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Document 31998L0030
Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 concerning common rules for the internal market in natural gas
Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
GU L 204 del 21.7.1998, p. 1–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004; abrogato da 32003L0055
Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
Gazzetta ufficiale n. L 204 del 21/07/1998 pag. 0001 - 0012
DIRETTIVA 98/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), (1) considerando che, a norma dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che è importante adottare misure per proseguire il completamento del mercato interno; (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 C del trattato, occorre tener conto di differenze di sviluppo di talune economie, ma che eventuali deroghe debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune; (3) considerando che l'instaurazione di un mercato del gas naturale concorrenziale è un importante elemento del completamento del mercato interno dell'energia; (4) considerando che la direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transit di gas naturale sulle grandi reti (4) e la direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (5), costituiscono una prima fase del completamento del mercato interno del gas naturale; (5) considerando che è ora necessario adottare ulteriori provvedimenti per instaurare il mercato interno del gas naturale; (6) considerando che le disposizioni della presente direttiva non incidono sulla piena applicazione del trattato, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci nel mercato interno e le regole di concorrenza, né incidono sui poteri conferiti alla Commissione a norma del trattato; (7) considerando che il mercato interno del gas naturale deve essere instaurato gradualmente, allo scopo di permettere all'industria di adeguarsi in modo flessibile e ordinato al suo nuovo ambiente e per tener conto delle differenti strutture di mercato degli Stati membri; (8) considerando che l'instaurazione del mercato interno nel settore del gas naturale dovrebbe favorire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi, ad esempio mediante qualità di gas compatibili; (9) considerando che per l'organizzazione e il funzionamento del settore del gas naturale dovrebbe essere previsto un certo numero di norme comuni; che, secondo il principio di sussidiarietà, tali norme costituiscono soltanto un quadro di principi generali le cui modalità di applicazione dovrebbero essere lasciate agli Stati membri, consentendo così a ciascuno Stato membro di mantenere o scegliere il regime più rispondente ad una particolare situazione, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni e il controllo dei contratti di fornitura; (10) considerando che la fornitura esterna di gas naturale è particolarmente importante per l'approvvigionamento di gas naturale negli Stati membri con un elevato livello di dipendenza dalle importazioni; (11) considerando che, di regola, le imprese del settore del gas naturale devono poter operare senza subire discriminazioni; (12) considerando che, per taluni Stati membri, l'imposizione di obblighi di servizio pubblico può essere necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la protezione del consumatore e dell'ambiente che, a loro avviso, la libera concorrenza, di per sé, non può necessariamente garantire; (13) considerando che una programmazione a lungo termine può essere uno dei mezzi per realizzare tali obblighi di servizio pubblico, tenendo conto della possibilità per i terzi di chiedere l'accesso al sistema; che gli Stati membri possono controllare i contratti «take-or-pay» sottoscritti, per seguire la situazione in materia di approvvigionamento; (14) considerando che l'articolo 90, paragrafo 1, del trattato obbliga gli Stati membri ad osservare le regole di concorrenza nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi; (15) considerando che l'articolo 90, paragrafo 2, del trattato assoggetta le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a tali norme, a specifiche condizioni; che l'attuazione della presente direttiva eserciterà un impatto sulle attività di tali imprese; che, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri possono, in particolare, non applicare l'articolo 4 alla loro infrastruttura di distribuzione per non ostare all'adempimento, in via di fatto o di diritto, degli obblighi che incombono alle imprese di gas naturale nell'interesse economico generale; (16) considerando che gli Stati membri, qualora impongano obblighi di servizio pubblico alle imprese del settore del gas naturale, devono perciò osservare le pertinenti norme del trattato nell'interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia delle Comunità europee; (17) considerando che si dovrebbero fissare criteri e procedure di base per quanto riguarda le autorizzazioni che gli Stati membri possono accordare per la costruzione o la gestione degli impianti in questione secondo il rispettivo sistema nazionale; che dette disposizioni non dovrebbero incidere sulle pertinenti norme nazionali che subordinano la costruzione o la gestione degli impianti in questione al rilascio di un'autorizzazione; che detto requisito non dovrebbe tuttavia avere l'effetto di limitare la concorrenza tra le imprese del settore; (18) considerando che la decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (6), contribuisce allo sviluppo di infrastrutture integrate nel settore del gas naturale; (19) considerando che le norme tecniche per la gestione dei sistemi e delle linee dirette devono essere trasparenti ed assicurare l'interoperabilità dei sistemi; (20) considerando che devono essere fissate norme di base per quanto riguarda le imprese di trasporto, di stoccaggio e di gas naturale liquefatto (LNG), nonché per le imprese di distribuzione e di fornitura; (21) considerando che è necessario prevedere che le autorità competenti abbiano accesso alla contabilità interna delle imprese, tenendo nel debito conto la riservatezza; (22) considerando che la contabilità di tutte le imprese di gas naturale integrate dovrebbe fornire un elevato livello di trasparenza; che la contabilità dovrebbe essere separata per le varie attività, quando questo è necessario per evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate ed altre distorsioni della concorrenza, tenendo presente che nei casi in questione il trasporto ai fini della contabilità comprende la rigassificazione; che la contabilità separata non dovrebbe essere chiesta per le persone giuridiche quali le borse valori o borse futures che non esercitano - se non a questo titolo - alcuna delle funzioni di impresa di gas naturale; che la contabilità integrata per la coltivazione di idrocarburi e le attività ad essa collegate può essere presentata nell'ambito delle prescrizioni sulla contabilità per le attività che non rientrano nel settore del gas a norma della presente direttiva; che l'informazione pertinente nell'articolo 23, paragrafo 3, dovrebbe prevedere, se necessario, informazioni sulla contabilità in merito ai gasdotti «upstream»; (23) considerando che l'accesso al sistema dovrebbe essere aperto a norma della presente direttiva e dovrebbe portare ad un livello sufficiente e, se opportuno, comparabile di apertura dei mercati dei vari Stati membri; che, allo stesso tempo, l'apertura dei mercati non dovrebbe creare inutili squilibri di concorrenza per le imprese nei vari Stati membri; (24) considerando che, a causa della diversità delle strutture e della specificità dei sistemi negli Stati membri, dovrebbero esservi procedure differenti per l'accesso al sistema da gestire secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori; (25) considerando che, ai fini di realizzare un mercato concorrenziale del gas naturale, dovrebbe essere previsto l'accesso a reti di gasdotti «upstream»; che occorre un trattamento distinto di tale accesso alle reti di gasdotti «upstream», tenuto conto in particolare delle particolari caratteristiche economiche, tecniche e di gestione relative a tali reti; che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano in ogni caso le norme fiscali nazionali; (26) considerando che dovrebbero essere previste disposizioni sull'autorizzazione, la costruzione e l'utilizzo di linee dirette; (27) considerando che dovrebbero essere previste clausole di salvaguardia e procedure per la soluzione delle controversie; (28) considerando che dovrebbe essere evitato ogni abuso di posizione dominante e ogni comportamento predatorio; (29) considerando che, poiché taluni Stati membri possono incontrare particolari difficoltà di adeguamento dei loro sistemi, dovrebbero essere previste deroghe temporanee; (30) considerando che i contratti «take-or-pay» a lungo termine sono una realtà del mercato che garantisce la fornitura di gas degli Stati membri; che in particolare dovrebbero essere previste deroghe a talune disposizioni della presente direttiva per il caso in cui un'impresa di gas naturale fosse o rischiasse di essere in gravi difficoltà economiche a motivo dei suoi obblighi «take-or-pay»; che tali deroghe non dovrebbero compromettere l'obiettivo della presente direttiva di liberalizzare il mercato interno del gas naturale; che qualsiasi contratto «take-or-pay», stipulato o rinnovato dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, dovrebbe essere concluso in modo prudente per non costituire un ostacolo a un'apertura significativa del mercato; che dette deroghe dovrebbero pertanto essere limitate nel tempo e nella portata e dovrebbero essere concesse in modo trasparente, sotto il controllo della Commissione; (31) considerando che occorrono disposizioni specifiche per i mercati e gli investimenti in altre zone che non hanno ancora raggiunto uno stadio sviluppato; che le deroghe per detti mercati e zone dovrebbero essere limitate nel tempo e nella portata; che, ai fini della trasparenza e dell'uniformità, la Commissione dovrebbe avere un ruolo importante nella concessione di tali deroghe; (32) considerando che la presente direttiva costituisce un'ulteriore fase di liberalizzazione; che, quando questa sarà attuata, permarranno comunque taluni ostacoli agli scambi di gas naturale tra gli Stati membri; che dovrebbero essere formulate proposte volte a migliorare il funzionamento del mercato interno del gas naturale alla luce dell'esperienza; che la Commissione dovrebbe pertanto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO I AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (LNG), l'accesso al mercato, le modalità di gestione dei sistemi nonché i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva si intende per: 1. «impresa di gas naturale»: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso l'LNG, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni; 2. «rete di gasdotti "upstream"»: ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un progetto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali progetti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo; 3. «trasporto»: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti «upstream»; 4. «impresa di trasporto»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di trasporto; 5. «distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per la consegna ai clienti; 6. «impresa di distribuzione»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di distribuzione; 7. «fornitura»: la consegna e/o la vendita ai clienti di gas naturale, compreso l'LNG; 8. «impresa fornitrice»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura; 9. «impianto di stoccaggio»: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione; 10. «impresa di stoccaggio»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di stoccaggio; 11. «impianto LNG»: un terminale usato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di LNG; 12. «sistema»: reti di trasporto e/o reti di distribuzione e/o impianti LNG di proprietà di e/o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione; 13. «sistema interconnesso»: un insieme di sistemi reciprocamente collegati; 14. «linea diretta»: un gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso; 15. «impresa di gas naturale integrata»: un'impresa integrata verticalmente od orizzontalmente; 16. «impresa verticalmente integrata»: un'impresa di gas naturale che svolge due o più delle seguenti funzioni: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o stoccaggio di gas naturale; 17. «impresa orizzontalmente integrata»: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o stoccaggio di gas naturale, ed un'attività che non rientra nel settore del gas; 18. «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (7), e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci; 19. «utente del sistema»: ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema; 20. «clienti»: clienti grossisti o finali di gas naturale e imprese di gas naturale che acquistano gas naturale; 21. «cliente finale»: consumatore che acquista gas naturale per uso proprio; 22. «clienti grossisti»: qualsiasi persona fisica o giuridica, se la loro esistenza è riconosciuta dagli Stati membri, che acquista e vende gas naturale e che non svolge funzioni di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita; 23. «programmazione a lungo termine»: la programmazione a lungo termine della fornitura e della capacità di trasporto delle imprese di gas naturale, al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, diversificare le fonti e assicurare la fornitura ai clienti; 24. «mercato emergente»: uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni; 25. «sicurezza»: sicurezza di approvvigionamento e fornitura, nonché sicurezza tecnica. CAPITOLO II NORME GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE Articolo 3 1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione del settore e nel rispetto del principio di sussidiarietà e fatto salvo il paragrafo 2, assicurano che le imprese di gas naturale siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas naturale concorrenziale, e non fanno discriminazioni tra esse per quanto riguarda i loro diritti od obblighi. 2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 90, gli Stati membri, nell'interesse economico generale, possono imporre alle imprese di gas naturale obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture nonché la protezione dell'ambiente. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili; essi, e qualsiasi loro eventuale revisione, sono pubblicati e comunicati senza indugio alla Commissione dagli Stati membri. Quale mezzo per adempiere gli obblighi di servizio pubblico in materia di sicurezza di approvvigionamento, gli Stati membri che lo desiderano possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi vogliano accedere al sistema. 3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell'articolo 4 per quanto riguarda la distribuzione, ove ciò osti, in diritto o in fatto, all'adempimento degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non sia talmente pregiudicato da essere contrario all'interesse della Comunità. L'interesse della Comunità comprende la concorrenza nei confronti dei clienti idonei secondo la presente direttiva e l'articolo 90 del trattato. Articolo 4 1. In circostanze in cui è richiesta un'autorizzazione (ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione e/o la gestione di tali impianti, gasdotti e apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e per clienti grossisti. 2. Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi un'impresa che chiede un'autorizzazione per costruire e/o gestire impianti di gas naturale, ovvero un'autorizzazione a fornire gas naturale. I criteri e le procedure non discriminatori per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici. 3. Gli Stati membri assicurano che i motivi di un eventuale rifiuto di rilasciare l'autorizzazione siano obiettivi e non discriminatori e siano comunicati al richiedente. Le ragioni di tale rifiuto sono comunicate alla Commissione per informazione. Gli Stati membri stabiliscono una procedura che consente al richiedente di ricorrere avverso tale rifiuto. 4. Per lo sviluppo delle zone rifornite di recente e per un'efficiente gestione in generale, e fatto salvo l'articolo 20, gli Stati membri possono rifiutare di rilasciare un'ulteriore autorizzazione per la costruzione e la gestione di sistemi di gasdotti di distribuzione in una determinata zona quando in detta zona siano stati costruiti tali sistemi di gasdotti, o se ne proponga la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata. Articolo 5 Gli Stati membri assicurano che siano elaborate e rese disponibili norme tecniche che determinino i requisiti minimi di progettazione tecnica e di funzionamento per la connessione al sistema di impianti LNG, impianti di stoccaggio, altri sistemi di trasporto o di distribuzione e linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Esse sono notificate alla Commissione a norma dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (8). CAPITOLO III TRASPORTO, STOCCAGGIO E LNG Articolo 6 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le imprese di trasporto, stoccaggio e LNG operino in base alle disposizioni degli articoli 7 e 8. Articolo 7 1. Ogni impresa di trasporto, di stoccaggio e/o di LNG gestisce, garantisce e sviluppa, a condizioni economiche, il trasporto, lo stoccaggio e/o impianti LNG sicuri, affidabili ed efficienti, nel rispetto dell'ambiente. 2. L'impresa di trasporto, stoccaggio e/o di LNG non opera comunque discriminazioni tra gli utenti del sistema o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate. 3. Ogni impresa di trasporto, stoccaggio e/o di LNG fornisce a qualsiasi altra impresa di trasporto, a qualsiasi altra impresa di stoccaggio e/o a qualsiasi impresa di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso. Articolo 8 1. Fatto salvo l'articolo 12 o qualsiasi altro obbligo giuridico di divulgare le informazioni, ogni impresa di trasporto, stoccaggio e/o di LNG mantiene il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso dello svolgimento delle sue attività. 2. Le imprese di trasporto, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte loro o di imprese collegate, non abusano delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema. CAPITOLO IV FORNITURA E DISTRIBUZIONE Articolo 9 1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di distribuzione operino in base agli articoli 10 e 11. 2. Gli Stati membri possono imporre alle imprese di distribuzione e/o alle imprese di fornitura l'obbligo di rifornire i clienti con sede in una data zona o l'obbligo di rifornire i clienti di una data categoria, o entrambi. Le tariffe per tali forniture possono essere regolamentate, ad esempio per garantire la parità di trattamento dei clienti interessati. Articolo 10 1. Ogni impresa di distribuzione gestisce, garantisce e sviluppa a condizioni economiche un sistema sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell'ambiente. 2. In ogni caso l'impresa di distribuzione non deve operare discriminazioni tra gli utenti del sistema o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate. 3. Ogni impresa di distribuzione fornisce a qualsiasi altra impresa di distribuzione e/o di trasporto e/o di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto di gas possa avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso. Articolo 11 1. Fatto salvo l'articolo 12 o qualsiasi altro obbligo giuridico di divulgare le informazioni, ogni impresa di distribuzione mantiene il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso dello svolgimento delle sue attività. 2. Le imprese di distribuzione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte loro o di imprese collegate, non abusano delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema. CAPITOLO V SEPARAZIONE E TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ Articolo 12 Gli Stati membri o l'autorità competente da essi designata, comprese le autorità competenti per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 3, hanno diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale, come stabilito all'articolo 13, la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni. Gli Stati membri e l'autorità competente designata, comprese le autorità competenti per la soluzione delle controversie, mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al principio della riservatezza ove ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni. Articolo 13 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2. Le imprese di gas naturale, qualunque sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali secondo le norme di diritto interno sui conti annuali delle società di capitali adottate a norma della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (9). Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale. 3. Le imprese di gas naturale integrate tengono, nella loro contabilità interna, conti separati per le loro attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas naturale e, se del caso, conti consolidati per le attività che non rientrano nel settore del gas, come sarebbero tenute a fare se tali attività fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza. Detta contabilità interna comprende uno stato patrimoniale e un conto economico distinto per ogni attività. Qualora si applichi l'articolo 16 e l'accesso al sistema sia basato su un costo unico per trasporto e distribuzione, la contabilità per le attività di trasporto e di distribuzione può essere combinata. 4. Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione dei conti separati di cui al paragrafo 3. Tali norme possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Le modifiche devono essere citate e debitamente motivate. 5. Nell'allegato ai conti annuali le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese collegate. CAPITOLO VI ACCESSO AL SISTEMA Articolo 14 Per l'organizzazione dell'accesso al sistema, gli Stati membri possono scegliere di applicare una od entrambe le procedure di cui all'articolo 15 e all'articolo 16. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Articolo 15 1. In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale, e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso possano negoziare l'accesso al sistema al fine di concludere tra loro contratti di fornitura sulla base di accordi commerciali volontari. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso al sistema. 2. I contratti di accesso al sistema sono negoziati con le pertinenti imprese di gas naturale. Gli Stati membri impongono alle imprese di gas naturale di pubblicare entro un anno a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva, e in seguito su base annuale, le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo del sistema. Articolo 16 Gli Stati membri che optano per una procedura di accesso regolamentato adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale, nonché ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso al sistema, sulla base di tariffe pubblicate e/o altri termini e obblighi per l'utilizzo dello stesso. Tale diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito consentendo loro di stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturali concorrenti diverse dal proprietario e/o gestore del sistema o dall'impresa collegata. Articolo 17 1. Le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema stesso qualora non dispongano della capacità necessaria ovvero nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di adempiere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, o qualora versino in gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione ai contratti «take-or-pay», tenuto conto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 25 e dell'alternativa scelta dallo Stato membro a norma del paragrafo 1 di detto articolo. Il rifiuto deve essere debitamente motivato. 2. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le imprese di gas naturale che rifiutano l'accesso al sistema per mancanza di capacità o di connessione provvedano ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo. Gli Stati membri adottano tali misure nei casi in cui applichino l'articolo 4, paragrafo 4. Articolo 18 1. Gli Stati membri specificano i clienti idonei, ossia i clienti all'interno del loro territorio che hanno titolo a stipulare contratti per il gas naturale o di acquistarlo a norma degli articoli 15 e 16, fermo restando che devono essere inclusi tutti i clienti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano indicati come clienti idonei almeno i clienti seguenti: - gli impianti a gas per la produzione di energia elettrica, a prescindere dal livello del loro consumo annuale; tuttavia, al fine di garantire l'equilibrio del loro mercato dell'energia elettrica, gli Stati membri possono introdurre una soglia, che non può superare il livello previsto per gli altri clienti finali, per l'idoneità degli impianti per la produzione combinata di calore ed elettricità. Tali soglie sono notificate alla Commissione; - gli altri clienti finali il cui consumo sia superiore a 25 milioni di metri cubi di gas all'anno su una base di consumo per località. 3. Gli Stati membri assicurano che la definizione di clienti idonei di cui al paragrafo 1 dia luogo ad un'apertura di mercato pari ad almeno il 20 % del totale del consumo annuale di gas del mercato nazionale. 4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la percentuale di cui al paragrafo 3 sale al 28 % del totale del consumo annuale di gas del mercato nazionale, ed al 33 % dello stesso dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. 5. Se la definizione di clienti idonei di cui al paragrafo 1 dà luogo a un'apertura del mercato superiore al 30 % del totale del consumo annuale di gas del mercato nazionale, lo Stato membro interessato può modificare la definizione di clienti idonei fino a ridurre l'apertura del mercato ad un livello non inferiore al 30 % del totale di tale consumo. Gli Stati membri modificano la definizione di clienti idonei in modo equilibrato, senza creare svantaggi specifici per taluni tipi o classi di clienti idonei, ma tenendo conto delle strutture di mercato esistenti. 6. Le seguenti misure sono adottate dagli Stati membri per assicurare che l'apertura dei rispettivi mercati di gas naturale si ampli nell'arco di dieci anni: - cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la soglia fissata al secondo trattino del paragrafo 2 per clienti idonei diversi dagli impianti a gas per la produzione di energia elettrica è ridotta a 15 milioni di metri cubi l'anno su una base di consumo per località e, dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, a 5 milioni di metri cubi l'anno su tale base per località; - cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la percentuale di cui al paragrafo 5 sale al 38 % del totale del consumo annuale di gas del mercato nazionale e, dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, al 43 % di tale consumo. 7. Riguardo ai mercati emergenti, l'apertura graduale del mercato a norma del presente articolo comincia ad applicarsi a decorrere dalla scadenza della deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 2. 8. Qualora non siano già indicate come clienti idonei a norma del paragrafo 1, le imprese di distribuzione hanno titolo a stipulare contratti riguardanti il gas naturale a norma degli articoli 15 e 16, per il volume di gas naturale consumato dai loro clienti designati come idonei nell'ambito del loro sistema di distribuzione, al fine di rifornire tali clienti. 9. Gli Stati membri pubblicano entro il 31 gennaio di ciascun anno i criteri per la definizione dei clienti idonei di cui al paragrafo 1. Tali informazioni, unitamente a tutte le altre informazioni atte a giustificare la realizzazione dell'apertura del mercato a norma del presente articolo, saranno trasmesse alla Commissione per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La Commissione può richiedere ad uno Stato membro di modificare le sue indicazioni qualora creino ostacoli alla corretta applicazione della presente direttiva per quanto riguarda il corretto funzionamento del mercato interno di gas naturale. Se lo Stato membro interessato non dà seguito a tale richiesta entro un termine di tre mesi, si adotta una decisione definitiva secondo la procedura I dell'articolo 2 della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le procedure per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10). Articolo 19 1. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati del gas nel periodo di cui all'articolo 28: a) i contratti di fornitura di gas di cui agli articoli 15, 16 e 17 conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non possono essere vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati; b) qualora le operazioni descritte alla lettera a) siano rifiutate perché il cliente è considerato idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta la fornitura di gas richiesta ad effettuarla su richiesta dello Stato membro in cui si trova il cliente idoneo. 2. La Commissione, parallelamente alla procedura e al calendario di cui all'articolo 28 e non oltre lo scadere della metà del periodo previsto da tale articolo, riesamina l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, in base agli sviluppi del mercato e tenendo conto dell'interesse comune. Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione valuta la situazione e riferisce in merito ad eventuali squilibri nell'apertura dei mercati di gas, con riferimento al paragrafo 1, lettera b). Articolo 20 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire che: - le imprese di gas naturale stabilite nel loro territorio riforniscano mediante linea diretta i clienti di cui all'articolo 18 della presente direttiva; - tali clienti idonei nel loro territorio siano riforniti mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale. 2. In circostanze in cui è richiesta un'autorizzazione (ad es. licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l'autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi, trasparenti e non discriminatori. 3. Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni alla costruzione di una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell'articolo 17 ovvero all'avvio di una procedura di soluzione delle controversie a norma dell'articolo 21. Articolo 21 1. Gli Stati membri assicurano che le parti negozino in buona fede l'accesso al sistema e nessuna di esse abusi della sua posizione negoziale per ostacolare il buon esito delle trattative. 2. Gli Stati membri designano un'autorità competente, indipendente dalle parti, per risolvere sollecitamente le controversie relative alle trattative in questione. In particolare tale autorità deve risolvere le controversie relative alle trattative ed al rifiuto di accesso nell'ambito della presente direttiva. L'autorità competente presenta le sue conclusioni al più presto o, se possibile, entro dodici settimane dalla data in cui è stata adita. Il ricorso a questa autorità fa salvo l'esercizio dei mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario. 3. In caso di controversie transfrontaliere, l'autorità competente per la soluzione delle controversie è quella cui fa capo il sistema dell'impresa di gas naturale che nega l'uso o l'accesso allo stesso. Quando il sistema fa capo a più di una di tali autorità, queste si consultano al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva siano correttamente applicate. Articolo 22 Gli Stati membri instaurano meccanismi appropriati ed efficaci per la disciplina, il controllo e la trasparenza, al fine di evitare qualsiasi abuso di posizione dominante, in particolare a danno dei consumatori, e qualsiasi comportamento predatorio. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86. Articolo 23 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti che devono essere idonei a norma dell'articolo 18, ovunque essi siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti «upstream», inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzati per le attività locali di produzione e sono situati nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 29. 2. L'accesso di cui al paragrafo 1 è stabilito dagli Stati membri in base ai pertinenti strumenti giuridici. Gli Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante, tenuto conto della sicurezza e della regolarità delle forniture, della capacità esistente o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della protezione dell'ambiente. Si può tenere presente quanto segue: a) la necessità di rifiutare l'accesso in caso di incompatibilità di specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare; b) la necessità di evitare difficoltà che non siano ragionevolmente superabili e che possano pregiudicare l'efficiente coltivazione di idrocarburi, attuale o prevista, inclusa quella di giacimenti con redditività economica marginale; c) la necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o gestore della rete di gasdotti «upstream» per quanto riguarda il trasporto e il trattamento del gas e gli interessi di tutti gli altri utenti della rete di gasdotti «upstream» o dei relativi impianti di trattamento o di gestione eventualmente in causa; d) la necessità di applicare leggi e procedure amministrative nazionali, secondo la normativa comunitaria, ai fini dell'autorizzazione di attività di coltivazione o sviluppo «upstream». 3. Gli Stati membri assicurano la messa in atto di disposizioni sulla soluzione delle controversie in cui sia prevista un'autorità indipendente dalle parti, che ha accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l'accesso a reti di gasdotti «upstream», tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e del numero delle parti che possono essere coinvolte nello stipulare l'accesso a tali reti. 4. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla soluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti «upstream» che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati consultano al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate. CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 24 1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia. 2. Tali misure devono causare il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non devono superare quanto strettamente necessario per ovviare a difficoltà sorte improvvisamente. 3. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abrogarle qualora esse provochino una distorsione della concorrenza e incidano negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune. Articolo 25 1. Se un'impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficoltà economiche e finanziarie in seguito agli impegni «take-or-pay» assunti in uno o più contratti di acquisto di gas, tale impresa può inviare allo Stato membro interessato, o all'autorità competente designata, una richiesta di deroga temporanea agli articoli 15 e/o 16. In base alla scelta degli Stati membri, le richieste di deroga sono presentate caso per caso prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresì accordare all'impresa di gas naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un'impresa di gas naturale rifiuti l'accesso, la richiesta è presentata senza indugio. Le richieste devono essere corredate di tutte le pertinenti informazioni in ordine alla natura e alla portata del problema, nonché alle azioni intraprese dall'impresa al fine di risolvere tale problema. Se non sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3, lo Stato membro o l'autorità competente designata può decidere di concedere una deroga. 2. Lo Stato membro o l'autorità competente designata notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Le informazioni possono essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro quattro settimane dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'autorità competente designata in questione di modificare o ritirare la decisione relativa alla concessione della deroga. Se lo Stato membro o l'autorità competente designata in questione non danno seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata sollecitamente secondo la procedura I dell'articolo 2 della decisione 87/373/CEE. La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. 3. Nel decidere in merito alle deroghe di cui al paragrafo 1, lo Stato membro, o l'autorità competente designata, e la Commissione tengono conto in particolare dei seguenti criteri: a) obiettivo di realizzare un mercato del gas concorrenziale; b) necessità di adempiere gli obblighi di servizio pubblico e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; c) posizione dell'impresa di gas naturale nel mercato del gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto mercato; d) gravità delle difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalle imprese di gas naturale e dalle imprese di trasporto o dai clienti idonei; e) data di firma e termini del contratto o dei contratti in questione, compresa la misura in cui essi consentono di tener conto di modifiche del mercato; f) azioni intraprese al fine di risolvere il problema; g) misura in cui, nell'accettare gli impegni «take-or-pay» in questione, l'impresa avrebbe ragionevolmente potuto prevedere, tenendo conto delle disposizioni della presente direttiva, il probabile insorgere di gravi difficoltà; h) livello di connessione del sistema con altri sistemi e grado di interoperabilità di tali sistemi; e i) effetti che la concessione di una deroga avrebbe sulla corretta applicazione della presente direttiva relativamente al corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale. Una decisione concernente una richiesta di deroga relativa a contratti «take-or-pay» stipulati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva non dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile trovare sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni caso non si ritiene che sussistano gravi difficoltà se le vendite di gas naturale non scendono al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute in contratti di acquisto di gas «take-or-pay», o se il contratto di acquisto di gas «take-or-pay» in questione può essere adeguato o l'impresa di gas naturale può trovare sbocchi alternativi. 4. Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la deroga di cui al paragrafo 1 non rifiutano o non mantengono più a lungo il rifiuto all'accesso al sistema a causa di impegni «take-or-pay» assunti in un contratto d'acquisto di gas. Gli Stati membri assicurano l'osservanza delle pertinenti disposizioni del capitolo VI. 5. Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette disposizioni deve essere debitamente motivata. La Commissione pubblica la decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 6. La Commissione presenta, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione di valutazione in ordine all'esperienza maturata nell'applicazione del presente articolo, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare, a tempo debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti. Articolo 26 1. Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare all'articolo 4, all'articolo 18, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 6, e/o all'articolo 20 della presente direttiva. È considerato fornitore principale un fornitore che abbia una quota di mercato superiore al 75 %. La deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una di queste condizioni. Ciascuna di tali deroghe è notificata alla Commissione. 2. Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell'attuazione della presente direttiva, incontri seri problemi non riferibili agli impegni contrattuali «take-or-pay» di cui all'articolo 25, può derogare all'articolo 4, all'articolo 18, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, e/o all'articolo 20 della presente direttiva. Tale deroga scade automaticamente allorché tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Ognuna di tali deroghe è notificata alla Commissione. 3. Qualora l'attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'articolo 4, all'articolo 18, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 6, e/o all'articolo 20, per gli sviluppi nell'ambito di tale zona. 4. La Commissione può concedere la deroga di cui al paragrafo 3 tenendo conto, tra l'altro, dei criteri seguenti: - necessità di investimenti in infrastrutture che non sarebbe economico effettuare in un contesto di mercato concorrenziale; - entità e prospettive di ammortamento degli investimenti necessari; - dimensioni e grado di sviluppo del sistema del gas nella zona interessata; - prospettive del mercato del gas in questione; - dimensioni e caratteristiche geografiche della zona o della regione interessata, e - fattori socioeconomici e geografici. Una deroga può essere concessa soltanto se in tale zona non è stata stabilita alcuna infrastruttura di gas o lo è stata per meno di dieci anni. La durata della deroga temporanea non può essere superiore ai dieci anni successivi alla prima fornitura di gas in tale zona. 5. La Commissione, prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 4, informa gli Stati membri delle richieste effettuate a norma del paragrafo 3, nel rispetto della riservatezza. La decisione, nonché le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 27 1. Entro il primo anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle necessarie misure di armonizzazione che non si ricollegano alle disposizioni della presente direttiva. Se necessario, la Commissione allega a tale relazione le proposte di armonizzazione necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano su tali proposte entro due anni dalla loro presentazione. Articolo 28 La Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione sull'esperienza acquisita per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno del gas naturale e l'applicazione delle norme generali di cui all'articolo 3, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare a tempo debito, alla luce dell'esperienza acquisita, la possibilità di adottare disposizioni per l'ulteriore miglioramento del mercato interno del gas naturale, da attuarsi dieci anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Articolo 29 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla data indicata all'articolo 30. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 30 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 31 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente J. CUNNINGHAM (1) GU C 65 del 14.3.1992, pag. 14 e GU C 123 del 4.5.1994, pag. 26. (2) GU C 73 del 15.3.1993, pag. 31 e GU C 195 del 18.7.1994, pag. 82. (3) Parere del Parlamento europeo del 17 novembre 1993 (GU C 329 del 6.12.1993, pag. 182), posizione comune del Consiglio (CE) n. 17/98 del 12 febbraio 1998 (GU C 91 del 26.3.1998, pag. 46) e decisione del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (C 152 del 18.5.1998). Decisione del Consiglio dell'11 maggio 1998. (4) GU L 147 del 12.6.1991, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/49/CE (GU L 233 del 30.9.1995, pag. 86). (5) GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (6) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 147. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1047/97/CE (GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 12). (7) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (8) GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/139/CE (GU L 32 del 10.2.1996, pag. 31). (9) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CEE (GU L 82 del 25.3.1994, pag. 33). (10) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.