This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62025TN0310
Case T-310/25, Słumazeń: Request for a preliminary ruling from the Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Poland) lodged on 23 April 2025 – M.B. and Others v AAA and Others
Causa T-310/25, Słumazeń: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 23 aprile 2025 – M.B. e a./AAA e a.
Causa T-310/25, Słumazeń: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 23 aprile 2025 – M.B. e a./AAA e a.
GU C, C/2025/3553, 7.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3553/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2025/3553 |
7.7.2025 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 23 aprile 2025 – M.B. e a./AAA e a.
(Causa T-310/25, Słumazeń (1) )
(C/2025/3553)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Parti nella causa principale
Parte che ha promosso il giudizio dinanzi al giudice del rinvio: M.B. e a.
Altre parti nel procedimento: AAA S.A., BBB, CCC, DDD S.A.
Questioni pregiudiziali
|
1. |
Se l’articolo 2, lettere b) e h), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 5, l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (2), debba essere interpretato nel senso che, qualora più tratte aeree siano incluse in un’unica prenotazione, ciascuno dei vettori che ha effettuato una qualsiasi tratta inclusa in tale prenotazione e al quale il passeggero si rivolga, è tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo, il ritardo o il negato imbarco, indipendentemente da altre circostanze quali, ad esempio:
|
|
2. |
In caso di risposta negativa alla questione 1a), se, ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, un’agenzia di viaggi online (quale, ad esempio, eSky.pl S.A. o myTrip.com Etraveli Group), che offre biglietti per i voli di un determinato vettore, debba essere considerata agente autorizzato di tale vettore e, di conseguenza, se la prenotazione emessa da tale agenzia di viaggi online debba essere considerata una prenotazione «accettata e registrata» dal vettore in questione e, in caso negativo, a quali condizioni ciò possa ritenersi possibile. |
|
3. |
In caso di risposta negativa alla questione 1b – quali caratteristiche debba presentare il rapporto giuridico tra i vettori affinché, ai sensi dell’articolo 2, lettere b) e h), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, qualora più tratte aeree siano incluse in un’unica prenotazione, ciascuno dei vettori che ha effettuato una qualsiasi tratta inclusa in tale prenotazione e al quale il passeggero si rivolga, sia tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo, il ritardo o il negato imbarco, in particolare, se sia necessaria e sufficiente l’esistenza di un accordo di interlinea, cioè di un accordo in virtù del quale i vettori sono autorizzati ad emettere biglietti che coprono tratte effettuate da altri vettori. |
|
4. |
In caso di risposta negativa alla questione 1b e di risposta alla questione 3 nel senso che è necessario un accordo di interlinea o altro accordo – se, alla luce dell’articolo 2, lettere b) e f), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, si possa presumere che, dal momento che è stata effettuata un’unica prenotazione comprendente tratte operate da vettori diversi (emessa da uno di tali vettori, da un operatore turistico, da un’agenzia di viaggi online o da altro soggetto), sussista tra i vettori interessati un rapporto giuridico necessario affinché essi siano ritenuti responsabili in solido per l’irregolarità relativa a un volo in coincidenza, indipendentemente dalla tratta (da essi operata o meno) su cui tale irregolarità si sia verificata. |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3553/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)