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Nel settembre 2016, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una decisione e un regolamento che hanno permesso all’Unione, per la prima volta, di applicare autonomamente sanzioni all’ISIL o ad Al-Qaeda e a individui, gruppi, imprese o entità che li sostengono. In precedenza, le sanzioni potevano essere applicate solo alle persone ed entità elencate dalle Nazioni Unite o dagli Stati membri dell’Unione che agiscono individualmente. Questi due atti sono stati modificati nel tempo e:
Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del , che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell’Afghanistan (GU L 139 del , pag. 9).
I successivi emendamenti al regolamento (CE) n. 881/2002 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del , concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Da’esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del , pag. 25).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del , che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da’esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del , pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
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