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Protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
Ridurre il numero e la gravità delle lesioni subite in caso di urto con le superfici frontali dei veicoli, introduce requisiti e misure per garantire una migliore protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili*.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento stabilisce le prescrizioni per la costruzione e il funzionamento dei veicoli a motore e di sistemi di protezione frontale.
Tipologie di veicoli interessati
Il regolamento si applica a:
Obblighi dei costruttori
Costruttori:
I costruttori devono presentare alle autorità una domanda di omologazione CE sotto forma di un documento informativo contenente:
Obblighi delle autorità nazionali degli Stati membri
Le autorità nazionali non devono rilasciare l’omologazione UE se il sistema di protezione frontale non rispetta le prescrizioni del presente regolamento. Tuttavia, i veicoli equipaggiati con sistemi anticollisione potranno non essere tenuti a soddisfare tali requisiti in futuro, sulla base di una valutazione della Commissione europea.
Attuazione delle norme
Il regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione stabilisce norme dettagliate per l’attuazione dell’allegato I del regolamento sui requisiti tecnici per eseguire le prove.
DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?
Il regolamento si applica dal 24 novembre 2009, con alcune eccezioni:
CONTESTO
Oltre alle misure relative all’omologazione previste dal regolamento (CE) n. 78/2009, l’UE ha inoltre adottato la direttiva 2010/40/UE — Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti in Europa. Tali applicazioni di sicurezza stradale, basate sui sistemi di trasporto intelligenti, hanno dimostrato la loro efficacia, ma il beneficio complessivo per la società dipende dalla loro più ampia diffusione.
Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (GU L 35, del 4.2.2009, pagg. 1-31).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 78/2009 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI COLLEGATI
Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pagg. 1-13).
Si veda la versione consolidata.
regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 recante disposizioni di applicazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (GU L 195, del 25.7.2009, pagg. 1-60).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva quadro) (GU L 263, del 9.10.2007, pagg. 1-160).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 11.01.2019