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Document 32025D1162
Commission Implementing Decision (EU) 2025/1162 of 5 June 2025 amending Commission Decision 2005/381/EC as regards the questionnaire for reporting on the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2025) 3697)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 3697]
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 3697]
C/2025/3697
GU L, 2025/1162, 24.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1162/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1162 |
24.6.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1162 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2025
che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2025) 3697]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE impone agli Stati membri di presentare alla Commissione relazioni annuali sull’applicazione di tale direttiva. |
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(2) |
La decisione 2005/381/CE della Commissione (2) stabilisce nel suo allegato un questionario che gli Stati membri devono utilizzare per redigere le relazioni annuali destinate a fornire un resoconto dettagliato dell’applicazione della direttiva 2003/87/CE. |
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(3) |
La direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato la direttiva 2003/87/CE per allinearne le disposizioni agli obiettivi climatici giuridicamente vincolanti dell’Unione stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
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(4) |
Al fine di attuare tali modifiche della direttiva 2003/87/CE, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (5) è stato modificato per includervi nuove norme riguardanti: il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni derivanti dalle attività a cui è stato esteso l’allegato I della direttiva 2003/87/CE; le emissioni derivanti dai combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio; i quantitativi di CO2 legato chimicamente in modo permanente nei prodotti di cui al regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione (6); e gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. È stato inoltre inserito un nuovo capo VII bis al fine di attuare un sistema di monitoraggio e comunicazione per il sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (7) è stato modificato al fine di allinearlo al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e potenziare ulteriormente il sistema di verifica e accreditamento. Inoltre le norme per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni sono state aggiornate dal regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione (8) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione (9). |
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(5) |
La direttiva (UE) 2023/959 ha ampliato l’ambito di applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE alle attività di trasporto marittimo internazionale. Di conseguenza il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) è stato modificato per sostenere ulteriormente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni delle società di navigazione che effettuano le attività di trasporto marittimo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione (11) ha stabilito requisiti armonizzati per la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle comunicazioni delle emissioni della società di navigazione da parte del verificatore. |
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(6) |
È pertanto necessario integrare nella decisione 2005/381/CE le modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE e agli atti delegati e di esecuzione collegati. Inoltre l’ulteriore esperienza acquisita dagli Stati membri e dalla Commissione nell’utilizzo del questionario ha rivelato la necessità di migliorare l’efficienza della comunicazione e la coerenza delle informazioni comunicate. |
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(7) |
Per ridurre gli oneri amministrativi cui gli Stati membri sono soggetti per conformarsi all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, le domande del questionario dovrebbero riguardare solo i dati che la Commissione non può ricavare da altre fonti. Per questo il questionario di cui all’allegato della decisione 2005/381/CE non dovrebbe riportare le misure nazionali di attuazione a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione (12). Non dovrebbe riportare neppure i dati relativi alle attività di trasporto marittimo che possono essere raccolti dal sistema Thetis - MRV, il sistema informatico automatizzato dell’Unione gestito dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituito per l’attuazione del regolamento (UE) 2015/757 e della direttiva 2003/87/CE. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/381/CE. |
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(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2005/381/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2025
Per la Commissione
Wopke HOEKSTRA
Membro della Commissione
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) Decisione 2005/381/CE della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/381/oj).
(3) Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).
(4) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).
(6) Regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti secondo cui ritenere i gas a effetto serra legati chimicamente in modo permanente in un prodotto (GU L, 2024/2620, 4.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2620/oj).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).
(8) Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni (GU L, 2024/873, 4.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/oj).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione, del 16 aprile 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L, 2025/772, 22.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/772/oj).
(10) Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/757/oj).
(11) Regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione, del 20 ottobre 2023, relativo alle attività di verifica, all’accreditamento dei verificatori e all’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento in applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione (GU L, 2023/2917, 29.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2917/oj).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj).
ALLEGATO
«ALLEGATO
QUESTIONARIO SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
1. Informazioni sull’istituzione che trasmette la comunicazione
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Denominazione e servizio dell’organizzazione: |
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Nome del referente: |
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Titolo professionale del referente: |
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Indirizzo: |
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Numero di telefono (con prefisso internazionale): |
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E-mail: |
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2. Autorità responsabili nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni (EU ETS) e coordinamento tra le autorità
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2.1. |
Nella tabella in appresso indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti delle seguenti autorità competenti:
Se necessario, aggiungere altre righe.
Per l’accreditamento dei verificatori che eseguono la verifica delle comunicazioni delle emissioni, delle comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, delle comunicazioni dei dati di riferimento, delle comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti o delle comunicazioni annuali concernenti il livello di attività vi affidate all’organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)? Sì/No In caso affermativo, indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti dell’organismo nazionale di accreditamento in questione.
È stata istituita un’autorità nazionale di certificazione per certificare i verificatori a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (7)? Sì/No In caso affermativo, indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti dell’autorità di certificazione nazionale, utilizzando la tabella in appresso.
Nella tabella in appresso indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti dell’amministratore del registro del vostro Stato membro.
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2.2. |
Nella tabella in appresso indicare, con la relativa abbreviazione, l’autorità competente per ciascuna delle seguenti mansioni. Se necessario, aggiungere altre righe.
Quando un riquadro della seguente tabella è grigio, la mansione non è pertinente per gli impianti, per il trasporto aereo, per l’ETS2 né per le attività di trasporto marittimo.
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2.3. |
Qualora nel vostro Stato membro sia designata più di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, quale autorità competente è il punto di contatto di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 o all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione (18)? Rispondere usando l’abbreviazione pertinente nella tabella in appresso.
Qualora nel vostro Stato membro sia stata designata più di un’autorità competente per svolgere le attività di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, quali misure sono state adottate per coordinare il lavoro di tali autorità competenti conformemente all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.
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2.4. |
Che tipo di scambio di informazioni è organizzato tra le autorità competenti?
Il vostro Stato membro ha imposto ai gestori o agli operatori aerei di mettere a disposizione del soggetto regolamentato interessato le informazioni pertinenti di cui all’allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 prima del 31 marzo dell’anno di comunicazione? Sì/No
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2.5. |
Quale sistema efficace di scambio di informazioni e di cooperazione è stato istituito a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2917 tra l’organismo nazionale di accreditamento o, se del caso, l’autorità nazionale di certificazione e l’autorità competente nel vostro Stato membro? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.
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3. Copertura delle attività, degli impianti, degli operatori aerei e dei soggetti regolamentati
3A. Impianti
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3.1. |
Quanti impianti svolgono le attività e producono le emissioni di gas a effetto serra elencate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE? Quanti di questi impianti sono impianti di categoria A, B e C di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Quanti impianti di categoria A sono impianti a basse emissioni ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Rispondere utilizzando la tabella in appresso.
Quali attività dell’allegato I sono effettuate da impianti ubicati nel vostro Stato membro? Rispondere utilizzando la tabella in appresso.
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3.2. |
Sono stati esclusi impianti ai sensi degli articoli 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso:
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3B. Operatori aerei
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3.3. |
Quanti operatori aerei svolgono le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE per le quali siete competenti come Stato membro di riferimento? Quanti di questi operatori aerei sono operatori aerei commerciali e quanti no? Sul totale degli operatori aerei quanti sono emettitori di entità ridotta ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Specificare, utilizzando la tabella in appresso.
Sul totale degli operatori aerei che svolgono le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, quanti sono tenuti a monitorare e comunicare i voli che rientrano nell’ambito di applicazione di CORSIA? Quanti operatori aerei hanno cessato l’attività e non svolgono più le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE nel periodo di comunicazione? Specificare, utilizzando la tabella in appresso.
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3C. Soggetti regolamentati
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3.4. |
Quanti soggetti regolamentati immettono in consumo combustibili utilizzati nelle attività elencate nell’allegato III della direttiva 2003/87/CE o nelle attività incluse unilateralmente a norma dell’articolo 30 undecies della direttiva? Quanti di questi soggetti regolamentati sono soggetti regolamentati di categoria A e B ai sensi dell’articolo 75 sexies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Quanti soggetti regolamentati di categoria A sono soggetti regolamentati a basse emissioni ai sensi dell’articolo 75 quindecies, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Rispondere utilizzando la tabella in appresso.
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4. Rilascio di autorizzazioni agli impianti
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4.1. |
Specificare nella tabella in appresso in che misura vi è stata un’integrazione o un coordinamento tra la direttiva 2003/87/CE e la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (28) (direttiva sulle emissioni industriali).
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4.2. |
In che circostanze la legislazione nazionale impone l’aggiornamento dell’autorizzazione a norma degli articoli 6 e 7 o dell’articolo 30 ter della direttiva 2003/87/CE? Fornire dettagli sulle disposizioni del diritto nazionale nella tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.
Quando un riquadro della seguente tabella è grigio, la mansione non è pertinente per l’ETS2.
Qual è il numero totale degli aggiornamenti di autorizzazioni a norma degli articoli 6, 7 e 30 ter della direttiva 2003/87/CE effettuati nel periodo di comunicazione? Specificare nella tabella in appresso il numero degli aggiornamenti di autorizzazioni di cui l’autorità competente è a conoscenza.
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5. Applicazione delle norme sul monitoraggio e la comunicazione
5A. Aspetti generali
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5.1. |
Sono adottate ulteriori disposizioni nazionali per agevolare l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento (UE) 2015/757?
In caso affermativo, precisare per quali settori sono state attuate o sono in corso di attuazione ulteriori disposizioni nazionali.
Sono stati messi a punto orientamenti nazionali aggiuntivi per agevolare la comprensione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento (UE) 2015/757?
In caso affermativo, precisare per quali settori sono stati elaborati orientamenti nazionali aggiuntivi.
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5.2. |
Quali misure sono state adottate per allineare le prescrizioni in materia di comunicazione dell’EU ETS con quelle di altri meccanismi di comunicazione esistenti quali l’inventario dei gas a effetto serra e la comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (29)? Compilare la tabella in appresso.
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5.3. |
Utilizzate il modello predisposto dalla Commissione per i piani di monitoraggio, le comunicazioni delle emissioni, le relazioni di verifica e/o la comunicazione sui miglioramenti? Sì/No
In caso negativo, specificare nella tabella in appresso se il vostro Stato membro ha predisposto appositi modelli elettronici o specifici formati di file per i piani di monitoraggio, le comunicazioni delle emissioni, le relazioni di verifica e/o le comunicazioni sui miglioramenti e indicare quali sono le differenze rispetto al modello elaborato dalla Commissione.
Quali misure sono state attuate per conformarsi alle prescrizioni di cui all’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Precisare di seguito.
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5.4. |
Utilizzate un sistema automatizzato per lo scambio elettronico dei dati tra gestori o operatori aerei e l’autorità competente e altri soggetti? Sì/No
Utilizzate un sistema automatizzato per lo scambio elettronico dei dati tra soggetti regolamentati, l’autorità competente e altri soggetti? Sì/No In caso affermativo, precisare quali disposizioni sono state attuate per conformarsi alle prescrizioni di cui all’articolo 75, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
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5B. Impianti
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5.5. |
Nella tabella in appresso inserire, per i combustibili elencati, il consumo totale di combustibili e le emissioni totali annue sulla base dei dati comunicati nella comunicazione delle emissioni del gestore per l’anno di riferimento.
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5.6. |
Nella tabella in appresso indicare le emissioni totali aggregate per ciascuna categoria del formato comune per la trasmissione delle relazioni (Common Reporting Format - CRF) dell’IPCC sulla base dei dati forniti nelle comunicazioni delle emissioni dal gestore a norma dell’articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
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5.7. |
Nella tabella in appresso indicare il numero di impianti per i quali l’autorità competente ha concesso di applicare una frequenza delle analisi diversa a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, nonché la conferma che il piano di campionamento in tali casi è pienamente documentato e rispettato.
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5.8. |
Se non sono applicati gli approcci del “livello più elevato” per i flussi di fonti di maggiore entità o le fonti di emissioni di maggiore entità degli impianti di categoria C di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, indicare nella tabella in appresso, per i singoli impianti per i quali si è verificata questa situazione, i flussi di fonti interessati o la fonte di emissione in questione, il parametro di monitoraggio interessato, il livello più elevato richiesto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e il livello applicato.
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5.9. |
Nella tabella in appresso indicare il numero degli impianti di categoria B di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 che non applicano l’approccio del livello più elevato per tutti i flussi di fonti di maggiore entità e tutte le fonti di emissioni di maggiore entità (37) in conformità con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione.
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5.10. |
Negli impianti del vostro Stato membro è stato applicato l’approccio alternativo a norma dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No
In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.
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5.11. |
Indicare nella tabella in appresso il numero di impianti di categoria A, B e C che erano tenuti a trasmettere una comunicazione sui miglioramenti e l’hanno effettivamente trasmessa in conformità con l’articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Le informazioni contenute nella tabella in appresso si riferiscono alla trasmissione della comunicazione sui miglioramenti.
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5.12. |
Nel vostro Stato membro è stato trasferito CO2 intrinseco conformemente all’articolo 48 o CO2 conformemente all’articolo 49 o N2O conformemente all’articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No
Il CO2 di cui all’articolo 49 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è stato chimicamente legato in modo permanente in un prodotto elencato nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione (44)? In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.
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5.13. |
Nel vostro Stato membro esistono impianti che si sono avvalsi della misurazione in continuo delle emissioni a norma dell’articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso le emissioni totali di ciascun impianto, le emissioni oggetto di misurazione in continuo e se il gas misurato contiene CO2 da biomassa.
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5.14. |
Nella tabella in appresso indicare per ciascuna attività principale di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE:
Quali tra i metodi utilizzati per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono di norma applicati nel vostro Stato membro? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono utilizzati sistemi nazionali, descriverne gli elementi principali.
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5.15. |
Qual è la quantità totale di emissioni di CO2 fossile derivanti da rifiuti utilizzati come combustibile o materiale in entrata? Rispondere utilizzando la tabella in appresso.
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5.16. |
Il vostro Stato membro ha autorizzato l’uso di piani di monitoraggio semplificati, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No
In caso affermativo, specificare nella tabella in appresso che tipo di valutazione dei rischi è stata effettuata e su quali principi si è fondata.
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5C. Operatori aerei
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5.17. |
Quali metodi e strumenti di monitoraggio utilizzano gli operatori aerei per determinare le emissioni e gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2? Rispondere utilizzando le tabelle in appresso.
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5.18. |
Nella tabella in appresso specificare:
Quanti operatori aerei hanno comunicato effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 derivanti da voli effettuati tra un aerodromo situato in un paese terzo e un aerodromo situato in uno Stato membro o tra aerodromi di paesi terzi? Rispondere utilizzando la tabella in appresso.
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5.19. |
Nella tabella in appresso indicare:
Quali tra i metodi utilizzati per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono di norma applicati nel vostro Stato membro? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono utilizzati sistemi nazionali, descriverne gli elementi principali.
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5.20. |
Nella tabella in appresso indicare il numero di operatori aerei che erano tenuti a presentare una comunicazione sui miglioramenti e l’hanno effettivamente presentata in conformità con l’articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Le informazioni richieste nella tabella in appresso si riferiscono alla trasmissione delle comunicazioni sui miglioramenti.
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5.21. |
Il vostro Stato membro ha autorizzato l’uso di piani di monitoraggio semplificati, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No
In caso affermativo, specificare nella tabella in appresso che tipo di valutazione dei rischi è stata effettuata e su quali principi si è basata.
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5D. Soggetti regolamentati
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5.22. |
Se non sono applicati gli approcci del “livello più elevato” per i flussi di combustibili di maggiore entità immessi in consumo dai soggetti regolamentati di categoria B di cui all’articolo 75 sexies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, indicare nella tabella in appresso, per i singoli soggetti regolamentati per i quali si è verificata questa situazione, i combustibili interessati immessi in consumo, il parametro di monitoraggio interessato, il livello più elevato richiesto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e il livello applicato.
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5.23. |
Nella tabella in appresso indicare il numero dei soggetti regolamentati di categoria A di cui all’articolo 75 sexies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 che non applicano l’approccio del livello più elevato per i flussi di combustibili di maggiore entità immessi in consumo in conformità con tale regolamento di esecuzione.
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5.24. |
Quali metodi di cui all’articolo 75 terdecies, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sono stati utilizzati nel vostro Stato membro per determinare il fattore settoriale? Se possibile, specificare per tipo di combustibile e per settore.
L’autorità competente chiede l’utilizzo di un metodo per determinare il fattore settoriale ai sensi dell’articolo 75 terdecies, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No (62) In caso affermativo, spiegare sommariamente qual è il metodo richiesto per determinare il fattore settoriale e per quali settori (63).
Quanti sono i soggetti regolamentati e le emissioni aggregate dei flussi di combustibili per i quali tali soggetti regolamentati hanno applicato il valore standard 1 a norma dell’articolo 75 terdecies, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 perché l’applicazione dei metodi di determinazione del fattore settoriale di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo non è tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati? Specificare nella tabella in appresso.
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5.25. |
Nella tabella in appresso indicare:
Quali tra i metodi utilizzati per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono di norma applicati nel vostro Stato membro? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono utilizzati sistemi nazionali, descriverne gli elementi principali.
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5.26. |
Indicare nella tabella in appresso il numero di soggetti regolamentati di categoria A e B che erano tenuti a trasmettere una comunicazione sui miglioramenti e l’hanno effettivamente trasmessa in conformità con l’articolo 75 octodecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Le informazioni contenute nella tabella in appresso si riferiscono alla trasmissione della comunicazione sui miglioramenti.
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5E. Società di navigazione
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5.27. |
Per quante società di navigazione e navi il fattore di emissione dei combustibili non elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/757 è stato determinato conformemente agli articoli da 32 a 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066?
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5.28. |
Quali tra i metodi utilizzati per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono di norma applicati nel vostro Stato membro? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono utilizzati sistemi nazionali, descriverne gli elementi principali.
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6. Disposizioni in materia di verifica
6A. Aspetti generali
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6.1. |
Indicare nella tabella in appresso il numero totale di verificatori che eseguono la verifica delle comunicazioni trasmesse dagli impianti fissi (68), dagli operatori aerei, dai soggetti regolamentati o dalle società di navigazione, compresa la valutazione del piano di monitoraggio delle società di navigazione. Per quanto riguarda il numero totale di verificatori di un altro Stato membro, indicare lo Stato membro in cui i verificatori sono stati accreditati dall’organismo nazionale di accreditamento.
Aggiungere righe per completare la domanda relativa al tipo di verifica.
Indicare nella tabella in appresso il numero di verificatori accreditati per un particolare ambito di accreditamento di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. Se gli Stati membri hanno autorizzato la certificazione di verificatori che sono persone fisiche a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, indicare anche il numero di verificatori che sono persone fisiche certificate per un determinato ambito di certificazione di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
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6.2. |
Nella tabella in appresso fornire informazioni sull’applicazione delle prescrizioni per lo scambio di informazioni di cui al capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 o al capo VI del regolamento delegato (UE) 2023/2917.
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6B. Impianti
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6.3. |
Per quali impianti l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale delle emissioni a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.
Quanti impianti sono stati oggetto di un parere positivo sulla verifica o non hanno trasmesso una comunicazione delle emissioni entro il termine prescritto?
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6.4. |
Qualche relazione di verifica conteneva inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No
In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso.
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6.5. |
L’autorità competente ha effettuato controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate? Sì/No
In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando la tabella in appresso.
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6.6. |
Si è rinunciato a effettuare visite in loco di impianti che emettono più di 25 000 tonnellate di CO2(e) all’anno? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di impianti per i quali si è rinunciato alla visita in loco in una condizione particolare. Se necessario, aggiungere altre righe.
Si è rinunciato a effettuare visite in loco di impianti a basse emissioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di impianti per i quali si è rinunciato alla visita in loco.
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6.7. |
Sono state effettuate visite in loco virtuali in conformità con l’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso:
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6C. Operatori aerei
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6.8. |
Per quali operatori aerei l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale delle emissioni o degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.
Quanti operatori aerei hanno ricevuto un parere positivo sulla verifica o non hanno trasmesso una comunicazione delle emissioni entro il termine prescritto?
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6.9. |
Qualche relazione di verifica conteneva inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No
In caso affermativo, fornire informazioni sulle emissioni nella tabella in appresso.
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6.10. |
L’autorità competente ha effettuato controlli sulle comunicazioni delle emissioni o degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 oggetto di verifica? Sì/No
In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando le tabelle in appresso rispettivamente per le emissioni e per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. Tabella per i dati relativi alle comunicazioni delle emissioni
Tabella per i dati relativi alle comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2
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6.11. |
Si è rinunciato a effettuare visite in loco per emettitori di entità ridotta di cui all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di emettitori di entità ridotta per i quali si è rinunciato alla visita in loco.
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6.12. |
Sono state effettuate visite in loco virtuali in conformità con gli articoli 34 bis o 34 ter del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso:
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6D. Soggetti regolamentati
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6.13. |
Per quali soggetti regolamentati l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale delle emissioni a norma dell’articolo 75 novodecies, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.
Quanti soggetti regolamentati hanno ricevuto un parere positivo sulla verifica o non hanno trasmesso una comunicazione delle emissioni entro il termine prescritto?
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6.14. |
Qualche relazione di verifica conteneva inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No
In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso.
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6.15. |
L’autorità competente ha effettuato controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate? Sì/No
In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando la tabella in appresso.
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6.16. |
Si è rinunciato a effettuare visite in loco per i soggetti regolamentati? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di soggetti regolamentati per i quali si è rinunciato alla visita in loco in una condizione particolare. Se necessario, aggiungere altre righe.
Si è rinunciato a effettuare visite in loco per i soggetti regolamentati a basse emissioni di cui all’articolo 75 quindecies, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di soggetti regolamentati per i quali si è rinunciato alla visita in loco.
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6.17. |
Sono state effettuate visite in loco virtuali in conformità con gli articoli 43 quinvicies e 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso:
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6E. Società di navigazione
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6.18. |
Per quali società di navigazione l’autorità di riferimento ha effettuato una stima conservativa delle emissioni a norma dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2849 della Commissione (105)? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.
Quante società di navigazione hanno ricevuto un parere negativo sulla verifica o non hanno trasmesso una relazione sulle emissioni entro il termine prescritto?
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6.19. |
Qualche relazione di verifica relativa ai diversi tipi di verifica conteneva inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No
In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso.
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6.20. |
L’autorità di riferimento ha effettuato controlli sulle relazioni sulle emissioni verificate o sulle relazioni a livello di società verificate? Sì/No
In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando la tabella in appresso.
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6.21. |
Specificare nella tabella in appresso:
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7. Registri
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7.1. |
Allegare una copia dei termini e delle condizioni specifiche del vostro Stato membro che deve essere firmata dai titolari dei conti. |
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7.2. |
Nei casi in cui è stato chiuso un conto perché non esisteva alcuna ragionevole possibilità che un impianto, un operatore aereo, un soggetto regolamentato o una società di navigazione restituissero quote aggiuntive, illustrare nella tabella in appreso il motivo di tale situazione e indicare il numero di quote ancora dovute. Se necessario, aggiungere altre righe.
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7.3. |
In quante occasioni durante l’anno di comunicazione gli operatori aerei si sono avvalsi della possibilità di conferire un mandato a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (119)? Precisare il numero di occasioni.
Quali operatori aerei si sono avvalsi della possibilità di conferire un mandato nel corso del periodo di comunicazione a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122? Fornire le informazioni utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.
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8. Assegnazione
8A. Aspetti generali
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8.1. |
State utilizzando il modello elaborato dalla Commissione per i piani della metodologia di monitoraggio, le comunicazioni dei dati di riferimento, le comunicazioni annuali concernenti il livello di attività, i piani di neutralità climatica, le relazioni sulla neutralità climatica e le relazioni di verifica? Sì/No
In caso negativo, specificare nella tabella in appresso se il vostro Stato membro ha predisposto appositi modelli elettronici o specifici formati di file per i piani della metodologia di monitoraggio, le comunicazioni dei dati di riferimento, le comunicazioni annuali concernenti il livello di attività, i piani di neutralità climatica, le relazioni sulla neutralità climatica e le relazioni di verifica e indicare quali sono le differenze rispetto al modello elaborato dalla Commissione.
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8.2. |
Sono imposti canoni agli operatori in relazione alle attività di cui al regolamento delegato (UE) 2019/331 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No
In caso affermativo fornire, nella tabella in appresso, informazioni dettagliate sui canoni in questione.
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8.3. |
Se gli Stati membri stanno utilizzando un sistema informatico, tale sistema contempla anche le attività di cui al regolamento delegato (UE) 2019/331 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No |
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8.4. |
Inserire nella tabella in appresso informazioni concernenti la rinuncia alle quote e la sospensione delle stesse nonché il recupero di quote assegnate in eccesso:
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8.5. |
Vi sono sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o di combustibili per cui è stato applicato l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 (124)? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di sottoimpianti in questione.
Vi sono sottoimpianti per i quali l’autorità competente ha respinto l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di sottoimpianti.
Vi sono sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o di combustibili per cui è stato applicato l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di sottoimpianti in questione.
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8.6. |
Specificare il numero di impianti che non rientravano più nell’ambito di applicazione dell’EU ETS durante l’anno di comunicazione.
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8.7. |
È stato applicato l’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE? Sì/No
In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso il numero totale di quote di emissioni rilasciate e il valore totale degli investimenti effettuati nel periodo di comunicazione.
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8B. Comunicazioni dei dati di riferimento
Rispondere alle domande 8.8 e 8.9 tenendo conto delle più recenti misure nazionali di attuazione di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
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8.8. |
Quanti impianti hanno ricevuto un parere positivo sulla verifica per le comunicazioni dei dati di riferimento?
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8.9. |
Qualche relazione di verifica relativa alle comunicazioni dei dati di riferimento conteneva inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No
In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso.
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8C. Relazioni annuali sui livelli di attività e relazioni sulla neutralità climatica
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8.10. |
L’autorità competente ha imposto ai gestori di comunicare parametri supplementari elencati nell’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 in conformità con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No
In caso affermativo, specificare il tipo di parametri supplementari:
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8.11. |
Quanti impianti hanno ricevuto un parere positivo sulla verifica per una comunicazione annuale concernente il livello di attività o una relazione sulla neutralità climatica, o non hanno presentato una comunicazione annuale concernente il livello di attività o una relazione sulla neutralità climatica entro il termine prescritto?
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8.12. |
Qualche relazione di verifica conteneva inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No
In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso.
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8.13. |
L’autorità competente ha respinto comunicazioni annuali concernenti il livello di attività o relazioni sulla neutralità climatica? Sì/No
In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.
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8.14. |
Si è rinunciato a effettuare visite in loco durante la verifica delle comunicazioni annuali concernenti il livello di attività? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di impianti per i quali si è rinunciato alla visita in loco in una condizione particolare. Se necessario, aggiungere altre righe.
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8.15. |
Sono state effettuate visite in loco virtuali in conformità con l’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 durante la verifica delle comunicazioni annuali concernenti il livello di attività o delle relazioni sulla neutralità climatica? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso:
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8.16. |
Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni del regolamento delegato (UE) 2019/331, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 nonché delle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.
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8.17. |
Quali infrazioni sono state commesse e quali sanzioni sono state irrogate durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.
Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state applicate nel periodo di comunicazione attuale? In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.
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9. Canoni e diritti
9A. Impianti e soggetti regolamentati
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9.1. |
Sono imposti canoni ai gestori o ai soggetti regolamentati? Sì/No
In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso informazioni dettagliate sui canoni applicati per il rilascio e l’aggiornamento delle autorizzazioni e per l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di monitoraggio.
In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso informazioni dettagliate sui canoni annui di gestione.
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9B. Operatori aerei e società di navigazione
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9.2. |
Sono imposti canoni agli operatori aerei o alle società di navigazione? Sì/No
In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso informazioni dettagliate sui canoni applicati per l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di monitoraggio.
In caso affermativo, nella tabella in appresso fornire informazioni dettagliate sui canoni annui di gestione.
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9C. Impianti, operatori aerei, soggetti regolamentati o società di navigazione
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9.3. |
Nelle tabelle in appresso specificare i canoni una tantum e annui imposti ai gestori, agli operatori aerei, ai soggetti regolamentati o alle società di navigazione in relazione alla contabilità del registro.
Tabella per i canoni una tantum
Tabella per i canoni annui
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10. Aspetti relativi alla conformità con la direttiva EU ETS
10A. Impianti
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10.1. |
Nella tabella in appresso specificare quali misure sono state adottate per garantire che i gestori si conformino all’autorizzazione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067. Se necessario, aggiungere altre righe.
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10.2. |
Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 e delle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.
Quale normativa nazionale è stata utilizzata per precisare le infrazioni e le sanzioni?
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10.3. |
Quali infrazioni sono state commesse e quali sanzioni sono state irrogate durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.
Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state applicate nel periodo di comunicazione attuale? In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.
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10.4. |
Nella tabella in appresso indicare i nominativi dei gestori ai quali sono state irrogate sanzioni per le emissioni in eccesso durante il periodo di comunicazione, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
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10B. Operatori aerei
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10.5. |
Nella tabella in appresso specificare quali misure sono state adottate per garantire che gli operatori aerei si conformino ai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067. Se necessario, aggiungere altre righe.
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10.6. |
Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 e delle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.
Quale normativa nazionale è stata utilizzata per definire le infrazioni e le sanzioni?
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10.7. |
Quali infrazioni sono state riscontrate e quali sanzioni sono state irrogate nel corso del periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.
Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state applicate nel periodo di comunicazione attuale? In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.
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10.8. |
Nella tabella in appresso indicare i nomi degli operatori aerei ai quali sono state irrogate sanzioni per le emissioni in eccesso durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
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10.9. |
Quali misure dovrebbero essere adottate nel vostro Stato membro prima che questo richieda alla Commissione un divieto operativo conformemente all’articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2003/87/CE? Precisare di seguito i tipi di misure.
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10C. Soggetti regolamentati
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10.10. |
Nella tabella in appresso specificare quali misure sono state adottate per garantire che i soggetti regolamentati si conformino all’autorizzazione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067. Se necessario, aggiungere altre righe.
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10.11. |
Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 e delle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.
Quale normativa nazionale è stata utilizzata per precisare le infrazioni e le sanzioni?
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10.12. |
Quali infrazioni sono state commesse e quali sanzioni sono state irrogate durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.
Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state applicate nel periodo di comunicazione attuale? In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.
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10.13. |
Nella tabella in appresso indicare i nomi dei soggetti regolamentati ai quali sono state irrogate sanzioni per le emissioni in eccesso durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
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10D. Società di navigazione
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10.14. |
Nella tabella in appresso specificare quali misure sono state adottate per garantire che le società di navigazione si conformino al regolamento (UE) 2015/757 e al regolamento delegato (UE) 2023/2917. Se necessario, aggiungere altre righe.
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10.15. |
Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni del regolamento (UE) 2015/757, del regolamento delegato (UE) 2023/2917 e delle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.
Quale normativa nazionale è stata utilizzata per definire le infrazioni e le sanzioni?
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10.16. |
Quali infrazioni sono state riscontrate e quali sanzioni sono state irrogate nel corso del periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.
Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state applicate nel periodo di comunicazione attuale? In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.
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10.17. |
Nella tabella in appresso indicare i nomi delle società di navigazione alle quali sono state irrogate sanzioni per le emissioni in eccesso durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
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11. Natura giuridica delle quote e trattamento fiscale
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11.1. |
Qual è la natura giuridica di una quota nel vostro Stato membro?
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11.2. |
Qual è il trattamento delle quote di emissioni nella contabilità finanziaria nel vostro Stato membro?
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11.3. |
Si applica l’IVA sul rilascio di quote di emissioni e sulle operazioni relative a quote di emissioni? Sì/No
In caso affermativo, il vostro Stato membro applica il meccanismo di inversione contabile? Sì/No |
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11.4. |
Le quote di emissioni sono soggette a tassazione? Sì/No
In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il tipo di tassa e le aliquote fiscali applicabili. Se necessario, aggiungere altre righe.
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12. Frodi
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12.1. |
Nella tabella in appresso specificare quali sono le disposizioni in vigore per quanto riguarda le attività fraudolente connesse all’assegnazione gratuita di quote.
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12.2. |
Nella tabella in appresso specificare quali meccanismi sono stati predisposti affinché le autorità competenti coinvolte nell’attuazione dell’EU ETS per le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e dell’ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori attività di cui al capo IV bis della direttiva siano informate in merito alle attività fraudolente (149).
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12.3. |
Nella tabella in appresso indicare le seguenti informazioni sulle attività fraudolente nella misura in cui sono note all’autorità competente coinvolta nell’attuazione dell’EU ETS per le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e dell’ETS per l’edilizia, il trasporto stradale e ulteriori attività disciplinate dal capo IV bis della direttiva nel vostro Stato membro:
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13. Altre osservazioni
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13.1. |
Nella tabella in appresso inserire informazioni dettagliate su altre questioni eventuali che destano preoccupazione nel vostro Stato membro, o qualsiasi altra informazione pertinente che desideriate comunicare.
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13.2. |
Avete risposto a tutte le domande del questionario e aggiornato le risposte a tali domande se del caso? Sì/No
In caso negativo, ritornare alla domanda in questione. |
(1) Se l’autorità competente per CORSIA è diversa dall’autorità competente per l’EU ETS del trasporto aereo indicare anche il nome, l’abbreviazione e i recapiti di tale autorità competente.
(2) Selezionare una voce dal menu a tendina: autorità centrale competente, autorità regionale competente, autorità locale competente, altro. Se l’autorità competente è un’autorità centrale, non è necessario inserire il numero di autorità competenti.
(3) Specificare il numero di autorità competenti se nella colonna di sinistra è stato selezionato “autorità regionale competente” o “autorità locale competente”.
(4) Fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web.
(5) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).
(6) Fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).
(8) Fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web.
(9) Fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web.
(10) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).
(11) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj).
(13) Regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).
(14) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).
(15) Questo riquadro deve essere compilato solo se lo Stato membro ha incluso attività o gas a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE.
(16) Questo riquadro deve essere compilato solo se lo Stato membro ha incluso unilateralmente attività diverse da quelle elencate nell’allegato III della direttiva 2003/87/CE nel sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori a norma dell’articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE.
(17) Questo riquadro deve essere compilato solo se lo Stato membro ha escluso impianti a norma degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE.
(18) Regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione, del 20 ottobre 2023, relativo alle attività di verifica, all’accreditamento dei verificatori e all’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento in applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione (GU L, 2023/2917, 29.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2917/oj).
(19) Attività di coordinamento per la gestione del sistema per lo scambio di quote di emissioni disciplinate dai capi II e III della direttiva 2003/87/CE.
(20) Attività di coordinamento per la gestione del sistema per lo scambio di quote di emissioni disciplinate dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.
(21) Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/757/oj).
(22) Selezionare: ETS1 per gli impianti fissi, ETS1 per il trasporto aereo, ETS2 o ETS per il trasporto marittimo.
(23) Usare le abbreviazioni delle autorità competenti di cui alla domanda 2.1. Se le informazioni sono condivise con autorità non elencate nella domanda 2.1, indicare sommariamente di quali autorità si tratta (ad esempio autorità fiscali ai sensi delle direttive 2003/96/CE e (UE) 2020/262, autorità di cui alla direttiva sulle emissioni industriali).
(24) Indicare sommariamente quali tipi di informazioni sono condivisi e con che modalità (ad esempio riunioni periodiche o ad hoc, gruppi di lavoro, sistemi informatici elettronici, obbligo di condividere le informazioni tramite l’autorità competente).
(25) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj).
(26) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).
(27) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj).
(28) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).
(29) Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/166/oj).
(30) Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.
(31) Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.
(32) Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.
(33) Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.
(34) Questa domanda non riguarda la biomassa (compresi biocarburanti non sostenibili, bioliquidi, biomasse solide, combustibili rinnovabili di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio). Le informazioni riguardanti la combustione di biomassa sono oggetto della domanda 5.14.
(35) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj).
(36) Selezionare il parametro di monitoraggio interessato: quantità di combustibile, quantità di materiale, potere calorifico netto, fattore di emissione, fattore di emissione preliminare, fattore di ossidazione, fattore di conversione, tenore di carbonio, frazione di biomassa, frazione di RFNBO/RCF, frazione di combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio o, nel caso di una metodologia fondata su misure, emissioni orarie medie annue in kg/h dalla fonte di emissione.
(37) Le fonti di emissione che emettono oltre 5 000 tonnellate di CO2(e) all’anno o che contribuiscono per oltre il 10 % al totale delle emissioni annue dell’impianto, a seconda di quale è il valore più elevato in termini di emissioni assolute.
(38) Selezionare: metodologia fondata su calcoli o metodologia fondata su misure.
(39) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(40) Selezionare:
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a) |
l’applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati per un flusso di fonti di maggiore entità; |
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b) |
l’applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati per un flusso di fonti di minore entità; |
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c) |
l’applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati per più di un flusso di fonti di maggiore o minore entità; o |
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d) |
l’applicazione del livello 1 nella metodologia fondata su misure è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. |
(41) Selezionare: quantità di combustibile, quantità di materiale, potere calorifico netto, fattore di emissione, fattore di emissione preliminare, fattore di ossidazione, fattore di conversione, tenore di carbonio, frazione di biomassa, frazione di RFNBO/RCF, frazione di combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio o, nel caso di una metodologia fondata su misure, emissioni orarie medie annue in kg/h dalla fonte di emissione.
(42) Indicare le comunicazioni sui miglioramenti trasmesse nel periodo di comunicazione precedente e, se del caso, il numero di comunicazioni sui miglioramenti trasmesse nel periodo di comunicazione in corso.
(43) Selezionare: comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
(44) Regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti secondo cui ritenere i gas a effetto serra legati chimicamente in modo permanente in un prodotto (GU L, 2024/2620, 4.10.2024,ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2620/oj).
(45) Selezionare: trasferimento di CO2 intrinseco (articolo 48), trasferimento di CO2 ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio (articolo 49, paragrafo 1), CO2 chimicamente legato in modo permanente in un prodotto (articolo 49 bis), trasferimento di N2O (articolo 50). Se il CO2 è stato legato chimicamente in modo permanente nel carbonato di calcio precipitato, per l’anno di comunicazione 2024 indicare solo il CO2 legato chimicamente in modo permanente nella quinta colonna e specificare nella sesta colonna che era legato chimicamente al carbonato di calcio precipitato. Dal 1o gennaio 2025 non è più possibile sottrarre dal totale delle emissioni il CO2 legato chimicamente in modo permanente nel carbonato di calcio precipitato.
(46) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(47) L’impianto che trasferisce il CO2 intrinseco a norma dell’articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, l’impianto che trasferisce il CO2 o l’N2O a norma, rispettivamente, dell’articolo 49 o dell’articolo 50 di detto regolamento di esecuzione, o l’impianto in cui il CO2 è catturato e chimicamente legato in modo permanente in un prodotto a norma dell’articolo 49 bis di detto regolamento di esecuzione.
(48) Se a trasferire il CO2 è un’infrastruttura di trasporto di CO2, specificarlo.
(49) Indicare il codice identificativo dell’impianto che riceve il CO2 intrinseco, dell’impianto che riceve il CO2 ai sensi dell’articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell’impianto che riceve l’N2O ai sensi dell’articolo 50 di detto regolamento di esecuzione. Se il destinatario è un’infrastruttura di trasporto di CO2 o l’impianto è un sito di stoccaggio, specificarlo. Se il destinatario è un consumatore non facente parte dell’EU ETS, specificarlo.
(50) Indicare il quantitativo di CO2 intrinseco o di CO2 trasferito ai sensi dell’articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
(51) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(52) Combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO)/carburanti derivanti da carbonio riciclato (RCF), combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio;
(53) Selezionare combustibile da biomassa, RFNBO/RCF o combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio.
(54) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).
(55) Selezionare: valutazione dei rischi effettuata dall’autorità competente o valutazione dei rischi effettuata dal gestore.
(56) Selezionare biocarburante, RFNBO/RCF o combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio.
(57) Indicare se il miglioramento riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 o il monitoraggio degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2
(58) Indicare le comunicazioni sui miglioramenti trasmesse nel periodo di comunicazione precedente e, se del caso, il numero di comunicazioni sui miglioramenti trasmesse nel periodo di comunicazione in corso.
(59) Selezionare: valutazione dei rischi effettuata dall’autorità competente o valutazione dei rischi effettuata dall’operatore aereo.
(60) Codice identificativo del soggetto regolamentato riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(61) Selezionare il parametro di monitoraggio interessato: quantità di combustibile, potere calorifico netto, fattore di emissione, fattore di emissione preliminare, fattore di conversione tra unità, frazione di biomassa, frazione di RFNBO/RCF o frazione di combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, fattore settoriale.
(62) Rispondere “No” a questa domanda se la Commissione europea ha approvato l’uso di un valore standard conformemente all’articolo 75 terdecies, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione per determinati flussi di combustibili (la domanda riguarda solo il caso in cui gli Stati membri chiedono ai soggetti regolamentati di utilizzare un metodo specifico ai sensi dell’articolo 75 terdecies, paragrafo 2).
(63) Usare il numero di categoria CRF per specificare il settore.
(64) Selezionare soggetto regolamentato di categoria A o soggetto regolamentato di categoria B
(65) Selezionare biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio.
(66) Indicare le comunicazioni sui miglioramenti trasmesse nel periodo di comunicazione precedente e, se del caso, il numero di comunicazioni sui miglioramenti trasmesse nel periodo di comunicazione in corso.
(67) Selezionare: comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 75 octodecies, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 75 octodecies, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 75 octodecies, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
(68) Comunicazioni delle emissioni, comunicazioni dei dati di riferimento, comunicazioni annuali concernenti il livello di attività e comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti.
(69) Selezionare verifica delle comunicazioni degli impianti fissi, verifica delle comunicazioni degli operatori aerei, verifica delle comunicazioni dei soggetti regolamentati o verifica delle comunicazioni delle società di navigazione, compresa la valutazione dei piani di monitoraggio delle società di navigazione.
(70) Selezionare EU ETS, ETS 2 e ETS per il trasporto marittimo.
(71) Indicare sì/no/in parte.
(72) E non comunicati come reclami risolti nelle comunicazioni precedenti.
(73) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(74) Specificare: mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti, mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, respingimento della comunicazione delle emissioni in quanto non conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 oppure mancata verifica della comunicazione delle emissioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(75) Indicare quali delle seguenti azioni sono state realizzate o sono proposte: invio di richiamo o notifica ufficiale ai gestori riguardo all’imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito del gestore, irrogazione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni.
(76) Specificare: mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti (articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(77) Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.
(78) Indicare la percentuale di controlli.
(79) Selezionare: valutazione basata sui rischi, % di impianti, tutti gli impianti di categoria C, selezione casuale, o altro (specificare).
(80) Selezionare la o le condizioni di cui all’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(81) Selezionare approvazione da parte dell’autorità competente o autorizzazione generica ai sensi dell’articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(82) Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(83) Selezionare: mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti, mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, respingimento della comunicazione delle emissioni in quanto non conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 oppure mancata verifica della comunicazione delle emissioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(84) Indicare quali delle seguenti azioni sono state realizzate o sono proposte: invio di richiamo o notifica ufficiale agli operatori aerei riguardo all’imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito dell’operatore aereo, irrogazione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni.
(85) Selezionare comunicazione delle emissioni o comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2.
(86) Specificare: mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti, mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(87) Selezionare: verifica della comunicazione delle emissioni o verifica della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2.
(88) Selezionare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.
(89) Indicare la percentuale di controlli.
(90) Selezionare: valutazione basata sui rischi, % di operatori aerei, tutti gli operatori aerei di grandi dimensioni, selezione casuale o altro (specificare).
(91) Indicare la percentuale di controlli.
(92) Selezionare: valutazione basata sui rischi, % di operatori aerei, tutti gli operatori aerei di grandi dimensioni, selezione casuale o altro (specificare).
(93) Selezionare: visita in loco virtuale durante la verifica delle emissioni (articolo 34 bis), visita in loco virtuale durante la verifica delle emissioni (articolo 34 ter), visita in loco virtuale durante la verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 (articolo 34 bis) o visita in loco virtuale durante la verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 (articolo 34 ter).
(94) La causa di forza maggiore deve essere indicata solo nel caso di una visita virtuale in loco di cui all’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(95) Selezionare approvazione da parte dell’autorità competente o autorizzazione generica ai sensi dell’articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(96) Codice identificativo del soggetto regolamentato riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(97) Specificare: mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni entro il 30 aprile, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti (articolo 43 novodecies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 43 novodecies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 43 novodecies, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, respingimento della comunicazione delle emissioni in quanto non conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 oppure mancata verifica della comunicazione delle emissioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(98) Indicare quali delle seguenti azioni sono state realizzate o sono proposte: invio di richiamo o notifica ufficiale ai soggetti regolamentati riguardo all’imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito del soggetto regolamentato, irrogazione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni.
(99) Specificare: mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni entro il 30 aprile, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti (articolo 43 novodecies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 43 novodecies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 43 novodecies, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(100) Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.
(101) Indicare la percentuale di controlli.
(102) Selezionare: valutazione basata sui rischi, % di soggetti regolamentati, tutti i soggetti regolamentati di categoria B, selezione casuale, o altro (specificare).
(103) Selezionare la o le condizioni di cui all’articolo 43 quatervicies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(104) Selezionare approvazione da parte dell’autorità competente o autorizzazione generica ai sensi dell’articolo 43 quinvicies e dell’articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(105) Regolamento delegato (UE) 2023/2849 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le regole per la comunicazione e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società (GU L, 2023/2849, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2849/oj).
(106) Codice identificativo della società di navigazione riconosciuta in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(107) Specificare: mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni entro il termine prescritto, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti, mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione, mancato parere positivo sulla verifica perché non conformità singole o aggregate non consentono una chiarezza sufficiente e impediscono al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti, respingimento della relazione sulle emissioni in quanto non conforme al regolamento (UE) 2015/757 o al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, oppure mancata verifica della relazione sulle emissioni a norma del regolamento delegato (UE) 2023/2917.
(108) Indicare quali delle seguenti azioni sono state realizzate o sono proposte: invio di richiamo o notifica ufficiale alle società di navigazione riguardo all’imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito della società di navigazione, irrogazione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni.
(109) Selezionare valutazione dei piani di monitoraggio da parte del verificatore, verifica delle relazioni sulle emissioni o verifica delle relazioni a livello di società.
(110) Specificare: mancata trasmissione della comunicazione entro il termine prescritto, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti, mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione, mancato parere positivo sulla verifica perché non conformità singole o aggregate non consentono una chiarezza sufficiente e impediscono al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti, respingimento della relazione in quanto non conforme al regolamento (UE) 2015/757 o al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, mancata verifica della relazione a norma del regolamento delegato (UE) 2023/2917 oppure mancata conformità del piano di monitoraggio al regolamento (UE) 2015/757 o al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927.
(111) Indicare il numero di società di navigazione per la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni a livello di società. Indicare il numero di navi per la verifica delle comunicazioni delle emissioni.
(112) Selezionare relazione sulle emissioni o relazione a livello di società di navigazione.
(113) Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica o raccomandazioni ai fini del miglioramento.
(114) Indicare il numero di navi per la verifica delle relazioni sulle emissioni e il numero di società di navigazione per la verifica delle relazioni a livello di società di navigazione.
(115) Selezionare relazione sulle emissioni o relazione a livello di società di navigazione.
(116) Indicare la percentuale di controlli.
(117) Selezionare: valutazione basata sui rischi, % di navi o società di navigazione, navi o società di navigazione di grandi dimensioni, selezione casuale, o altro (specificare).
(118) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(119) Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj).
(120) Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(121) Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.
(122) Rispetto alle prescrizioni del modello e dei formati di file specifici della Commissione pubblicati.
(123) Rispondere per la prima volta a questa domanda nella comunicazione da trasmettere entro il 30 giugno 2027.
(124) È necessario rispondere a questa domanda solo nelle comunicazioni da trasmettere entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026.
(125) Specificare: mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti (articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(126) Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.
(127) Specificare: comunicazione annuale concernente il livello di attività o relazione sulla neutralità climatica.
(128) Specificare: mancata trasmissione della comunicazione annuale concernente il livello di attività entro il 31 marzo, mancata trasmissione della relazione sulla neutralità climatica entro il 31 marzo, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti (articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica perché i traguardi e gli obiettivi non sono stati conseguiti (articolo 27, paragrafo 1, lettera b bis), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera c bis), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(129) Questa colonna deve essere compilata solo per le comunicazioni annuali concernenti il livello di attività.
(130) Specificare comunicazione annuale concernente il livello di attività o relazione sulla neutralità climatica.
(131) Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 o dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1842 o (UE) 2023/2441 oppure raccomandazioni ai fini del miglioramento.
(132) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 della Commissione, del 31 ottobre 2023, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica necessari per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni (GU L, 2023/2441, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj).
(133) Selezionare la condizione di cui all’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(134) Specificare comunicazione annuale concernente il livello di attività o relazione sulla neutralità climatica.
(135) Selezionare approvazione da parte dell’autorità competente o autorizzazione generica ai sensi dell’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(136) Selezionare ammende, reclusione o altro.
(137) Inserire i dati relativi al trasporto aereo e all’ETS per il trasporto marittimo, se del caso.
(138) Selezionare: gestore, operatore aereo, soggetto regolamentato, società di navigazione.
(139) Selezionare: gestore, operatore aereo, soggetto regolamentato, società di navigazione.
(140) Selezionare ammende, reclusione o altro.
(141) Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(142) Indicare nella colonna “Altro” quali obblighi specifici relativi a CORSIA non sono stati osservati.
(143) Selezionare ammende, reclusione o altro.
(144) Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(145) Selezionare ammende, reclusione o altro.
(146) Codice identificativo del soggetto regolamentato riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(147) Selezionare ammende, reclusione o altro.
(148) Codice identificativo della società di navigazione riconosciuta in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(149) Se la risposta relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni per l’edilizia, il trasporto stradale e ulteriori attività di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE o le attività di trasporto marittimo elencate nell’allegato I della direttiva è diversa rispetto a quella relativa all’EU ETS per l’industria o il trasporto aereo, specificarlo.
(150) Specificare le eventuali differenze tra l’EU ETS per gli impianti e il trasporto aereo, l’ETS2 per i soggetti regolamentati e l’EU ETS per le attività di trasporto marittimo.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1162/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)