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Trattamento delle acque reflue urbane (fino al 2027)

SINTESI DI:

Direttiva 91/271/CEE: trattamento delle acque reflue urbane

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva 91/271/CEE è finalizzata a proteggere l’ambiente dell’Unione europea (Unione) dalle conseguenze negative (quali l’eutrofizzazione1) delle acque reflue urbane.
  • Stabilisce norme a livello comunitario per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue. La normativa riguarda inoltre le acque reflue prodotte anche dalle industrie agro-alimentari (come l’industria alimentare e l’industria della birra).

PUNTI CHIAVE

  • Gli Stati membri dell’Unione devono:
    • raccogliere e trattare le acque reflue in insediamenti urbani con una popolazione di almeno 2 000 abitanti, ed effettuare un trattamento secondario2 sulle acque reflue raccolte;
    • effettuare un trattamento più avanzato in insediamenti urbani con popolazione superiore ai 10 000 abitanti situati in specifiche aree sensibili3;
    • verificare che gli impianti di trattamento siano adeguatamente mantenuti in modo da garantire prestazioni sufficienti e che possano operare in tutte le normali condizioni climatiche;
    • adottare misure per limitare l’inquinamento delle acque recipienti provenienti da tracimazioni di acque meteoriche in situazioni estreme, come in caso di piogge insolitamente abbondanti;
    • monitorare le prestazioni degli impianti di trattamento e delle acque recipienti;
    • monitorare lo smaltimento e il riutilizzo dei fanghi di depurazione.
  • Oltre a delineare i metodi per il monitoraggio e la valutazione dei risultati, l’allegato I elenca i requisiti generali per:
    • i sistemi di raccolta,
    • gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, compresi i loro valori limite di emissione,
    • le acque reflue industriali scaricate in sistemi di raccolta urbani.
  • L’allegato II descrive i criteri per l’individuazione delle aree sensibili e meno sensibili.

Abrogazione

La direttiva 91/271/CEE sarà abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2024/3019 (si veda la sintesi) a partire dal . Tuttavia, alcune norme continueranno ad essere applicate successivamente.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

A decorrere dal , con termini diversi a seconda dei requisiti. Nel 1998, per chiarire alcune norme che avevano portato a interpretazioni divergenti negli Stati membri, la Commissione ha adottato la direttiva 98/15/CE. Essa è entrata in vigore il . Altre scadenze si applicano ai Paesi che hanno aderito all’Unione dal 2004 in poi. Queste sono specificati nei trattati di adesione con ciascuno dei Paesi interessati.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Eutrofizzazione: arricchimento delle acque con nutrienti che provoca, fra l’altro, una crescita accelerata delle alghe che perturba l’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua e della qualità delle acque stesse.
  2. Trattamento secondario: un processo che in genere comporta il trattamento biologico, in modo tale che vengano rispettati i requisiti contenuti nell’allegato I della direttiva.
  3. Aree sensibili: acque naturali a rischio di eutrofizzazione o che potrebbero diventarlo in un futuro prossimo se non vengono intraprese azioni protettive, oppure acque che necessitano di un ulteriore trattamento per conformarsi alle altre direttive dell’Unione (ad esempio, la direttiva sulle acque di balneazione).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del , concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del , pag. 40).

Le modifiche successive alla direttiva 91/271/CEE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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