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Regolamentazione delle colture geneticamente modificate: i diritti degli Stati membri

SINTESI DI:

Direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Ha lo scopo di rendere più efficiente e trasparente la procedura di autorizzazione per l’emissione deliberata1 e l’immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati (OGM)2 .
  • Inoltre, limita la concessione a un periodo di dieci anni (rinnovabile) e introduce il monitoraggio obbligatorio dopo che gli OGM sono stati immessi sul mercato.

PUNTI CHIAVE

La direttiva definisce:

  • un sistema di valutazione caso per caso dei rischi ambientali connessi all’emissione di OGM;
  • obiettivi comuni per il monitoraggio degli OGM dopo la loro emissione deliberata sul mercato;
  • un meccanismo che modifica, sospende o interrompe l’emissione deliberata di OGM qualora diventino disponibili informazioni relative al rischio di emissione.

L’etichettatura degli OGM e la consultazione pubblica vengono rese obbligatorie. La Commissione europea è tenuta a consultare i comitati scientifici competenti su qualsiasi questione riguardante la salute umana o l’ambiente.

Devono essere redatti registri con lo scopo di registrare le informazioni sulle modifiche genetiche degli OGM insieme alla loro localizzazione. Le norme sul funzionamento di questi registri sono stabilite nella decisione 2004/204/CE.

La Commissione deve pubblicare una relazione sull’esperienza degli OGM immessi sul mercato e una sintesi delle misure adottate dai paesi dell’Unione europea (UE) per attuare la presente direttiva ogni tre anni.

Se la presente direttiva consente ai paesi dell’UE di limitare o vietare l’emissione di OGM che costituiscono un rischio per la salute umana e l’ambiente, la direttiva (UE) 2015/412 la modifica, ampliando le motivazioni per cui i paesi dell’UE possono vietare o limitare gli OGM autorizzati o in corso di autorizzazione a livello dell’UE. Le motivazioni che possono essere utilizzate dagli Stati membri comprendono l’assetto territoriale urbano e rurale, la destinazione dei suoli, gli impatti socio-economici, la coesistenza3 e l’ordine pubblico.

La direttiva di modifica stabilisce inoltre l’insieme delle scadenze e delle responsabilità che governano le decisioni prese riguardo all’adeguamento dell’ambito geografico dell’autorizzazione, compreso il diritto alla non partecipazione sulla base delle nuove circostanze oggettive.

A partire dal , gli Stati membri in cui vengono coltivati gli organismi OGM devono introdurre misure nelle aree di confine del loro territorio al fine di evitare possibili contaminazioni transfrontaliere verso i paesi UE vicini in cui la coltivazione di tali organismi OGM è vietata, ad eccezione dei casi in cui tali misure si rivelino non necessarie alla luce di particolari condizioni geografiche.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il . I paesi dell’UE dovevano recepirle nelle proprie legislazioni nazionali entro il .

CONTESTO

Questa direttiva è soltanto uno dei vari elementi costitutivi del quadro normativo dell’UE per gli OGM. Gli altri componenti sono le direttive e i regolamenti (che si concentrano su temi quali il cibo geneticamente modificato o i movimenti transfrontalieri di OGM) volti a proteggere la salute umana e animale e l’ambiente, mettere in atto procedure armonizzate e garantire la tracciabilità degli OGM immessi sul mercato.

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Emissione deliberata: nel contesto di tale normativa, qualsiasi introduzione intenzionale nell’ambiente di organismi geneticamente modificati senza misure specifiche di contenimento.
  2. Organismi geneticamente modificati: utilizzando le tecniche della moderna biotecnologia chiamata ingegneria genetica, è possibile modificare il patrimonio genetico di cellule e organismi viventi. Ciò permette all’uomo di allevare piante e animali che, ad esempio, possono avere una resa superiore o resistere alle malattie.
  3. Coesistenza: l’esistenza di colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche richiede regole che garantiscano che essere possano essere mantenute separate le une dalle altre durante la coltivazione, il raccolto, il trasporto, la ce la lavorazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio — Dichiarazione della Commissione (GU L 106 del , pag. 1).

Le successive modifiche alla direttiva 2001/18/CE sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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