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Norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione territoriale europea

SINTESI DI:

Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione tra i paesi dell’UE, rispetto a specifiche categorie di spesa.

PUNTI CHIAVE

Cooperazione territoriale europea

  • Questo programma è noto più comunemente come Interreg.
  • Rappresenta uno dei due obiettivi della politica di coesione dell’UE 2014-2020 e fornisce un mezzo per attuare le azioni comuni e gli scambi politici tra attori nazionali, regionali e locali provenienti da diversi paesi dell’UE.
  • Si propone di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale armonica dell’UE nel suo complesso.
  • È costruito attorno a tre filoni di cooperazione:
    • transfrontaliera (Interreg A): affronta sfide comuni individuate congiuntamente nelle regioni di confine;
    • transnazionale (Interreg B): sostiene un’ampia gamma di investimenti di progetto correlati a innovazione, ambiente, accessibilità, telecomunicazioni, sviluppo urbano, ecc.;
    • interregionale (Interreg C): fornisce un mezzo per scambiare esperienze tra organismi regionali e locali in diversi paesi.
  • Per agevolare la cooperazione tra questi tre filoni, nel 2007 furono istituiti i gruppi europei di cooperazione territoriale ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006.
  • Il finanziamento è offerto dal Fondo europeo di sviluppo regionale, parte dei Fondi strutturali e d’investimento europei.

Categorie di spesa

Il regolamento stabilisce norme per le seguenti categoria di spesa:

  • spese per il personale;
  • spese di funzionamento e d’ufficio;
  • spese di viaggio e alloggio;
  • spese per collaborazioni esterne e di servizio;
  • spese di attrezzatura.

Spese ammissibili

  • Le spese ammissibili devono riguardare i costi di avvio oppure di avvio e attuazione di un’operazione o di parte di un’operazione.
  • Le seguenti tipologie di spesa non sono ammissibili:
    • multe, sanzioni pecuniarie e spese relative a controversie legali e contenziosi;
    • regali, salvo quelli che non eccedono i 50 € per regalo se relativi a promozioni, comunicazioni, pubblicità o informazioni;
    • spese legate alle fluttuazioni dei tassi di cambio.

A PARTIRE DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

Esso è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del , pag. 45).

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