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Lavoro su cantieri temporanei e mobili

SINTESI DI:

Direttiva 92/57/CEE — prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Essa punta a promuovere migliori condizioni di lavoro nei cantieri in cui i lavoratori sono esposti a rischi particolarmente elevati.
  • La direttiva impone:
    • l’integrazione della sicurezza e della salute nelle fasi di progettazione e organizzazione del progetto e dell’opera.
    • la creazione di una catena di responsabilità che colleghi tutti i soggetti coinvolti, in modo da prevenire ogni rischio.
  • È l’ottava direttiva particolare ai sensi della direttiva quadro 89/391/CEE che introduce norme generali per incoraggiare il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a cantieri temporanei o mobili1 n tutti i settori di attività, privati o pubblici, comprese attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali e di svago.

Essa non è applicabile alle attività di perforazione e di estrazione nelle industrie estrattive.

Piano di sicurezza e di salute

Il committente2 o il responsabile dei lavori3 deve

  • designare uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute per un cantiere in cui sono presenti più imprese. Il coordinatore garantisce che venga redatto un piano di sicurezza e di salute prima dell’apertura del cantiere;
  • comunicare una notifica preliminare (elaborata conformemente all’allegato III della direttiva) per quanto riguarda un cantiere in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e che occupa contemporaneamente più di 20 lavoratori o la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni.

Progettazione dell’opera

Il committente o il responsabile dei lavori applica i principi generali di prevenzione previsti dalla direttiva quadro 89/391/CEE e il piano di sicurezza nelle fasi di:

  • progettazione del progetto di cantiere;
  • delle scelte architettoniche e organizzative;
  • nelle varie fasi di lavoro.

I coordinatori devono:

  • garantire che vengano attuati i principi generali di prevenzione;
  • elaborare un piano di sicurezza e di salute;
  • approntare un fascicolo che contenga gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi.

Attuazione del progetto

Nella fase di attuazione i coordinatori devono:

  • controllare l’applicazione delle misure di prevenzione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi4 quando è necessario;
  • organizzare la cooperazione tra i datori di lavoro in materia di sicurezza e di salute;
  • controllare la corretta applicazione delle procedure di lavoro;
  • assicurare che soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere.

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori e dei datori di lavoro

Quando viene designato un coordinatore, il committente o il responsabile dei lavori conserva comunque le proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza:

  • il datore di lavoro avrà l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni minime di sicurezza/salute applicabili ai cantieri, riportate nell’allegato IV (relative a impianti di distribuzione di energia, le vie e uscite di emergenza, l’aerazione, la temperatura, le vie di circolazione-zone di pericolo, i servizi sanitari, ecc.). Egli deve tenere conto delle indicazioni del coordinatore in materia di sicurezza e di salute;
  • i lavoratori autonomi dovranno conformarsi alle prescrizioni di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo delle attrezzature di lavoro e la protezione individuale.

Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

Conformemente alla direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti devono essere:

  • informati di tutte le misure prese per la loro sicurezza e salute nel cantiere;
  • consultati sulle materie contemplate dalla presente direttiva ogni qualvolta ciò sia necessario.

Direttiva di modifica

La direttiva 2007/30/CE ha semplificato i requisiti delle relazioni alla Commissione europea sull’attuazione della direttiva 89/391/CEE e delle sue varie direttive particolari. Gli Stati membri preparano un’unica relazione ogni cinque anni sull’attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva,

Nel 2017 è stato pubblicato uno studio sull’attuazione della direttiva.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica dal con l’intento di diventare legge nei Paesi dell’UE entro il .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Cantieri temporanei o mobili: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile (elenco non esauriente all’allegato I della direttiva).
  2. Committente: qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale l’opera viene realizzata.
  3. Responsabile dei lavori: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o della realizzazione e/o del controllo dell’esecuzione dell’opera per conto del committente.
  4. Lavoratore autonomo: qualsiasi persona diversa dal lavoratore dipendente e dal datore di lavoro la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del , riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245 del , pag. 6).

Modifiche successive alla direttiva 92/57/CEE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

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