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Sistema di finanziamento della politica agricola comune (PAC)
1) OBIETTIVO
Adeguamento e codificazione del regolamento specifico (regolamento (CEE) n.729/70 del Consiglio) relativo al finanziamento della politica agricola comune (PAC), in seguito alle riforme dell'"Agenda 2000". Pur mantenendo in vigore il sistema di finanziamento esistente, che consiste in un finanziamento decentrato di gestione delle spese previste dalla normativa comunitaria da parte degli organismi pagatori, si intende iscrivere le spese per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale nella sezione "garanzia" del FEAOG.
Il regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005. Tuttavia, il regolamento è d'applicazione fino al 15 ottobre 2006 per le spese effettuate dagli Stati membri e fino al 31 dicembre 2006 per quelle effettuate dalla Commissione.
2) ATTO
Regolamento n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [Gazzetta ufficiale L 160 del 26.06.1999].
3) SINTESI
Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), istituito dal regolamento n. 25 del 1962 (modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 728/70) relativo al finanziamento della politica agricola comune, costituisce una parte considerevole del bilancio generale dell'Unione europea.
La sezione "Garanzia" del Fondo finanzia, in particolare, le spese dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, le misure di sviluppo rurale che accompagnano il sostegno dei mercati e le misure rurali non comprese nelle regioni dell'obiettivo 1, alcune spese veterinarie nonché le azioni intese a fornire informazioni sulla politica agricola comune.
La sezione "Orientamento" finanzia altre misure di sviluppo rurale (che non sono finanziate dalla sezione "Garanzia").
Il Fondo è gestito di concerto dalla Commissione e dagli Stati membri. Il comitato del Fondo, garante di tale gestione, è composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.
Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi riconosciuti al fine del pagamento delle spese. Svolgono funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi riconosciuti dagli Stati membri che offrono adeguate garanzie circa:
Gli organismi pagatori conservano i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti, nonché i documenti relativi all'esecuzione dei controlli amministrativi e materiali prescritti.
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:
Gli organismi pagatori effettuano i pagamenti ai beneficiari sulla base delle disposizioni comunitarie. Solo le spese eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti possono ottenere un finanziamento comunitario.
Gli Stati membri trasmettono ogni mese alla Commissione le dichiarazioni di spesa.
Gli stanziamenti per coprire le spese del FEAOG sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione a titolo di anticipi sull'imputazione delle spese sostenute. Si tratta di un rimborso delle spese sostenute (e prefinanziate) dagli Stati membri, i quali possono anche beneficiare di un capitale di esercizio per l'attuazione dei programmi nell'ambito delle azioni di sviluppo rurale.
Alla fine dell'esercizio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la dichiarazione di spesa annuale corredata dalla certificazione della completezza, dell'esattezza e della veridicità dei conti trasmessi.
La Commissione procede, entro il 30 aprile, alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori. La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti.
Questa decisione di liquidazione (liquidazione contabile) non pregiudica l'adozione di decisioni successive (decisioni ad hoc) volte ad escludere dal finanziamento spese che non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie. Gli importi in questione (rettifiche finanziarie) vengono recuperati presso gli Stati membri.
Ogni anno, anteriormente al 1° luglio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finanziaria sull'amministrazione del Fondo.
Qualora si presenti la necessità di adottare misure, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto in merito. Il comitato formula un parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato a maggioranza (articolo 205, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea).
Se il parere del comitato è favorevole, la Commissione adotta le misure, che sono immediatamente applicabili.
Se il parere è contrario, la Commissione comunica le misure al Consiglio; in tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese.
Il Comitato del Fondo è consultato:
Il presente regolamento sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2000 il regolamento (CEE) n. 729/70. L'articolo 15, terzo comma e l'articolo 40 della decisione 90/424/CEE, riguardanti le modalità di finanziamento di talune spese nel settore veterinario, sono soppressi.
Le misure necessarie per agevolare la transizione dal regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 729/70 a quello stabilito dal presente regolamento sono adottate secondo la procedura di comitatologia.
Ulteriori informazioni relative alla politica agricola comune sono disponibili sul sito della direzione generale responsabile dell'agricoltura.
Atto |
Datadi entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Regolamento (CE) n. 1258/1999 |
03.07.1999 |
- |
4) disposizioni d'applicazione
5) altri lavori
Ripartizione dei fondi
Decisione della Commissione, dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006 [Gazzetta ufficiale L 259, 06.10.1999] Tale decisione stabilisce gli stanziamenti iniziali del FEAOG-Garanzia assegnati agli Stati membri per le misure di sviluppo rurale. L'importo complessivo di questo sostegno ammonta a 4.339 milioni di euro per il periodo 2000-2006.
Pubblicità
Regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune [Gazzetta ufficiale L 100, 20.04.2000] Il FEAOG-Garanzia può finanziare (fino al 50 % o al 75 % dei costi ammissibili) le azioni intese ad illustrare l'evoluzione della politica agricola comune nonché a promuovere il modello agricolo europeo presso gli agricoltori e gli altri operatori del mondo rurale e dell'opinione pubblica. Fra le azioni sovvenzionabili figurano segnatamente le conferenze, i seminari, le visite d'informazione, le pubblicazioni e gli scambi di esperienze puntuali o integrati nei programmi annuali di attività.
La Commissione è incaricata di adottare le modalità d'applicazione del presente regolamento, assistita dal comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, e di presentare ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
Ultima modifica: 17.10.2005