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Document 32025D0709
Commission Implementing Decision (EU) 2025/709 of 28 March 2025 setting up the European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS ERIC) (notified under document C(2025) 1838)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/709 della Commissione, del 28 marzo 2025, che costituisce l’infrastruttura europea di ricerca per la scienza del patrimonio (E-RIHS ERIC) [notificata con il numero C(2025) 1838]
Decisione di esecuzione (UE) 2025/709 della Commissione, del 28 marzo 2025, che costituisce l’infrastruttura europea di ricerca per la scienza del patrimonio (E-RIHS ERIC) [notificata con il numero C(2025) 1838]
C/2025/1838
GU L, 2025/709, 9.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/709/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/709 |
9.4.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/709 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2025
che costituisce l’infrastruttura europea di ricerca per la scienza del patrimonio (E-RIHS ERIC)
[notificata con il numero C(2025) 1838]
(I testi in lingua francese, greca, inglese, italiana, maltese, neerlandese, polacca, rumena, slovena, spagnola, e ungherese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Cipro, la Francia, l’Italia, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, la Romania, la Slovenia, la Spagna, l’Ungheria e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione una domanda di costituzione di E-RIHS ERIC (la «domanda»), conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009. |
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(2) |
I richiedenti hanno scelto l’Italia come Stato membro ospitante di E-RIHS ERIC. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 (2). |
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(4) |
La Commissione, in ottemperanza all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento. Nel corso della valutazione la Commissione ha ottenuto il parere di esperti indipendenti del settore delle scienze del patrimonio e del patrimonio culturale. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È istituito il consorzio per l’infrastruttura europea di ricerca per la scienza del patrimonio (E-RIHS ERIC).
2. Gli elementi essenziali dello statuto di E-RIHS ERIC di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 figurano nell’allegato.
Articolo 2
La Repubblica di Cipro, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, l’Ungheria e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2025
Per la Commissione
Ekaterina ZAHARIEVA
Membro della Commissione
(1) Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/723/oj), modificato dal regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio (GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1261/oj).
(2) Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/755] (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/755/oj).
ALLEGATO
ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI E-RIHS ERIC
1. Denominazione e sede
(Articolo 1 dello statuto di E-RIHS ERIC)
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1. |
L’infrastruttura europea di ricerca per la scienza del patrimonio è istituita come consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio ed è denominata «E-RIHS ERIC» (di seguito «E-RIHS ERIC»). |
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2. |
E-RIHS ERIC è un’infrastruttura di ricerca distribuita costituita dai nodi nazionali di E-RIHS. |
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3. |
E-RIHS ERIC ha sede legale a Firenze, Italia. |
2. Funzioni e attività
(Articolo 2 dello statuto di E-RIHS ERIC)
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1. |
La funzione principale di E-RIHS ERIC è istituire e gestire l’infrastruttura di ricerca e coordinarne lo sviluppo strategico e finanziario. |
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2. |
Nell’assolvere la sua funzione principale e conformemente con quanto disposto dallo statuto, E-RIHS ERIC svolge e coordina le seguenti attività:
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3. |
E-RIHS ERIC può inoltre svolgere le seguenti attività:
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4. |
E-RIHS ERIC svolge tutte le proprie attività in modo etico e trasparente ed evita potenziali conflitti di interesse organizzativi o personali. |
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5. |
E-RIHS ERIC svolge le proprie funzioni senza scopo di lucro. Fatta salva la normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, E-RIHS ERIC può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse alle sue funzioni principali e che non ne mettano a repentaglio l’esecuzione. E-RIHS ERIC destina i proventi di tali attività economiche al miglioramento e al rafforzamento delle sue attività. |
3. Durata
(Articolo 3 dello statuto di E-RIHS ERIC)
E-RIHS ERIC è istituita per una durata indeterminata.
4. Scioglimento
(Articolo 4 dello statuto di E-RIHS ERIC)
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1. |
Lo scioglimento di E-RIHS ERIC avviene su iniziativa e per decisione dell’assemblea generale in conformità all’articolo 18, paragrafo 6, dello statuto. |
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2. |
L’eventuale decisione di scioglimento è notificata da E-RIHS ERIC alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dalla data dell’adozione. |
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3. |
Dopo la chiusura della procedura di scioglimento, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni, E-RIHS ERIC ne dà notifica alla Commissione. |
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4. |
E-RIHS ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
5. Responsabilità e assicurazioni
(Articolo 5 dello statuto di E-RIHS ERIC)
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1. |
E-RIHS ERIC è responsabile dei propri debiti. |
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2. |
I membri non sono responsabili in solido per i debiti di E-RIHS ERIC. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di E-RIHS ERIC è limitata al rispettivo contributo annuale, specificato nell’allegato II. |
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3. |
E-RIHS ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sue attività. |
6. Politica di accesso
(Articolo 6 dello statuto di E-RIHS ERIC)
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1. |
E-RIHS ERIC garantisce un accesso effettivo alle conoscenze e alle competenze di una comunità di scienziati del patrimonio provenienti da strutture associate, nonché a un sistema integrato di piattaforme che comprende raccolte archivistiche di campioni e dati fisici, risorse di ricerca digitali e strumenti digitali online, strutture fisse su larga e media scala e strumentazione mobile per misurazioni non invasive e indagini sui beni del patrimonio culturale, compresi, per esempio, oggetti e siti. |
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2. |
L’accesso è concesso agli utenti che conducono ricerche sulla scienza del patrimonio basandosi sull’eccellenza scientifica. In casi particolari, l’accesso può essere concesso anche agli utenti che conducono ricerche proprietarie sulla scienza del patrimonio, come specificato nella regolamentazione della politica di accesso di E-RIHS ERIC. |
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3. |
La politica di accesso di E-RIHS ERIC è disciplinata da un documento specifico, che tiene conto dei principi della Carta europea per l’accesso alle infrastrutture di ricerca ed è soggetto all’approvazione dell’assemblea generale. |
7. Politica di valutazione scientifica
(Articolo 7 dello statuto di E-RIHS ERIC)
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1. |
Il comitato consultivo scientifico ed etico valuta annualmente le attività scientifiche, tecniche e di carattere generale condotte direttamente da E-RIHS ERIC e indirettamente sotto la sua egida. Tale valutazione assume la forma di una relazione ed è trasmessa all’assemblea generale. |
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2. |
Il comitato dei nodi nazionali assiste il comitato consultivo scientifico ed etico nello svolgimento della valutazione scientifica fornendo tutte le informazioni necessarie sulle attività scientifiche dei nodi nazionali, tenendo conto delle esigenze di accesso di E-RIHS ERIC, delle norme di qualità del servizio e delle procedure di valutazione stabilite da E-RIHS ERIC. |
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3. |
Un documento normativo specifico, soggetto all’approvazione dall’assemblea generale, verterà sulle norme di qualità del servizio di E-RIHS ERIC e sulle procedure di valutazione. |
8. Politica di divulgazione
(Articolo 8 dello statuto di E-RIHS ERIC)
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1. |
E-RIHS ERIC impone ai suoi utenti di garantire il libero accesso ai risultati della ricerca e alle pubblicazioni e li incoraggia a mettere a disposizione i propri dati nell’archivio E-RIHS e in altri archivi, in tempi ragionevoli, a condizione che siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. |
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2. |
E-RIHS ERIC utilizza canali ottimali per il pubblico destinatario, tra cui siti web, newsletter, social media e altre reti professionali digitali, comunicazioni in occasione di conferenze, mostre, articoli, relazioni e documentari nei media radiotelevisivi, sulla carta stampata e online. |
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3. |
E-RIHS ERIC impone agli utenti di riconoscere che si sono avvalsi dell’infrastruttura. |
9. Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale
(Articolo 9 dello statuto di E-RIHS ERIC)
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1. |
Per «proprietà intellettuale» si intende la definizione di cui all’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. |
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2. |
I dati prodotti o sviluppati sotto l’egida di E-RIHS ERIC, nonché i diritti di proprietà intellettuale collegati, appartengono al soggetto o alla persona che li ha generati. |
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3. |
L’uso dei dati risultanti da ricerche condotte sotto l’egida E-RIHS ERIC è concesso a E-RIHS ERIC e alla comunità scientifica dal proprietario dei dati, conformemente alle condizioni definite dall’assemblea generale nella politica di gestione dei dati di E-RIHS. |
10. Politica in materia di occupazione
(Articolo 10 dello statuto di E-RIHS ERIC)
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1. |
E-RIHS ERIC applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Le condizioni di accesso ai posti di lavoro sono trasparenti e non discriminatorie. Le nomine sono effettuate sulla base di una procedura di selezione competitiva. |
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2. |
E-RIHS ERIC garantisce che il personale non è influenzato da interessi finanziari, contrattuali, organizzativi o di altro tipo connessi al proprio lavoro e che non ottiene alcun vantaggio competitivo iniquo rispetto ad altre parti in virtù dello svolgimento delle proprie mansioni. |
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3. |
I contratti di lavoro sono disciplinati dalla legislazione del paese nel cui territorio è impiegato il personale. |
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4. |
E-RIHS ERIC pubblicizza le sue posizioni aperte e i suoi posti vacanti a livello internazionale. |
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5. |
Il direttore generale stabilisce regolamenti e norme per disciplinare tutti gli aspetti dell’occupazione presso il polo centrale in modo tale da garantire il benessere del personale, il rispetto della normativa locale e il soddisfacimento delle esigenze dell’organizzazione. Tali norme e regolamenti sono adottati dall’assemblea generale. |
11. Politica in materia di appalti
(Articolo 11 dello statuto di E-RIHS ERIC)
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1. |
La politica di E-RIHS ERIC in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. |
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2. |
Il regolamento interno, adottato dall’assemblea generale, definisce le norme dettagliate sulle procedure e sui criteri di appalto. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/709/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)