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Regolamento sull’area unica dei pagamenti in euro

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 260/2012 — Requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) n. 260/2012 stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per bonifici e addebiti diretti in euro nell’area unica dei pagamenti in euro (SEPA).

Il regolamento (UE) 2024/886, che mira a rendere pienamente disponibili i pagamenti istantanei in euro per i consumatori e le imprese in tutta l’Unione europea (Unione), modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 in questo senso.

PUNTI CHIAVE

  • I conti nazionali utilizzati per bonifici e addebiti diretti all’interno di ciascun Stato membro dell’area SEPA dovrebbero essere accessibili anche in tutta l’Unione. Ciò è noto come raggiungibilità.
  • Le stesse norme si applicano per le operazioni nazionali e transfrontaliere.
  • I sistemi dii pagamento dovrebbero essere interoperabili tra loro.
  • Il regolamento richiede che bonifici e operazioni di addebito diretto soddisfino determinate condizioni, tra cui:
    • l’uso di numeri di conti bancari internazionali (IBAN), codici identificativi bancari (BIC) e uno standard di messaggistica finanziaria per tutti i pagamenti in euro;
    • il diritto dei pagatori di emettere istruzioni specifiche, come l’importo e la periodicità di un addebito diretto.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2024/886 consente agli utenti del servizio di pagamento di trasferire denaro entro dieci secondi in qualsiasi momento del giorno, comprese le ore di lavoro al di fuori dello stesso paese, ma anche tra gli Stati membri dell’Unione.
    • Richiede ai prestatori di servizi di pagamento che forniscono ai propri utenti un servizio di pagamento per l’invio e la ricezione di bonifici non istantanei in euro di offrire loro anche un servizio di pagamento per l’invio e la ricezione di bonifici istantanei in euro.
    • I prestatori di servizi di pagamento devono garantire che tutti i conti di pagamento che sono raggiungibili per i bonifici siano raggiungibili anche per i bonifici istantanei 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario.
    • I prestatori di servizi di pagamento situati in uno Stato membro in cui la moneta non è l’euro non sono obbligati a offrire agli utenti il servizio di pagamento per l’invio di bonifici istantanei in euro al di là di un limite non inferiore a 25 000 euro per operazione. Il livello del limite è fissato dalle autorità competenti per un periodo di un anno ed è prorogabile per ulteriori periodi di un anno a loro discrezione. Tale limite di operazione può essere applicato solo ai bonifici istantanei in euro che vengono inviati da conti di pagamento denominati nella valuta nazionale dello Stato membro in questione, nel periodo in cui tale prestatore di servizi di pagamento non invia né riceve operazioni di bonifico non istantaneo in euro in relazione a tali conti di pagamento.
    • I prestatori di servizi di pagamento devono garantire che le commissioni applicate ai pagatori e ai beneficiari per l’invio e la ricezione di bonifici istantanei in euro non superino le commissioni da essi applicate per l’invio e la ricezione di bonifici non istantanei in euro.
    • I prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a verificare la corrispondenza tra l’IBAN e il nome del beneficiario al fine di allertare il pagatore su eventuali errori o frodi prima dell’avvio di un’operazione. Tale requisito si applica sia ai bonifici istantanei che a quelli normali in euro.
  • Il regolamento (UE) n. 260/2012 stabilisce le seguenti date di entrata in vigore:
    • dal (data successivamente rinviata ad agosto 2014), tutti i bonifici e gli addebiti diretti in euro devono essere effettuati nello stesso formato in tutti gli Stati membri dell’Unione in cui l’euro è la moneta nazionale;
    • a partire dal , tutti i bonifici e gli addebiti diretti in euro devono essere eseguiti nello stesso formato anche negli Stati membri la cui moneta non è l’euro;
    • dal , l’abolizione delle commissioni interbancarie multilaterali1 per gli addebiti diretti;
    • dal , fine dell’uso obbligatorio del BIC.
  • I termini entro i quali i prestatori di servizi di pagamento devono adempiere agli obblighi previsti dal regolamento di modifica (UE) 2024/886 sono ripartiti nel tempo, a partire dal e fino al , a seconda del tipo di obbligo e dello Stato membro in cui si trova un prestatore di servizi di pagamento.
  • Gli Stati membri dovevano:
    • designare un’autorità nazionale dotata di tutti i poteri necessari ad assicurare la piena attuazione del presente regolamento;
    • stabilire, entro il , le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento;
    • istituire procedure di reclamo e di ricorso stragiudiziale adeguate;
  • Per quanto riguarda la Commissione europea, sono state stabilite le seguenti norme:
    • le è stato conferito il potere di adottare atti delegati a partire dal per un periodo di cinque anni, rinnovabile.
    • doveva presentare una relazione sull’attuazione del presente regolamento entro il .
    • deve presentare entro il un’ulteriore relazione sull’applicazione della normativa, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che valuta l’evoluzione delle commissioni relative ai conti di pagamento, ai bonifici nazionali e transfrontalieri e ai bonifici istantanei in euro e nella valuta nazionale degli Stati membri in cui la moneta non è l’euro dal . Questa relazione valuterà inoltre se il metodo che i prestatori di servizi di pagamento devono applicare ai fini del rispetto degli obblighi di controllo delle sanzioni applicabili sia efficace nel prevenire inutili ostacoli ai bonifici istantanei.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) n. 260/2012 è in vigore dal .
  • Il regolamento di modifica (UE) 2024/886 è in vigore dal .

CONTESTO

  • L’area SEPA armonizza le modalità di pagamento in euro non in contanti effettuati all’interno dell’Unione. Le rende semplici come i pagamenti nazionali.
  • Si applica inoltre ai pagamenti in euro nell’Unione e in altri paesi, quali Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera, Regno Unito e Stato della Città del Vaticano.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Commissioni interbancarie multilaterali. Commissioni che i venditori di beni e servizi pagano per i pagamenti transfrontalieri che ricevono con carte di debito e di credito.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (UE) n. 924/2009 (GU L 94 del , pag. 22).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 260/2012 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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