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Protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 78/2009 concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Ridurre il numero e la gravità delle lesioni subite in caso di urto con le superfici frontali dei veicoli, introduce requisiti e misure per garantire una migliore protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili*.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento stabilisce le prescrizioni per la costruzione e il funzionamento dei veicoli a motore e di sistemi di protezione frontale.

Tipologie di veicoli interessati

Il regolamento si applica a:

  • veicoli a motore di categoria M1 (essenzialmente automobili per il trasporto di persone) come definiti nell’allegato II della direttiva 2007/46/CEVeicoli a motore — sistema di omologazione dell’Unione europea;
  • veicoli a motore di categoria N1 (essenzialmente adibiti al trasporto leggero di merci fino a 3,5 t. di peso) come definiti nell’allegato II della direttiva 2007/46/CE;
  • ai sistemi di protezione frontale di tali veicoli, montati come elementi originali sui veicoli o forniti come entità separate.

Obblighi dei costruttori

Costruttori:

  • devono garantire che i veicoli commercializzati siano dotati di un dispositivo di assistenza alla frenata omologato;
  • possono fornire un sistema di protezione frontale separato che sia conforme ai criteri del presente regolamento;
  • devono fornire alle autorità di omologazione dati adeguati sulle specifiche e sulle condizioni delle prove cui sono stati sottoposti i veicoli.

I costruttori devono presentare alle autorità una domanda di omologazione CE sotto forma di un documento informativo contenente:

  • informazioni generali;
  • caratteristiche costruttive; e
  • informazioni sulla carrozzeria del veicolo.

Obblighi delle autorità nazionali degli Stati membri

  • L’autorità incaricata dell’omologazione deve rilasciare l’omologazione UE per tipo di veicolo qualora siano rispettati i requisiti prescritti.
  • Viene attribuita una delle tre lettere in base ai requisiti soddisfatti dal veicolo, e in particolare:
    • A (che corrisponde al primo livello di protezione minima);
    • B (che corrisponde al secondo livello di protezione); o
    • C (che corrisponde al livello di protezione di taluni veicoli specifici).

Le autorità nazionali non devono rilasciare l’omologazione UE se il sistema di protezione frontale non rispetta le prescrizioni del presente regolamento. Tuttavia, i veicoli equipaggiati con sistemi anticollisione potranno non essere tenuti a soddisfare tali requisiti in futuro, sulla base di una valutazione della Commissione europea.

Attuazione delle norme

Il regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione stabilisce norme dettagliate per l’attuazione dell’allegato I del regolamento sui requisiti tecnici per eseguire le prove.

DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica dal 24 novembre 2009, con alcune eccezioni:

  • Gli articoli 4/6/CE e 9/9/CE si applicano dal 24 febbraio 2009.
  • Gli articoli dal 9/2 a 8 si applicano a partire da date diverse nell’arco di un periodo che va fino al 24 agosto 2019).

CONTESTO

Oltre alle misure relative all’omologazione previste dal regolamento (CE) n. 78/2009, l’UE ha inoltre adottato la direttiva 2010/40/UEQuadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti in Europa. Tali applicazioni di sicurezza stradale, basate sui sistemi di trasporto intelligenti, hanno dimostrato la loro efficacia, ma il beneficio complessivo per la società dipende dalla loro più ampia diffusione.

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Utenti della strada vulnerabili: utenti della strada non motorizzati quali pedoni e ciclisti, nonché motociclisti e persone con disabilità o mobilità e orientamento ridotti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (GU L 35, del 4.2.2009, pagg. 1-31).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 78/2009 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pagg. 1-13).

Si veda la versione consolidata.

regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 recante disposizioni di applicazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (GU L 195, del 25.7.2009, pagg. 1-60).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva quadro) (GU L 263, del 9.10.2007, pagg. 1-160).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 11.01.2019

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