Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Accordi di riammissione tra la Comunità europea e alcuni Paesi terzi

SINTESI DI:

Legislazione UE seguente sulla riammissione:

QUAL È LO SCOPO DEGLI ACCORDI E DELLE DECISIONI?

  • La riammissione dei cittadini di un paese è un obbligo ai sensi del diritto consuetudinario internazionale. Per riportare le persone che risiedono illegalmente sul loro territorio ai loro paesi di origine, in particolare quando queste persone non dispongono di documenti di identificazione validi, gli Stati membri contano sulla cooperazione dei Paesi terzi per identificarle, dotarle di documenti e riammetterle.
  • Gli accordi di riammissione dell’UE forniscono un quadro strutturato di cooperazione tra gli Stati membri e i Paesi terzi e stabiliscono procedure rapide ed efficaci per l’identificazione, la dotazione di documenti e il rimpatrio di persone provenienti da una delle parti dell’accordo che risiedono senza autorizzazione nel territorio dell’altra parte.
  • Con la decisione, il Consiglio ha concluso l’accordo per conto dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Reciprocità

  • Tali accordi si basano sulla reciprocità. Le medesime disposizioni si applicano ai cittadini europei e, in determinate condizioni, ai cittadini di Paesi terzi, vale a dire le persone che possiedono una nazionalità diversa da quella di una delle parti firmatarie o gli apolidi presenti illegalmente nel Paese terzo interessato.
  • Come previsto dal protocollo 21 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Regno Unito e l’Irlanda possono scegliere di sottoscrivere o meno tali accordi caso per caso. Tuttavia, ai sensi del protocollo 22 del TFUE, la Danimarca ha rinunciato a partecipare alla cooperazione relativa a giustizia e affari interni (di cui fanno parte tali accordi di riammissione), con l’eccezione delle misure relative all’acquis di Schengen.

Cittadini propri

Tutti gli accordi di riammissione dell’UE riguardano procedure dettagliate per l’identificazione, la dotazione di nuovi documenti e la riammissione dei cittadini presenti illegalmente sul territorio delle altre parti. Molti degli accordi si applicano anche, con condizioni diverse, a:

  • figli minorenni non sposati di tali persone indipendentemente dal luogo di nascita o dalla nazionalità;
  • coniugi di tali persone, aventi un’altra nazionalità;
  • persone che risiedono nell’UE che non detengono più la nazionalità dell’altra parte interessata.

Cittadini di Paesi terzi e apolidi

Gli accordi di riammissione dell’UE riguardano inoltre impegni e procedure per la riammissione dei cittadini di Paesi terzi che sono entrati illegalmente nel territorio di una parte transitando nel territorio dell’altra parte. Ad esempio, una parte dovrebbe riammettere una persona che non è un suo cittadino se quella persona:

  • è entrata illegalmente e direttamente nel territorio di una parte dal territorio dell’altra parte;
  • è in possesso, al momento della domanda di riammissione, di un visto o permesso di soggiorno valido per il paese interessato.

Tale obbligo non si applica se il soggetto interessato:

  • si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale della parte interessata;
  • ha ottenuto un visto o un permesso di soggiorno da una parte a meno che:
    • abbia ottenuto un visto o un permesso di soggiorno dall’altra parte con periodo di validità maggiore; o
    • il visto o il permesso siano stati ottenuti utilizzando documenti falsi o falsificati; o
    • vengano disattese le condizioni previste dal visto;
  • abbia il diritto di entrare senza visto nel territorio della parte interessata.

Procedure

  • La parte che desidera rimpatriare una persona che non è in possesso di documenti di identità in corso di validità presenta all’altra parte interessata una domanda di riammissione contenente le informazioni (inclusi nome, data di nascita, prova della cittadinanza) elencate nell’accordo specifico.
  • Le domande di cittadini di Paesi terzi e apolidi vengono presentate all’autorità competente del paese interessato entro un determinato periodo di tempo dopo che la parte è venuta a conoscenza della situazione illegale della persona interessata.
  • La risposta alla domanda di riammissione deve essere ricevuta entro un periodo specificato, in genere entro un mese. Secondo la procedura accelerata, le risposte sono generalmente richieste entro una settimana. Il rifiuto della domanda di riammissione deve essere motivato.
  • Una volta che la parte ha accettato la riammissione, le autorità della parte interessata devono rilasciare un documento di viaggio, indipendentemente dalla volontà della persona.
  • Alcuni degli accordi riguardano anche le disposizioni da adottare in vista dell’operazione di rimpatrio o relative all’agevolazione del transito per i rimpatriati verso altri Paesi terzi (ad esempio il punto di ingresso, eventuali accompagnatori e altre informazioni pertinenti al trasferimento).
  • Gli accordi elencano inoltre i diversi mezzi di prova della nazionalità di una persona e del suo ingresso irregolare nel territorio delle parti interessate.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO GLI ACCORDI E LE DECISIONI?

AttoData di applicazioneData di entrata in vigore
Accordo con la Turchia
Decisione relativa alla conclusione dell’accordo
Accordo con l’Azerbaigian
Decisione relativa alla conclusione dell’accordo
Accordo con l’Armenia
Decisione relativa alla conclusione dell’accordo
Accordo con Capo Verde
Decisione relativa alla conclusione dell’accordo
Accordo con la Georgia
Decisione relativa alla conclusione dell’accordo
Accordo con il Pakistan
Decisione relativa alla conclusione dell’accordo
Accordo con l’Ucraina
Decisione relativa alla conclusione dell’accordo
Accordo con la Moldova
Decisione relativa alla conclusione dell’accordo
Accordo con la Macedonia del Nord
Decisione relativa alla conclusione dell’accordo
Accordo con il Montenegro
Decisione relativa alla conclusione dell’accordo
Accordo con la Serbia
Decisione relativa alla conclusione dell’accordo
Accordo con la Bosnia-Erzegovina
Decisione relativa alla conclusione dell’accordo
Accordo con la Russia
Decisione relativa alla conclusione dell’accordo
Accordo con l’Albania
Decisione relativa alla conclusione dell’accordo
Accordi con lo Sri Lanka
Decisione relativa alla conclusione dell’accordo
Accordo con Macao
Decisione relativa alla conclusione dell’accordo
Accordo con Hong Kong
Decisione relativa alla conclusione dell’accordo

CONTESTO

DOCUMENTI PRINCIPALI

Albania

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare — Dichiarazioni (GU L 124 del , pagg. 22-40).

Decisione 2005/809/CE del Consiglio del , relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 304 del , pag. 14).

Armenia

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 289 del , pag. 13).

Decisione 2013/629/UE del Consiglio, del , concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 289 del , pag. 12).

Azerbaigian

Accordo tra l’Unione Europea e la Repubblica dell’Azerbaigian relativo alla riammissione delle persone che soggiornano illegalmente (GU L 128 del , pag. 17).

Decisione 2014/239/UE del Consiglio, del , concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 128 del , pag. 15).

Bosnia-Erzegovina

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina — Dichiarazioni comuni (GU L 334 del , pag. 66).

Decisione 2007/820/CE del Consiglio, dell’, relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina (GU L 334 del , pag. 65).

Capo Verde

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 282 del , pag. 15).

Decisione 2013/522/UE del Consiglio, del , concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 282 del , pag. 13).

Georgia

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia (GU L 52 del , pag. 47).

Decisione 2011/118/UE del Consiglio, del , concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 52 del , pag. 45).

Hong Kong

Accordo tra la Comunità europea e il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 17 del , pag. 25).

Decisione del Consiglio 2004/80/CE del , relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 17 del , pag. 23).

Macao

Accordo tra la Comunità europea e la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 143 del , pag. 99).

Decisione del Consiglio 2004/424/CE del , relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 143 del , pag. 97).

Moldova

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare — Dichiarazioni (GU L 334 del , pag. 149).

Decisione 2007/826/CE del Consiglio, del , concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 334 del , pag. 148).

Montenegro

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro — Dichiarazioni comuni (GU L 334 del , pag. 26).

Decisione 2007/818/CE del Consiglio, dell’, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Montenegro relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 334 del , pag. 25).

Macedonia del Nord

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia — Dichiarazioni comuni (GU L 334 del , pag. 7).

Decisione 2007/817/CE del Consiglio dell’, relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 334 del , pag. 1).

Pakistan

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 287 del , pag. 52).

Decisione 2010/649/UE del Consiglio, del , concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 287 del , pag. 50).

Russia

Accordo di riammissione fra la Federazione russa e la Comunità europea — Dichiarazioni comuni (GU L 129 del , pag. 40).

Decisione 2007/341/CE del Consiglio, del , relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Federazione russa (GU L 129 del , pag. 38).

Serbia

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia (GU L 334 del , pag. 46).

Decisione 2007/819/CE del Consiglio, dell’, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 334 del , pag. 45).

Sri Lanka

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare — Dichiarazioni (GU L 124 del , pag. 43).

Decisione 2005/372/CE del Consiglio, del , relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 124 del , pag. 41).

Turchia

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia (GU L 134, del , pag. 3).

Decisione 2014/252/UE del Consiglio, del , concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (GU L 134 del , pag. 1).

Ucraina

Accordo di riammissione tra la Comunità europea e l’Ucraina — Allegati — Dichiarazione — Dichiarazioni comuni (GU L 332 del , pag. 48).

Decisione 2007/839/CE del Consiglio, del , relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione fra la Comunità europea e l’Ucraina (GU L 332 del , pag. 46).

ultimo aggiornamento

Top