This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32001D0102
2001/102/EC: Commission Decision of 19 July 2000 on State aid granted by Austria to Lenzing Lyocell GmbH & Co KG (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2000) 2454)
2001/102/CE: Decisione della Commissione, del 19 luglio 2000, relativa all'aiuto di Stato, al quale l'Austria ha dato esecuzione in favore di Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 2454]
2001/102/CE: Decisione della Commissione, del 19 luglio 2000, relativa all'aiuto di Stato, al quale l'Austria ha dato esecuzione in favore di Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 2454]
GU L 38 del , pp. 33–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2001/102/CE: Decisione della Commissione, del 19 luglio 2000, relativa all'aiuto di Stato, al quale l'Austria ha dato esecuzione in favore di Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 2454]
Gazzetta ufficiale n. L 038 del 08/02/2001 pag. 0033 - 0042
Decisione della Commissione del 19 luglio 2000 relativa all'aiuto di Stato, al quale l'Austria ha dato esecuzione in favore di Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG [notificata con il numero C(2000) 2454] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/102/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli(1) e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO (1) Nel 1994 e 1995 l'Austria ha informato attraverso diverse lettere e in vari colloqui l'autorità di vigilanza EFTA e la Commissione della sua intenzione, di concedere un aiuto di Stato alla società Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG, Hiligenkreuz (in appresso "LLG"). LLG fa parte del gruppo Lenzing, uno dei principali produttori mondiale di fibre di cellulosa. Nel 1995 LLG ha dato inizio alla costruzione di un nuovo impianto di produzione nel parco industriale Heiligenkreuz-Szentgotthard (in appresso "parco industriale") per la produzione di Lyocell, un nuovo tipo di fibra sintetica, che viene prodotta a partire dalla cellulosa naturale. Solo Lenzing AG e il gruppo chimico britannico Courtaulds plc(2) possiedono diritti di brevetto per la produzione di questa fibra. Il suddetto parco industriale è un progetto transfrontaliero fra l'Austria e l'Ungheria. L'impianto di LLG si trova nel Land Burgenland, l'unica regione austriaca ammessa a beneficiare degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Gli investimenti ammontavano a 138 milioni di EUR. (2) L'Austria intendeva concedere un aiuto agli investimenti con un'intensità non superiore al 40 % nel quadro del regime di aiuti regionali N 589/95 già autorizzato. Rispondendo alla lettera dell'Austria del 30 agosto 1995 la Commissione ha informato quest'ultima con lettera del 5 ottobre 1995 che non era necessaria una notifica individuale nella misura in cui tali aiuti venivano erogati nel quadro di un regime di aiuti regionali già autorizzato. La Commissione invitava peraltro le autorità austriache a informarla tempestivamente in merito alla concessione di eventuali garanzie. (3) Con lettera del 21 aprile 1997 le autorità austriache hanno presentato alla Commissione, mediante gli appositi formulari, domanda per ottenere il cofinanziamento FESR per due grandi progetti di investimento nel parco industriale, che dovevano essere realizzati dalle imprese Business Park Heiligenkreuz (in appresso "BPH") e Wirtschaftspark Heiligenkreuz Servicegesellschaft mbH (in appresso "WHS"). In questi documenti le autorità austriache dichiaravano che l'interessamento di LLG aveva avuto un notevole impatto sui lavori di valorizzazione effettuati da BPH nel parco industriale. Inoltre, le autorità austriache dichiaravano che WHS intendeva effettuare investimenti in una centrale di erogazione di servizi e che anzitutto avrebbe messo a disposizione di LLG i servizi di base come energia elettrica, vapore, acqua, acqua di raffreddamento, aria compressa e trattamento delle acque reflue. L'Austria inoltre comunicava che il Land Burgenland avrebbe dovuto concedere sovvenzioni a WHS per la copertura dei probabili flussi di capitale negativi occasionati dall'erogazione di servizi di base a prezzi fissi per la durata di 30 anni. (4) La Commissione pertanto ha ripreso nuovamente in esame il caso e ha informato l'Austria, con lettera del 23 dicembre 1997 di aver registrato il caso fra gli aiuti di Stato non notificati. Gli incontri e scambi epistolari successivi non hanno potuto rimuovere i dubbi della Commissione. Nel caso di taluni aiuti l'Austria ha sostenuto che essi erano stati concessi nel quadro di un regime di aiuti autorizzato o esistente. (5) Il 14 ottobre 1998 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di esame formale a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, informandone le autorità austriache con lettera del 29 ottobre 1998, riguardo ai seguenti aiuti: a) garanzie statali per la concessione di sovvenzioni e prestiti per un ammontare di 50,3 milioni di EUR; b) quotazione di modesti prezzi per l'acquisto del terreno pari a 4,4 EUR al m2 per 120 ettari di zona industriale; c) garanzie di prezzi fissi per i seguenti servizi di base (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) per un periodo di 30 anni. (6) Nella stessa lettera la Commissione ha ingiunto all'Austria di fornire le informazioni necessarie per valutare i suddetti aiuti che, secondo le affermazioni delle autorità austriache, ricadevano nei regimi di aiuto esistenti o autorizzati. (7) La decisione della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di cinque interessati che essa ha trasmesso all'Austria. I pareri assolutamente negativi provenivano da tre concorrenti, da un'associazione di produttori di fibre nonché dalla Rappresentanza permanente del Regno Unito presso l'Unione europea. (8) Con le lettere del 15 marzo, nonché del 16 e 28 aprile 1999, l'Austria ha risposto alla lettera della Commissione del 29 ottobre 1998. Da queste lettere risultava chiaramente che numerose misure di aiuto non ricadevano in nessuno dei regimi di aiuto esistenti o autorizzati. La Commissione doveva pertanto esaminare questi aiuti come nuovi aiuti direttamente sulla base dell'articolo 87 del trattato CE. Inoltre, l'aiuto in materia ambientale non era stato manifestamente concesso nel quadro di una corretta applicazione della legge austriaca sull'ambiente(4). Dato che da un esame preliminare emergevano ulteriori gravi dubbi sulla compatibilità di questi aiuti con il mercato comune, il 23 giugno 1999 la Commissione ha deciso di estendere il procedimento di esame formale alle seguenti misure: a) aiuto agli investimenti ad hoc per 0,4 milioni di EUR per l'acquisto di terreni; b) contratto di partecipazione in accomandita del valore di 21,8 milioni di EUR, redimibile solo dopo 30 anni e che dovrebbe fruttare un rendimento annuo dell'1 %; c) concessione di un aiuto di valore imprecisato per la creazione di un'infrastruttura adatta all'impresa; d) aiuto ambientale del valore di 5,4 milioni di EUR, probabilmente concesso in seguito ad una applicazione erronea della legge sulla tutela dell'ambiente. (9) La decisione sull'estensione del procedimento di esame formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(5). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sulla decisione in questione. La Commissione ha ricevuto le osservazioni da parte di tre interessati, di cui due associazioni di imprese che hanno giudicato positivamente le misure di aiuto e della Rappresentanza del Regno Unito che si è espressa negativamente. (10) L'Austria si è espressa con la lettera del 4 ottobre 1999 e, dopo un nuovo incontro con i servizi della Commissione avvenuto l'8 dicembre 1999, ha trasmesso ulteriori informazioni con le lettere del 25 febbraio 2000 e del 27 aprile 2000. (11) Oltre agli aiuti per le misure indicate ai considerando 5, 6 e 8, che sono state oggetto di indagine da parte della Commissione nel quadro di un procedimento di esame formale, LLG ha beneficiato di ulteriori misure finanziarie. Si tratta di una sovvenzione del Land Burgenland per un valore di 24,7 milioni di EUR, di cui 14 milioni di EUR nel quadro del regime di aiuti regionali autorizzato con il numero N 589/95, con il titolo "Programma supplementare di investimenti del Burgenland". Oltre a ciò sono stati stanziati 12,6 milioni di EUR a norma della Legge federale sul lavoro per la formazione di nuovi lavoratori. Infine, una sovvenzione di 0,8 milioni di EUR per misure di formazione viene considerata una misura di carattere generale che non costituisce alcun aiuto. Nella sua decisione di avviare e estendere il procedimento d'esame formale la Commissione ha indicato che la somma di tutte le misure di aiuto sembra aver superato il massimale previsto per gli aiuti regionali - un equivalente sovvenzione netto del 40 %. 2. DESCRIZIONE DELL'AIUTO (12) Misura 1: garanzie statali per sovvenzioni e prestiti per un valore di 50,3 milioni di EUR Nella sua decisione di avviare il procedimento la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che LLG abbia pagato i normali interessi di mercato per diverse garanzie e che tali garanzie siano state concesse nel quadro di regimi di aiuto esistenti o autorizzati. Con le lettere del 15 marzo 1999, nonché del 24 febbraio e 27 aprile 2000, le autorità austriache hanno comunicato i seguenti elementi relativi alle garanzie di Stato assunte per le sovvenzioni e i prestiti: a) Wirtschaftsservice Burgenland AG (in appresso "WiBAG") di proprietà dello Stato, ha concesso a LLG, in data 2 luglio 1996, nel quadro di un regime di aiuti autorizzato(6) (in appresso direttiva sulle garanzie), una garanzia per un prestito del valore di 14,5 milioni di EUR dal programma di ricostruzione europeo (in appresso "ERP"). Tale garanzia resterà in vigore fino alla fine del 2004 e riguarda due crediti lineari decrescenti non ancora estinti; b) un consorzio formato da banche private e banche pubbliche, al quale appartengono la Erste Bank e la Hypo-Bank Burgenland AG, ha assunto in data 28 giugno 1996 la garanzia per un prestito ERP del valore di 21,8 milioni di EUR, il quale, come la garanzia di cui alla lettera a) resterà in vigore fino a fine 2004; c) il 18 ottobre 1996 WiBAG ha concesso una garanzia per un prestito del valore di 1,4 milioni di EUR, che è stato concesso dal Fondo ERP a LLG come sovvenzione in conto interessi. La garanzia è prevista esclusivamente per il caso che LLG non mantenga i propri impegni contrattuali in relazione a tale sovvenzione; d) il 17 dicembre 1996 WiBAG ha assunto la garanzia per un finanziamento del valore di 10,35 milioni di EUR, concesso a LLG dal ministero per il Lavoro e gli affari sociali; e) il 23 dicembre 1996 e l'8 luglio 1997 WiBAG ha prestato un'ulteriore garanzia per un finanziamento di 2,25 milioni di EUR concesso dal ministero per il Lavoro e gli affari sociali in collegamento con il cofinanziamento di misure di aiuto regionale da parte dell'UE. (13) Misura 2: modesti prezzi del terreno pari a 4,4 EUR a m2 per 120 ha di terreno industriale Il Land Burgenland ha assunto, in un accordo (in appresso "accordo Burgenland"), sottoscritto il 21 marzo 1995 dal Land Burgenland e il 14 giugno 1995 da LLG, una serie di impegni. Uno degli impegni assunti nel suddetto accordo Burgenland consisteva nella messa a disposizione di almeno 100 ha di terreno, adatto al previsto uso industriale da parte di LLG e che avrebbe dovuto costare non più di 4,4 EUR al m2. In una lettera accessoria il Land Burgenland prometteva di mettere a disposizione ulteriori superfici di terreno alle stesse condizioni. (14) Con lettera del 19 settembre 1995 l'Austria comunicava che LLG il 29 maggio 1995 aveva acquisito una superficie di terreno di 120 ha direttamente da diversi proprietari privati, al prezzo di 4,4 EUR al m2. Nei documenti inviati il 21 aprile 1997 l'Austria dichiarava che BHP intendeva vendere lotti di terreno nel parco industriale a 32,5 EUR al m2 con collegamento ferroviario e 25,3 EUR al m2 senza collegamento ferroviario. La Commissione esprimeva quindi seri dubbi che il prezzo di 4,4 EUR al m2 potesse essere considerato un prezzo di mercato. (15) Con la lettera del 15 marzo 2000, l'Austria ha precisato che al momento dell'apertura dei negoziati contrattuali fra LLG e i proprietari privati, nel piano regolatore tutte le superfici erano indicate come superfici a destinazione agricola. Al momento della firma del contratto, vale a dire il 29 maggio 1995, si è avuta una modifica che ha cambiato le superfici in superfici industriali. LLG ha acquisito del terreno assolutamente non valorizzato e si è dovuta preoccupare di creare le infrastrutture necessarie. (16) Misura 3: garanzia di prezzi fissi per l'erogazione di servizi di base per un periodo di 30 anni Al considerando 6 della lettera accessoria dell'accordo Burgenland, il Land Burgenland si impegnava a offrire servizi di base come energia elettrica, vapore, acqua, acqua di raffreddamento, aria compressa e trattamento delle acque reflue e degli scarichi industriali. Per tutti questi servizi il Land Burgenland garantiva dei prezzi fissi per un periodo di 30 anni, che dovevano orientarsi sulla media dei prezzi praticati nell'UE. (17) L'Austria ha dichiarato che tali garanzie di prezzi fissi al momento dello sviluppo del parco industriale erano comunque necessarie e che in ogni caso si trattava di prezzi di mercato. In particolare l'Austria ha sostenuto che i servizi di base venivano prestati da imprese private e che i prezzi dovevano quindi essere considerati prezzi di mercato. (18) Nella sua decisione del 14 ottobre 1998 sull'avvio del procedimento di esame formale la Commissione ha chiesto di provare che si trattasse effettivamente di prezzi di mercato. Tale richiesta si basava sul fatto che, ad avviso della Commissione, le seguenti circostanze indicavano che questo non corrispondeva alla realtà: a) un'impresa di erogazione di servizi privata non avrebbe concluso un contratto sulla fornitura di servizi di base per un'azienda, nel quale venivano garantiti prezzi fissi per un periodo di 30 anni, oltre al fatto che LLG aveva la possibilità, già dopo 5 anni di recedere dal contratto; b) nella domanda di cofinanziamento FESR l'Austria aveva indicato che il Land Burgenland avrebbe dovuto garantire a WHS, come gestore della centrale di servizi di base, i finanziamenti per la copertura dei probabili flussi di capitale negativi occasionati dall'erogazione di servizi di base a LLG. (19) La Commissione aveva chiesto all'Austria di dimostrare che LLG paga normali prezzi di mercato a WHS, incluso l'ammortamento sui beni materiali nella centrale di servizi. Prove analoghe sono state chieste anche per gli impianti di depurazione delle acque gestiti dal consorzio Abwasserverband di Jennersdorf. (20) Con una lettera del 25 febbraio 2000 l'Austria ha presentato una dichiarazione di LLG con la quale questa società rinunciava alle garanzie di prezzo per tutti i servizi di base aziendali. (21) Misura 4: aiuto agli investimenti ad hoc per 0,4 milioni di EUR per l'acquisto di terreni A norma delle disposizioni del paragrafo 2, numero 2.2, dell'accordo Burgenland, il Land Burgenland ha concesso 0,4 milioni di EUR per l'acquisto del terreno. Tale somma è stata trasferita a LLG in data 16 ottobre 1995. (22) Con lettera del 15 marzo 1999 l'Austria ha dichiarato che l'aiuto era stato concesso in quanto aiuto ad hoc e non nel quadro di un regime di aiuti autorizzato o esistente. Inoltre l'Austria ha comunicato che si trattava di un aiuto agli investimenti, giustificato dagli obiettivi regionali descritti nell'accordo Burgenland. Nella sua decisione del 23 giugno 1999 sull'ampliamento del procedimento di esame formale la Commissione ha chiesto ulteriori motivazioni per l'importanza regionale degli aiuti agli investimenti che LLG aveva ottenuto per l'acquisto del terreno. (23) Misura 5: partecipazione in accomandita per il valore di 21,8 milioni di EUR, redimibile solo dopo 30 anni e che dovrebbe fruttare un rendimento dell'1 % annuo Il 28 giugno 1995 e il 13 luglio 1995 WiBAG e LLG hanno sottoscritto un contratto relativo a una partecipazione in accomandita, nel cui ambito WiBAG ha conferito un capitale di 21,8 milioni di EUR. WiBAG otterrà un rendimento annuo dell'1 % per il capitale investito nel quadro della partecipazione in accomandita. Come stabilito nell'ultimo contratto addizionale, WiBAG dopo 30 anni chiederà una remunerazione basata sui tassi di mercato per il capitale investito. Il capitale investito nella partecipazione in accomandita assomiglia ad un prestito agevolato con una durata di 30 anni. L'Austria ha dichiarato che il rendimento insolitamente basso dimostra chiaramente che WiBAG non ha agito come un investitore privato. (24) Nella lettera del 15 marzo 1999 l'Austria ha dichiarato che la partecipazione non era stata concessa nel quadro di un regime di aiuti esistente o autorizzato. Come indicato nella sua decisione del 23 giugno 1999, la Commissione nel procedimento di esame ha analizzato quindi l'aiuto come aiuto ad hoc nel quadro del disposto dell'articolo 87 del trattato CE. Dal contratto sulla partecipazione in accomandita non emerge chiaramente che il capitale messo a disposizione sarebbe stato utilizzato a fini di investimento. Inoltre la Commissione ha osservato che nel contratto non sono previsti né costi di investimento né piani di investimento come prerequisito per l'iniezione di capitale. In conclusione la Commissione riteneva insufficiente la giustificazione dell'aiuto con un obiettivo regionale. (25) Misura 6: concessione di un aiuto del valore imprecisato sotto forma di creazione di un'infrastruttura industriale specifica Al paragrafo 4 dell'accordo Burgenland il Land Burgenland si impegnava a costruire la necessaria infrastruttura al fine di mettere a disposizione di LLG energia elettrica, acqua, apparecchiature di telecomunicazioni, impianti di depurazione delle acque e trattamento dei rifiuti, nonché a garantire l'accesso alla sede della società attraverso i necessari collegamenti stradali e ferroviari. L'accordo prevedeva che il Land Burgenland avrebbe sopportato i costi per gli investimenti nell'infrastruttura. BHP ha realizzato le opere di infrastruttura e sviluppo nel parco industriale sopportandone i relativi costi. Essa ha assicurato l'accesso alla sede di LLG attraverso la costruzione dei collegamenti stradali e ferroviari e ha eseguito le opere per l'erogazione di acqua, la canalizzazione, l'allacciamento alla rete elettrica, l'erogazione del gas e gli impianti di telecomunicazione. Le imprese in Austria debbono di solito pagare una tariffa per le misure di sviluppo e per le infrastrutture offerte dallo Stato. (26) L'Austria ha sempre sostenuto che questi investimenti di infrastrutture non costituivano un aiuto di Stato per LLG, in quanto ogni impresa nel parco industriale può utilizzare l'infrastruttura. La Commissione ha espresso il parere che, come risulta dalla lettera dell'Austria del 21 aprile 1997, al momento dei lavori di valorizzazione si è tenuto conto dei requisiti specifici di LLG e che, ad esempio, il collegamento ferroviario con la sede di LLG può essere utilizzato solo da quest'ultima. A parere della Commissione quindi LLG ha approfittato della creazione di una infrastruttura industriale specifica. Inoltre l'Austria ha dichiarato che BHP sarebbe un investitore privato. La Commissione ne ha chiesto la relativa prova. (27) Infine l'Austria ha sostenuto che LLG ha approfittato solo della vicinanza geografica al luogo nel quale si è proceduto alla valorizzazione e alla costruzione di infrastrutture nel parco industriale. Già nella sua decisione del 23 giugno 1999 la Commissione aveva indicato che, sulla base delle descrizioni dei vari collegamenti e tenendo conto delle attuali informazioni sull'insediamento di altre imprese, essa non ha alcun motivo per concludere che queste misure costituivano misure generali destinate a tutte le imprese presenti nel parco industriale. (28) Misura 7: aiuto per la tutela dell'ambiente per un valore di 5,4 milioni di EUR Con lettera dell'11 gennaio 1996 la società di proprietà dello Stato, Österreichische Kommunalkredit AG (nel seguito "ÖKK") a nome della Repubblica austriaca, ha dichiarato di concedere una sovvenzione agli investimenti in materia ambientale di 5,4 milioni di EUR relativa a investimenti sempre in materia ambientale per un valore di 11,1 milioni di EUR. L'aiuto è stato concesso a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, della legge sulla protezione dell'ambiente e della corrispondente direttiva di applicazione del 1993 (in appresso direttive di applicazione in materia di ambiente) per le misure di protezione ambientale delle aziende. Tale legge e la direttiva di applicazione sono state notificate all'Autorità di vigilanza EFTA come aiuto esistente e registrata con il numero 93/148. La legge e la direttiva di applicazione erano in vigore al momento della concessione del finanziamento nel 1996. (29) La somma dell'aiuto è stata conferita in due quote. La prima quota ammontava a 1,9 milioni di euro e comprendeva un cofinanziamento per il 50 % da parte del FESR per attività di ricerca e sviluppo. Come seconda quota sono stati trasferiti 3,6 milioni di EUR. L'Austria aveva presentato un elenco di investimenti sovvenzionabili, che comprendeva investimenti in macchinari e impianti di trasformazione. L'intensità dell'aiuto per il progetto pilota era inferiore al 50 %. Nella sua decisione del 23 giugno 1999 la Commissione aveva confermato la classificazione come progetto pilota. (30) Nella sua decisione del 23 giugno 1999 la Commissione esprimeva i seguenti dubbi circa la corretta applicazione del regime di aiuti esistente: a) le direttive a sostegno dell'ambiente affermano che i progetti, che aspirano a ottenere un aiuto in materia ambientale, debbono prevedere metodi di produzione diretti a diminuire l'inquinamento ambientale. La Commissione invitava l'Austria a presentare prove sul potenziale dell'investimento in questione in relazione alla riduzione dell'inquinamento ambientale, vale a dire relative ai vantaggi in materia ambientale che ad esso potevano essere ascritti; b) per giustificare il vantaggio ambientale dei processi di produzione di LLG nei confronti dei processi produttivi tradizionali, l'Austria doveva anche dimostrare perché attrezzature specifiche venivano considerate ammissibili ad aiuti in materia ambientale e quali erano i costi ritenuti sovvenzionatili. 3. VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO (31) Misura 1: garanzie statali per finanziamenti e prestiti per un valore di 50,3 milioni di EUR L'Austria ha dichiarato che la garanzia del valore di 14,5 milioni di EUR, che WiBAG aveva concesso a LLG, è stata concessa nel quadro di una direttiva sulle garanzie autorizzata(7). Questo regime di garanzie contiene come requisito più importante l'esigenza che i nuovi investimenti abbiano un carattere innovativo. Dato che l'Austria ha dimostrato che l'investimento riguarda un prodotto e un processo di produzione innovativi, la Commissione ritiene che questa condizione come le altre contenute nella direttiva sulle garanzie, sia stata soddisfatta. Nel caso della misura si tratta quindi di un aiuto esistente. (32) Per stabilire se il massimale di aiuto regionale sia stato rispettato, la Commissione calcola l'equivalente di aiuto della garanzia. Per il calcolo la Commissione si basa sul prezzo che il creditore dovrebbe versare, alle normali condizioni di mercato, per ottenere una garanzia simile. L'Austria ha dimostrato, presentando delle dichiarazioni della banca privata Oberbank, che una tariffa annuale dello 0,625 % corrisponderebbe al prezzo di mercato di una garanzia simile per LLG. Sulla base di ciò e tenendo conto delle somme scaglionate in maniera decrescente, per le quali va prestata la garanzia, la Commissione calcola un equivalente di aiuto del valore di 0,47 milioni di EUR. (33) Per quanto riguarda l'assunzione di una garanzia per un prestito del valore di 21,8 milioni di EUR, concesso da un consorzio di banche private e banche pubbliche, l'Austria ha chiarito che LLG paga normali tassi di mercato, vale a dire 0,625 % all'anno, come è stato stabilito al considerando 32. Pertanto la Commissione ne deduce che non si tratta di un aiuto di Stato. (34) La garanzia assunta da WiBAG nei confronti di ERP riguarda una sovvenzione di 1,4 milioni di EUR. Nella lettera del 15 marzo 1999 l'Austria ha precisato che si tratta soltanto di una surrogazione fra il fondo ERP e WiBAG per il caso che LLG non rispetti i propri impegni contrattuali. L'Austria ha chiarito che si tratta di una clausola standard per i contratti di finanziamento. L'Austria ha inoltre precisato che l'assunzione della garanzia da parte di WiBAG non costituiva una condizione per il finanziamento di ERP. Pertanto la Commissione ne deduce che si tratta soltanto di una cessione del diritto a chiedere il rimborso della sovvenzione fra due istituzioni statali. Dato che per questa garanzia non sono stati utilizzati fondi statali né è derivato un vantaggio per LLG, la Commissione conclude che questa garanzia non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. (35) Anche le due garanzie, che WiBAG ha prestato nei confronti del Ministero per il Lavoro e gli affari sociali in relazione a due finanziamenti del valore di 10,35 milioni di EUR e 2,25 milioni di EUR, riguardavano la cessione di diritti fra queste due istituzioni statali. Sulla base delle motivazioni addotte in relazione alla misura precedente la Commissione ritiene che anche queste due sovvenzioni non costituiscano un aiuto di Stato. (36) Misura 2: prezzi del terreno modesti pari a 4,4 EUR al m2 per 120 ha di terreno industriale Attraverso la presentazione dei contratti e delle dichiarazioni dei venditori più importanti l'Austria ha dimostrato in modo definitivo che l'impresa ha acquistato i terreni direttamente da privati, a un prezzo che è almeno il doppio del prezzo di analoghe superfici a uso agricolo. I proprietari privati non hanno ricevuto nessun'altra prestazione supplementare da parte dello Stato o da LLG. Taluni proprietari terrieri si erano rifiutati di vendere. (37) La Commissione ha preso atto della conversione dei terreni agricoli in superfici industriali prevista nel piano regolatore. L'Austria ha dichiarato che tale conversione è avvenuta prima della firma dei contratti di vendita fra LLG e i venditori privati. Inoltre l'Austria ha dimostrato che il terreno di LLG costituiva una parte del progetto previsto per il parco industriale, anche se da un punto di vista giuridico esso non appartiene al parco industriale e che BPH aveva pagato nello stesso periodo lo stesso prezzo, per l'insieme dei terreni nel parco industriale. Inoltre l'Austria ha dimostrato con diversi raffronti di prezzi che il prezzo pagato è corretto per un'area industriale nella regione. (38) Da ciò la Commissione conclude che LG non ha approfittato di misure di Stato dirette alle imprese né ha ottenuto trasferimenti da parte dello Stato. Il prezzo del terreno pagato da LLG di 4,4 EUR al m2 pertanto non costituisce una prova di aiuto di Stato occulto. (39) Inoltre la Commissione ha tenuto conto anche della circostanza che le imprese, che si sarebbero insediate in futuro nel parco industriale, avrebbero dovuto acquistare superfici valorizzate, per le quali avrebbero finito per pagare un prezzo che era sei volte superiore a quello versato da LLG. Nella sua risposta l'Austria ha fatto valere la circostanza che LLG aveva acquistato superfici non valorizzate e che essa stessa aveva dovuto sopportare i costi di valorizzazione. Inoltre l'Austria ha presentato i conti, il piano d'investimento e i bilanci di BHP, che ha eseguito i lavori di valorizzazione. Da tali conti risulta che la differenza di prezzo si spiega quasi completamente con il costo dei lavori di valorizzazione, eseguiti da BHP. La quota della differenza di prezzo che rimane è riconducibile alle spese per la creazione dei collegamenti infrastrutturali fra le singole parcelle del parco industriale. Dato che i futuri acquirenti di superfici, contrariamente a LLG, dovranno pagare per questi collegamenti infrastrutturali, la Commissione aveva messo in dubbio anche questo aspetto (cfr. misura 6, considerando 58-60). L'Austria si è dichiarata disposta a chiedere a LLG, una quota considerevole dei costi sostenuti per la creazione dell'infrastruttura. Di conseguenza tutte le incertezze relative alla differenza del prezzo del terreno pagato da LLG e il prezzo sostanzialmente più elevato che BHP intende chiedere per le altre superfici valorizzate nel parco industriale, sono state chiarite. (40) Misura 3: garanzie di prezzo fisso per i servizi aziendali fondamentali per un periodo di 30 anni Nella sua decisione del 14 ottobre 1998 la Commissione ha chiesto la prova che i prezzi chiesti per le prestazioni relative, fossero effettivamente prezzi di mercato. In particolare con questi prezzi si dovevano coprire i costi per l'ammortamento degli investimenti in beni materiali, che WHS doveva sostenere in relazione alla creazione della centrale di servizi e al consorzio per la depurazione delle acque del distretto di Jennersdorf (in appresso "ABJ") nella costruzione degli impianti di depurazione delle acque. (41) L'Austria ha presentato le seguenti prove: a) un calcolo modello dettagliato presentato da un rinomato fornitore di energia, dal quale emerge chiaramente che i prezzi negoziati con WHS per i servizi industriali di base sono superiori ai prezzi che sarebbero stati calcolati, se LLG avesse costruito essa stessa la centrale di servizi con il sostegno di tale fornitore di energia. In base a tale calcolo WHS pratica a LLG dei prezzi che sono superiori del 5 % a quelli che si sarebbero ottenuti in caso di autofornitura; b) WHS gestisce un moderno impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica, nel quale i costi di gestione rispetto a quelli di altri fornitori di energia e di servizi industriali complessivamente appaiono a buon mercato. Dato che in un impianto simile vengono prodotti contemporaneamente tipi diversi di energia, i prezzi dei singoli servizi non sono facilmente comparabili con quelli di altri fornitori. Inoltre un raffronto sui prezzi può essere effettuato con una centrale di servizi simile a quella di Lenzing AG, la casa madre di LLG. I conti interni dimostrano che una stessa combinazione di servizi sarebbe disponibile, a prezzi considerevolmente più bassi, nel centro principale di Lenzing, che si trova al di fuori del Burgenland; c) i raffronti con altri impianti di depurazione delle acque hanno dimostrato che il prezzo di 0,5 EUR al m3 per la depurazione delle acque costituisce un prezzo normale di mercato. L'Austria ha anche dimostrato che i costi completi per l'impianto di depurazione, incluso l'ammortamento completo degli investimenti, non sarebbero arrivati nemmeno a 0,4 EUR al m3. La struttura di prezzo quindi può essere considerata normale per il settore della depurazione delle acque. Oltre a citare questi prezzi che coprono le spese e per sgombrare i residui dubbi su possibili aiuti di Stato, l'Austria ha dichiarato per iscritto che LLG si è dichiarata pronta a sostenere l'onere di ulteriori 0,3 milioni di EUR per i costi di allacciamento, per quanto riguarda il drenaggio delle acque di superficie; d) il 25 febbraio 2000 LLG ha dichiarato per iscritto la propria rinuncia alle garanzie di prezzo complessive per tutti i servizi industriali fondamentali. In questo modo l'elemento di aiuto che poteva derivare dalle garanzie di prezzo fisso trentennali previste dell'accordo Burgenland, viene a cadere. LLG ha già pagato, prima di questa dichiarazione di rinuncia, i suddetti prezzi di mercato. (42) Dato che l'Austria ha dimostrato che LLG aveva pagato e in futuro pagherà prezzi per i servizi industriali di base che sono superiori a quelli che avrebbe pagato in caso di autofornitura, che questi prezzi sono più elevati di quelli di altri siti industriali e che i prezzi coprono pienamente i costi di messa a disposizione, incluso l'ammortamento degli investimenti, la Commissione si associa all'argomentazione presentata dall'Austria che le garanzie di prezzo erano necessarie solo per il fatto che al momento in cui LLG ha deciso il suo investimento, in quel sito non esisteva alcuna infrastruttura. Dato che inoltre bisogna considerare che è subentrata una rinuncia alle garanzie di prezzo, la Commissione conclude che i contratti conclusi fra WHS e LLG nonché fra ABJ e LLG non contengono alcun elemento di aiuto di Stato. In conclusione la Commissione, di fronte alle prove fornite, non ritiene necessario valutare l'argomentazione presentata dall'Austria in base alla quale, nel caso delle imprese di forniture, si tratta di imprese private che agiscono come tali. (43) Misura 4: aiuto agli investimenti ad hoc di 0,4 milioni di EUR per l'acquisto del terreno Nella lettera del 15 marzo 1999 l'Austria dichiara che l'aiuto era stato concesso come aiuto agli investimenti ad hoc con finalità regionali. A norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE i nuovi aiuti devono essere notificati. L'Austria aveva concesso l'aiuto senza l'autorizzazione preliminare della Commissione e in tal modo non ha rispettato gli obblighi ad essa derivanti dal trattato CE. (44) Nel caso di nuovi aiuti individuali la Commissione deve valutarne la compatibilità con il mercato comune in base ai criteri fissati dall'articolo 87 del trattato CE. L'articolo 87, paragrafo 1, recita: Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. (45) Attraverso l'aiuto agli investimenti ad hoc LLG viene favorita in quanto le si offre la possibilità di ridurre considerevolmente i propri costi d'investimento. L'aiuto ha di conseguenza effetti importanti e positivi nel tempo sulla situazione finanziaria di LLG. Nel campo della produzione di Lyocell il concorrente principale di LLG è Akzo Nobel, un'impresa internazionale di prodotti farmaceutici, vernici, prodotti chimici e fibre con sede centrale nei Paesi Bassi. Inoltre LLG potrebbe porsi in concorrenza con diversi altri produttori di fibre con sede in diversi Stati membri. Il mercato delle fibre soffre di eccesso di capacità. Le misure in questione conducono quindi probabilmente a un pregiudizio della situazione finanziaria dei concorrenti degli altri Stati membri. Pertanto le misure costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e del trattato 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, in quanto probabilmente falsano o minacciano di falsare la concorrenza fra Stati membri e incidono sugli scambi fra Stati membri. (46) L'articolo 87 del trattato CE prevede una serie di deroghe all'incompatibilità di principio degli aiuti con il mercato comune. A norma dell'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE determinati aiuti possono essere compatibili con il mercato comune. Tuttavia le misure di aiuto in questione non rivestono né un carattere sociale né sono concesse a singoli consumatori - lettera a) -; né servono a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali - lettera b) -; nemmeno si tratta di aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania - lettera c). Nemmeno la possibilità di deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, che di nuovo fa riferimento a progetti di comune interesse europeo, rientra in questo caso. (47) La deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE riguarda gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Per tali tipi di aiuti valgono speciali direttive economiche. La Commissione constata però che nessuna di queste direttive o quadri comunitari - per la valutazione di aiuti alla ristrutturazione e al salvataggio, allo sviluppo e alla ricerca, alla tutela dell'ambiente, alle piccole e medie imprese, alla formazione e all'occupazione, può essere applicata al caso in questione. (48) Con lettera del 15 marzo 1999 l'Austria ha dichiarato che l'aiuto serve alla promozione di una determinata regione - il Burgenland. A norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE gli aiuti regionali possono essere considerati compatibili con il mercato comune quando sono destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Le condizioni per un'esenzione degli aiuti per gli investimenti iniziali dal divieto di massima sono stabilite al punto 4.4 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato a finalità regionale(8) (in appresso "orientamenti"). Come ha stabilito la Corte di giustizia nella sentenza "Hytasa", la Commissione deve valutare tali aiuti in relazione al loro rispetto dei requisiti sugli aiuti regionali a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e vietare gli aiuti se essa li giudica incompatibili con il mercato comune. (49) Con lettera del 4 ottobre 1999 l'Austria ha presentato ulteriori prove sull'importanza regionale dell'aiuto e ha precisato che l'aiuto era stato concesso nell'ambito del pacchetto di misure globali, che è stabilito nell'accordo Burgenland. In questo senso sussiste un indubbio legame fra l'obiettivo dell'aiuto agli investimenti con finalità regionale da un lato e i costi ammissibili nonché il piano d'investimenti concepito a suo tempo dall'altro, che era già stato messo a disposizione in precedenza. Anche nell'accordo Burgenland viene descritta l'importanza regionale dell'aiuto. Con lettera del 4 ottobre 1999 l'Austria presentava ulteriori informazioni sull'importanza regionale e sulla relazione fra il pacchetto di aiuti e la prevista alterazione della concorrenza in Europa. In particolare l'Austria faceva riferimento alla grave situazione economica esistente nel Burgenland (Burgenland meridionale), dove attraverso il progetto venivano creati 150 nuovi posti di lavoro di lunga durata e ad alta qualifica. Inoltre ci si attende che da tale investimento provengano nuovi impulsi per la regione, in quanto vengono creati stimoli per l'insediamento di altre imprese nella regione e indirettamente nuovi posti di lavoro, soprattutto presso fornitori e utilizzatori. (50) Secondo il punto di vista dell'Austria la concorrenza verrà falsata solo in ristretta misura. L'Austria sostiene che LLG non creerà capacità produttive superflue, in quanto Lyocell viene introdotto sul mercato come un nuovo prodotto per il quale esistono prospettive favorevoli. Per questo motivo in Europa non sussisterebbe un eccesso di capacità sul mercato per le fibre Lyocell. (51) Per quanto riguarda l'importanza regionale dell'aiuto, la Commissione dispone ormai di sufficienti elementi per valutare l'importanza regionale del progetto LLG per il Land Burgenland; anzitutto l'Austria ha precisato il legame fra i costi d'investimento e le finalità regionali. (52) Per quanto riguarda l'alterazione della concorrenza, la Commissione in questo caso specifico deve esaminare se Lyocell e le fibre tessili appartengano a due mercati di prodotto diversi o se siano riconducibili allo stesso mercato. Dato che la tendenza allo sviluppo e le prospettive di mercato nel caso di Lyocell si differenziano notevolmente dalla tendenza generale al calo esistente sul mercato globale delle fibre tessili, in modo che si può presumere che si tratti di due mercati diversi, la Commissione è giunta alla conclusione che l'investimento di LLG influisce sulla concorrenza solo in modesta misura. Già nella sua decisione del 23 giugno 1999 la Commissione aveva osservato che l'Austria parte dal presupposto che le fibre in Lyocell appartengono a un altro tipo di mercato rispetto alle fibre tessili. Tale valutazione è stata confermata da precedenti pareri espressi dai concorrenti. La Commissione nella decisione menzionata ha inoltre ricordato che nella sua decisione del 31 giugno 1998, sulla fusione n. IV/M.1182 - Akzo Nobel/Courtaulds(9) era giunta a risultati analoghi. Di fronte alla circostanza che Lyocell a parere della clientela, presenta proprietà diverse rispetto alle fibre tessili tradizionali, nonché in considerazione del fatto che le fibre Lyocell (e le fibre in Tencel) sono nettamente più care (circa il doppio), la Commissione in questo caso ne deduce che si tratta di due mercati di prodotto sufficientemente differenziati, ove gli effetti sulla concorrenza rimangono relativamente limitati. (53) In considerazione del giudizio che precede e alla luce dell'ammissibilità di "terreni" negli orientamenti (punto 4.8), la Commissione può autorizzare questo aiuto agli investimenti ad hoc a finalità regionale, in quanto l'ammontare dell'aiuto per il Land Burgenland non supera i massimali in vigore per gli aiuti regionali - un'equivalente sovvenzione netto del 40 % (cfr. valutazione che segue ai considerando 54 a 66). (54) Misura 5: partecipazione in accomandita vincolata per 21,8 milioni di EUR Con lettera del 15 marzo 1999 l'Austria ha dichiarato che la partecipazione di capitale non era stata concessa nel quadro di un regime di aiuti autorizzato. Nella sua decisione del 23 giugno 1999 la Commissione aveva stabilito che la misura deve essere considerata un aiuto, e piuttosto un prestito agevolato. Dato che secondo la dichiarazione scritta dell'Austria dopo un decorso di 30 anni verranno riscossi gli interessi ai tassi di mercato, il prestito agevolato ha una durata di 30 anni e WiBAG ottiene una remunerazione dell'1 % sul capitale messo a disposizione. (55) In relazione alla misura 5 l'Austria ha presentato con la lettera del 4 ottobre 1999 un'ulteriore prova sull'importanza regionale degli aiuti e ha precisato che l'aiuto è stato concesso nel quadro del pacchetto di misure globali contenuto nell'accordo Burgenland. Pertanto sussiste un indubbio legame fra il fine dell'aiuto agli investimenti con finalità regionale da un lato e i costi ammissibili nonché il piano di investimenti concepito a suo tempo, dall'altro, che erano già stati messi a disposizione in precedenza. Per quanto riguarda la misura 5 la Commissione approva pertanto la motivazione di questa partecipazione in accomandita con una finalità regionale. (56) La Commissione si è assicurata che le misure siano consentite in quanto costi ammissibili nel quadro della direttiva. Effettivamente il capitale di partecipazione, come specificato nell'accordo Burgenland, è stato utilizzato per investimenti negli impianti. Per questo motivo la Commissione considera giustificata la direzione regionale degli aiuti. (57) L'Austria fa valere che l'equivalente di aiuto dell'associazione in partecipazione, calcolato sulla base dei tassi d'interesse di mercato, ammonta a 12,3 milioni di EUR. La Commissione ha in ogni caso pubblicato i tassi d'interesse di riferimento che essa applica nel calcolo ex ante dell'equivalente di aiuto di un regime di finanziamenti agevolati di questo tipo per prestiti(10). I tassi di riferimento dovrebbero rispecchiare la media dei tassi d'interesse in vigore nei diversi Stati membri per i prestiti a medio e lungo termine (da 5 a 10 anni) accompagnati dalle normali garanzie. L'associazione in partecipazione però ha una durata di 30 anni. Pertanto la Commissione, basandosi sulla sua esperienza, considera ragionevole e opportuno, prendere come base gli attuali tassi d'interesse per i rimanenti 25 anni, per mantenere il periodo di riferimento più breve possibile e per gli anni precedenti applicare il tasso di riferimento in vigore il giorno della concessione dell'aiuto. Di conseguenza l'equivalente di aiuto corrisponde a un importo di 15,38 milioni di EUR. (58) Misura 6: messa a disposizione di un aiuto di un importo non precisato sotto forma della creazione di un'infrastruttura specifica di un'impresa Con la lettera del 27 aprile 2000 l'Austria ha presentato nuovi accordi fra LLH e BPH nonché fra LLG e WHS, secondo i quali LLG parteciperà alle spese per infrastrutture, sostenute in relazione alla preparazione degli allacciamenti. In questi contratti viene stabilito che LLG paga complessivamente 0,7 milioni di EUR per strade, impianti di depurazione delle acque reflue, condutture elettriche, condutture per la fornitura di gas e altre forniture alla centrale dei servizi, l'allacciamento alla rete idrica e impianti antincendio. Questa somma secondo i dati dell'Austria corrisponde al 24 % dei costi globali per queste infrastrutture nel parco industriale. Accanto a queste spese LLG in futuro sopporterà anche i costi per l'ampliamento dell'infrastruttura sulla sua superficie per un valore di 2,4 milioni di EUR. Infine LLG in un periodo di 15 anni pagherà 0,3 milioni di EUR per i collegamenti ferroviari. (59) Partendo dalla valutazione di questi contratti e dalle informazioni complete che talvolta sono state presentate anche sotto forma di pareri indipendenti, sulle finanze delle imprese WHS e BHP, che hanno eseguito i lavori di valorizzazione, la Commissione è giunta alla conclusione che LLG in considerazione del fatto che essa ormai paga per i lavori di allacciamento, non ha approfittato della creazione di un'infrastruttura specifica per le imprese. Nella valutazione della Commissione ha inoltre trovato spazio l'argomentazione dell'Austria che LLG costituiva il primo e più importante investitore in questo sito. Pertanto la concessione di condizioni favorevoli risiederebbe nell'interesse commerciale sia di BPH che di WHS. Queste affermazioni sono state convalidate da dati finanziari e motivazioni che erano state presentate al momento della costruzione del parco industriale. (60) La Commissione giunge alla conclusione che la preparazione dell'infrastruttura per LLG da parte delle imprese WHS e BPH non contiene alcun elemento di aiuto di Stato. (61) Misura 7: valutazione dell'aiuto a carattere ambientale per un valore di 5,37 milioni di EUR Per poter valutare se la legge sulla tutela ambientale autorizzata sia stata correttamente applicata, la Commissione doveva esaminare se l'investimento da aiutare fosse effettivamente diretto a "misure per la riduzione dei danni all'ambiente" ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, cifra 1, della legge in relazione all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva sulla tutela dell'ambiente. Nella risposta del 4 ottobre 1999 l'Austria ha nuovamente sostenuto che l'uso ambientale degli impianti specificati poteva essere dimostrato solo rispetto ai vecchi processi produttivi delle fibre tessili. (62) L'Austria sostiene che il nuovo procedimento Lyocell costituisce un'innovazione di prodotto. Pertanto un raffronto può essere fatto solo con processi produttivi simili, vale a dire con i processi produttivi delle fibre tessili tradizionali. Inoltre l'Austria esprime il parere che la valutazione sulla base della legge per la protezione dell'ambiente non deve basarsi sul raffronto del prodotto finito e dei rispettivi mercati ma piuttosto sui processi di produzione delle migliori alternative. Per sostenere questa argomentazione l'Austria ha presentato ulteriori prove sull'applicazione di questa norma. Con la lettera del 25 febbraio 2000 l'Austria ha fornito come pezze d'appoggio tutti i documenti che a suo tempo sono stati alla base della decisione della ÖKK. (63) Oltre a ciò la Commissione aveva chiesto ulteriori informazioni sui costi d'incentivazione, la precisa destinazione a determinate parti degli impianti, l'uso per fini ambientali di questi impianti e sulle misure, con le quali viene impedito che i costi ammissibili vengano sovvenzionati anche da altre fonti, incluso il problema dell'eventuale finanziamento contemporaneo di ricerca e sviluppo. Con la lettera del 4 ottobre 1999 l'Austria ha fornito dati sui costi precisi delle voci ammissibili ed ha escluso la possibilità di un doppio finanziamento in relazione agli aiuti per la ricerca e sviluppo sulla base di un cofinanziamento da parte dell'UE. Dopo la conclusione del progetto d'investimento la destinazione ai singoli costi ammissibili è ormai chiaramente dimostrabile. (64) Con la lettera del 4 ottobre 1999 l'Austria ha fornito un ulteriore contributo al chiarimento del potenziale dell'investimento in relazione alla riduzione dell'inquinamento ambientale. Essa ha presentato fra l'altro dichiarazioni in base alle quali LLG con queste parti d'impianto sovvenzionabili andava oltre le specifiche minime nello sforzo di raggiungere ulteriori vantaggi in materia di ambiente. Inoltre l'Austria con la lettera del 25 febbraio 2000 ha presentato una perizia nella quale sono stati ampiamente esposti gli aspetti quantitativi dei vantaggi ambientali degli impianti in questione. La Commissione vede questa perizia come un'ulteriore prova dell'elevato contributo in materia ambientale che presenta questo investimento. (65) La Commissione è del parere che l'Austria abbia dimostrato che il processo di produzione di fibre tessili costituisce l'alternativa migliore per un raffronto dei vantaggi ambientali in questo caso. Tenendo conto dei nuovi dati sui costi sovvenzionatili e i possibili vantaggi in materia ambientale di queste voci di costi la Commissione è giunta alla conclusione che l'Austria abbia applicato correttamente il regime di aiuti in materia ambientale autorizzato n. 93-148. Nei suoi calcoli la Commissione quindi può partire da un'intensità dell'aiuto del 50 % per i costi sovvenzionatili per un progetto pilota; essa considera l'aiuto come aiuto esistente. (66) Calcolo dell'intensità dell'aiuto totale La Commissione doveva esaminare se il totale delle somme che sono state trasferite a LLG nel quadro di un aiuto agli investimenti a finalità regionale non superasse il massimale di aiuto regionale autorizzato per il Land Burgenland. Essi al momento della concessione dell'aiuto costituivano il 40 % di equivalente sovvenzione netto. Per questa valutazione la Commissione ha tenuto conto anche delle rimanenti misure indicate al considerando 11 a favore dell'impresa. Con la detrazione degli interessi la Commissione comunica un aiuto agli investimenti del valore di 54,9 milioni di EUR lordo, che al netto delle tasse corrisponde a un'equivalente sovvenzione netto di 39,7 milioni di EUR. In relazione ai costi sovvenzionatili di 108,7 milioni di EUR si ottiene un'intensità di aiuto del 37 %, vale a dire che il massimale di aiuto regionale del 40 % non viene superato. (67) Nel caso degli aiuti a finalità ambientale di 5,37 milioni di EUR in costi sovvenzionabili di 10,74 milioni di EUR l'intensità massima dell'aiuto del 50 % autorizzata per progetti pilota nel quadro della disciplina sugli aiuti in materia ambientale n. N 93-148, è rispettato. 4. CONCLUSIONI (68) Le misure 1, lettere da b) a e), nonché 2, 3 e 6 non sono considerate aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Le misure 4, 5 e 7 costituiscono aiuti regionali ad hoc per gli investimenti. Le misure 1, lettera a) e 7 sono aiuti esistenti che costituiscono un'applicazione corretta del programma d'aiuti autorizzato. La Commissione considera compatibili con il trattato CE il previsto aiuto agli investimenti del valore di 54,9 milioni di EUR (al netto 39,7 milioni di EUR) e l'aiuto in materia ambientale di 5,37 milioni di EUR, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le misure alle quali l'Austria ha dato esecuzione in favore di Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (LLG), Heiligenkreuz, attraverso la concessione di garanzie del valore di 35,80 milioni di EUR (una garanzia di un consorzio di banche private e di banche pubbliche del valore di 21,8 milioni di EUR e tre garanzie del Wirtschaftspark Heiligenkreuz Servicegesellschaft mbH (WHS) del valore di 1,4 milioni di EUR, 10,35 milioni di EUR e 2,25 milioni di EUR) nonché attraverso un prezzo del terreno quotato a 4,4 EUR al m2 al momento dell'acquisto di un terreno industriale di 120 ha, attraverso garanzie di prezzo fisso del Land Burgenland per la preparazione di servizi industriali e la messa a disposizione di un'agevolazione di importo imprecisato sotto forma di creazione di un'infrastruttura specifica per un'impresa, non costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Articolo 2 L'aiuto, al quale l'Austria ha dato esecuzione in favore di LLG attraverso la prestazione di una garanzia del valore di 14,5 milioni di EUR attraverso WiBAG, è conforme alla direttiva sulle garanzie autorizzate dalla Commissione con il n. N 542/95. L'aiuto in materia ambientale del valore di 5,37 milioni di EUR è conforme alla direttiva sulla tutela dell'ambiente autorizzata dalla Commissione con il n. N 93/148. Articolo 3 Gli aiuti individuali al quale l'Austria ha dato esecuzione sotto forma di un aiuto all'acquisto di un terreno del valore di 0,4 milioni di EUR e di un'associazione in partecipazione del valore di 21,8 milioni di EUR, sono compatibili con il mercato comune. Articolo 4 La Repubblica austriaca è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000. Per la Commissione Philippe Busquin Membro della Commissione (1) GU C 9 del 13.1.1999, pag. 6. (2) Dal luglio 1998 Courtaulds plc fa parte dell'impresa internazionale Akzo Nobel, con sede nei Paesi Bassi, che produce prodotti farmaceutici, vernici, prodotti chimici e fibre. (3) Cfr. nota in calce 1. (4) BGBI. n. 185/1993. (5) GU C 253 del 4.9.1999, pag. 4. (6) Notificato con il n. N 542/95: direttiva concernente la concessione di contributi a fondo perduto a norma della legge del 24 marzo 1994, LGBI. n. 33/1994, recante le misure dirette a promuovere lo sviluppo economico del Burgenland, Landes-Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 - WiföG. (7) Cfr. nota in calce 6. (8) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9. (9) GU C 265 del 22.8.1998, pag. 28. (10) Cfr. comunicazione della Commissione sul metodo per la fissazione dei tassi d'interesse di riferimento e di sconto (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3).