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Document 31990D0424

90/424/CEE: Decisione del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario

OJ L 224, 18.8.1990, p. 19–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 136 - 145
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 136 - 145
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 43 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 43 - 52

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2009; abrogato da 32009D0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/424/oj

31990D0424

90/424/CEE: Decisione del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario

Gazzetta ufficiale n. L 224 del 18/08/1990 pag. 0019 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0136
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0136
12EM


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario (90/424/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli animali vivi e i prodotti di origine animale figurano nell'elenco di cui all'allegato II del trattato; che l'allevamento e la commercializzazione dei prodotti di origine animale rappresentano una fonte di reddito per una parte considerevole della popolazione agricola;

considerando che lo sviluppo razionale del settore ed il miglioramento della produttività implicano la realizzazione di azioni veterinarie intese a tutelare e a migliorare il livello di protezione sanitaria e zoosanitaria dalla Comunità;

considerando che per il conseguimento di questo obiettivo occorre prevedere un aiuto della Comunità per le azioni che sono stata avviate o che lo saranno;

considerando che la Comunità deve prendere le misure destinate ad instaurare progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che in tale contesto occorre contribuire, mediante una partecipazione finanziaria della Comunità, all'eradicazione quanto più rapida possibile di qualsiasi focolaio di malattie contagiose gravi;

considerando che è altresì opportuno prevenire e ridurre, mediante misure di controllo appropriate, l'apparizione

di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute dell'uomo;

considerando che la nuova politica in materia di controlli presuppone la soppressione dei controlli alle frontiere interne e l'armonizzazione del sistema di controllo per i prodotti provenienti dai paesi terzi; che é opportuno agevolare l'applicazione di questa politica tramite una partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione e allo sviluppo del nuovo regime;

considerando che per l'armonizzazione delle esigenze fondamentali in materia di protezione della salute pubblica, della salute degli animali e della protezione degli animali è

opportuno prevedere la designazione di laboratori comunitari di collegamento e di riferimento nonché attuare una serie di azioni di carattere tecnico e scientifico; che è opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità; che, in particolare nel settore della protezione degli animali, è utile creare una base di dati per raccogliere le informazioni necessarie e suscettibili di essere diffuse;

considerando che talune azioni comunitarie di eradicazione di alcune malattie degli animali beneficiano già di un aiuto finanziario della Comunità; che a tale proposito vanno

citate la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (5); la direttiva 82/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1982, che modifica la direttiva 77/391/CEE e istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (6), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85; la decisione 89/145/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1989, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini (CBPP) in Portogallo (7); la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica (8), modificata della decisione 87/488/CEE (9); la decisione 86/649/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo (10), modificata dalla decisione 89/577/CEE (11); la decisione 85/650/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Spagna (12) e la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia, in vista della sua eradicazione o prevenzione (13); che è opportuno che la partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione di ciascuna delle malattie summenzionate sia fissata dalla corrispondente decisione; che tuttavia, per quanto riguarda l'azione complementare per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini prevista dalla decisione 87/58/CEE (14) sembra giustificato,

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per motivi di coerenza, prevedere la possibilità di aumentare il livello del contributo finanziario della Comunità fino a concorrenza del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per la macellazione degli animali;

considerando che occorre prevedere un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie degli animali; che è opportuno raggruppare in un unico titolo tutte le azioni finanziarie della Comunità relative all'eradicazione e alla sorveglianza delle malattie degli animali e comportanti spese obbligatorie a carico del bilancio della Comunità;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare le necessarie misure d'attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a:

- azioni veterinarie specifiche,

- azioni di controllo nel settore veterinario,

- programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali.

La presente decisione non pregiudica la possibilità per taluni Stati membri di beneficiare di un contributo finanziario della Comunità superiore al 50 %, in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (15).

TITOLO I

AZIONI VETERINARIE SPECIFICHE

Articolo 2

Le azioni veterinarie specifiche comprendono:

- gli interventi d'emergenza;

- la lotta contro l'afta epizootica;

- le azioni a favore della protezione degli animali;

- la partecipazione ad azioni nazionali di eradicazione di talune malattie;

- le azioni tecniche o scientifiche.

Capitolo 1

Interventi di urgenza

Articolo 3

1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili qualora sul territorio di uno Stato membro si manifestino le malattie seguenti:

- peste bovina,

- peste dei piccoli ruminanti,

- malattia vescicolosa dei suini,

- febbre catarrale degli ovini,

- malattia di Teschen,

- peste avicola,

- vaiolo degli ovi-caprini,

- febbre della valle del Rift,

- dermatite nodulare contagiosa,

- peste equina,

- stomatite vescicolosa,

- encefalite equina virale venezuelana.

2. Lo Stato membro interessato deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della malattia, a condizione che le misure immediatamente applicate comprendano almeno la messa sotto sequestro dell'azienda dal momento in cui si sospetta la presenza della malattia, e dal momento della conferma ufficiale della presenza della malattia:

- l'abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o sospetti di essere colpiti o contaminati e la distruzione e, nel caso della peste avicola, la distruzione delle uova;

- la distruzione degli alimenti contaminati o dei materiali contaminati, nella misura in cui non possano essere disinfettati conformente al terzo trattino;

- la pulizia e la disinfezione dell'azienda e del materiale presente nell'azienda;

- la creazione di zone di protezione;

- l'applicazione di disposizioni atte ad evitare il rischio di propagazione delle infezioni;

- la fissazione di un termine da osservare prima del ripopolamento dell'azienda dopo l'abbattimento;

- l'indennizzo rapido ed adeguato degli allevatori.

3. Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure applicate conformemente alla legislazione comunitaria in materia di notifica e di eradicazione, nonché i risultati conseguiti. Non appena possibile, il comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE (16), in appresso denominato «comitato», esamina la situazione. Il contributo finanziario specifico della Comunità viene deter-

minato secondo la procedura prevista all'articolo 41, fatte salve le misure previste nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato interessate.

4. Se, a causa dell'evoluzione della situazione nella Comunità, dovesse risultare opportuno continuare l'azione di cui al paragrafo 2, può essere adottata, secondo la procedura prevista all'articolo 40, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità che potrà essere superiore al 50 % previsto al paragrafo 5, primo trattino. Al momento dell'adozione della suddetta decisione, possono essere adottate tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve applicare per assicurare il successo dell'azione e, in particolare, misure diverse da quelle citate al paragrafo 2.

5. Fatte salve le misure di sostegno dei mercati che devono essere prese nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, il contributo finanziario della Comunità, ripartito, se del caso, in più quote, deve ammontare:

- al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per il risarcimento dei propretari per l'abbattimento e la distruzione degli animali ed eventualmente dei loro prodotti, la pulizia, la disinfezione, la disinsettizzazione dell'azienda e del materiale e la distruzione degli alimenti e dei materiali contaminati di cui al paragrafo 2, secondo trattino;

- nel caso in cui la vaccinazione sia stata decisa conformemente al paragrafo 4, al 100 % delle forniture di vaccino ed al 50 % delle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione stessa.

Articolo 4

1. Le disposizioni dell'articolo 3 sono applicabili qualora sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro non sottoposto ad un programma di eradicazione della malattia conformemente alle disposizioni comunitarie si manifestino la peste suina africana e la pleuropolmonite contagiosa dei bovini.

2. Le disposizioni dell'articolo 3 sono applicabili qualora sul territorio di uno Stato membro si manifesti la malattia di Newcastle.

Tuttavia non sarà accordato nessun contributo finanziario della Comunità per la fornitura del vaccino o l'esecuzione della vaccinazione, salvo che la Commissione decida, secondo la procedura prevista all'articolo 41, di autorizzare il ricorso alla vaccinazione a talune condizioni e per un periodo ed una regione limitati.

Articolo 5

1. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide, secondo la procedura prevista all'articolo 41, di aggiungere all'elenco figurante all'articolo 3, paragrafo 1, una malattia esotica che deve essere dichiarata obbligatoriamente e che è suscettibile di costituire un pericolo per la Comunità.

2. L'elenco figurante all'articolo 3, paragrafo 1 può essere completato, secondo la procedura prevista all'articolo 41, in funzione dell'evoluzione della situazione, al fine di inclu-

dere malattie che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE e malattie trasmissibili ai pesci, o modificato o ridotto per tener conto dei progressi realizzati nell'ambito delle azioni di lotta decise a livello comunitario contro talune malattie, in particolare contro la peste suina classica.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere completate o modificate secondo la procedura prevista all'articolo 41, in particolare per tener conto dell'inserimento di nuove malattie nell'elenco figurante all'articolo 3, paragrafo 1, dell'esperienza acquisita o dell'adozione di disposizioni comunitarie concernenti le misure di lotta contro le malattie.

Articolo 6

1. Lo Stato membro che sia direttamente minacciato dalla comparsa o dalla propagazione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro limitrofo, di una delle malattie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1 e 2 e all'articolo 11, paragrafo 1, informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure che intende adottare per proteggersi.

2. Non appena possibile, il comitato di cui all'articolo 41 esamina la situazione. Secondo la procedura prevista all'articolo 41, possono essere decise tutte le misure appropriate per far fronte alla situazione, in particolare la creazione di una zona cuscinetto vaccinale e la concessione di un contributo finanziario della Comunità a favore di misure specifiche ritenute necessarie per il successo dell'azione intrapresa.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 definisce le spese imputabili e il livello del contributo finanziario della Comunità.

Articolo 7

1. La Comunità può decidere, su richiesta di uno Stato membro di far costituire dagli Stati membri scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1 (vaccini, ceppi virali appropriati, siero per diagnosi) e, fatta salva la decisione di cui all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 85/511/CEE, all'articolo 11, paragrafo 1.

2. L'azione di cui al paragrafo 1 nonché le sue modalità di esecuzione, relative in particolare alla scelta, alla produzione, al deposito, al trasporto e all'impiego di dette scorte, nonché l'entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 8

1. Se la comparsa o la propagazione in un paese terzo di una delle malattie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1, può costituire un pericolo per la Comunità, quest'ultima può contribuire alle azioni di lotta di detto paese contro tale malattia, fornendo vaccino o finanziando l'acquisto del medesimo.

2. L'azione di cui al paragrafo 1, nonché le sue modalità di esecuzione, le condizioni a cui la stessa può essere subordinata e il livello del contributo finanziario della Comunità sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 9

1. La Commissione effettua controlli in loco in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare, sotto l'aspetto veterinario, l'applicazione delle misure previste.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per agevolare detti controlli e, in particolare, per garantire che gli esperti dispongano, a richiesta di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari per valutare la realizzazione delle azioni.

3. Le disposizioni generali d'attuazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne le frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, la designazione degli esperti veterinari e la procedura che questi ultimi devono seguire per elaborare la loro relazione, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 10

Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Capitolo 2

Lotta contro l'afta epizootica

Articolo 11

1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili qualora nel territorio di uno Stato membro si manifesti l'afta epizootica.

2. Lo Stato membro interessato deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione dell'afta epizootica a condizione che siano immediatamente applicate le misure previste all'articolo 3, paragrafo 2 e le disposizioni appropriate della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (17), modificata dalla direttiva 90/423/CEE (18).

3. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 sono applicabili.

4. Fatte salve le misure di sostegno che devono essere prese nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati per sostenere il mercato, il contributo finanziario specifico a titolo della presente decisione è pari al 60 % delle spese sostenute dallo Stato membro per:

a) l'indennizzo dei proprietari per:

iii) l'abbattimento e la distruzione degli animali;

iii) la distruzione del latte;

iii) la pulizia e la disinfezione dell'azienda;

iv)

la distruzione degli alimenti contaminati e, qualora questi ultimi non possano essere disinfettati, dei materiali contaminati;

iv)

le perdite subite dagli allevatori per le restrizioni alla commercializzazione di animali d'allevamento e di ingrassamento al pascolo in seguito alla reintroduzione della vaccinazione d'urgenza, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, penultimo trattino della direttiva 85/511/CEE;

b)

l'eventuale trasporto delle carcasse verso le imprese di lavorazione;

c)

qualsiasi altra misura indispensabile all'eradicazione della malattia nel focolaio.

La Commissione definisce, secondo la procedura dell'articolo 41, la natura di queste altre misure previste alla let-

tera c), suscettibili di beneficiare dello stesso contributo finanziario della Comunità, nonché i casi di applicazione della lettera a), punto v).

5. Per la prima volta entro 45 giorni dalla conferma ufficiale del primo focolaio di afta epizootica e successivamente in funzione dell'andamento della situazione, il Comitato di cui all'articolo 42 esamina nuovamente la situazione. L'esame verte sulla situazione veterinaria e sulla stima delle spese già sostenute o da sostenere. A seguito di tale esame può essere adottata, secondo la procedura prevista all'articolo 42, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, il quale potrà essere superiore al 60 % previsto al paragrafo 4. Tale decisione stabilisce le spese imputabili e il livello del contributo finanziario della Comunità. Inoltre, al momento dell'adozione di tale decisione, possono essere prese tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato applicherà per garantire il successo dell'azione e, in particolare, misure diverse da quelle citate al paragrafo 2.

6. Tuttavia, in deroga al paragrafo 4, il contributo finanziario specifico della Comunità per le misure di cui al detto paragrafo è del 70 % fino al 1g gennaio 1995.

Articolo 12

Ogni azione decisa della Comunità a favore della lotta contro l'afta epizootica all'esterno della Comunità, e particolarmente quelle decise in applicazione degli articoli 6 e 8, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità.

Articolo 13

Le azioni e modalità di esecuzione delle azioni di cui all'articolo 12, le condizioni cui possono essere soggette e l'entità del contributo finanziario della Comunità sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 42.

Articolo 14

La costituzione di una riserva comunitaria di vaccini antiaftosi, prevista all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 85/511/CEE, può beneficiare di un aiuto comunitario.

Il livello del contributo comunitario e le condizioni cui detto contributo può essere subordinato sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 42.

Articolo 15

Per le azioni previste agli articoli 12, 13 e 14, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Qualora una grave epidemia di afta epizootica causi, ai sensi del presente capitolo, spese superiori agli importi stabiliti in conformità del primo comma, la Commissione prenderà le misure necessarie nell'ambito delle proprie competenze esistenti o farà le proposte necessarie all'autorità di bilancio al fine di garantire il rispetto degli impegni finanziari di cui all'articolo 11.

Le misure di cui all'articolo 11 sono considerate un intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Capitolo 3

Protezione degli animali

Articolo 16

La Comunità partecipa all'attuazione di una politica d'informazione nel settore della protezione degli animali fornendo un contributo finanziario per:

- la creazione e lo sviluppo di un sistema che comprenda una base di dati appropriati destinata a raccogliere e conservare tutte le informazioni relative alla normativa comunitaria in materia di protezione degli animali da allevamento, la protezione degli animali durante il trasporto e la protezione degli animali da macello nonché a trasmettere tali informazioni alle autorità competenti, ai produttori e ai consumatori,

- la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore della protezione degli animali.

Articolo 17

Le azioni di cui all'articolo 16, nonché le relative modalità di esecuzione e l'entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 18

Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Capitolo 4

Azioni tecniche e scientifiche

Articolo 19

La Comunità intraprende o aiuta gli Stati membri ad intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario.

Articolo 20

Le azioni di cui all'articolo 23 nonché le relative modalità di esecuzione e l'entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 21

Per le azioni previste nel presente capitolo l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

TITOLO II

PROGRAMMA DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI

Articolo 22

1. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini è fissato - fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 1:

- dalla direttiva 77/391/CEE,

- dalla direttiva 82/400/CEE,

- dalla decisione 87/58/CEE.

2. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini è fissato dalla decisione 89/145/CEE.

Articolo 23

1. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della peste suina classica è fissato dalla decisione 80/1096/CEE.

2. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della peste suina africana è fissato:

- dalla decisione 86/649/CEE,

- dalla decisione 86/650/CEE,

- dalla decisione 90/217/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1990, relativa ad un aiuto finanziario della Comunità

per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna (19).

3. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della brucellosi ovina è fissato dalla decisione 90/242/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini (20).

4. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della necrosi infettiva ematopoietica sarà fissato anteriormente al 31 dicembre 1990 nel quadro di una decisione del Consiglio che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della necrosi infettiva ematopoietica dei salmonidi nella Comunità.

Articolo 24

1. È intrapresa un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie che figurano nell'elenco contenuto nell'allegato. L'elenco può essere completato o modificato in funzione dell'evoluzione sanitaria della Comunità, su decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Anteriormente al 1g ottobre 1990, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa i criteri comunitari applicabili all'azione prevista al paragrafo 1. Tuttavia, per le malattie per cui la Comunità ha già stabilito i criteri comunitari applicabili all'azione da svolgere, gli Stati membri possono sottoporre alla Commissione un programma conformemente al paragrafo 3, subito dopo la notifica della presente decisione.

3. Lo Stato membro interessato che sottopone un programma alla Commissione fornisce al contempo tutte le informazioni finanziarie pertinenti ed indica in particolare il costo complessivo previsto annualmente per la realizzazione del suddetto programma. Questo programma eventualmente modificato per tener conto dell'esame effettuato dalla Commissione è approvato conformemente alla procedura prevista all'articolo 41.

4. Il contributo finanziario della Comunità per ciascun programma e le eventuali condizioni cui detto contributo può essere subordinato sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 41.

5. Le domande di pagamento riguardano le spese sostenute dallo Stato membro interessato nel corso dell'anno civile e vengono presentate alla Commissione anteriormente al 1g luglio dell'anno successivo.

6. La Commissione delibera sull'aiuto, previa consultazione del comitato.

7. In collaborazione con le competenti autorità nazionali, la Commissione effettua regolari controlli in loco per verificare la realizzazione dei programmi che beneficiano di un contributo finanziario della Comunità.

8. La Commissione informa regolarmente in proposito, almeno una volta all'anno, gli Stati membri nell'ambito del

comitato in funzione delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri interessati, le quali trasmettono alla Commissione una relazione circostanziata in occasione della presentazione delle domande di pagamento nonché, se del caso, delle relazioni presentate dagli esperti che hanno effettuato le ispezioni in loco per conto della Comunità e su designazione della Commissione.

9. Le eventuali modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 40.

Articolo 25

1. Nonostante gli articoli 22, 23 e 24 il livello del contributo finanziario della Comunità a programmi concernenti malattie menzionate in questi articoli è stabilito dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 41, al 50 % delle spese sostenute nello Stato membro indennizzando i proprietari per l'abbattimento del bestiame e per le malattie in questione.

2. Su domanda di uno Stato membro, la Commissione procede, in seno al comitato veterinario permanente, al riesame della situazione per quanto riguarda le malattie disciplinate dagli articoli 22, 23 e 24. Questo riesame riguarda sia la situazione veterinaria che la stima delle spese già sostenute o da sostenere. In seguito a questo esame è adottata, secondo la procedura prevista all'articolo 42, ogni nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, il quale potrà essere superiore al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l'indennizzo degli allevatori per l'abbattimento degli animali per la malattia in questione.

Al momento dell'adozione di questa decisione possono essere adottate tutte le misure necessarie che devono essere attuate dallo Stato membro interessato per assicurare il buon esito dell'azione.

Articolo 26

Il contributo annuo previsto a carico del Capitolo delle spese relative al settore agricolo del bilancio della Comunità è stimato a 70 milioni di ecu per le azioni contemplate nel presente titolo.

TITOLO III

CONTROLLI VETERINARI

Articolo 27

La Comunità contribuisce a rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari:

- tramite la concessione di un aiuto finanziario a laboratori di collegamento o di riferimento,

- partecipando finanziariamente all'attuazione dei controlli intesi a prevenire le zoonosi,

- partecipando finanziariamente all'attuazione della nuova politica in materia di controlli nel quadro della realizzazione del mercato interno.

Capitolo 1

Laboratori di collegamento o di riferimento

Articolo 28

1. Può beneficiare di un aiuto comunitario qualsiasi laboratorio di collegamento o di riferimento che sia designato come tale in conformità della normativa veterinaria comunitaria, che svolga gli incarichi e che soddisfi i requisiti ivi previsti.

2. Le modalità per la concessione degli aiuti contemplati al paragrafo 1, le condizioni a cui essi possono essere subordinati, nonché la loro entità, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 41.

3. Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Capitolo 2

Controlli per la prevenzione delle zoonosi

Articolo 29

Fin dall'applicazione di una normativa comunitaria per il controllo delle zoonosi, gli Stati membri potranno sollecitare un contributo finanziario della Comunità ai propri programmi di controllo, nell'ambito di un programma nazionale che deve essere approvato dalla Commissione conformemente alla procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 30

Lo Stato membro interessato che presenta il programma di controllo alla Commissione fornisce anche tutte le informazioni finanziarie appropriate ed indica in particolare il costo complessivo previsto annualmente per la realizzazione del suddetto programma.

Articolo 31

Il livello del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma nazionale di controllo e le eventuali condizioni cui detto contributo può essere subordinato sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 32

Ai fini del presente capitolo è applicabile l'articolo 24,paragrafi da 5 a 8.

Articolo 33

Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è stabilito ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Capitolo 3

Nuova politica in materia di controlli

Articolo 34

1. Ogni Stato membro elabora un programma di scambi di funzionari competenti nel settore veterinario.

2. Nell'ambito del comitato, la Commissione procede con gli Stati membri, ad un coordinamento dei programmi di scambi.

3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie alla realizzazione dei programmi coordinati di scambi.

4. Ogni anno si procede in seno al comitato ad un esame dello stato di avanzamento dei programmi, in base alla relazione degli Stati membri.

5. Gli Stati membri tengono conto dell'esperienza acquisita per migliorare e approfondire i programmi di scambio.

6. Un aiuto finanziario della Comunità può essere accordato per la realizzazione efficace dei programmi di scambio in particolare attraverso tirocini di formazione integrativa, quali quelli contemplati all'articolo 36, paragrafo 1. L'entità del contributo finanziario della Comunità nonché le eventuali condizioni cui può essere subordinato sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 41.

7. Ai fini del presente articolo sono applicabili gli articoli 20 e 21.

Articolo 35

L'articolo 34, paragrafi 6 e 7 è applicabile ai programmi che devono essere varati nell'ambito della decisione prevista all'articolo 19 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (21), per organizzare i controlli veterinari alle frontiere esterne per i prodotti provenienti dai paesi terzi introdotti nella Comunità.

Articolo 36

1. La Commissione può organizzare, direttamente o tramite le autorità nazionali competenti, periodi di tirocinio o riunioni di perfezionamento per il personale nazionale, in particolare per quello incaricato dei controlli di cui all'articolo 35.

2. Le modalità per l'organizzazione delle azioni di cui al paragrafo 1 nonché il livello del contributo finanziario della Comunità sono stabilite dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 37

1. La creazione di sistemi d'identificazione degli animali e di notifica delle malattie nell'ambito della normativa sui controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari di animali vivi, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, può beneficiare di un aiuto finanziario della Comunità.

2. Le modalità per l'organizzazione dell'azione di cui al paragrafo 1 ed il livello del contributo finanziario della Comunità sono stabiliti dalla Commissione, previa consulComunità sono stabiliti dalla Commissione, previa consultazione del comitato.

Articolo 38

1. Se uno Stato membro, per attuare la nuova politica di controlli richiesta dalla realizzazione del mercato interno per gli animali vivi ed i prodotti di origine animale, incontra, dal punto di vista strutturale o geografico, difficoltà in materia di personale o di infrastruttura, esso può beneficiare, a titolo transitorio, di un'assistenza finanziaria decrescente della Comunità.

2. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un programma nazionale che sia inteso a migliorare il sistema di controllo vigente e che sia corredato di tutte le informazioni finanziarie appropriate.

3. Ai fini del presente articolo è applicabile l'articolo 24, paragrafi 3 e da 5 a 8.

Articolo 39

Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è stabilito ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Sono applicabili mutatis mutandis gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (22), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (23).

Articolo 41

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.

Articolo 42

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine di due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3.

a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di quin-

dici giorni a decorrere dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.

Articolo 43

1. La decisione 77/97/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al finanziamento da parte della Comu-

nità di talune azioni veterinarie che presentano carattere d'urgenza (24), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, è abrogata con effetto alla data di notifica della presente decisione.

La Commissione determina, secondo la procedura prevista all'articolo 41, le modalità di finanziamento delle azioni di

vaccinazione contro la peste equina effettuate a decorrere dal 1g settembre 1989.

2. Tuttavia restano valide le decisioni di applicazione adottate sulla base della decisione 77/97/CEE.

Articolo 44

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

(1) GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 1.

(2) GU n. C 149 del 18. 6. 1990.

(3) GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 5.(4) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.(5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 9.(6) GU n. L 173 del 19. 6. 1982, pag. 18.(7) GU n. L 53 del 25. 2. 1989, pag. 55.(8) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.(9) GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 26.

(10) GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 5.

(11) GU n. L 322 del 7. 11. 1989, pag. 21.

(12) GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 9.

(13) GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19.

(14) GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 51.(15) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.(16) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.(17) GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.

(18) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.(19) GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 24.(20) GU n. L 140 dell' 1. 6. 1990, pag. 123.(21) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.(22) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(23) GU n. L 185 del 15.7. 1988, pag. 1.(24) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 78.

ALLEGATO ELENCO DELLE MALATTIE Gruppo 1

Malattie endemiche, soggette a misure obbligatorie di lotta e/o di eradicazione obbligatoria o volontaria applicabili a livello di mandria o gregge

- Tubercolosi bovina

- Brucellosi bovina

- Rinotracheite infettiva del bovino/vaginite pustolosa infettiva (centri per la fecondazione artificiale e la raccolta di embrioni)

- Brucellosi degli ovini e dei caprini (B. melitensis)

- Leucosi enzootica bovina (LEB)

- Malattia di Aujeszky

- Salmonella pullorum

- Salmonella gallinarum

- Carbonchio

- Maedi-Visna e virus dell'artrite-encefalite dei caprini

- Rinotracheite infettiva del bovino/vaginite pustolosa infettiva (altri tipi di aziende)

- Morbo di Johne (paratubercolosi)

- Mycoplasma gallisepticum.

Gruppo 2

Zoonosi o epizoozia non comprese altrove

- Rabbia

- Echinococcosi

- Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o qualsiasi altra malattia ad evoluzione lenta.

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