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La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)
SINTESI
CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?
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Offre una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, in particolare ai casi di fatti illeciti (illeciti ai sensi del diritto civile o pertinenti alla responsabilità civile).
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Assicura inoltre un equilibrio ragionevole tra gli interessi della persona la cui responsabilità è invocata e quelli della parte lesa.
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La legge applicabile è quella specificata dal regolamento, indipendentemente dal fatto che essa appartenga o meno a un paese dell’Unione europea (UE).
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Tale regolamento si applica a tutti i paesi dell’UE eccetto la Danimarca.
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PUNTI CHIAVE
Il regolamento non sostituisce il diritto nazionale sostanziale (ossia le leggi che stabiliscono i diritti e i doveri) relativo alle obbligazioni extracontrattuali; esso si limita a determinare il diritto nazionale sostanziale applicabile.
La legge applicabile a un’obbligazione extracontrattuale derivante da un illecito è:
1. | quella del paese in cui si è verificato il danno; |
2. | quella del paese in cui entrambe le parti risiedevano abitualmente o in cui avevano la sede di attività principale nel momento in cui si è verificato il danno; |
3. | laddove il caso sia più strettamente correlato con il diritto di un altro paese, la legge di tale paese. |
In presenza di determinate circostanze, il regolamento consente alle parti di scegliere, di comune accordo, la legge applicabile a un’obbligazione extracontrattuale.
Ambito della legge applicabile
La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali disciplina in particolare:
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la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili;
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i motivi di esonero dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;
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l’esistenza, la natura e la valutazione del danno o l’indennizzo chiesto;
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i provvedimenti che possono essere presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per garantire il risarcimento;
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il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza;
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la questione della trasferibilità del diritto alla richiesta di risarcimento, anche per via successoria;
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i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito;
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la responsabilità per fatto altrui.
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Esistono regole specifiche per le obbligazioni extracontrattuali, come ad esempio la responsabilità dei prodotti e la proprietà intellettuale. Alcune obbligazioni extracontrattuali sono escluse dal campo di applicazione del regolamento. Esse comprendono:
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la materia fiscale, doganale e amministrativa;
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la responsabilità degli Stati;
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le obbligazioni extracontrattuali specifiche derivanti, ad esempio, da regimi patrimoniali tra coniugi e familiari, da danni nucleari o violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.
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A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
A partire dall’11 gennaio 2009, eccetto l’articolo 29 (in vigore dall’11 luglio 2008).
CONTESTO
In aggiunta a questo regolamento (Roma II):
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il regolamento Roma I [regolamento (CE) n. 593/2008] stabilisce le regole per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale;
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il regolamento Roma III [regolamento (UE) n. 1259/2010] stabilisce le regole per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in materia di divorzio e di separazione legale.
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Si veda anche la sezione dedicata a:
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ATTO
Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pagg. 40-49)
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma II) (GU L 177 del 4.7.2008, pagg. 6-16) Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 26.10.2015