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Tracciabilità dei trasferimenti di denaro

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

  • Per quanto riguarda l’ambito, il regolamento si applica ai trasferimenti di fondi, in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento (PSP)* o un PSP intermediario* che si trovano nell’Unione.
  • Il PSP dell’ordinante è tenuto a fornire informazioni specifiche sia sull’ordinante che sul beneficiario, ad esempio il nome del beneficiario e il numero di conto di pagamento del beneficiario, e a verificare l’esattezza delle informazioni fornite.
  • Il PSP del beneficiario e qualsiasi PSP intermediario devono applicare procedure efficaci per accertare che le informazioni fornite relative all’ordinante o al beneficiario non siano mancanti o incomplete. Nel caso di informazioni mancanti o incomplete, i PSP devono applicare procedure efficaci basate sul rischio per decidere se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi senza le informazioni richieste.
  • I dati personali ottenuti dal PSP dovrebbero essere utilizzati solo a fini di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e i PSP dovrebbero garantire la riservatezza di tali dati.
  • Tutti i dati relativi all’ordinante e al beneficiario non devono essere conservati più di quanto strettamente necessario per prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Tale periodo dovrebbe essere limitato a cinque anni, dopo di che tutti i dati personali dovrebbero essere cancellati, salvo se diversamente disposto dal diritto nazionale.
  • Gli Stati membri dell’Unione sono tenuti a stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento.
  • Il regolamento è parte di un pacchetto di misure legislative comunitarie volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che comprende la direttiva (UE) 2015/849 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (quarta direttiva anti riciclaggio di denaro) (si veda la sintesi).
  • Il regolamento fa parte di una più ampia strategia dell’Unione per combattere la criminalità finanziaria e comprende anche i lavori di:

Modifica

  • Il regolamento (UE) 2019/2175 aggiorna il regolamento (UE) 2015/847 per quanto riguarda gli aspetti relativi alla protezione dei dati per tenere conto dell’adozione del regolamento (UE) 2016/679 (il regolamento generale sulla protezione dei dati — si veda la sintesi).
  • Prevede inoltre che l’Autorità bancaria europea, a partire dal 1° gennaio 2020, subentri alle autorità europee di vigilanza nel compito di emanare eventuali orientamenti rivolti alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento sulle misure da adottare ai sensi del Regolamento (UE) 2015/847.

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2015/847 abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 26 giugno 2017.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Ordinante: persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che dà ordine di trasferire i fondi.
Beneficiario: una persona fisica o giuridica destinataria finale del trasferimento di fondi.
Trasferimento di fondi: operazione effettuata per via elettronica, per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l’ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto.
Finanziamento del terrorismo: la fornitura o la raccolta di fondi da utilizzare per compiere reati di terrorismo.
Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI): l’organismo intergovernativo responsabile della progettazione e della promozione, a livello sia nazionale che internazionale, delle strategie di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Prestatore di servizi di pagamento (PSP): persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento di fondi.
Prestatore intermediario di servizi di pagamento: prestatore di servizi di pagamento che non è né quello dell’ordinante né quello del beneficiario e che partecipa all’esecuzione di trasferimenti di fondi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 2015/847 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 21.10.2021

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