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Document 62025TN0310

Causa T-310/25, Słumazeń: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 23 aprile 2025 – M.B. e a./AAA e a.

GU C, C/2025/3553, 7.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3553/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3553/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/3553

7.7.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 23 aprile 2025 – M.B. e a./AAA e a.

(Causa T-310/25, Słumazeń  (1) )

(C/2025/3553)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parti nella causa principale

Parte che ha promosso il giudizio dinanzi al giudice del rinvio: M.B. e a.

Altre parti nel procedimento: AAA S.A., BBB, CCC, DDD S.A.

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 2, lettere b) e h), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 5, l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (2), debba essere interpretato nel senso che, qualora più tratte aeree siano incluse in un’unica prenotazione, ciascuno dei vettori che ha effettuato una qualsiasi tratta inclusa in tale prenotazione e al quale il passeggero si rivolga, è tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo, il ritardo o il negato imbarco, indipendentemente da altre circostanze quali, ad esempio:

a)

chi abbia emesso la prenotazione (il vettore in questione, un altro vettore, un operatore turistico, un’agenzia di viaggi online, un altro soggetto) e chi sia l’emittente del biglietto (quale vettore);

b)

se tra i vettori che hanno operato le singole tratte sussistesse un qualsivoglia rapporto giuridico (in particolare, indipendentemente dalla sussistenza di un accordo di code-sharing o di interlinea tra tali vettori);

c)

dove abbia avuto inizio e dove si sia concluso il volo in coincidenza nonché dove abbiano avuto luogo gli scali, ossia se nel territorio di uno Stato membro dell’UE o al di fuori dell’Unione (purché il volo rientri nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento, ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1);

d)

su quale tratta si sia verificata la perturbazione (irregolarità, negato imbarco) – in particolare, se sulla prima o sulla seconda tratta del volo in coincidenza;

e)

se l’altro vettore che ha operato la tratta interessata dalla perturbazione del volo sia un vettore con sede nell’Unione europea oppure al di fuori di essa;

2.

In caso di risposta negativa alla questione 1a), se, ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, un’agenzia di viaggi online (quale, ad esempio, eSky.pl S.A. o myTrip.com Etraveli Group), che offre biglietti per i voli di un determinato vettore, debba essere considerata agente autorizzato di tale vettore e, di conseguenza, se la prenotazione emessa da tale agenzia di viaggi online debba essere considerata una prenotazione «accettata e registrata» dal vettore in questione e, in caso negativo, a quali condizioni ciò possa ritenersi possibile.

3.

In caso di risposta negativa alla questione 1b – quali caratteristiche debba presentare il rapporto giuridico tra i vettori affinché, ai sensi dell’articolo 2, lettere b) e h), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, qualora più tratte aeree siano incluse in un’unica prenotazione, ciascuno dei vettori che ha effettuato una qualsiasi tratta inclusa in tale prenotazione e al quale il passeggero si rivolga, sia tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo, il ritardo o il negato imbarco, in particolare, se sia necessaria e sufficiente l’esistenza di un accordo di interlinea, cioè di un accordo in virtù del quale i vettori sono autorizzati ad emettere biglietti che coprono tratte effettuate da altri vettori.

4.

In caso di risposta negativa alla questione 1b e di risposta alla questione 3 nel senso che è necessario un accordo di interlinea o altro accordo – se, alla luce dell’articolo 2, lettere b) e f), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, si possa presumere che, dal momento che è stata effettuata un’unica prenotazione comprendente tratte operate da vettori diversi (emessa da uno di tali vettori, da un operatore turistico, da un’agenzia di viaggi online o da altro soggetto), sussista tra i vettori interessati un rapporto giuridico necessario affinché essi siano ritenuti responsabili in solido per l’irregolarità relativa a un volo in coincidenza, indipendentemente dalla tratta (da essi operata o meno) su cui tale irregolarità si sia verificata.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)   GU 2004, L 46, pag. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3553/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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