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Regolamento quadro sul Meccanismo di vigilanza unico

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 468/2014 che istituisce il quadro di cooperazione tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali competenti nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (SSM)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento quadro sul Meccanismo di vigilanza unico definisce il quadro normativo sulla cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico1 (SSM). Contiene disposizioni operative per l’attuazione delle attività di vigilanza e delle responsabilità della Banca centrale europea (BCE) nelle sue capacità di controllo e delle autorità nazionali competenti2 (ANC).
  • Definisce la metodologia di vigilanza relativa ai soggetti vigilati dall’SSM e la loro classificazione come significativi o meno significativi.

PUNTI CHIAVE

L’SSM è uno dei due pilastri dell’unione bancaria dell’Unione, insieme al Meccanismo di risoluzione unico3 (SRM).

Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 1024/2013, noto come regolamento sull’SSM, che ha istituito l’SSM. L’SSM comprende la BCE e le ANC degli Stati membri partecipanti.

Ambito di applicazione

Il regolamento comprende modalità pratiche di cooperazione tra la BCE e le ANC e regole dettagliate relative agli aspetti organizzativi, alle procedure amministrative e alle sanzioni, che comprendono le seguenti.

  • Organizzazione dell’SSM. Prevedere le procedure soggiacenti alle responsabilità conferite alla BCE e alle ANC, segue esempio.
  • Funzionamento dell’SSM Attuato da parte della BCE e delle ANC, compresa la garanzia procedurale per l’adozione delle decisioni di vigilanza della BCE e la segnalazione delle violazioni.
  • Procedure per la cooperazione. Stabilire la cooperazione tra la BCE e le ANC e le autorità nazionali designate4 relativamente ai compiti e agli strumenti macroprudenziali.

Tra le componenti fondamentali del regolamento quadro sull’SSM compaiono la metodologia per valutare e riesaminare se un soggetto vigilato è classificato come significativo o meno significativo e le misure risultanti da tale valutazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Meccanismo di vigilanza unico. Sistema di vigilanza bancaria dell’Unione composto dalla BCE e dalle ANC, che conferisce alla BCE poteri di vigilanza diretti sulle banche con sede negli Stati membri che partecipano all’SSM.
  2. Autorità nazionali competenti. Autorità pubbliche o organismi competenti in base alle leggi nazionali designati per vigilare sulle istituzioni nell’ambito di un sistema di vigilanza attivo nello Stato membro interessato.
  3. Meccanismo di risoluzione unico. Sistema dell’Unione volto a gestire in maniera efficace le banche in sofferenza.
  4. Autorità nazionali designate. Le autorità competenti indicate dallo Stato membro interessato che collaborano con la BCE all’attuazione del regolamento sull’SSM; coincidono spesso con le banche centrali nazionali, ma possono anche essere autorità nazionali di vigilanza finanziaria.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del , che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’SSM) (BCE/2014/17) (GU L 141 del , pag. 1).

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