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Tracciabilità dei trasferimenti di denaro

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

  • Per quanto riguarda l’ambito, il regolamento si applica ai trasferimenti di fondi, in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento (PSP)6 o un PSP intermediario7 che si trovano nell’Unione.
  • Il PSP dell’ordinante è tenuto a fornire informazioni specifiche sia sull’ordinante che sul beneficiario, ad esempio il nome del beneficiario e il numero di conto di pagamento del beneficiario, e a verificare l’esattezza delle informazioni fornite.
  • Il PSP del beneficiario e qualsiasi PSP intermediario devono applicare procedure efficaci per accertare che le informazioni fornite relative all’ordinante o al beneficiario non siano mancanti o incomplete. Nel caso di informazioni mancanti o incomplete, i PSP devono applicare procedure efficaci basate sul rischio per decidere se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi senza le informazioni richieste.
  • I dati personali ottenuti dal PSP dovrebbero essere utilizzati solo a fini di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e i PSP dovrebbero garantire la riservatezza di tali dati.
  • Tutti i dati relativi all’ordinante e al beneficiario non devono essere conservati più di quanto strettamente necessario per prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Tale periodo dovrebbe essere limitato a cinque anni, dopo di che tutti i dati personali dovrebbero essere cancellati, salvo se diversamente disposto dal diritto nazionale.
  • Gli Stati membri dell’Unione sono tenuti a stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento.
  • Il regolamento è parte di un pacchetto di misure legislative comunitarie volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che comprende la direttiva (UE) 2015/849 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (quarta direttiva anti riciclaggio di denaro) (si veda la sintesi).
  • Il regolamento fa parte di una più ampia strategia dell’Unione per combattere la criminalità finanziaria e comprende anche i lavori di:

Modifica

  • Il regolamento (UE) 2019/2175 aggiorna il regolamento (UE) 2015/847 per quanto riguarda gli aspetti relativi alla protezione dei dati per tenere conto dell’adozione del regolamento (UE) 2016/679 (il regolamento generale sulla protezione dei dati — si veda la sintesi).
  • Prevede inoltre che l’Autorità bancaria europea, a partire dal , subentri alle autorità europee di vigilanza nel compito di emanare eventuali orientamenti rivolti alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento sulle misure da adottare ai sensi del Regolamento (UE) 2015/847.

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2015/847 abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Ordinante: persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che dà ordine di trasferire i fondi.
  2. Beneficiario: una persona fisica o giuridica destinataria finale del trasferimento di fondi.
  3. Trasferimento di fondi: operazione effettuata per via elettronica, per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l’ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto.
  4. Finanziamento del terrorismo: la fornitura o la raccolta di fondi da utilizzare per compiere reati di terrorismo.
  5. Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI): l’organismo intergovernativo responsabile della progettazione e della promozione, a livello sia nazionale che internazionale, delle strategie di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
  6. Prestatore di servizi di pagamento (PSP): persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento di fondi.
  7. Prestatore intermediario di servizi di pagamento: prestatore di servizi di pagamento che non è né quello dell’ordinante né quello del beneficiario e che partecipa all’esecuzione di trasferimenti di fondi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del , pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 2015/847 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

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