Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32025D1162

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 3697]

C/2025/3697

GU L, 2025/1162, 24.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1162/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1162/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1162

24.6.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1162 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2025

che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2025) 3697]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE impone agli Stati membri di presentare alla Commissione relazioni annuali sull’applicazione di tale direttiva.

(2)

La decisione 2005/381/CE della Commissione (2) stabilisce nel suo allegato un questionario che gli Stati membri devono utilizzare per redigere le relazioni annuali destinate a fornire un resoconto dettagliato dell’applicazione della direttiva 2003/87/CE.

(3)

La direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato la direttiva 2003/87/CE per allinearne le disposizioni agli obiettivi climatici giuridicamente vincolanti dell’Unione stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

Al fine di attuare tali modifiche della direttiva 2003/87/CE, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (5) è stato modificato per includervi nuove norme riguardanti: il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni derivanti dalle attività a cui è stato esteso l’allegato I della direttiva 2003/87/CE; le emissioni derivanti dai combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio; i quantitativi di CO2 legato chimicamente in modo permanente nei prodotti di cui al regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione (6); e gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. È stato inoltre inserito un nuovo capo VII bis al fine di attuare un sistema di monitoraggio e comunicazione per il sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (7) è stato modificato al fine di allinearlo al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e potenziare ulteriormente il sistema di verifica e accreditamento. Inoltre le norme per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni sono state aggiornate dal regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione (8) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione (9).

(5)

La direttiva (UE) 2023/959 ha ampliato l’ambito di applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE alle attività di trasporto marittimo internazionale. Di conseguenza il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) è stato modificato per sostenere ulteriormente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni delle società di navigazione che effettuano le attività di trasporto marittimo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione (11) ha stabilito requisiti armonizzati per la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle comunicazioni delle emissioni della società di navigazione da parte del verificatore.

(6)

È pertanto necessario integrare nella decisione 2005/381/CE le modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE e agli atti delegati e di esecuzione collegati. Inoltre l’ulteriore esperienza acquisita dagli Stati membri e dalla Commissione nell’utilizzo del questionario ha rivelato la necessità di migliorare l’efficienza della comunicazione e la coerenza delle informazioni comunicate.

(7)

Per ridurre gli oneri amministrativi cui gli Stati membri sono soggetti per conformarsi all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, le domande del questionario dovrebbero riguardare solo i dati che la Commissione non può ricavare da altre fonti. Per questo il questionario di cui all’allegato della decisione 2005/381/CE non dovrebbe riportare le misure nazionali di attuazione a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione (12). Non dovrebbe riportare neppure i dati relativi alle attività di trasporto marittimo che possono essere raccolti dal sistema Thetis - MRV, il sistema informatico automatizzato dell’Unione gestito dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituito per l’attuazione del regolamento (UE) 2015/757 e della direttiva 2003/87/CE.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/381/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2005/381/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2025

Per la Commissione

Wopke HOEKSTRA

Membro della Commissione


(1)   GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.

(2)  Decisione 2005/381/CE della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/381/oj).

(3)  Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti secondo cui ritenere i gas a effetto serra legati chimicamente in modo permanente in un prodotto (GU L, 2024/2620, 4.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2620/oj).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni (GU L, 2024/873, 4.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/oj).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione, del 16 aprile 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L, 2025/772, 22.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/772/oj).

(10)  Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/757/oj).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione, del 20 ottobre 2023, relativo alle attività di verifica, all’accreditamento dei verificatori e all’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento in applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione (GU L, 2023/2917, 29.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2917/oj).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj).


ALLEGATO

«ALLEGATO

QUESTIONARIO SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

1.   Informazioni sull’istituzione che trasmette la comunicazione

Denominazione e servizio dell’organizzazione:

 

Nome del referente:

 

Titolo professionale del referente:

 

Indirizzo:

 

Numero di telefono (con prefisso internazionale):

 

E-mail:

 

2.   Autorità responsabili nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni (EU ETS) e coordinamento tra le autorità

2.1.

Nella tabella in appresso indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti delle seguenti autorità competenti:

autorità competenti coinvolte nell’attuazione dell’EU ETS per gli impianti e per il settore del trasporto aereo (1) nel vostro Stato membro;

autorità competenti coinvolte nell’attuazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori per i soggetti regolamentati nel vostro Stato membro;

autorità di riferimento coinvolte nell’attuazione dell’EU ETS per le attività di trasporto marittimo.

Se necessario, aggiungere altre righe.

Nome

Abbreviazione

Tipo di autorità competente (2)

Numero di autorità regionali o locali (3)

Recapiti (4)

 

 

 

 

 

Per l’accreditamento dei verificatori che eseguono la verifica delle comunicazioni delle emissioni, delle comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, delle comunicazioni dei dati di riferimento, delle comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti o delle comunicazioni annuali concernenti il livello di attività vi affidate all’organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)? Sì/No

In caso affermativo, indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti dell’organismo nazionale di accreditamento in questione.

Nome

Abbreviazione

Recapiti (6)

 

 

 

È stata istituita un’autorità nazionale di certificazione per certificare i verificatori a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (7)? Sì/No

In caso affermativo, indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti dell’autorità di certificazione nazionale, utilizzando la tabella in appresso.

Nome

Abbreviazione

Recapiti (8)

 

 

 

Nella tabella in appresso indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti dell’amministratore del registro del vostro Stato membro.

Nome

Abbreviazione

Recapiti (9)

 

 

 

2.2.

Nella tabella in appresso indicare, con la relativa abbreviazione, l’autorità competente per ciascuna delle seguenti mansioni. Se necessario, aggiungere altre righe.

Quando un riquadro della seguente tabella è grigio, la mansione non è pertinente per gli impianti, per il trasporto aereo, per l’ETS2 né per le attività di trasporto marittimo.

Autorità competente responsabile di:

Impianti

ETS2

Trasporto aereo

Trasporto marittimo

Rilascio delle autorizzazioni

 

 

 

 

Approvazione del piano della metodologia di monitoraggio per gli impianti e modifiche significative di tale piano

 

 

 

 

Trattamento delle domande di assegnazione gratuita di quote ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (11)

 

 

 

 

Valutazione dei piani di neutralità climatica

 

 

 

 

Valutazione delle relazioni sulla neutralità climatica

 

 

 

 

Valutazione delle comunicazioni annuali concernenti il livello di attività e adeguamento delle quote ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione (12)

 

 

 

 

Assegnazione gratuita a norma dell’articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE

 

 

 

 

Attività connesse alle vendite all’asta (il responsabile del collocamento come definito all’articolo 3, punto 20), del regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione (13))

 

 

 

 

Rilascio di quote

 

 

 

 

Approvazione del piano di monitoraggio e modifiche significative apportate a tale piano

 

 

 

 

Ricevimento ed esame delle comunicazioni annuali delle emissioni verificate o delle comunicazioni delle emissioni marittime e delle relazioni di verifica

 

 

 

 

Approvazione delle comunicazioni sui miglioramenti a norma dell’articolo 69 o dell’articolo 75 octodecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (14)

 

 

 

 

Ispezione e misure di esecuzione

 

 

 

 

Gestione dell’inclusione unilaterale di attività e gas a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE (15)

 

 

 

 

Gestione dell’inclusione unilaterale di attività diverse da quelle elencate nell’allegato III della direttiva 2003/87/CE (articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE) (16)

 

 

 

 

Gestione di impianti esclusi ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE (17)

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

2.3.

Qualora nel vostro Stato membro sia designata più di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, quale autorità competente è il punto di contatto di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 o all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione (18)? Rispondere usando l’abbreviazione pertinente nella tabella in appresso.

Nome dell’autorità competente che è il punto di contatto di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 o all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2917

Abbreviazione

 

 

Qualora nel vostro Stato membro sia stata designata più di un’autorità competente per svolgere le attività di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, quali misure sono state adottate per coordinare il lavoro di tali autorità competenti conformemente all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.

Coordinamento delle attività di cui all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

ETS1 (19)

Sì/No

ETS2 (20)

Sì/No

Osservazioni (facoltative)

Oltre alle autorità locali e regionali un’autorità centrale competente esamina regolarmente i piani di monitoraggio, le comunicazioni annuali delle emissioni e le comunicazioni sui miglioramenti?

 

 

 

Un’autorità centrale competente fornisce consulenza o istruzioni alle autorità locali e/o regionali competenti?

 

 

 

La consulenza o le istruzioni sono vincolanti?

 

 

 

Sono organizzate riunioni periodiche tra le autorità competenti?

 

 

 

È prevista una formazione comune per tutte le autorità competenti al fine di garantire un’attuazione armonizzata delle prescrizioni?

 

 

 

È stato istituito un gruppo di coordinamento o di lavoro strutturato, nel quale il personale dell’autorità competente discute le questioni di monitoraggio e comunicazione e mette a punto approcci comuni?

 

 

 

Sono previste altre attività di coordinamento? In caso affermativo, precisare:

2.4.

Che tipo di scambio di informazioni è organizzato tra le autorità competenti?

Scambio di informazioni tra le autorità competenti responsabili degli impianti fissi e gli operatori aerei

Scambio di informazioni tra autorità competenti a norma dell’articolo 75 novodecies, paragrafo 3, dell’articolo 75 tervicies, paragrafo 1, e dell’articolo 75 quatervicies, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

Scambio di informazioni tra autorità nazionali a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

Scambio di informazioni tra le autorità competenti

Ambito di applicazione (22)

Autorità competenti coinvolte (23)

Tipo di misure attuate per lo scambio di informazioni (24)

Scambio di informazioni sull’approvazione dei piani di monitoraggio

 

 

 

Scambio di informazioni sulla valutazione delle comunicazioni delle emissioni

 

 

 

Scambio di informazioni sulla conformità e sulle misure di esecuzione

 

 

 

Scambio di informazioni volto a facilitare la determinazione dell’uso finale del combustibile immesso in consumo conformemente all’articolo 75 tervicies, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

 

Scambio di informazioni con le autorità incaricate della vigilanza ai sensi della legislazione nazionale di recepimento delle direttive 2003/96/CE (25) e (UE) 2020/262 (26) del Consiglio

 

 

 

Altro

 

 

 

Il vostro Stato membro ha imposto ai gestori o agli operatori aerei di mettere a disposizione del soggetto regolamentato interessato le informazioni pertinenti di cui all’allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 prima del 31 marzo dell’anno di comunicazione? Sì/No

 

2.5.

Quale sistema efficace di scambio di informazioni e di cooperazione è stato istituito a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2917 tra l’organismo nazionale di accreditamento o, se del caso, l’autorità nazionale di certificazione e l’autorità competente nel vostro Stato membro? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.

Coordinamento delle attività con riferimento all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 o all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2917

Sì/No

Osservazioni (facoltative)

Sono organizzate riunioni periodiche tra l’organismo nazionale di accreditamento/l’autorità nazionale di certificazione (se pertinente) e l’autorità competente responsabile del coordinamento?

 

 

È stato istituito un gruppo di lavoro in cui l’organismo nazionale di accreditamento/l’autorità nazionale di certificazione (se del caso), l’autorità competente e i verificatori discutono le questioni di accreditamento e verifica?

 

 

L’autorità competente può affiancare l’organismo nazionale di accreditamento nelle attività di accreditamento in qualità di osservatore?

 

 

Sono previste altre attività di coordinamento? In caso affermativo, precisare:

3.   Copertura delle attività, degli impianti, degli operatori aerei e dei soggetti regolamentati

3A.   Impianti

3.1.

Quanti impianti svolgono le attività e producono le emissioni di gas a effetto serra elencate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE? Quanti di questi impianti sono impianti di categoria A, B e C di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Quanti impianti di categoria A sono impianti a basse emissioni ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Rispondere utilizzando la tabella in appresso.

Impianti

Numero

Numero totale di impianti

 

Impianti di categoria A

 

Impianti di categoria B

 

Impianti di categoria C

 

Quanti impianti di categoria A sono impianti a basse emissioni?

 

Quali attività dell’allegato I sono effettuate da impianti ubicati nel vostro Stato membro? Rispondere utilizzando la tabella in appresso.

Attività dell’allegato I

Sì/No

Attività di combustione di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Combustione di combustibili per l’incenerimento di rifiuti urbani

 

Raffinazione di petrolio, di oli vegetali e di oli sintetici

 

Produzione di coke

 

Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati)

 

Produzione di ferro o acciaio come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione o trasformazione di metalli ferrosi come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di alluminio primario o di allumina

 

Produzione di alluminio secondario come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Fabbricazione del vetro come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Fabbricazione di prodotti ceramici come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e di altri prodotti a base di gesso come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Fabbricazione di pasta per carta come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Fabbricazione di carta o cartoni come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di nerofumo come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di acido nitrico

 

Produzione di acido adipico

 

Produzione di gliossale e acido glicosidico

 

Produzione di ammoniaca

 

Produzione di prodotti chimici organici su larga scala come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di idrogeno (H2) e gas di sintesi come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio (NaHCO3), come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti, come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Trasporto dei gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27)

 

Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

 

3.2.

Sono stati esclusi impianti ai sensi degli articoli 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso:

il numero totale di impianti esclusi ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, e le relative emissioni, e il numero di impianti che hanno superato la soglia di 25 000 tonnellate di CO2 equivalente ai sensi del medesimo articolo e che devono rientrare nel sistema per lo scambio di quote di emissioni;

il numero totale di impianti esclusi ai sensi dell’articolo 27 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, e le relative emissioni, e il numero di impianti che hanno superato la soglia di 2 500 tonnellate di CO2 equivalente ai sensi del medesimo paragrafo e che devono rientrare nel sistema per lo scambio di quote di emissioni;

il totale delle emissioni di impianti esclusi ai sensi dell’articolo 27 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e il numero di impianti che hanno superato la soglia di 300 ore di cui al medesimo paragrafo e che devono rientrare nel sistema per lo scambio di quote di emissioni;

il numero di impianti esclusi ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE che sono stati chiusi nel periodo di comunicazione.

Esclusione ai sensi dell’articolo 27 o dell’articolo 27 bis, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2003/87/CE

Numero di impianti esclusi ai sensi dell’articolo 27 o dell’articolo 27 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE

Totale delle emissioni di impianti esclusi ai sensi dell’articolo 27 o dell’articolo 27 bis, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2003/87/CE

Numero di impianti che hanno superato le soglie applicabili e che devono rientrare nel sistema per lo scambio di quote di emissioni

Numero di impianti di cui agli articoli 27 e 27 bis che sono chiusi

Articolo 27

 

 

 

 

Articolo 27 bis, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 27 bis, paragrafo 3

 

 

 

 

3B.   Operatori aerei

3.3.

Quanti operatori aerei svolgono le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE per le quali siete competenti come Stato membro di riferimento? Quanti di questi operatori aerei sono operatori aerei commerciali e quanti no? Sul totale degli operatori aerei quanti sono emettitori di entità ridotta ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Specificare, utilizzando la tabella in appresso.

Tipo di operatori aerei

Numero di operatori aerei commerciali

Numero di operatori aerei non commerciali

Numero totale

Operatori aerei che non sono emettitori di entità ridotta

 

 

 

Operatori aerei che sono emettitori di entità ridotta

 

 

 

Numero totale

 

 

 

Sul totale degli operatori aerei che svolgono le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, quanti sono tenuti a monitorare e comunicare i voli che rientrano nell’ambito di applicazione di CORSIA?

Quanti operatori aerei hanno cessato l’attività e non svolgono più le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE nel periodo di comunicazione?

Specificare, utilizzando la tabella in appresso.

 

Numero di operatori aerei

Operatori aerei soggetti agli obblighi di monitoraggio e comunicazione di CORSIA

 

Operatori aerei che hanno cessato di svolgere le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

3C.   Soggetti regolamentati

3.4.

Quanti soggetti regolamentati immettono in consumo combustibili utilizzati nelle attività elencate nell’allegato III della direttiva 2003/87/CE o nelle attività incluse unilateralmente a norma dell’articolo 30 undecies della direttiva? Quanti di questi soggetti regolamentati sono soggetti regolamentati di categoria A e B ai sensi dell’articolo 75 sexies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Quanti soggetti regolamentati di categoria A sono soggetti regolamentati a basse emissioni ai sensi dell’articolo 75 quindecies, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Rispondere utilizzando la tabella in appresso.

Soggetti regolamentati

Numero

Numero totale di soggetti regolamentati

 

Soggetti regolamentati di categoria A

 

Soggetti regolamentati di categoria B

 

Quanti soggetti regolamentati di categoria A sono soggetti regolamentati a basse emissioni?

 

4.   Rilascio di autorizzazioni agli impianti

4.1.

Specificare nella tabella in appresso in che misura vi è stata un’integrazione o un coordinamento tra la direttiva 2003/87/CE e la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (28) (direttiva sulle emissioni industriali).

Integrazione e coordinamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra (autorizzazione ETS) e dell’autorizzazione di cui alla direttiva sulle emissioni industriali

Sì/No/In parte

Osservazioni (facoltative)

L’autorizzazione ETS fa parte dell’autorizzazione di cui alla direttiva sulle emissioni industriali?

 

 

In caso negativo, le procedure di autorizzazione previste dalla direttiva sulle emissioni industriali e l’autorizzazione ETS sono integrate?

 

 

In caso negativo, i regolatori della direttiva sulle emissioni industriali controllano se un’autorizzazione ETS sia applicabile e, all’occorrenza, informano l’autorità competente responsabile delle attività nell’ambito dell’EU ETS?

 

 

L’approvazione dei piani di monitoraggio e la valutazione delle comunicazioni annuali delle emissioni sono effettuate dai regolatori della direttiva sulle emissioni industriali?

 

 

L’ispezione delle attività dell’EU ETS è effettuata dai regolatori della direttiva sulle emissioni industriali?

 

 

I regolatori della direttiva sulle emissioni industriali sono tenuti a fornire consulenza o istruzioni sulle attività di monitoraggio, comunicazione e verifica svolte dall’autorità competente nell’ambito dell’EU ETS?

 

 

In caso affermativo, la consulenza o le istruzioni in questione sono vincolanti?

 

 

L’integrazione o il coordinamento delle procedure di autorizzazione sono effettuati in un altro modo? In caso affermativo, precisare:

4.2.

In che circostanze la legislazione nazionale impone l’aggiornamento dell’autorizzazione a norma degli articoli 6 e 7 o dell’articolo 30 ter della direttiva 2003/87/CE? Fornire dettagli sulle disposizioni del diritto nazionale nella tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.

Quando un riquadro della seguente tabella è grigio, la mansione non è pertinente per l’ETS2.

Categoria di modifiche

Dettagli delle disposizioni del diritto nazionale sulle autorizzazioni ETS1

Dettagli delle disposizioni del diritto nazionale sulle autorizzazioni ETS2

In che circostanze l’autorità competente può ritirare un’autorizzazione?

 

 

Ai sensi della legislazione nazionale un’autorizzazione può scadere? In caso affermativo, in quali circostanze?

 

 

Quando viene modificata un’autorizzazione a seguito di un aumento della capacità?

 

 

Quando viene modificata un’autorizzazione a seguito di una riduzione della capacità?

 

 

Quando viene modificata un’autorizzazione a seguito di modifiche del piano di monitoraggio?

 

 

Esistono altri tipi di aggiornamento delle autorizzazioni? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

 

 

Qual è il numero totale degli aggiornamenti di autorizzazioni a norma degli articoli 6, 7 e 30 ter della direttiva 2003/87/CE effettuati nel periodo di comunicazione? Specificare nella tabella in appresso il numero degli aggiornamenti di autorizzazioni di cui l’autorità competente è a conoscenza.

 

ETS1

ETS2

Numero totale di autorizzazioni aggiornate nel periodo di comunicazione

 

 

5.   Applicazione delle norme sul monitoraggio e la comunicazione

5A.   Aspetti generali

5.1.

Sono adottate ulteriori disposizioni nazionali per agevolare l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento (UE) 2015/757?

 

Sì/No

Diposizioni nazionali di attuazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni per gli impianti fissi o gli operatori aerei

 

Disposizioni nazionali di attuazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE

 

Diposizioni nazionali di attuazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni per le attività di trasporto marittimo

 

In caso affermativo, precisare per quali settori sono state attuate o sono in corso di attuazione ulteriori disposizioni nazionali.

 

Sono stati messi a punto orientamenti nazionali aggiuntivi per agevolare la comprensione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento (UE) 2015/757?

 

Sì/No

Orientamenti nazionali relativi al sistema per lo scambio di quote di emissioni per gli impianti fissi o gli operatori aerei

 

Orientamenti nazionali relativi al sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE

 

Orientamenti nazionali relativi al sistema per lo scambio di quote di emissioni per le attività di trasporto marittimo

 

In caso affermativo, precisare per quali settori sono stati elaborati orientamenti nazionali aggiuntivi.

 

5.2.

Quali misure sono state adottate per allineare le prescrizioni in materia di comunicazione dell’EU ETS con quelle di altri meccanismi di comunicazione esistenti quali l’inventario dei gas a effetto serra e la comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (29)? Compilare la tabella in appresso.

Misure per allineare le prescrizioni in materia di comunicazione

Sì/No

Osservazioni (facoltative)

I dati dell’EU ETS sono utilizzati per elaborare la relazione relativa all’inventario dei gas serra

 

 

La comunicazione annuale delle emissioni nell’ambito dell’EU ETS è utilizzata dalle autorità responsabili degli inventari dei gas serra e dall’ufficio statistico per operare un raffronto con il bilancio energetico nazionale

 

 

La comunicazione delle emissioni nell’ambito dell’EU ETS è utilizzata dalle autorità responsabili di elaborare le relazioni E-PRTR ai fini delle verifiche di plausibilità e/o di convalida

 

 

I dati dell’EU ETS sono utilizzati come convalida e garanzia della qualità nelle comunicazioni relative all’inventario dei gas serra

 

 

Esiste un portale o una piattaforma online per le comunicazioni ai fini dell’EU ETS, dell’E-PRTR e/o per altre finalità

 

 

Esiste un coordinamento strutturato tra le autorità competenti per l’E-PRTR, l’inventario dei gas serra e l’EU ETS

 

 

Esistono altre misure per allineare le prescrizioni in materia di comunicazione dell’EU ETS con altre prescrizioni in materia di comunicazione? In caso affermativo, precisare:

5.3.

Utilizzate il modello predisposto dalla Commissione per i piani di monitoraggio, le comunicazioni delle emissioni, le relazioni di verifica e/o la comunicazione sui miglioramenti? Sì/No

In caso negativo, specificare nella tabella in appresso se il vostro Stato membro ha predisposto appositi modelli elettronici o specifici formati di file per i piani di monitoraggio, le comunicazioni delle emissioni, le relazioni di verifica e/o le comunicazioni sui miglioramenti e indicare quali sono le differenze rispetto al modello elaborato dalla Commissione.

 

Modello o formato di file specifico dello Stato membro (30)

Quali sono le differenze rispetto ai modelli e ai formati di file pubblicati dalla Commissione?

Piano di monitoraggio per gli impianti

 

 

Comunicazione delle emissioni per gli impianti

 

 

Relazione di verifica per gli impianti

 

 

Comunicazione sui miglioramenti per gli impianti

 

 

 

Modello o formato di file specifico dello Stato membro (31)

Quali sono le differenze rispetto ai modelli e ai formati di file pubblicati dalla Commissione?

Piano di monitoraggio per gli operatori aerei

 

 

Comunicazione delle emissioni per gli operatori aerei

 

 

Relazione di verifica per gli operatori aerei

 

 

Comunicazione sui miglioramenti per gli operatori aerei

 

 

 

Modello o formato di file specifico dello Stato membro (32)

Quali sono le differenze rispetto ai modelli e ai formati di file pubblicati dalla Commissione?

Piano di monitoraggio per i soggetti regolamentati

 

 

Comunicazione delle emissioni per i soggetti regolamentati

 

 

Relazione di verifica per i soggetti regolamentati

 

 

Comunicazione sui miglioramenti per i soggetti regolamentati

 

 

 

Modello o formato di file specifico dello Stato membro (33)

Quali sono le differenze rispetto ai modelli e ai formati di file pubblicati dalla Commissione?

Relazione di verifica per la verifica delle comunicazioni della società di navigazione

 

 

Quali misure sono state attuate per conformarsi alle prescrizioni di cui all’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Precisare di seguito.

 

5.4.

Utilizzate un sistema automatizzato per lo scambio elettronico dei dati tra gestori o operatori aerei e l’autorità competente e altri soggetti? Sì/No

Utilizzate un sistema automatizzato per lo scambio elettronico dei dati tra soggetti regolamentati, l’autorità competente e altri soggetti? Sì/No

In caso affermativo, precisare quali disposizioni sono state attuate per conformarsi alle prescrizioni di cui all’articolo 75, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

 

5B.   Impianti

5.5.

Nella tabella in appresso inserire, per i combustibili elencati, il consumo totale di combustibili e le emissioni totali annue sulla base dei dati comunicati nella comunicazione delle emissioni del gestore per l’anno di riferimento.

Descrizione del tipo di combustibile

Consumo totale di combustibile (TJ)

Emissioni totali annue (t CO2)

Carbon fossile

 

 

Lignite e carbone sub-bituminoso

 

 

Torba

 

 

Coke

 

 

Gas naturale

 

 

Gas di cokeria

 

 

Gas di altoforno

 

 

Gas di raffineria e altri gas derivanti da processi industriali

 

 

Olio combustibile

 

 

Gas di petrolio liquefatto

 

 

Coke di petrolio

 

 

Altri combustibili fossili (34)

 

 

5.6.

Nella tabella in appresso indicare le emissioni totali aggregate per ciascuna categoria del formato comune per la trasmissione delle relazioni (Common Reporting Format - CRF) dell’IPCC sulla base dei dati forniti nelle comunicazioni delle emissioni dal gestore a norma dell’articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

Categoria CRF 1 (Energia)

Categoria CRF 2 (Emissioni di processo)

Emissioni totali (t CO2(e))

Emissioni di combustione totali (t CO2(e))

Emissioni di processo totali (t CO2(e))

 

 

 

 

 

5.7.

Nella tabella in appresso indicare il numero di impianti per i quali l’autorità competente ha concesso di applicare una frequenza delle analisi diversa a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, nonché la conferma che il piano di campionamento in tali casi è pienamente documentato e rispettato.

Nome del combustibile o del materiale

Numero di impianti per i quali l’autorità competente ha concesso di applicare una frequenza delle analisi diversa

Numero di flussi di fonti di maggiore entità per i quali è applicata una frequenza delle analisi diversa

Conferma del fatto che il piano di campionamento è pienamente documentato e rispettato Sì/No

In caso negativo, indicare il motivo

 

 

 

 

5.8.

Se non sono applicati gli approcci del “livello più elevato” per i flussi di fonti di maggiore entità o le fonti di emissioni di maggiore entità degli impianti di categoria C di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, indicare nella tabella in appresso, per i singoli impianti per i quali si è verificata questa situazione, i flussi di fonti interessati o la fonte di emissione in questione, il parametro di monitoraggio interessato, il livello più elevato richiesto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e il livello applicato.

Codice identificativo dell’impianto (35)

Flusso di fonti interessato nella metodologia fondata su calcoli

Fonte di emissione interessata nella metodologia fondata su misure

Parametro di monitoraggio interessato (36)

Livello più elevato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

Livello applicato in pratica

 

 

 

 

 

 

5.9.

Nella tabella in appresso indicare il numero degli impianti di categoria B di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 che non applicano l’approccio del livello più elevato per tutti i flussi di fonti di maggiore entità e tutte le fonti di emissioni di maggiore entità (37) in conformità con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione.

Metodologia di monitoraggio (38)

Principale attività dell’allegato I

Numero di impianti interessati

 

 

 

5.10.

Negli impianti del vostro Stato membro è stato applicato l’approccio alternativo a norma dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No

In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.

Codice identificativo dell’impianto (39)

Motivi che giustificano l’approccio alternativo (40)

Parametro per il quale non è stato raggiunto almeno il livello 1 (41)

Stima delle emissioni interessate da questo parametro

 

 

 

 

5.11.

Indicare nella tabella in appresso il numero di impianti di categoria A, B e C che erano tenuti a trasmettere una comunicazione sui miglioramenti e l’hanno effettivamente trasmessa in conformità con l’articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Le informazioni contenute nella tabella in appresso si riferiscono alla trasmissione della comunicazione sui miglioramenti.

Categoria dell’impianto

Principale attività dell’allegato I

Anno (42)

Tipo di comunicazione sui miglioramenti (43)

Numero di impianti che sono tenuti a trasmettere una comunicazione sui miglioramenti

Numero di impianti che hanno effettivamente trasmesso una comunicazione sui miglioramenti

 

 

 

 

 

 

5.12.

Nel vostro Stato membro è stato trasferito CO2 intrinseco conformemente all’articolo 48 o CO2 conformemente all’articolo 49 o N2O conformemente all’articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No

Il CO2 di cui all’articolo 49 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è stato chimicamente legato in modo permanente in un prodotto elencato nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione (44)?

In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.

Tipo di trasferimento (45)

Codice identificativo (46) dell’impianto cedente (47) o dell’infrastrut-tura di trasporto di CO2  (48)

Codice identificativo (49) dell’impianto destinatario o dell’infrastrut-tura di trasporto di CO2

Quantitativo di CO2 o N2O trasferito (50) (t CO2 o t N2O)

Quantitativo di CO2 chimicamente legato in modo permanente in un prodotto elencato nel regolamento delegato (UE) 2024/2620

Tipo di prodotto elencato nel regolamento delegato (UE) 2024/2620

Emissioni di CO2 intrinseco ricevute (t CO2)

Principale attività dell’allegato I dell’impianto destinatario o dell’infrastruttura di trasporto di CO2 in caso di trasferimento di CO2 (articolo 49) o di trasferimento di N2O (articolo 50)

Numero dell’autorizzazione per il sito di stoccaggio (autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE) in caso di trasferimento verso il sito di cattura e stoccaggio del carbonio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13.

Nel vostro Stato membro esistono impianti che si sono avvalsi della misurazione in continuo delle emissioni a norma dell’articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso le emissioni totali di ciascun impianto, le emissioni oggetto di misurazione in continuo e se il gas misurato contiene CO2 da biomassa.

Codice identificativo (51) degli impianti che emettono CO2

Codice identificativo degli impianti che emettono N2O

Emissioni totali annue (t CO2(e))

Emissioni oggetto di misurazione in continuo (t CO2(e))

Gli effluenti gassosi misurati contengono biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio (52)? Sì/No

Il CO2 misurato comprende il CO2 trasferito ai sensi dell’articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No

 

 

 

 

 

 

5.14.

Nella tabella in appresso indicare per ciascuna attività principale di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE:

il numero di impianti di categoria A, B, e C che utilizzano bioliquidi, combustibili da biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio;

le emissioni totali da bioliquidi, combustibili da biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero, ossia per i quali non si applicano criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o per i quali i criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono rispettati;

le emissioni totali da bioliquidi, combustibili da biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione diverso da zero, ossia per i quali si applicano criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ma tali criteri non sono rispettati;

le emissioni fossili totali provenienti da impianti che utilizzano bioliquidi, combustibili da biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio;

il contenuto energetico dei bioliquidi, dei combustibili da biomassa, degli RFNBO/RCF o dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero;

il contenuto energetico dei bioliquidi, dei combustibili da biomassa, degli RFNBO/RCF o dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione diverso da zero; e

l’energia fossile consumata dagli impianti che utilizzano bioliquidi, combustibili da biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio.

Principale attività dell’allegato I

Categoria dell’impianto

Tipo di combusti-bile rinnova-bile (53)

Numero degli impianti di categoria A, B e C che utilizzano biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio

Emissioni da biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio per i quali sono applicati e rispettati criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed emissioni da biomassa a cui non si applicano criteri di sostenibilità (t CO2(e))

Emissioni da biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio a cui si applicano i criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ma che non rispettano tali criteri (t CO2(e))

Emissioni fossili (t CO2(e))

Contenuto energetico della biomassa, degli RFNBO/RCF o dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero (TJ)

Contenuto energetico della biomassa, degli RFNBO/RCF o dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione diverso da zero (TJ)

Contenuto energetico dei combustibili/materiali fossili (TJ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali tra i metodi utilizzati per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono di norma applicati nel vostro Stato membro? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono utilizzati sistemi nazionali, descriverne gli elementi principali.

Metodo autorizzato per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Sì/No

Descrizione degli elementi principali in caso di utilizzo di sistemi nazionali

Banca dati dell’Unione

 

 

Banca dati nazionale collegata alla banca dati dell’Unione conformemente all’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (54)

 

 

Sistema volontario riconosciuto dalla Commissione

 

 

Sistema nazionale

 

 

Prove addotte dal gestore

 

 

5.15.

Qual è la quantità totale di emissioni di CO2 fossile derivanti da rifiuti utilizzati come combustibile o materiale in entrata? Rispondere utilizzando la tabella in appresso.

 

Emissioni (t CO2)

Rifiuti utilizzati dagli impianti di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

5.16.

Il vostro Stato membro ha autorizzato l’uso di piani di monitoraggio semplificati, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No

In caso affermativo, specificare nella tabella in appresso che tipo di valutazione dei rischi è stata effettuata e su quali principi si è fondata.

Tipo di valutazione dei rischi (55)

Principi generali della valutazione dei rischi

 

 

5C.   Operatori aerei

5.17.

Quali metodi e strumenti di monitoraggio utilizzano gli operatori aerei per determinare le emissioni e gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2? Rispondere utilizzando le tabelle in appresso.

Metodi applicati per determinare il consumo di carburante al fine di determinare le emissioni

Numero di operatori aerei che utilizzano questo metodo

Quanti degli operatori aerei indicati nella seconda colonna sono emettitori di entità ridotta?

Metodo A per determinare il consumo di carburante al fine di determinare le emissioni di CO2

 

 

Metodo B per determinare il consumo di carburante al fine di determinare le emissioni di CO2

 

 

Metodi A e B per determinare il consumo di carburante al fine di determinare le emissioni di CO2

 

 

Metodi applicati per determinare gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2

Numero di operatori aerei che utilizzano questo metodo

Quanti degli operatori aerei indicati nella seconda colonna sono emettitori di entità ridotta?

Metodo C, ossia un approccio basato sulle condizioni meteorologiche, per determinare gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2

 

 

Metodo S, ossia un approccio semplificato basato sulla localizzazione, per determinare gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2

 

 

Modulo proprio di consumo del carburante di cui all’articolo 56 bis, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

Strumenti da applicare nel monitoraggio delle emissioni

Numero di operatori aerei

Numero di emettitori di entità ridotta che utilizzano lo strumento per emettitori di entità ridotta al fine di determinare il consumo di carburante

 

Numero di operatori aerei che emettono meno di 25 000 tonnellate di CO2 o di operatori aerei con emissioni totali di CO2 inferiori a 3 000 tonnellate la cui comunicazione delle emissioni è elaborata mediante il dispositivo di supporto all’EU ETS, indipendentemente da qualsiasi informazione proveniente dall’operatore aereo

 

Numero di operatori aerei che utilizzano un metodo alternativo per determinare le emissioni dei voli per i quali mancano i dati

 

Numero di operatori aerei che utilizzano lo strumento SET (small emitters tool) di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per determinare le emissioni dei voli per i quali mancano i dati

 

Strumenti da applicare nel monitoraggio degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2

Numero di operatori aerei

Numero di operatori aerei la cui comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 è elaborata mediante uno strumento informatico approvato dalla Commissione conformemente all’articolo 56 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, indipendentemente da qualsiasi informazione proveniente dall’operatore aereo

 

5.18.

Nella tabella in appresso specificare:

le emissioni totali aggregate di tutti i voli e dei voli nazionali effettuati nel periodo di comunicazione dagli operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento;

le emissioni totali aggregate dei voli effettuati nell’ambito del regime CORSIA da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento;

le emissioni totali aggregate soggette a obblighi di compensazione nell’ambito del regime CORSIA prodotte da voli effettuati da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento;

le emissioni totali aggregate dei voli che rientrano nell’ambito del regime di scambio di quote di emissioni svizzero, effettuati da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento;

il CO2 equivalente totale degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 dei voli effettuati nel periodo di comunicazione dagli operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento;

 

Emissioni totali (t CO2 o t CO2(e))

Emissioni totali dei voli effettuati da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento

 

Emissioni totali dei voli interni effettuati da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento

 

Emissioni totali dei voli effettuati nell’ambito del regime CORSIA da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento

 

Emissioni totali soggette a obblighi di compensazione nel quadro del regime CORSIA prodotte da voli effettuati da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento

 

Emissioni totali dei voli effettuati nell’ambito del regime di scambio di quote di emissioni svizzero da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento

 

CO2 equivalente totale degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 dei voli effettuati nel periodo di comunicazione dagli operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento

 

Quanti operatori aerei hanno comunicato effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 derivanti da voli effettuati tra un aerodromo situato in un paese terzo e un aerodromo situato in uno Stato membro o tra aerodromi di paesi terzi?

Rispondere utilizzando la tabella in appresso.

Numero totale di operatori aerei che effettuano la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 per voli extra-UE

 

5.19.

Nella tabella in appresso indicare:

il numero di operatori aerei che hanno comunicato di utilizzare carburanti alternativi costituiti da biocarburanti, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio;

le emissioni totali da biocarburanti, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero, ossia per i quali i criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono rispettati; e

le emissioni totali da biocarburanti, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione diverso da zero, ossia a cui si applicano criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ma tali criteri non sono rispettati.

Tipo di carburante alternativo (56)

Numero di operatori aerei che hanno comunicato di utilizzare carburanti alternativi (per tipo)

Emissioni da biocarburanti, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio per i quali sono applicati e rispettati criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (t CO2)

Emissioni da biocarburanti, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio a cui si applicano i criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ma che non rispettano tali criteri (t CO2)

 

 

 

 

Quali tra i metodi utilizzati per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono di norma applicati nel vostro Stato membro? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono utilizzati sistemi nazionali, descriverne gli elementi principali.

Metodo autorizzato dall’autorità competente per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Sì/No

Descrizione degli elementi principali in caso di utilizzo di sistemi nazionali

Banca dati dell’Unione

 

 

Banca dati nazionale collegata alla banca dati dell’Unione conformemente all’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001

 

 

Sistema volontario riconosciuto dalla Commissione

 

 

Sistema nazionale

 

 

Prove addotte dal gestore

 

 

5.20.

Nella tabella in appresso indicare il numero di operatori aerei che erano tenuti a presentare una comunicazione sui miglioramenti e l’hanno effettivamente presentata in conformità con l’articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Le informazioni richieste nella tabella in appresso si riferiscono alla trasmissione delle comunicazioni sui miglioramenti.

Tipo di monitoraggio (57)

Anno (58)

Numero di operatori aerei tenuti a trasmettere una comunicazione sui miglioramenti

Numero di operatori arerei che hanno effettivamente trasmesso una comunicazione sui miglioramenti

 

 

 

 

5.21.

Il vostro Stato membro ha autorizzato l’uso di piani di monitoraggio semplificati, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No

In caso affermativo, specificare nella tabella in appresso che tipo di valutazione dei rischi è stata effettuata e su quali principi si è basata.

Tipo di valutazione dei rischi (59)

Principi generali della valutazione dei rischi

 

 

5D.   Soggetti regolamentati

5.22.

Se non sono applicati gli approcci del “livello più elevato” per i flussi di combustibili di maggiore entità immessi in consumo dai soggetti regolamentati di categoria B di cui all’articolo 75 sexies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, indicare nella tabella in appresso, per i singoli soggetti regolamentati per i quali si è verificata questa situazione, i combustibili interessati immessi in consumo, il parametro di monitoraggio interessato, il livello più elevato richiesto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e il livello applicato.

Codice identificativo del soggetto regolamentato (60)

Combustibile interessato immesso in consumo

Parametro di monitoraggio interessato (61)

Livello più elevato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

Livello applicato in pratica

 

 

 

 

 

5.23.

Nella tabella in appresso indicare il numero dei soggetti regolamentati di categoria A di cui all’articolo 75 sexies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 che non applicano l’approccio del livello più elevato per i flussi di combustibili di maggiore entità immessi in consumo in conformità con tale regolamento di esecuzione.

 

Numero di soggetti regolamentati

Soggetti regolamentati di categoria A che non applicano il livello più elevato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

5.24.

Quali metodi di cui all’articolo 75 terdecies, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sono stati utilizzati nel vostro Stato membro per determinare il fattore settoriale? Se possibile, specificare per tipo di combustibile e per settore.

 

L’autorità competente chiede l’utilizzo di un metodo per determinare il fattore settoriale ai sensi dell’articolo 75 terdecies, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No (62)

In caso affermativo, spiegare sommariamente qual è il metodo richiesto per determinare il fattore settoriale e per quali settori (63).

 

Quanti sono i soggetti regolamentati e le emissioni aggregate dei flussi di combustibili per i quali tali soggetti regolamentati hanno applicato il valore standard 1 a norma dell’articolo 75 terdecies, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 perché l’applicazione dei metodi di determinazione del fattore settoriale di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo non è tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati? Specificare nella tabella in appresso.

Numero di soggetti regolamentati che applicano il valore standard 1 in conformità con l’articolo 75 terdecies, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

Emissioni totali aggregate dei soggetti regolamentati che applicano il valore standard 1 in conformità con l’articolo 75 terdecies, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

5.25.

Nella tabella in appresso indicare:

il numero di soggetti regolamentati di categoria A e B che immettono in consumo biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio;

le emissioni totali da biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero, ossia per i quali non si applicano criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o per i quali i criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono rispettati;

le emissioni totali da biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione diverso da zero, ossia per i quali si applicano criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ma tali criteri non sono rispettati;

le emissioni fossili totali dei soggetti regolamentati che immettono in consumo biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio;

il contenuto energetico dei biocarburanti, dei bioliquidi, dei combustibili da biomassa, degli RFNBO/RCF o dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero;

il contenuto energetico dei biocarburanti, dei bioliquidi, dei combustibili da biomassa, degli RFNBO/RCF o dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione diverso da zero; e

l’energia fossile dei flussi di combustibili immessi in consumo che contengono biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio.

Categoria a cui appartiene il soggetto regolamentato (64)

Tipo di combustibile rinnovabile immesso in consumo (65)

Numero di soggetti regolamentati

Emissioni da biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio per i quali sono applicati e rispettati criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e emissioni da biomassa a cui non si applicano criteri di sostenibilità (t CO2(e))

Emissioni da biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio a cui si applicano i criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ma che non rispettano tali criteri (t CO2(e))

Emissioni fossili (t CO2(e))

Contenuto energetico dei biocarburanti, dei bioliquidi, dei combustibili da biomassa, degli RFNBO/RCF o dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero; (TJ)

Contenuto energetico dei biocarburanti, dei bioliquidi, dei combustibili da biomassa, degli RFNBO/RCF o dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione diverso da zero (TJ)

Contenuto energetico dei combustibili/materiali fossili (TJ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali tra i metodi utilizzati per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono di norma applicati nel vostro Stato membro? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono utilizzati sistemi nazionali, descriverne gli elementi principali.

Metodo autorizzato per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Sì/No

Descrizione degli elementi principali in caso di utilizzo di sistemi nazionali

Banca dati dell’Unione

 

 

Banca dati nazionale collegata alla banca dati dell’Unione conformemente all’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001

 

 

Sistema volontario riconosciuto dalla Commissione

 

 

Sistema nazionale

 

 

Prove addotte dal gestore

 

 

5.26.

Indicare nella tabella in appresso il numero di soggetti regolamentati di categoria A e B che erano tenuti a trasmettere una comunicazione sui miglioramenti e l’hanno effettivamente trasmessa in conformità con l’articolo 75 octodecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Le informazioni contenute nella tabella in appresso si riferiscono alla trasmissione della comunicazione sui miglioramenti.

Categoria a cui appartiene il soggetto regolamentato

Anno (66)

Tipo di comunicazione sui miglioramenti (67)

Numero di soggetti regolamentati tenuti a trasmettere una comunicazione sui miglioramenti

Numero di soggetti regolamentati che hanno effettivamente trasmesso una comunicazione sui miglioramenti

 

 

 

 

 

5E.   Società di navigazione

5.27.

Per quante società di navigazione e navi il fattore di emissione dei combustibili non elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/757 è stato determinato conformemente agli articoli da 32 a 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066?

Numero di società di navigazione che hanno determinato il fattore di emissione dei combustibili non elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/757 conformemente agli articoli da 32 a 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

Numero di navi per cui il fattore di emissione dei combustibili non elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/757 è stato determinato conformemente agli articoli da 32 a 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

5.28.

Quali tra i metodi utilizzati per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono di norma applicati nel vostro Stato membro? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono utilizzati sistemi nazionali, descriverne gli elementi principali.

Metodo autorizzato dall’autorità competente per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Sì/No

Descrizione degli elementi principali in caso di utilizzo di sistemi nazionali

Banca dati dell’Unione

 

 

Banca dati nazionale collegata alla banca dati dell’Unione conformemente all’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001

 

 

Sistema volontario riconosciuto dalla Commissione

 

 

Sistema nazionale

 

 

Prove addotte dal gestore

 

 

6.   Disposizioni in materia di verifica

6A.   Aspetti generali

6.1.

Indicare nella tabella in appresso il numero totale di verificatori che eseguono la verifica delle comunicazioni trasmesse dagli impianti fissi (68), dagli operatori aerei, dai soggetti regolamentati o dalle società di navigazione, compresa la valutazione del piano di monitoraggio delle società di navigazione. Per quanto riguarda il numero totale di verificatori di un altro Stato membro, indicare lo Stato membro in cui i verificatori sono stati accreditati dall’organismo nazionale di accreditamento.

Aggiungere righe per completare la domanda relativa al tipo di verifica.

 

Numero totale di verificatori in tutte le verifiche effettuate nell’ambito dell’ETS

Tipo di verifica (69)

Numero

Stato membro di accreditamento

Numero totale di verificatori accreditati nel vostro Stato membro

 

 

 

 

Numero totale di verificatori certificati nel vostro Stato membro

 

 

 

 

Numero di verificatori accreditati da un organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro che hanno effettuato verifiche nel vostro Stato membro

 

 

 

 

Numero di verificatori certificati da un’autorità nazionale di certificazione di un altro Stato membro che hanno effettuato verifiche nel vostro Stato membro (se pertinente)

 

 

 

 

Indicare nella tabella in appresso il numero di verificatori accreditati per un particolare ambito di accreditamento di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. Se gli Stati membri hanno autorizzato la certificazione di verificatori che sono persone fisiche a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, indicare anche il numero di verificatori che sono persone fisiche certificate per un determinato ambito di certificazione di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

Ambito di accreditamento o certificazione di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

Numero di verificatori accreditati nel vostro Stato membro

Numero di verificatori certificati nel vostro Stato membro

 

 

 

6.2.

Nella tabella in appresso fornire informazioni sull’applicazione delle prescrizioni per lo scambio di informazioni di cui al capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 o al capo VI del regolamento delegato (UE) 2023/2917.

Informazioni sull’applicazione delle prescrizioni per lo scambio di informazioni di cui al capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 o al capo VI del regolamento delegato (UE) 2023/2917

Sono stati trasmessi tutti i programmi di lavoro in conformità con l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067?

Tipo di attività dell’ETS (70)

Dall’organismo nazionale di accreditamento del vostro Stato membro (71)

Dall’organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro (71)

 

 

 

Sono state trasmesse tutte le relazioni di gestione in conformità con l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067?

Tipo di attività dell’ETS (70)

Dall’organismo nazionale di accreditamento del vostro Stato membro (71)

Dall’organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro (71)

 

 

 

Sono state trasmesse tutte le comunicazioni sullo scambio di informazioni in conformità con l’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067?

Tipo di attività dell’ETS (70)

All’organismo nazionale di accreditamento del vostro Stato membro (71)

All’organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro (71)

 

 

 

Numero di misure amministrative adottate nei confronti di verificatori accreditati dal vostro Stato membro

Tipo di attività dell’ETS (70)

Sospensione

Revoca dell’accredi-tamento

Riduzione dell’ambito

 

 

 

 

Numero di misure amministrative adottate nei confronti di verificatori certificati dal vostro Stato membro (se del caso)

Tipo di attività dell’ETS (70)

Sospensione

Revoca dell’accredi-tamento

Riduzione dell’ambito

 

 

 

 

Numero di volte in cui l’organismo nazionale di accreditamento nel vostro Stato membro ha chiesto all’organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro di effettuare attività di vigilanza per suo conto ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

 

 

Numero di reclami pervenuti sui verificatori accreditati dal vostro Stato membro e numero di reclami risolti

 

Numero di reclami presentati

Numero di reclami della colonna di sinistra risolti

Numero di reclami del precedente periodo di comunicazione che sono stati risolti (72)

 

 

 

Ove applicabile, numero di reclami pervenuti sui verificatori certificati dal vostro Stato membro e numero di reclami risolti

 

Numero di reclami presentati

Numero di reclami della colonna di sinistra risolti

Numero di reclami del precedente periodo di comunicazione che sono stati risolti (72)

 

 

 

 

Numero di casi non risolti di mancata conformità dei verificatori notificati nell’ambito dello scambio di informazioni e numero di casi risolti

 

Numero di casi di mancata conformità

Numero di casi di mancata conformità della colonna di sinistra che sono stati risolti

Numero di casi di mancata conformità del precedente periodo di comunicazione che sono stati risolti (72)

 

 

 

 

6B.   Impianti

6.3.

Per quali impianti l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale delle emissioni a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.

Codice identificativo dell’impianto (73)

Anno di emissione

Emissioni annue totali dell’impianto (t CO2(e))

Motivo per effettuare una stima prudenziale (74)

Emissioni dell’impianto secondo una stima prudenziale (t CO2(e))

Metodo utilizzato per la stima prudenziale delle emissioni

Ulteriori azioni intraprese o proposte (75)

 

 

 

 

 

 

 

Quanti impianti sono stati oggetto di un parere positivo sulla verifica o non hanno trasmesso una comunicazione delle emissioni entro il termine prescritto?

Selezionare l’opzione (76)

Numero totale di impianti

Altre osservazioni (se del caso)

 

 

 

6.4.

Qualche relazione di verifica conteneva inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No

In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso.

Principale attività dell’allegato I

Tipo di problema riscontrato (77)

Numero di impianti

Numero di problemi riscontrati

Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che hanno portato alla stima prudenziale delle emissioni da parte dell’autorità competente

 

 

 

 

 

6.5.

L’autorità competente ha effettuato controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate? Sì/No

In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando la tabella in appresso.

Controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate

Percentuale controllata nel periodo di comunicazione precedente

Percentuale controllata nel periodo di comunicazione in corso (78)

Osservazioni

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni di cui sono state controllate la completezza e la coerenza interna

%

%

 

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni di cui è stata controllata la coerenza con il piano di monitoraggio

%

%

 

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state oggetto di un controllo incrociato con i dati di assegnazione

%

%

 

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state oggetto di un controllo incrociato con altri dati

Indicare nella quarta colonna con quali dati sono stati effettuati i controlli incrociati

%

%

 

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state analizzate in dettaglio

Fornire nella quarta colonna informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le comunicazioni delle emissioni destinate ad analisi dettagliata (79)

%

%

 

Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che sono state respinte a causa di inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che sono state respinte per altri motivi

Indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni delle emissioni

 

 

Azioni intraprese a seguito del respingimento di comunicazioni delle emissioni verificate

 

 

Altre azioni intraprese a seguito di controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate

 

 

6.6.

Si è rinunciato a effettuare visite in loco di impianti che emettono più di 25 000 tonnellate di CO2(e) all’anno? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di impianti per i quali si è rinunciato alla visita in loco in una condizione particolare. Se necessario, aggiungere altre righe.

Condizioni per la rinuncia alla visita in loco (80)

Principale attività dell’allegato I

Numero di impianti

 

 

 

Si è rinunciato a effettuare visite in loco di impianti a basse emissioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di impianti per i quali si è rinunciato alla visita in loco.

Numero totale di visite in loco cui si è rinunciato per gli impianti a basse emissioni

 

6.7.

Sono state effettuate visite in loco virtuali in conformità con l’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso:

la causa di forza maggiore e il numero di impianti per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali,

se è stata ottenuta l’approvazione di un’autorità competente o se è stata applicata un’autorizzazione generica in conformità con l’articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067; e

la conferma che sono state soddisfatte le condizioni per la conduzione di visite in loco virtuali in conformità con l’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

Causa di forza maggiore

Numero di impianti per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali

Approvazione da parte dell’autorità competente o applicazione dell’articolo 34 bis, paragrafo 4 (81)

Conferma del soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 34 bis

 

 

 

 

6C.   Operatori aerei

6.8.

Per quali operatori aerei l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale delle emissioni o degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.

Codice identificativo dell’operatore aereo (82)

Anno delle emissioni o degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2

Emissioni annue totali dell’operatore aereo (tCO2(e))

Effetti totali del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 (tCO2(e))

Motivo per effettuare una stima prudenziale (83)

Emissioni o effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 secondo una stima prudenziale (tCO2(e))

Metodo utilizzato per la stima prudenziale delle emissioni

Ulteriori azioni intraprese o proposte (84)

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanti operatori aerei hanno ricevuto un parere positivo sulla verifica o non hanno trasmesso una comunicazione delle emissioni entro il termine prescritto?

Tipo di comunicazione (85)

Selezionare l’opzione (86)

Numero totale di operatori aerei

Altre osservazioni (se del caso)

 

 

 

 

6.9.

Qualche relazione di verifica conteneva inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No

In caso affermativo, fornire informazioni sulle emissioni nella tabella in appresso.

Tipo di verifica (87)

Tipo di problema riscontrato (88)

Numero di operatori aerei

Numero di problemi riscontrati

Numero di comunicazioni delle emissioni o degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 oggetto di verifica che hanno portato alla stima prudenziale delle emissioni da parte dell’autorità competente

 

 

 

 

 

6.10.

L’autorità competente ha effettuato controlli sulle comunicazioni delle emissioni o degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 oggetto di verifica? Sì/No

In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando le tabelle in appresso rispettivamente per le emissioni e per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2.

Tabella per i dati relativi alle comunicazioni delle emissioni

Controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate

Percentuale controllata nel periodo di comunicazione precedente

Percentuale controllata nel periodo di comunicazione in corso (89)

Osservazioni

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni di cui sono state controllate la completezza e la coerenza interna

%

%

 

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni di cui è stata controllata la coerenza con il piano di monitoraggio

%

%

 

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state oggetto di un controllo incrociato con altri dati

Indicare nella quarta colonna con quali dati sono stati effettuati i controlli incrociati

%

%

 

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state analizzate in dettaglio

Fornire nella quarta colonna informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le comunicazioni delle emissioni destinate ad analisi dettagliata (90)

%

%

 

Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che sono state respinte a causa di inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che sono state respinte per altri motivi

Indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni delle emissioni

 

 

Azioni intraprese a seguito del respingimento di comunicazioni delle emissioni verificate

 

 

Altre azioni intraprese a seguito di controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate

 

 

Tabella per i dati relativi alle comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2

Controlli sulle comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2

Percentuale controllata nel periodo di comunicazione precedente

Percentuale controllata nel periodo di comunicazione in corso (91)

Osservazioni

Percentuale di comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui sono state controllate la completezza e la coerenza interna

%

%

 

Percentuale di comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui è stata controllata la coerenza con il piano di monitoraggio

%

%

 

Percentuale di comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 che sono state oggetto di un controllo incrociato con altri dati

Indicare nella quarta colonna con quali dati sono stati effettuati i controlli incrociati

%

%

 

Percentuale di comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 che sono state analizzate in dettaglio

Fornire nella quarta colonna informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO (92) destinate ad analisi dettagliata2

%

%

 

Numero di comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 verificate che sono state respinte a causa di inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

Numero di comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 verificate che sono state respinte per altri motivi

Indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2

 

 

Azioni intraprese a seguito del respingimento di comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 verificate

 

 

Altre azioni intraprese a seguito di controlli sulle comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 verificate

 

 

6.11.

Si è rinunciato a effettuare visite in loco per emettitori di entità ridotta di cui all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di emettitori di entità ridotta per i quali si è rinunciato alla visita in loco.

Numero totale di visite in loco per gli emettitori di entità ridotta a cui si è rinunciato

 

6.12.

Sono state effettuate visite in loco virtuali in conformità con gli articoli 34 bis o 34 ter del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso:

informazioni sul tipo di visita in loco virtuale;

ai fini dell’articolo 34 bis del suddetto regolamento di esecuzione, la causa di forza maggiore e il numero di operatori aerei per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali;

se è stata ottenuta l’approvazione di un’autorità competente o se è stata applicata un’autorizzazione generica in conformità con l’articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067; e

la conferma che sono state soddisfatte le condizioni per la conduzione di visite in loco virtuali in conformità con l’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

Tipo di visita in loco virtuale (93)

Causa di forza maggiore (94)

Numero di operatori aerei per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali

Approvazione da parte dell’autorità competente o applicazione dell’articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 (95)

Conferma del soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 34 bis

 

 

 

 

 

6D.   Soggetti regolamentati

6.13.

Per quali soggetti regolamentati l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale delle emissioni a norma dell’articolo 75 novodecies, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.

Codice identificativo del soggetto regolamentato (96)

Anno di emissione

Emissioni annue totali del soggetto regolamentato (t CO2(e))

Motivo per effettuare una stima prudenziale (97)

Emissioni del soggetto regolamentato secondo una stima prudenziale (t CO2(e))

Metodo utilizzato per la stima prudenziale delle emissioni

Ulteriori azioni intraprese o proposte (98)

 

 

 

 

 

 

 

Quanti soggetti regolamentati hanno ricevuto un parere positivo sulla verifica o non hanno trasmesso una comunicazione delle emissioni entro il termine prescritto?

Selezionare l’opzione (99)

Numero totale di soggetti regolamentati

Altre osservazioni (se del caso)

 

 

 

6.14.

Qualche relazione di verifica conteneva inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No

In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso.

Tipo di problema riscontrato (100)

Numero di soggetti regolamentati

Numero di problemi riscontrati

Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che hanno portato alla stima prudenziale delle emissioni da parte dell’autorità competente

 

 

 

 

6.15.

L’autorità competente ha effettuato controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate? Sì/No

In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando la tabella in appresso.

Controlli sulle comunicazioni delle emissioni e sulle relazioni di verifica verificate

Percentuale controllata nel periodo di comunicazione precedente

Percentuale controllata nel periodo di comunicazione in corso (101)

Osservazioni

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni di cui sono state controllate la completezza e la coerenza interna

%

%

 

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni di cui è stata controllata la coerenza con il piano di monitoraggio

%

%

 

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state oggetto di un controllo incrociato con altri dati

Indicare nella quarta colonna con quali dati sono stati effettuati i controlli incrociati

%

%

 

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state analizzate in dettaglio

Fornire nella quarta colonna informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le comunicazioni delle emissioni destinate ad analisi dettagliata (102)

%

%

 

Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che sono state respinte a causa di inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che sono state respinte per altri motivi

Indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni delle emissioni

 

 

Azioni intraprese a seguito del respingimento di comunicazioni delle emissioni verificate

 

 

Altre azioni intraprese a seguito di controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate

 

 

6.16.

Si è rinunciato a effettuare visite in loco per i soggetti regolamentati? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di soggetti regolamentati per i quali si è rinunciato alla visita in loco in una condizione particolare. Se necessario, aggiungere altre righe.

Condizioni per la rinuncia alla visita in loco (103)

Numero di soggetti regolamentati

 

 

Si è rinunciato a effettuare visite in loco per i soggetti regolamentati a basse emissioni di cui all’articolo 75 quindecies, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di soggetti regolamentati per i quali si è rinunciato alla visita in loco.

Numero totale di visite in loco cui si è rinunciato per i soggetti regolamentati a basse emissioni

 

6.17.

Sono state effettuate visite in loco virtuali in conformità con gli articoli 43 quinvicies e 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso:

la causa di forza maggiore e il numero di soggetti regolamentati per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali;

se è stata ottenuta l’approvazione di un’autorità competente o se è stata applicata un’autorizzazione generica in conformità con l’articolo 43 quinvicies e l’articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067; e

la conferma che sono state soddisfatte le condizioni per la conduzione di visite in loco virtuali in conformità con gli articoli 43 quinvicies e 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

Causa di forza maggiore

Numero di soggetti regolamentati per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali

Approvazione da parte dell’autorità competente o applicazione dell’articolo 43 quinvicies e dell’articolo 34 bis, paragrafo 4 (104)

Conferma del soddisfacimento delle condizioni di cui agli articoli 43 quinvicies e 34 bis

 

 

 

 

6E.   Società di navigazione

6.18.

Per quali società di navigazione l’autorità di riferimento ha effettuato una stima conservativa delle emissioni a norma dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2849 della Commissione (105)? Rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.

Codice identificativo della società di navigazione (106)

Anno di emissione

Emissioni annue totali della società di navigazione (t CO2(e))

Motivo per effettuare una stima conserva-tiva (107)

Emissioni della società di navigazione secondo una stima conservativa (t CO2(e))

Metodo utilizzato per la stima conservativa delle emissioni

Ulteriori azioni intraprese o proposte (108)

 

 

 

 

 

 

 

Quante società di navigazione hanno ricevuto un parere negativo sulla verifica o non hanno trasmesso una relazione sulle emissioni entro il termine prescritto?

Tipo di verifica (109)

Selezionare l’opzione (110)

Numero totale di navi o società di navigazione (111)

Altre osservazioni (se del caso)

 

 

 

 

6.19.

Qualche relazione di verifica relativa ai diversi tipi di verifica conteneva inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No

In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso.

Tipo di verifica (112)

Tipo di problema riscontrato (113)

Numero di navi o società di navigazione (114)

Numero di problemi riscontrati

Numero di comunicazioni verificate che hanno portato alla stima conservativa delle emissioni da parte dell’autorità di riferimento

 

 

 

 

 

6.20.

L’autorità di riferimento ha effettuato controlli sulle relazioni sulle emissioni verificate o sulle relazioni a livello di società verificate? Sì/No

In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando la tabella in appresso.

Tipo di comunicazione (115)

Controlli sulle relazioni di verifica

Percentuale controllata nel periodo di comunicazione precedente

Percentuale controllata nel periodo di comunicazione in corso (116)

Osservazioni

 

Percentuale delle comunicazioni di cui sono state controllate la completezza e la coerenza interna

%

%

 

 

Percentuale delle comunicazioni di cui è stata controllata la coerenza con il piano di monitoraggio

%

%

 

 

Percentuale delle comunicazioni che sono state oggetto di un controllo incrociato con altri dati

Indicare nella quinta colonna con quali dati sono stati effettuati i controlli incrociati

%

%

 

 

Percentuale delle comunicazioni che sono state analizzate in dettaglio

Fornire nella quinta colonna informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le comunicazioni destinate ad analisi dettagliata (117)

%

%

 

 

Numero di comunicazioni verificate che sono state respinte a causa di non conformità

 

 

 

Numero di comunicazioni verificate che sono state respinte per altri motivi

Indicare nella quarta colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni

 

 

 

Azioni intraprese a seguito del respingimento di comunicazioni verificate

 

 

 

Altre azioni intraprese a seguito di controlli sulle comunicazioni verificate

 

 

6.21.

Specificare nella tabella in appresso:

il numero di navi o società di navigazione per le quali si è rinunciato alle visite in sito ai fini della valutazione del piano di monitoraggio in conformità con l’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2023/2917, della verifica della relazione sulle emissioni in conformità con l’articolo 18, paragrafo 7, del medesimo, o della verifica della relazione a livello di società di navigazione in conformità con l’articolo 31, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

il numero di navi o società di navigazione per le quali sono state effettuate visite virtuali ai fini della valutazione del piano di monitoraggio in conformità con l’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2023/2917, della verifica della relazione sulle emissioni in conformità con l’articolo 18, paragrafo 6, del medesimo regolamento, o della verifica della relazione a livello di società di navigazione in conformità con l’articolo 31, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

 

Numero di navi

Numero di società di navigazione

Numero di società di navigazione per le quali si è rinunciato alle visite in sito ai fini della valutazione del piano di monitoraggio

 

 

Numero di navi per le quali si è rinunciato alle visite in sito ai fini della verifica della relazione sulle emissioni

 

 

Numero di società di navigazione per le quali si è rinunciato alle visite in sito ai fini della verifica della relazione a livello di società di navigazione

 

 

Numero di società di navigazione per le quali il verificatore ha effettuato visite virtuali ai fini della valutazione del piano di monitoraggio

 

 

Numero di navi per le quali il verificatore ha effettuato visite virtuali ai fini della verifica della relazione sulle emissioni

 

 

Numero di società di navigazione per le quali il verificatore ha effettuato visite virtuali ai fini della verifica della relazione a livello di società di navigazione

 

 

7.   Registri

7.1.

Allegare una copia dei termini e delle condizioni specifiche del vostro Stato membro che deve essere firmata dai titolari dei conti.

7.2.

Nei casi in cui è stato chiuso un conto perché non esisteva alcuna ragionevole possibilità che un impianto, un operatore aereo, un soggetto regolamentato o una società di navigazione restituissero quote aggiuntive, illustrare nella tabella in appreso il motivo di tale situazione e indicare il numero di quote ancora dovute. Se necessario, aggiungere altre righe.

Codice identificativo dell’impianto / dell’operatore aereo / del soggetto regolamentato / della società di navigazione (118)

Nome dell’impianto / dell’operatore aereo / del soggetto regolamentato / della società di navigazione

Nome dell’impianto / dell’operatore aereo / del soggetto regolamentato / della società di navigazione

Numero di quote ancora dovute

Motivo dell’assenza di ragionevoli possibilità

 

 

 

 

 

7.3.

In quante occasioni durante l’anno di comunicazione gli operatori aerei si sono avvalsi della possibilità di conferire un mandato a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (119)? Precisare il numero di occasioni.

Numero di occasioni in cui ci si è avvalsi della possibilità di conferire un mandato nel corso del periodo di comunicazione

 

Quali operatori aerei si sono avvalsi della possibilità di conferire un mandato nel corso del periodo di comunicazione a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122? Fornire le informazioni utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.

Codice identificativo dell’operatore aereo (120)

Nome dell’operatore aereo

 

 

8.   Assegnazione

8A.   Aspetti generali

8.1.

State utilizzando il modello elaborato dalla Commissione per i piani della metodologia di monitoraggio, le comunicazioni dei dati di riferimento, le comunicazioni annuali concernenti il livello di attività, i piani di neutralità climatica, le relazioni sulla neutralità climatica e le relazioni di verifica? Sì/No

In caso negativo, specificare nella tabella in appresso se il vostro Stato membro ha predisposto appositi modelli elettronici o specifici formati di file per i piani della metodologia di monitoraggio, le comunicazioni dei dati di riferimento, le comunicazioni annuali concernenti il livello di attività, i piani di neutralità climatica, le relazioni sulla neutralità climatica e le relazioni di verifica e indicare quali sono le differenze rispetto al modello elaborato dalla Commissione.

 

Modello o formato di file specifico dello Stato membro (121)

Quali elementi del modello o del formato di file specifico sono specifici dello Stato membro (122)?

Piano della metodologia di monitoraggio

 

 

Piano di neutralità climatica

 

 

Comunicazione dei dati di riferimento

 

 

Comunicazione annuale concernente il livello di attività

 

 

Relazione sulla neutralità climatica

 

 

Relazione di verifica

 

 

8.2.

Sono imposti canoni agli operatori in relazione alle attività di cui al regolamento delegato (UE) 2019/331 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No

In caso affermativo fornire, nella tabella in appresso, informazioni dettagliate sui canoni in questione.

Motivo del canone/descrizione

Importo in euro

Approvazione del piano della metodologia di monitoraggio

 

Controllo della conformità del piano di neutralità climatica

 

Approvazione di modifiche significative apportate al piano della metodologia di monitoraggio

 

Aggiornamenti del piano di neutralità climatica

 

Altro (specificare)

 

8.3.

Se gli Stati membri stanno utilizzando un sistema informatico, tale sistema contempla anche le attività di cui al regolamento delegato (UE) 2019/331 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No

8.4.

Inserire nella tabella in appresso informazioni concernenti la rinuncia alle quote e la sospensione delle stesse nonché il recupero di quote assegnate in eccesso:

 

Numero di impianti

Quanti impianti hanno rinunciato all’assegnazione gratuita di quote per quanto riguarda tutti i sottoimpianti o alcuni di essi a norma dell’articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2019/331?

 

Per quanti impianti l’autorità competente ha sospeso il rilascio di quote in conformità con l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842?

 

Per quanti impianti l’autorità competente ha sospeso il rilascio di quote in conformità con l’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 (123)?

 

Per quanti impianti l’autorità competente ha recuperato quote assegnate in eccesso in conformità con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842?

 

8.5.

Vi sono sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o di combustibili per cui è stato applicato l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 (124)? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di sottoimpianti in questione.

Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di combustibili

Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di calore

 

 

Vi sono sottoimpianti per i quali l’autorità competente ha respinto l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di sottoimpianti.

Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di combustibili

Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di calore

 

 

Vi sono sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o di combustibili per cui è stato applicato l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di sottoimpianti in questione.

Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di combustibili

Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di calore

 

 

8.6.

Specificare il numero di impianti che non rientravano più nell’ambito di applicazione dell’EU ETS durante l’anno di comunicazione.

Motivo

Numero di impianti

Cessazione

 

Riduzione di capacità tale da portare l’impianto che effettua attività di combustione al di sotto di 20 MW

 

Riduzione di capacità tale da portare l’impianto al di sotto di una soglia di capacità di produzione indicata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Vendita o cessione di una parte dell’impianto a un altro soggetto giuridico, tale da portare l’impianto al di sotto di una soglia indicata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Cambiamento dei limiti o dell’autorizzazione dell’impianto, tale da portare l’impianto al di sotto di una soglia indicata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Altri motivi per non includere più gli impianti (specificare)

 

8.7.

È stato applicato l’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE? Sì/No

In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso il numero totale di quote di emissioni rilasciate e il valore totale degli investimenti effettuati nel periodo di comunicazione.

 

Nel periodo di comunicazione

Numero totale di quote di emissioni rilasciate ai sensi dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE

 

Valore totale degli investimenti a norma dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE

 

8B.   Comunicazioni dei dati di riferimento

Rispondere alle domande 8.8 e 8.9 tenendo conto delle più recenti misure nazionali di attuazione di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.

8.8.

Quanti impianti hanno ricevuto un parere positivo sulla verifica per le comunicazioni dei dati di riferimento?

Selezionare l’opzione (125)

Numero totale di impianti

 

 

8.9.

Qualche relazione di verifica relativa alle comunicazioni dei dati di riferimento conteneva inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No

In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso.

Principale attività dell’allegato I

Tipo di problema riscontrato (126)

Numero di impianti

Numero di problemi riscontrati

Numero di impianti per i quali l’autorità competente ha determinato i livelli di attività storica in conformità con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 perché le lacune nei dati alla base del parere del responsabile della verifica erano dovute a circostanze eccezionali e imprevedibili che non avrebbero potuto essere evitate neanche con tutta la dovuta attenzione.

 

 

 

 

 

8C.   Relazioni annuali sui livelli di attività e relazioni sulla neutralità climatica

8.10.

L’autorità competente ha imposto ai gestori di comunicare parametri supplementari elencati nell’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 in conformità con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No

In caso affermativo, specificare il tipo di parametri supplementari:

Tipo di parametri supplementari

 

8.11.

Quanti impianti hanno ricevuto un parere positivo sulla verifica per una comunicazione annuale concernente il livello di attività o una relazione sulla neutralità climatica, o non hanno presentato una comunicazione annuale concernente il livello di attività o una relazione sulla neutralità climatica entro il termine prescritto?

Tipo di comunicazione (127)

Selezionare l’opzione (128)

Numero totale di impianti

Numero di impianti per i quali l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale dei dati sulle assegnazioni (129)

 

 

 

 

8.12.

Qualche relazione di verifica conteneva inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No

In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso.

Tipo di comunicazione (130)

Principale attività dell’allegato I

Tipo di problema riscontrato (131)

Numero di impianti

Numero di problemi riscontrati

Numero di impianti per i quali l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale dei dati sulle assegnazioni

 

 

 

 

 

 

8.13.

L’autorità competente ha respinto comunicazioni annuali concernenti il livello di attività o relazioni sulla neutralità climatica? Sì/No

In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.

Respingimento di comunicazioni annuali concernenti il livello di attività o di relazioni sulla neutralità climatica

Comunicazione annuale concernente il livello di attività

Relazione sulla neutralità climatica

Numero di comunicazioni annuali concernenti il livello di attività o relazioni sulla neutralità climatica verificate che sono state respinte per mancata conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/331, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 o con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 della Commissione (132)

 

 

Numero di comunicazioni annuali concernenti il livello di attività o relazioni sulla neutralità climatica verificate che sono state respinte per altri motivi

Indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni annuali concernenti il livello di attività o le relazioni sulla neutralità climatica

 

 

Azioni intraprese a seguito del respingimento di comunicazioni annuali concernenti il livello di attività verificate

 

 

Azioni intraprese a seguito del respingimento di relazioni sulla neutralità climatica verificate

 

 

Altre azioni intraprese a seguito di controlli sulle comunicazioni annuali concernenti il livello di attività verificate

 

 

Altre azioni intraprese a seguito di controlli sulle relazioni sulla neutralità climatica verificate

 

 

8.14.

Si è rinunciato a effettuare visite in loco durante la verifica delle comunicazioni annuali concernenti il livello di attività? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di impianti per i quali si è rinunciato alla visita in loco in una condizione particolare. Se necessario, aggiungere altre righe.

Condizioni per la rinuncia alla visita in loco (133)

Numero di impianti

 

 

8.15.

Sono state effettuate visite in loco virtuali in conformità con l’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 durante la verifica delle comunicazioni annuali concernenti il livello di attività o delle relazioni sulla neutralità climatica? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso:

la causa di forza maggiore e il numero di impianti per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali,

se è stata ottenuta l’approvazione dell’autorità competente o se è stata applicata un’autorizzazione generica in conformità con l’articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067; e

la conferma che sono state soddisfatte le condizioni per la conduzione di visite in loco virtuali in conformità con l’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

Tipo di comunicazione (134)

Causa di forza maggiore

Numero di impianti per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali

Approvazione da parte dell’autorità competente o applicazione dell’articolo 34 bis, paragrafo 4 (135)

Conferma del soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 34 bis

 

 

 

 

 

8.16.

Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni del regolamento delegato (UE) 2019/331, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 nonché delle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

 

Mancata predisposizione del piano della metodologia di monitoraggio approvato dall’autorità competente

 

 

 

 

 

Inadempimento dell’obbligo di monitoraggio e attuazione delle procedure in conformità con il piano della metodologia di monitoraggio approvato, con il regolamento delegato (UE) 2019/331 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842

 

 

 

 

 

Mancata notifica delle modifiche apportate al piano della metodologia di monitoraggio e mancato aggiornamento di tale piano a norma dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/331

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione della comunicazione annuale concernente il livello di attività entro il termine prescritto

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione della relazione sulla neutralità climatica entro il termine prescritto

 

 

 

 

 

Mancato rispetto del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

8.17.

Quali infrazioni sono state commesse e quali sanzioni sono state irrogate durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione

Sanzioni effettivamente irrogate nel periodo di comunicazione

Sono in corso procedimenti relativi all’irrogazione della sanzione?

Sì/No

La sanzione è stata applicata nello stesso periodo di comunicazione?

Sì/No

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

Il tipo di infrazione deve essere selezionato dall’elenco di cui alla domanda 8.16. Ciascuna sanzione irrogata deve essere indicata in una riga diversa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state applicate nel periodo di comunicazione attuale?

In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.

Tipo di infrazione

Tipo di sanzione (136)

Anno di comunicazione nel quale è stata comunicata la sanzione

 

 

 

9.   Canoni e diritti

9A.   Impianti e soggetti regolamentati

9.1.

Sono imposti canoni ai gestori o ai soggetti regolamentati? Sì/No

In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso informazioni dettagliate sui canoni applicati per il rilascio e l’aggiornamento delle autorizzazioni e per l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di monitoraggio.

Motivo del canone/descrizione

Importo in euro per l’ETS1

Importo in euro per l’ETS2

Rilascio dell’autorizzazione / approvazione del piano di monitoraggio

 

 

Aggiornamento dell’autorizzazione

 

 

Trasferimento dell’autorizzazione

 

 

Rinuncia all’autorizzazione o revoca della stessa

 

 

Domanda relativa alla riserva per i nuovi entranti

 

 

Altro (specificare)

 

 

In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso informazioni dettagliate sui canoni annui di gestione.

Motivo del canone/descrizione

Importo in euro per l’ETS1

Importo in euro per l’ETS2

Canone annuo di gestione

 

 

Altro (specificare)

 

 

9B.   Operatori aerei e società di navigazione

9.2.

Sono imposti canoni agli operatori aerei o alle società di navigazione? Sì/No

In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso informazioni dettagliate sui canoni applicati per l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di monitoraggio.

Motivo del canone/descrizione

Importo in euro per gli operatori aerei

Importo in euro per le società di navigazione

Settori aereo e marittimo

 

Approvazione del piano di monitoraggio per le emissioni

 

 

Approvazione della modifica del piano di monitoraggio per le emissioni

 

 

Trasferimento del piano di monitoraggio per le emissioni

 

 

Rinuncia al piano di monitoraggio per le emissioni o revoca dello stesso

 

 

Altro (specificare)

 

 

Solo settore aereo

 

Approvazione del piano di monitoraggio delle comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2

 

 

Approvazione di modifiche del piano di monitoraggio delle comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2

 

 

Trasferimento del piano di monitoraggio delle comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2

 

 

Rinuncia al piano di monitoraggio delle comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 o revoca dello stesso

 

 

In caso affermativo, nella tabella in appresso fornire informazioni dettagliate sui canoni annui di gestione.

Motivo del canone/descrizione

Importo in euro per gli operatori aerei

Importo in euro per le società di navigazione

Canone annuo di gestione per le emissioni (137)

 

 

Canone annuo di gestione per le comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 degli operatori aerei

 

 

Altro (specificare)

 

 

9C.   Impianti, operatori aerei, soggetti regolamentati o società di navigazione

9.3.

Nelle tabelle in appresso specificare i canoni una tantum e annui imposti ai gestori, agli operatori aerei, ai soggetti regolamentati o alle società di navigazione in relazione alla contabilità del registro.

Tabella per i canoni una tantum

Motivo del canone/descrizione

Soggetto a cui sono imposti i canoni (138)

Importo in euro

 

 

 

 

 

 

Tabella per i canoni annui

Motivo del canone/descrizione

Soggetto a cui sono imposti i canoni (139)

Importo in euro

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni sulla struttura tariffaria nazionale nella legislazione o in siti web nazionali (se del caso)

 

10.   Aspetti relativi alla conformità con la direttiva EU ETS

10A.   Impianti

10.1.

Nella tabella in appresso specificare quali misure sono state adottate per garantire che i gestori si conformino all’autorizzazione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067. Se necessario, aggiungere altre righe.

Misure adottate per garantire il rispetto delle norme

Sì/No

Osservazioni

L’autorità competente ha effettuato ispezioni di impianti? Specificare il numero di ispezioni in loco nella colonna “Osservazioni”.

 

 

In caso di irregolarità è stata vietata la vendita di quote di emissioni?

 

 

Sono state adottate misure preventive per garantire il rispetto delle norme da parte del gestore?

In caso affermativo, precisare il tipo di misure nel riquadro “Osservazioni”

 

 

Sono state individuate carenze ricorrenti a seguito delle misure preventive e delle ispezioni?

 

 

Altro (specificare)

 

10.2.

Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 e delle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

 

Esercizio senza autorizzazione

 

 

 

 

 

Inosservanza delle condizioni per la concessione dell’autorizzazione

 

 

 

 

 

Mancata predisposizione del piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione dei documenti giustificativi a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

 

 

 

Mancata predisposizione del piano o dei piani di campionamento obbligatori approvati dall’autorità competente

 

 

 

 

 

Inadempimento dell’obbligo di monitoraggio e attuazione delle procedure in conformità con il piano di monitoraggio approvato e con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

 

 

 

Mancata notifica delle modifiche del piano di monitoraggio e mancato aggiornamento di tale piano a norma degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione di una comunicazione delle emissioni verificata entro il 31 marzo o entro un termine anteriore eventualmente stabilito dall’autorità competente

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione di una o più comunicazioni sui miglioramenti a norma dell’articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

 

 

 

Mancata comunicazione di informazioni al verificatore a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

 

 

 

 

 

È stato riscontrato che la comunicazione delle emissioni verificata non è in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

 

 

 

Mancata restituzione delle quote in eccesso da parte dell’impianto nonostante l’autorità competente ne abbia fatto richiesta

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

Quale normativa nazionale è stata utilizzata per precisare le infrazioni e le sanzioni?

 

10.3.

Quali infrazioni sono state commesse e quali sanzioni sono state irrogate durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione

Sanzioni effettivamente irrogate nel periodo di comunicazione

Sono in corso procedimenti relativi all’irrogazione della sanzione?

Sì/No

La sanzione è stata applicata nello stesso periodo di comunicazione?

Sì/No

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

Il tipo di infrazione deve essere selezionato dall’elenco di cui alla domanda 10.2. Ciascuna sanzione irrogata deve essere indicata in una riga diversa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state applicate nel periodo di comunicazione attuale? In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.

Tipo di infrazione

Tipo di sanzione (140)

Anno di comunicazione nel quale è stata comunicata la sanzione

 

 

 

10.4.

Nella tabella in appresso indicare i nominativi dei gestori ai quali sono state irrogate sanzioni per le emissioni in eccesso durante il periodo di comunicazione, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

Codice identificativo dell’impianto (141)

Nome del gestore

 

 

10B.   Operatori aerei

10.5.

Nella tabella in appresso specificare quali misure sono state adottate per garantire che gli operatori aerei si conformino ai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067. Se necessario, aggiungere altre righe.

Misure adottate

Sì/No

Osservazioni

L’autorità competente ha effettuato ispezioni sugli operatori aerei? Specificare il numero di ispezioni in loco nella colonna “Osservazioni”.

 

 

In caso di irregolarità è stata vietata la vendita di quote di emissioni?

 

 

Sono state adottate misure preventive per garantire il rispetto delle norme da parte dell’operatore aereo?

In caso affermativo, precisare il tipo di misure nel riquadro “Osservazioni”.

 

 

Sono state individuate carenze ricorrenti a seguito delle misure preventive e delle ispezioni?

 

 

Altro (specificare)

 

10.6.

Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 e delle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

 

Mancata predisposizione del piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione dei documenti giustificativi a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

 

 

 

Inadempimento dell’obbligo di monitoraggio e attuazione delle procedure in conformità con il piano di monitoraggio approvato e con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione

 

 

 

 

 

Mancata notifica delle modifiche del piano di monitoraggio e mancato aggiornamento di tale piano a norma degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

 

 

 

Mancata rettifica di discrepanze nella comunicazione della totalità dei voli

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione di una comunicazione delle emissioni verificata entro il 31 marzo o entro un termine anteriore eventualmente stabilito dall’autorità competente

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione di una comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 verificata entro il 31 marzo o entro un termine anteriore eventualmente stabilito dall’autorità competente

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione di una o più comunicazioni sui miglioramenti a norma dell’articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

 

 

 

Mancata comunicazione di informazioni al verificatore a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

 

 

 

 

 

È stato riscontrato che la comunicazione delle emissioni verificata non è in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

 

 

 

È stato riscontrato che la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 verificata non è in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

 

 

 

Mancata restituzione delle quote in eccesso da parte dell’operatore aereo nonostante l’autorità competente ne abbia fatto richiesta

 

 

 

 

 

Inosservanza di obblighi specifici relativi a CORSIA (142)

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

Quale normativa nazionale è stata utilizzata per definire le infrazioni e le sanzioni?

 

10.7.

Quali infrazioni sono state riscontrate e quali sanzioni sono state irrogate nel corso del periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione

Sanzioni effettivamente irrogate nel periodo di comunicazione

Sono in corso procedimenti relativi all’irrogazione della sanzione?

Sì/No

La sanzione è stata applicata nello stesso periodo di comunicazione?

Sì/No

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

Il tipo di infrazione deve essere selezionato dall’elenco di cui alla domanda 10.6. Ciascuna sanzione irrogata deve essere indicata in una riga diversa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state applicate nel periodo di comunicazione attuale?

In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.

Tipo di infrazione

Tipo di sanzione (143)

Anno di comunicazione nel quale è stata comunicata la sanzione

 

 

 

10.8.

Nella tabella in appresso indicare i nomi degli operatori aerei ai quali sono state irrogate sanzioni per le emissioni in eccesso durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

Codice identificativo dell’operatore aereo (144)

Nome dell’operatore aereo

 

 

10.9.

Quali misure dovrebbero essere adottate nel vostro Stato membro prima che questo richieda alla Commissione un divieto operativo conformemente all’articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2003/87/CE? Precisare di seguito i tipi di misure.

 

10C.   Soggetti regolamentati

10.10.

Nella tabella in appresso specificare quali misure sono state adottate per garantire che i soggetti regolamentati si conformino all’autorizzazione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067. Se necessario, aggiungere altre righe.

Misure adottate per garantire il rispetto delle norme

Sì/No

Osservazioni

L’autorità competente ha effettuato ispezioni sui soggetti regolamentati? Specificare il numero di ispezioni in loco nella colonna “Osservazioni”.

 

 

In caso di irregolarità è stata vietata la vendita di quote di emissioni?

 

 

Sono state adottate misure preventive per garantire il rispetto delle norme da parte del soggetto regolamentato?

In caso affermativo, precisare il tipo di misure nel riquadro “Osservazioni”

 

 

Sono state individuate carenze ricorrenti a seguito delle misure preventive e delle ispezioni?

 

 

Altro (specificare)

 

10.11.

Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 e delle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

 

Esercizio senza autorizzazione

 

 

 

 

 

Inosservanza delle condizioni per la concessione dell’autorizzazione

 

 

 

 

 

Mancata predisposizione del piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione dei documenti giustificativi a norma dell’articolo 75 ter e dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

 

 

 

Mancata predisposizione del piano o dei piani di campionamento obbligatori approvati dall’autorità competente

 

 

 

 

 

Inadempimento dell’obbligo di monitoraggio e attuazione delle procedure in conformità con il piano di monitoraggio approvato e con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

 

 

 

Mancata notifica delle modifiche del piano di monitoraggio e mancato aggiornamento di tale piano a norma degli articoli 75 ter e 14, 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione di una comunicazione delle emissioni verificata entro il 30 aprile o entro un termine anteriore eventualmente stabilito dall’autorità competente

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione di una o più comunicazioni sui miglioramenti a norma dell’articolo 75 octodecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

 

 

 

Mancata comunicazione di informazioni al verificatore a norma dell’articolo 43 sexies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

 

 

 

 

 

È stato riscontrato che la comunicazione delle emissioni verificata non è in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

Quale normativa nazionale è stata utilizzata per precisare le infrazioni e le sanzioni?

 

10.12.

Quali infrazioni sono state commesse e quali sanzioni sono state irrogate durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione

Sanzioni effettivamente irrogate nel periodo di comunicazione

Sono in corso procedimenti relativi all’irrogazione della sanzione? Sì/No

La sanzione è stata applicata nello stesso periodo di comunicazione? Sì/No

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

Il tipo di infrazione deve essere selezionato dall’elenco di cui alla domanda 10.11. Ciascuna sanzione irrogata deve essere indicata in una riga diversa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state applicate nel periodo di comunicazione attuale? In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.

Tipo di infrazione

Tipo di sanzione (145)

Anno di comunicazione nel quale è stata comunicata la sanzione

 

 

 

10.13.

Nella tabella in appresso indicare i nomi dei soggetti regolamentati ai quali sono state irrogate sanzioni per le emissioni in eccesso durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

Codice identificativo del soggetto regolamentato (146)

Nome del soggetto regolamentato

 

 

10D.   Società di navigazione

10.14.

Nella tabella in appresso specificare quali misure sono state adottate per garantire che le società di navigazione si conformino al regolamento (UE) 2015/757 e al regolamento delegato (UE) 2023/2917. Se necessario, aggiungere altre righe.

Misure adottate

Sì/No

Osservazioni

L’autorità di riferimento ha effettuato ispezioni a bordo delle navi per la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle comunicazioni delle emissioni? Specificare il numero di ispezioni in loco nella colonna “Osservazioni”.

 

 

L’autorità di riferimento ha effettuato ispezioni in loco a terra sulle società di navigazione? Specificare il numero di ispezioni in loco nella colonna “Osservazioni”.

 

 

In caso di irregolarità è stata vietata la vendita di quote di emissioni?

 

 

Sono state adottate misure preventive per garantire il rispetto delle norme da parte della società di navigazione?

In caso affermativo, precisare il tipo di misure nel riquadro “Osservazioni”.

 

 

Sono state individuate carenze ricorrenti a seguito delle misure preventive e delle ispezioni?

 

 

Altro (specificare)

 

10.15.

Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni del regolamento (UE) 2015/757, del regolamento delegato (UE) 2023/2917 e delle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

 

Mancata predisposizione del piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione dei documenti giustificativi del piano di monitoraggio a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/757 o mancata trasmissione del piano entro il termine prescritto

 

 

 

 

 

Inadempimento dell’obbligo di monitoraggio e attuazione delle procedure in conformità con il piano di monitoraggio approvato e con il regolamento (UE) 2015/757

 

 

 

 

 

Mancata notifica delle modifiche del piano di monitoraggio e mancato aggiornamento del piano di monitoraggio a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2015/757

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione della relazione parziale sulle emissioni verificata entro il termine prescritto

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni verificata e mancato ottenimento di un documento di conformità valido entro il termine prescritto

 

 

 

 

 

Mancata trasmissione della relazione verificata a livello di società entro il termine prescritto

 

 

 

 

 

Mancata comunicazione di informazioni al verificatore a norma dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2023/2917

 

 

 

 

 

Mancata comunicazione di informazioni al verificatore a norma dell’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2023/2917

 

 

 

 

 

Mancata comunicazione di informazioni al verificatore a norma dell’articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2023/2917

 

 

 

 

 

È stato riscontrato che la relazione sulle emissioni verificata non è in linea con il regolamento (UE) 2015/757

 

 

 

 

 

Mancata richiesta di apertura di un conto di deposito di operatore marittimo entro il termine prescritto

 

 

 

 

 

Mancata restituzione di un numero sufficiente di quote di emissioni

 

 

 

 

 

Mancata notifica all’amministratore nazionale di modifiche alle navi per le quali ha assunto la responsabilità del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni nell’ambito dell’EU ETS per il trasporto marittimo entro i termini applicabili

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

Quale normativa nazionale è stata utilizzata per definire le infrazioni e le sanzioni?

 

10.16.

Quali infrazioni sono state riscontrate e quali sanzioni sono state irrogate nel corso del periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione

Sanzioni effettivamente irrogate nel periodo di comunicazione

Sono in corso procedimenti relativi all’irrogazione della sanzione? Sì/No

La sanzione è stata applicata nello stesso periodo di comunicazione? Sì/No

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

Il tipo di infrazione deve essere selezionato dall’elenco di cui alla domanda 10.15. Ciascuna sanzione irrogata deve essere indicata in una riga diversa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state applicate nel periodo di comunicazione attuale?

In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.

Tipo di infrazione

Tipo di sanzione (147)

Anno di comunicazione nel quale è stata comunicata la sanzione

 

 

 

10.17.

Nella tabella in appresso indicare i nomi delle società di navigazione alle quali sono state irrogate sanzioni per le emissioni in eccesso durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

Codice identificativo della società di navigazione (148)

Nome della società di navigazione

 

 

11.   Natura giuridica delle quote e trattamento fiscale

11.1.

Qual è la natura giuridica di una quota nel vostro Stato membro?

 

11.2.

Qual è il trattamento delle quote di emissioni nella contabilità finanziaria nel vostro Stato membro?

 

11.3.

Si applica l’IVA sul rilascio di quote di emissioni e sulle operazioni relative a quote di emissioni? Sì/No

In caso affermativo, il vostro Stato membro applica il meccanismo di inversione contabile? Sì/No

11.4.

Le quote di emissioni sono soggette a tassazione? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il tipo di tassa e le aliquote fiscali applicabili. Se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di tassa

Aliquota fiscale applicata

 

 

 

 

12.   Frodi

12.1.

Nella tabella in appresso specificare quali sono le disposizioni in vigore per quanto riguarda le attività fraudolente connesse all’assegnazione gratuita di quote.

Disposizioni riguardanti le attività fraudolente

Dettagli sulle disposizioni e sulle procedure previste dalla legislazione nazionale

Sono state predisposte procedure con cui i gestori, gli operatori aerei o terzi possono segnalare attività potenzialmente fraudolente riguardanti l’assegnazione gratuita di quote? In caso affermativo, specificare quali procedure.

 

Le attività fraudolente legate all’assegnazione gratuita di quote sono disciplinate dalla stessa normativa che disciplina altri tipi di frode? In caso negativo, indicare la normativa pertinente.

 

Quali autorità sono responsabili delle indagini sulle frodi riguardanti l’assegnazione gratuita di quote?

 

Le procedure per lo svolgimento di indagini sulle frodi riguardanti l’assegnazione gratuita di quote nell’EU ETS sono le stesse applicate per le indagini su altri tipi di frode nel vostro Stato membro? Sì/No

In caso negativo, descrivere le procedure e il ruolo svolto dall’autorità competente per l’EU ETS in tali procedure.

 

Le procedure attuate per perseguire le frodi riguardanti l’assegnazione gratuita di quote nell’EU ETS sono le stesse attuate per altri tipi di frode nel vostro Stato membro?

Sì/No

In caso negativo, descrivere le procedure e il ruolo svolto dall’autorità competente per l’EU ETS in tali procedure.

 

Qualora si decida di perseguire queste attività fraudolente quali sono le sanzioni massime? Descrivere le ammende e le pene detentive.

 

12.2.

Nella tabella in appresso specificare quali meccanismi sono stati predisposti affinché le autorità competenti coinvolte nell’attuazione dell’EU ETS per le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e dell’ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori attività di cui al capo IV bis della direttiva siano informate in merito alle attività fraudolente (149).

Meccanismi riguardanti la comunicazione di attività fraudolente all’autorità competente (150)

Dettagli dei meccanismi e delle procedure

L’autorità competente nell’ambito dell’EU ETS1 o dell’ETS2 viene informata nel caso in cui le autorità responsabili delle attività di indagine e perseguimento delle frodi svolgano un’indagine sulle attività fraudolente di un gestore, di un operatore aereo, di un soggetto regolamentato o di una società di navigazione? In caso affermativo, precisarne le modalità.

 

L’autorità competente viene informata riguardo a eventuali procedimenti giudiziali relativi alle attività fraudolente? In caso affermativo, precisarne le modalità.

 

L’autorità competente viene informata in merito ai casi di attività fraudolente risolti per via extragiudiziale? In caso affermativo, precisarne le modalità.

 

L’autorità competente viene informata dell’esito dei procedimenti giudiziali relativi ad attività fraudolente? In caso affermativo, precisarne le modalità.

 

12.3.

Nella tabella in appresso indicare le seguenti informazioni sulle attività fraudolente nella misura in cui sono note all’autorità competente coinvolta nell’attuazione dell’EU ETS per le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e dell’ETS per l’edilizia, il trasporto stradale e ulteriori attività disciplinate dal capo IV bis della direttiva nel vostro Stato membro:

il numero di indagini effettuate nel periodo di comunicazione (comprese quelle in corso);

il numero di procedimenti giudiziali nel periodo di comunicazione;

il numero di casi risolti per via extragiudiziale senza condanna e il numero di casi che hanno portato a un’assoluzione nel periodo di comunicazione; e

il numero di casi che hanno portato a una condanna per attività fraudolenta nel periodo di comunicazione.

Informazioni riguardanti le attività fraudolente

Numero ETS1

Numero ETS2

Numero ETS per il trasporto marittimo

Numero di indagini effettuate

 

 

 

Numero di procedimenti giudiziali

 

 

 

Numero di casi risolti per via extragiudiziale senza condanna e numero di casi che hanno portato a un’assoluzione

 

 

 

Numero di casi che hanno portato a una condanna per attività fraudolenta

 

 

 

13.   Altre osservazioni

13.1.

Nella tabella in appresso inserire informazioni dettagliate su altre questioni eventuali che destano preoccupazione nel vostro Stato membro, o qualsiasi altra informazione pertinente che desideriate comunicare.

Sezione

Altre informazioni o questioni che destano preoccupazione

Aspetti generali

 

Sezione 2

 

Sezione 3

 

Sezione 4

 

Sezione 5

 

Sezione 6

 

Sezione 7

 

Sezione 8

 

Sezione 9

 

Sezione 10

 

Sezione 11

 

Sezione 12

 

13.2.

Avete risposto a tutte le domande del questionario e aggiornato le risposte a tali domande se del caso? Sì/No

In caso negativo, ritornare alla domanda in questione.

»

(1)  Se l’autorità competente per CORSIA è diversa dall’autorità competente per l’EU ETS del trasporto aereo indicare anche il nome, l’abbreviazione e i recapiti di tale autorità competente.

(2)  Selezionare una voce dal menu a tendina: autorità centrale competente, autorità regionale competente, autorità locale competente, altro. Se l’autorità competente è un’autorità centrale, non è necessario inserire il numero di autorità competenti.

(3)  Specificare il numero di autorità competenti se nella colonna di sinistra è stato selezionato “autorità regionale competente” o “autorità locale competente”.

(4)  Fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web.

(5)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).

(6)  Fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).

(8)  Fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web.

(9)  Fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web.

(10)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj).

(13)  Regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).

(15)  Questo riquadro deve essere compilato solo se lo Stato membro ha incluso attività o gas a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE.

(16)  Questo riquadro deve essere compilato solo se lo Stato membro ha incluso unilateralmente attività diverse da quelle elencate nell’allegato III della direttiva 2003/87/CE nel sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori a norma dell’articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE.

(17)  Questo riquadro deve essere compilato solo se lo Stato membro ha escluso impianti a norma degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE.

(18)  Regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione, del 20 ottobre 2023, relativo alle attività di verifica, all’accreditamento dei verificatori e all’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento in applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione (GU L, 2023/2917, 29.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2917/oj).

(19)  Attività di coordinamento per la gestione del sistema per lo scambio di quote di emissioni disciplinate dai capi II e III della direttiva 2003/87/CE.

(20)  Attività di coordinamento per la gestione del sistema per lo scambio di quote di emissioni disciplinate dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

(21)  Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/757/oj).

(22)  Selezionare: ETS1 per gli impianti fissi, ETS1 per il trasporto aereo, ETS2 o ETS per il trasporto marittimo.

(23)  Usare le abbreviazioni delle autorità competenti di cui alla domanda 2.1. Se le informazioni sono condivise con autorità non elencate nella domanda 2.1, indicare sommariamente di quali autorità si tratta (ad esempio autorità fiscali ai sensi delle direttive 2003/96/CE e (UE) 2020/262, autorità di cui alla direttiva sulle emissioni industriali).

(24)  Indicare sommariamente quali tipi di informazioni sono condivisi e con che modalità (ad esempio riunioni periodiche o ad hoc, gruppi di lavoro, sistemi informatici elettronici, obbligo di condividere le informazioni tramite l’autorità competente).

(25)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj).

(26)  Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).

(27)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj).

(28)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).

(29)  Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/166/oj).

(30)  Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.

(31)  Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.

(32)  Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.

(33)  Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.

(34)  Questa domanda non riguarda la biomassa (compresi biocarburanti non sostenibili, bioliquidi, biomasse solide, combustibili rinnovabili di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio). Le informazioni riguardanti la combustione di biomassa sono oggetto della domanda 5.14.

(35)  Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj).

(36)  Selezionare il parametro di monitoraggio interessato: quantità di combustibile, quantità di materiale, potere calorifico netto, fattore di emissione, fattore di emissione preliminare, fattore di ossidazione, fattore di conversione, tenore di carbonio, frazione di biomassa, frazione di RFNBO/RCF, frazione di combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio o, nel caso di una metodologia fondata su misure, emissioni orarie medie annue in kg/h dalla fonte di emissione.

(37)  Le fonti di emissione che emettono oltre 5 000 tonnellate di CO2(e) all’anno o che contribuiscono per oltre il 10 % al totale delle emissioni annue dell’impianto, a seconda di quale è il valore più elevato in termini di emissioni assolute.

(38)  Selezionare: metodologia fondata su calcoli o metodologia fondata su misure.

(39)  Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

(40)  Selezionare:

a)

l’applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati per un flusso di fonti di maggiore entità;

b)

l’applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati per un flusso di fonti di minore entità;

c)

l’applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati per più di un flusso di fonti di maggiore o minore entità; o

d)

l’applicazione del livello 1 nella metodologia fondata su misure è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

(41)  Selezionare: quantità di combustibile, quantità di materiale, potere calorifico netto, fattore di emissione, fattore di emissione preliminare, fattore di ossidazione, fattore di conversione, tenore di carbonio, frazione di biomassa, frazione di RFNBO/RCF, frazione di combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio o, nel caso di una metodologia fondata su misure, emissioni orarie medie annue in kg/h dalla fonte di emissione.

(42)  Indicare le comunicazioni sui miglioramenti trasmesse nel periodo di comunicazione precedente e, se del caso, il numero di comunicazioni sui miglioramenti trasmesse nel periodo di comunicazione in corso.

(43)  Selezionare: comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

(44)  Regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti secondo cui ritenere i gas a effetto serra legati chimicamente in modo permanente in un prodotto (GU L, 2024/2620, 4.10.2024,ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2620/oj).

(45)  Selezionare: trasferimento di CO2 intrinseco (articolo 48), trasferimento di CO2 ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio (articolo 49, paragrafo 1), CO2 chimicamente legato in modo permanente in un prodotto (articolo 49 bis), trasferimento di N2O (articolo 50). Se il CO2 è stato legato chimicamente in modo permanente nel carbonato di calcio precipitato, per l’anno di comunicazione 2024 indicare solo il CO2 legato chimicamente in modo permanente nella quinta colonna e specificare nella sesta colonna che era legato chimicamente al carbonato di calcio precipitato. Dal 1o gennaio 2025 non è più possibile sottrarre dal totale delle emissioni il CO2 legato chimicamente in modo permanente nel carbonato di calcio precipitato.

(46)  Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

(47)  L’impianto che trasferisce il CO2 intrinseco a norma dell’articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, l’impianto che trasferisce il CO2 o l’N2O a norma, rispettivamente, dell’articolo 49 o dell’articolo 50 di detto regolamento di esecuzione, o l’impianto in cui il CO2 è catturato e chimicamente legato in modo permanente in un prodotto a norma dell’articolo 49 bis di detto regolamento di esecuzione.

(48)  Se a trasferire il CO2 è un’infrastruttura di trasporto di CO2, specificarlo.

(49)  Indicare il codice identificativo dell’impianto che riceve il CO2 intrinseco, dell’impianto che riceve il CO2 ai sensi dell’articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell’impianto che riceve l’N2O ai sensi dell’articolo 50 di detto regolamento di esecuzione. Se il destinatario è un’infrastruttura di trasporto di CO2 o l’impianto è un sito di stoccaggio, specificarlo. Se il destinatario è un consumatore non facente parte dell’EU ETS, specificarlo.

(50)  Indicare il quantitativo di CO2 intrinseco o di CO2 trasferito ai sensi dell’articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

(51)  Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

(52)  Combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO)/carburanti derivanti da carbonio riciclato (RCF), combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio;

(53)  Selezionare combustibile da biomassa, RFNBO/RCF o combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio.

(54)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).

(55)  Selezionare: valutazione dei rischi effettuata dall’autorità competente o valutazione dei rischi effettuata dal gestore.

(56)  Selezionare biocarburante, RFNBO/RCF o combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio.

(57)  Indicare se il miglioramento riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 o il monitoraggio degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2

(58)  Indicare le comunicazioni sui miglioramenti trasmesse nel periodo di comunicazione precedente e, se del caso, il numero di comunicazioni sui miglioramenti trasmesse nel periodo di comunicazione in corso.

(59)  Selezionare: valutazione dei rischi effettuata dall’autorità competente o valutazione dei rischi effettuata dall’operatore aereo.

(60)  Codice identificativo del soggetto regolamentato riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

(61)  Selezionare il parametro di monitoraggio interessato: quantità di combustibile, potere calorifico netto, fattore di emissione, fattore di emissione preliminare, fattore di conversione tra unità, frazione di biomassa, frazione di RFNBO/RCF o frazione di combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, fattore settoriale.

(62)  Rispondere “No” a questa domanda se la Commissione europea ha approvato l’uso di un valore standard conformemente all’articolo 75 terdecies, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione per determinati flussi di combustibili (la domanda riguarda solo il caso in cui gli Stati membri chiedono ai soggetti regolamentati di utilizzare un metodo specifico ai sensi dell’articolo 75 terdecies, paragrafo 2).

(63)  Usare il numero di categoria CRF per specificare il settore.

(64)  Selezionare soggetto regolamentato di categoria A o soggetto regolamentato di categoria B

(65)  Selezionare biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, RFNBO/RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio.

(66)  Indicare le comunicazioni sui miglioramenti trasmesse nel periodo di comunicazione precedente e, se del caso, il numero di comunicazioni sui miglioramenti trasmesse nel periodo di comunicazione in corso.

(67)  Selezionare: comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 75 octodecies, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 75 octodecies, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o comunicazione sui miglioramenti in conformità con l’articolo 75 octodecies, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

(68)  Comunicazioni delle emissioni, comunicazioni dei dati di riferimento, comunicazioni annuali concernenti il livello di attività e comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti.

(69)  Selezionare verifica delle comunicazioni degli impianti fissi, verifica delle comunicazioni degli operatori aerei, verifica delle comunicazioni dei soggetti regolamentati o verifica delle comunicazioni delle società di navigazione, compresa la valutazione dei piani di monitoraggio delle società di navigazione.

(70)  Selezionare EU ETS, ETS 2 e ETS per il trasporto marittimo.

(71)  Indicare sì/no/in parte.

(72)  E non comunicati come reclami risolti nelle comunicazioni precedenti.

(73)  Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

(74)  Specificare: mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti, mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, respingimento della comunicazione delle emissioni in quanto non conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 oppure mancata verifica della comunicazione delle emissioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(75)  Indicare quali delle seguenti azioni sono state realizzate o sono proposte: invio di richiamo o notifica ufficiale ai gestori riguardo all’imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito del gestore, irrogazione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni.

(76)  Specificare: mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti (articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(77)  Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.

(78)  Indicare la percentuale di controlli.

(79)  Selezionare: valutazione basata sui rischi, % di impianti, tutti gli impianti di categoria C, selezione casuale, o altro (specificare).

(80)  Selezionare la o le condizioni di cui all’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(81)  Selezionare approvazione da parte dell’autorità competente o autorizzazione generica ai sensi dell’articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(82)  Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

(83)  Selezionare: mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti, mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, respingimento della comunicazione delle emissioni in quanto non conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 oppure mancata verifica della comunicazione delle emissioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(84)  Indicare quali delle seguenti azioni sono state realizzate o sono proposte: invio di richiamo o notifica ufficiale agli operatori aerei riguardo all’imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito dell’operatore aereo, irrogazione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni.

(85)  Selezionare comunicazione delle emissioni o comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2.

(86)  Specificare: mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti, mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(87)  Selezionare: verifica della comunicazione delle emissioni o verifica della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2.

(88)  Selezionare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.

(89)  Indicare la percentuale di controlli.

(90)  Selezionare: valutazione basata sui rischi, % di operatori aerei, tutti gli operatori aerei di grandi dimensioni, selezione casuale o altro (specificare).

(91)  Indicare la percentuale di controlli.

(92)  Selezionare: valutazione basata sui rischi, % di operatori aerei, tutti gli operatori aerei di grandi dimensioni, selezione casuale o altro (specificare).

(93)  Selezionare: visita in loco virtuale durante la verifica delle emissioni (articolo 34 bis), visita in loco virtuale durante la verifica delle emissioni (articolo 34 ter), visita in loco virtuale durante la verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 (articolo 34 bis) o visita in loco virtuale durante la verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 (articolo 34 ter).

(94)  La causa di forza maggiore deve essere indicata solo nel caso di una visita virtuale in loco di cui all’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(95)  Selezionare approvazione da parte dell’autorità competente o autorizzazione generica ai sensi dell’articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(96)  Codice identificativo del soggetto regolamentato riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

(97)  Specificare: mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni entro il 30 aprile, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti (articolo 43 novodecies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 43 novodecies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 43 novodecies, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, respingimento della comunicazione delle emissioni in quanto non conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 oppure mancata verifica della comunicazione delle emissioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(98)  Indicare quali delle seguenti azioni sono state realizzate o sono proposte: invio di richiamo o notifica ufficiale ai soggetti regolamentati riguardo all’imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito del soggetto regolamentato, irrogazione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni.

(99)  Specificare: mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni entro il 30 aprile, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti (articolo 43 novodecies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 43 novodecies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 43 novodecies, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(100)  Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.

(101)  Indicare la percentuale di controlli.

(102)  Selezionare: valutazione basata sui rischi, % di soggetti regolamentati, tutti i soggetti regolamentati di categoria B, selezione casuale, o altro (specificare).

(103)  Selezionare la o le condizioni di cui all’articolo 43 quatervicies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(104)  Selezionare approvazione da parte dell’autorità competente o autorizzazione generica ai sensi dell’articolo 43 quinvicies e dell’articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(105)  Regolamento delegato (UE) 2023/2849 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le regole per la comunicazione e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società (GU L, 2023/2849, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2849/oj).

(106)  Codice identificativo della società di navigazione riconosciuta in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

(107)  Specificare: mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni entro il termine prescritto, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti, mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione, mancato parere positivo sulla verifica perché non conformità singole o aggregate non consentono una chiarezza sufficiente e impediscono al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti, respingimento della relazione sulle emissioni in quanto non conforme al regolamento (UE) 2015/757 o al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, oppure mancata verifica della relazione sulle emissioni a norma del regolamento delegato (UE) 2023/2917.

(108)  Indicare quali delle seguenti azioni sono state realizzate o sono proposte: invio di richiamo o notifica ufficiale alle società di navigazione riguardo all’imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito della società di navigazione, irrogazione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni.

(109)  Selezionare valutazione dei piani di monitoraggio da parte del verificatore, verifica delle relazioni sulle emissioni o verifica delle relazioni a livello di società.

(110)  Specificare: mancata trasmissione della comunicazione entro il termine prescritto, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti, mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione, mancato parere positivo sulla verifica perché non conformità singole o aggregate non consentono una chiarezza sufficiente e impediscono al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti, respingimento della relazione in quanto non conforme al regolamento (UE) 2015/757 o al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, mancata verifica della relazione a norma del regolamento delegato (UE) 2023/2917 oppure mancata conformità del piano di monitoraggio al regolamento (UE) 2015/757 o al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927.

(111)  Indicare il numero di società di navigazione per la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni a livello di società. Indicare il numero di navi per la verifica delle comunicazioni delle emissioni.

(112)  Selezionare relazione sulle emissioni o relazione a livello di società di navigazione.

(113)  Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica o raccomandazioni ai fini del miglioramento.

(114)  Indicare il numero di navi per la verifica delle relazioni sulle emissioni e il numero di società di navigazione per la verifica delle relazioni a livello di società di navigazione.

(115)  Selezionare relazione sulle emissioni o relazione a livello di società di navigazione.

(116)  Indicare la percentuale di controlli.

(117)  Selezionare: valutazione basata sui rischi, % di navi o società di navigazione, navi o società di navigazione di grandi dimensioni, selezione casuale, o altro (specificare).

(118)  Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

(119)  Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj).

(120)  Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

(121)  Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.

(122)  Rispetto alle prescrizioni del modello e dei formati di file specifici della Commissione pubblicati.

(123)  Rispondere per la prima volta a questa domanda nella comunicazione da trasmettere entro il 30 giugno 2027.

(124)  È necessario rispondere a questa domanda solo nelle comunicazioni da trasmettere entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026.

(125)  Specificare: mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti (articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(126)  Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.

(127)  Specificare: comunicazione annuale concernente il livello di attività o relazione sulla neutralità climatica.

(128)  Specificare: mancata trasmissione della comunicazione annuale concernente il livello di attività entro il 31 marzo, mancata trasmissione della relazione sulla neutralità climatica entro il 31 marzo, mancato parere positivo sulla verifica a causa di inesattezze rilevanti (articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica perché i traguardi e gli obiettivi non sono stati conseguiti (articolo 27, paragrafo 1, lettera b bis), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067), mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera c bis), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, mancato parere positivo sulla verifica a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(129)  Questa colonna deve essere compilata solo per le comunicazioni annuali concernenti il livello di attività.

(130)  Specificare comunicazione annuale concernente il livello di attività o relazione sulla neutralità climatica.

(131)  Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo a un parere positivo sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 o dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1842 o (UE) 2023/2441 oppure raccomandazioni ai fini del miglioramento.

(132)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 della Commissione, del 31 ottobre 2023, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica necessari per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni (GU L, 2023/2441, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj).

(133)  Selezionare la condizione di cui all’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(134)  Specificare comunicazione annuale concernente il livello di attività o relazione sulla neutralità climatica.

(135)  Selezionare approvazione da parte dell’autorità competente o autorizzazione generica ai sensi dell’articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(136)  Selezionare ammende, reclusione o altro.

(137)  Inserire i dati relativi al trasporto aereo e all’ETS per il trasporto marittimo, se del caso.

(138)  Selezionare: gestore, operatore aereo, soggetto regolamentato, società di navigazione.

(139)  Selezionare: gestore, operatore aereo, soggetto regolamentato, società di navigazione.

(140)  Selezionare ammende, reclusione o altro.

(141)  Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

(142)  Indicare nella colonna “Altro” quali obblighi specifici relativi a CORSIA non sono stati osservati.

(143)  Selezionare ammende, reclusione o altro.

(144)  Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

(145)  Selezionare ammende, reclusione o altro.

(146)  Codice identificativo del soggetto regolamentato riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

(147)  Selezionare ammende, reclusione o altro.

(148)  Codice identificativo della società di navigazione riconosciuta in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

(149)  Se la risposta relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni per l’edilizia, il trasporto stradale e ulteriori attività di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE o le attività di trasporto marittimo elencate nell’allegato I della direttiva è diversa rispetto a quella relativa all’EU ETS per l’industria o il trasporto aereo, specificarlo.

(150)  Specificare le eventuali differenze tra l’EU ETS per gli impianti e il trasporto aereo, l’ETS2 per i soggetti regolamentati e l’EU ETS per le attività di trasporto marittimo.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1162/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top