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Sviluppo urbano sostenibile: progetti innovativi

SINTESI DI:

Regolamento delegato (UE) n. 522/2014 — selezione e gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento dettaglia come le azioni innovative portate avanti da città di paesi membri nel settore dello sviluppo urbano sostenibile vengono selezionate per finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (ERDF), e come tale processo di selezione viene gestito.

PUNTI CHIAVE

Il Regolamento (UE) n. 1301/2013disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo dell’UE sugli investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, mentre il Regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP (2014-2020) attribuisce alla Commissione europea la responsabilità di investire risorse in azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile. Queste iniziative aderiscono ai principi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, della Nuova agenda urbana, e della Politica regionale e urbana dell’UE.

Il Regolamento delegato (UE) n. 522/2014 fornisce dettagli sulle modalità di applicazione dei suddetti regolamenti.

  • I progetti saranno selezionati attraverso inviti alla presentazione di proposte su temi definiti ogni anno dalla Commissione.
  • Possono candidarsi aree urbane aventi più di 50 000 abitanti. Nelle aree di paesi dell’Unione in cui non sono presenti grandi città, le autorità urbane possono associarsi e presentare una proposta comune.
  • Il FESR contribuisce fino a 5 milioni di EUR per progetto.
  • La durata massima di ogni progetto prevista inizialmente era di tre anni, tuttavia questa è stata successivamente portata a quattro anni per consentire lo sviluppo completo delle iniziative.

La Commissione designa un organismo a livello dell’Unione a cui affidare la supervisione del bilancio per il programma di azioni innovative, e la responsabilità di:

  • fornire orientamenti per i richiedenti;
  • valutare l’ammissibilità dei richiedenti;
  • creare un gruppo di esperti al fine di valutare le proposte;
  • selezionare le azioni innovative;
  • emettere i pagamenti ai beneficiari;
  • monitorare le singole azioni innovative;
  • organizzare eventi di comunicazione;
  • diffondere i risultati;
  • attivare controlli sulla solidità della gestione finanziaria.

Criteri di selezione

Nel formulare le sue raccomandazioni su quali azioni innovative finanziare, il gruppo di esperti considera i seguenti criteri:

  • contenuto altamente innovativo della proposta, in particolare riguardo a soluzioni nuove per l’Europa;
  • progetti che abbiano obiettivi chiaramente definiti, dimostrino un adeguato lavoro di preparazione e tempi di realizzazione e aspettative di finanziamento realistici;
  • i progetti potranno beneficiare di fonti esterne di competenza quali università, ONG e società private;
  • risultati che siano misurabili, trasferibili e potenzialmente applicabili ad altre aree urbane.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è stato applicato dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento delegato (UE) n. 522/2014 della Commissione, dell’ , che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 148 del , pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 522/2014 sono state integrate nel testo di base. La versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

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