le zone con una densità di popolazione compresa tra 150 e 900 abitanti/km2 (densità mediana della popolazione pari a 300 abitanti/km2).
(2)
«Interurbane» sono le zone con una densità di popolazione inferiore a 150 abitanti/km2. |
|||
I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per un fattore fino a 2 per le zone di montagna e attorno agli agglomerati urbani nella misura in cui la minore dispersione, la pendenza delle strade, l'altitudine o le inversioni termiche lo giustifichino. Se esistono prove scientifiche dell'esistenza di un fattore più elevato per le zone di montagna e attorno agli agglomerati urbani, questo valore di riferimento può essere aumentato sulla base di una giustificazione dettagliata.
ALLEGATO III quater
VALORI DI RIFERIMENTO DELL'ONERE PER I COSTI ESTERNI PER LE EMISSIONI DI CO2
Il presente allegato stabilisce i valori di riferimento dell'onere per i costi esterni tenendo conto del costo delle emissioni di CO2.
Tabella 1
Valori di riferimento dell'onere per i costi esterni per le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci
|
Classe del veicolo |
|
Centesimi/veicolo-chilometro |
Strade interurbane (comprese le autostrade) |
|
Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile inferiore a 12 tonnellate o con due assi |
Classe di emissione di CO2 1 |
Euro 0 |
5,3 |
|
Euro I Euro II Euro III Euro IV Euro V Euro VI |
4,7 |
||
|
Classe di emissione di CO2 2 |
4,4 |
||
|
Classe di emissione di CO2 3 |
4,2 |
||
|
Veicoli a basse emissioni |
2,4 |
||
|
Veicoli a emissioni zero |
0 |
||
|
Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile compresa tra 12 e 18 tonnellate o con tre assi |
Classe di emissione di CO2 1 |
Euro 0 |
7,0 |
|
Euro I Euro II Euro III |
6,1 |
||
|
Euro IV Euro V Euro VI |
5,8 |
||
|
Classe di emissione di CO2 2 |
5,6 |
||
|
Classe di emissione di CO2 3 |
5,3 |
||
|
Veicoli a basse emissioni |
2,9 |
||
|
Veicoli a emissioni zero |
0 |
||
|
Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile compresa tra 18 e 32 tonnellate o con quattro assi |
Classe di emissione di CO2 1 |
Euro 0 |
9,2 |
|
Euro I |
8,0 |
||
|
Euro II |
|||
|
Euro III |
|||
|
Euro IV |
7,8 |
||
|
Euro V |
|||
|
Euro VI |
|||
|
Classe di emissione di CO2 2 |
7,5 |
||
|
Classe di emissione di CO2 3 |
7,0 |
||
|
Veicoli a basse emissioni |
4,0 |
||
|
Veicoli a emissioni zero |
0 |
||
|
Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 32 tonnellate o con cinque o più assi |
Classe di emissione di CO2 1 |
Euro 0 |
10,6 |
|
Euro I |
9,4 |
||
|
Euro II |
|||
|
Euro III |
|||
|
Euro IV |
9,3 |
||
|
Euro V |
|||
|
Euro VI |
|||
|
Classe di emissione di CO2 2 |
8,8 |
||
|
Classe di emissione di CO2 3 |
8,4 |
||
|
Veicoli a basse emissioni |
4,7 |
||
|
Veicoli a emissioni zero |
0 |
||
ALLEGATO IV
DETERMINAZIONE INDICATIVA DELLA CLASSE DEGLI AUTOVEICOLI
Le classi degli autoveicoli sono definite dalla tabella che segue.
Gli autoveicoli sono classificati nelle sottocategorie 0, I, II e III in funzione dei danni che provocano al rivestimento stradale, in ordine crescente (la classe III corrisponde quindi alla classe che danneggia maggiormente le infrastrutture stradali). I danni aumentano esponenzialmente con l'aumento del carico per asse.
Tutti gli autoveicoli a motore e l'insieme degli autoveicoli di un peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 7,5 tonnellate rientrano nella classe 0.
Autoveicoli a motore
|
Assi motori dotati di sospensioni pneumatiche o riconosciute come equivalenti (1) |
Altri sistemi di sospensione degli assi motori |
Classe dei danni |
||
|
Numero di assi e peso totale a pieno carico autorizzato (in t) |
Numero di assi e peso totale a pieno carico autorizzato (in t) |
|
||
|
pari o superiore a |
inferiore a |
pari o superiore a |
inferiore a |
|
|
2 assi |
|
|||
|
7,5 12 13 14 15 |
12 13 14 15 18 |
7,5 12 13 14 15 |
12 13 14 15 18 |
I |
|
3 assi |
|
|||
|
15 17 19 21 23 25 |
17 19 21 23 25 26 |
15 17 19 21 |
17 19 21 23 |
|
|
|
|
23 25 |
25 26 |
II |
|
4 assi |
|
|||
|
23 25 27 |
25 27 29 |
23 25 |
25 27 |
I |
|
|
|
27 29 31 |
29 31 32 |
II |
|
29 31 |
31 32 |
|
|
|
|
(1)
Sospensioni riconosciute equivalenti secondo la definizione dell'allegato II della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni autoveicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47). |
||||
Insiemi di veicoli (autoarticolati e autotreni)
|
Assi motori dotati di sospensioni pneumatiche o riconosciute come equivalenti |
Altri sistemi di sospensione degli assi motori |
Classe dei danni |
||
|
Numero di assi e massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (in tonnellate) |
Numero di assi e massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (in tonnellate) |
|
||
|
Non inferiore a |
Inferiore a |
Non inferiore a |
Inferiore a |
|
|
2 + 1 assi |
|
|||
|
7,5 12 14 16 18 20 22 23 25 |
12 14 16 18 20 22 23 25 28 |
7,5 12 14 16 18 20 22 23 25 |
12 14 16 18 20 22 23 25 28 |
I |
|
2 + 2 assi |
|
|||
|
23 25 26 28 |
25 26 28 29 |
23 25 26 28 |
25 26 28 29 |
|
|
29 |
31 |
29 |
31 |
II |
|
31 |
33 |
31 |
33 |
|
|
33 36 |
36 38 |
33 |
36 |
III |
|
2 + 3 assi |
II |
|||
|
36 38 |
38 40 |
36 |
38 |
|
|
|
|
38 |
40 |
III |
|
2 + 4 assi |
II |
|||
|
36 38 |
38 40 |
36 |
38 |
|
|
|
|
38 |
40 |
III |
|
3 + 1 assi |
II |
|||
|
30 32 |
32 35 |
30 |
32 |
|
|
|
|
32 |
35 |
III |
|
3 + 2 assi |
II |
|||
|
36 38 |
38 40 |
36 |
38 |
|
|
|
|
38 40 |
40 44 |
III |
|
40 |
44 |
|
|
|
|
3 + 3 assi |
|
|||
|
36 38 |
38 40 |
36 |
38 |
I |
|
|
|
38 |
40 |
II |
|
40 |
44 |
40 |
44 |
|
|
7 assi |
||||
|
40 |
50 |
40 |
50 |
II |
|
50 |
60 |
50 |
60 |
III |
|
60 |
|
60 |
|
|
|
Almeno 8 assi |
||||
|
40 |
50 |
40 |
50 |
I |
|
50 |
60 |
50 |
60 |
II |
|
60 |
60 |
III |
||
ALLEGATO V
REQUISITI MINIMI PER L’IMPOSIZIONE DI UN ONERE CONNESSO ALLA CONGESTIONE DEL TRAFFICO
Nel presente allegato sono riportati i requisiti minimi per l’imposizione di un onere connesso alla congestione del traffico.
1. Parti della rete soggette a oneri connessi alla congestione del traffico, veicoli e periodi contemplati
Gli Stati membri specificano con precisione:
la parte o le parti della rete formata dalla propria quota di rete transeuropea e dalle proprie autostrade di cui all’articolo 7, paragrafo 1, per cui si intende imporre un onere connesso alla congestione del traffico, conformemente all’articolo 7 quinquies bis, paragrafi 1 e 3;
la classificazione in «metropolitane» e «non metropolitane» di sezioni della rete soggette all’onere connesso alla congestione del traffico. Gli Stati membri applicano i criteri di cui alla tabella 1 ai fini della determinazione della classificazione di ogni segmento stradale.
Tabella 1
Criteri di classificazione delle strade della rete in «metropolitane» e «non metropolitane» di cui alla lettera a)
|
Categoria della strada |
Criterio di classificazione |
|
«metropolitana» |
Sezioni della rete che attraversano agglomerati urbani con una popolazione di 250 000 abitanti o più |
|
«non metropolitana» |
Sezioni della rete non classificate come «metropolitane» |
i periodi durante i quali si applica l’onere, per ciascun segmento. Se nell’ambito di un determinato periodo di tariffazione si applicano oneri di importo diverso, gli Stati membri specificano chiaramente l’inizio e la fine del periodo di imposizione di ogni corrispettivo.
Per determinare la proporzione fra gli oneri per le diverse categorie di veicoli, gli Stati membri utilizzano i fattori di equivalenza indicati nella tabella 2.
Tabella 2
Fattori di equivalenza per la determinazione della proporzione fra gli oneri connessi alla congestione del traffico per le diverse categorie di veicoli
|
Categoria del veicolo |
Fattore di equivalenza |
|
Veicoli leggeri |
1 |
|
Veicoli pesanti non articolati adibiti al trasporto di merci |
1,9 |
|
Pullman e autobus |
2,5 |
|
Veicoli pesanti articolati adibiti al trasporto di merci |
2,9 |
2. Importo dell’onere
Per ogni categoria di veicolo, segmento stradale e periodo di tempo, lo Stato membro, o se del caso un’autorità indipendente, determina un unico importo specifico, fissato conformemente alle disposizioni della sezione 1 del presente allegato, tenendo in considerazione il corrispondente valore di riferimento indicato nella tabella dell’allegato VI. La struttura di tariffazione risultante è trasparente, resa pubblica e applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni.
Prima di applicare un onere connesso alla congestione, lo Stato membro pubblica con congruo anticipo:
tutti i parametri, i dati e le altre informazioni necessarie a comprendere le modalità di classificazione delle strade e dei veicoli e di determinazione dei periodi di imposizione dell’onere;
la descrizione completa degli oneri connessi alla congestione del traffico applicati per ciascuna categoria di veicolo, per ciascun segmento e per ciascun periodo di tempo.
Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni pubblicate ai sensi delle lettere a) e b).
Prima di stabilire l’importo, si tiene conto del rischio di deviazione del traffico e di eventuali effetti negativi sulla sicurezza stradale, l’ambiente e la congestione del traffico e delle soluzioni che consentono di attenuare questi rischi.
Quando intende applicare oneri connessi alla congestione del traffico superiori ai valori di riferimento di cui alla tabella dell’allegato VI, lo Stato membro notifica alla Commissione quanto segue:
l’ubicazione delle strade soggette agli oneri connessi alla congestione del traffico;
la classificazione delle strade in «metropolitane» e «non metropolitane», come specificato nella sezione 1, lettera b);
i periodi durante i quali si applicano gli oneri, come specificato nella sezione 1, lettera c);
eventuali esenzioni totali o parziali applicate ai minibus, agli autobus e ai pullman.
3. Verifica
Lo Stato membro, o se del caso un’autorità indipendente, verifica l’efficacia del sistema di tariffazione ai fini della riduzione della congestione del traffico. Se necessario, adegua ogni tre anni la struttura di tariffazione, il periodo o i periodi di tariffazione e l’importo specifico dell’onere stabiliti per ciascuna categoria di veicoli, tipo di strada e periodo in funzione dell’andamento dell’offerta e della domanda di trasporto.
ALLEGATO VI
VALORI DI RIFERIMENTO DELL’ONERE CONNESSO ALLA CONGESTIONE DEL TRAFFICO
Nel presente allegato sono riportati i valori di riferimento dell’onere connesso alla congestione del traffico.
I valori di riferimento indicati nella tabella che segue si applicano ai veicoli leggeri. L’onere connesso alla congestione del traffico relativo alle altre categorie di veicoli è determinato moltiplicando l’onere imposto ai veicoli leggeri per i fattori di equivalenza indicati nella tabella di cui all’allegato V.
Tabella
Valori di riferimento dell’onere connesso alla congestione del traffico per i veicoli leggeri
|
Centesimi/veicolo-chilometro |
Metropolitana |
Non metropolitana |
|
Autostrade |
25,9 |
23,7 |
|
Strade principali |
61,0 |
41,5 |
ALLEGATO VII
PRESTAZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI
Nel presente allegato sono riportate le prestazioni in materia di emissioni di inquinanti in base alle quali differenziare i pedaggi e i diritti di utenza ai sensi dell’articolo 7 octies ter, paragrafo 1, lettera b).
Tabella
Criteri per il calcolo delle prestazioni in materia di emissioni di inquinanti per i veicoli leggeri
|
Pedaggi e diritti di utenza |
5-15 % in meno dell’aliquota più elevata |
15-25 % in meno dell’aliquota più elevata |
25-35 % in meno dell’aliquota più elevata |
Fino al 75 % in meno dell’aliquota più elevata |
|
Prestazioni in materia di emissioni |
Euro-6d-temp-x (1) |
Euro-6d-x (1) |
Valori RDE massimi dichiarati per le emissioni di inquinanti (2)< 80 % dei limiti di emissione applicabili |
Veicoli a emissioni zero |
|
(1)
dove x può essere vuoto o uno dei seguenti (EVAP, EVAP-ISC, ISC o ISC-FCM)
(2)
sia per NOx sia per numero di particelle, come indicato al punto 48.2 del certificato di conformità, nell’appendice dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (*1).
(*1)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione del 15 aprile 2020 che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1). |
||||
( 1 ) Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa all'imposizione di oneri sui veicoli per l'uso delle infrastrutture stradali (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/62/oj).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
( 4 ) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).
( 6 ) Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).
( 7 ) Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173, 9.7. 2018, pag. 1).
( 8 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
( 9 ) GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38.
( 10 ) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
( 11 ) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
( 12 ) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
( 13 ) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
( 14 ) Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).
( 15 ) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
( 16 ) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124.
( 17 ) Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45).
( 18 ) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
( 19 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
( 20 ) L’applicazione dei fattori di equivalenza da parte degli Stati membri può tenere conto della costruzione di strade sviluppata per fasi o facente uso di un approccio basato su un lungo ciclo vitale.
( 21 ) Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344, 17.12.2016, pag. 1).
( 22 ) Metodologia dell’Agenzia europea dell’Ambiente: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 – Technical guidance to prepare national emission inventories («Guida EMEP/EEA per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici») (https://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2019);
( 23 ) Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12);
( 24 ) Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131);