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Statistiche sugli input e sugli output delle attività agricole

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/2379 statistiche sugli input e sugli output agricoli

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce un quadro per le statistiche aggregate dell’Unione europea (Unione) sugli input e sugli output agricoli, nonché sugli usi intermedi di tali output in agricoltura e sulla loro raccolta e trasformazione.

PUNTI CHIAVE

  • Le statistiche riguardano unità statistiche quali:
    • aziende agricole1;
    • proprietà collettive2;
    • imprese che forniscono, acquistano, raccolgono o trasformano beni e servizi agricoli, compresi incubatoi, aziende lattiero-casearie e macelli;
    • operazioni e flussi di fattori di produzione, di beni e di servizi da e verso le attività agricole.
  • Le statistiche riguardano:
    • produzione animale: bestiame e carne, uova e pulcini, latte e prodotti lattiero-caseari;
    • produzione vegetale: superficie e produzione, bilanci delle colture, pascoli;
    • prezzi agricoli: indici dei prezzi agricoli, prezzi assoluti degli input, prezzi e affitti dei terreni agricoli;
    • nutrienti: fertilizzanti per l’agricoltura, bilanci dei nutrienti;
    • prodotti fitosanitari.
  • Le statistiche devono rappresentare:
    • il 95 % della produzione animale e della superficie agricola di ciascuno Stato membro dell’Unione utilizzata per le colture o potenzialmente trattata con nutrienti presenti nei fertilizzanti; e
    • inizialmente il 75 %, successivamente l’85 % e potenzialmente il 95 % dell’uso di prodotti fitosanitari nell’attività agricola.

Gli Stati membri:

  • possono utilizzare quanto segue per fornire le informazioni necessarie:
    • indagini statistiche o altri metodi di rilevazione di dati statistici;
    • dati amministrativi specificati in alcune normative dell’Unione;
    • altre fonti come dati amministrativi nazionali, strumenti digitali o sensori remoti;
  • devono garantire la qualità dei dati che trasmettono;
  • devono presentare a Eurostat relazioni sulla qualità ogni tre anni, a partire dal , sui processi utilizzati per fornire i propri dati.

Eurostat:

  • analizza, in modo trasparente e verificabile, la qualità dei dati ricevuti;
  • può, quando vengono individuati nuovi requisiti di dati o la necessità di miglioramenti sostanziali, avviare studi di fattibilità al fine di valutare:
    • la disponibilità e la qualità di nuove fonti di dati;
    • lo sviluppo e l’attuazione di nuove tecniche statistiche;
    • l’impatto e l’onere finanziari per i rispondenti;
  • diffonde online e gratuitamente i dati che riceve.

La Commissione europea:

  • può adottare atti delegati per modificare le tematiche dettagliate dei domini interessati o per soddisfare esigenze di dati ad hoc;
  • può adottare atti di esecuzione per specificare i set di dati da trasmettere, compresi gli elenchi e le descrizioni delle variabili e i requisiti di precisione;
  • garantisce che il diritto derivato non imponga oneri o costi aggiuntivi significativi agli Stati membri;
  • adotta misure adeguate per garantire che i finanziamenti dell’Unione siano protetti da frodi, corruzione o altre attività illecite;
  • riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea entro il , e successivamente ogni cinque anni, sull’attuazione del regolamento.

L’allegato definisce le frequenze di trasmissione, i periodi di riferimento e le dimensioni potenziali dell’agricoltura regionale e biologica per tutte le tematiche dettagliate dei dati che gli Stati membri devono trasmettere.

L’Unione copre fino al 95 % dei costi sostenuti per soddisfare alcuni dei requisiti del regolamento con sovvenzioni provenienti dal programma per il mercato unico.

Le norme transitorie si applicano ai prodotti fitosanitari dal 2025 al 2027, al fine di aumentare gradualmente la copertura.

Il regolamento:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento entrerà in vigore il .

CONTESTO

Il regolamento fa parte di una transizione per modernizzare le statistiche agricole europee. Migliora la conoscenza delle pratiche agricole e della produzione nel quadro della politica agricola comune, del Green Deal europeo e della strategia «Dal produttore al consumatore».

Statistiche trasparenti, complete e affidabili sono essenziali per la progettazione, l’attuazione, il monitoraggio, la valutazione e la revisione delle politiche agricole dell’Unione e del loro impatto su altre aree politiche.

TERMINI CHIAVE

  1. Azienda agricola. Un’unica proprietà agricola, dal punto di vista tecnico, economico e gestionale.
  2. Proprietà collettiva. Terreni in cui si applicano i diritti collettivi, utilizzati da due o più aziende agricole.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento

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