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Norme di sostenibilità per le batterie e i rifiuti di batterie

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso mira a garantire che, in futuro, le batterie abbiano un’impronta a basse emissioni di carbonio, utilizzando una quantità minima di sostanze nocive e meno materie prime provenienti da paesi al di fuori dell’Unione europea (Unione) e siano raccolte, riutilizzate e riciclate in misura elevata all’interno dell’Unione.
  • Il regolamento è un tassello del passaggio dell’Unione a un’economia circolare, un aspetto importante del Green Deal europeo (si veda la sintesi), e migliorerà la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime ed energia, rafforzando l’autonomia strategica e la competitività dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutte le batterie, comprese:

  • batterie portatili;
  • batterie per i veicoli elettrici (EV);
  • batterie industriali;
  • batterie per l’avviamento, l’illuminazione e l’accensione (utilizzate principalmente per veicoli e macchine);
  • batterie per mezzi di trasporto leggeri quali biciclette elettriche, ciclomotori elettrici e scooter elettrici.

Obiettivi

Stabilisce norme che riguardano l’intero ciclo di vita delle batterie. Tra esse figurano:

  • obiettivi di raccolta dei rifiuti per i produttori di batterie portatili: il 63 % entro la fine del 2027 e il 73 % entro la fine del 2030;
  • obiettivi di raccolta dei rifiuti per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri, ossia il 51 % entro la fine del 2028 e il 61 % entro la fine del 2031;
  • obiettivi di recupero del litio dai rifiuti di batterie: il 50 % entro la fine del 2027 e l’80 % entro la fine del 2031, che possono essere modificati per tener conto del mercato, degli sviluppi tecnologici e della disponibilità del litio;
  • obiettivi per il recupero del cobalto, del rame, del piombo e del nichel: il 90 % entro la fine del 2027 e del 95 % entro la fine del 2031;
  • livelli minimi di contenuto riciclato per le batterie industriali, le batterie per l’avviamento, l’illuminazione e l’accensione e per le batterie delle auto elettriche: il 16 % per il cobalto, l’85 % per il piombo, il 6 % per il litio e il 6 % per il nichel a decorrere dal 18 agosto 2031;
  • obiettivi di efficienza di riciclaggio: l’80 % per le batterie al nichel-cadmio, il 75 % per le batterie al piombo-acido, il 65 % per le batterie al litio e il 50 % per gli altri rifiuti di batterie, entro la fine del 2025; per le batterie al piombo-acido e le batterie al litio sono stati stabiliti obiettivi più elevati dalla fine del 2030;
  • un requisito che le batterie portatili incorporate in apparecchi siano rimovibili e sostituibili dall’utente finale entro il 2027;
  • un requisito per le batterie per i mezzi di trasporto leggeri di essere sostituibili da un professionista indipendente.

Sicurezza, sostenibilità ed etichettatura

  • Le aziende devono individuare, prevenire e affrontare i rischi sociali e ambientali legati all’approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio di materie prime, quali il litio, il cobalto, il nichel e la grafite naturale contenute nelle loro batterie.
  • Il regolamento include i criteri di prestazione, durabilità e sicurezza che riguardano le restrizioni sulle sostanze pericolose come il mercurio, il cadmio e il piombo, nonché le informazioni obbligatorie sull’impronta di carbonio delle batterie.
  • Le informazioni e l’etichettatura riguardanti questioni quali i componenti delle batterie e il contenuto riciclato saranno richieste sotto forma di codice QR, mentre per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri, industriali e dei veicoli elettrici, sarà necessario un «passaporto delle batterie». I requisiti in materia di etichettatura si applicano a partire dal 2026 e il codice QR dal 2027.

Il regolamento modifica la direttiva 2008/98/CE sulla gestione dei rifiuti (si veda la sintesi) e il regolamento (UE) 2019/1020 relativo alla vigilanza del mercato e alla conformità dei prodotti (si veda la sintesi). Abroga la direttiva 2006/66/CE sullo smaltimento delle pile usate (si veda la sintesi) a partire dal 30 giugno 2027.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 18 febbraio 2024, fatta eccezione per alcune norme specifiche.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].

Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/1020 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 25.01.2024

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