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Document 02007L0046-20180331

Consolidated text: Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ( direttiva quadro ) (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/46/2018-03-31

02007L0046 — IT — 31.03.2018 — 022.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 2007/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 settembre 2007

che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

(«direttiva quadro»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 263 dell'9.10.2007, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2008 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 2008

  L 292

1

31.10.2008

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 78/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 gennaio 2009

  L 35

1

4.2.2009

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 79/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 gennaio 2009

  L 35

32

4.2.2009

 M4

REGOLAMENTO (CE) N. 385/2009 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2009

  L 118

13

13.5.2009

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 595/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009

  L 188

1

18.7.2009

►M6

REGOLAMENTO (CE) N. 661/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009

  L 200

1

31.7.2009

 M7

DIRETTIVA 2010/19/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 9 marzo 2010

  L 72

17

20.3.2010

 M8

Modificato da: DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2011/415/UE del 14 luglio 2011

  L 185

76

15.7.2011

►M9

REGOLAMENTO (UE) N. 371/2010 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2010

  L 110

1

1.5.2010

►M10

REGOLAMENTO (UE) N. 183/2011 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 2011

  L 53

4

26.2.2011

►M11

REGOLAMENTO (UE) N. 582/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2011

  L 167

1

25.6.2011

►M12

REGOLAMENTO (UE) N. 678/2011 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2011

  L 185

30

15.7.2011

►M13

REGOLAMENTO (UE) N. 65/2012 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2012

  L 28

24

31.1.2012

►M14

REGOLAMENTO (UE) N. 1229/2012 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2012

  L 353

1

21.12.2012

►M15

REGOLAMENTO (UE) N. 1230/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2012

  L 353

31

21.12.2012

►M16

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2013

  L 47

51

20.2.2013

 M17

REGOLAMENTO (UE) N. 171/2013 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2013

  L 55

9

27.2.2013

►M18

REGOLAMENTO (UE) N. 195/2013 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2013

  L 65

1

8.3.2013

►M19

DIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

172

10.6.2013

►M20

REGOLAMENTO (UE) N. 136/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 febbraio 2014

  L 43

12

13.2.2014

►M21

REGOLAMENTO (UE) N. 133/2014 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2014

  L 47

1

18.2.2014

►M22

REGOLAMENTO (UE) N. 214/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2014

  L 69

3

8.3.2014

►M23

REGOLAMENTO (UE) N. 540/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014

  L 158

131

27.5.2014

►M24

REGOLAMENTO (UE) N. 1171/2014 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2014

  L 315

3

1.11.2014

►M25

REGOLAMENTO (UE) 2015/45 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2015

  L 9

1

15.1.2015

►M26

REGOLAMENTO (UE) 2015/166 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2015

  L 28

3

4.2.2015

►M27

REGOLAMENTO (UE) 2015/758 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2015

  L 123

77

19.5.2015

►M28

REGOLAMENTO (UE) 2017/1151 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2017

  L 175

1

7.7.2017

►M29

REGOLAMENTO (UE) 2017/1154 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2017

  L 175

708

7.7.2017

►M30

REGOLAMENTO (UE) 2017/1347 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2017

  L 192

1

24.7.2017

►M31

REGOLAMENTO (UE) 2017/2400 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2017

  L 349

1

29.12.2017


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 320, 5.12.2009, pag.  36 (2007/46/CE)

 C2

Rettifica, GU L 308, 25.11.2015, pag.  11 (661/2009)




▼B

DIRETTIVA 2007/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 settembre 2007

che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

(«direttiva quadro»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali necessari per l’omologazione di tutti i veicoli nuovi che rientrano nel suo campo d’applicazione e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, al fine di semplificarne l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione all’interno della Comunità.

La presente direttiva stabilisce inoltre disposizioni per la vendita e la messa in circolazione di parti e apparecchiature destinate ai veicoli omologati conformemente alla presente direttiva.

Specifici requisiti tecnici relativi alla costruzione e al funzionamento di veicoli sono stabiliti in applicazione della presente direttiva con atti normativi, il cui elenco tassativo figura nell’allegato IV.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  La presente direttiva si applica all’omologazione dei veicoli progettati e fabbricati in una o più fasi al fine di essere utilizzati su strada, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche progettati e fabbricati per i suddetti veicoli.

Essa si applica anche all’omologazione individuale di tali veicoli.

La presente direttiva si applica inoltre alle parti e alle apparecchiature destinate ai veicoli da essa contemplati.

2.  La presente direttiva non si applica all’omologazione o all’omologazione individuale dei seguenti veicoli:

a) i trattori agricoli o forestali, quali definiti nella direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli ( 1 ), e i rimorchi progettati e fabbricati specificamente per essere trainati dai medesimi;

b) i quadricicli, quali definiti nella direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote ( 2 );

c) i veicoli cingolati.

3.  L’omologazione o l’omologazione individuale, disciplinate dalla presente direttiva, sono facoltative per i seguenti veicoli:

a) veicoli progettati e fabbricati per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali;

b) veicoli blindati progettati e fabbricati per essere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico; e

c) macchine mobili,

nella misura in cui tali veicoli soddisfino i requisiti della presente direttiva. Tali omologazioni facoltative non pregiudicano l’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine ( 3 ).

4.  L’omologazione individuale a norma della presente direttiva è facoltativa per i seguenti veicoli:

a) veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche su strada;

b) prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove purché siano stati progettati e fabbricati specificamente a tal fine.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva e degli atti normativi elencati nell’allegato IV, salvo altrimenti in essi disposto, si intende per:

1) «atto normativo», una direttiva particolare o un regolamento oppure un regolamento UNECE annesso all’accordo del 1958 riveduto;

2) «direttiva particolare o regolamento» una direttiva o un regolamento elencato nell’allegato IV, parte I. Il termine include anche i rispettivi provvedimenti di esecuzione;

3) «omologazione», la procedura con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

4) «omologazione nazionale», l’omologazione prevista dalla legislazione nazionale di uno Stato membro, la cui validità è limitata al territorio di tale Stato membro;

5) «omologazione CE», la procedura con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti della presente direttiva e degli atti normativi elencati negli allegati IV o XI;

6) «omologazione individuale», la procedura con cui uno Stato membro certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;

7) «omologazione in più fasi», la procedura con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti della presente direttiva;

8) «omologazione a tappe», una procedura di omologazione di un veicolo consistente nell’ottenere gradualmente la serie completa delle schede di omologazione CE per i sistemi, i componenti e le entità tecniche relativi al veicolo e che conduce, nella fase finale, all’omologazione del veicolo completo;

9) «omologazione in un’unica tappa», una procedura di omologazione di un veicolo completo per mezzo di un’unica operazione;

10) «omologazione mista», una procedura di omologazione a tappe per la quale sono effettuate una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell’omologazione del veicolo completo, senza che sia necessario rilasciare le schede CE per tali sistemi;

11) «veicolo a motore», ogni veicolo azionato da un motore che si muova con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, completo, completato o incompleto, con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;

12) «rimorchio», ogni veicolo su ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;

13) «veicolo», ogni veicolo a motore o il suo rimorchio quali definiti ai punti 11 e 12;

14) «veicolo a motore ibrido», veicolo munito di almeno due diversi convertitori d’energia e di due diversi sistemi di accumulazione (sul veicolo) dell’energia per la sua propulsione;

15) «veicolo elettrico ibrido», veicolo ibrido che, per la sua propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di accumulazione dell’energia installate a bordo:

 un carburante di consumo,

 un dispositivo di accumulazione dell’energia elettrica (ad esempio batteria, condensatore, volano/generatore ecc.);

16) «macchina mobile», ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili;

17) «tipo di veicolo», i veicoli di una determinata categoria identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nella parte B dell’allegato II; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni anch’esse specificate nella parte B dell’allegato II;

18) «veicolo base», qualsiasi veicolo utilizzato nella fase iniziale di un procedimento di omologazione in più fasi;

19) «veicolo incompleto», un veicolo che, per conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva, deve essere completato in almeno una fase successiva;

20) «veicolo completato», il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva;

21) «veicolo completo», un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva;

22) «veicolo di fine serie», un veicolo parte di una scorta, che non può essere immatricolato o venduto o messo in circolazione a causa dell’entrata in vigore di nuovi requisiti tecnici per i quali non è stato omologato;

23) «sistema», un insieme di dispositivi combinati in modo da eseguire una o più funzioni specifiche in un veicolo e soggetto alle prescrizioni degli atti normativi;

24) «componente», un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo qualora l’atto normativo lo preveda espressamente;

25) «entità tecnica», un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato separatamente ma soltanto in relazione ad uno o più tipi di veicoli determinati qualora l’atto normativo lo preveda espressamente;

26) «parti o apparecchiature originali», parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l’assemblaggio del veicolo in questione. Esse includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione di tali parti o apparecchiature. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscono parti originali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l’assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo;

27) «costruttore», la persona o l’ente responsabile, verso l’autorità di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica soggetti all’omologazione;

28) «rappresentante del costruttore», una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, debitamente designata dal costruttore per rappresentarlo presso l’autorità di omologazione e per agire in suo nome, ai fini della presente direttiva; quando è fatto riferimento al termine «costruttore», esso deve indicare il costruttore stesso o il suo rappresentante;

29) «autorità di omologazione», l’autorità di uno Stato membro responsabile di tutti gli aspetti dell’omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica o dell’omologazione individuale di un veicolo e della procedura di autorizzazione; essa rilascia e, se necessario, revoca le schede di omologazione, assicura il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri, designa i servizi tecnici e assicura che il costruttore rispetti i propri obblighi relativi alla conformità della produzione;

30) «autorità competente» di cui all’articolo 42, l’autorità di omologazione o un’autorità designata, ovvero un organismo di accreditamento che agisce rispettivamente per loro conto;

31) «servizio tecnico», un organismo o un ente designato, dall’autorità di omologazione di uno Stato membro, come laboratorio di prova per l’esecuzione di prove o come organismo di valutazione della conformità per l’esecuzione della valutazione iniziale, o di altre prove o ispezioni, per conto dell’autorità di omologazione; tali funzioni possono essere svolte anche dalla stessa autorità di omologazione;

32) «metodo di prova virtuale», simulazioni su computer comprendenti calcoli che dimostrano se un veicolo, sistema, componente o entità tecnica soddisfa i requisiti tecnici di un atto normativo. Ai fini della prova, non è necessario che un metodo virtuale utilizzi un veicolo, sistema, componente o entità tecnica reali;

33) «scheda di omologazione», il documento con cui l’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è omologato;

34) «scheda di omologazione CE», la scheda che figura nell’allegato VI, o nell’allegato corrispondente di una direttiva particolare o di un regolamento; il modulo di comunicazione figurante nel pertinente allegato di uno dei regolamenti UNECE elencati nella parte I o parte II dell’allegato IV della presente direttiva, è considerato equivalente ad essa;

35) «scheda di omologazione individuale», il documento con cui l’autorità di omologazione certifica che un singolo veicolo è omologato;

36) «certificato di conformità», il documento di cui all’allegato IX, rilasciato dal costruttore e attestante che un veicolo appartenente alla serie del tipo omologato a norma della presente direttiva è conforme a tutti gli atti normativi al momento della sua produzione;

37) «scheda informativa», le schede figuranti negli allegati I o III o nel corrispondente allegato di una direttiva particolare o di un regolamento in cui sono prescritte le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire; la scheda informativa può essere fornita sotto forma di documento elettronico;

38) «documentazione informativa», la documentazione completa, comprendente la scheda informativa, dati, disegni, fotografie ecc. forniti dal richiedente; la documentazione informativa può essere fornita sotto forma di documento elettronico;

39) «fascicolo di omologazione», la documentazione informativa accompagnata dai verbali di prova e da tutti gli altri documenti che il servizio tecnico o l’autorità di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni; il fascicolo di omologazione può essere fornito sotto forma di documento elettronico;

40) «indice del fascicolo di omologazione», il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile; in tale documento devono essere registrate le tappe successive nella gestione dell’omologazione CE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti.



CAPO II

OBBLIGHI GENERALI

Articolo 4

Obblighi degli Stati membri

1.  Gli Stati membri assicurano che i costruttori che richiedono un’omologazione rispettino gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

2.  Gli Stati membri rilasciano un’omologazione soltanto per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche conformi alle disposizioni della presente direttiva.

3.  Gli Stati membri immatricolano o autorizzano la vendita o la messa in circolazione soltanto dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Essi non vietano, limitano o impediscono l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione su strada di veicoli, componenti o entità tecniche per motivi connessi ad aspetti della costruzione e del funzionamento contemplati dalla presente direttiva, se soddisfano i requisiti previsti da quest’ultima.

4.  Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità competenti in materia di omologazione e comunicano tali atti alla Commissione a norma dell’articolo 43.

L’atto di notifica delle autorità di omologazione comprende il nome, l’indirizzo, compreso quello elettronico, e il loro settore di competenza.

Articolo 5

Obblighi dei costruttori

1.  Il costruttore è responsabile verso l’autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che egli partecipi direttamente o meno a tutte le fasi di costruzione di un veicolo, sistema, componente o entità tecnica.

2.  Nel caso di un’omologazione in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell’omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che si aggiungono nella fase di realizzazione del veicolo in cui egli interviene.

Il costruttore che modifica componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti è responsabile dell’omologazione e della conformità della produzione di tali componenti e sistemi.

3.  Ai fini della presente direttiva, il costruttore stabilito fuori dalla Comunità designa a rappresentarlo dinanzi all’autorità di omologazione un proprio rappresentante stabilito nella Comunità.



CAPO III

PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE CE

Articolo 6

Procedure per l’omologazione CE di veicoli

1.  Il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure:

a) omologazione a tappe;

b) omologazione in un’unica tappa;

c) omologazione mista.

2.  La domanda di omologazione a tappe consiste nella documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell’allegato III ed è accompagnata dalla serie completa delle schede di omologazione richieste da ciascuno dei pertinenti atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI. Nel caso dell’omologazione di un sistema o di un’entità tecnica secondo i pertinenti atti normativi, l’autorità di omologazione ha accesso al relativo fascicolo di omologazione fino alla data di rilascio o di rifiuto dell’omologazione.

3.  La domanda di omologazione in un’unica tappa consiste nella documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell’allegato I, in relazione agli atti normativi specificati nell’allegato IV o nell’allegato XI e, se del caso, nella parte II dell’allegato III.

4.  Nel caso di una procedura di omologazione mista, l’autorità di omologazione può esentare un costruttore dall’obbligo di produrre una o più schede di omologazione CE di sistemi, a condizione che la documentazione informativa sia accompagnata dalle indicazioni di cui all’allegato I, necessarie per l’omologazione di tali sistemi durante la fase di omologazione del veicolo, nel qual caso ciascuna delle omologazioni CE cui si applica l’esenzione è sostituita da un verbale di prova.

5.  Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, nel caso di un’omologazione in più fasi vanno fornite le seguenti informazioni:

a) nella prima fase, le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione CE richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;

b) nella seconda fase e in quelle successive, le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione CE relative alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione CE del veicolo rilasciata nella fase di costruzione precedente; il costruttore deve inoltre fornire un elenco esaustivo delle modifiche o delle aggiunte da lui apportate al veicolo.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere fornite secondo la procedura di omologazione mista di cui al paragrafo 4.

6.  Il costruttore presenta la domanda all’autorità di omologazione. Per un tipo particolare di veicolo può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro.

Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata.

7.  Su domanda debitamente motivata dell’autorità di omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l’esecuzione delle medesime.

8.  Il costruttore mette a disposizione dell’autorità di omologazione la quantità di veicoli necessaria a garantire lo svolgimento soddisfacente della procedura di omologazione.

Articolo 7

Procedura per l’omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche

1.  Il costruttore presenta la domanda all’autorità di omologazione. Per un tipo di sistema, componente o entità tecnica può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata.

2.  La domanda è accompagnata da una documentazione informativa, il cui contenuto è specificato nelle direttive particolari o nei regolamenti.

3.  Su domanda debitamente motivata dell’autorità di omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l’esecuzione delle medesime.

4.  Il costruttore mette a disposizione dell’autorità di omologazione la quantità di veicoli, componenti o entità tecniche richiesta dalle pertinenti direttive particolari o regolamenti ai fini dell’esecuzione delle prove richieste.



CAPO IV

ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE CE

Articolo 8

Disposizioni generali

1.  Gli Stati membri non rilasciano l’omologazione CE senza avere prima accertato che le procedure di cui all’articolo 12 sono state debitamente applicate.

2.  Gli Stati membri rilasciano l’omologazione CE a norma degli articoli 9 e 10.

3.  Uno Stato membro può rifiutare di rilasciare l’omologazione CE se ritiene che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, benché conforme alle pertinenti prescrizioni, rischi di compromettere gravemente la sicurezza stradale, di danneggiare gravemente l’ambiente ovvero la sanità pubblica. In tal caso invia immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione una documentazione dettagliata relativa ai motivi della propria decisione e alle prove a sostegno delle sue conclusioni.

4.  Le schede di omologazione CE sono numerate secondo il metodo di cui all’allegato VII.

5.  L’autorità di omologazione invia, entro venti giorni lavorativi, alle omologhe autorità degli altri Stati membri copia della scheda di omologazione CE, completa dei relativi allegati, per ogni tipo di veicolo che ha ricevuto l’omologazione. La copia cartacea può essere sostituita da una copia elettronica.

6.  L’autorità di omologazione informa senza indugio le omologhe autorità degli altri Stati membri circa ogni rifiuto o revoca dell’omologazione di un veicolo, specificando i motivi della decisione.

7.  L’autorità di omologazione invia ogni tre mesi alle omologhe autorità degli altri Stati membri l’elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche per i quali ha rilasciato, modificato, rifiutato o revocato l’omologazione CE durante il periodo precedente. L’elenco include le menzioni indicate nell’allegato XIV.

8.  Su domanda di un altro Stato membro, lo Stato membro che ha rilasciato un’omologazione CE gli invia, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, copia della scheda di omologazione CE con i relativi allegati. La copia cartacea può essere sostituita da una copia elettronica.

Articolo 9

Disposizioni specifiche concernenti i veicoli

1.  Gli Stati membri rilasciano un’omologazione CE per i seguenti veicoli:

a) un tipo di veicolo conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell’allegato IV;

b) un tipo di veicolo per uso speciale conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell’allegato XI.

Si applicano le procedure di cui all’allegato V.

2.  Gli Stati membri rilasciano un’omologazione in più fasi per un tipo di veicolo, incompleto o completato, conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI, in funzione dello stato di completamento del veicolo.

L’omologazione in più fasi si applica anche ai veicoli completi trasformati o modificati da un altro costruttore.

Si applicano le procedure di cui all’allegato XVII.

3.  Per ogni tipo di veicolo l’autorità di omologazione procede come segue:

a) compila tutte le parti pertinenti della scheda di omologazione CE, compresa la scheda dei risultati delle prove ad essa unita, il cui modello è riportato nell’allegato VIII;

b) appronta o verifica l’indice del fascicolo di omologazione;

c) rilascia al richiedente la scheda compilata con i suoi allegati, senza ritardi ingiustificati.

4.  Nel caso di un’omologazione CE in relazione alla quale, a norma degli articoli 20 o 22 oppure dell’allegato XI, sono state imposte restrizioni di validità o sono state concesse esenzioni da talune disposizioni degli atti normativi, la scheda di omologazione CE specifica tali restrizioni o esenzioni.

5.  Qualora nella documentazione informativa siano precisate disposizioni relative ai veicoli per uso speciale come indicato nell’allegato XI, la scheda di omologazione CE specifica tali disposizioni.

6.  Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione mista, l’autorità di omologazione compila nella parte III della documentazione informativa il cui modello figura nell’allegato III, i riferimenti ai verbali di prova, stabiliti dagli atti normativi, per i quali non è disponibile una scheda di omologazione CE.

7.  Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione in un’unica tappa, l’autorità di omologazione stabilisce l’elenco degli atti normativi applicabili, il cui modello figura nell’appendice dell’allegato VI e acclude tale elenco alla scheda di omologazione CE.

Articolo 10

Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche

1.  Gli Stati membri rilasciano un’omologazione CE per un sistema conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare o del regolamento pertinenti, come stabilito nell’allegato IV o nell’allegato XI.

2.  Gli Stati membri rilasciano un’omologazione CE del componente o dell’entità tecnica per un componente o un’entità tecnica conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare o del regolamento pertinenti, come stabilito nell’allegato IV.

3.  Qualora i componenti o le entità tecniche, destinate o meno alla riparazione, all’assistenza o alla manutenzione, siano anche coperte da un’omologazione di un sistema relativa a un veicolo, un’omologazione supplementare del componente o dell’entità tecnica è necessaria solo quando ciò è previsto dall’atto normativo pertinente.

4.  Quando un componente o un’entità tecnica svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la sua conformità alle prescrizioni può essere verificata soltanto quando funziona in connessione con tali altri elementi del veicolo, la portata dell’omologazione CE di detto componente od entità tecnica è limitata di conseguenza. La scheda di omologazione CE specifica in tal caso le eventuali restrizioni d’uso e le condizioni particolari di montaggio. Quando tale componente o entità tecnica è montato dal costruttore del veicolo, il rispetto di tali restrizioni d’uso o condizioni di montaggio è verificato al momento dell’omologazione del veicolo.

Articolo 11

Prove richieste per l’omologazione CE

1.  La conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente direttiva e negli atti normativi elencati nell’allegato IV è dimostrata mediante prove adeguate eseguite da servizi tecnici designati.

Le procedure di prova, le apparecchiature e gli strumenti specifici necessari all’esecuzione delle prove sono descritti in ciascuno degli atti normativi.

2.  Le prove necessarie sono eseguite su veicoli, componenti ed entità tecniche rappresentativi del tipo da omologare.

Tuttavia, il costruttore può selezionare, d’accordo con l’autorità di omologazione, un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica che, pur non essendo rappresentativi del tipo da omologare, combinino alcune delle caratteristiche più sfavorevoli con riguardo al livello di prestazione richiesto. Per agevolare le decisioni durante il processo di selezione possono essere utilizzati metodi di prova virtuali.

3.  Su richiesta del costruttore, in alternativa alle procedure di prova di cui al paragrafo 1 e previo accordo dell’autorità di omologazione, possono essere utilizzati metodi di prova virtuali per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell’allegato XVI.

4.  Le condizioni generali che i metodi di prova virtuali devono soddisfare sono specificate nell’allegato XVI, appendice 1.

Per i singoli atti normativi elencati nell’allegato XVI le condizioni di prova specifiche e le corrispondenti disposizioni amministrative figurano nell’appendice 2 del medesimo allegato.

5.  La Commissione fissa l’elenco degli atti normativi per i quali sono autorizzati metodi di prova virtuali, le condizioni specifiche e le disposizioni amministrative corrispondenti. Tali misure, intese a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva, anche integrandola, sono stabilite e aggiornate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 12

Provvedimenti relativi alla conformità della produzione

1.  Lo Stato membro che rilascia un’omologazione CE adotta i provvedimenti necessari a norma dell’allegato X per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti appropriati per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.

2.  Lo Stato membro che ha rilasciato un’omologazione CE adotta i provvedimenti necessari a norma dell’allegato X in relazione a tale omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano ancora appropriati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti siano ancora conformi al tipo omologato.

La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure previste nell’allegato X e negli atti normativi contenenti prescrizioni specifiche. A tal fine la competente autorità dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE può eseguire qualsiasi controllo o prova previsti dagli atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI su campioni prelevati nelle sedi del costruttore, inclusi gli impianti di produzione.

3.  Qualora uno Stato membro che ha rilasciato un’omologazione CE constati che i provvedimenti di cui al paragrafo 1 non sono stati applicati, divergono in modo significativo dai provvedimenti e dai piani di controllo convenuti o hanno cessato di essere applicati sebbene la produzione non sia stata interrotta, esso adotta le misure necessarie, compresa la revoca dell’omologazione, per garantire che sia seguita correttamente la procedura di conformità della produzione.



CAPO V

MODIFICHE DELLE OMOLOGAZIONI CE

Articolo 13

Disposizioni generali

1.  Il costruttore informa immediatamente lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE di qualsiasi modifica delle informazioni figuranti nel fascicolo di omologazione. Tale Stato membro decide la procedura da seguire conformemente alle disposizioni del presente capo. Se necessario, lo Stato membro può decidere, in consultazione con il costruttore, che deve essere rilasciata una nuova omologazione CE.

2.  La domanda di modifica di un’omologazione CE è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE originaria.

3.  Se lo Stato membro ritiene che, per introdurre una modifica, siano necessarie nuove ispezioni o nuove prove, ne informa il costruttore. Le procedure di cui agli articoli 14 e 15 si applicano solo previo esito positivo delle nuove ispezioni o delle nuove prove richieste.

Articolo 14

Disposizioni speciali relative ai veicoli

1.  La modifica delle indicazioni figuranti nel fascicolo di omologazione è detta «revisione».

In tal caso, l’autorità di omologazione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. È considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

2.  La revisione è detta «estensione» se, oltre a quanto disposto dal paragrafo 1:

a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove;

b) una delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, è stata modificata;

c) entrano in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli atti normativi applicabili al veicolo omologato.

In tali casi, l’autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni successive già rilasciate.

La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell’estensione e la data del nuovo rilascio.

3.  Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l’indice del fascicolo di omologazione annesso alla scheda di omologazione, indicando la data dell’estensione o della revisione più recente o dell’unificazione più recente della versione aggiornata.

4.  Non è necessario modificare l’omologazione di un tipo di veicolo se le nuove prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), sono irrilevanti dal punto di vista tecnico per quel tipo di veicolo o riguardano altre categorie di veicoli.

Articolo 15

Disposizioni speciali relative ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche

1.  La modifica delle indicazioni registrate nel fascicolo di omologazione è detta «revisione».

In tali casi, l’autorità di omologazione rilascia, se necessario, le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. È considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

2.  La revisione è detta «estensione» se, oltre a quanto disposto dal paragrafo 1:

a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove;

b) una delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, è stata modificata;

c) entrano in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli atti normativi applicabili al sistema, al componente o all’entità tecnica omologati.

In tali casi l’autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni successive già rilasciate. Nei casi in cui la modifica è resa necessaria dall’applicazione del paragrafo 2, lettera c), la terza sezione del numero di omologazione è aggiornata.

La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell’estensione e la data del nuovo rilascio.

3.  Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l’indice del fascicolo di omologazione annesso alla scheda di omologazione, indicando la data dell’estensione o della revisione più recente o dell’unificazione più recente della versione aggiornata.

Articolo 16

Rilascio e comunicazione delle modifiche

1.  Nel caso di un’estensione, l’autorità di omologazione aggiorna tutte le pertinenti sezioni della scheda di omologazione CE, i relativi annessi e l’indice del fascicolo di omologazione. La scheda aggiornata e i relativi annessi sono rilasciati al richiedente senza ritardi ingiustificati.

2.  Nel caso di una revisione, l’autorità di omologazione rilascia al richiedente senza ritardi ingiustificati, secondo il caso, i documenti riveduti o la versione unificata e aggiornata, incluso l’indice riveduto del fascicolo di omologazione.

3.  L’autorità di omologazione comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri tutte le modifiche delle omologazioni CE secondo le procedure di cui all’articolo 8.



CAPO VI

VALIDITÀ DI UN’OMOLOGAZIONE CE DI VEICOLI

Articolo 17

Cessazione della validità

1.  L’omologazione CE di un veicolo cessa di essere valida nei casi seguenti:

a) quando nuove prescrizioni contemplate da un atto normativo applicabile al veicolo omologato diventano obbligatorie per l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di nuovi veicoli e non è possibile aggiornare di conseguenza l’omologazione;

b) quando la produzione del veicolo omologato cessa definitivamente per iniziativa volontaria;

c) quando cessa la validità dell’omologazione per effetto di una restrizione speciale.

2.  Quando la cessazione della validità riguarda soltanto una variante di un tipo o una versione di una variante, l’omologazione CE del veicolo di cui trattasi perde validità limitatamente alla particolare variante o versione interessata.

3.  Quando cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo, il costruttore ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione CE di detto veicolo. Ricevuta la comunicazione, detta autorità informa entro venti giorni lavorativi le autorità omologhe degli altri Stati membri.

L’articolo 27 si applica solo quando la cessazione interviene nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

4.  Fatto salvo il paragrafo 3, quando un’omologazione CE di un veicolo perde validità, il costruttore ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione CE.

Questa comunica senza ritardi ingiustificati alle autorità omologhe degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti per consentire eventualmente l’applicazione dell’articolo 27. Tale comunicazione precisa, in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione dell’ultimo veicolo prodotto.



CAPO VII

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E MARCATURA

Articolo 18

Certificato di conformità

1.  Il costruttore titolare di una scheda di omologazione CE di un veicolo rilascia un certificato di conformità che accompagna ciascun veicolo completo, incompleto o completato, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato.

Se si tratta di un veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell’omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso della fase precedente.

2.  Il certificato di conformità è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità. Ogni Stato membro può chiedere che il certificato di conformità sia tradotto nella propria lingua o nelle proprie lingue.

3.  Il certificato di conformità è concepito in modo da non poter essere falsificato. A tal fine, la carta utilizzata è protetta da una grafica a colori o dal marchio di identificazione del costruttore apposto in filigrana.

4.  Il certificato di conformità è compilato in ogni sua parte e non contiene restrizioni dell’uso del veicolo che non siano previste da un atto normativo.

5.  Il certificato di conformità di cui all’allegato IX, parte I, dei veicoli omologati a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, reca nell’intestazione l’indicazione «Per veicoli completi/completati omologati a norma dell’articolo 20 (omologazione provvisoria).»

6.  Il certificato di conformità di cui all’allegato IX, parte I, dei veicoli omologati a norma dell’articolo 22 reca nell’intestazione l’indicazione «Per veicoli completi/completati omologati in piccole serie» e in prossimità l’anno di produzione seguito da un numero sequenziale da 1 fino al limite indicato nella tabella dell’allegato XII, che per ciascun anno di produzione identifica la posizione del veicolo nella produzione autorizzata per tale anno.

7.  Fatto salvo il paragrafo 1, il costruttore può trasmettere per via elettronica dati o informazioni contenuti nel certificato di conformità all’ente responsabile dell’immatricolazione dello Stato membro.

8.  Solo il costruttore può rilasciare un duplicato del certificato di conformità. Il termine «duplicato» deve essere chiaramente visibile sul recto di ogni duplicato del certificato.

Articolo 19

Marchio di omologazione CE

1.  Il costruttore di un componente o di un’entità tecnica facente parte o meno di un sistema appone su ciascun componente o entità fabbricati in conformità del tipo omologato il marchio di omologazione CE prescritto dalla direttiva particolare o dal regolamento pertinenti.

2.  Qualora il marchio di omologazione CE non sia richiesto, il costruttore appone quantomeno il proprio marchio di fabbrica o commerciale nonché l’indicazione del tipo e/o un numero di identificazione.

3.  Il marchio di omologazione CE è conforme all’appendice dell’allegato VII.



CAPO VIII

NUOVE TECNOLOGIE O CONCEZIONI INCOMPATIBILI CON DIRETTIVE PARTICOLARI

Articolo 20

Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni

1.  Su richiesta del costruttore, gli Stati membri possono rilasciare un’omologazione CE per un tipo di sistema, componente o entità tecnica che incorpora tecnologie o concezioni incompatibili con uno o più atti normativi elencati nell’allegato IV, parte I, previa autorizzazione concessa dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3.

2.  In attesa della decisione sulla concessione dell’autorizzazione, lo Stato membro può rilasciare un’omologazione provvisoria, valida solo sul proprio territorio, per un tipo di veicolo oggetto della deroga, a condizione di informarne immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri per mezzo di una documentazione contenente i seguenti elementi:

a) i motivi per cui le tecnologie o le concezioni in questione rendono il sistema, il componente o l’entità tecnica incompatibile con le prescrizioni;

b) una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione dell’ambiente interessati e dei provvedimenti adottati;

c) una descrizione delle prove, e dei relativi risultati, attestanti che il livello di sicurezza e di protezione dell’ambiente è almeno equivalente a quello garantito dalle prescrizioni oggetto della deroga.

3.  Altri Stati membri possono decidere di accettare l’omologazione provvisoria di cui al paragrafo 2 sul loro territorio.

4.  La Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3, se autorizzare lo Stato membro a rilasciare un’omologazione CE per quel tipo di veicolo.

Se necessario, la decisione specifica anche eventuali limitazioni della validità, ad esempio connesse alla scadenza di un termine. La validità dell’omologazione non può comunque essere inferiore a trentasei mesi.

Se la Commissione decide di rifiutare l’autorizzazione, lo Stato membro informa immediatamente il titolare dell’omologazione provvisoria di cui al paragrafo 2 del presente articolo che l’omologazione provvisoria sarà revocata sei mesi dopo la data della decisione della Commissione. Tuttavia, i veicoli prodotti in conformità dell’omologazione provvisoria prima della revoca di quest’ultima possono essere immatricolati, venduti o messi in circolazione negli Stati membri che abbiano accettato l’omologazione provvisoria.

5.  Il presente articolo non si applica quando un sistema, un componente o un’entità tecnica è conforme ad un regolamento UNECE al quale la Comunità ha aderito.

Articolo 21

Provvedimenti da adottare

1.  Se ritiene che vi siano validi motivi per concedere una deroga a norma dell’articolo 20, la Commissione adotta immediatamente i provvedimenti necessari per adattare all’evoluzione tecnologica le direttive particolari o i regolamenti interessati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali delle direttive particolari o dei regolamenti figuranti nell’allegato IV, parte I, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

Se la deroga di cui all’articolo 20 è relativa a un regolamento UNECE, la Commissione propone di modificare il pertinente regolamento UNECE secondo la procedura contemplata dall’accordo del 1958 riveduto.

2.  Non appena modificati i pertinenti atti normativi, ogni restrizione connessa alla deroga è immediatamente soppressa.

Se non sono stati presi i provvedimenti necessari per adattare gli atti normativi, la validità di una deroga può essere prorogata, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione, con un’altra decisione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3.



CAPO IX

VEICOLI PRODOTTI IN PICCOLE SERIE

Articolo 22

Omologazione CE di piccole serie

1.  Su richiesta del costruttore ed entro i limiti quantitativi specificati nell’allegato XII, parte A, sezione 1, gli Stati membri rilasciano, secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 4, un’omologazione CE per un tipo di veicolo conforme almeno alle prescrizioni elencate nell’appendice dell’allegato IV, parte I.

2.  Il paragrafo 1 non si applica ai veicoli per uso speciale.

3.  Le schede di omologazione CE sono numerate conformemente all’allegato VII.

Articolo 23

Omologazione nazionale di piccole serie

1.  Nel caso di veicoli prodotti entro i limiti quantitativi specificati nell’allegato XII, parte A, sezione 2, gli Stati membri possono esentare dall’osservanza di una o più disposizioni di uno o più atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI, a condizione di imporre pertinenti prescrizioni alternative.

Per «prescrizioni alternative» si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell’ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dalle disposizioni dell’allegato IV o dell’allegato XI secondo il caso.

2.  Per i veicoli di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare dall’osservanza di una o più disposizioni della presente direttiva.

3.  Si deroga alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 solo se uno Stato membro ha fondati motivi per farlo.

4.  Ai fini dell’omologazione di veicoli a norma del presente articolo, gli Stati membri accettano sistemi, componenti o entità tecniche omologati in conformità degli atti normativi elencati nell’allegato IV.

5.  La scheda di omologazione specifica la natura delle esenzioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

La scheda di omologazione, il cui modello figura nell’allegato VI, non reca l’intestazione «scheda di omologazione CE di veicolo». Tuttavia, le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell’allegato VII.

6.  La validità dell’omologazione è limitata al territorio dello Stato membro che l’ha rilasciata. Tuttavia, su richiesta del costruttore, l’autorità di omologazione spedisce, con invio raccomandato o per posta elettronica, una copia della scheda di omologazione con i relativi annessi alle autorità omologhe degli Stati membri designati dal costruttore.

Entro 60 giorni dalla ricezione, lo Stato membro decide se accettare l’omologazione e comunica formalmente tale decisione all’autorità di omologazione di cui al primo comma.

Uno Stato membro può rifiutare l’omologazione solo se ha fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.

7.  Su domanda di un richiedente che desideri vendere, immatricolare o mettere in circolazione un veicolo in un altro Stato membro, lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione gli fornisce copia della scheda di omologazione, compreso il fascicolo di omologazione.

Uno Stato membro autorizza la vendita, l’immatricolazione o la messa in circolazione di tale veicolo a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.



CAPO X

OMOLOGAZIONI INDIVIDUALI

Articolo 24

Omologazioni individuali

1.  Gli Stati membri possono esentare un veicolo particolare, sia esso unico o meno, dall’osservanza di una o più disposizioni della presente direttiva e di uno o più degli atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI, a condizione di imporre prescrizioni alternative.

Si deroga alle disposizioni di cui al primo comma solo se uno Stato membro ha fondati motivi per farlo.

Per «prescrizioni alternative» si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell’ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dalle disposizioni dell’allegato IV o dell’allegato XI, secondo il caso.

2.  Gli Stati membri non eseguono prove distruttive. Utilizzano qualsiasi informazione pertinente fornita dal richiedente atta a comprovare la conformità alle prescrizioni alternative.

3.  Gli Stati membri accettano ogni omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche in luogo delle prescrizioni alternative.

4.  La domanda di omologazione individuale è presentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo o da una persona che agisce per loro conto, purché quest’ultima sia stabilita nella Comunità.

5.  Gli Stati membri rilasciano un’omologazione individuale se il veicolo è conforme alla descrizione allegata alla domanda e soddisfa le prescrizioni tecniche applicabili e rilasciano senza ritardi ingiustificati una scheda di omologazione individuale.

La forma della scheda di omologazione individuale è basata sul modello della scheda di omologazione CE di cui all’allegato VI e contiene almeno le informazioni necessarie per compilare la domanda di immatricolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli ( 4 ). La scheda di omologazione individuale non reca l’intestazione «Omologazione CE di veicolo».

Nella scheda di omologazione individuale è indicato il numero di identificazione del veicolo interessato.

6.  La validità di un’omologazione individuale è limitata al territorio dello Stato membro che l’ha rilasciata.

Se un richiedente desidera vendere, immatricolare o mettere in circolazione in un altro Stato membro un veicolo per il quale è stata rilasciata un’omologazione individuale, lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione fornisce, su richiesta, al richiedente una dichiarazione che riporti le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato.

Per quanto riguarda un veicolo per il quale sia stata rilasciata un’omologazione individuale da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del presente articolo, un altro Stato membro ne autorizza la vendita, l’immatricolazione o la messa in circolazione a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.

7.  Su richiesta del costruttore o del proprietario del veicolo, gli Stati membri rilasciano un’omologazione individuale a un veicolo conforme alle disposizioni della presente direttiva e agli atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI, secondo il caso.

In tal caso, gli Stati membri accettano l’omologazione individuale e autorizzano la vendita, l’immatricolazione e la messa in circolazione del veicolo.

8.  Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi ai veicoli omologati conformemente alla presente direttiva e modificati anteriormente alla prima immatricolazione o messa in circolazione.

Articolo 25

Disposizioni speciali

1.  La procedura di cui all’articolo 24 può essere applicata ad un veicolo particolare durante le fasi successive del suo completamento secondo una procedura di omologazione in più fasi.

2.  La procedura di cui all’articolo 24 non può sostituire una fase intermedia della normale sequenza di una procedura di omologazione in più fasi e non può applicarsi per ottenere l’omologazione in prima fase di un veicolo.



CAPO XI

IMMATRICOLAZIONE, VENDITA E MESSA IN CIRCOLAZIONE

Articolo 26

Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli

1.  Fatti salvi gli articoli 29 e 30, gli Stati membri immatricolano e autorizzano la vendita o la messa in circolazione dei soli veicoli accompagnati da un valido certificato di conformità rilasciato a norma dell’articolo 18.

Gli Stati membri autorizzano la vendita di veicoli incompleti, ma possono rifiutarne l’immatricolazione definitiva e la messa in circolazione fino a quando restano incompleti.

2.  I veicoli esentati dall’obbligo di essere accompagnati da un certificato di conformità possono essere immatricolati, venduti o messi in circolazione solo se conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva.

3.  Il numero di veicoli in piccole serie immatricolati, venduti o messi in circolazione annualmente non può superare quello indicato nell’allegato XII, parte A.

Articolo 27

Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli di fine serie

1.  Entro i limiti indicati nell’allegato XII, sezione B, e solo per un periodo limitato, gli Stati membri possono immatricolare e autorizzare la vendita o la messa in circolazione di veicoli conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione CE non è più valida.

Il primo comma si applica unicamente ai veicoli nel territorio della Comunità oggetto di un’omologazione CE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati o messi in circolazione prima che tale omologazione CE perdesse validità.

2.  La facoltà di cui al paragrafo 1 è limitata, per i veicoli completi, ad un periodo di dodici mesi dalla data di scadenza della validità dell’omologazione CE e, per i veicoli completati, ad un periodo di diciotto mesi da tale data.

3.  Il costruttore che intende avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 1 presenta una richiesta all’autorità competente di ciascuno Stato membro interessato della messa in circolazione dei veicoli in questione. Tale richiesta deve specificare i motivi tecnici o economici che impediscono la conformità dei veicoli alle nuove prescrizioni tecniche.

Entro tre mesi dalla ricezione di tale richiesta gli Stati membri interessati decidono se, e in quale numero, autorizzare l’immatricolazione di tali veicoli nel loro territorio.

4.  I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, ai veicoli oggetto di un’omologazione nazionale ma che non sono stati immatricolati o messi in circolazione prima che la validità di tale omologazione cessasse, a norma dell’articolo 45, in ragione dell’obbligo di applicare la procedura di omologazione CE.

5.  Gli Stati membri applicano i provvedimenti appropriati per assicurare che il numero di veicoli da immatricolare o mettere in circolazione nell’ambito della procedura di cui al presente articolo sia efficacemente controllato.

Articolo 28

Vendita e messa in circolazione di componenti ed entità tecniche

1.  Gli Stati membri autorizzano la vendita o la messa in circolazione di componenti o entità tecniche solo se sono conformi alle prescrizioni degli atti normativi pertinenti e debitamente provvisti del marchio di cui all’articolo 19.

2.  Il paragrafo 1 non si applica nel caso di componenti o entità tecniche specificamente costruiti o progettati per nuovi veicoli non contemplati dalla presente direttiva.

3.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche che siano stati esentati da una o più disposizioni di un atto normativo a norma dell’articolo 20 o che siano destinati ad essere montati su veicoli che fruiscono delle omologazioni concesse a norma degli articoli 22, 23 o 24 che riguardano i componenti o le entità tecniche in questione.

4.  In deroga al paragrafo 1 e salvo disposizione contraria prevista da un atto normativo, gli Stati membri possono autorizzare la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche destinati ad essere montati su veicoli che, al momento della loro messa in circolazione, non erano tenuti, né in virtù della presente direttiva né in virtù della direttiva 70/156/CEE a formare oggetto di un’omologazione CE.



CAPO XII

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Articolo 29

Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla presente direttiva

1.  Se uno Stato membro constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, anche se conformi alle prescrizioni pertinenti o debitamente provvisti di marchio, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale o nuocciono gravemente all’ambiente o alla salute pubblica, può rifiutare per un periodo massimo di sei mesi di immatricolare detti veicoli o di autorizzare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche.

In tali casi, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente il costruttore, gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione e indicando, in particolare, se è determinata da:

 carenze nei pertinenti atti normativi, o

 errata applicazione delle pertinenti prescrizioni.

2.  La Commissione consulta al più presto le parti interessate, in particolare l’autorità che ha rilasciato l’omologazione, al fine di preparare la decisione.

3.  Laddove i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano determinati da carenze nei pertinenti atti normativi, sono adottati appropriati provvedimenti nel modo seguente:

 se si tratta di direttive particolari o di regolamenti figuranti nell’allegato IV, parte I, la Commissione li modifica secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2,

 se si tratta di regolamenti UNECE la Commissione propone i necessari progetti di modifica dei regolamenti UNECE in questione secondo la procedura applicabile a norma dell’accordo del 1958 riveduto.

4.  Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano dovuti a un’errata applicazione delle pertinenti prescrizioni la Commissione adotta opportuni provvedimenti per garantire la conformità a tali prescrizioni.

Articolo 30

Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi al tipo omologato

1.  Se uno Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, adotta i provvedimenti necessari, compresa, se necessario, la revoca dell’omologazione, affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti siano messi in conformità con il tipo omologato. L’autorità di omologazione di tale Stato membro comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri i provvedimenti presi.

2.  Ai fini del paragrafo 1, le divergenze rispetto alle indicazioni figuranti nella scheda di omologazione CE o nel fascicolo di omologazione sono considerate non conformità al tipo omologato.

Un veicolo non è considerato non conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze eventualmente previste dagli atti normativi pertinenti.

3.  Se uno Stato membro dimostra che nuovi veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in produzione continuino ad essere conformi al tipo omologato. Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro interessato adotta i provvedimenti necessari il più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta.

4.  L’autorità di omologazione chiede allo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione del sistema, del componente, dell’entità tecnica o del veicolo incompleto, di adottare i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli in produzione al tipo omologato nei casi seguenti:

a) nel caso di un’omologazione CE di veicolo, se la non conformità di un veicolo è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, un componente o un’entità tecnica;

b) nel caso di un’omologazione in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, un componente o un’entità tecnica facente parte del veicolo incompleto, o alla non conformità del veicolo incompleto stesso.

Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro interessato adotta i provvedimenti necessari il più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta, se del caso congiuntamente allo Stato membro richiedente. Qualora venga accertata una non conformità, l’autorità di omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE del sistema, del componente, dell’entità tecnica o del veicolo incompleto adotta i provvedimenti di cui al paragrafo 1.

5.  Le autorità di omologazione si informano reciprocamente, entro venti giorni lavorativi, della revoca di un’omologazione CE e dei relativi motivi.

6.  Se lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE contesta la non conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

Articolo 31

Vendita ed entrata in servizio di parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali

1.  Gli Stati membri autorizzano la vendita, la messa in vendita o la messa in circolazione di parti o apparecchiature che possono comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali solamente se tali parti o apparecchiature sono state autorizzate da un’autorità di omologazione conformemente ai paragrafi da 5 a 10.

2.  Le parti o le apparecchiature soggette ad autorizzazione a norma del paragrafo 1 sono inserite nell’elenco fissato nell’allegato XIII. La decisione di autorizzazione è preceduta da una relazione di valutazione ed è intesa a trovare un giusto equilibrio tra i seguenti aspetti:

a) l’esistenza di un grave rischio per la sicurezza o per le prestazioni ambientali di veicoli provvisti delle parti o apparecchiature in questione; e

b) l’effetto su consumatori e costruttori del mercato post-vendita dell’imposizione a norma del presente articolo di un eventuale requisito di autorizzazione sulle parti o sulle apparecchiature in considerazione.

3.  Il paragrafo 1 non si applica né alle parti o apparecchiature originali che rientrano nell’omologazione di un sistema relativamente a un veicolo, né alle parti o apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni di uno degli atti normativi elencati nell’allegato IV, a meno che tali omologazioni riguardino aspetti diversi da quelli contemplati al paragrafo 1. Il paragrafo 1 non si applica alle parti o apparecchiature prodotte esclusivamente per veicoli da corsa non destinati a circolare sulle strade pubbliche. Qualora le parti o le apparecchiature incluse nell’allegato XIII abbiano un duplice uso, sia per i veicoli da corsa che per i veicoli destinati a circolare su strada, tali parti o apparecchiature non possono essere vendute o destinate alla vendita al pubblico per essere utilizzate su veicoli circolanti su strada, a meno che non soddisfino i requisiti di cui al presente articolo.

Se del caso, la Commissione adotta disposizioni per l’identificazione delle parti o apparecchiature di cui al presente paragrafo.

4.  Previa consultazione delle parti interessate, la Commissione stabilisce la procedura e le prescrizioni per il processo di autorizzazione di cui al paragrafo 1 e adotta le disposizioni per il successivo aggiornamento dell’elenco fissato nell’allegato XIII. Tali prescrizioni includono requisiti relativi alla sicurezza, alla protezione dell’ambiente e, se necessario, alle norme di prova. Esse possono essere basate sugli atti normativi elencati nell’allegato IV, possono essere sviluppate in base allo stato dell’arte delle tecnologie in materia di sicurezza, ambiente e prove, o possono consistere in un confronto della parte o dell’apparecchiatura con le prestazioni ambientali o di sicurezza del veicolo originale o, se del caso, di una delle sue parti, qualora tale confronto rappresenti una modalità adeguata per il raggiungimento degli obiettivi ambientali o di sicurezza richiesti.

5.  Ai fini del paragrafo 1 il costruttore di parti o apparecchiature sottopone all’autorità di omologazione un verbale di prova redatto da un servizio tecnico designato che certifichi la conformità delle parti o apparecchiature oggetto della domanda di autorizzazione alle prescrizioni di cui al paragrafo 4. Il costruttore può presentare una sola domanda di omologazione per parte a una sola autorità competente.

La domanda include particolari riguardanti il costruttore delle parti o apparecchiature, il tipo, il numero di identificazione e il numero delle parti o apparecchiature per le quali si chiede l’autorizzazione, nonché il nome del costruttore del veicolo, il tipo di veicolo e, se del caso, l’anno di costruzione o qualsiasi altra informazione che consenta l’identificazione del veicolo cui sono destinati tali parti o apparecchiature.

L’autorità di omologazione, dopo aver accertato, tenuto conto del verbale di prova e di altri elementi probanti, che le parti o apparecchiature in questione sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 4, rilascia un certificato al costruttore senza ingiustificati ritardi. Tale certificato autorizza la vendita, la messa in vendita o il montaggio sui veicoli delle parti o apparecchiature nella Comunità, fatto salvo il paragrafo 9, secondo comma.

6.  Ogni parte o pezzo di apparecchiatura omologato in applicazione del presente articolo è debitamente provvisto di marchio.

La Commissione stabilisce i requisiti per la marcatura e l’imballaggio, nonché il modello e il sistema di numerazione del certificato di cui al paragrafo 5.

7.  Le misure di cui ai paragrafi da 2 a 6 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2, in quanto sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche integrandola.

8.  Il costruttore informa senza indugio l’autorità di omologazione che ha rilasciato il certificato di eventuali modifiche aventi un’incidenza sulle condizioni alle quali il certificato è stato rilasciato. Tale autorità decide se il certificato deve essere oggetto di riesame o se debba esserne rilasciato uno nuovo e se siano necessarie nuove prove.

Al costruttore spetta garantire che le parti e apparecchiature siano prodotte e continuino ad essere prodotte alle condizioni alle quali è stato rilasciato il certificato.

9.  Prima di accordare l’autorizzazione, l’autorità di omologazione verifica l’esistenza di disposizioni e procedure soddisfacenti per garantire un controllo efficace della conformità della produzione.

L’autorità di omologazione, qualora ritenga che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione non siano più soddisfatte, chiede al costruttore di adottare i provvedimenti necessari per assicurare che le parti o apparecchiature siano rimesse in conformità. Se necessario essa revoca l’autorizzazione.

10.  Eventuali disaccordi tra gli Stati membri riguardo ai certificati di cui al paragrafo 5 sono sottoposti all’esame della Commissione. Quest’ultima adotta i provvedimenti appropriati, compresa se del caso la richiesta di revocare l’autorizzazione, previa consultazione degli Stati membri.

11.  Il presente articolo non si applica a una parte o pezzo di apparecchiatura finché non sia stato inserito nell’elenco di cui all’allegato XIII. Per qualsiasi voce o gruppo di voci dell’allegato XIII è fissato un ragionevole periodo transitorio al fine di consentire al costruttore della parte o dell’apparecchiatura di chiedere e ottenere un’autorizzazione. Nel contempo può essere fissata una data, se del caso, per escludere dall’applicazione del presente articolo parti e apparecchiature destinate a veicoli omologati prima di tale data.

12.  Nell’attesa di una decisione sull’opportunità o meno di includere una parte o un pezzo di un’apparecchiatura nell’elenco di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali relative a parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali.

Una volta presa tale decisione, le disposizioni nazionali relative alle parti o apparecchiature in questione cessano di essere valide.

13.  A decorrere dal 29 ottobre 2007, gli Stati membri non adottano nuove disposizioni relative a parti o apparecchiature che possono pregiudicare il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza o per la prestazione ambientale del veicolo.

Articolo 32

Richiamo di veicoli

1.  Un costruttore che ha ottenuto l’omologazione CE di un veicolo e che, a norma di un atto normativo o della direttiva 2001/95/CE, è tenuto a procedere ad un richiamo di veicoli già venduti, immatricolati o messi in circolazione perché uno o più sistemi, componenti o entità tecniche montati sul veicolo, che siano o meno debitamente omologati conformemente alla presente direttiva, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale, la salute pubblica o l’ambiente, ne informa immediatamente l’autorità che ha rilasciato l’omologazione del veicolo.

2.  Il costruttore propone all’autorità di omologazione i rimedi idonei a neutralizzare il rischio di cui al paragrafo 1. L’autorità di omologazione comunica senza indugio le misure proposte alle autorità degli altri Stati membri.

Le autorità competenti garantiscono l’effettiva applicazione delle misure nei rispettivi territori.

3.  Se le misure non sono ritenute sufficienti dalle autorità interessate, o non sono state applicate tempestivamente, esse ne informano senza indugio l’autorità che ha concesso l’omologazione CE del veicolo.

L’autorità di omologazione informa quindi il costruttore. Qualora l’autorità che ha rilasciato l’omologazione CE non sia soddisfatta delle misure del costruttore, essa adotta tutte le misure cautelari necessarie, compresa la revoca dell’omologazione CE del veicolo se il costruttore non propone e non attua misure correttive efficaci. In caso di revoca dell’omologazione CE del veicolo, l’autorità di omologazione interessata ne informa il costruttore, le autorità omologhe degli altri Stati membri e la Commissione mediante lettera raccomandata o mezzi elettronici equivalenti entro venti giorni lavorativi.

4.  Il presente articolo si applica anche a parti non soggette ad alcuna prescrizione in virtù di un atto normativo.

Articolo 33

Notificazione delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili

Ogni decisione presa a norma delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva e ogni decisione di rifiuto o di revoca di un’omologazione CE, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, è debitamente motivata.

Tali decisioni sono notificate all’interessato unitamente all’indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri interessati e dei relativi termini di esperibilità.



CAPO XIII

REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Articolo 34

Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell’omologazione CE

1.  I regolamenti UNECE ai quali la Comunità ha aderito e che sono elencati nell’allegato IV, parte I, e nell’allegato XI fanno parte dell’omologazione CE di un veicolo allo stesso modo delle direttive particolari o dei regolamenti. Essi si applicano alle categorie di veicoli elencati nelle pertinenti colonne della tabella dell’allegato IV, parte I, e dell’allegato XI.

2.  Laddove la Comunità abbia deciso l’applicazione vincolante di un regolamento UNECE ai fini dell’omologazione CE di veicoli conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 97/836/CE, gli allegati della presente direttiva sono modificati di conseguenza secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della presente direttiva. L’atto che modifica gli allegati della presente direttiva indica inoltre il calendario dell’applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle relative modifiche. Gli Stati membri abrogano o adeguano la normativa nazionale incompatibile con il regolamento UNECE in questione.

Se un regolamento UNECE sostituisce una direttiva particolare o un regolamento in vigore, la voce pertinente nell’allegato IV, parte I, e nell’allegato XI è sostituita dal numero del regolamento UNECE e la voce corrispondente nell’allegato IV, parte II, è soppressa secondo la stessa procedura.

3.  Nei casi di cui al paragrafo 2, secondo comma, la direttiva particolare o il regolamento sostituiti dal regolamento UNECE sono abrogati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

Qualora sia abrogata una direttiva particolare, gli Stati membri abrogano le normative nazionali adottate ai fini dell’attuazione di tale direttiva.

4.  La presente direttiva o le direttive particolari o i regolamenti possono contenere riferimenti diretti a norme e regolamenti internazionali, senza doverli riprodurre nel quadro giuridico comunitario.

Articolo 35

Equivalenza dei regolamenti UNECE con direttive o regolamenti

1.  I regolamenti UNECE elencati nell’allegato IV, parte II, sono riconosciuti equivalenti alle direttive particolari o ai regolamenti corrispondenti se caratterizzati dallo stesso campo di applicazione ed oggetto.

Le autorità di omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate a norma di tali regolamenti UNECE e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati conformemente alle direttive particolari o ai regolamenti equivalenti.

2.  Qualora la Comunità abbia deciso di applicare un nuovo regolamento UNECE o un regolamento UNECE modificato ai fini del paragrafo 1, l’allegato IV, parte II, è modificato di conseguenza. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 36

Equivalenza con altre regolamentazioni

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può riconoscere l’equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all’omologazione CE di sistemi, componenti ed entità tecniche previste dalla presente direttiva e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di paesi terzi, nell’ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e paesi terzi.



CAPO XIV

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI TECNICHE

Articolo 37

Informazioni destinate agli utenti

1.  Il costruttore non può fornire informazioni tecniche relative alle indicazioni previste nella presente direttiva o negli atti normativi elencati nell’allegato IV che differiscano dalle indicazioni omologate dall’autorità competente.

2.  Qualora un atto normativo lo preveda specificamente, il costruttore mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni pertinenti e le istruzioni necessarie, precisando le condizioni particolari o le restrizioni relative all’uso di un veicolo, di un componente o di un’entità tecnica.

Tali informazioni sono fornite nelle lingue ufficiali della Comunità e sono riportate, d’intesa con l’autorità di omologazione, in un documento di supporto appropriato, come il manuale d’istruzioni o il libretto di manutenzione.

Articolo 38

Informazioni destinate ai costruttori di componenti o entità tecniche

1.  Il costruttore del veicolo mette a disposizione dei costruttori di componenti o entità tecniche tutte le indicazioni, compresi, se del caso, i disegni specificamente elencati nell’allegato o nell’appendice di un atto normativo, che sono necessarie per l’omologazione CE di componenti o entità tecniche o per l’ottenimento di un’autorizzazione a norma dell’articolo 31.

Il costruttore del veicolo può imporre ai costruttori di componenti o entità tecniche obblighi destinati a proteggere la riservatezza di tutte le informazioni che non sono di dominio pubblico, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale.

2.  Il costruttore di componenti o entità tecniche detentore di una scheda di omologazione CE, che a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, contiene restrizioni d’uso o condizioni speciali di montaggio o entrambe, fornisce al costruttore del veicolo tutte le informazioni dettagliate al riguardo.

Qualora un atto normativo lo preveda, il costruttore di componenti o entità tecniche fornisce istruzioni relative alle restrizioni d’uso o alle condizioni speciali di montaggio o ad entrambe unitamente ai componenti o alle entità tecniche prodotti.



CAPO XV

PROVVEDIMENTI DI APPLICAZIONE E MODIFICHE

Articolo 39

Provvedimenti di applicazione e modifiche della presente direttiva, delle direttive particolari e dei regolamenti

1.  La Commissione adotta i provvedimenti necessari all’applicazione di ciascuna direttiva particolare o di ciascun regolamento secondo il disposto della direttiva o regolamento in questione.

2.  La Commissione adotta le modifiche degli allegati della presente direttiva o delle disposizioni delle direttive particolari o dei regolamenti elencati nell’allegato IV, parte I, che siano necessarie per adattarli all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o alle esigenze specifiche delle persone con disabilità.

3.  La Commissione adotta le modifiche della presente direttiva che siano necessarie per definire le prescrizioni tecniche relative ai veicoli in piccole serie, ai veicoli omologati secondo la procedura d’omologazione individuale e ai veicoli per uso speciale.

4.  Qualora la Commissione sia a conoscenza di gravi rischi per gli utenti della strada o per l’ambiente che richiedono provvedimenti urgenti, essa può modificare le disposizioni delle direttive particolari o dei regolamenti elencati nell’allegato IV, parte I.

5.  La Commissione adotta le modifiche necessarie nell’interesse di una buona amministrazione e, in particolare, per garantire la coerenza, reciproca o con altri atti della normativa comunitaria, delle direttive particolari o dei regolamenti elencati nell’allegato IV, parte I.

6.  Quando, a norma della decisione 97/836/CE, sono adottati nuovi regolamenti UNECE o modifiche dei regolamenti UNECE cui la Comunità ha aderito, la Commissione modifica di conseguenza gli allegati della presente direttiva.

7.  Ogni nuova direttiva particolare o nuovo regolamento apporta le opportune modifiche agli allegati della presente direttiva.

8.  Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati mediante regolamenti.

9.  Le misure di cui al presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2, in quanto sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o delle direttive particolari e dei regolamenti, anche integrandoli.

Articolo 40

Comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato denominato «Comitato tecnico — Veicoli a motore» (CTVM).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.



CAPO XVI

DESIGNAZIONE E NOTIFICA DEI SERVIZI TECNICI

Articolo 41

Designazione dei servizi tecnici

1.  Quando uno Stato membro designa un servizio tecnico, quest’ultimo si conforma alle disposizioni della presente direttiva.

2.  I servizi tecnici eseguono essi stessi le prove necessarie per l’omologazione o sono incaricati della loro supervisione, o eseguono le ispezioni specificate dalla presente direttiva o da un atto normativo elencato nell’allegato IV, salvo quando sono ammesse specifiche procedure alternative. Essi non possono eseguire prove o ispezioni per le quali non siano stati debitamente designati.

3.  I servizi tecnici rientrano in una o più delle seguenti quattro categorie di attività, a seconda della loro sfera di competenza:

a) categoria A, i servizi tecnici che eseguono, presso le proprie installazioni, le prove di cui alla presente direttiva e agli atti normativi elencati nell’allegato IV;

b) categoria B, i servizi tecnici incaricati della supervisione delle prove di cui alla presente direttiva e agli atti normativi elencati nell’allegato IV, eseguite nelle installazioni del costruttore o in quelle di un terzo;

c) categoria C, i servizi tecnici incaricati di valutare e verificare regolarmente le procedure seguite dal costruttore per controllare la conformità della produzione;

d) categoria D, i servizi tecnici incaricati della supervisione o dell’esecuzione di prove o ispezioni nell’ambito del controllo della conformità della produzione.

4.  I servizi tecnici dimostrano di possedere le competenze appropriate, conoscenze tecniche specifiche e un’esperienza comprovata nelle materie disciplinate dalla presente direttiva e dagli atti normativi elencati nell’allegato IV.

Inoltre, i servizi tecnici si conformano alle norme elencate nell’appendice 1 dell’allegato V che sono pertinenti alle attività che svolgono. Tale prescrizione non vale tuttavia per l’ultima fase della procedura di omologazione in più fasi di cui all’articolo 25, paragrafo 1.

5.  L’autorità di omologazione può agire in qualità di servizio tecnico in relazione ad una o più delle attività di cui al paragrafo 3.

6.  Un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto può essere designato come servizio tecnico per le attività della categoria A, per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell’allegato XV.

La Commissione modifica, se necessario, l’elenco di tali atti normativi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2.

7.  I soggetti di cui ai paragrafi 5 e 6 si conformano alle disposizioni del presente articolo.

8.  I servizi tecnici di un paese terzo, diversi da quelli designati in conformità del paragrafo 6, possono essere notificati ai fini dell’articolo 43 solo nell’ambito di un accordo bilaterale tra la Comunità e il paese terzo in questione.

Articolo 42

Valutazione delle competenze dei servizi tecnici

1.  Le competenze di cui all’articolo 41 sono comprovate da una relazione di valutazione stilata da un’autorità competente. Essa può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento.

2.  La valutazione sulla quale è basata la relazione di cui al paragrafo 1 è effettuata in conformità delle disposizioni dell’appendice 2 dell’allegato V.

La relazione di valutazione è riveduta al termine di un periodo massimo di tre anni.

3.  La relazione di valutazione è comunicata alla Commissione, ove lo richieda.

4.  L’autorità di omologazione che agisce in qualità di servizio tecnico attesta la conformità mediante prove documentali.

Essa comprende una valutazione effettuata da controllori indipendenti dall’attività oggetto della valutazione. Detti controllori possono provenire dalla stessa organizzazione purché siano gestiti separatamente dal personale che esegue l’attività oggetto della valutazione.

5.  Un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto designato come un servizio tecnico si conforma alle disposizioni pertinenti del presente articolo.

Articolo 43

Procedure di notifica

1.  Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome, l’indirizzo, compreso l’indirizzo elettronico, le persone responsabili e la categoria di attività per ciascun servizio tecnico designato, nonché eventuali modifiche successive.

L’atto di notifica precisa per quali atti normativi sono stati designati i servizi tecnici.

2.  Un servizio tecnico può eseguire le attività di cui all’articolo 41 ai fini dell’omologazione soltanto se è stato preliminarmente notificato alla Commissione.

3.  Lo stesso servizio tecnico può essere designato e notificato da vari Stati membri indipendentemente dalla categoria di attività svolta.

4.  Qualora un’organizzazione specifica o un organismo competente la cui attività non rientra fra quelle di cui all’articolo 41 debba essere designato in applicazione di un atto normativo, la notifica è effettuata in conformità delle disposizioni del presente articolo.

5.  La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici.



CAPO XVII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Disposizioni transitorie

1.  Nelle more delle necessarie modifiche della presente direttiva volte ad includervi veicoli non contemplati ovvero a completare le disposizioni amministrative e tecniche relative all’omologazione di veicoli di categorie diverse dalla categoria M1 prodotti in piccole serie e a stabilire disposizioni amministrative e tecniche armonizzate relative alla procedura di omologazione individuale, e fino alla scadenza dei periodi transitori di cui all’articolo 45, gli Stati membri continuano a rilasciare per tali veicoli omologazioni nazionali purché tali omologazioni siano basate sulle prescrizioni tecniche armonizzate di cui alla presente direttiva.

2.  Su domanda del costruttore o, nel caso di un’omologazione individuale, del proprietario del veicolo e su presentazione delle informazioni richieste, gli Stati membri interessati completano e rilasciano la scheda di omologazione o la scheda di omologazione individuale. La scheda è rilasciata al richiedente.

Per i veicoli dello stesso tipo, gli altri Stati membri accettano una copia autenticata come attestazione dell’esecuzione delle prove previste.

3.  Qualora un veicolo particolare oggetto di un’omologazione individuale debba essere immatricolato in un altro Stato membro, tale Stato membro può chiedere all’autorità che ha rilasciato l’omologazione individuale qualsiasi ulteriore informazione che indichi in modo dettagliato la natura delle prescrizioni tecniche cui è conforme tale veicolo particolare.

4.  Nelle more dell’armonizzazione dei sistemi di immatricolazione e di imposizione fiscale degli Stati membri relativamente ai veicoli disciplinati dalla presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare codici nazionali per facilitare l’immatricolazione e l’imposizione fiscale nel loro territorio. A tal fine, gli Stati membri possono suddividere le versioni di cui all’allegato III, parte II, a condizione che i criteri utilizzati per la suddivisione siano indicati esplicitamente nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.

Articolo 45

Date di applicazione per l’omologazione CE

1.  Per quanto riguarda l’omologazione CE, gli Stati membri rilasciano omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dalle date di cui all’allegato XIX.

2.  Su domanda del costruttore, gli Stati membri possono rilasciare omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 29 aprile 2009.

3.  Fino alle date specificate nella quarta colonna della tabella di cui all’allegato XIX, l’articolo 26, paragrafo 1, non si applica ai nuovi veicoli per i quali un’omologazione nazionale è stata rilasciata prima delle date specificate nella terza colonna o per i quali non è stata rilasciata un’omologazione.

4.  Su richiesta del costruttore ed entro le date specificate nella terza colonna delle righe 6 e 9 della tabella di cui all’allegato XIX, gli Stati membri continuano a rilasciare omologazioni nazionali, in alternativa all’omologazione CE di veicolo, per veicoli di categoria M2 o M3 sempreché tali veicoli e i loro sistemi, componenti e singole unità tecniche siano stati omologati conformemente agli atti normativi elencati nell’allegato IV, parte I, della presente direttiva.

5.  La presente direttiva non invalida le omologazioni CE rilasciate a veicoli della categoria M1 anteriormente al 29 aprile 2009, né osta alla proroga di tali omologazioni.

6.  Per quanto riguarda l’omologazione CE di nuovi tipi di sistemi, componenti o entità tecniche, gli Stati membri applicano la presente direttiva a decorrere dal 29 aprile 2009.

La presente direttiva non invalida le omologazioni CE rilasciate a sistemi, componenti o entità tecniche anteriormente al 29 aprile 2009, né osta alla proroga di tali omologazioni.

Articolo 46

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e, in particolare, dei divieti di cui all’articolo 31 o derivanti da esso, e degli atti normativi elencati nell’allegato IV, parte I, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni entro il 29 aprile 2009 e provvedono a notificare al più presto qualsiasi modifica successiva.

Articolo 47

Valutazione

1.  Entro il 29 aprile 2011 gli Stati membri informano la Commissione dell’applicazione delle procedure di omologazione stabilite nella presente direttiva e, in particolare, dell’applicazione del procedimento in più fasi. Se del caso, la Commissione propone le modifiche che ritiene necessarie per migliorare il procedimento di omologazione.

2.  Sulla scorta delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva entro il 29 ottobre 2011. Se del caso, la Commissione può proporre il differimento delle date di applicazione di cui all’articolo 45.

Articolo 48

Attuazione

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 29 aprile 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche sostanziali della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 29 aprile 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, s’intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 49

Abrogazione

La direttiva 70/156/CEE è abrogata con effetto dal 29 aprile 2009 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato XX, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXI.

Articolo 50

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 51

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I

Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE dei veicoli, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti

Allegato II

Definizioni generali, criteri di classificazione dei veicoli, tipi di veicoli e tipi di carrozzeria

Appendice 1:

Procedura per verificare se un veicolo può essere classificato come veicolo fuoristrada

Appendice 2:

Cifre usate per integrare i codici da utilizzare per identificare i diversi tipi di carrozzeria

Allegato III

Scheda informativa per l’omologazione CE dei veicoli

Allegato IV

Requisiti per l’omologazione CE dei veicoli

Appendice 1:

Atti normativi per l’omologazione CE dei veicoli prodotti in piccole serie a norma dell’articolo 22

Appendice 2:

Prescrizioni per l’omologazione ai sensi dell’articolo 24 di veicoli completi appartenenti alla categoria M1 e N1, prodotti in grandi serie nei paesi terzi o per i paesi terzi

Allegato V

Procedura da seguire per l’omologazione CE

Appendice 1:

Norme alle quali devono conformarsi i soggetti di cui all’articolo 41

Appendice 2:

Procedura relativa alla valutazione dei servizi tecnici

Appendice 3:

Requisiti generali riguardo al formato dei verbali di prova

Allegato VI

Modelli dei certificati di omologazione

Appendice:

Elenco degli atti normativi a cui il tipo di veicolo è conforme

Allegato VII

Sistema di numerazione della scheda di omologazione CE per tipo

Appendice:

Marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche

Allegato VIII

Risultati delle prove

Allegato IX

Certificato di conformità CE

Allegato X

Procedure di conformità della produzione

Allegato XI

Natura e disposizioni applicabili all’omologazione CE dei veicoli per uso speciale

Appendice 1:

Autocaravan — Ambulanze — Carri funebri

Appendice 2:

Veicoli blindati

Appendice 3:

Veicoli con accesso per sedie a rotelle

Appendice 4:

Altri veicoli per uso speciale (inclusi gruppo speciale, veicoli predisposti per attrezzature intercambiabili e caravan)

Appendice 5:

Gru mobili

Appendice 6:

Veicoli per trasporto eccezionale

Allegato XII

Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serie

Allegato XIII

Elenco delle parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali e relativi requisiti di prestazione, procedure di prova appropriate, disposizioni in materia di marcatura e imballaggio

Allegato XIV

Elenco delle omologazioni CE rilasciate in base ad atti normativi

Allegato XV

Atti normativi per i quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico

Appendice:

Designazione di un costruttore come servizio tecnico

Allegato XVI

Condizioni specifiche relative all’applicazione dei metodi di prova virtuali e atti normativi per i quali un costruttore o un servizio tecnico possono utilizzare tali metodi

Appendice 1:

Condizioni generali relative all’applicazione dei metodi di prova virtuali

Appendice 2:

Condizioni specifiche relative ai metodi di prova virtuali

Appendice 3:

Processo di convalida

Allegato XVII:

Procedura da seguire per l’omologazione CE in più fasi

Appendice:

Modello della targhetta supplementare del costruttore

Allegato XIX

Calendario per l’applicazione della presente direttiva per quanto riguarda l’omologazione

Allegato XX

Termini d’attuazione in diritto nazionale delle direttive abrogate

Allegato XXI

Tavola di concordanza

▼M1




ALLEGATO I

▼M26

ELENCO COMPLETO DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI, DEI COMPONENTI O DELLE ENTITÀ TECNICHE INDIPENDENTI ( 5 )

▼M1

Tutte le schede informative di cui alla presente direttiva e alle direttive o ai regolamenti particolari dovranno consistere solo in estratti del presente elenco completo e conformarsi al suo sistema di numerazione delle voci.

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni, in scala appropriata, dovranno essere sufficientemente dettagliati e forniti in formato A4 o in un raccoglitore di formato A4. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Se sistemi, componenti o unità tecniche separate, citate nel presente allegato, comprendono funzioni controllate elettronicamente, vanno fornite informazioni sul loro funzionamento.

0.   DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2. Tipo: …

0.2.0.1. Telaio: …

0.2.0.2. Carrozzeria/veicolo completo: …

0.2.1. Eventuale/i designazione/i commerciale/i: …

▼M24

0.2.2. Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale/precedente (elencare le informazioni per ciascuna fase; si può usare una matrice): …

Tipo:

Variante/i:

Versione/i:

Numero di omologazione e numero dell'estensione

▼M26

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/sul componente/sull'entità tecnica indipendente (10)  ( 6 ): …

▼M1

0.3.0.1. Telaio: …

0.3.0.2. Carrozzeria/veicolo completo: …

0.3.1. Posizione della marcatura: …

0.3.1.1. Telaio: …

0.3.1.2. Carrozzeria/veicolo completo: …

0.4. Categoria del veicolo ( 7 ): …

0.4.1. Classificazione/i in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: …

▼M15

0.5. Nome della società e indirizzo del costruttore: …

▼M24

0.5.1. Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo nella fase iniziale/precedente: …

▼M1

0.6. Posizione e modalità di fissaggio delle targhette regolamentari e posizione del numero di identificazione del veicolo: …

0.6.1. Sul telaio: …

0.6.2. Sulla carrozzeria: …

0.7. (Non attribuito)

0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di montaggio: …

0.9. Denominazione e indirizzo dell’(eventuale) rappresentante del costruttore: …

▼M26

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo/un componente/un'entità tecnica indipendente rappresentativi (10) : …

▼M1

1.2. Disegno complessivo quotato dell’intero veicolo: …

1.3. Numero di assi e di ruote: …

1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: …

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): …

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo): …

1.5. Materiale dei longheroni ( 8 ): …

1.6. Posizione e disposizione del motore: …

1.7. Cabina di guida (a guida avanzata o normale) ( 9 ): …

1.8. Lato di guida: a destra/a sinistra ( 10 )

1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra (10) 

▼M15

1.9. Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone, un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido: …

▼M15

1.10. Specificare se il veicolo è adibito al trasporto di merci a temperatura controllata: …

▼M15

2.   MASSE E DIMENSIONI ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )

(in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

▼M1

2.1.   Interasse o interassi (a pieno carico) ( 14 ):

2.1.1. Veicoli a 2 assi

▼M15

2.1.2. Veicoli a tre o più assi

2.1.2.1. Distanza tra assi consecutivi, da quello in posizione più avanzata a quello in posizione più arretrata: …

2.1.2.2. Distanza totale tra gli assi: …

▼M1

2.2.   Ralla

2.2.1. Semirimorchi

2.2.1.1. Distanza tra l’asse del perno di ralla e l’estremità posteriore del semirimorchio:

2.2.1.2. Distanza massima tra l’asse del perno di ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio:

2.2.1.3. Interasse speciale del semirimorchio (di cui al punto 7.6.1.2 dell’allegato I della direttiva 97/27/CE):

2.2.2. Veicoli trattori di semirimorchi

2.2.2.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo; indicare i valori ammissibili per un veicolo incompleto) ( 15 ): …

2.2.2.2. Altezza massima della ralla (normalizzata) ( 16 ): …

2.3.   Carreggiata/e e larghezza/e degli assi

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante ( 17 ): …

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (17) : …

2.3.3. Larghezza dell’asse posteriore più largo: …

2.3.4. Larghezza dell’asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna degli pneumatici, esclusa la sporgenza degli pneumatici al suolo): …

2.4.   Dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.1. Per telai non carrozzati:

2.4.1.1. Lunghezza ( 18 ): …

2.4.1.1.1. Lunghezza massima ammissibile: …

2.4.1.1.2. Lunghezza minima ammissibile: …

2.4.1.1.3. Nel caso di rimorchi, lunghezza ammissibile massima del timone ( 19 ): …

2.4.1.2. Larghezza ( 20 ): …

2.4.1.2.1. Larghezza massima ammissibile: …

2.4.1.2.2. Larghezza minima ammissibile: …

2.4.1.3. Altezza (in ordine di marcia) ( 21 ) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): …

2.4.1.4. Sbalzo anteriore ( 22 ): …

2.4.1.4.1. Angolo di attacco ( 23 ): …… gradi.

2.4.1.5. Sbalzo posteriore ( 24 ): …

2.4.1.5.1. Angolo di uscita ( 25 ): …… gradi.

2.4.1.5.2. Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio ( 26 ): …

2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (definito al punto 4.5 dell’allegato II, sezione A)

2.4.1.6.1. Tra gli assi: …

2.4.1.6.2. Sotto l’asse o gli assi anteriori: …

2.4.1.6.3. Sotto l’asse o gli assi posteriori: …

2.4.1.7. Angolo della rampa ( 27 ): …… gradi.

2.4.1.8. Posizioni estreme ammissibili del baricentro della carrozzeria e/o finiture interne e/o attrezzatura e/o carico utile

2.4.2. Telai carrozzati

2.4.2.1. Lunghezza (18) : …

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico: …

2.4.2.1.2. Nel caso di rimorchi, lunghezza ammissibile massima del timone (19) : …

2.4.2.2. Larghezza (20) : …

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): …

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) (21)  (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): …

2.4.2.4. Sbalzo anteriore (22) : …

2.4.2.4.1. Angolo di attacco (23) : …… gradi.

2.4.2.5. Sbalzo posteriore (24) : …

2.4.2.5.1. Angolo di uscita (25) : …… gradi.

2.4.2.5.2. Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio (26) : …

2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (definita al punto 4.5 dell’allegato II, sezione A)

2.4.2.6.1. Tra gli assi: …

2.4.2.6.2. Sotto l’asse o gli assi anteriori: …

2.4.2.6.3. Sotto l’asse o gli assi posteriori: …

2.4.2.7. Angolo della rampa (27) : …… gradi.

2.4.2.8. Posizioni estreme ammissibili del baricentro del carico utile (in caso di carico non uniformemente distribuito): …

2.4.2.9. Posizione del baricentro del veicolo (M2 ed M3) al suo carico massimo tecnicamente ammissibile in senso longitudinale, trasversale e verticale: …

2.4.3. Carrozzeria omologata senza telaio (veicoli M2 ed M3)

2.4.3.1. Lunghezza (18) : …

2.4.3.2. Larghezza (20) : …

2.4.3.3. Altezza nominale (in ordine di marcia) (21)  dei tipi di telaio (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): …

▼M15

2.5.  Massa minima sugli assi sterzanti dei veicoli incompleti:

2.6.    Massa in ordine di marcia ( 28 )

a) massima e minima per ogni variante: …

b) massa di ciascuna versione (deve essere fornita una matrice): …

▼M28

2.6.1. Distribuzione di tale massa sugli assi e, nel caso di un semirimorchio, di un rimorchio ad asse centrale o di un rimorchio a timone rigido, massa gravante sul punto di aggancio:

a) massima e minima per ogni variante: …

b) massa di ciascuna versione (deve essere fornita una matrice): …

▼M15

2.6.2. Massa dei dispositivi opzionali [cfr. definizione di cui all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 1230/2012] ( 29 ): …

▼M1

2.7.  Massa minima del veicolo completo dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: …

2.7.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio: …

2.8.  Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore ( 30 ) ( 31 ): …

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, per semirimorchi o rimorchi ad asse centrale, carico gravante sul punto di traino (31) : …

2.9.  Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

▼M15

2.10.  Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo d’assi:

2.11.  Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo trainante:

in caso di:

▼M1

2.11.1. Rimorchio a timone: …

2.11.2. Semirimorchio: …

2.11.3. Rimorchio ad asse centrale: …

2.11.3.1. Rapporto massimo tra lo sbalzo del dispositivo di aggancio ( 32 ) e l’interasse: …

2.11.3.2. Valore V massimo: …… kN.

▼M15

2.11.4. Rimorchio a timone rigido: …

2.11.5. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo combinato (31) : …

▼M1

2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato: …

▼M15

2.12.    Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

2.12.1. di un veicolo trainante: …

2.12.2. di un semirimorchio, un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido: …

▼M1

2.12.3. Massa massima ammissibile del dispositivo di aggancio (se non installato dal costruttore): …

2.13.  Raggio di curvatura posteriore eccedente la fascia d’ingombro (sezioni 7.6.2.e 7.6.3. dell’allegato I della direttiva 97/27/CE): …

2.14.  Rapporto potenza motore/massa massima: …… kW/kg

2.14.1. Rapporto potenza motore/massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (cfr. direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 7.10) …… kW/kg

2.15.  Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio) ( 33 ): …… %.

▼M15

2.16.    Masse massime ammissibili per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo)

2.16.1. Massa massima ammissibile a pieno carico per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

2.16.2. Massa massima ammissibile su ogni asse per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore se inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: …

2.16.3. Massa massima ammissibile su ogni gruppo d’assi per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

2.16.5. Massa massima ammissibile del veicolo combinato per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

▼M16

2.17.

Veicoli sottoposti ad omologazione in più fasi [solo nel caso dei veicoli incompleti o completati della categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007]: sì/no (10) 

2.17.1.

Massa del veicolo di base in ordine di marcia: …kg.

2.17.2.

Massa aggiunta standard, calcolata conformemente alla sezione 5 dell’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008: …kg.

▼M28

3.   CONVERTITORE DELL’ENERGIA DI PROPULSIONE ( 34 )

3.1.   Costruttore del convertitore o dei convertitori dell’energia di propulsione: …

3.1.1. Codice del costruttore (apposto sul convertitore dell’energia di propulsione, o altri mezzi di identificazione): …

▼M1

3.1.2. Eventuale numero di omologazione comprendente il marchio di identificazione del carburante

(solo per veicoli pesanti): …

3.2.   Motore a combustione interna

3.2.1.   Caratteristiche del motore

▼M21

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea/doppia alimentazione (10) 

Ciclo: quattro tempi/due tempi/rotativo (10) 

▼M21

3.2.1.1.1. Tipo di motore a doppia alimentazione: tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (10)  ( 35 )

3.2.1.1.2. Indice energetico medio del gas calcolato durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC: … %

▼M1

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: …

3.2.1.2.1. Alesaggio ( 36 ): .… mm

3.2.1.2.2. Corsa (36) : … mm

3.2.1.2.3. Ordine di accensione: …

3.2.1.3. Cilindrata ( 37 ): …… cm3

3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione ( 38 ): …

3.2.1.5. Disegno della camera di combustione, della testa e, per i motori ad accensione comandata, dei segmenti del pistone: …

3.2.1.6. Regime minimo normale (38) …… giri/min-1

3.2.1.6.1. Regime minimo elevato (38) : …… giri/min-1

▼M21

3.2.1.6.2. Minimo in modalità diesel: sì/no (10)  (35) 

▼M1

3.2.1.7. Tenore in volume di ossido di carbonio nei gas di scarico, con motore al minimo (38) : …… %, dichiarato dal costruttore (solo motori ad accensione comandata)

▼M28

3.2.1.8. Potenza nominale del motore ( 39 ): … kW a … min–1 (dichiarata dal costruttore)

▼M1

3.2.1.9. Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore: … giri/min-1

3.2.1.10. Coppia massima netta (39) : … Nm a … giri/min-1 (dichiarata dal costruttore)

▼M11

3.2.1.11. (solo Euro VI) Riferimenti del fabbricante al fascicolo di documentazione richiesto dal regolamento (UE) n. 582/2011, articoli 5, 7 e 9, che consentono all’autorità di omologazione di valutare le strategie di controllo delle emissioni e i sistemi presenti sul motore in modo da garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo sugli NOx

▼M1

3.2.2.   Carburante

▼M21

3.2.2.1. Veicoli commerciali leggeri alimentati a: gasolio/benzina/GPL/GN o biometano/etanolo (E 85)/biodiesel/idrogeno/H2NG (10)  ( 40 )

▼M28

3.2.2.1.1. RON, senza piombo: …

▼M21

3.2.2.2. Veicoli commerciali pesanti alimentati a gasolio/benzina/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanolo (ED95)/etanolo (E85)/ GNL/GNL20 (10)  (40) 

▼M11

3.2.2.2.1. (solo Euro VI) Carburanti compatibili con l’uso del motore, dichiarati dal fabbricante in conformità al regolamento (UE) n. 582/2011. allegato I, punto 1.1.2, (ove applicabile)

▼M1

3.2.2.3. Bocchettone del serbatoio del carburante: orifizio ristretto/etichetta (10) 

3.2.2.4. Tipo di combustibile del veicolo: mmonocarburante, bicarburante, policarburante (10) 

3.2.2.5. Tenore massimo di biocarburante accettabile nel carburante (dichiarato dal costruttore): …….. % in volume

3.2.3.   Serbatoio/i del carburante

3.2.3.1. Serbatoio/i di servizio

3.2.3.1.1. Numero e capacità di ciascun serbatoio: …

3.2.3.1.1.1. Materiale: …

3.2.3.1.2. Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, le chiusure, le valvole e i dispositivi di fissaggio: …

3.2.3.1.3. Disegno che indichi chiaramente la posizione del/i serbatoio/i nel veicolo: …

3.2.3.2. Serbatoio/i ausiliario/i

3.2.3.2.1. Numero e capacità di ciascun serbatoio: …

3.2.3.2.1.1. Materiale: …

3.2.3.2.2. Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, le chiusure, le valvole e i dispositivi di fissaggio: …

3.2.3.2.3. Disegno che indichi chiaramente la posizione del/i serbatoio/i nel veicolo: …

3.2.4.   Alimentazione

3.2.4.1. Mediante carburatore/i: sì/no (10) 

▼M21

3.2.4.2. A iniezione (solo motori ad accensione spontanea o a doppia alimentazione): sì/no (10) 

▼M28

3.2.4.2.1. Descrizione del sistema (common rail/sistema iniettore-pompa/pompa di distribuzione ecc.): …

▼M1

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (10) 

▼M28

3.2.4.2.3. Pompa di mandata/iniezione

▼M1

3.2.4.2.3.1. Marca o marche: …

3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi: …

3.2.4.2.3.3. Mandata massima di carburante (10)  (38) : …… mm3/corsa o ciclo a una velocità di rotazione del motore di: …… giri/min-1 o, in alternativa, curva caratteristica: …

(Se esiste controllo della sovralimentazione, specificare la mandata di carburante e la pressione di sovralimentazione caratteristiche in funzione del regime.)

3.2.4.2.3.4. Fasatura statica dell’iniezione (38) : …

3.2.4.2.3.5. Curva di anticipo dell’iniezione (38) : …

3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco di prova/motore (10) 

▼M28

3.2.4.2.4. Controllo della limitazione del regime del motore

▼M1

3.2.4.2.4.1. Tipo: …

3.2.4.2.4.2. Punto di intervento

3.2.4.2.4.2.1. Velocità alla quale avviene l’intervento sotto carico: … min-1

3.2.4.2.4.2.2. Regime massimo a vuoto: … giri/min-1

3.2.4.2.4.2.3. Regime di rotazione minimo: … giri/min-1

3.2.4.2.5. Tubi d’iniezione (solo veicoli pesanti)

3.2.4.2.5.1. Lunghezza: … mm

3.2.4.2.5.2. Diametro interno: … mm

3.2.4.2.5.3. Common rail, marca e tipo: …

3.2.4.2.6. Iniettore/i

3.2.4.2.6.1. Marca o marche: …

3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi: …

3.2.4.2.6.3. Pressione di apertura (38) : … kPa o diagramma caratteristico (38) :…

3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo

3.2.4.2.7.1. Marca o marche: …

3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi: …

3.2.4.2.7.3. Descrizione: …

3.2.4.2.8. Dispositivo di avviamento ausiliario

3.2.4.2.8.1. Marca o marche: …

3.2.4.2.8.2. Tipo o tipi: …

3.2.4.2.8.3. Descrizione del sistema: …

3.2.4.2.9. Iniezione a controllo elettronico: sì/no (10) 

3.2.4.2.9.1. Marca o marche: …

3.2.4.2.9.2. Tipo o tipi:

▼M28

3.2.4.2.9.3. Descrizione del sistema

▼M1

3.2.4.2.9.3.1. Marca e tipo della centralina di controllo (ECU): …

▼M28

3.2.4.2.9.3.1.1. Versione del software della centralina (ECU): …

▼M1

3.2.4.2.9.3.2. Marca e tipo del regolatore del carburante: …

3.2.4.2.9.3.3. Marca e tipo del sensore del flusso dell’aria: …

3.2.4.2.9.3.4. Marca e tipo del distributore del carburante: …

3.2.4.2.9.3.5. Marca e tipo del corpo del dispositivo di accelerazione: …

▼M28

3.2.4.2.9.3.6. Marca e tipo, o principio di funzionamento, del sensore della temperatura dell’acqua: …

3.2.4.2.9.3.7. Marca e tipo, o principio di funzionamento, del sensore della temperatura dell’aria: …

3.2.4.2.9.3.8. Marca e tipo, o principio di funzionamento, del sensore della pressione dell’aria: …

▼M1

3.2.4.2.9.3.9. Numero/i di calibratura del software: …

3.2.4.3. A iniezione (solo motori ad accensione comandata): sì/no (10) 

3.2.4.3.1. Principio di funzionamento: iniezione nel collettore di aspirazione (iniezione diretta a punto singolo/multiplo) (10) ; altro (specificare): …

3.2.4.3.2. Marca o marche: …

3.2.4.3.3. Tipo o tipi: …

3.2.4.3.4. Descrizione del sistema (in caso di sistemi diversi da quello a iniezione continua, fornire i dati equivalenti): …

3.2.4.3.4.1. Marca e tipo della centralina di controllo (ECU): …

▼M28

3.2.4.3.4.1.1. Versione del software della centralina (ECU): …

▼M1

3.2.4.3.4.2. Marca e tipo del regolatore del carburante: …

▼M28

3.2.4.3.4.3. Marca e tipo, o principio di funzionamento, del debimetro: …

▼M1

3.2.4.3.4.4. Marca e tipo del distributore del carburante: …

3.2.4.3.4.5. Marca e tipo del regolatore della pressione: …

3.2.4.3.4.6. Marca e tipo del microinterruttore: …

3.2.4.3.4.7. Marca e tipo della vite di regolazione del minimo: …

3.2.4.3.4.8. Marca e tipo del corpo della valvola a farfalla: …

▼M28

3.2.4.3.4.9. Marca e tipo, o principio di funzionamento, del sensore della temperatura dell’acqua: …

3.2.4.3.4.10. Marca e tipo, o principio di funzionamento, del sensore della temperatura dell’aria: …

3.2.4.3.4.11. Marca e tipo, o principio di funzionamento, del sensore della pressione dell’aria: …

▼M1

3.2.4.3.4.12. Numero/i di calibratura del software: …

▼M28

3.2.4.3.5. Iniettori

▼M1

3.2.4.3.5.1. Marca: …

3.2.4.3.5.2. Tipo: …

3.2.4.3.6. Fasatura dell’iniezione: …

3.2.4.3.7. Sistema di avviamento a freddo

3.2.4.3.7.1. Principio/i di funzionamento: …

3.2.4.3.7.2. Limiti/regolazioni del funzionamento (10)  (38) : …

3.2.4.4. Pompa di alimentazione

3.2.4.4.1. Pressione (38) : … kPa o diagramma caratteristico (38) : …

▼M28

3.2.4.4.2. Marca o marche: …

3.2.4.4.3. Tipo o tipi: …

▼M1

3.2.5.   Impianto elettrico

3.2.5.1. Tensione nominale: …… V, terminale a massa positivo/negativo (10) 

3.2.5.2. Generatore

3.2.5.2.1. Tipo: …

3.2.5.2.2. Potenza nominale: …… VA

3.2.6.   Sistema di accensione (solo motori con accensione a scintilla)

3.2.6.1. Marca o marche: …

3.2.6.2. Tipo o tipi: …

3.2.6.3. Principio di funzionamento: …

3.2.6.4. Curva/mappa dell’anticipo dell’accensione (38) : …

3.2.6.5. Fasatura iniziale (38) : … gradi prima del PMS

3.2.6.6. Candele

3.2.6.6.1. Marca: …

3.2.6.6.2. Tipo: …

3.2.6.6.3. Distanza tra gli elettrodi: …… mm

3.2.6.7. Bobina/e di accensione

3.2.6.7.1. Marca: …

3.2.6.7.2. Tipo: …

3.2.7.   Sistema di raffreddamento: a liquido/ad aria (10) 

3.2.7.1. Impostazione nominale del meccanismo di controllo della temperatura del motore: …

3.2.7.2. Liquido

3.2.7.2.1. Natura del liquido: …

3.2.7.2.2. Pompa/e di circolazione: sì/no (10) 

3.2.7.2.3. Caratteristiche: …… o

3.2.7.2.3.1. Marca o marche: …

3.2.7.2.3.2. Tipo o tipi: …

3.2.7.2.4. Rapporto/i di trasmissione: …

3.2.7.2.5. Descrizione della ventola e del suo meccanismo di azionamento: …

3.2.7.3. Aria

3.2.7.3.1. Ventola: sì/no (10) 

3.2.7.3.2. Caratteristiche: …… o

3.2.7.3.2.1. Marca o marche: …

3.2.7.3.2.2. Tipo o tipi: …

3.2.7.3.3. Rapporto/i di trasmissione: …

3.2.8.   Sistema di aspirazione

3.2.8.1. Compressore: sì/no (10) 

3.2.8.1.1. Marca o marche: …

3.2.8.1.2. Tipo o tipi: …

3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio: pressione massima di carico …… kPa; eventuale valvola di sfiato): …

3.2.8.2. Scambiatore di calore intermedio: sì/no (10) 

3.2.8.2.1. Tipo: aria-aria/aria-acqua (10) 

3.2.8.3. Depressione dell’aspirazione, a regime nominale e con carico del 100 % (solo motori ad accensione per compressione)

3.2.8.3.1. minimo ammissibile: …… kPa

3.2.8.3.2. massimo ammissibile: …… kPa

▼M11

3.2.8.3.3. (solo Euro VI ) Depressione effettiva del sistema di aspirazione al regime nominale di rotazione e al 100 % del carico sul veicolo: kPa

▼M1

3.2.8.4. Descrizione e disegni dei tubi di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d’aria supplementari, ecc.): …

3.2.8.4.1. Descrizione del collettore di aspirazione (includere disegni e/o fotografie): …

3.2.8.4.2. Filtro dell’aria, disegni: … oppure

3.2.8.4.2.1. Marca o marche: …

3.2.8.4.2.2. Tipo o tipi: …

3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: … o

3.2.8.4.3.1. Marca o marche: …

3.2.8.4.3.2. Tipo o tipi: …

3.2.9.   Sistema di scarico

3.2.9.1. Descrizione e/o disegno del collettore di scarico: …

3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico: …

▼M21

3.2.9.2.1. (solo Euro VI) descrizione e/o disegno degli elementi del sistema di scarico che non fanno parte del sistema motore

▼M1

3.2.9.3. Contropressione massima ammissibile allo scarico, a regime nominale e carico del 100 % (solo motori ad accensione per compressione): …… kPa

▼M11

3.2.9.3.1. (solo Euro VI) Contropressione effettiva allo scarico al regime di rotazione nominale e con il 100 % di carico sul veicolo (solo per motori ad accensione spontanea): … kPa

▼M1

3.2.9.4. Tipo, marcatura del/i silenziatore/i dello scarico: …

Se influiscono sulla rumorosità esterna, interventi nel vano motore e sul motore atti a ridurla: …

3.2.9.5. Ubicazione dell’uscita dello scarico: …

3.2.9.6. Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi: …

▼M21

3.2.9.7. Volume totale del sistema di scarico: … dm3

3.2.9.7.1. (solo Euro VI) volume ammissibile del sistema di scarico: … dm3

▼M21

3.2.9.7.2. (solo Euro VI) volume del sistema di scarico che fa parte del sistema motore: … dm3

▼M1

3.2.10.  Sezioni trasversali minime delle luci di entrata e di uscita:

3.2.11.   Fasatura delle valvole o dati equivalenti

3.2.11.1. Alzata massima delle valvole, angoli di apertura e di chiusura, o dettagli sulla fasatura di sistemi di distribuzione alternativi con riferimento ai punti morti. Per sistemi di registrazione variabile, registrazione minima e massima: …

3.2.11.2. Campi di riferimento e/o di regolazione (10) 

3.2.12.   Misure contro l’inquinamento atmosferico

3.2.12.1. Dispositivi per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni): …

▼M11

3.2.12.1.1. (solo Euro VI) Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: sì/no (2)

In caso positivo, descrizione e disegni:

in caso negativo, è necessaria la conformità al regolamento (UE) n. 582/2011, allegato V.

▼M28

3.2.12.2. Dispositivi di controllo dell’inquinamento (se non compresi in altre voci)

3.2.12.2.1. Convertitore catalitico

▼M1

3.2.12.2.1.1. Numero di convertitori e di elementi catalitici (fornire le informazioni di seguito richieste per ciascuna unità distinta): …

3.2.12.2.1.2. Dimensioni, forma e volume del/i convertitore/i catalitico/i: …

▼M30

3.2.12.2.1.3. Tipo di azione catalitica: … (ossidante, a tre vie, trappola per NOx con funzionamento in magro, SCR, catalizzatore per NOx con funzionamento in magro o altro)

▼M1

3.2.12.2.1.4. Contenuto totale di metalli preziosi: …

3.2.12.2.1.5. Concentrazione relativa: …

3.2.12.2.1.6. Substrato (struttura e materiale): …

3.2.12.2.1.7. Densità delle celle: …

3.2.12.2.1.8. Tipo di alloggiamento del/i convertitore/i catalitico/i: …

3.2.12.2.1.9. Posizione del/i convertitore/i catalitico/i (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): …

3.2.12.2.1.10. Schermo termico: sì/no (10) 

▼M28

3.2.12.2.1.11. Intervallo delle normali temperature di funzionamento: … °C

▼M1

3.2.12.2.1.12. Marca del convertitore catalitico: …

3.2.12.2.1.13. Numero di identificazione del pezzo: …

▼M28

3.2.12.2.2. Sensori

3.2.12.2.2.1. Sensore di ossigeno: sì/no (10) 

3.2.12.2.2.1.1. Marca: …

3.2.12.2.2.1.2. Posizione: …

3.2.12.2.2.1.3. Campo di regolazione: …

3.2.12.2.2.1.4. Tipo o principio di funzionamento: …

3.2.12.2.2.1.5. Numero identificativo: …

3.2.12.2.2.2. Sensore degli NOx: sì/no (10) 

3.2.12.2.2.2.1. Marca: …

3.2.12.2.2.2.2. Tipo: …

3.2.12.2.2.2.3. Posizione: …

3.2.12.2.2.3. Sensore del particolato: sì/no (10) 

3.2.12.2.2.3.1. Marca: …

3.2.12.2.2.3.2. Tipo: …

3.2.12.2.2.3.3. Posizione: …

▼M1

3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no (10) 

3.2.12.2.3.1. Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.): …

3.2.12.2.4. Ricircolo dei gas di scarico (EGR): sì/no (10) 

▼M28

3.2.12.2.4.1. Caratteristiche (marca, tipo, flusso, alta pressione / bassa pressione / pressione combinata ecc.): …

3.2.12.2.4.2. Sistema raffreddato ad acqua (da indicare per ogni sistema EGR per es. alta pressione / bassa pressione / pressione combinata): sì/no (10) 

3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (solo per i motori a benzina e ad etanolo): sì/no (10) 

3.2.12.2.5.1. Descrizione dettagliata dei dispositivi: …

3.2.12.2.5.2. Disegno del sistema di controllo delle emissioni per evaporazione: …

3.2.12.2.5.3. Disegno del filtro ai carboni attivi: …

3.2.12.2.5.4. Massa del carbone attivo: … g

3.2.12.2.5.5. Schema del serbatoio del carburante, con indicazione della capacità e del materiale (solo per i motori a benzina e ad etanolo): …

3.2.12.2.5.6. Descrizione e schema dello schermo termico tra il serbatoio e il sistema di scarico: …

▼M1

3.2.12.2.6. Filtro antiparticolato (FAP): sì/no (10) 

3.2.12.2.6.1. Dimensioni, forma e capacità del FAP: …

3.2.12.2.6.2. Forma del FAP: …

3.2.12.2.6.3. Posizione (distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): …

▼M28 —————

▼M28

3.2.12.2.6.4. Marca del filtro antiparticolato: …

3.2.12.2.6.5. Numero identificativo: …

▼M1

3.2.12.2.6.7. Fascia della normale temperatura operativa … (K) e della normale pressione operativa … (kPa)

(solo per veicoli pesanti)

3.2.12.2.6.8. In caso di rigenerazione periodica (solo per veicoli pesanti)

3.2.12.2.6.8.1. Numero di cicli di prova ETC tra 2 rigenerazioni (n1): … ►M11   (non applicabile a Euro VI) ◄

▼M11

3.2.12.2.6.8.1.1. (solo Euro VI) numero di cicli di prova WHTC senza rigenerazione (n):

▼M1

3.2.12.2.6.8.2. Numero di cicli ETC durante la rigenerazione (n2): … ►M11   (non applicabile a Euro VI) ◄

▼M11

3.2.12.2.6.8.2.1. (solo Euro VI) numero di cicli di prova WHTC senza rigenerazione (nR):

3.2.12.2.6.9. Altri sistemi: sì/no (1)

3.2.12.2.6.9.1. Descrizione e funzionamento

▼M28

3.2.12.2.7. Sistema diagnostico di bordo (OBD): sì/no (10) : …

3.2.12.2.7.0.1. (solo Euro VI) Numero di famiglie di motori OBD nell’ambito della famiglia di motori

3.2.12.2.7.0.2. (solo Euro VI) Elenco delle famiglie di motori OBD (ove applicabile)

3.2.12.2.7.0.3. (solo Euro VI) Numero della famiglia di motori OBD cui appartiene il motore capostipite/componente della famiglia: …

3.2.12.2.7.0.4. (solo Euro VI) Riferimenti del costruttore relativi alla documentazione OBD richiesta all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), e all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 582/2011 e specificata nell’allegato X di tale regolamento, ai fini dell’omologazione del sistema OBD

3.2.12.2.7.0.5. (solo Euro VI) Se del caso, il costruttore deve indicare il riferimento della documentazione relativa all’installazione su un veicolo di un sistema motore munito di OBD

3.2.12.2.7.0.6. (solo Euro VI) Se del caso, il costruttore deve indicare il riferimento della documentazione relativa all’installazione sul veicolo del sistema OBD di un motore omologato

▼M21 —————

▼M1

3.2.12.2.7.1. Descrizione scritta e/o disegno della spia di malfunzionamento (MI): …

3.2.12.2.7.2. Elenco e funzioni di tutti i componenti controllati dal sistema OBD: …

3.2.12.2.7.3. Descrizione scritta (principi generali di funzionamento) di quanto segue:

3.2.12.2.7.3.1 Motori ad accensione comandata

3.2.12.2.7.3.1.1. Controllo del catalizzatore: …

3.2.12.2.7.3.1.2. Individuazione dell’accensione irregolare: …

3.2.12.2.7.3.1.3. Controllo del sensore dell’ossigeno …

3.2.12.2.7.3.1.4. Altri componenti controllati dal sistema OBD: …

3.2.12.2.7.3.2. Motori ad accensione spontanea

3.2.12.2.7.3.2.1. Controllo del catalizzatore: …

3.2.12.2.7.3.2.2. Controllo del filtro per particolato: …

3.2.12.2.7.3.2.3. Controllo del sistema di alimentazione elettronica: …

3.2.12.2.7.3.2.4. Controllo del sistema deNOx: …

3.2.12.2.7.3.2.5 Altri componenti controllati dal sistema OBD: …

3.2.12.2.7.4. Criteri di attivazione della spia di malfunzionamento (MI) (numero definito di cicli di guida o metodo statistico): …

3.2.12.2.7.5. Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati utilizzati (ciascuno corredato di spiegazione): …

3.2.12.2.7.6. Le seguenti informazioni complementari vanno fornite dal costruttore del veicolo per permettere la fabbricazione di ricambi o accessori compatibili con l’OBD, strumenti diagnostici e impianti di prova.

3.2.12.2.7.6.1. Descrizione del tipo e del numero dei cicli di precondizionamento usati ai fini dell’omologazione originale del veicolo.

3.2.12.2.7.6.2. Descrizione del tipo di ciclo di dimostrazione OBD usato per l’omologazione originale del veicolo riguardo al componente controllato dal sistema OBD.

►M30  3.2.12.2.7.6.3. ◄  Elenco completo dei componenti controllati nel quadro del dispositivo d’individuazione degli errori e d’attivazione del MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico), compreso l’elenco dei parametri secondari pertinenti misurati per ogni componente controllato dal sistema OBD. Un elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati usati (ciascuno corredato di spiegazione) insieme ai singoli componenti del motopropulsore legati alle emissioni e ai singoli componenti non legati alle emissioni, in cui il controllo del componente è usato per attivare la spia MI, e comprendente in particolare una spiegazione esauriente per i dati relativi al servizio $05 Test ID $21 a FF e quelli relativi al servizio $06.

Se un tipo di veicolo usa un collegamento di comunicazione conforme alla norma ISO 15765-4 «Veicoli stradali — Diagnosi su Controller Area Network (CAN) — parte 4: Prescrizioni per sistemi legati alle emissioni», va fornita una spiegazione esauriente per i dati relativi al servizio $06 Test ID $00 a FF, per ogni ID di monitor OBD supportato.

3.2.12.2.7.6.4. Le informazioni chieste sopra possono essere date completando una tabella come quella che segue.

3.2.12.2.7.6.4.1.  ►M28  Veicoli leggeri  ◄



Componente

Codice di guasto

Strategia di monitoraggio

Criteri dell’individuazione dei guasti

Criteri di attivazione della spia MI

Parametri secondari

Precondizionamento

Prova di dimostrazione

Catalizzatore

P0420

Segnali dei sensori di ossigeno 1 e 2

Differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2

3o ciclo

Regime del motore, carico, modo A/F, temperatura del catalizzatore

2 cicli di tipo I

Tipo I

3.2.12.2.7.6.4.2.  Veicoli pesanti



Componente

Codice di guasto

Strategia di monitoraggio

Criteri dell’individuazione dei guasti

Criteri di attivazione della spia MI

Parametri secondari

Precondizionamento

Prova di dimostrazione

Catalizzatore SCR

Pxxx

Segnali dei sensori NOx 1 e 2

Differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2

3o ciclo

Regime del motore, carico, temperatura del catalizzatore, attività del reagente

3 cicli di prova OBD (3 cicli ESC brevi)

Ciclo di prova OBD (ciclo ESC breve)

▼M21

3.2.12.2.7.6.5. (solo Euro VI) norma di protocollo di comunicazione OBD: ( 41 )

▼M11

3.2.12.2.7.7. (solo Euro VI) Riferimento del fabbricante alla documentazione OBD di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera d), e all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 582/2011, al fine di soddisfare le disposizioni sull’accesso all’OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, oppure

3.2.12.2.7.7.1. In alternativa al riferimento del fabbricante di cui al punto 3.2.12.2.7.7, un riferimento al documento accluso alla scheda informativa di cui all’appendice 4 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011 contenente la seguente tabella, da compilare secondo l’esempio fornito:

componente — codice di guasto — strategia di controllo — criteri di individuazione dei guasti — criteri di attivazione della spia MI — parametri secondari — precondizionamento — prova dimostrativa

catalizzatore — P0420 — segnali dei sensori di ossigeno 1 e 2 — differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2 — 3o ciclo — regime del motore, carico del motore, modo A/F, temperatura del catalizzatore — due cicli di tipo 1 — tipo 1

▼M21

3.2.12.2.7.8. (solo Euro VI) componenti del sistema OBD montati sul veicolo

3.2.12.2.7.8.0. Omologazione alternativa di cui all’allegato X del regolamento (UE) n. 582/2011, punto 2.4.1 sì/no (10) 

3.2.12.2.7.8.1. Elenco delle componenti del sistema OBD montate sul veicolo

3.2.12.2.7.8.2. Descrizione e/o disegno della spia MI ( 42 )

3.2.12.2.7.8.3. Descrizione e/o disegno dell’interfaccia OBD per la comunicazione esterna (42) 

▼M28

3.2.12.2.8. Altro sistema: …

▼M11

3.2.12.2.8.1. (solo Euro VI) Sistemi atti a garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx

▼M21

3.2.12.2.8.2. Sistema di persuasione del conducente

▼M21

3.2.12.2.8.2.1. (solo Euro VI) motore con disattivazione permanente del sistema di persuasione del conducente, destinato a essere usato da servizi di soccorso o sui veicoli di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della presente direttiva: sì/no (10) 

3.2.12.2.8.2.2. Attivazione della marcia lenta (creep mode)

«disattiva dopo il riavvio»/«disattiva dopo il rifornimento di carburante»/«disattiva dopo l’arresto» (10)  (41) 

▼M28

3.2.12.2.8.2.3. Tipo di sistema di persuasione: mancato riavvio del motore dopo l’inizio del conto alla rovescia/mancato riavvio dopo il rifornimento di carburante/blocco del rifornimento di carburante/limitazione delle prestazioni

3.2.12.2.8.2.4. Descrizione del sistema di persuasione

3.2.12.2.8.2.5. Valore equivalente all’autonomia media del veicolo con il pieno di carburante: … km

▼M11

3.2.12.2.8.3. (solo Euro VI) Numero di famiglie di motori OBD nell’ambito della famiglia di motori considerata quando si tratta di garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx

▼M21

3.2.12.2.8.3.1. (solo Euro VI) elenco delle famiglie di motori OBD nell’ambito della famiglia di motori considerata quando si tratta di garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx (se necessario)

3.2.12.2.8.3.2. (solo Euro VI) numero della famiglia di motori OBD cui appartiene il motore capostipite/componente della famiglia

▼M21 —————

▼M28

3.2.12.2.8.4. (solo Euro VI) Elenco delle famiglie di motori OBD (ove applicabile): …

▼M11

3.2.12.2.8.5. (solo Euro VI) Numero della famiglia di motori OBD cui appartiene il motore capostipite/componente

3.2.12.2.8.6. Concentrazione minima dell’ingrediente attivo presente nel reagente che non attiva il sistema di allarme (CDmin): % (vol)

3.2.12.2.8.7. (solo Euro VI) Eventualmente, riferimento del fabbricante alla documentazione relativa all’installazione su un veicolo dei sistemi atti a garantire il funzionamento corretto delle misure di controllo degli NOx

▼M21

3.2.12.2.8.8. (solo Euro VI) componenti dei sistemi presenti sul veicolo che garantiscono il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx

3.2.12.2.8.8.1. Elenco delle componenti dei sistemi presenti sul veicolo che garantiscono il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx

▼M11

3.2.12.2.8.8.2. Eventualmente, riferimento del fabbricante alla documentazione relativa all’installazione sul veicolo del sistema atto a garantire il funzionamento corretto delle misure di controllo degli NOx di un motore omologato

▼M21

3.2.12.2.8.8.3. Descrizione e/o disegno della segnalazione d’emergenza (42) 

▼M21

3.2.12.2.8.8.4. Omologazione alternativa di cui all’allegato XIII del regolamento (UE) n. 582/2011, punto 2.1 sì/no (10) 

3.2.12.2.8.8.5. Serbatoio riscaldato/non riscaldato del reagente e del sistema di somministrazione (cfr. allegato 11, punto 2.4, del regolamento UNECE n. 49)

▼M1

3.2.12.2.9. Limitatore di coppia: sì/no (10) 

3.2.12.2.9.1. Descrizione dell’attivazione del limitatore di coppia (solo veicoli pesanti): …

3.2.12.2.9.2. Descrizione della limitazione dell’intera curva di carico (solo veicoli pesanti): …

▼M28

3.2.12.2.10. Sistema di rigenerazione periodica: (fornire le informazioni richieste di seguito per ciascuna unità separata)

3.2.12.2.10.1. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno: …

3.2.12.2.10.2. Numero di cicli di funzionamento di tipo 1, o di cicli equivalenti al banco di prova motori, tra due cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione in condizioni equivalenti a quelle della prova di tipo 1 (distanza «D» di cui all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 1, figura A6.App1/1, del regolamento (UE) 2017/1151 oppure all’allegato 13, figura A13/1, del regolamento UNECE n. 83, a seconda dei casi): …

3.2.12.2.10.2.1. Ciclo applicabile di tipo 1 (indicare la procedura applicabile: allegato XXI, suballegato 4, oppure regolamento UNECE n. 83): …

3.2.12.2.10.3. Descrizione del metodo impiegato per determinare il numero di cicli tra due cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione: …

3.2.12.2.10.4. Parametri per la determinazione del livello di caricamento richiesto per l’innesco della rigenerazione (temperatura, pressione ecc.): …

3.2.12.2.10.5. Descrizione del metodo utilizzato per il caricamento del sistema nella procedura di prova di cui all’allegato 13, punto 3.1, del regolamento UNECE n. 83: …

3.2.12.2.11. Sistemi di conversione catalitica che utilizzano reagenti consumabili (fornire le informazioni richieste di seguito per ciascuna unità separata): sì/no (10) 

3.2.12.2.11.1. Tipo e concentrazione del reagente necessario: …

3.2.12.2.11.2. Intervallo della normale temperatura di funzionamento del reagente: …

3.2.12.2.11.3. Norme internazionali: …

3.2.12.2.11.4. Frequenza di rifornimento del reagente: continua/manutenzione (se del caso):

3.2.12.2.11.5. Indicatore del reagente (descrizione e posizione): …

3.2.12.2.11.6. Serbatoio del reagente

3.2.12.2.11.6.1. Capacità: …

3.2.12.2.11.6.2. Sistema di riscaldamento: sì/no

3.2.12.2.11.6.2.1. Descrizione o disegno: …

3.2.12.2.11.7. Centralina del reagente: sì/no (10) 

3.2.12.2.11.7.1. Marca: …

3.2.12.2.11.7.2. Tipo: …

3.2.12.2.11.8. Iniettore del reagente (marca, tipo e posizione): …

▼M1

3.2.13.   Opacità del fumo

3.2.13.1. Ubicazione del simbolo del coefficiente di assorbimento (solo per motori ad accensione spontanea): …

3.2.13.2. Potenza ai 6 momenti di misurazione (cfr. direttiva 72/306/CEE, allegato III, punto 2.1. e successive modifiche)

3.2.13.3. Potenza del motore misurata su banco di prova/sul veicolo (10) 

3.2.13.3.1. Velocità e potenze dichiarate



Momenti di misurazione:

Regime di rotazione del motore, giri/min-1

Potenza (kW)

1……

 

 

2……

 

 

3……

 

 

4……

 

 

5……

 

 

6……

 

 

3.2.14.  Caratteristiche di eventuali dispositivi destinati a economizzare carburante (se non compresi in altre voci): …

3.2.15.   Sistema di alimentazione a GPL: sì/no (10) 

▼M28

3.2.15.1. Numero di omologazione ai sensi del regolamento (CE) n. 661/2009 (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1): …

▼M1

3.2.15.2. Centralina per la gestione elettronica del motore alimentato a GPL:

3.2.15.2.1. Marca o marche: …

3.2.15.2.2. Tipo o tipi: …

3.2.15.2.3. Possibilità di regolare le emissioni: …

3.2.15.3. Altra documentazione

3.2.15.3.1. Descrizione della protezione del catalizzatore durante la commutazione da benzina a GPL o viceversa: …

3.2.15.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, circuiti del vuoto, tubi di compensazione, ecc.): …

3.2.15.3.3. Disegno del simbolo: …

3.2.16.   Sistema di alimentazione a GN: sì/no (10) 

▼M28

3.2.16.1. Numero di omologazione ai sensi del regolamento (CE) n. 661/2009 (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1): …

▼M1

3.2.16.2. Centralina per la gestione elettronica del motore alimentato a GN

3.2.16.2.1. Marca o marche: …

3.2.16.2.2. Tipo o tipi: …

3.2.16.2.3. Possibilità di regolare le emissioni: …

3.2.16.3. Altra documentazione

3.2.16.3.1. Descrizione della protezione del catalizzatore durante la commutazione da benzina a GN e viceversa: …

3.2.16.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, circuiti del vuoto, tubi di compensazione, ecc.): …

3.2.16.3.3. Disegno del simbolo: …

▼M21

3.2.17.   Informazioni specifiche relative ai motori a gas e a doppia alimentazione per i veicoli pesanti (nel caso di sistemi configurati in modo diverso, fornire informazioni equivalenti) (se necessario)

▼M1

3.2.17.1. Carburante: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL (10) 

3.2.17.2. Regolatore/i di pressione o vaporizzatore/regolatore/i di pressione (10) 

3.2.17.2.1. Marca o marche: …

3.2.17.2.2. Tipo o tipi: …

3.2.17.2.3. Numero degli stadi di riduzione della pressione: …

3.2.17.2.4. Pressione allo stadio finale

minima: …… kPa — massima …… kPa

3.2.17.2.5. Numero di principali punti di regolazione: …

3.2.17.2.6. Numero dei punti di regolazione del minimo: …

3.2.17.2.7. Numero di omologazione: …

3.2.17.3. Sistema di alimentazione: unità di miscelazione/iniezione di gas/iniezione di liquido/iniezione diretta (10) 

3.2.17.3.1. Regolazione del titolo della miscela: …

3.2.17.3.2. Descrizione del sistema e/o diagramma e disegni: …

3.2.17.3.3. Numero di omologazione: …

3.2.17.4. Unità di miscelazione

3.2.17.4.1. Numero: …

3.2.17.4.2. Marca o marche: …

3.2.17.4.3. Tipo o tipi: …

3.2.17.4.4. Ubicazione: …

3.2.17.4.5. Possibilità di regolazione: …

3.2.17.4.6. Numero di omologazione: …

3.2.17.5. Iniezione nel collettore di ammissione

3.2.17.5.1. Iniezione: a punto singolo/a più punti (10) 

3.2.17.5.2. Iniezione: continua/simultanea/sequenziale (10) 

3.2.17.5.3. Dispositivo di iniezione

3.2.17.5.3.1. Marca o marche: …

3.2.17.5.3.2. Tipo o tipi: …

3.2.17.5.3.3. Possibilità di regolazione: …

3.2.17.5.3.4. Numero di omologazione: …

3.2.17.5.4. Pompa di alimentazione (se disponibile)

3.2.17.5.4.1. Marca o marche: …

3.2.17.5.4.2. Tipo o tipi: …

3.2.17.5.4.3. Numero di omologazione: …

3.2.17.5.5. Iniettore/i: …

3.2.17.5.5.1. Marca o marche: …

3.2.17.5.5.2. Tipo o tipi: …

3.2.17.5.5.3. Numero di omologazione: …

3.2.17.6. Iniezione diretta

3.2.17.6.1. Pompa d’iniezione/regolatore di pressione (10) 

3.2.17.6.1.1. Marca o marche: …

3.2.17.6.1.2. Tipo o tipi: …

3.2.17.6.1.3. Fasatura dell’iniezione: …

3.2.17.6.1.4. Numero di omologazione: …

3.2.17.6.2. Iniettore/i: …

3.2.17.6.2.1. Marca o marche: …

3.2.17.6.2.2. Tipo o tipi: …

3.2.17.6.2.3. Pressione di apertura oppure curva caratteristica (10) : …

3.2.17.6.2.4. Numero di omologazione: …

3.2.17.7. Centralina elettronica (ECU)

3.2.17.7.1. Marca o marche: …

3.2.17.7.2. Tipo o tipi: …

3.2.17.7.3. Possibilità di regolazione: …

3.2.17.7.4. Numero/i di calibratura del software: …

3.2.17.8. Dispositivo specifico per il carburante GN

3.2.17.8.1. Variante 1 (solo in caso di omologazioni di motori alimentati da più composizioni specifiche di carburante)

▼M11

3.2.17.8.1.0.1. (solo Euro VI) Presenza del dispositivo di adeguamento automatico: Sì/No (1)

3.2.17.8.1.0.2. (solo Euro VI) Taratura per una specifica composizione di gas GN-H/GN-L/GN-HL (1)

Trasformazione per una specifica composizione di gas GN-Ht/GN-Lt/GN-HLt (1)

▼M1

3.2.17.8.1.1. Composizione del carburante:



metano (CH4):

base: ………% moli

min. …. % moli

max. ….. % moli

etano (C2H6):

base: ………% moli

min. …. % moli

max. ….. % moli

propano (C3H8):

base: ………% moli

min. …. % moli

max. ….. % moli

butano (C4H10):

base: ………% moli

min. …. % moli

max. ….. % moli

C5/C5+:

base: ………% moli

min. …. % moli

max. ….. % moli

ossigeno (O2):

base: ………% moli

min. …. % moli

max. ….. % moli

inerti (N2, He, ecc.):

base: ………% moli

min. …. % moli

max. ….. % moli

3.2.17.8.1.2. Iniettore/i

3.2.17.8.1.2.1. Marca o marche: …

3.2.17.8.1.2.2. Tipo o tipi: …

3.2.17.8.1.3. Altro (eventualmente): …

3.2.17.8.2. Variante 2 (solo nel caso di omologazioni per più composizioni di carburanti specifici)

▼M21

3.2.17.9. Il fabbricante deve eventualmente indicare il riferimento della documentazione necessaria a installare su un veicolo il motore a doppia alimentazione (35) 

3.2.18. Sistema di alimentazione a idrogeno: sì/no (10) 

3.2.18.1. Numero di omologazione CE ai sensi del regolamento (CE) n. 79/2009: …

3.2.18.2. Centralina elettronica di controllo del sistema di gestione del motore per l’alimentazione a idrogeno

3.2.18.2.1. Marca/marche: …

3.2.18.2.2. Tipo/i: …

3.2.18.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: …

3.2.18.3. Documentazione aggiuntiva:

3.2.18.3.1. Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a idrogeno o viceversa: …

3.2.18.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotti di compensazione, ecc.): …

3.2.18.3.3. Disegno del simbolo: …

3.2.19. Sistema di alimentazione a H2GN: sì/no (10) 

3.2.19.1. Percentuale di idrogeno nel carburante (valore massimo specificato dal fabbricante): …

3.2.19.2. Numero di omologazione CE ai sensi del regolamento UNECE n. 110…

3.2.19.3. Centralina elettronica di controllo del sistema di gestione del motore per l’alimentazione a H2GN

3.2.19.3.1. Marca/marche: …

3.2.19.3.2. Tipo/i: …

3.2.19.3.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: …

3.2.19.4. Documentazione aggiuntiva:

3.2.19.4.1. Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a H2GN o viceversa: …

3.2.19.4.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotti di compensazione, ecc.): …

3.2.19.4.3. Disegno del simbolo: …

▼M28

3.2.20. Informazioni sull’accumulo del calore

3.2.20.1. Dispositivo attivo di accumulo del calore: sì/no

3.2.20.1.1. Entalpia: … (J)

3.2.20.2. Materiali isolanti

3.2.20.2.1. Materiale isolante: …

3.2.20.2.2. Volume dell’isolante: …

3.2.20.2.3. Peso dell’isolante: …

3.2.20.2.4. Posizione dell’isolante: …

▼M28

3.3.   Macchina elettrica

▼M1

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): …

3.3.1.1. Potenza oraria massima: …… kW

▼M20

3.3.1.1.1. Potenza massima netta (39) : … kW

(dichiarata dal costruttore)

3.3.1.1.2. Potenza massima su 30 minuti (39) : … kW

(dichiarata dal costruttore)

▼M1

3.3.1.2. Tensione di esercizio: … V

▼M28

3.3.2. REESS

▼M1

3.3.2.1. Numero di elementi: …

3.3.2.2. Massa: … kg;

3.3.2.3. Capacità: … Ah (Ampère/ora)

3.3.2.4. Ubicazione: …

▼M28

3.4.   Combinazioni di convertitori dell’energia di propulsione

▼M1

3.4.1.  Veicolo elettrico ibrido: sì/no (10) 

3.4.2.  Categoria di veicolo elettrico ibrido: a ricarica esterna/non esterna (10) 

3.4.3.   Con/senza commutazione da una modalità di funzionamento all’altra (10) 

3.4.3.1. Modalità selezionabili:

3.4.3.1.1. Esclusivamente elettrica: sì/no (10) 

3.4.3.1.2. Esclusivamente termica: sì/no (10) 

3.4.3.1.3. Modalità ibrida: sì/no (10)  (in caso affermativo, breve descrizione): …

▼M28

3.4.4.   Descrizione del dispositivo di accumulo dell’energia: (REESS, condensatore, volano/generatore)

▼M1

3.4.4.1. Marca o marche: …

3.4.4.2. Tipo o tipi: …

3.4.4.3. Numero di identificazione: …

3.4.4.4. Tipo di coppia elettrochimica: …

▼M28

3.4.4.5. Energia: … (per il REESS: tensione e capacità Ah in 2 h; per il condensatore: J, …)

▼M1

3.4.4.6. Caricabatterie: a bordo/esterno/privo (10) 

▼M28

3.4.5.   Macchina elettrica (descrivere separatamente ogni tipo di macchina elettrica)

▼M1

3.4.5.1. Marca: …

3.4.5.2. Tipo: …

3.4.5.3. Uso principale: motore destinato alla trazione/generatore (10) 

3.4.5.3.1. Se usato come motore destinato alla trazione: unico/più motori (numero) (10) : …

3.4.5.4. Potenza massima: …… kW

3.4.5.5. Principio di funzionamento

3.4.5.5.5.1 Corrente continua/corrente alternata/numero delle fasi: …

3.4.5.5.2. Eccitazione separata/serie/composta (10) 

3.4.5.5.3. Sincrono/asincrono (10) 

3.4.6.   Unità di controllo

3.4.6.1. Marca o marche: …

3.4.6.2. Tipo o tipi: …

3.4.6.3. Numero di identificazione: …

3.4.7.   Regolatore di potenza

3.4.7.1. Marca: …

3.4.7.2. Tipo: …

3.4.7.3. Numero di identificazione: …

▼M21

3.4.8. Autonomia elettrica del veicolo..…. km (in conformità all’allegato 9 del regolamento UNECE n. 101)

▼M1

3.4.9.  Precondizionamento raccomandato dal costruttore:

▼M28

3.5.   Valori dichiarati dal costruttore per la determinazione delle emissioni di CO2, del consumo di carburante, del consumo di energia elettrica e dell’autonomia elettrica e informazioni dettagliate sulle eco-innovazioni (se del caso) ( 43 )

▼M1

3.5.1.   Emissioni massiche di CO2:

3.5.1.1. Emissioni massiche di CO2 (ciclo urbano): …… g/km

3.5.1.2. Emissioni massiche di CO2 (ciclo extraurbano): …… g/km

3.5.1.3. Emissioni massiche di CO2 (ciclo misto): …… g/km

3.5.2.   Consumo di carburante (fornire dati particolareggiati per ciascun carburante di riferimento provato)

▼M21

3.5.2.1. Consumo di carburante (ciclo urbano) … l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (10) 

3.5.2.2. Consumo di carburante (ciclo extraurbano) … l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (10) 

3.5.2.3. Consumo di carburante (ciclo misto) … l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (10) 

▼M18 —————

▼M21

3.5.3.   Consumo di energia elettrica dei veicoli elettrici

3.5.3.1. Consumo di energia elettrica dei veicoli esclusivamente elettrici …Wh/km

3.5.3.2. Consumo di energia elettrica dei veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna

3.5.3.2.1. Consumo di energia elettrica (condizione A, ciclo misto)…Wh/km

3.5.3.2.2. Consumo di energia elettrica (condizione B, ciclo misto) …(Wh/km)

3.5.3.2.3. Consumo di energia elettrica (ciclo misto ponderato) …Wh/km

▼M11

3.5.4.   Emissioni di CO2 dei motori destinati a veicoli pesanti (solo Euro VI)

▼M21

3.5.4.1. Emissioni massiche di CO2 nella prova WHSC ( 44 ): … g/kWh

3.5.4.2. Emissioni massiche di CO2 nella prova WHSC in modalità diesel ( 45 ): … g/kWh

▼M21

3.5.4.3. Emissioni massiche di CO2 nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione (35) : … g/kWh

3.5.4.4. Emissioni massiche di CO2 nella prova WHSC (44)  ( 46 ): … g/kWh

3.5.4.5. Emissioni massiche di CO2 nella prova WHSC in modalità diesel (45)  (46) : … g/kWh

3.5.4.6. Emissioni massiche di CO2 nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione (35)  (46) : … g/kWh

▼M11

3.5.5.   Consumo di carburante dei motori destinati a veicoli pesanti (solo Euro VI)

▼M21

3.5.5.1. Consumo di carburante nella prova WHSC (44) : … g/kWh

3.5.5.2. Consumo di carburante nella prova WHSC in modalità diesel (45) : … g/kWh

▼M21

3.5.5.3. Consumo di carburante nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione (35) : … g/kWh

3.5.5.4. Consumo di carburante nella prova WHTC (46)  (44) : … g/kWh

3.5.5.5. consumo di carburante nella prova WHTC in modalità diesel (46)  (45) : … g/kWh

3.5.5.6. consumo di carburante nella prova WHTC in modalità a doppia alimentazione (46)  (35) : … g/kWh

▼M25

3.5.6.

Veicolo attrezzato con un'eco-innovazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 per i veicoli M1 o dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 per i veicoli N1: sì/no (1)

3.5.6.1.

Tipo/variante/versione del veicolo di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli M1 o dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per i veicoli N1: (se del caso) …

▼M18

3.5.6.2.

Esistenza di interazioni tra diverse innovazioni ecocompatibili: sì/no (1)

3.5.6.3.

Dati sulle emissioni relative all’utilizzo di innovazioni ecocompatibili (riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova) ( 47 )



Decisione di approvazione dell’innovazione ecocompatibile ()

Codice dell’innovazione ecocompatibile ()

1.  Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento (g/km)

2.  Emissioni di CO2 del veicolo con innovazione ecocompatibile (g/km)

3.  Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento nel ciclo di prova di tipo 1 ()

4.  Emissioni di CO2 del veicolo con innovazione ecocompatibile nel ciclo di prova di tipo 1 (= 3.5.1.3)

5.  Tasso di utilizzazione (UF), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento

Riduzione delle emissioni di CO2

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Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 (g/km) ()

 

(1)    (w) Innovazioni ecocompatibili.

(2)    (w2) Numero della decisione della Commissione che approva l’innovazione ecocompatibile.

(3)    (w3) Attribuito nella decisione della Commissione che approva l’innovazione ecocompatibile.

(4)    (w4) Previo accordo dell’autorità di omologazione, se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prova di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.

(5)    (w5) Somma delle riduzioni delle emissioni di CO2 di ogni singola innovazione ecocompatibile.

▼M31

3.5.7. Certificazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante (per i veicoli pesanti, come specificato all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione)

3.5.7.1. Numero della licenza rilasciata per lo strumento di simulazione:

▼M28

3.5.7.1.1 Veicolo High

3.5.7.1.1.1. Fabbisogno di energia del ciclo: … J

3.5.7.1.1.2. Coefficienti della resistenza all’avanzamento

3.5.7.1.1.2.1. f0: … N

3.5.7.1.1.2.2. f1: …N/(km/h)

3.5.7.1.1.2.3. f2: … N/(km/h)2

3.5.7.1.2. Veicolo Low (se del caso)

3.5.7.1.2.1. Fabbisogno di energia del ciclo: … J

3.5.7.1.2.2. Coefficienti della resistenza all’avanzamento

3.5.7.1.2.2.1. f0: … N

3.5.7.1.2.2.2. f1: …N/(km/h)

3.5.7.1.2.2.3. f2: … N/(km/h)2

3.5.7.1.3. Veicolo M (se del caso)

3.5.7.1.3.1. Fabbisogno di energia del ciclo: … J

3.5.7.1.3.2. Coefficienti della resistenza all’avanzamento

3.5.7.1.3.2.1. f0: … N

3.5.7.1.3.2.2. f1: …N/(km/h)

3.5.7.1.3.2.3. f2: … N/(km/h)2

3.5.7.2. Emissioni massiche di CO2, ciclo misto

3.5.7.2.1. Emissioni massiche di CO2, ICE

3.5.7.2.1.1. Veicolo High: … g/km

▼M30

3.5.7.2.1.1.0. Veicolo High (NEDC): … g/km

▼M28

3.5.7.2.1.2. Veicolo Low (se del caso): … g/km

▼M30

3.5.7.2.1.2.0. Veicolo Low (se del caso) (NEDC): … g/km

▼M28

3.5.7.2.2. Emissioni massiche di CO2 in modalità charge-sustaining dei veicoli OVC-HEV e NOVC-HEV

3.5.7.2.2.1. Veicolo High: … g/km

▼M30

3.5.7.2.2.1.0. Veicolo High (NEDC): … g/km

▼M28

3.5.7.2.2.2. Veicolo Low (se del caso): … g/km

▼M30

3.5.7.2.2.2.0. Veicolo Low (se del caso) (NEDC): … g/km

▼M28

3.5.7.2.2.3. Veicolo M (se del caso): … g/km

▼M30

3.5.7.2.2.3.0. Veicolo M (se del caso) (NEDC): … g/km

▼M28

3.5.7.2.3. Emissioni massiche di CO2 in modalità charge-depleting dei veicoli OVC-HEV

3.5.7.2.3.1. Veicolo High: … g/km

▼M30

3.5.7.2.3.1.0. Veicolo High (NEDC): … g/km

▼M28

3.5.7.2.3.2. Veicolo Low (se del caso): … g/km

▼M30

3.5.7.2.3.2.0. Veicolo Low (se del caso) (NEDC): … g/km

▼M28

3.5.7.2.3.3. Veicolo M (se del caso): … g/km

▼M30

3.5.7.2.3.3.0. Veicolo M (se del caso) (NEDC): … g/km

▼M28

3.5.7.3. Autonomia elettrica dei veicoli elettrificati

3.5.7.3.1. Autonomia in modalità esclusivamente elettrica (PER) dei veicoli PEV

3.5.7.3.1.1. Veicolo High: … km

3.5.7.3.1.2. Veicolo Low (se del caso): … km

3.5.7.3.2. Autonomia in modalità totalmente elettrica (AER) dei veicoli OVC-HEV

3.5.7.3.2.1. Veicolo High: … km

3.5.7.3.2.2. Veicolo Low (se del caso): … km

3.5.7.3.2.3. Veicolo M (se del caso): … km

3.5.7.4. Consumo di carburante in modalità charge-sustaining (FCCS) dei veicoli FCHV

3.5.7.4.1. Veicolo High: … kg/100 km

3.5.7.4.2. Veicolo Low (se del caso): … kg/100 km

3.5.7.4.3. Veicolo M (se del caso): … kg/100 km

3.5.7.5. Consumo di energia elettrica dei veicoli elettrificati

3.5.7.5.1. Consumo di energia elettrica, ciclo misto (ECWLTC), dei veicoli esclusivamente elettrici

3.5.7.5.1.1. Veicolo High: … Wh/km

3.5.7.5.1.2. Veicolo Low (se del caso): … Wh/km

3.5.7.5.2. Consumo di energia elettrica in modalità charge-depleting ponderato in base al tasso di utilizzazione ECAC,CD (ciclo misto)

3.5.7.5.2.1. Veicolo High: … Wh/km

3.5.7.5.2.2. Veicolo Low (se del caso): … Wh/km

3.5.7.5.2.3. Veicolo M (se del caso): … Wh/km

3.5.8. Veicolo dotato di un’eco-innovazione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 per i veicoli M1 o dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 per i veicoli N1: sì/no (10) 

3.5.8.1. Tipo/variante/versione del veicolo di riferimento di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli M1 o dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per i veicoli N1 (se del caso): …

3.5.8.2. Esistenza di interazioni tra diverse eco-innovazioni: sì/no (10) 

3.5.8.3. Dati sulle emissioni relative all’utilizzo di eco-innovazioni (riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento sottoposto a prova) (w1)



Decisione con cui si approva l’eco-innovazione (w2)

Codice dell’eco-innovazione (w3)

1.  Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento (g/km)

2.  Emissioni di CO2 del veicolo dotato dell’eco-innovazione (g/km)

3.  Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento nel ciclo di prova di tipo 1 (w4)

4.  Emissioni di CO2 del veicolo dotato dell’eco-innovazione nel ciclo di prova di tipo 1

5.  Tasso di utilizzazione (UF), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento

Riduzioni delle emissioni di CO2 ((1 – 2) – (3 – 4))*5

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Totale delle riduzioni delle emissioni di CO2 (g/km)(w5)

 

▼M1

3.6.   Temperature ammesse dal costruttore

3.6.1.   Sistema di raffreddamento

3.6.1.1.    Raffreddamento a liquido

Temperatura massima all’uscita: …… K

3.6.1.2.    Raffreddamento ad aria

3.6.1.2.1. Punto di riferimento: …

3.6.1.2.2. Temperatura massima al punto di riferimento: …… K

3.6.2.  Temperatura massima all’uscita dello scambiatore di calore intermedio: …… K

3.6.3.  Temperatura massima dei gas di scarico nel punto del/i tubo/i di scarico adiacente/i alla/e flangia/e esterna/e del collettore di scarico o del turbocompressore: …… K

3.6.4.   Temperatura del carburante

minima: …… K — massima: …… K

Per motori diesel, all’ingresso della pompa di iniezione; per motori a gas, in corrispondenza dello stadio finale del regolatore di pressione

3.6.5.   Temperatura del lubrificante

minima: …… K — massima: …… K

3.6.6.   Pressione del carburante

Minima: …… kPa — massima: …… kPa

Solo per motori a GN: allo stadio finale del regolatore di pressione.

3.7.   Dispositivi azionati dal motore

La potenza assorbita dai dispositivi ausiliari necessari al funzionamento del motore sarà quella di cui alla direttiva 80/1269/CEE, allegato I, sezione 5.1.1, alle condizioni di funzionamento in essa specificate.



Dispositivi

Potenza assorbita (kW) a vari regimi di rotazione

minimo

Bassa velocità

Alta velocità

Velocità A (1)

Velocità B (1)

Velocità C (1)

Velocità di riferim. (2)

P(a)

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivi ausiliari necessari al funzionamento del motore (da sottrarre dalla misura della potenza del motore). Cfr. appendice 1, parte 6.1.

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   prova ESC.

(*2)   solo prova ETC.

3.8.   Sistema di lubrificazione

3.8.1.   Descrizione del sistema

3.8.1.1. Ubicazione del serbatoio del lubrificante: …

3.8.1.2. Alimentazione (pompa/iniezione nel tubo d’aspirazione/miscela con il carburante, ecc.) (10) 

3.8.2.   Pompa di lubrificazione

3.8.2.1. Marca o marche: …

3.8.2.2. Tipo o tipi: …

3.8.3.   Miscela con carburante

3.8.3.1. Percentuale: …

3.8.4.   Radiatore dell’olio: sì/no (10) 

3.8.4.1. Disegno/i: … oppure

3.8.4.1.1. Marca o marche: …

3.8.4.1.2. Tipo o tipi: …

4.   TRASMISSIONE ( 48 )

4.1.  Disegno della trasmissione:

4.2.  Tipo (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):

4.2.1. Breve descrizione di eventuali componenti elettrici/elettronici: …

4.3.  Momento d’inerzia del volano motore:

4.3.1. Momento d’inerzia supplementare in folle: …

▼M28

4.4.   Frizione o frizioni: …

▼M1

4.4.1. Tipo: …

4.4.2. Conversione della coppia massima: …

4.5.   Cambio

4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo (CVT — Continuously variable transmission) (10) 

▼M28

4.5.1.1. Modalità prevalente: sì/no (10) 

4.5.1.2. Modalità migliore (in assenza di modalità prevalente): …

4.5.1.3. Modalità peggiore (in assenza di modalità prevalente): …

4.5.1.4. Coppia nominale: …

4.5.1.5. Numero di frizioni: …

▼M1

4.5.2. Posizione rispetto al motore: …

4.5.3. Metodo di comando: …

▼M28

4.6.   Rapporti di trasmissione



Marcia

Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell’albero motore e il numero di giri dell’albero secondario del cambio)

Rapporto/i finale/i di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell’albero secondario del cambio e il numero di giri delle ruote motrici)

Rapporti totali di trasmissione

Massimo per cambio continuo

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Minimo per cambio continuo

Retromarcia

 

 

 

▼M1

4.7.  Velocità massima di progetto del veicolo (in km/h) ( 49 ): …

4.8.   Tachimetro

4.8.1. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando: …

4.8.2. Costante dello strumento: …

4.8.3. Tolleranza del meccanismo di misura (cfr. direttiva 75/443/CEE, allegato II, punto 2.1.3): …

4.8.4. Rapporto totale di trasmissione (cfr. direttiva 75/443/CEE, allegato II, punto 2.1.2, o dati equivalenti): …

4.8.5. Disegno della scala del tachimetro o altre forme di configurazione: …

4.9.   Tachigrafo: sì/no (10) 

4.9.1. Marchio di omologazione: …

4.10.  Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo (10) 

▼M13

4.11.   Indicatore di cambio di marcia (gear shift indicator — GSI)

4.11.1. Presenza di un segnale acustico sì/no (1). In caso affermativo, descriverne suono e livello sonoro all’orecchio del conducente in dB(A). (Un segnale acustico deve sempre poter essere inserito o escluso)

4.11.2. Informazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 65/2012, allegato I, paragrafo 4.6 (valore dichiarato del fabbricante)

4.11.3. Fotografie e/o disegni dello strumento che indica il cambio di marcia nonché breve descrizione delle componenti del sistema e del loro funzionamento:

▼M1

5.   ASSI

5.1. Descrizione di ciascun asse: …

5.2. Marca: …

5.3. Tipo: …

5.4. Posizione dello/gli asse/i sollevabile/i: …

5.5. Posizione dello/gli asse/i scaricabile/i: …

6.   ORGANI DI SOSPENSIONE

6.1. Disegno degli organi di sospensione: …

6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse, gruppo di assi o ruota: …

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo (10) 

6.2.2. Breve descrizione di eventuali componenti elettrici/elettronici: …

6.2.3. Sospensione pneumatica dello/gli asse/i motore/i: sì/no (10) 

6.2.3.1. Sospensione del o degli assi motore/i equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no (10) 

6.2.3.2. Frequenza e smorzamento dell’oscillazione della massa sospesa: …

6.2.4. Sospensione pneumatica dello/gli asse/i non motore/i: sì/no (10) 

6.2.4.1. Sospensione dello/gli asse/i non motore/i equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no (10) 

6.2.4.2. Frequenza e smorzamento dell’oscillazione della massa sospesa: …

6.3.  Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (modello, caratteristiche dei materiali e dimensioni): …

6.4.  Stabilizzatori: sì/no/facoltativi (10) 

6.5.  Ammortizzatori: sì/no/facoltativi (10) 

▼M28

6.6.   Ruote e pneumatici

6.6.1. Combinazione/i ruote/pneumatici

6.6.1.1. Assi

6.6.1.1.1. Asse 1: …

6.6.1.1.1.1. Designazione della misura dello pneumatico: …

6.6.1.1.1.2. Indice della capacità di carico: …

6.6.1.1.1.3. Simbolo della categoria di velocità ( 50 ): …

6.6.1.1.1.4. Dimensioni del cerchio: …

6.6.1.1.1.5. Offset della ruota: …

6.6.1.1.2. Asse 2: …

6.6.1.1.2.1. Designazione della misura dello pneumatico: …

6.6.1.1.2.2. Indice della capacità di carico: …

6.6.1.1.2.3. Simbolo della categoria di velocità: …

6.6.1.1.2.4. Dimensioni del cerchio: …

6.6.1.1.2.5. Offset della ruota: …

ecc.

6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente): …

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento

6.6.2.1. Asse 1: … mm

6.6.2.2. Asse 2: … mm

6.6.2.3. Asse 3: …mm

6.6.2.4. Asse 4: …mm

ecc.

6.6.3. Pressione/i degli pneumatici raccomandata/e dal costruttore del veicolo: … kPa

6.6.4. Combinazione catena/pneumatico/ruota sull’asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo, quale raccomandata dal costruttore: …

6.6.5. Breve descrizione dell’eventuale unità di scorta per uso provvisorio: …

▼M1

7.   DISPOSITIVI DELLO STERZO

7.1.  Schema dello/gli asse/i sterzante/i indicante la geometria dello sterzo: …

7.2.   Trasmissione e comando

7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (precisare se anteriore o posteriore): …

7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi sistemi diversi da quelli meccanici; eventualmente, specificare se anteriore o posteriore): …

7.2.2.1. Breve descrizione di eventuali componenti elettrici/elettronici: …

7.2.3. Tipo dell’eventuale servoassistenza: …

7.2.3.1. Metodo e schema di funzionamento, marca o marche e tipo o tipi: …

7.2.4. Schema complessivo del meccanismo dello sterzo, indicando la posizione sul veicolo dei vari dispositivi che ne influenzano il comportamento: …

7.2.5. Schema/i del/i comando/i dello sterzo: …

7.2.6. Modo e corsa di regolazione, se disponibile, del comando dello sterzo: …

7.3.   Angolo massimo di sterzata delle ruote

7.3.1. A destra: … gradi; numero di giri del volante (o dati equivalenti): …

7.3.2. A sinistra: …… gradi; numero di giri del volante (o dati equivalenti): …

8.   FRENI

(Vanno indicati i dati che seguono e gli eventuali mezzi di identificazione):

8.1. Tipo e caratteristiche dei freni, ai sensi del punto 1.6 dell’allegato I della direttiva 71/320/CEE (GU L 205 del 6.9.1971, pag. 37), compresi dati e disegni dei tamburi, dei dischi, dei tubi, marca e tipo delle ganasce/pastiglie e/o guarnizioni, superfici frenanti effettive, raggio dei tamburi, delle ganasce o dei dischi, massa dei tamburi, dei dispositivi di regolazione, delle parti interessate dello/gli asse/i e della sospensione): …

8.2. Curva di funzionamento, descrizione e/o disegno del sistema frenante di cui al punto 1.2. dell’allegato I della direttiva 71/320/CEE, compresi dati e disegni della trasmissione e dei dispositivi di comando:

8.2.1. Impianto frenante di servizio: …

8.2.2. Impianto frenante di soccorso: …

8.2.3. Impianto del freno di stazionamento: …

8.2.4. Eventuali impianti frenanti complementari: …

8.2.5. Impianto frenante d’emergenza in caso di distacco accidentale del rimorchio: …

8.3. Comando e trasmissione degli impianti frenanti del rimorchio in veicoli destinati al traino di un rimorchio: …

8.4. Veicolo destinato al traino di un rimorchio munito di impianto frenante di servizio elettrico/pneumatico/idraulico (10) : sì/no (10) 

8.5. Impianto frenante antibloccaggio: sì/no/facoltativo (10) 

8.5.1. Per veicoli muniti di sistemi antibloccaggio, descrizione del funzionamento del sistema (elementi elettronici compresi), curva di bloccaggio elettrico e schema del circuito idraulico o pneumatico: …

8.6. Calcoli e curve ai sensi dell’appendice al punto 1.1.4.2 dell’appendice dell’allegato II della direttiva 71/320/CEE o, eventualmente, dell’appendice dell’allegato XI della stessa: …

8.7. Descrizione e/o disegno del sistema di alimentazione di energia, da indicare anche in caso di impianti frenanti servoassistiti: …

8.7.1. Per gli impianti frenanti ad aria compressa, pressione di esercizio p2 nel/i serbatoio/i di pressione: …

8.7.2. Per gli impianti frenanti a depressione, livello iniziale di energia nel/i serbatoio/i: …

8.8. Calcolo dell’impianto frenante: determinazione del rapporto tra forze frenanti totali applicate alla circonferenza delle ruote e forza esercitata sul comando: …

8.9. Breve descrizione dell’impianto frenante ai sensi del punto 1.6 dell’addendum all’appendice 1 dell’allegato IX della direttiva 71/320/CEE: …

8.10. Se si chiede l’esenzione dalle prove di tipo I e/o II o III, indicare il numero del verbale ai sensi dell’appendice 2 dell’allegato VII della direttiva 71/320/CEE: …

8.11. Descrizione dettagliata del/i tipo/i di impianto/i frenante/i a controllo elettronico (endurance braking system/s — EBS): …

9.   CARROZZERIA

▼M28

9.1. Tipo di carrozzeria, secondo i codici di cui all’allegato II, parte C, della direttiva 2007/46/CE: …

▼M1

9.2. Materiali e modalità di costruzione: …

9.3.   Porte di accesso, serrature e cerniere

9.3.1. Configurazione e numero delle porte: …

9.3.1.1. Dimensioni, senso e angolo massimo di apertura delle porte: …

9.3.2. Disegno delle serrature e delle cerniere e loro ubicazione sulle porte: …

9.3.3. Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: …

9.3.4. Caratteristiche (e dimensioni) di accessi, gradini ed eventuali maniglie: …

9.4.   Campo di visibilità

9.4.1. Dati sufficientemente dettagliati che permettano di identificare rapidamente i principali punti di riferimento e di verificare la posizione di ciascuno di essi rispetto agli altri e al punto R: …

9.4.2. Disegno/i o fotografie che mostrino la posizione degli elementi compresi in un campo di visibilità di 180o verso l’avanti: …

9.5.   Parabrezza e altre superfici vetrate

9.5.1.   Parabrezza

9.5.1.1. Materiali impiegati: …

9.5.1.2. Metodo di montaggio: …

9.5.1.3. Angolo di inclinazione: …

9.5.1.4. Numero/i dell’omologazione CE: …

9.5.1.5. Accessori del parabrezza, posizione del loro montaggio e breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici: …

9.5.2.   Altri finestrini

9.5.2.1. Materiali impiegati: …

9.5.2.2. Numero/i dell’omologazione CE: …

9.5.2.3. Breve descrizione di eventuali componenti elettrici/elettronici del meccanismo di apertura dei finestrini:

9.5.3.   Vetratura del tetto apribile

9.5.3.1. Materiali impiegati: …

9.5.3.2. Numero/i dell’omologazione CE: …

9.5.4.   Altre vetrature

9.5.4.1. Materiali impiegati: …

9.5.4.2. Numero/i dell’omologazione CE: …

9.6.   Tergicristallo del parabrezza

9.6.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): …

9.7.   Lavacristallo del parabrezza

9.7.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni) o, se omologato come entità tecnica indipendente, numero di omologazione: …

9.8.   Dispositivi di sbrinamento e disappannamento

9.8.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): …

9.8.2. Consumo elettrico massimo: …… kW

9.9.   Dispositivi per la visione indiretta

9.9.1. Specchi retrovisori; indicare per ogni singolo specchio retrovisore:

9.9.1.1. Marca: …

9.9.1.2. Marchio d’omologazione: …

9.9.1.3. Variante: …

9.9.1.4. Disegno/i che consenta/no l’identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura del veicolo

9.9.1.5. Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato

9.9.1.6. Dispositivi facoltativi che possono influire sul campo di visibilità posteriore: …

9.9.1.7. Breve descrizione degli eventuali componenti elettronici del sistema di regolazione

9.9.2. Dispositivi di visione indiretta, diversi dagli specchi

▼M28

9.9.2.1. Tipo e descrizione del dispositivo: …

▼M1

9.9.2.1.1. Per dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell’abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell’immagine, campo di luminanza del monitor: …

9.9.2.1.2. Disegni sufficientemente particolareggiati da identificare il dispositivo completo, con istruzioni di montaggio; sui disegni indicare l’ubicazione del marchio di omologazione CE

9.10.   Finiture interne

9.10.1.   Protezione interna dei passeggeri

9.10.1.1. Disegni o fotografie che illustrino la posizione delle sezioni o viste allegate: …

9.10.1.2. Fotografia o disegno che illustri la zona di riferimento compresa l’area esente di cui al punto 2.3.1 dell’allegato I della direttiva 74/60/CEE del Consiglio (GU L 38 dell’11.2.1974, pag. 2): …

9.10.1.3. Fotografie, disegni e/o spaccato delle finiture interne, che illustrino l’interno dell’abitacolo e i materiali impiegati (esclusi i retrovisori interni), la disposizione dei comandi, il tetto e il tetto scorrevole, lo schienale, i sedili e la parte posteriore dei sedili: …

9.10.2.   Disposizione e identificazione dei comandi, spie e indicatori

9.10.2.1. Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori: …

9.10.2.2. Fotografie e/o disegni di identificazione di comandi, spie e indicatori e parti del veicolo di cui alla direttiva 78/316/CEE, se pertinenti: …

9.10.2.3.    Tabella riassuntiva

Il veicolo è munito dei seguenti comandi, spie e indicatori, conformemente agli allegati II e III della direttiva 78/316/CEE:



Comandi, spie e indicatori che, se montati, è obbligatorio identificare e simboli da usare a tal fine

Simbolo n.

Dispositivo

Comando/indicatore (1)

Identificato dal simbolo (1)

Posizione (2)

Spia (1)

Identificata dal simbolo (1)

Posizione (2)

1

Interruttore generale dell’illuminazione

 

 

 

 

 

 

2

Proiettori anabbaglianti

 

 

 

 

 

 

3

Proiettori abbaglianti

 

 

 

 

 

 

4

Luci di posizione (laterali)

 

 

 

 

 

 

5

Fendinebbia anteriori

 

 

 

 

 

 

6

Fendinebbia posteriori

 

 

 

 

 

 

7

Dispositivo di regolazione dei proiettori

 

 

 

 

 

 

8

Luci di stazionamento

 

 

 

 

 

 

9

Indicatori di direzione

 

 

 

 

 

 

10

Segnalazione di emergenza

 

 

 

 

 

 

11

Tergicristallo del parabrezza

 

 

 

 

 

 

12

Lavacristallo del parabrezza

 

 

 

 

 

 

13

Tergicristallo e lavacristallo del parabrezza

 

 

 

 

 

 

14

Dispositivo tergifari

 

 

 

 

 

 

15

Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

 

 

 

 

 

 

16

Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del lunotto posteriore

 

 

 

 

 

 

17

Ventilatore

 

 

 

 

 

 

18

Dispositivo di preriscaldamento (diesel)

 

 

 

 

 

 

19

Starter

 

 

 

 

 

 

20

Guasto all’impianto frenante

 

 

 

 

 

 

21

Livello del carburante

 

 

 

 

 

 

22

Carica della batteria

 

 

 

 

 

 

23

Temperatura liquido di raffreddamento del motore

 

 

 

 

 

 

(*1)    x = sì
— = non disponibile o non disponibile separatamente.
o = facoltativo.

(*2)    d = direttamente sul comando, sull’indicatore o sulla spia.
c = in immediata prossimità.



Comandi, spie e indicatori che, se montati, è facoltativo identificare e simboli da usare se devono essere identificati

Simbolo n.

Dispositivo

Comando/indicatore (1)

Identificato dal simbolo (1)

Posizione (2)

Spia (1)

Identificata dal simbolo (1)

Posizione (2)

1

Freno di stazionamento

 

 

 

 

 

 

2

Tergicristallo lunotto posteriore

 

 

 

 

 

 

3

Lavacristallo lunotto posteriore

 

 

 

 

 

 

4

Tergicristallo e lavacristallo lunotto posteriore

 

 

 

 

 

 

5

Tergicristallo a intermittenza

 

 

 

 

 

 

6

Segnalatore acustico

 

 

 

 

 

 

7

Cofano anteriore (motore)

 

 

 

 

 

 

8

Cofano posteriore (vano bagagli)

 

 

 

 

 

 

9

Cinture di sicurezza

 

 

 

 

 

 

10

Pressione olio del motore

 

 

 

 

 

 

11

Benzina senza piombo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)    x = sì
— = non disponibile o non disponibile separatamente.
o = facoltativo.

(*2)    d = direttamente sul comando, sull’indicatore o sulla spia.
c = in immediata prossimità.

9.10.3.   Sedili

9.10.3.1. Numero di posti a sedere ( 51 ): …

9.10.3.1.1. Ubicazione e soluzioni: …

9.10.3.2. Posti a sedere da usare solo a veicolo fermo: …

9.10.3.3. Massa: …

9.10.3.4. Caratteristiche: per sedili non omologati come componenti, descrizione e disegni:

9.10.3.4.1. Dei sedili e loro ancoraggi: …

9.10.3.4.2. Del sistema di regolazione: …

9.10.3.4.3. Dei sistemi di spostamento e di bloccaggio: …

9.10.3.4.4. Degli ancoraggi delle cinture di sicurezza (se incorporate nella struttura dei sedili): …

9.10.3.4.5. Delle parti del veicolo usate come ancoraggi: …

9.10.3.5. Coordinate o schema del punto R ( 52 )

9.10.3.5.1. Sedile del conducente: …

9.10.3.5.2. Tutti gli altri posti a sedere: …

9.10.3.6. Inclinazione prevista dello schienale

9.10.3.6.1. Sedile del conducente: …

9.10.3.6.2. Tutti gli altri posti a sedere: …

9.10.3.7. Corsa di regolazione del sedile

9.10.3.7.1. Sedile del conducente: …

9.10.3.7.2. Tutti gli altri posti a sedere: …

9.10.4.   Poggiatesta

9.10.4.1. Tipo/i di poggiatesta: integrato/amovibile/separato (10) 

9.10.4.2. Eventuale/i numero/i di omologazione: …

9.10.4.3. Per poggiatesta non ancora omologati:

9.10.4.3.1. Descrizione dettagliata del poggiatesta che specifichi la natura del/i materiale/i d’imbottitura e, eventualmente, posizione e caratteristiche dei supporti e degli elementi di ancoraggio al/i tipo/i di sedile per cui è richiesta l’omologazione: …

9.10.4.3.2. Per poggiatesta «separati»:

9.10.4.3.2.1. Descrizione dettagliata della zona della struttura su cui va fissato il poggiatesta: …

9.10.4.3.2.2. Disegni quotati delle parti caratteristiche della struttura e del poggiatesta: …

9.10.5.   Sistema di riscaldamento dell’abitacolo

9.10.5.1. Breve descrizione del tipo di veicolo riguardo al sistema di riscaldamento se questo si serve del calore del fluido di raffreddamento del motore: …

9.10.5.2. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo riguardo al sistema di riscaldamento se questo usa come sorgente di calore i gas di scarico o l’aria di raffreddamento del motore; essa comprenderà:

9.10.5.2.1. Schema del sistema di riscaldamento che illustri la sua posizione nel veicolo: …

9.10.5.2.2. Per impianti di riscaldamento che usano come sorgente di calore i gas di scarico: schema dello scambiatore di calore; per impianti di riscaldamento che usano come sorgente di calore l’aria di raffreddamento del motore: schema delle parti in cui avviene lo scambio di calore: …

9.10.5.2.3. Disegno in sezione dello scambiatore di calore, o delle parti in cui avviene lo scambio di calore, indicante spessore della parete, materiali usati e caratteristiche della superficie: …

9.10.5.2.4. Caratteristiche di altri importanti elementi del sistema di riscaldamento, come la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione e i dati tecnici: …

9.10.5.3. Breve descrizione del tipo di veicolo riguardo il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico: …

9.10.5.3.1. Schemi indicanti l’ubicazione sul veicolo del bruciatore, dell’impianto di alimentazione d’aria e di carburante (valvole comprese), dell’impianto di scarico, del serbatoio carburante e delle connessioni elettriche.

9.10.5.4. Consumo elettrico massimo: …… kW

9.10.6.   Componenti che influiscono sul comportamento dello sterzo in caso di urto

9.10.6.1. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo, comprendente fotografie o disegni della struttura, le dimensioni, la forma e i materiali che costituiscono la parte del veicolo posta anteriormente al comando dello sterzo con gli elementi destinati ad assorbire l’energia in caso di urto contro il comando dello sterzo: …

9.10.6.2. Fotografie e/o disegni dei componenti del veicolo diversi da quelli descritti al punto 9.10.6.1 che, secondo il costruttore e il servizio tecnico, influiscono sul comportamento dello sterzo in caso di urto: …

9.10.7.   Comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore

9.10.7.1.    Materiale/i impiegato/i per il rivestimento interno del tetto

9.10.7.1.1. Eventuale/i numero/i di omologazione CE: …

9.10.7.1.2. Per materiali non omologati:

9.10.7.1.2.1. Materiale/i di base/designazione: ……/……

9.10.7.1.2.2. Materiale/i composito/semplice (10) , numero di strati (10) : …

9.10.7.1.2.3. Tipo di rivestimento (10)  …

9.10.7.1.2.4. Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

9.10.7.2.    Materiale/i impiegato/i per la parete posteriore e laterali

9.10.7.2.1. Eventuale/i numero/i di omologazione CE: …

9.10.7.2.2. Per materiali non omologati:

9.10.7.2.2.1. Materiale/i di base/designazione: ……/……

9.10.7.2.2.2. Materiale/i composito/semplice (10) , numero di strati (10) : …

9.10.7.2.2.3. Tipo di rivestimento (10)  …

9.10.7.2.2.4. Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

9.10.7.3.    Materiale/i impiegato/i per il pavimento

9.10.7.3.1. Eventuale/i numero/i di omologazione CE: …

9.10.7.3.2. Per materiali non omologati:

9.10.7.3.2.1. Materiale/i di base/designazione: ……/……

9.10.7.3.2.2. Materiale/i composito/semplice (10) , numero di strati (10) : …

9.10.7.3.2.3. Tipo di rivestimento (10) : …

9.10.7.3.2.4. Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

9.10.7.4.    Materiale/i impiegato/i per l’imbottitura dei sedili

9.10.7.4.1. Eventuale/i numero/i di omologazione CE: …

9.10.7.4.2. Per materiali non omologati:

9.10.7.4.2.1. Materiale/i di base/designazione: ……/……

9.10.7.4.2.2. Materiale/i composito/semplice (10) , numero di strati (10) : …

9.10.7.4.2.3. Tipo di rivestimento (10) : …

9.10.7.4.2.4. Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

9.10.7.5.    Materiale/i impiegato/i per le condotte di riscaldamento e di ventilazione

9.10.7.5.1. Eventuale/i numero/i di omologazione CE: …

9.10.7.5.2. Per materiali non omologati:

9.10.7.5.2.1. Materiale/i di base/designazione: ……/.…..

9.10.7.5.2.2. Materiale/i composito/semplice (10) , numero di strati (10) : …

9.10.7.5.2.3. Tipo di rivestimento (10) : …

9.10.7.5.2.4. Spessore massimo/minimo: ……./…… mm

9.10.7.6.    Materiale/i impiegato/i per i portabagagli

9.10.7.6.1. Eventuale/i numero/i di omologazione CE: …

9.10.7.6.2. Per materiali non omologati:

9.10.7.6.2.1. Materiale/i di base/designazione: ……/……

9.10.7.6.2.2. Materiale/i composito/semplice (10) , numero di strati (10) : …

9.10.7.6.2.3. Tipo di rivestimento (10) : …

9.10.7.6.2.4. Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

9.10.7.7.    Materiale/i impiegato/i per altri scopi

9.10.7.7.1. Scopi previsti: …

9.10.7.7.2. Eventuale/i numero/i di omologazione CE: …

9.10.7.7.3. Per materiali non omologati:

9.10.7.7.3.1. Materiale/i di base/designazione: ……/……

9.10.7.7.3.2. Materiale/i composito/semplice (10) , numero di strati (10) : …

9.10.7.7.3.3. Tipo di rivestimento (10) : …

9.10.7.7.3.4. Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

9.10.7.8.    Componenti omologati come dispositivi completi (sedili, pareti divisorie, portabagagli, ecc.)

9.10.7.8.1. Numero/i di omologazione del componente: …

9.10.7.8.2. Dispositivo completo: sedile, parete divisoria, portabagagli, ecc. (10) 

9.10.8   Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento dell’aria: …

9.10.8.1 Il sistema di condizionamento dell’aria è progettato per contenere gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150: sì/no (10) 

9.10.8.2. In caso di risposta affermativa, rispondere alle seguenti sezioni.

9.10.8.2.1. Disegno e breve descrizione del sistema di condizionamento dell’aria indicante il numero di riferimento o di identificazione e del materiale dei componenti a tenuta:

9.10.8.2.2. Perdite dell’impianto di condizionamento dell’aria:

9.10.8.2.4. Numero di riferimento o di identificazione e materiale dei componenti dell’impianto e informazioni relative alla prova (come n. del verbale di prova, numero di omologazione, ecc.): …

9.10.8.3. Perdita globale in g/anno dell’intero impianto: …

9.11.   Sporgenze esterne

9.11.1. Disposizione generale (disegni o fotografie) indicante la posizione delle sezioni e viste allegate:

9.11.2. Disegni e/o fotografie, per esempio e se pertinenti, di montanti delle porte e dei finestrini, griglie di presa dell’aria, calandra, tergicristalli, gocciolatori, maniglie, guide di scorrimento, deflettori laterali, cerniere e serrature delle porte, ganci e occhioni di traino, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, e ogni altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che possa essere considerata essenziale (come dispositivi di illuminazione). Se le parti di cui sopra non sono essenziali, a fini di documentazione si possono sostituire con fotografie corredate delle dimensioni e/o di una descrizione:

9.11.3. Disegni delle parti della superficie esterna di cui al punto 6.9.1 dell’allegato I della direttiva 74/483/CEE:

9.11.4. Disegno del paraurti: …

9.11.5. Disegno della linea del pianale: …

9.12.   Cinture di sicurezza e/o altri dispositivi di ritenuta

9.12.1. Numero e posizione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, nonché dei sedili sui quali possono essere usati:



(S = sedile sinistro, D = sedile destro, C = sedile centrale)

 

Marchio completo di omologazione CE

Eventuale variante

Dispositivo di regolazione della cintura in altezza (indicare sì/no/facoltativo)

Prima fila di sedili left accolade

S

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

Seconda fila di sedili (1) left accolade

S

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

(*1)   La tabella può essere ampliata in caso di veicoli dotati di più di 2 file di sedili o quando una stessa fila contenga più di 3 sedili.

9.12.2. Natura e ubicazione di sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo)



(S = sedile sinistro, D = sedile destro, C = sedile centrale)

 

Airbag anteriore

Airbag laterale

Pretensionatore della cintura

Prima fila di sedili left accolade

S

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

Seconda fila di sedili (1) left accolade

S

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

(*1)   La tabella può essere continuata per veicoli dotati di più di 2 file di sedili o se la stessa fila contiene più di 3 sedili.

9.12.3. Numero e posizione degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e prova della loro conformità alla direttiva 76/115/CEE (numero di omologazione CE o verbale di prova): …

9.12.4. Breve descrizione di eventuali componenti elettrici/elettronici: …

9.13.   Ancoraggi delle cinture di sicurezza

9.13.1. Fotografie e/o disegni della carrozzeria con posizione e dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi, inclusi i punti R: …

9.13.2. Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo cui sono fissati (indicare il materiale): …

9.13.3. Designazione dei tipi ( 53 ) di cinture di sicurezza autorizzati per gli ancoraggi di cui è munito il veicolo:



 

Posizione dell’ancoraggio

Struttura del veicolo

Struttura del sedile

Prima fila di sedili

 

 

Sedile destro left accolade

Ancoraggi inferiori

left accolade esterno interno

Ancoraggi superiori

 

Sedile centrale left accolade

Ancoraggi inferiori

left accolade destra sinistra

 

 

Ancoraggi superiori

 

 

 

Sedile sinistro left accolade

Ancoraggi inferiori

left accolade esterno interno

 

 

Ancoraggi superiori

 

 

 

Seconda fila di sedili (1)

 

 

Sedile destro left accolade

Ancoraggi inferiori

left accolade esterno interno

Ancoraggi superiori

 

Sedile centrale left accolade

Ancoraggi inferiori

left accolade destra sinistra

 

 

Ancoraggi superiori

 

 

 

Sedile sinistro left accolade

Ancoraggi inferiori

left accolade esterno interno

 

 

Ancoraggi superiori

 

 

 

(*1)   La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di 2 file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di 3 sedili.

9.13.4. Descrizione di un particolare tipo di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio sia fissato allo schienale del sedile o incorpori un dispositivo per dissipare energia: …

9.14.   Alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore (indicare la gamma delle dimensioni, servirsi eventualmente di disegni)

9.14.1. Altezza da terra del bordo superiore: …

9.14.2. Altezza da terra del bordo inferiore: …

9.14.3. Distanza tra la linea centrale della targa e il piano mediano longitudinale del veicolo: …

9.14.4. Distanza dal bordo sinistro del veicolo: …

9.14.5. Dimensioni (lunghezza × larghezza): …

9.14.6. Inclinazione del piano rispetto alla verticale: …

9.14.7. Angolo di visibilità sul piano orizzontale: …

9.15.   Protezione antincastro posteriore

9.15.0. Presenza: sì/no/incompleta (10) 

9.15.1. Disegno della parte del veicolo interessata al dispositivo di protezione antincastro posteriore, cioè disegno del veicolo e/o del telaio con posizione di montaggio dell’asse posteriore più largo, disegno degli elementi di fissaggio della protezione antincastro posteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno indicherà chiaramente che sono state rispettate le dimensioni prescritte:

9.15.2. Se è un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro posteriore (con gli elementi di montaggio e fissaggio) o, se esso è omologato come entità tecnica, numero di omologazione CE: …

9.16.   Parafanghi delle ruote

9.16.1. Breve descrizione del tipo di veicolo riguardo ai parafanghi: …

9.16.2. Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo, indicanti le dimensioni di cui alla figura 1 dell’allegato I della direttiva 78/549/CEE, tenendo conto dei punti estremi delle combinazioni pneumatico/ruota: …

9.17.   Targhette regolamentari

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo: …

9.17.2. Fotografie e/o disegni delle targhette e delle scritte regolamentari (esempio, completo di dimensioni): …

9.17.3. Fotografie e/o disegni del numero di identificazione del veicolo (esempio, completo di dimensioni): …

9.17.4. Dichiarazione di conformità del costruttore con le prescrizioni di cui al punto 3.1.1 dell’allegato della direttiva 76/114/CEE del Consiglio (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1).

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri usati nella seconda parte e, eventualmente. nella terza, per conformarsi alle prescrizioni della norma ISO 3779-1983, sezione 5.3: …

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi a quanto prescritto dalla norma ISO 3779-1983, sezione 5.4: …

9.18.   Interferenza radiofonica/compatibilità elettromagnetica

9.18.1. Descrizione e disegni/fotografie delle forme e dei materiali della parte di carrozzeria che costituisce il vano motore e della parte di abitacolo più vicina a detto vano: …

9.18.2. Disegni/fotografie dell’ubicazione degli elementi metallici alloggiati nel vano motore (come: dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell’aria, meccanismo dello sterzo, ecc.): …

9.18.3. Tabella e disegno dell’apparecchio che controlla le perturbazioni radioelettriche: …

9.18.4. Indicazione del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, per i cavi resistivi di accensione, della resistenza nominale per metro lineare: …

9.19.   Protezione laterale

9.19.0. Presenza: sì/no/incompleta (10) 

9.19.1. Disegno delle parti del veicolo relative al dispositivo di protezione laterale, cioè disegno del veicolo e/o del telaio con posizione di montaggio dello/gli assi, disegno degli elementi di fissaggio del/i dispositivo/i di protezione laterale. Se la protezione laterale viene ottenuta senza uno o più dispositivi di protezione laterali, il disegno indicherà chiaramente che sono state rispettate le dimensioni prescritte: …

9.19.2. Se esiste uno o più dispositivi di protezione laterale, descrizione completa e/o disegno di tale/i dispositivo/i (con gli elementi di montaggio e fissaggio) o il numero/i di omologazione CE in quanto componente: …

9.20.   Dispositivo antispruzzo

9.20.0. Presenza: sì/no/incompleta (10) 

9.20.1. Breve descrizione del veicolo riguardo al dispositivo antispruzzo e ai suoi elementi costitutivi: …

9.20.2. Disegni dettagliati del dispositivo antispruzzo e della sua posizione sul veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alle figure dell’allegato III della direttiva 91/226/CEE, tenendo conto dei punti estremi delle combinazioni pneumatico/ruota: …

9.20.3. Numero/i di omologazione CE dello/gli eventuale/i dispositivo/i antispruzzo: …

9.21.   Resistenza all’urto laterale

9.21.1. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo, comprendente fotografie o disegni della struttura, le dimensioni, la forma e i materiali che costituiscono le pareti laterali dell’abitacolo (esterno e interno), con eventuali dettagli specifici del sistema di protezione: …

9.22.   Protezione antincastro anteriore

9.22.0. Presenza: sì/no/incompleta (10) 

9.22.1. Disegni delle parti del veicolo interessate alla protezione antincastro anteriore, cioè disegno del veicolo e/o del telaio con ubicazione, montaggio e/o applicazione della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno indicherà chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte: …

9.22.2. Se è un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (con gli elementi di montaggio e fissaggio), o numero di omologazione CE in quanto entità tecnica: …

9.23.   Protezione dei pedoni

9.23.1. Descrizione dettagliata del veicolo, in base a fotografie e/o disegni, riguardo alla struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna), con indicazione dei sistemi di protezione attiva installati.

▼M2

9.24.   Sistemi di protezione frontale

9.24.1. Piani generali (disegni o fotografie) indicanti la posizione e il fissaggio dei sistemi di protezione frontali:

9.24.2. Disegni e/o fotografie, se del caso, di prese d’aria, calandra radiatore, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che si possa considerare essenziale (ad esempio dispositivi di illuminazione). Se le parti elencate nella prima frase non sono essenziali, possono essere sostituite, a fini di documentazione, da fotografie corredate, se necessario, dalle dimensioni e/o da una descrizione:

9.24.3. Informazioni complete e dettagliate degli elementi di fissaggio necessari e istruzioni complete, comprendenti le coppie da rispettare per il montaggio:

9.24.4. Disegno dei paraurti:

9.24.5. Disegno della linea base all’estremità anteriore del veicolo:

▼M1

10.   DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

10.1. Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia: …

10.2. Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: …

10.3. Per ogni luce e catadiottro di cui alla direttiva 76/756/CEE (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1), fornire le seguenti informazioni (per iscritto e/o mediante schema):

10.3.1. Disegno che indichi l’estensione della superficie illuminante: …

10.3.2. Metodo usato per definire la superficie apparente ai sensi del paragrafo 2.10 del regolamento UNECE n. 48 (GU L 137 del 30.5.2007, pag. 1): …

10.3.3. Asse di riferimento e centro di riferimento: …

10.3.4. Modo di funzionamento dei proiettori occultabili: …

10.3.5. Disposizioni specifiche per il montaggio e il collegamento: …

10.4. Proiettori anabbaglianti: orientamento normale ai sensi del paragrafo 6.2.6.1 del regolamento UNECE n. 48:

10.4.1. Valori della regolazione iniziale: …

10.4.2. Posizione dell’indicazione: …



10.4.3.

Descrizione/disegno (1) e tipo di dispositivo di regolazione dei proiettori (ad esempio: automatico, manuale a scatti, a regolazione manuale continua):

right accolade applicabile solo a veicoli muniti di dispositivo di regolazione dei proiettori

10.4.4.

Dispositivo di comando:

10.4.5.

Segni di riferimento:

10.4.6.

Segni assegnati alle condizioni di carico:

(1)   Cancellare la dicitura inutile (se sono possibili più risposte, non occorre cancellare la dicitura).

10.5. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici diversi dalle lampade: …

11.   COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo del/i dispositivo/i di traino installati o da installare: …

11.2. Caratteristiche D, U, S e V del/i dispositivo/i di traino o caratteristiche minime D, U, S e V del/i dispositivo/i di traino da installare: ……. daN

11.3. Istruzioni per il montaggio del tipo di traino al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; altre informazioni da cui risulti se il tipo di traino sia usato solo per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo: …

11.4. Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio: …

11.5. Numero/i dell’omologazione CE: …

12.   VARIE

12.1. Segnalatore/i acustico/i:

12.1.1. Ubicazione, modalità di fissaggio, installazione, orientamento e dimensioni del/i dispositivo/i: …

12.1.2. Numero dei dispositivi: …

12.1.3. Numero/i dell’omologazione CE: …

12.1.4. Schema del circuito elettrico/pneumatico (10) : …

12.1.5. Tensione o pressione nominale: …

12.1.6. Disegno del supporto: …

12.2. Dispositivi per impedire un uso non autorizzato del veicolo

12.2.1. Dispositivo di protezione

12.2.1.1. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo riguardo alla disposizione e alla concezione del comando o dell’organo su cui agisce il dispositivo di protezione: …

12.2.1.2. Disegni del dispositivo di protezione e del suo montaggio sul veicolo: …

12.2.1.3. Descrizione tecnica del dispositivo: …

12.2.1.4. Descrizione dettagliata delle combinazioni usate per la serratura: …

12.2.1.5. Immobilizzatore del veicolo

12.2.1.5.1. Eventuale numero di omologazione: …

12.2.1.5.2. Immobilizzatori non ancora omologati

12.2.1.5.2.1. Descrizione tecnica dettagliata dell’immobilizzatore del veicolo e delle misure prese per evitare di attivarlo inavvertitamente: …

12.2.1.5.2.2. Sistema o sistemi sui quali agisce l’immobilizzatore del veicolo: …

12.2.1.5.2.3. Eventualmente, numero dei codici intercambiabili effettivi: …

12.2.2. Eventuale sistema di allarme

12.2.2.1. Eventuale numero di omologazione: …

12.2.2.2. Sistemi di allarme non ancora omologati

12.2.2.2.1. Descrizione dettagliata del sistema di allarme e delle parti del veicolo connesse al sistema di allarme installato: …

12.2.2.2.2. Elenco dei principali componenti che costituiscono il sistema di allarme: …

12.2.3. Breve descrizione di eventuali componenti elettrici/elettronici: …

12.3. Dispositivo/i di traino

12.3.1. Anteriore: gancio/occhione/altro (10) 

12.3.2. Posteriore: gancio/occhione/altro/nulla (10) 

12.3.3. Disegno o fotografia del telaio, o della parte della carrozzeria del veicolo, che mostri posizione, costruzione e montaggio del/i dispositivo/i di traino: …

12.4. Descrizione dettagliata di ogni dispositivo, estraneo al motore, capace di influire sul consumo di carburante (se non compreso in altre voci): …

12.5. Descrizione dettagliata di ogni dispositivo, estraneo al motore, capace di ridurne il rumore (se non compreso in altre voci): …

12.6. Dispositivi di limitazione della velocità

12.6.1. Costruttore/i: …

12.6.2. Tipo o tipi: …

12.6.3. Eventuale/i numero/i di omologazione: …

12.6.4. Velocità o gamma di velocità alle quali può essere regolato il limitatore: …… km/h

12.7. Eventuale tabella indicante l’installazione e l’impiego sul veicolo di trasmettitori di radiofrequenze (RF):



Banda di frequenza (Hz)

Potenza massima di uscita (W)

Posizione dell’antenna sul veicolo, condizioni specifiche per l’installazione e/o l’impiego

 

 

 

Alla domanda di omologazione allegare eventualmente i seguenti documenti:

Appendice 1

Un elenco contenente marca e tipo di tutti i componenti elettrici e/o elettronici interessati dalla direttiva 72/245/CEE della Commissione (GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15).

Appendice 2

Schema o disegno della disposizione generale dei componenti elettrici e/o elettronici (interessati dalla direttiva 72/245/CE) e del cablaggio complessivo.

Appendice 3

Descrizione del veicolo scelto per rappresentare il tipo:

Tipo di carrozzeria:

Guida a destra o a sinistra (10) :

Interasse:

Appendice 4

Verbale/i di prova presentati dal costruttore o dai laboratori autorizzati/accreditati ai fini della compilazione della scheda di omologazione.

12.7.1. Veicolo munito di apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no (10) 

▼M27

12.8. Sistema eCall

12.8.1. Presenza sì/no (10) 

12.8.2. Descrizione tecnica o disegni del dispositivo: …

▼M1

13.   NORME PARTICOLARI PER AUTOBUS DI LINEA O GRANTURISMO

13.1. Classe del veicolo: classe I/classe II/classe III/classifica A/classe B (10) 

13.1.1. Numero di omologazione CE della carrozzeria, omologata come entità tecnica: …

13.1.2. Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CE (costruttore/i e tipi di veicolo incompleto): …

13.2.   Superficie a disposizione dei passeggeri (m2)

13.2.1. Totale (S0): …

13.2.2. Piano superiore (S0a(10) : …

13.2.3. Piano inferiore (S0b(10) : …

13.2.4. Per i passeggeri in piedi (S1): …

13.3.   Numero di passeggeri (seduti e in piedi)

13.3.1. Totale (N): …

13.3.2. Piano superiore (Na(10) : …

13.3.3. Piano inferiore (Nb(10) : …

13.4.   Numero di passeggeri seduti

13.4.1. Totale (A): …

13.4.2. Piano superiore (Aa(10) : …

13.4.3. Piano inferiore (Ab(10) : …

13.4.4. Numero di posti per sedie a rotelle per le categorie di veicoli M2 ed M3: …

13.5.  Numero di porte di accesso: …

13.6.  Numero di uscite di sicurezza (porte, finestrini, botole di evacuazione, scale di comunicazione interna e mezze scale): …

13.6.1. Totale: …

13.6.2. Piano superiore (10) : …

13.6.3. Piano inferiore (10) : …

13.7.  Volume dei vani bagagli (m 3 ): …

13.8.  Superficie del tetto adibita al trasporto bagagli (m 2 ): …

13.9.  Eventuali dispositivi tecnici destinati ad agevolare l’accesso al veicolo (come rampe, pedane elevatrici, sistemi di abbassamento): …

13.10.   Resistenza della sovrastruttura

13.10.1. Eventuale numero di omologazione: …

13.10.2. Sovrastrutture non ancora omologate

13.10.2.1. Descrizione dettagliata della sovrastruttura del veicolo tipo, che ne indichi le dimensioni, la configurazione, i materiali e i punti di fissaggio al telaio: …

13.10.2.2. Disegni del veicolo o dei componenti dell’allestimento interno che influiscono sulla resistenza della sovrastruttura o sullo spazio residuo: …

13.10.2.3. Posizione del baricentro del veicolo in ordine di marcia in senso longitudinale, trasversale e verticale: …

13.10.2.4. Distanza massima tra le linee mediane dei sedili laterali: …

13.11.  Punti della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 42 del 13.2.2002) che questa unità tecnica deve rispettare e soddisfare

▼M15

13.12.  Disegno con le dimensioni e l’allestimento interno per quanto riguarda i posti a sedere, l’area per i passeggeri in piedi, persone su sedia a rotelle, vani bagagli, compresi i portabagagli ed eventuali portasci

▼M1

14.   NORME PARTICOLARI PER VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

14.1.   Impianto elettrico ai sensi della direttiva 94/55/CE del Consiglio (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 1)

14.1.1. Protezione contro il surriscaldamento dei conduttori: …

14.1.2. Tipo di disgiuntore: …

14.1.3. Tipo e funzionamento dell’interruttore principale della batteria: …

14.1.4. Descrizione e posizione della barriera di sicurezza del tachigrafo: …

14.1.5. Descrizione dei circuiti alimentati in permanenza. Indicare la norma EN applicata: …

14.1.6. Costruzione e protezione dell’impianto elettrico situato posteriormente alla cabina di guida: …

14.2.   Prevenzione dei rischi di incendio

14.2.1. Tipo del materiale difficilmente infiammabile della cabina di guida: …

14.2.2. Eventualmente, tipo dello scudo termico posto dietro la cabina di guida: …

14.2.3. Posizione e isolamento termico del motore: …

14.2.4. Posizione e isolamento termico del sistema di scarico: …

14.2.5. Tipo e concezione dell’isolamento termico per l’impianto frenante elettronico: …

14.2.6. Tipo, concezione e posizione dei dispositivi di riscaldamento a combustione: …

14.3.   Eventuali requisiti speciali riguardanti la carrozzeria ai sensi della direttiva 94/55/CE

14.3.1. Descrizione delle misure destinate a soddisfare i requisiti relativi ai veicoli di tipo EX/II ed EX/III: …

14.3.2. Per i veicoli di tipo EX/III, resistenza al calore esterno: …

15.   RIUTILIZZABILITÀ, RICICLABILITÀ E RECUPERABILITÀ

15.1. Versione alla quale appartiene il veicolo di riferimento: …

15.2. Massa del veicolo di riferimento con carrozzeria o massa del telaio con cabina, ma senza carrozzeria e/o gancio di traino se il costruttore non installa la carrozzeria e/o il gancio di traino (ma con liquidi, strumenti, ruota di scorta, se installati), senza conducente: …

15.3. Massa dei materiali del veicolo di riferimento: …

15.3.1. Massa del materiale di cui si tiene conto nella fase di pretrattamento ( 54 ): …

15.3.2. Massa del materiale di cui si tiene conto nella fase di demolizione (54) : …

15.3.3. Massa del materiale, considerato riciclabile (54) , di cui si tiene conto nella fase del trattamento dei residui non metallici: …

15.3.4. Massa del materiale, considerato energia recuperabile (54) , di cui si tiene conto nella fase del trattamento dei residui non metallici: …

15.3.5. Ripartizione dei materiali (54) : …

15.3.6. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o riciclabili: …

15.3.7. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o recuperabili: …

15.4.   Tassi

15.4.1. Tasso di riciclabilità «Rcyc ( %)»: …

15.4.2. Tasso di ricuperabilità «Rcov ( %)»: …

16.   ACCESSO ALL’INFORMAZIONE SULLA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO

16.1. Indirizzo del sito web principale per accedere all’informazione sulla riparazione e la manutenzione del veicolo: …

16.1.1. Data dalla quale essa è disponibile (entro 6 mesi dalla data di omologazione): …

16.2. Termini e condizioni d’accesso al sito web: …

16.3. Formato delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo accessibili attraverso il sito web: …

Note

(5) Disposto in modo tale da rendere chiaro il valore effettivo per ogni configurazione tecnica del tipo di veicolo.

▼M18 —————

▼M21

(x) Motori a doppia alimentazione.

▼M12




ALLEGATO II

DEFINIZIONI GENERALI, CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI, TIPI DI VEICOLI E TIPI DI CARROZZERIA

PARTE INTRODUTTIVA

Definizioni e disposizioni generali

1.    Definizioni

1.1.

«Posto a sedere», qualsiasi spazio in grado di alloggiare una persona seduta il cui ingombro è pari almeno a:

a) il manichino uomo del 50o percentile, nel caso del conducente;

b) il manichino donna adulta del 5o percentile, in tutti gli altri casi.

1.2.

«Sedile», una struttura, completa di rivestimento, che può essere parte integrante o meno della struttura del veicolo, destinata ad alloggiare una persona seduta.

1.2.1.

Il termine «sedile» comprende sia i sedili singoli sia i sedili a panchina.

1.2.2.

Rientrano in questa definizione anche i sedili pieghevoli e i sedili amovibili.

1.3.

«Merci», essenzialmente qualsiasi cosa mobile.

Il termine «merci» comprende prodotti sfusi, manufatti, liquidi, animali vivi, vegetali e carichi indivisibili.

1.4.

«Massa massima», la «massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile» come specificato al punto 2.8 dell'allegato I.

2.    Disposizioni generali

2.1.   Numero di posti a sedere

2.1.1.

Le prescrizioni riguardanti il numero di posti a sedere si applicano ai sedili progettati per essere utilizzati mentre il veicolo è in marcia.

2.1.2.

Esse non si applicano ai sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo è fermo e che sono chiaramente indicati agli utenti con un pittogramma o un cartello accompagnati da un testo appropriato.

2.1.3.

Le seguenti prescrizioni si applicano al conteggio dei posti a sedere:

a) ciascun sedile singolo conta come un posto a sedere;

b) nel caso di un sedile a panchina, qualsiasi spazio largo almeno 400 mm, misurato a livello del cuscino del sedile, conta come un posto a sedere.

Questa prescrizione non impedisce al costruttore di usare le disposizioni generali di cui al punto 1.1;

c) tuttavia, uno spazio così come indicato alla lettera b), non conta come un posto a sedere se:

i) le caratteristiche del sedile a panchina impediscono al manichino di sedersi in modo naturale — ad esempio: presenza di un bracciolo portaoggetti, zona priva di imbottitura o cucitura interna che interrompe la superficie nominale del sedile;

ii) le caratteristiche del pavimento situato immediatamente davanti al posto a sedere presunto impediscono ai piedi del manichino di posizionarsi in modo naturale (ad esempio per la presenza di un tunnel).

2.1.4.

Relativamente ai veicoli che rientrano nella direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE ( 55 ), le dimensioni di cui al punto 2.1.3, lettera b), vanno allineate allo spazio minimo richiesto per una persona in riferimento alle diverse classi di veicoli.

2.1.5.

Quando su un veicolo sono presenti gli ancoraggi per un sedile amovibile, tale sedile va contato per determinare il numero di posti a sedere.

2.1.6.

Una zona destinata ad una sedia a rotelle occupata va considerata come un posto a sedere.

2.1.6.1.

Tale disposizione non pregiudica le prescrizioni di cui al punto 3.6.1 e al punto 3.7 dell'allegato VII della direttiva 2001/85/CE.

2.2.   Massa massima

2.2.1.

Nel caso di una motrice per semirimorchio, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del veicolo deve comprendere la massa massima del semirimorchio sostenuta dalla ralla.

2.2.2.

Nel caso di un veicolo a motore in grado di trainare un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del veicolo a motore deve comprendere la massa massima trasferita al veicolo trattore dal dispositivo di traino.

2.2.3.

Nel caso di un semirimorchio, di un rimorchio ad asse centrale e di un rimorchio a timone rigido, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del veicolo deve corrispondere alla massa massima trasmessa al suolo dalle ruote di un asse o di un gruppo di assi quando il semirimorchio o il rimorchio è agganciato al veicolo trattore.

2.2.4.

Nel caso di un carrello «dolly», la massa massima da considerare ai fini della classificazione del veicolo deve comprendere la massa massima del semirimorchio sostenuta dalla ralla.

2.3.   Dispositivi speciali

2.3.1.

I veicoli muniti essenzialmente di impianti fissi quali macchinari o apparecchiature vanno considerati di categoria N od O.

2.4.   Unità di misura

2.4.1.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi unità di misura e relativo simbolo devono soddisfare le disposizioni della direttiva 80/181/CEE del Consiglio ( 56 ).

3.    Classificazione in categorie di veicoli

3.1.

Il costruttore è responsabile della classificazione di un tipo di veicolo in una categoria specifica.

A tal fine, tutti i criteri pertinenti descritti nel presente allegato vanno rispettati.

3.2.

L'autorità di omologazione può richiedere al costruttore ulteriori informazioni pertinenti allo scopo di dimostrare che un tipo di veicolo deve essere classificato come veicolo per uso speciale nel gruppo speciale («codice SG»).

PARTE A

Criteri per la classificazione dei veicoli

1.    Categorie di veicoli

Ai fini dell'omologazione europea e nazionale nonché dell'omologazione individuale i veicoli vanno classificati secondo la classificazione a seguire:

(Resta inteso che l'omologazione può essere rilasciata esclusivamente per le categorie di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.3, da 1.2.1 a 1.2.3 e da 1.3.1 a 1.3.4)

Categoria M

Veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli.

Categoria M1

Veicoli della categoria M, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente.

Nei veicoli della categoria M1 non è previsto alcuno spazio per i passeggeri in piedi.

Il numero di posti a sedere può essere limitato a uno (vale a dire il posto a sedere del conducente).

Categoria M2

Veicoli della categoria M, aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima che non supera le 5 tonnellate.

I veicoli della categoria M2 possono avere uno spazio per i passeggeri in piedi oltre ai posti a sedere.

Categoria M3

Veicoli della categoria M, aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima che supera le 5 tonnellate.

I veicoli della categoria M3 possono avere uno spazio per i passeggeri in piedi.

Categoria N

Veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci.

Categoria N1

Veicoli della categoria N con una massa massima che non supera le 3,5 tonnellate.

Categoria N2

Veicoli della categoria N con una massa massima compresa tra 3,5 e 12 tonnellate.

Categoria N3

Veicoli della categoria N con una massa massima che supera le 12 tonnellate.

Categoria O

Rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o di persone nonché per l'alloggiamento di persone.

Categoria O1

Veicoli della categoria O con una massa massima che non supera le 0,75 tonnellate.

Categoria O2

Veicoli della categoria O con una massa massima superiore a 0,75 tonnellate e inferiore a 3,5 tonnellate.

Categoria O3

Veicoli della categoria O con una massa massima superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 10 tonnellate.

Categoria O4

Veicoli della categoria O con una massa massima che supera le 10 tonnellate.

2.    Sottocategorie di veicoli

2.1.   Veicoli fuoristrada

«Veicolo fuoristrada (ORV)», un veicolo della categoria M o N con caratteristiche tecniche specifiche che ne consentono l'uso al di fuori dei percorsi stradali usuali.

Per queste categorie di veicoli si deve aggiungere la lettera «G» quale suffisso alla lettera e al numero identificativi della categoria di veicolo.

I criteri di sottoclassificazione dei veicoli quali «ORV» sono riportati nella sezione 4, parte A, del presente allegato.

2.2.   Veicoli per uso speciale

2.2.1.

«Veicolo per uso speciale (SPV)», un veicolo della categoria M, N od O con caratteristiche tecniche specifiche che gli consentono di svolgere una funzione che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali.

Per i veicoli incompleti destinati a rientrare nella sottocategoria SPV, si deve aggiungere la lettera «S» quale suffisso alla lettera e al numero identificativi della categoria di veicolo.

I diversi tipi di veicoli per uso speciale sono definiti ed elencati nella sezione 5.

2.3.   Veicolo fuoristrada per uso speciale

2.3.1.

«Veicolo fuoristrada per uso speciale (ORV-SPV», un veicolo della categoria M o N con le caratteristiche tecniche specifiche di cui ai punti 2.1 e 2.2.

Per queste categorie di veicoli si deve aggiungere la lettera «G» quale suffisso alla lettera e al numero identificativi della categoria di veicolo.

Inoltre, per i veicoli incompleti destinati a rientrare nella sottocategoria SPV, si deve aggiungere la lettera «S» quale secondo suffisso.

3.    Criteri per la classificazione dei veicoli nella categoria N

3.1.

La classificazione di un tipo di veicolo nella categoria N deve basarsi sulle caratteristiche tecniche del veicolo di cui ai punti da 3.2 a 3.6.

3.2.

In linea di massima, i vani in cui si trovano tutti i posti a sedere devono essere completamente separati dalla zona di carico.

3.3.

In deroga alle prescrizioni di cui al punto 3.2, persone e merci possono essere trasportate nello stesso vano a condizione che la zona di carico sia munita di dispositivi di fissaggio progettati per proteggere le persone trasportate dallo spostamento del carico durante la marcia, anche in caso di brusche frenate e sterzate.

3.4.

I dispositivi di fissaggio/di ancoraggio destinati a mantenere fermo il carico come richiesto al punto 3.3 e i dispositivi di separazione destinati ai veicoli fino a 7,5 tonnellate devono essere progettati a norma delle disposizioni delle sezioni 3 e 4 della norma ISO 27956:2009 «Road vehicles — Securing of cargo in delivery vans — Requirements and Test methods».

3.4.1.

Il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3.4 può essere comprovato da una dichiarazione di conformità fornita dal costruttore.

3.4.2.

In alternativa alle prescrizioni di cui al punto 3.4, il costruttore può dimostrare alle autorità di omologazione che i dispositivi di fissaggio montati garantiscono un livello di protezione equivalente a quello riportato nella norma indicata.

3.5.

Il numero di posti a sedere escluso il posto a sedere del conducente non deve essere superiore a:

a) 6 nel caso di veicoli della categoria N1;

b) 8 nel caso di veicoli delle categorie N2 o N3.

3.6.

La capacità di trasporto merci dei veicoli deve essere pari o superiore alla capacità di trasporto passeggeri espressa in kg.

3.6.1.

A tal fine, tutte le configurazioni devono soddisfare le seguenti equazioni, in particolare quando tutti i posti a sedere sono occupati:

a) quando N = 0:

P – M ≥ 100 kg

b) quando 0 < N ≤ 2:

P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;

c) quando N > 2:

P – (M + N × 68) ≥ N × 68;

in cui le lettere hanno il significato a seguire:

«P»

è la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

«M»

è la massa in ordine di marcia;

«N»

è il numero di posti a sedere escluso il posto a sedere del conducente.

3.6.2.

La massa delle attrezzature montate sul veicolo per alloggiarvi le merci (per esempio serbatoio, carrozzeria, ecc.), per movimentare le merci (per esempio gru, montacarichi, ecc.) e per fissare le merci (per esempio dispositivo di fissaggio del carico) va inclusa in M.

La massa delle attrezzature che non sono utilizzate ai fini sopraindicati (ad esempio un compressore, un verricello, un generatore di corrente, apparecchiature di trasmissione, ecc.) non vanno incluse in M ai fini dell'applicazione delle formule sopra riportate.

3.7.

Le prescrizioni di cui ai punti da 3.2 a 3.6 vanno soddisfatte per tutte le varianti e per tutte le versioni che rientrano nel tipo di veicolo.

3.8.

Criteri per la classificazione dei veicoli nella categoria N1.

3.8.1.

Un veicolo deve essere classificato N1 se soddisfa tutti i criteri applicabili.

Se uno o più criteri non sono soddisfatti, il veicolo deve essere classificato nella categoria M1.

3.8.2.

Oltre ai criteri generali di cui ai punti da 3.2 a 3.6, per la classificazione dei veicoli in cui il vano del conducente e il carico si trovano in un'unica unità (per esempio carrozzeria «BB») si devono rispettare anche i criteri di cui ai punti da 3.8.2.1 a 3.8.2.3.5.

3.8.2.1.

Il fatto che tra una fila di sedili e il vano carico vi sia una parete o una paratia, parziale o completa, non esenta dall'obbligo di soddisfare i criteri prescritti.

3.8.2.2.

I criteri sono i seguenti:

a) deve essere possibile caricare le merci da una porta posteriore, da una sponda o da una porta laterale progettata e costruita a tal fine;

b) nel caso di una porta posteriore o di una sponda, l'apertura di carico deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

i) nel caso di un veicolo munito di un'unica fila di sedili o soltanto del sedile del conducente, l'altezza minima dell'apertura di carico deve essere almeno 600 mm;

ii) nel caso di un veicolo munito di due o più file di sedili, l'altezza minima dell'apertura di carico deve essere almeno 800 mm e la superficie dell'apertura deve essere almeno 12 800 cm2;

c) il vano carico deve soddisfare i seguenti requisiti:

«vano carico», la parte del veicolo situata dietro le file di sedili o dietro il sedile del conducente, se il veicolo è munito unicamente di un sedile del conducente;

i) generalmente la superficie di carico del vano carico è piana;

ii) se il veicolo è munito di un'unica fila di sedili o di un unico sedile, la lunghezza minima del vano carico deve essere almeno il 40 % dell'interasse;

iii) se il veicolo è munito di due o più file di sedili, la lunghezza minima del vano carico deve essere almeno il 30 % dell'interasse;

se i sedili delle ultime due file possono essere facilmente rimossi dal veicolo senza usare attrezzi speciali, le prescrizioni riguardanti la lunghezza del vano carico vanno soddisfatte con tutti i sedili installati sul veicolo;

iv) le prescrizioni riguardanti la lunghezza del vano carico vanno soddisfatte con i sedili della prima fila o dell'ultima fila, secondo i casi, in posizione verticale normale d'uso da parte degli occupanti del veicolo.

3.8.2.3.

Condizioni specifiche per la misurazione

3.8.2.3.1.   Definizioni

a) «Altezza dell'apertura di carico», la distanza verticale tra due piani orizzontali tangenti rispettivamente al punto più alto della parte inferiore della porta e al punto più basso della parte superiore della porta;

b) «Superficie dell'apertura di carico», la superficie maggiore della proiezione ortogonale su un piano verticale, perpendicolare alla linea mediana del veicolo, dell'apertura massima consentita quando le porte posteriori o la sponda sono completamente aperte;

c) «Interasse», ai fini dell'applicazione delle formule di cui ai punti 3.8.2.2 e 3.8.3.1, la distanza tra:

i) la linea mediana dell'asse anteriore e la linea mediana del secondo asse nel caso di veicolo a due assi; o

ii) la linea mediana dell'asse anteriore e la linea mediana di un asse virtuale equidistante dal secondo e dal terzo asse nel caso di veicolo a tre assi.

3.8.2.3.2.   Regolazioni dei sedili

a) i sedili vanno regolati nelle rispettive posizioni posteriori più esterne;

b) lo schienale, se regolabile, va regolato in modo da potervi alloggiare la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H con un angolo d'inclinazione di 25 gradi;

c) lo schienale, se non è regolabile, deve trovarsi nella posizione prevista dal costruttore del veicolo;

d) se il sedile è regolabile in altezza, deve essere regolato nella posizione più bassa.

3.8.2.3.3.   Condizioni del veicolo

a) il veicolo deve essere nelle condizioni di carico corrispondenti alla sua massa massima;

b) le ruote del veicolo devono essere nella direzione del suo asse longitudinale.

3.8.2.3.4.

Le prescrizioni di cui al punto 3.8.2.3.2 non si applicano se il veicolo è munito di una parete o di una paratia.

3.8.2.3.5.

Misurazione della lunghezza del vano carico

a) se il veicolo non è munito di una parete o di una paratia, la lunghezza va misurata da un piano verticale tangente al punto posteriore più esterno dell'estremità superiore dello schienale alla porta o alla sponda o al vetro interni posteriori chiusi;

b) se il veicolo è munito di una parete o di una paratia, la lunghezza va misurata da un piano verticale tangente al punto posteriore più esterno della paratia o della parete alla porta o alla sponda o al vetro interni posteriori chiusi, secondo i casi;

c) le prescrizioni relative alla lunghezza vanno soddisfatte almeno lungo una linea orizzontale situata sul piano verticale longitudinale che attraversa la linea mediana del veicolo, a livello del piano di carico.

3.8.3.

Oltre ai criteri generali di cui ai punti da 3.2 a 3.6, per la classificazione dei veicoli in cui il vano del conducente e il carico non si trovano in un'unica unità (per esempio carrozzeria «BE») si devono rispettare anche i criteri di cui ai punti da 3.8.3.1 a 3.8.3.4.

3.8.3.1.

Se il veicolo è a carrozzeria chiusa, si applicano le prescrizioni a seguire:

a) il carico delle merci deve essere possibile attraverso una porta, una sponda, un pannello posteriori o altri mezzi;

b) l'altezza minima dell'apertura di carico deve essere almeno 800 mm e la superficie dell'apertura di carico deve essere almeno 12 800 cm2;

c) la lunghezza minima del vano carico deve essere almeno il 40 % dell'interasse.

3.8.3.2.

Se il vano carico del veicolo è di tipo aperto, si applicano solo le prescrizioni di cui al punto 3.8.3.1 lettere a) e c).

3.8.3.3.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui al punto 3.8.3, le definizioni di cui al punto 3.8.2 si applicano mutatis mutandis.

3.8.3.4.

Tuttavia, le prescrizioni relative alla lunghezza del vano carico vanno soddisfatte lungo una linea orizzontale situata sul piano longitudinale che attraversa la linea mediana del veicolo, a livello del piano di carico.

4.    Criteri per la sottoclassificazione dei veicoli quali veicoli fuoristrada

4.1.

I veicoli M1 o N1 vanno sottoclassificati quali veicoli fuoristrada, se soddisfano tutte le prescrizioni a seguire:

a) almeno un asse anteriore e un asse posteriore sono progettati per essere simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di un asse;

b) sono muniti di almeno un meccanismo di bloccaggio del differenziale o di un meccanismo avente effetto analogo;

c) possono percorrere una pendenza di almeno il 25 % senza rimorchio;

d) soddisfano cinque delle sei prescrizioni a seguire:

i) avere un angolo d'attacco di almeno 25 gradi;

ii) avere un angolo di uscita di almeno 20 gradi;

iii) avere un angolo di rampa di almeno 20 gradi;

iv) avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 180 mm;

v) avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 180 mm;

vi) avere un'altezza libera dal suolo tra gli assi di almeno 200 mm.

4.2.

I veicoli delle categorie M2, N2 o M3 la cui massa massima non supera le 12 tonnellate vanno sottoclassificati quali veicoli fuoristrada, se soddisfano la prescrizione di cui alla lettera a) o entrambe le prescrizioni di cui alle lettere b) e c):

a) tutti i loro assi sono simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di uno o più assi;

b)

 

i) almeno un asse anteriore e un asse posteriore sono progettati per essere simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di un asse;

ii) sono muniti di almeno un meccanismo di bloccaggio del differenziale o di un meccanismo avente il medesimo effetto;

iii) possono percorrere una pendenza del 25 % senza rimorchio;

c) soddisfano almeno cinque delle sei prescrizioni a seguire, se la loro massa massima non supera le 7,5 tonnellate, e almeno quattro, se la loro massa massima supera le 7,5 tonnellate:

i) avere un angolo d'attacco di almeno 25 gradi;

ii) avere un angolo di uscita di almeno 25 gradi;

iii) avere un angolo di rampa di almeno 25 gradi;

iv) avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 250 mm;

v) avere un'altezza libera dal suolo tra gli assi di almeno 300 mm;

vi) avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 250 mm.

4.3.

I veicoli delle categorie M3, o N3 la cui massa massima supera le 12 tonnellate vanno sottoclassificati quali veicoli fuoristrada, se soddisfano la prescrizione di cui alla lettera a) o entrambe le prescrizioni di cui alle lettere b) e c):

a) tutti i loro assi sono simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di uno o più assi;

b)

 

i) almeno la metà degli assi (o due assi su tre nel caso di un veicolo a tre assi e mutatis mutandis nel caso di un veicolo a cinque assi) sono progettati per essere simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di un asse;

ii) sono muniti di almeno un meccanismo di bloccaggio del differenziale o di un meccanismo avente effetto analogo;

iii) possono percorrere una pendenza del 25 % senza rimorchio;

c) soddisfano almeno quattro delle sei prescrizioni a seguire:

i) avere un angolo d'attacco di almeno 25 gradi;

ii) avere un angolo di uscita di almeno 25 gradi;

iii) avere un angolo di rampa di almeno 25 gradi;

iv) avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 250 mm;

v) avere un'altezza libera dal suolo tra gli assi di almeno 300 mm;

vi) avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 250 mm.

4.4.

La procedura di controllo della conformità secondo le prescrizioni geometriche di cui alla presente sezione è descritta nell'appendice 1.

5.    Veicoli per uso speciale



 

Nome

Codice

Definizione

5.1.

Camper

SA

un veicolo della categoria M con vano abitabile contenente almeno le seguenti attrezzature:

a)  posti a sedere e tavolo;

b)  cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili;

c)  impianti di cottura;

d)  armadi o ripostigli.

Queste attrezzature devono essere fisse.

Tuttavia, il tavolo può essere di tipo amovibile.

5.2.

Veicolo blindato

SB

un veicolo destinato alla protezione delle persone o delle merci trasportate, con carrozzeria a prova di proiettile.

▼M22

5.3.

Ambulanza

SC

un veicolo della categoria M adibito al trasporto di feriti o ammalati e dotato di apposite attrezzature speciali.

▼M12

5.4.

Autofunebre

SD

un veicolo della categoria M adibito al trasporto delle salme e dotato di apposite attrezzature speciali.

5.5.

Veicolo con accesso per sedie a rotelle

SH

un veicolo della categoria M1 costruito o trasformato in modo specifico per accogliere una o più persone su sedia a rotelle durante il trasposto su strada.

5.6.

Caravan

SE

un veicolo della categoria O come definito al termine n. 3.2.1.3. della norma ISO 3833:1977.

5.7.

Gru mobile

SF

un veicolo della categoria N3, non equipaggiato per il trasporto di merci, munito di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm.

5.8.

Gruppo speciale

SG

un veicolo per uso speciale che non rientra in nessuna delle definizioni riportate nella presente sezione.

5.9.

Carrello «dolly»

SJ

un veicolo della categoria O munito di ralla che sostiene un semirimorchio al fine di trasformarlo in un rimorchio.

5.10.

Rimorchio per trasporto eccezionale

SK

un veicolo della categoria O4 destinato al trasporto di carichi indivisibili, soggetto a limitazioni della velocità e di circolazione a causa delle sue dimensioni.

Rientrano in questa voce anche i rimorchi modulari idraulici, indipendentemente dal numero di moduli.

▼M22

5.11.

Veicolo a motore per trasporti eccezionali

SL

un trattore stradale o un’unità trattrice per semirimorchi della categoria N3 che soddisfa tutte le condizioni a seguire:

a)  ha più di due assi e almeno la metà degli assi (due assi su tre nel caso di un veicolo a tre assi e mutatis mutandis nel caso di un veicolo a cinque assi) sono progettati per essere simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di un asse;

b)  è progettato per rimorchiare e spingere un rimorchio per trasporti eccezionali della categoria O4;

c)  ha una potenza minima del motore di 350 kW; e

d)  può essere dotato di un ulteriore dispositivo anteriore di rimorchio per le masse rimorchiabili pesanti.

5.12.

Veicolo predisposto per attrezzature intercambiabili

SM

un veicolo fuoristrada della categoria N (come definito al punto 2.3) progettato e costruito per trainare, spingere, trasportare e azionare talune attrezzature intercambiabili,

a)  con almeno due zone di montaggio di tali attrezzature;

b)  con interfacce meccaniche, idrauliche e/o elettriche standardizzate (p. es. presa di forza) per alimentare ed azionare le suddette attrezzature; e

c)  che soddisfa la definizione della norma ISO 3833-1977, sezione 3.1.4. (veicolo speciale).

Se il veicolo è dotato di una piattaforma di carico ausiliaria, la sua lunghezza massima non deve superare:

a)  nel caso di veicoli a 2 assi, 1,4 volte la larghezza di carreggiata anteriore o posteriore del veicolo, a seconda di quale sia la più larga; o

b)  nel caso di veicoli a più di 2 assi, 2,0 volte la larghezza di carreggiata anteriore o posteriore del veicolo, a seconda di quale sia la più larga.

▼M12

6.    Osservazioni

6.1.

L'omologazione non viene rilasciata:

a) ai carrelli «dolly» come definiti nella sezione 5, parte A, del presente allegato;

b) ai rimorchi a timone rigido come definiti nella sezione 4, parte C, del presente allegato;

c) ai rimorchi che possono trasportare persone su strada.

6.2.

Il punto 6.1 non pregiudica le prescrizioni dell'articolo 23 sull'omologazione nazionale delle piccole serie.

PARTE B

Criteri per i tipi, le varianti e le versioni di veicoli

1.    Categoria M1

1.1.   Tipo di veicolo

1.1.1.

Un «tipo di veicolo» è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire:

a) il nome del costruttore.

Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;

b) nel caso di una struttura autoportante, la progettazione e l'assemblaggio delle parti fondamentali della struttura della carrozzeria.

Lo stesso si applica mutatis mutandis ai veicoli la cui carrozzeria è imbullonata o saldata ad un telaio separato;

c) nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.

1.1.2.

In deroga alle prescrizioni di cui al punto 1.1.1, lettera b), quando il costruttore usa il pavimento della struttura della carrozzeria e gli elementi costitutivi fondamentali che formano la parte anteriore della struttura della carrozzeria situata immediatamente di fronte all'alloggiamento del parabrezza nella costruzione di diversi tipi di carrozzerie (ad esempio una berlina e una coupé), tali veicoli possono considerarsi appartenenti allo stesso tipo. Spetta al costruttore comprovare quanto sopra.

1.1.3.

Un tipo è costituito almeno da una variante e da una versione.

1.2.   Variante

1.2.1.

Una «variante», all'interno di un tipo di veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche costruttive a seguire:

a) il numero di porte laterali o il tipo di carrozzeria come definito nella sezione 1, parte C, quando il costruttore applica il criterio di cui al punto 1.1.2;

b) il motopropulsore per quanto riguarda le seguenti caratteristiche costruttive:

i) il tipo di alimentazione di energia (motore a combustione interna, motore elettrico o altro);

ii) il principio di funzionamento (accensione comandata, accensione spontanea o altro);

iii) il numero e la disposizione dei cilindri nel caso di motore a combustione interna (L4, V6 o altro);

c) il numero di assi;

d) il numero e l'interconnessione degli assi motore;

e) il numero di assi sterzanti;

f) la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto).

1.3.   Versione

1.3.1.

Una «versione», all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire:

a) la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

b) la cilindrata, nel caso di motore a combustione interna;

c) la potenza massima del motore o la potenza nominale continua massima (motore elettrico);

d) il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, bicarburante o altro);

e) il numero massimo di posti a sedere;

f) il livello sonoro in marcia;

g) il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad esempio Euro 5, Euro 6 o altro);

h) ciclo misto o ponderato, emissioni di CO2 ciclo misto;

i) il consumo di energia elettrica (ponderato, misto);

j) ciclo misto o ponderato, consumo di carburante ciclo misto;

k) l'esistenza di una tecnologia innovativa, come definita all'articolo 12, del regolamento (CE) n. 443/2009 ( 57 ).

▼M28

In alternativa ai criteri h), i) e j), i veicoli raggruppati in una versione devono avere in comune tutte le prove svolte per calcolare le emissioni di CO2, il consumo di energia elettrica e il consumo di carburante, conformemente alle disposizioni di cui all’allegato XXI, suballegato 6, del regolamento (UE) 2017/1151.

▼M12

2.    Categorie M2 e M3

2.1.   Tipo di veicolo

2.1.1.

Un «tipo di veicolo» è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire:

a) il nome del costruttore.

Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;

b) la categoria;

c) i seguenti aspetti di costruzione e di progettazione:

i) la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del telaio;

ii) nel caso di una struttura autoportante, la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali della struttura della carrozzeria;

d) il numero di piani (uno o due);

e) il numero di unità (rigido/snodato);

f) il numero di assi;

g) la modalità di alimentazione di energia (a bordo o esterna);

h) nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.

2.1.2.

Un tipo è costituito almeno da una variante e da una versione.

2.2.   Variante

2.2.1.

Una «variante», all'interno di un tipo di veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche costruttive a seguire:

a) il tipo di carrozzeria come definito nella sezione 2, parte C;

b) la classe o la combinazione di classi dei veicoli, come definita al punto 2.1.1, dell'allegato I, della direttiva 2001/85/CE (solo nel caso di veicoli completi e completati);

c) la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato);

d) il motopropulsore per quanto riguarda le seguenti caratteristiche costruttive:

i) il tipo di alimentazione di energia (motore a combustione interna, motore elettrico o altro);

ii) il principio di funzionamento (accensione comandata, accensione spontanea o altro);

iii) il numero e la disposizione dei cilindri nel caso di motore a combustione interna (L6, V8 o altro).

2.3.   Versione

2.3.1.

Una «versione», all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire:

a) la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

b) la capacità o meno del veicolo di trainare un rimorchio;

c) la cilindrata, nel caso di motore a combustione interna;

d) la potenza massima del motore o la potenza nominale continua massima (motore elettrico);

e) il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, bicarburante o altro);

f) il livello sonoro in marcia;

g) il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad esempio Euro IV, Euro V o altro).

3.    Categoria N1

3.1.   Tipo di veicolo

3.1.1.

Un «tipo di veicolo» è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire:

a) il nome del costruttore.

Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;

b) nel caso di una struttura autoportante, la progettazione e l'assemblaggio delle parti fondamentali della struttura della carrozzeria;

c) nel caso di una struttura non autoportante, la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del telaio;

d) nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.

3.1.2.

In deroga alle prescrizioni di cui al punto 3.1.1, lettera b), quando il costruttore usa il pavimento della struttura della carrozzeria e gli elementi costitutivi fondamentali che formano la parte anteriore della struttura della carrozzeria situata immediatamente di fronte all'alloggiamento del parabrezza nella costruzione di diversi tipi di carrozzerie (ad esempio un furgone e un cabinato, interassi diversi e altezze del tetto diverse), tali veicoli possono considerarsi appartenenti allo stesso tipo. Spetta al costruttore comprovare quanto sopra.

3.1.3.

Un tipo è costituito almeno da una variante e da una versione.

3.2.   Variante

3.2.1.

Una «variante», all'interno di un tipo di veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche costruttive a seguire:

a) il numero di porte laterali o il tipo di carrozzeria come definito nella sezione 3, parte C (per i veicoli completi e completati), quando il costruttore applica il criterio di cui al punto 3.1.2;

b) la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato);

c) il motopropulsore per quanto riguarda le seguenti caratteristiche costruttive:

i) il tipo di alimentazione di energia (motore a combustione interna, motore elettrico o altro);

ii) il principio di funzionamento (accensione comandata, accensione spontanea o altro);

iii) il numero e la disposizione dei cilindri nel caso di motore a combustione interna (L6, V8 o altro);

d) il numero di assi;

e) il numero e l'interconnessione degli assi motore;

f) il numero di assi sterzanti.

3.3.   Versione

3.3.1.

Una «versione», all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire:

a) la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

b) la cilindrata, nel caso di motore a combustione interna;

c) la potenza massima del motore o la potenza nominale continua massima (motore elettrico);

d) il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, bicarburante o altro);

e) il numero massimo di posti a sedere;

f) il livello sonoro in marcia;

g) il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad esempio Euro 5, Euro 6 o altro);

h) ciclo misto o ponderato, emissioni di CO2 ciclo misto;

i) il consumo di energia elettrica (ponderato, misto);

j) ciclo misto o ponderato, consumo di carburante ciclo misto;

▼M28

k) l’esistenza di un insieme unico di tecnologie innovative, come indicato nell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 ( 58 ).

In alternativa ai criteri h), i) e j), i veicoli raggruppati in una versione devono avere in comune tutte le prove svolte per calcolare le emissioni di CO2, il consumo di energia elettrica e il consumo di carburante, conformemente alle disposizioni di cui all’allegato XXI, suballegato 6, del regolamento (UE) 2017/1151.

▼M12

4.    Categorie N2 e N3

4.1.   Tipo di veicolo

4.1.1.

Un «tipo di veicolo» è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche fondamentali a seguire:

a) il nome del costruttore.

Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;

b) la categoria;

c) la progettazione e la costruzione del telaio comuni ad un'unica linea di prodotto;

d) il numero di assi;

e) nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.

4.1.2.

Un tipo è costituito almeno da una variante e da una versione.

4.2.   Variante

4.2.1.

Una «variante», all'interno di un tipo di veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche costruttive a seguire:

a) la concezione della struttura della carrozzeria o il tipo di carrozzeria di cui alla sezione 3, parte C e all'appendice 2 (solo per i veicoli completi e completati);

b) la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato);

c) il motopropulsore per quanto riguarda le seguenti caratteristiche costruttive:

i) il tipo di alimentazione di energia (motore a combustione interna, motore elettrico o altro);

ii) il principio di funzionamento (accensione comandata, accensione spontanea o altro);

iii) il numero e la disposizione dei cilindri nel caso di motore a combustione interna (L6, V8 o altro);

d) il numero e l'interconnessione degli assi motore;

e) il numero di assi sterzanti.

4.3.   Versione

4.3.1.

Una «versione», all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire:

a) la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

b) la capacità o meno di trainare un rimorchio, come segue:

i) un rimorchio non frenato;

ii) un rimorchio con un sistema di frenatura a inerzia, come definito al punto 2.12 del regolamento UNECE n. 13;

iii) un rimorchio con un sistema di frenatura continuo o semicontinuo, come definiti ai punti 2.9 e 2.10 del regolamento UNECE n. 13;

iv) un rimorchio della categoria O4 che comporta una massa massima ammissibile del veicolo combinato non superiore alle 44 tonnellate;

v) un rimorchio della categoria O4 che comporta una massa massima ammissibile del veicolo combinato superiore alle 44 tonnellate;

c) la cilindrata;

d) la potenza massima del motore;

e) il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, bicarburante o altro);

f) il livello sonoro in marcia;

g) il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad esempio Euro IV, Euro V o altro).

5.    Categorie O1 e O2

5.1.   Tipo di veicolo

5.1.1.

Un «tipo di veicolo» è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire:

a) il nome del costruttore.

Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;

b) la categoria;

c) la concezione, come definita nella sezione 4, parte C;

d) i seguenti aspetti di costruzione e di progettazione:

i) la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del telaio;

ii) nel caso di una struttura autoportante, la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali della struttura della carrozzeria;

e) il numero di assi;

f) nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.

5.1.2.

Un tipo è costituito almeno da una variante e da una versione.

5.2.   Variante

5.2.1.

Una «variante», all'interno di un tipo di veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche costruttive a seguire:

a) il tipo di carrozzeria di cui all'appendice 2 (per i veicoli completi e completati);

b) la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato);

c) il tipo di sistema di frenatura (per esempio non frenato/a inerzia/assistito).

5.3.   Versione

5.3.1.

Una «versione», all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire:

a) la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

b) la concezione delle sospensioni (pneumatiche, di acciaio o di gomma, barra di torsione o altro);

c) la concezione del timone (triangolare, tubolare o altro).

6.    Categorie O3 e O4

6.1.   Tipo di veicolo

6.1.1.

Un «tipo di veicolo» è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire:

a) nome del costruttore.

Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;

b) la categoria;

c) la concezione del rimorchio relativamente alle definizioni di cui alla sezione 4, parte C;

d) i seguenti aspetti di costruzione e di progettazione:

i) la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del telaio;

ii) nel caso di rimorchi con una struttura autoportante, la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali della struttura della carrozzeria;

e) il numero di assi;

f) nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.

6.1.2.

Un tipo è costituito almeno da una variante e da una versione.

6.2.   Varianti

6.2.1.

Una «variante», all'interno di un tipo di veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche costruttive e di progettazione a seguire:

a) il tipo di carrozzeria di cui all'appendice 2 (per i veicoli completi e completati);

b) la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato);

c) la concezione delle sospensioni (di acciaio, pneumatiche o idrauliche);

d) le seguenti caratteristiche tecniche:

i) la capacità o meno del telaio di estendersi;

ii) l'altezza del piano (normale, caricatore basso, caricatore semi-basso, ecc.).

6.3.   Versioni

6.3.1.

Una «versione», all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire:

a) la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

b) le suddivisioni o le combinazioni di suddivisioni di cui ai punti 3.2 e 3.3, dell'allegato I, della direttiva 96/53/CE in cui rientra la distanza tra due assi consecutivi che costituiscono un gruppo;

c) la definizione degli assi relativamente a:

i) gli assi sollevabili (numero e posizione);

ii) gli assi scaricabili (numero e posizione);

iii) gli assi sterzanti (numero e posizione).

7.    Prescrizioni comuni a tutte le categorie di veicoli

7.1.

Se un veicolo rientra in diverse categorie in virtù della sua massa massima o del numero di posti a sedere o di entrambi, il costruttore può scegliere di usare i criteri dell'una o dell'altra categoria di veicoli per la definizione delle varianti e delle versioni.

7.1.1.

Esempi:

a) un veicolo «A» può essere omologato come N1 (3,5 tonnellate) e N2 (4,2 tonnellate) in relazione alla sua massa massima. In tal caso, i parametri riportati nella categoria N1 si possono usare anche per il veicolo che rientra nella categoria N2 (o viceversa);

b) un veicolo «B» può essere omologato come M1 e M2 in relazione al numero di posti a sedere (7+1 o 10+1), i parametri riportati nella categoria M1 si possono usare anche per il veicolo che rientra nella categoria M2 (o viceversa).

7.2.

Un veicolo della categoria N può essere omologato in riferimento alle prescrizioni delle categorie M1 o M2, secondo i casi, se è destinato ad essere trasformato in un veicolo di una di tali categorie nella fase successiva di una procedura di omologazione in più fasi.

7.2.1.

Questa possibilità è prevista solo per i veicoli incompleti.

Tali veicoli devono essere identificati da un codice variante specifico attribuito dal costruttore del veicolo base.

7.3.

Denominazioni dei tipi, delle varianti e delle versioni.

7.3.1.

Il costruttore attribuisce un codice alfanumerico, composto da lettere romane e/o numeri arabi, a ciascun tipo, a ciascuna variante e a ciascuna versione del veicolo.

L'uso di parentesi e trattini è consentito purché non sostituiscano una lettera o un numero.

7.3.2.

Il codice completo è denominato: Tipo-Variante-Versione o «TVV».

7.3.3.

Il TVV identifica chiaramente e inequivocabilmente una combinazione unica di caratteristiche tecniche in relazione ai criteri definiti nella parte B del presente allegato.

7.3.4.

Lo stesso costruttore può usare lo stesso codice per definire un tipo di veicolo che rientra in due o più categorie.

7.3.5.

Lo stesso costruttore non può usare lo stesso codice per definire un tipo di veicolo per più di una omologazione all'interno della stessa categoria di veicoli.

7.4.

Numero di caratteri che compongono il TVV

7.4.1.

Il numero di caratteri non deve superare:

a) 15 per il codice relativo al tipo di veicolo;

b) 25 per il codice relativo a una variante;

c) 35 per il codice relativo a una versione.

7.4.2.

Il codice alfanumerico «TVV» completo non deve contenere più di 75 caratteri.

7.4.3.

Quando si usa il TVV completo, si deve lasciare uno spazio tra il tipo, la variante e la versione.

Esempio di TVV: 159AF[…spazio]0054[…spazio]977K(BE).

PARTE C

Definizione dei tipi di carrozzeria

0.    Considerazioni generali

0.1.

Il tipo di carrozzeria di cui alla sezione 9 dell'allegato I e alla parte 1 dell'allegato III, nonché il codice della carrozzeria di cui al punto 38 dell'allegato IX, vanno indicati per mezzo di codici.

L'elenco di codici si applica essenzialmente ai veicoli completi e completati.

0.2.

Per quanto concerne i veicoli delle categorie M, il tipo di carrozzeria è identificato tramite due lettere, come specificato nelle sezioni 1 e 2.

0.3.

Per quanto concerne i veicoli delle categorie N e O, il tipo di carrozzeria è identificato tramite due lettere, come specificato nelle sezioni 3 e 4.

0.4.

Ove necessario (specialmente per i tipi di carrozzeria di cui ai punti 3.1 e 3.6 e ai punti da 4.1 a 4.4 rispettivamente), tali lettere possono essere integrate da due cifre.

0.4.1.

L'elenco delle cifre è riportato nell'appendice 2 del presente allegato.

0.5.

Per i veicoli per uso speciale, il tipo di carrozzeria da usare è legato alla categoria del veicolo.

1.    Veicoli appartenenti alla categoria M1



Rif.

Codice

Nome

Definizione

1.1.

AA

Berlina

Un veicolo definito al termine 3.1.1.1 della norma ISO n. 3833-1977, munito di almeno quattro finestrini laterali.

1.2.

AB

Due volumi

Una berlina, come definita al punto 1.1, munita di un portellone nella parte posteriore del veicolo.

1.3.

AC

Familiare

Un veicolo definito al termine 3.1.1.4 della norma ISO n. 3833-1977.

1.4.

AD

Coupé

Un veicolo definito al termine 3.1.1.5 della norma ISO n. 3833-1977.

1.5.

AE

Decappottabile

Un veicolo definito al termine 3.1.1.6 della norma ISO n. 3833-1977.

Tuttavia una decappottabile può non avere nessuna porta.

1.6.

AF

Veicolo multiuso

Un veicolo diverso da AG e dai veicoli di cui alle lettere da AA a AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o occasionalmente al trasporto di merci in un unico vano.

1.7.

AG

Furgone

Un veicolo definito al termine 3.1.1.4.1 della norma ISO n. 3833-1977.

Tuttavia, il vano bagagli deve essere completamente separato dal vano passeggeri.

Inoltre, il punto di riferimento del posto a sedere del conducente non deve necessariamente trovarsi ad almeno 750 mm dalla superficie di sostegno del veicolo.

2.    Veicoli appartenenti alle categorie M2 o M3



Rif.

Codice

Nome

Definizione

2.1.

CA

Veicolo a un piano

Un veicolo in cui gli spazi destinati alle persone sono disposti su un unico livello o in modo da non costituire due livelli sovrapposti;

2.2.

CB

Veicolo a due piani

Un veicolo definito al punto 2.1.6 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE;

2.3.

CC

Autoarticolato a un piano

Un veicolo definito al punto 2.1.3 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE, ad un piano;

2.4.

CD

Autoarticolato a due piani

Un veicolo definito al punto 2.1.3.1 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE;

2.5.

CE

Veicolo a un piano e pianale ribassato

Un veicolo definito al punto 2.1.4 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE, ad un piano;

2.6.

CF

Veicolo a due piani e pianale ribassato

Un veicolo definito al punto 2.1.4 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE, a due piani;

2.7.

CG

Autoarticolato a un piano e pianale ribassato

Un veicolo che possiede le caratteristiche tecniche di cui ai punti 2.3 e 2.5;

2.8.

CH

Autoarticolato a due piani e pianale ribassato

Un veicolo che possiede le caratteristiche tecniche di cui ai punti 2.4 e 2.6;

2.9.

CI

Veicolo a cielo aperto ad un piano

Un veicolo con una parte di tetto o senza tetto;

2.10.

CJ

Veicolo a cielo aperto a due piani

Un veicolo privo di tetto su tutto o parte del piano superiore;

2.11.

CX

Telaio di autobus

Un veicolo incompleto composto solamente dall'insieme delle traverse o dei tubi del telaio, dal motopropulsore e dagli assi, destinato ad essere completato con la carrozzeria e personalizzato secondo le esigenze del trasportatore.

3.    Veicoli a motore delle categorie N1, N2 o N3



Rif.

Codice

Nome

Definizione

3.1.

BA

Autocarro

Un veicolo progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trasportare merci.

Può anche trainare un rimorchio.

3.2.

BB

Furgone

Un autocarro in cui il vano del conducente e il vano carico si trovano in un'unica unità;

3.3.

BC

Motrice per semirimorchio

Un veicolo trattore progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare semirimorchi;

3.4.

BD

Trattore stradale

Un veicolo trattore progettato e costruito esclusivamente per trainare rimorchi diversi dai semirimorchi;

3.5.

BE

Furgone con vano di carico aperto

Un veicolo la cui massa massima non supera i 3 500 kg e in cui i posti a sedere e il vano carico non sono situati in un unico vano;

3.6.

BX

Telaio cabinato o telaio coperto

Un veicolo incompleto composto solamente da una cabina (completa o parziale), dalle traverse del telaio, dal motopropulsore e dagli assi, destinato ad essere completato con la carrozzeria e personalizzato secondo le esigenze del trasportatore.

4.    Veicoli della categoria O



Rif.

Codice

Nome

Definizione

4.1.

DA

Semirimorchio

Un rimorchio progettato e costruito per essere agganciato ad una motrice o a un carrello «dolly» e per trasferire un carico verticale significativo sulla motrice o sul carrello «dolly».

Il dispositivo di traino da usare per un veicolo combinato deve essere costituito da un perno di ralla e da una ralla.

4.2.

DB

Rimorchio a timone

Un rimorchio munito di almeno due assi di cui almeno uno è un asse sterzante:

a)  munito di un dispositivo di traino che può spostarsi verticalmente (rispetto al rimorchio) e

b)  che trasferisce un carico verticale statico inferiore a 100 daN sul veicolo trattore.

4.3.

DC

Rimorchio ad asse centrale

Un rimorchio i cui assi sono posizionati vicino al centro di gravità del veicolo (se caricato in modo uniforme), cosicché solo un carico verticale statico ridotto, che non supera il 10 % del carico corrispondente alla massa massima del rimorchio, o un carico di 1 000 daN (il minore tra i due) è trasferito al veicolo trattore.

4.4.

DE

Rimorchio a timone rigido

Un rimorchio con un asse o un gruppo di assi montato con un timone che trasferisce un carico statico non superiore a 4 000 daN al veicolo trattore per il modo in cui è costruito e che non corrisponde alla definizione di rimorchio ad asse centrale.

Il dispositivo di traino da usare per un veicolo combinato non deve essere costituito da un perno di ralla e da una ralla.




Appendice 1

Procedura per verificare se un veicolo può essere classificato come veicolo fuoristrada

0.    Considerazioni generali

0.1.

La procedura descritta nella presente appendice si applica al fine di classificare un veicolo quale veicolo fuoristrada.

1.    Condizioni di prova per le misurazioni geometriche

1.1.

I veicoli delle categorie M1 o N1 devono essere scarichi, con un manichino uomo del 50o percentile seduto sul sedile del conducente e completi di liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi e ruota di scorta (se fornita di serie).

Il manichino può essere sostituito da un dispositivo simile avente la stessa massa.

1.2.

I veicoli diversi da quelli di cui al punto 1.1 devono essere caricati alla rispettiva massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile.

La distribuzione della massa sugli assi deve rappresentare il caso peggiore in relazione alla conformità ai relativi criteri.

1.3.

Un veicolo rappresentativo del tipo deve essere presentato al servizio tecnico nelle condizioni di cui al punto 1.1 o 1.2. Il veicolo deve essere fermo, con le ruote nella direzione del suo asse longitudinale.

Il pavimento su cui si effettuano le misurazioni deve essere il più possibile piatto e orizzontale (inclinazione massima 0,5 %).

2.    Misurazione degli angoli di aggancio, di uscita e di rampa

2.1.

L'angolo di aggancio deve essere misurato secondo il punto 6.10 della norma ISO 612:1978.

2.2.

L'angolo di uscita deve essere misurato secondo il punto 6.11 della norma ISO 612:1978.

2.3.

L'angolo di rampa deve essere misurato secondo il punto 6.9 della norma ISO 612:1978.

2.4.

Quando si misura l'angolo di uscita, si possono collocare dispositivi di protezione antincastro posteriore regolabili in altezza fissati nella posizione superiore.

2.5.

La prescrizione di cui al punto 2.4 non deve essere interpretata come un obbligo di dotare il veicolo base di una protezione antincastro posteriore di serie. Tuttavia, il costruttore del veicolo base deve informare il costruttore della fase successiva in merito al fatto che il veicolo deve soddisfare le prescrizioni relative all'angolo di uscita se munito di una protezione antincastro posteriore.

3.    Misurazione dell'altezza libera dal suolo

3.1.   Altezza libera dal suolo tra gli assi

3.1.1. «Altezza libera dal suolo tra gli assi», la distanza minima tra il piano di appoggio ed il punto fisso più basso del veicolo.

Per l'applicazione della definizione è necessario considerare la distanza tra l'ultimo asse di un gruppo di assi anteriore e il primo asse di un gruppo di assi posteriore.

image

3.1.2. Nessuna parte rigida del veicolo deve sporgere nell'area ombreggiata indicata nella figura.

3.2.   Altezza minima dal suolo di un asse

3.2.1. «Altezza minima dal suolo di un asse», la distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonferenza che passa per il centro della superficie di appoggio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di pneumatici gemellati) e tocca il punto fisso più basso del veicolo tra le ruote.

image

3.2.2. Ove opportuno, si deve misurare l'altezza minima su ciascuno degli assi di un gruppo di assi.

4.    Pendenza superabile

4.1.

«Pendenza massima superabile», la massima pendenza che un veicolo può superare.

4.2.

È necessario eseguire una prova per controllare la pendenza superabile di un veicolo incompleto e di un veicolo completo delle categorie M2, M3, N2 e N3.

4.3.

La prova deve essere eseguita dal servizio tecnico su un veicolo rappresentativo del tipo da sottoporre a prova.

4.4.

Su richiesta del costruttore e alle condizioni di cui all'allegato XVI, la pendenza superabile di un tipo di veicolo può essere comprovata mediante una prova virtuale.

5.    Condizioni di prova e criterio del superamento/fallimento

5.1.

Fino al 31 ottobre 2014 si applicano le prescrizioni di cui alla sezione 7.5 dell'allegato I della direttiva 97/27/CE.

Dal 1o novembre 2014 si applicano le condizioni di prova adottate con il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 59 ), a norma dell'articolo 14 di tale regolamento.

5.2.

Il veicolo deve percorrere la salita a velocità costante senza alcuno slittamento delle ruote in senso longitudinale o laterale.




Appendice 2

Cifre usate per integrare i codici da utilizzare per identificare i diversi tipi di carrozzeria

01 Fondo piatto;

02 Sponda ribaltabile;

03 Cassone chiuso;

04 Condizionato, con pareti isolate e attrezzato per mantenere la temperatura interna;

05 Condizionato, con pareti isolate, ma non attrezzato per mantenere la temperatura interna;

06 Coperto da telone;

07 Cassa mobile (sovrastruttura intercambiabile);

08 Portacontainer;

09 Veicoli muniti di gancio di sollevamento;

10 A cassone ribaltabile;

11 Cisterna;

12 Cisterna destinata al trasporto di merci pericolose;

13 Camion per il trasporto di bestiame;

14 Bisarca;

15 Camion betoniera;

16 Autopompa per calcestruzzo;

17 Camion per il trasporto di legname;

18 Veicolo per la raccolta dei rifiuti;

19 Spazzatrice, pulitrice e spurgo pozzi neri;

20 Compressore;

21 Porta-barche;

22 Porta-alianti;

23 Veicoli destinati alla vendita al dettaglio o da esposizione;

24 Carroattrezzi;

25 Camion con scala;

26 Autogru (diversa da una gru mobile come definita nella sezione 5, parte A, dell'allegato II);

27 Camion con piattaforma aerea;

28 Gru scavatrice;

29 Rimorchio a pianale ribassato;

30 Veicolo per il trasporto di lastre di vetro;

31 Camion dei pompieri;

99 Carrozzeria esclusa dal presente elenco.

▼M1




ALLEGATO III

SCHEDA INFORMATIVA PER L’OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI

(Le note esplicative si trovano nell’ultima pagina dell’allegato I)

PARTE I

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni, in scala appropriata, dovranno essere sufficientemente dettagliati e forniti in formato A4 o in un raccoglitore di formato A4. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

A.   Categorie «M» e «N»

0.   DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2. Tipo: …

0.2.1. Eventuale/i designazione/i commerciale/i: …

▼M24

0.2.2. Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale/precedente (elencare le informazioni per ciascuna fase; si può usare una matrice): …

Tipo:

Variante/i:

Versione/i:

Numero di omologazione e numero dell'estensione

▼M1

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): …

0.3.1. Posizione della marcatura: …

0.4. Categoria del veicolo (c): …

0.4.1. Classificazione/i in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: …

▼M15

0.5. Nome della società e indirizzo del costruttore: …

▼M24

0.5.1. Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo nella fase iniziale/precedente: …

▼M1

0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di montaggio: …

0.9. Denominazione e indirizzo dell’(eventuale) rappresentante del costruttore: …

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

1.3. Numero di assi e di ruote: …

1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: …

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): …

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo): …

1.6. Posizione e disposizione del motore: …

1.8. Lato di guida: a destra/a sinistra (1)

1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra (1)

▼M15

1.9. Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone, un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido: …

1.10. Specificare se il veicolo è adibito al trasporto di merci a temperatura controllata: …

▼M15

2.   MASSE E DIMENSIONI (f) (g) (7)

(in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

▼M1

2.1.   Interasse o interassi (a pieno carico) (g1)

2.1.1.  Veicoli a 2 assi

2.1.2.   Veicoli a 3 o più assi …

2.1.2.1. Distanza tra assi consecutivi, da quello in posizione più avanzata a quello in posizione più arretrata

2.1.2.2. Distanza totale tra gli assi

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (g4): …

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (g4): …

2.4.   Dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.1.   Telai non carrozzati:

2.4.1.1. Lunghezza (g5): …

2.4.1.1.1. Lunghezza massima ammissibile: …

2.4.1.1.2. Lunghezza minima ammissibile: …

2.4.1.2. Larghezza (g7): …

2.4.1.2.1. Larghezza massima ammissibile: …

2.4.1.2.2. Larghezza minima ammissibile: …

2.4.1.3. Altezza (in ordine di marcia) (g8) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): …

2.4.2.   Telai carrozzati

2.4.2.1. Lunghezza (g5): …

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico: …

2.4.2.2. Larghezza (g7): …

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): …

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) (g8) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): …

▼M15

2.5.

Massa minima sugli assi sterzanti dei veicoli incompleti: …

2.6.

Massa in ordine di marcia (h)

▼M15

a) massima e minima per ogni variante: …

b) massa di ciascuna versione (deve essere fornita una matrice): …

2.6.1. Distribuzione di tale massa sugli assi e, nel caso di un semirimorchio, di un rimorchio ad asse centrale o a timone rigido, massa gravante sul punto di aggancio:

a) massima e minima per ogni variante: …

b) massa di ciascuna versione (deve essere fornita una matrice): …

▼M15

2.6.2. Massa dei dispositivi opzionali [come definito all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 1230/2012]: …

▼M1

2.7.  Massa minima del veicolo completo dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto:…

2.8.  Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (i) (3):…

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, per semirimorchi o rimorchi ad asse centrale, carico gravante sul punto di traino (3):…

2.9.  Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

▼M15

2.10.  Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo d’assi:

2.11.  Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo trainante:

in caso di:

▼M1

2.11.1. Rimorchio a timone: …

2.11.2. Semirimorchio: …

2.11.3. Rimorchio ad asse centrale: …

▼M15

2.11.4. Rimorchio a timone rigido: …

▼M15

2.11.5. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo combinato (3):…

▼M1

2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato: …

▼M15

2.12.  Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

2.12.1. di un veicolo trainante: …

2.12.2. di un semirimorchio, un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido: …

2.16.  Masse massime ammissibili per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo)

2.16.1. Massa massima ammissibile a pieno carico per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

2.16.2. Massa massima ammissibile su ogni asse per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore se inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: …

2.16.3. Massa massima ammissibile su ogni gruppo d’assi per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

2.16.5. Massa massima ammissibile del veicolo combinato per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

▼M24

2.17. Veicoli oggetto di omologazione in più fasi [solo nel caso di veicoli incompleti o completati appartenenti alla categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007]: sì/no (1)

2.17.1. Massa del veicolo di base in ordine di marcia: …kg.

2.17.2. Massa aggiunta standard (DAM), calcolata in conformità alla sezione 5 dell'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008: …kg.

▼M28

3.   CONVERTITORE DELL’ENERGIA DI PROPULSIONE (k)

3.1.  Costruttore del convertitore o dei convertitori dell’energia di propulsione:

3.1.1. Codice del costruttore (apposto sul convertitore dell’energia di propulsione, o altri mezzi di identificazione): …

▼M1

3.1.2. Eventuale numero di omologazione comprendente il marchio di identificazione del carburante

(solo per veicoli pesanti): …

3.2.   Motore a combustione interna

▼M21

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea/doppia alimentazione (1)

Ciclo a quattro tempi/due tempi/rotativo (1)

▼M21

3.2.1.1.1. Tipo di motore a doppia alimentazione: tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1)(x1)

3.2.1.1.2. Indice energetico medio del gas calcolato durante il ciclo di prova WHTC: … %

▼M1

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: …

3.2.1.3. Cilindrata (m): …… cm3

3.2.1.6. Regime minimo normale (2) …… giri/min-1

▼M21

3.2.1.6.2. Minimo in modalità diesel: sì/no (1)(x1)

▼M28

3.2.1.8. Potenza nominale del motore (n): … kW a … min–1 (dichiarata dal costruttore)

▼M11

3.2.1.11. (solo Euro VI) Riferimenti del fabbricante al fascicolo di documentazione richiesto dagli articoli 5, 7 e 9 del regolamento (UE) n. 582/2011, che consentono all’autorità di omologazione di valutare le strategie di controllo delle emissioni e i sistemi presenti sul motore in modo da garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo sugli NOx

▼M1

3.2.2.1. Veicoli commerciali leggeri: Diesel/benzina/GPL/GN o biometano/etanolo (E 85)/biodiesel/idrogeno (1) (6)

▼M21

3.2.2.2. Veicoli commerciali pesanti alimentati a gasolio/benzina/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanolo (ED95)/etanolo (E85)/ GNL/GNL20 (1)(6)

▼M11

3.2.2.2.1. (solo Euro VI) Carburanti compatibili con l’uso del motore, dichiarati dal fabbricante in conformità al regolamento (UE) n. 582/2011, allegato I, punto 1.1.3, (ove applicabile)

▼M1

3.2.2.4. Tipo di combustibile del veicolo: Monocarburante, bicarburante, policarburante (1)

3.2.2.5. Tenore massimo di biocarburante accettabile nel carburante (dichiarato dal costruttore): …… % in volume

3.2.3.   Serbatoio/i del carburante

3.2.3.1. Serbatoio/i di servizio

3.2.3.1.1. Numero e capacità di ciascun serbatoio: …

3.2.3.2. Serbatoio/i ausiliario/i

3.2.3.2.1. Numero e capacità di ciascun serbatoio: …

3.2.4.   Alimentazione

3.2.4.1. Mediante carburatore/i: sì/no (1)

▼M21

3.2.4.2. A iniezione (solo motori ad accensione spontanea o a doppia alimentazione): sì/no (1)

▼M1

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1)

3.2.4.3. A iniezione (solo motori ad accensione comandata): sì/no (1)

3.2.7.  Sistema di raffreddamento: A liquido/ad aria (1)

3.2.8.   Sistema di aspirazione

3.2.8.1. Compressore: sì/no (1)

3.2.8.2. Scambiatore di calore intermedio: sì/no (1)

▼M11

3.2.8.3.3. (solo Euro VI ) Depressione effettiva del sistema di aspirazione al regime nominale di rotazione e al 100 % del carico sul veicolo: kPa

▼M1

3.2.9.   Sistema di scarico

▼M11

3.2.9.2.1. (solo Euro VI) Descrizione e/o disegno degli elementi del sistema di scarico che non sono parte del sistema di motore

3.2.9.3.1. (solo Euro VI) Contropressione effettiva allo scarico al regime di rotazione nominale e con il 100 % di carico sul veicolo (solo per motori ad accensione spontanea): … kPa

▼M1

3.2.9.4. Tipo, marcatura del/i silenziatore/i dello scarico:…

Se influiscono sulla rumorosità esterna, interventi nel vano motore e sul motore atti a ridurla: …

3.2.9.5. Ubicazione dell’uscita dello scarico: …

▼M11

3.2.9.7.1. (solo Euro VI) Volume accettabile del sistema di scarico: … dm3

▼M1

3.2.12.   Misure contro l’inquinamento atmosferico

▼M11

3.2.12.1.1. (solo Euro VI) Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: sì/no (2)

In caso positivo, descrizione e disegni:

in caso negativo, è necessaria la conformità al regolamento (UE) n. 582/2011, allegato V.

▼M28

3.2.12.2. Dispositivi di controllo dell’inquinamento (se non compresi in altre voci)

3.2.12.2.1. Convertitore catalitico

▼M28 —————

▼M28

3.2.12.2.2.1. Sensore di ossigeno: sì/no (1)

▼M1

3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no (1)

3.2.12.2.4. Ricircolo dei gas di scarico: sì/no (1)

▼M28

3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (solo per i motori a benzina e ad etanolo): sì/no (1)

▼M1

3.2.12.2.6. Filtro antiparticolato: sì/no (1)

▼M11

3.2.12.2.6.9. Altri sistemi: sì/no (1)

3.2.12.2.6.9.1. Descrizione e funzionamento

▼M1

3.2.12.2.7. Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sì/no (1)

▼M11

3.2.12.2.7.0.1. (solo Euro VI) numero di famiglie di motori OBD nell’ambito della famiglia di motori

3.2.12.2.7.0.2. (solo Euro VI) Elenco delle famiglie di motori OBD (ove applicabile)

3.2.12.2.7.0.3. (solo Euro VI) Numero della famiglia di motori OBD cui appartiene il motore capostipite/componente della famiglia:

3.2.12.2.7.0.4. (solo Euro VI) Riferimenti del fabbricante relativi alla documentazione OBD richiesta dall’articolo 5, sezione paragrafo 4, lettera c) e dall’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 582/2011 e specificata dall’allegato X di tale regolamento, al fine di omologare il sistema OBD

3.2.12.2.7.0.5. (solo Euro VI) Se del caso, il fabbricante deve indicare il riferimento della documentazione relativa all’installazione su un veicolo di un sistema motore munito di OBD

3.2.12.2.7.0.6. (solo Euro VI) Se del caso, il fabbricante deve indicare il riferimento della documentazione relativa all’installazione sul veicolo del sistema OBD di un motore omologato

▼M21 —————

▼M21

3.2.12.2.7.6.5. (solo Euro VI) norma di protocollo di comunicazione OBD: (8)

▼M11

3.2.12.2.7.7. (solo Euro VI) Riferimento del fabbricante alla documentazione OBD di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera d) e all’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 582/2011, al fine di soddisfare le disposizioni sull’accesso all’OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, oppure

3.2.12.2.7.7.1. In alternativa al riferimento del fabbricante di cui al punto 3.2.12.2.7.7, un riferimento al documento accluso alla scheda informativa di cui all’appendice 4 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011 contenente la seguente tabella da compilare secondo l’esempio fornito:

componente — codice di guasto — strategia di controllo — criteri di individuazione dei guasti — criteri di attivazione della spia MI — parametri secondari — precondizionamento — prova dimostrativa

catalizzatore — P0420 — segnali dei sensori di ossigeno 1 e 2 — differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2 — 3o ciclo — regime del motore, carico del motore, modo A/F, temperatura del catalizzatore — due cicli di tipo 1 — tipo 1

▼M21

3.2.12.2.7.8. (solo Euro VI) componenti del sistema OBD montati sul veicolo

3.2.12.2.7.8.1. Elenco delle componenti del sistema OBD montate sul veicolo

3.2.12.2.7.8.2. Descrizione e/o disegno della spia MI (10)

3.2.12.2.7.8.3. Descrizione e/o disegno dell’interfaccia OBD per la comunicazione esterna (10)

▼M28

3.2.12.2.8. Altro sistema

▼M11

3.2.12.2.8.1. (solo Euro VI) Sistemi atti a garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx

▼M21

3.2.12.2.8.2. Sistema di persuasione del conducente

▼M21

3.2.12.2.8.2.1. (solo Euro VI) motore con disattivazione permanente del sistema di persuasione del conducente, destinato a essere usato da servizi di soccorso o sui veicoli di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della presente direttiva: sì/no (1)

▼M11

3.2.12.2.8.3. (solo Euro VI) Numero di famiglie di motori OBD nell’ambito della famiglia di motori considerata quando si tratta di garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx

3.2.12.2.8.4. (solo Euro VI) Elenco delle famiglie di motori OBD (ove applicabile)

3.2.12.2.8.5. (solo Euro VI) Numero della famiglia di motori OBD cui appartiene il motore capostipite/componente

3.2.12.2.8.6. Concentrazione minima dell’ingrediente attivo presente nel reagente che non attiva il sistema di allarme (CDmin): % (vol)

3.2.12.2.8.7. (solo Euro VI) Eventualmente, riferimento del fabbricante alla documentazione relativa all’installazione su un veicolo dei sistemi atti a garantire il funzionamento corretto delle misure di controllo degli NOx

3.2.12.2.8.8. Componenti presenti sul veicolo dei sistemi atti a garantire il funzionamento corretto delle misure di controllo degli NOx

3.2.12.2.8.8.1. Attivazione della marcia lenta (creep mode):

«disattiva dopo il riavvio»/«disattiva dopo il riempimento di carburante»/«disattiva dopo l’arresto» (7)

3.2.12.2.8.8.2. Eventualmente, riferimento del fabbricante alla documentazione relativa all’installazione sul veicolo del sistema atto a garantire il funzionamento corretto delle misure di controllo degli NOx di un motore omologato

3.2.12.2.8.8.3. Descrizione e/o disegno del segnale di allerta (6)

▼M1

3.2.12.2.9. Limitatore di coppia: sì/no (1)

▼M28

3.2.12.2.10. Sistema di rigenerazione periodica: (fornire le informazioni richieste di seguito per ciascuna unità separata)

3.2.12.2.10.1. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno: …

3.2.12.2.11.1. Tipo e concentrazione del reagente necessario: …

▼M1

3.2.13.1. Ubicazione del simbolo del coefficiente di assorbimento (solo per motori ad accensione spontanea): …

3.2.15. Sistema di alimentazione a GPL: sì/no (1)

3.2.16. Sistema di alimentazione a GN: sì/no (1)

▼M11

3.2.17.8.1.0.1. (solo Euro VI) Presenza del dispositivo di adeguamento automatico: Sì/No (1)

3.2.17.8.1.0.2. (solo Euro VI) Taratura per una specifica composizione di gas GN-H/GN-L/GN-HL (1)

Trasformazione per una specifica composizione di gas GN-Ht/GN-Lt/GN-HLt (1)

▼M28

3.3.   Macchina elettrica

▼M1

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): …

3.3.1.1. Potenza oraria massima: …… kW

▼M20

3.3.1.1.1. Potenza massima netta (n): … kW

(dichiarata dal costruttore)

3.3.1.1.2. Potenza massima su 30 minuti (n): … kW

(dichiarata dal costruttore)

▼M1

3.3.1.2. Tensione di esercizio: …… V

▼M28

3.3.2. REESS

▼M1

3.3.2.4. Ubicazione: …

▼M28

3.4.   Combinazioni di convertitori dell’energia di propulsione

▼M1

3.4.1. Veicolo elettrico ibrido: sì/no (1)

3.4.2. Categoria di veicolo elettrico ibrido: a ricarica esterna/non esterna (1)

▼M28 —————

▼M31

3.5.7.

Certificazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante (per i veicoli pesanti, come specificato all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione)

3.5.7.1.

Numero della licenza rilasciata per lo strumento di simulazione:

▼M1

3.6.5.

Temperatura del lubrificante

minima: …… K

massima: …… K

4.   TRASMISSIONE (p)

4.2.  Tipo (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): …

4.5.   Cambio

4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo (CVT — continuously variable transmission) (1)

▼M28

4.6.   Rapporti di trasmissione



Marcia

Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell’albero motore e il numero di giri dell’albero secondario del cambio)

Rapporto/i finale/i di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell’albero secondario del cambio e il numero di giri delle ruote motrici)

Rapporti totali di trasmissione

Massimo per cambio continuo

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Minimo per cambio continuo

Retromarcia

 

 

 

▼M1

4.7.  Velocità massima di progetto del veicolo (in km/h) (q):

4.9.  Tachigrafo: sì/no (1)

4.9.1  Marchio di omologazione:

▼M13

4.11.   Indicatore di cambio di marcia (gear shift indicator — GSI)

4.11.1. Presenza di un segnale acustico sì/no (1). In caso affermativo, descriverne suono e livello sonoro all’orecchio del conducente in dB(A). (Un segnale acustico deve sempre poter essere inserito o escluso)

4.11.2. Informazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 65/2012 allegato I, paragrafo 4.6 (stabilite nell’omologazione)

▼M1

5.   ASSI

5.1. Descrizione di ciascun asse: …

5.2. Marca: …

5.3. Tipo: …

5.4. Posizione dello/gli asse/i sollevabile/i: …

5.5. Posizione dello/gli asse/i scaricabile/i: …

6.   ORGANI DI SOSPENSIONE

6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota: …

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo (1)

6.2.3. Sospensione pneumatica dello/gli asse/i motore/i: sì/no (1)

6.2.3.1. Sospensione dell’asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no (1)

6.2.4. Sospensione pneumatica dello/gli asse/i non motore/i: sì/no (1)

6.2.4.1. Sospensione dello/gli asse/i non motore/i equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no (1)

▼M28

6.6.1.   Combinazione/i ruote/pneumatici

▼M1

a) per gli pneumatici indicare la designazione della misura, l’indice della capacità di carico, il simbolo della categoria di velocità ed eventualmente la resistenza al rotolamento ai sensi della norma ISO 28580 (r);

b) per le ruote, indicare dimensioni del cerchione e dati della campanatura

6.6.1.1. Assi

6.6.1.1.1. Asse 1: …

6.6.1.1.2. Asse 2: …

ecc.

6.6.1.2. Ruota di scorta (se disponibile): …

6.6.2.   Limiti superiori e inferiori del raggio di rotolamento:

6.6.2.1. Asse 1: …

6.6.2.2. Asse 2: …

ecc.

7.   DISPOSITIVI DELLO STERZO

7.2.   Trasmissione e comando

7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (precisare se anteriore o posteriore): …

7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi sistemi diversi da quelli meccanici; eventualmente, specificare se anteriore o posteriore): …

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi: …

8.   FRENI

8.5. Impianto frenante antibloccaggio: sì/no/facoltativo (1)

8.9. Breve descrizione dell’impianto frenante ai sensi del punto 1.6 dell’addendum all’appendice 1 dell’allegato IX della direttiva 71/320/CEE: …

8.11. Descrizione dettagliata del/i tipo/i di impianto/i frenante/i a controllo elettronico (endurance braking system/s — EBS):…

9.   CARROZZERIA

▼M28

9.1. Tipo di carrozzeria, secondo i codici di cui all’allegato II, parte C, della direttiva 2007/46/CE: …

▼M1

9.3.   Porte di accesso, serrature e cerniere

9.3.1. Configurazione e numero delle porte:…

9.9.   Dispositivi per la visione indiretta

9.9.1. Specchi retrovisori; indicare per ogni singolo specchio retrovisore:

9.9.1.1. Marca: …

9.9.1.2. Marchio d’omologazione: …

9.9.1.3. Variante: …

9.9.1.6. Dispositivi facoltativi che possono influire sul campo di visibilità posteriore: …

9.9.2. Dispositivi di visione indiretta, diversi dagli specchi …

9.9.2.1. Tipo e descrizione del dispositivo: …

9.10.   Finiture interne

9.10.3.   Sedili

9.10.3.1. Numero di posti a sedere(s): …

9.10.3.1.1. Ubicazione e soluzioni: …

9.10.3.2. Posti a sedere da usare solo a veicolo fermo: …

9.10.4.1. Tipo/i di poggiatesta: integrato/amovibile/separato (1)

9.10.4.2. Eventuale/i numero/i di omologazione: …

9.10.8 Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento dell’aria: …

9.10.8.1. Il sistema di condizionamento dell’aria è progettato per contenere gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150: sì/no (1)

9.12.2. Natura e ubicazione di sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo) …



(S = sedile sinistro, D = sedile destro, C = sedile centrale)

 

Airbag anteriore

Airbag laterale

Pretensionatore della cintura

Prima fila di sedili left accolade

S

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

Seconda fila di sedili (1) left accolade

S

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

(*1)   La tabella può essere continuata per veicoli dotati di più di 2 file di sedili o se la stessa fila contiene più di 3 sedili.

9.17.   Targhette regolamentari

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo: …

9.17.2. Fotografie e/o disegni delle targhette e delle scritte regolamentari (esempio, completo di dimensioni): …

9.17.3. Fotografie e/o disegni del numero di identificazione del veicolo (esempio, completo di dimensioni): …

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri usati nella seconda parte ed, eventualmente. nella terza, per conformarsi alle prescrizioni della norma ISO 3779-1983, sezione 5.3: …

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779-1983: …

9.22.   Protezione antincastro anteriore

9.22.0. Presenza: sì/no/incompleta (1)

9.23.   Protezione dei pedoni

9.23.1. Descrizione dettagliata del veicolo, in base a fotografie e/o disegni, riguardo alla struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna), con indicazione dei sistemi di protezione attiva installati.

▼M2

9.24.   Sistemi di protezione frontale

9.24.1. Piani generali (disegni o fotografie) indicanti la posizione e il fissaggio dei sistemi di protezione frontali:

9.24.3. Informazioni complete e dettagliate degli elementi di fissaggio necessari e istruzioni complete, comprendenti le coppie da rispettare per il montaggio:

▼M1

11.   COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo del/i dispositivo/i di traino installati o da installare:…

11.3. Istruzioni per il montaggio del tipo di traino al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; altre informazioni da cui risulti se il tipo di traino sia usato solo per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo: …

11.4. Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio: …

11.5. Numero/i dell’omologazione CE: …

12.   VARIE

12.7.1. Veicolo munito di apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no (1)

▼M27

12.8. Sistema eCall

12.8.1. Presenza sì/no (1)

▼M1

13.   NORME PARTICOLARI PER AUTOBUS DI LINEA O GRANTURISMO

13.1.  Classe del veicolo: classe I/classe II/classe III/classifica A/classe B (1)

13.1.2. Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CE (costruttore/i e tipi di veicoli): …

13.3.  Numero di passeggeri (seduti e in piedi)

13.3.1. Totale (N): …

13.3.2. Piano superiore (Na) (1): …

13.3.3. Piano inferiore (Nb) (1): …

13.4.  Numero di passeggeri seduti

13.4.1. Totale (A): …

13.4.2. Piano superiore (Aa) (1): …

13.4.3. Piano inferiore (Ab) (1): …

13.4.4. Numero di posti per sedie a rotelle per le categorie di veicoli M2 ed M3: …

16.   ACCESSO ALL’INFORMAZIONE SULLA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO

16.1. Indirizzo del sito web principale per accedere all’informazione sulla riparazione e la manutenzione del veicolo:…

B.   Categoria O

0.   DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2. Tipo: …

0.2.1. Eventuale/i designazione/i commerciale/i: …

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): …

0.3.1. Posizione della marcatura: …

0.4. Categoria del veicolo (c): …

0.4.1. Classificazione/i in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: …

▼M15

0.5. Nome della società e indirizzo del costruttore: …

▼M1

0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di montaggio: …

0.9. Denominazione e indirizzo dell’(eventuale) rappresentante del costruttore: …

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

1.3. Numero di assi e di ruote: …

1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: …

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo): …

▼M15

1.9. Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone, un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido: …

1.10. Specificare se il veicolo è adibito al trasporto di merci a temperatura controllata: …

▼M15

2.   MASSE E DIMENSIONI (f) (g) (7)

(in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

▼M1

2.1.   Interasse o interassi (a pieno carico) (g1)

2.1.1. Veicoli a 2 assi

2.1.2.   Veicoli a 3 o più assi

2.1.2.1. Distanza tra assi consecutivi, da quello in posizione più avanzata a quello in posizione più arretrata: …

2.1.2.2. Distanza totale tra gli assi: …

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (g4): …

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (g4): …

2.4.   Dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.1.   Telai non carrozzati:

2.4.1.1. Lunghezza (g5): …

2.4.1.1.1. Lunghezza massima ammissibile: …

2.4.1.1.2. Lunghezza minima ammissibile: …

2.4.1.1.3. Nel caso di rimorchi, lunghezza ammissibile massima del timone (g6): …

2.4.1.2. Larghezza (g7): …

2.4.1.2.1. Larghezza massima ammissibile: …

2.4.1.2.2. Larghezza minima ammissibile: …

2.4.2.   Telai carrozzati

2.4.2.1. Lunghezza (g5): …

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico: …

2.4.2.1.2. Nel caso di rimorchi, lunghezza ammissibile massima del timone (g6): …

2.4.2.2. Larghezza (g7): …

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): …

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) (g8) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): …

▼M15

2.6.    Massa in ordine di marcia (h)

a) massima e minima per ogni variante: …

b) massa di ciascuna versione (deve essere fornita una matrice): …

2.6.1. Distribuzione di tale massa sugli assi e, nel caso di un semirimorchio, di un rimorchio ad asse centrale o a timone rigido, massa gravante sul punto di aggancio: …

a) massima e minima per ogni variante: …

b) massa di ciascuna versione (deve essere fornita una matrice): …

▼M15

2.6.2. Massa dei dispositivi opzionali [come definito all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 1230/2012]: …

▼M1

2.7.  Massa minima del veicolo completo dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto:…

2.8.  Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (i) (3): …

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, per semirimorchi o rimorchi ad asse centrale, carico gravante sul punto di traino (3): …

2.9.  Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: …

▼M15

2.10.  Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo d’assi: …

2.12.  Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

2.12.2. di un semirimorchio, un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido: …

2.16.  Masse massime ammissibili per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo)

2.16.1. Massa massima ammissibile a pieno carico per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

2.16.2. Massa massima ammissibile su ogni asse per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore se inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: …

2.16.3. Massa massima ammissibile su ogni gruppo d’assi per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

▼M1

2.16.4. Massa trainabile massima ammissibile per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono possibili indicazioni diverse per ogni configurazione tecnica (5)]: …

▼M15 —————

▼M1

4.   TRASMISSIONE

4.7. Velocità massima di progetto del veicolo (in km/h) (q):

5.   ASSI

5.1. Descrizione di ciascun asse: …

5.2. Marca: …

5.3. Tipo: …

5.4. Posizione dello/gli asse/i sollevabile/i: …

5.5. Posizione dello/gli asse/i scaricabile/i: …

6.   ORGANI DI SOSPENSIONE

6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota: …

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo (1)

6.2.4. Sospensione pneumatica dello/gli asse/i non motore/i: sì/no (1)

6.2.4.1. Sospensione dello/gli asse/i non motore/i equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no (1)

6.6.1.   Combinazione/i pneumatico/cerchione:

a) per gli pneumatici indicare la designazione della misura, l’indice della capacità di carico, il simbolo della categoria di velocità ed eventualmente la resistenza al rotolamento ai sensi della norma ISO 28580 (r);

b) per le ruote, indicare dimensioni del cerchione e dati della campanatura

6.6.1.1.    Assi

6.6.1.1.1. Asse 1: …

6.6.1.1.2. Asse 2: …

ecc.

6.6.1.2. Ruota di scorta (se disponibile): …

6.6.2.   Limiti superiori e inferiori dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. Asse 1: …

6.6.2.2. Asse 2: …

ecc.

7.   DISPOSITIVI DELLO STERZO

7.2.   Trasmissione e comando

7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (precisare se anteriore o posteriore): …

7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; eventualmente, specificare se anteriore o posteriore): …

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi: …

8.   FRENI

8.5. Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo (1)

8.9. Breve descrizione dell’impianto frenante ai sensi del punto 1.6 dell’addendum all’appendice 1 dell’allegato IX della direttiva 71/320/CEE: …

9.   CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria; usare i codici di cui alla parte C dell’allegato II: …

9.17.   Targhette regolamentari

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo: …

9.17.2. Fotografie e/o disegni delle targhette e delle scritte regolamentari (esempio, completo di dimensioni): …

9.17.3. Fotografie e/o disegni del numero di identificazione del veicolo (esempio, completo di dimensioni): …

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri usati nella seconda parte ed, eventualmente. nella terza, per conformarsi alle prescrizioni della norma ISO 3779-1983, sezione 5.3: …

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi a quanto prescritto dalla norma ISO 3779-1983, sezione 5.4: …

11.   COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo del/i dispositivo/i di traino installati o da installare: …

11.5. Numero/i dell’omologazione CE: …

PARTE II

Tabella indicante le combinazioni dei punti contenuti nella parte I consentite sulle diverse versioni e varianti del tipo di veicolo



Punto n.

Tutte

Versione 1

Versione 2

Versione 3

Versione n.

 

 

 

 

 

 

Note:

a) Occorre compilare tabelle distinte per ogni variante di uno stesso tipo.

b) Risposte multiple per le quali non sono previste restrizioni alla combinazione in una variante, devono essere indicate nella colonna «Tutte».

c) Le suddette informazioni si possono presentare in formati alternativi o fondere con le informazioni fornite nella parte I.

d) Ogni variante e versione va identificata con un codice numerico o alfanumerico consistente in una combinazione di lettere e di cifre, da indicare anche sul certificato di conformità (allegato IX) del veicolo in questione.

e) La/le variante/i che rientra/no nell’allegato XI va/vanno identificata/e con uno specifico codice alfanumerico.

PARTE III

Numeri di omologazione

Fornire le informazioni richieste nella tabella che segue riguardo agli elementi pertinenti applicabili a questo veicolo negli allegati IV o XI. (Per ogni elemento allegare tutte le omologazioni pertinenti. Non occorre però fornire qui informazioni su componenti se tali informazioni sono incluse nel certificato di omologazione riguardante le prescrizioni di installazione).



Elemento

Numero di omologazione o numero del verbale di prova (3)

Stato membro o parte contraente (1) che rilascia l’omologazione (2) o il verbale di prova (3)

Data di estensione

Variante/i — Versione/i

 

 

 

 

 

(*1)   Parti contraenti dell’accordo del 1958 rivisto.

(*2)   Da indicare se il dato non è ottenibile attraverso il numero di omologazione.

(*3)   Da indicare se il costruttore applica quanto previsto all’articolo 9, paragrafo 6. In tal caso, specificare l’atto normativo applicato nella seconda colonna.

Firma: …

Mansioni: …

Data: …




ALLEGATO IV

▼M12

REQUISITI PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI

▼M14

PARTE I



Atti normativi per l’omologazione CE di veicoli prodotti in serie illimitata

Voce

Descrizione

Atto normativo

Applicabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M23

1a

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M14

►M22  2A ◄

Emissioni (EUR 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

(1)

(1)

 

(1)

(1)

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

3 A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M14

4 A

Alloggiamento e montaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M14

5 A

Sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M26

6 A

Accesso e manovrabilità del veicolo (predellini, pedane e maniglie)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

▼M14

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

7 A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

8 A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

9 A

Frenatura dei veicoli e dei rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

 

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

9B

Frenatura delle autovetture

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

(4)

 

 

(4)

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

10 A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M14

12 A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

13 A

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

 

((4A))

((4A))

 

((4A))

((4A))

 

 

 

 

13B

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

14 A

Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

15 A

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

X

((4B))

((4B))

X

X

X

 

 

 

 

15B

Sedili dei veicoli di grandi dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 80

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

16 A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M26

17 A

Accesso e manovrabilità del veicolo (retromarcia)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M14

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

18 A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M14

19 A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

20 A

Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M14

21 A

Catadiottri per veicoli a motore e i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M14

22 A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore (DRL)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M14

23 A

Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M14

24 A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M14

25 A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Sistemi di proiettori adattativi (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

26 A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

27 A

Dispositivo di traino

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

28 A

Luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e per i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M14

29 A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M14

30 A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

31 A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

32 A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

33 A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

34 A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

35 A

Sistemi di tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

36 A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M14

37 A

Parafanghi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

38Ao

Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M5 —————

▼M31

41 A

Emissioni (Euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

Regolamento (UE) n. 582/2011

(10)

(10)

X

(10)

(10)

X

 

 

 

 

▼M31

41 B

Licenza rilasciata per lo strumento di simulazione delle emissioni di CO2 (veicoli pesanti)

Regolamento (CE) n. 595/2009

Regolamento (UE) 2017/2400

 

 

 

 

(18)

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

42 A

Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

▼M6 —————

▼M14

43 A

Dispositivi antispruzzi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M14

44 A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n.1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

45 A

Materiali per vetrature di sicurezza e la loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M14

46 A

Montaggio di pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C

Pneumatici destinati ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento degli pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

((9A))

 

 

((9A))

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

47 A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

48 A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M14

49 A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

50 A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

(12)

(12)

(12)

(12)

(12)

(12)

X

X

X

X

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

 

 

 

 

(12)

(12)

 

 

(12)

(12)

▼M6 —————

▼M14

51 A

Comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 118

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

52 A

Veicoli M2 e M3

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

53 A

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 94

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

54 A

Protezione degli occupanti in caso di urto laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

(14)

 

 

(14)

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M14

56 A

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 105

 

 

 

(15)

(15)

(15)

(15)

(15)

(15)

(15)

▼M6 —————

▼M14

57 A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

X

 

 

X

 

-

 

 

 

 

60

(Non assegnato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Impianti di condizionamento d’aria

Direttiva 2006/40/CE

X

 

 

(16)

 

 

 

 

 

 

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

(17)

(17)

(17)

(17)

(17)

(17)

(17)

(17)

(17)

(17)

64

Indicatori di cambio di marcia (GSI)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Dispositivo avanzato di frenata d’emergenza (AEBS)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e la loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Sistemi di allarme per veicoli (VAS)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Componenti specifici per GNC e la loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M26

71

Robustezza della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 29

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

▼M27

72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

(1)   Per i veicoli la cui massa di riferimento non supera i 2 610 kg. Su richiesta del costruttore può essere applicato ai veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg.

(2)   Nel caso di veicoli dotati di un impianto GPL o GNC, è obbligatoria un’omologazione a norma dei regolamenti UNECE n. 67 o n. 110.

(3)   Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC) è obbligatorio a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 661/2009. Pertanto, ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli nonché dell’immatricolazione, della vendita e dell’entrata in servizio di veicoli nuovi, devono essere rispettate le prescrizioni dell’allegato 21 del regolamento UNECE n. 13. Invece delle date fissate nel regolamento UNECE n. 13 si applicano le date di attuazione fissate nell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

(4)   Il montaggio di un sistema ESC è obbligatorio a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 661/2009. Pertanto, ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli nonché dell’immatricolazione, della vendita e dell’entrata in servizio di veicoli nuovi devono essere rispettate le prescrizioni dell’allegato 9, parte A, del regolamento UNECE n. 13-H. Invece delle date fissate nel regolamento UNECE n. 13-H si applicano le date di attuazione fissate nell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

(4A)  Se installato, il dispositivo di protezione deve essere conforme ai requisiti del regolamento UNECE n. 18.

(4B)  Questo regolamento si applica ai sedili che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento UNECE n. 80.

(7)   I veicoli di questa categoria sono muniti di un sistema adeguato di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

(8)   I veicoli di questa categoria sono muniti di lavacristalli e tergicristalli adeguati.

(9)   Per i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg che non hanno beneficiato della possibilità di cui alla nota (1).

(10)   Per i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg che non sono omologati (su richiesta del costruttore e a condizione che la loro massa di riferimento non superi 2 840 kg) a norma del regolamento (CE) n. 715/2007.

(9A)  Si applica solo se tali veicoli sono dotati dispositivi soggetti al regolamento UNECE n. 64. Il sistema di controllo della pressione dei pneumatici per i veicoli M1 si applica su base obbligatoria in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009.

(12)   Si applica solo per i veicoli muniti di raccordi/o per rimorchi(o).

(13)   Si applica ai veicoli con una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 2,5 tonnellate.

(14)   Si applica solo ai veicoli in cui il «punto di riferimento del sedile (punto R)» del sedile più basso non sia situato a più di 700 mm sopra il livello del suolo.

(15)   Si applica solo se il costruttore chiede l’omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose.

(16)   Si applica solo ai veicoli della categoria N1, classe I, di cui alla prima tabella, punto 5.3.1.4, dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE.

(17)    ►M26   ◄

(18)   Per veicoli con massa massima tecnicamente ammissibile non inferiore a 7 500 kg.

Note esplicative

X  Atto normativo applicabile

Nota: le serie di modifiche dei regolamenti UNECE applicabili su base obbligatoria sono elencate nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009. Le serie di modifiche adottate successivamente sono accettate come alternativa.

▼M14

Appendice 1

Atti normativi per l’omologazione CE dei veicoli prodotti in piccole serie a norma dell’articolo 22

1. La presente appendice si applica alle nuove omologazioni CE di piccole serie rilasciate dal 1o novembre 2012, fuorché per la voce 54 A, che si applica dal 1o novembre 2014.

2. La validità delle omologazioni CE delle piccole serie rilasciate prima del 1o novembre 2012 cessa il 31 ottobre 2016. Le autorità nazionali non considerano più validi i certificati di conformità per i veicoli ai fini dell’articolo 26, paragrafo 1, della presente direttiva, a meno che le omologazioni in questione siano state aggiornate alle prescrizioni della presente appendice.



Tabella 1

Veicoli M1  (1)

Voce

Descrizione

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

 

A

▼M23

1a

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

 

A

▼M20

2

Emissioni (EUR 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

 

A

a)  Sistemi diagnostici di bordo (OBD - On Board Diagnostics)

Il veicolo deve essere munito di un sistema diagnostico di bordo OBD conforme alle prescrizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 692/2008 (il sistema OBD deve essere progettato per registrare almeno i guasti del sistema di gestione del motore).

L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con strumenti diagnostici comunemente disponibili.

b)  Conformità in servizio

N/D

c)  Accesso alle informazioni

È sufficiente che il costruttore fornisca un accesso facile e rapido alle informazioni sulle riparazioni e sulla manutenzione.

d)  Misurazione della potenza

(Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore)

Si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico (cioè che abbia almeno lo stesso ECU).

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico. Si deve tenere conto della perdita di potenza nella trasmissione.

▼M14

3 A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

a)  Serbatoi di carburante liquido

B

b)  Installazione nel veicolo

B

▼M22

3 B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

 

B

▼M14

4 A

Alloggiamento e montaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

 

B

5 A

Sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

 

C

a)  Sistemi meccanici

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 5 del regolamento UNECE n. 79.

Devono essere eseguite tutte le prove prescritte nel paragrafo 6.2 del regolamento UNECE n. 79 e si applicano le prescrizioni del paragrafo 6.1 del regolamento UNECE n. 79.

b)  Sistema complesso di controllo elettronico del veicolo

Si applicano tutte le prescrizioni dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 79.

La conformità a tali prescrizioni può essere verificata solo da un servizio tecnico designato.

6 A

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

 

C

a)  Requisiti generali (paragrafo 5 del regolamento UNECE n. 11)

Tutti i requisiti sono obbligatori.

b)  Requisiti di prestazione (paragrafo 6 del regolamento UNECE n. 11)

Si applicano solo le prescrizioni del paragrafo 6.1.5.4 e del paragrafo 6.3 relative alle serrature delle porte.

7 A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

a)  Componenti

X

b)  Installazione sul veicolo

B

8 A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

a)  Componenti

X

b)  Installazione sul veicolo

B

9B

Frenatura

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

a)  Prescrizioni sulla progettazione e sulle prove

A

b)  Sistemi di controllo elettronico della stabilità (ESC) e di assistenza alla frenata (BAS)

L’installazione dei sistemi BAS e ESC non è obbligatoria. Se installati, questi sistemi devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 13-H.

10 A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

 

B

12 A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

 

C

a)  Allestimento interno

 

i)  Requisiti per raggi e protrusione di interruttori, leve e simili, controlli e finiture interne generali

Le prescrizioni dei paragrafi da 5.1 a 5.6 del regolamento UNECE n. 21 possono non essere applicate su richiesta del costruttore.

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 5.2 del regolamento UNECE n. 21, fuorché i paragrafi 5.2.3.1, 5.2.3.2 e 5.2.4.

ii)  Prove di assorbimento dell’energia sulla parte superiore del cruscotto

Le prove di assorbimento dell’energia sulla parte superiore del cruscotto devono essere effettuate solo se il veicolo non è munito di almeno due airbag anteriori o di due cinture statiche a quattro punti.

iii)  Prove di assorbimento dell’energia sulla parte posteriore dei sedili

N/A

b)  Finestrini, tetti apribili e pareti divisorie interne a comando elettrico

Si applicano tutte le prescrizioni del paragrafo 5.8 del regolamento UNECE n. 21.

▼M26

13 A

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

 

A

Le disposizioni del punto 8.3.1.1.1. del regolamento UNECE n. 116 si possono applicare al posto delle disposizioni del punto 8.3.1.1.2. di tale regolamento, indipendentemente dal tipo di gruppo propulsore

▼M14

14 A

Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

 

C

 

Le prove sono obbligatorie se il veicolo non è stato controllato in base al regolamento UNECE n. 94 (cfr. voce 53 A)

15 A

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

 

C

a)  Requisiti generali

i)  Specifiche

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 5.2 del regolamento UNECE n. 17, fuorché il paragrafo 5.2.3.

ii)  Prova di resistenza degli schienali dei sedili e dei poggiatesta

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 6.2 del regolamento UNECE n. 17.

iii)  Prove di regolazione e di sbloccaggio

La prova deve essere eseguita in conformità all’allegato 7, del regolamento UNECE n. 17.

b)  Poggiatesta

i)  Specifiche

Si applicano le prescrizioni dei paragrafi 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 e 5.12. del regolamento UNECE n. 17, fuorché il paragrafo 5.5.2.

ii)  Prove di resistenza dei poggiatesta

È obbligatoria la prova prescritta nel paragrafo 6.4.

c)  Prescrizioni speciali riguardo alla la protezione degli occupanti dallo spostamento dei bagagli

Le prescrizioni dell’allegato 9 del regolamento UNECE n. 26 possono non essere applicate su richiesta del costruttore.

16 A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

 

C

a)  Specifiche generali

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 5 del regolamento UNECE n. 26.

b)  Specifiche particolari

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 6 del regolamento UNECE n. 26.

17 A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

 

D

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

 

B

18 A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

 

B

19 A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

 

B

20 A

Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

 

B

I nuovi tipi di veicoli devono essere muniti di luci di marcia diurna (DRL), in conformità all’articolo 2 della direttiva 2008/89/CE.

21 A

Catadiottri per veicoli a motore e i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

 

X

22 A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

 

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore (DRL)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

 

X

22C

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

 

X

23 A

Indicatori di direzione per veicoli a motore e i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

 

X

24 A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

 

X

25 A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

 

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

 

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

 

X

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

 

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

 

X

25F

Sistemi di proiettori adattativi (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

 

X

26 A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

 

X

27 A

Dispositivo di traino

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

 

B

28 A

Luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

 

X

29 A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

 

X

30 A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

 

X

31 A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

a)  Componenti

X

b)  Prescrizioni per l’installazione

B

32 A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

 

A

33 A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

 

A

34 A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

 

C

a)  Sbrinamento del parabrezza

Si applica solo l’allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) n. 672/2010, a condizione che il flusso di aria calda sia ripartito su tutta la superficie del parabrezza o che vi sia un riscaldamento elettrico su tutta la superficie del parabrezza.

b)  Disappannamento del parabrezza

Si applica solo l’allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) n. 672/2010, a condizione che il flusso di aria calda sia condotto su tutta la superficie del parabrezza o che vi sia un riscaldamento elettrico su tutta la superficie del parabrezza.

35 A

Sistemi di tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

 

C

a)  Sistema di tergicristallo

Si applicano le prescrizioni dell’allegato III, punti da 1.1 a 1.1.10, del regolamento (UE) n. 1008/2010.

Deve essere effettuata solo la prova prevista dall’allegato III, punto 2.1.10, del regolamento (UE) n. 1008/2010.

b)  Sistema di lavacristallo

Si applicano le prescrizioni dell’allegato III, sezione 1.2, del regolamento (UE) n. 1008/2010, fuorché i punti 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.5.

36 A

Sistema di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

 

C

L’installazione di un sistema di riscaldamento non è obbligatorio.

a)  Tutti i sistemi di riscaldamento

Si applicano le prescrizioni dei paragrafi 5.3 e 6 del regolamento UNECE n. 122.

b)  Sistemi di riscaldamento a GPL

Si applicano le prescrizioni dell’allegato 8 del regolamento UNECE n. 122.

37 A

Parafanghi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

 

B

▼M22

38 A

Poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

 

X

▼M5 —————

▼M20

41 A

Emissioni (Euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

 

A

Ad eccezione delle prescrizioni relative all'OBD e all'accesso alle informazioni.

Misurazione della potenza

(Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore)

Si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico (cioè che abbia almeno lo stesso ECU).

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico. Si deve tenere conto della perdita di potenza nella trasmissione.

▼M14

44 A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

 

B

La prova di partenza in salita con massa massima combinata, di cui all’allegato 1, parte A, punto 5.1, del regolamento (UE) n. 1230/2012 non si applica su richiesta del costruttore.

45 A

Materiali per vetrature di sicurezza e la loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

a)  Componenti

X

b)  Installazione

B

▼M6 —————

▼M14

46 A

Montaggio di pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

 

B

Le date per la progressiva applicazione sono quelle fissate nell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

46B

Pneumatici per veicoli a motore e i loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

Componenti

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

Componenti

X

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

Componenti

X

Installazione di un sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)

B

L’installazione di un sistema TPMS non è obbligatorio.

50 A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

a)  Componenti

X

b)  Installazione

B

53 A

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 94

 

C

Ai veicoli muniti di airbag anteriori si applicano le prescrizioni del regolamento UNECE n. 94. I veicoli che non sono muniti di airbag devono soddisfare le prescrizioni della voce 14 A della presente tabella.

54 A

Protezione degli occupanti in caso di urto laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

 

C

(Si applica a decorrere dal 1o novembre 2014).

Prova della sagoma della testa

Il costruttore deve fornire al servizio tecnico le adeguate informazioni relative a un possibile urto della testa del manichino di prova contro la struttura del veicolo o la vetratura laterale se questa è costituita da vetro stratificato.

Se risulta che tale urto può avvenire, deve essere effettuata la prova parziale utilizzando la prova della sagoma della testa di cui all’allegato 8, paragrafo 3.1, del regolamento UNECE n. 95, e deve essere soddisfatto il criterio di cui al paragrafo 5.2.1.1 del regolamento UNECE n. 95.

Con l’accordo del servizio tecnico, in alternativa alla prova sopra menzionata può essere utilizzata la procedura di prova di cui all’allegato 4 del regolamento UNECE n. 21.

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

a)  Prescrizioni tecniche applicabili al veicolo

N/D

b)  Sistemi di protezione frontale

X

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

 

N/D

Si applica solo l’articolo 7 sul riutilizzo di componenti dei veicoli.

61

Impianti di condizionamento d’aria

Direttiva 2006/40/CE

 

A

I gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 sono autorizzati fino al 31 dicembre 2016

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

 

X

▼M26

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

 

Si veda la nota (1) della tabella di cui alla parte I dell'allegato IV, recante gli atti normativi relativi all'omologazione CE dei veicoli prodotti in serie illimitata

▼M14

64

Indicatori di cambio di marcia (GSI)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 65/2012

 

N/D

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e la loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

a)  Componenti

X

b)  Installazione

A

68

Sistemi di allarme per veicoli (VAS)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

a)  Componenti

X

b)  Installazione

B

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

 

B

70

Componenti specifici per GNC e la loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

a)  Componenti

X

b)  Installazione

A

▼M27

72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

 

n.d.

▼M14

(1)   Le note esplicative relative all’allegato IV, parte I, si applicano anche alla tabella 1.

Significato delle lettere



X

Applicazione integrale dell’atto normativo.

a)  Deve essere rilasciato un certificato di omologazione;

b)  le prove e i controlli devono essere effettuati dal servizio tecnico o dal costruttore alle condizioni stabilite negli articoli 41, 42 e 43;

c)  deve essere redatto un verbale di prova conforme alle disposizioni dell’allegato V;

d)  deve essere garantita la conformità della produzione.

A

Applicazione dell’atto normativo nel seguente modo:

a)  devono essere soddisfatte tutte le prescrizioni dell’atto normativo, salvo diversa indicazione;

b)  non è richiesto alcun certificato di omologazione;

c)  le prove e i controlli devono essere effettuati dal servizio tecnico o dal costruttore alle condizioni stabilite negli articoli 41, 42 e 43;

d)  deve essere redatto un verbale di prova conforme alle disposizioni dell’allegato V;

e)  deve essere garantita la conformità della produzione.

B

Applicazione dell’atto normativo nel seguente modo:

come per la lettera A, salvo che le prove e i controlli possono essere effettuati dal costruttore stesso con il consenso dell’autorità di omologazione (cioè non è necessario il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43).

C

Applicazione dell’atto normativo come segue:

a)  devono essere soddisfatte solo le prescrizioni tecniche dell’atto normativo, indipendentemente dalle disposizioni transitorie;

b)  non è richiesto alcun certificato di omologazione;

c)  le prove e i controlli devono essere condotti dal servizio tecnico o dal costruttore (vedere le decisioni per la lettera B);

d)  deve essere redatto un verbale di prova conforme alle disposizioni dell’allegato V;

e)  deve essere garantita la conformità della produzione.

D

Come per le decisioni delle lettere B e C, salvo che è sufficiente una dichiarazione di conformità presentata dal costruttore. Non è richiesto un verbale di prova.

L’autorità di omologazione o il servizio tecnico possono esigere ulteriori informazioni o altri elementi di prova, se necessario.

N/D

Non si applica l’atto normativo. Tuttavia, può essere imposta la conformità a uno o più aspetti specifici compresi nell’atto normativo.

Nota:  le serie di modifiche dei regolamenti UNECE da utilizzare sono elencate nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009. Le serie di modifiche adottate successivamente sono accettate in alternativa.



Tabella 2

Veicoli N1  (1)

Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

 

A

▼M23

1a

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

 

A

▼M20

2

Emissioni (EUR 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

 

A

a)  Sistemi diagnostici di bordo (OBD - On Board Diagnostics)

Il veicolo deve essere munito di un sistema diagnostico di bordo OBD conforme alle prescrizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 692/2008 (il sistema OBD deve essere progettato per registrare almeno i guasti del sistema di gestione del motore).

L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con strumenti diagnostici comunemente disponibili.

b)  Conformità in servizio

N/D

c)  Accesso alle informazioni

È sufficiente che il costruttore fornisca un accesso facile e rapido alle informazioni sulle riparazioni e sulla manutenzione.

d)  Misurazione della potenza

(Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore)

Si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico (cioè che abbia almeno lo stesso ECU).

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico. Si deve tenere conto della perdita di potenza nella trasmissione.

▼M14

3 A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

a)  Serbatoi per carburante liquido

B

b)  Installazione nel veicolo

B

▼M22

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

 

B

▼M14

4 A

Alloggiamento e montaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

 

B

5 A

Sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

 

C

a)  Sistemi meccanici

Si applicano le disposizioni del paragrafo 5 del regolamento UNECE n. 79.01.

Devono essere eseguite tutte le prove prescritte nel paragrafo 6.2 del regolamento UNECE n. 79 e si applicano le prescrizioni del paragrafo 6.1 del regolamento UNECE n. 79.

b)  Sistema complesso di controllo elettronico del veicolo

Si applicano tutte le prescrizioni dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 79.

La conformità a tali prescrizioni può essere verificata solo da un servizio tecnico designato.

6 A

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

 

C

a)  Requisiti generali (paragrafo 5 del regolamento UNECE n. 11)

Tutti i requisiti sono obbligatori.

b)  Requisiti per le prestazioni (paragrafo 6 del regolamento UNECE n. 11.)

Si applicano solo le prescrizioni del paragrafo 6.1.5.4 e del paragrafo 6.3 sulle serrature delle porte.

7 A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

a)  Componenti

X

b)  Installazione sul veicolo

B

8 A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

a)  Componenti

X

b)  Installazione sul veicolo

B

9 A

Frenatura dei veicoli e dei rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

a)  Prescrizioni sulla progettazione e sulle prove

A

b)  Controllo elettronico della stabilità (ESC)

L’installazione di un sistema ESC non è obbligatoria. Se installato, il sistema deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 13.

9B

Frenatura delle autovetture

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

a)  Prescrizioni sulla progettazione e sulle prove

A

b)  Sistemi di controllo elettronico della stabilità (ESC) e di assistenza alla frenata (BAS)

L’installazione dei sistemi BAS e ESC non è obbligatoria. Se installati, questi sistemi devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 13-H.

10 A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

 

B

▼M26

13 A

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

 

A

Le disposizioni del punto 8.3.1.1.1. del regolamento UNECE n. 116 si possono applicare al posto delle disposizioni del punto 8.3.1.1.2. di tale regolamento, indipendentemente dal tipo di gruppo propulsore

▼M14

14 A

Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

 

C

a)  Prova d’urto contro una barriera

La prova è obbligatoria.

b)  Prova d’urto del blocco di prova contro lo sterzo

Prova non obbligatoria se lo sterzo è munito di un airbag.

c)  Prova della sagoma della testa

Prova non obbligatoria se lo sterzo è munito di un airbag.

15 A

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

 

B

17 A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

 

D

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

 

B

18 A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

 

B

19 A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

 

B

20 A

Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

 

B

I nuovi tipi di veicoli devono essere muniti di luci di marcia diurna (DRL), in conformità all’articolo 2 della direttiva 2008/89/CE.

21 A

Catadiottri per veicoli a motore e la loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

 

X

22 A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

 

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore (DRL)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

 

X

22C

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

 

X

23 A

Indicatori di direzione per veicoli a motore e i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

 

X

24 A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

 

X

25 A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

 

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

 

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

 

X

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

 

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

 

X

25F

Sistemi di proiettori adattativi (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

 

X

26 A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

 

X

27 A

Dispositivo di traino

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

 

B

28 A

Luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e i loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

 

X

29 A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

 

X

30 A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

 

X

31 A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

a)  Componenti

X

b)  Prescrizioni per l’installazione

B

33 A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

 

A

34 A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

 

N/D

I veicoli devono essere muniti di un sistema adeguato di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

35 A

Sistemi di tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

 

N/D

I veicoli devono essere muniti di un sistema adeguato di tergicristallo e lavacristallo del parabrezza.

36 A

Sistema di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

 

C

L’installazione di un sistema di riscaldamento non è obbligatoria.

a)  Tutti i sistemi di riscaldamento

Si applicano le prescrizioni dei paragrafi 5.3 e 6 del regolamento UNECE n. 122.

b)  Sistemi di riscaldamento a GPL

Si applicano le prescrizioni dell’allegato 8 del regolamento UNECE n. 122.

▼M22 —————

▼M5 —————

▼M20

41A

Emissioni (euro VI) veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

 

A

Ad eccezione delle prescrizioni relative all’OBD e all'accesso alle informazioni.

Misurazione della potenza

(Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore)

Si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico (cioè che abbia almeno lo stesso ECU).

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico. Si deve tenere conto della perdita di potenza nella trasmissione.

▼M14

43 A

Dispositivi antispruzzi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

 

B

45 A

Materiali per vetrature di sicurezza e la loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

a)  Componenti

X

b)  Installazione

B

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

Componenti

X

46 A

Montaggio di pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

 

B

Le date per la progressiva applicazione sono quelle fissate nell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

46B

Pneumatici per veicoli a motore e i loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

Componenti

X

46C

Pneumatici destinati ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

Componenti

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

Componenti

X

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

Componenti

X

Installazione di un sistema di controllo della pressione degli pneumatici TPMS

B

L’installazione di un sistema TPMS non è obbligatorio

48

Masse e dimensioni

Direttiva 97/27/CE

 

B

48 A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

 

B

Prova di partenza in salita con massa massima combinata

La prova di partenza in salita con massa massima combinata, di cui nell’allegato 1, parte A, punto 5.1, del regolamento (UE) n. 1230/2012 non si applica su richiesta del costruttore.

49 A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

 

C

a)  Specifiche generali

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 5 del regolamento UNECE n. 61.

b)  Specifiche particolari

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 6 del regolamento UNECE n. 61.

50 A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

a)  Componenti

X

b)  Installazione

B

54 A

Protezione degli occupanti in caso di urto laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

C

C

Prova della sagoma della testa

Il costruttore deve fornire al servizio tecnico le adeguate informazioni relative a un possibile urto della testa del manichino di prova contro la struttura del veicolo o la vetratura laterale se questa è costituita da vetro stratificato.

Se risulta che tale urto può avvenire, deve essere effettuata la prova parziale utilizzando la prova della sagoma della testa di cui all’allegato 8, paragrafo 3.1, del regolamento UNECE n. 95, e deve essere soddisfatto il criterio di cui al paragrafo 5.2.1.1 del regolamento UNECE n. 95.

Con l’accordo del servizio tecnico, in alternativa alla prova sopra menzionata può essere utilizzata la procedura di prova di cui all’allegato 4 del regolamento UNECE n. 21.

56

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 105

 

A

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

a)  Prescrizioni tecniche applicabili al veicolo

N/D

b)  Sistemi di protezione frontale

X

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

 

N/D

Si applica solo l’articolo 7 sul riutilizzo di componenti dei veicoli.

61

Impianti di condizionamento d’aria

Direttiva 2006/40/CE

 

B

I gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 sono autorizzati fino al 31 dicembre 2016.

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

 

X

▼M26

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

 

Si veda la nota (1) della tabella di cui alla parte I dell'allegato IV, recante gli atti normativi relativi all'omologazione CE dei veicoli prodotti in serie illimitata

▼M14

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e la loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

a)  Componenti

X

b)  Installazione

A

68

Sistemi di allarme per veicoli (VAS)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

a)  Componenti

X

b)  Installazione

B

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

 

B

70

Componenti specifici per GNC e la loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

a)  Componenti

X

b)  Installazione

A

▼M26

71

Robustezza della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 29

 

C

▼M27

72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

 

n.d.

(1)   Le note esplicative relative all’allegato IV, parte I, si applicano anche alla tabella 2. Le lettere della tabella 2 hanno lo stesso significato di quelle della tabella 1.

▼M10

Appendice 2

Prescrizioni per l’omologazione ai sensi dell’articolo 24 di veicoli completi appartenenti alla categoria M1 e N1, prodotti in grandi serie nei paesi terzi o per i paesi terzi

0.   OBIETTIVO

Un veicolo è considerato nuovo se:

a) non è mai stato immatricolato in precedenza; o

b) è stato immatricolato per meno di sei mesi al momento della domanda di omologazione individuale.

Un veicolo è considerato immatricolato se ha ottenuto un’autorizzazione amministrativa permanente, temporanea o a breve termine per la messa in circolazione stradale, comprendente la sua identificazione e il rilascio di un numero di immatricolazione ( 60 ).

1.   DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.    Classificazione del veicolo

I veicoli sono classificati in base ai criteri figuranti nell’allegato II.

A tal fine:

a) è preso in considerazione il numero effettivo di posti a sedere; e

b) il carico massimo tecnicamente ammissibile è quello dichiarato dal costruttore nel paese di origine ed indicato nella sua documentazione ufficiale.

Se la categoria del veicolo non può essere determinata facilmente a causa del design della carrozzeria, si applicano le condizioni di cui all’allegato II.

1.2.    Domanda di omologazione individuale

a) Il richiedente presenta una domanda all’autorità di omologazione, accompagnata da tutti i documenti pertinenti necessari per la procedura di omologazione.

Se la documentazione presentata è incompleta, falsificata o contraffatta, la domanda di omologazione è respinta.

b) Per un dato veicolo può essere presentata una sola domanda in un solo Stato membro.

Per «dato veicolo» si intende un veicolo fisico, il cui numero di identificazione è chiaramente indicato.

A tal fine, l’autorità di omologazione può esigere che il richiedente si impegni per iscritto a presentare una solo domanda in un solo Stato membro.

Il richiedente può però chiedere un’omologazione individuale in un altro Stato membro per un veicolo che ha caratteristiche tecniche identiche o simili a quelle del veicolo che ha ottenuto un’omologazione individuale.

c) Il modello del modulo di domanda e il formato del file sono stabiliti dall’autorità di omologazione.

I dettagli possono consistere solo in una selezione appropriata delle informazioni di cui all’allegato I.

d) I requisiti tecnici da soddisfare sono quelli figuranti nella parte 4 della presente appendice.

Sono quelli applicabili ai veicoli nuovi appartenenti a un tipo di veicolo attualmente in produzione, alla data di presentazione della domanda.

e) Per quanto riguarda determinate prove richieste da alcuni atti normativi indicati nel presente allegato, il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle norme o ai regolamenti internazionali riconosciuti. La dichiarazione in questione può essere rilasciata solo dal costruttore del veicolo.

Per «dichiarazione di conformità» s’intende una dichiarazione rilasciata dall’ufficio o reparto dell’impresa del costruttore debitamente autorizzato dalla direzione a impegnare pienamente la responsabilità giuridica del costruttore per quanto riguarda la progettazione e la costruzione del veicolo.

Gli atti normativi in base ai quali va fornita una tale dichiarazione sono indicati nella parte 4 della presente appendice.

Se una dichiarazione suscita dubbi, il richiedente può essere invitato a chiedere al costruttore un elemento di prova determinante, comprendente un verbale di prova, che possa comprovare la dichiarazione del costruttore.

1.3.    Servizi tecnici incaricati delle omologazioni individuali

a) I servizi tecnici incaricati delle omologazioni individuali rientrano nella categoria A di cui all’articolo 41, paragrafo 3.

b) In deroga all’articolo 41, paragrafo 4, secondo comma, i servizi tecnici sono conformi alle seguenti norme:

i) EN ISO/IEC 17025:2005 se eseguono essi stessi le prove;

ii) EN ISO/IEC 17020:2004 se verificano la conformità del veicolo alle prescrizioni figuranti nella presente appendice.

c) Se, su richiesta del richiedente, vanno effettuate prove specifiche che richiedono competenze specifiche, tali prove sono eseguite da uno dei servizi tecnici notificati alla Commissione, a scelta del richiedente.

Ad esempio, se si effettua una prova di impatto frontale con l’accordo del richiedente in uno Stato membro A, tale prova può essere eseguita da un servizio tecnico notificato in uno Stato membro B.

1.4.    Verbali di prova

a) I verbali di prova sono redatti in conformità al punto 5.10.2 della norma EN ISO/IEC 17025:2005.

b) I verbali sono redatti in una delle lingue dell’Unione, a scelta dall’autorità di omologazione.

Se, in applicazione del punto 1.3.c), un verbale di prova è stato redatto in uno Stato membro diverso da quello scelto per l’omologazione individuale, l’autorità di omologazione può chiedere al richiedente di fornire una traduzione certificata del verbale di prova.

c) I verbali devono contenere una descrizione del veicolo sottoposto alla prova e un’identificazione inequivocabile. Sono descritte le parti aventi un ruolo importante per i risultati delle prove ed è indicato il loro numero di identificazione.

Le parti possono essere per esempio i silenziatori per la misurazione del rumore e il sistema di gestione del motore (ECU) per la misurazione delle emissioni di gas dallo scarico.

d) Su domanda del richiedente, un verbale di prova relativo a un sistema di cui è munito un dato veicolo può essere presentato varie volte dallo stesso richiedente o da un altro, ai fini dell’omologazione individuale di un altro veicolo.

In tal caso, l’autorità di omologazione provvede affinché le caratteristiche tecniche del veicolo siano ispezionate sulla base del verbale di prova.

L’ispezione del veicolo e la documentazione che accompagna il verbale di prova permettono di concludere che il veicolo per il quale viene richiesta un’omologazione individuale presenta le stesse caratteristiche del veicolo descritto nel verbale.

e) Possono essere presentate solo copie autenticate del verbale di prova.

f) I verbali di prova di cui al punto 1.4.d) non comprendono i verbali redatti ai fini del rilascio di un’omologazione individuale del veicolo.

1.5.

La procedura di omologazione individuale comporta l’ispezione fisica di ciascun veicolo da parte del servizio tecnico.

Non sono permesse eccezioni a tale principio.

1.6.

Se l’autorità di omologazione ritiene che il veicolo soddisfi i requisiti tecnici specificati nella presente appendice e che sia conforme alla descrizione allegata alla domanda, rilascia l’omologazione in conformità all’articolo 24.

1.7.

Il certificato di omologazione è redatto secondo il modello D figurante nell’allegato VI.

1.8.

L’autorità di omologazione tiene un registro di tutte le omologazioni rilasciate a norma dell’articolo 24.

2.   ESENZIONI

2.1.

Per la natura specifica della procedura individuale, non si applicano i seguenti articoli della presente direttiva, incluse le pertinenti disposizioni nei relativi allegati:

a) l’articolo 12 sui provvedimenti relativi alla conformità della produzione;

b) gli articoli 8, 9, 13, 14 e 18 relativi alla procedura di omologazione dei veicoli.

2.2.

Identificazione del tipo di veicolo

a) Nella scheda di omologazione del veicolo figurano, per quanto possibile, il tipo, la variante e la versione propri del paese di origine del veicolo.

b) Se non è possibile identificare il tipo, la variante e la versione per la mancanza di dati appropriati, può essere fatto riferimento al nome commerciale abituale del veicolo.

3.   REVISIONE DEI REQUISITI TECNICI

L’elenco dei requisiti tecnici figurante alla sezione 4, è riveduto regolarmente per tenere conto dei risultati dei lavori di armonizzazione in corso nell’ambito del Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) a Ginevra e dell’evoluzione della legislazione nei paesi terzi.

4.   REQUISITI TECNICI



Parte I:  Veicoli appartenenti alla categoria M1

Elemento

Riferimento dell’atto normativo

Prescrizioni alternative

1

Direttiva 70/157/CEE

(Livello sonoro ammissibile)

Prova con veicolo in marcia

a)  Va eseguita una prova in conformità al metodo «A» di cui all’allegato 3 del regolamento UN/ECE n. 51.

I limiti sono quelli specificati all’allegato I, punto 2.1, della direttiva 70/157/CEE. È permesso 1 decibel oltre i limiti autorizzati.

b)  La pista di prova è conforme all’allegato 8 del regolamento UN/ECE n. 51. Può essere utilizzata una pista di prova con specifiche diverse a condizione che il servizio tecnico abbia effettuato prove di correlazione. Se necessario si applica un fattore di correzione.

c)  Non è necessario condizionare i dispositivi silenziatori di scarico contenenti materiali fibrosi, come prescritto nell’allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 51.

Prova con veicolo fermo

Va eseguita una prova in conformità all’allegato 3, punto 3.2, del regolamento UN/ECE n. 51.

2

Direttiva 70/220/CEE

(Emissioni)

Emissioni di gas dallo scarico

a)  Va eseguita una prova di tipo I in conformità all’allegato III della direttiva 70/220/CEE, utilizzando i fattori di deterioramento di cui al punto 5.3.6.2. I limiti da applicare sono quelli specificati nell’allegato I, punto 5.3.1.4, di detta direttiva.

b)  Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km come richiesto nell’allegato III, punto 3.1.1, di detta direttiva.

c)  Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l’allegato IX della direttiva 70/220/CEE.

d)  Il dinamometro è regolato conformemente ai requisiti tecnici dell’allegato III, appendice 2, punto 3.2, di detta direttiva.

e)  La prova di cui al punto a) non viene eseguita se può essere dimostrato che il veicolo è conforme a uno dei regolamenti della California menzionati nella nota introduttiva dell’allegato I, parte 5, di detta direttiva.

Emissioni per evaporazione

I veicoli con un motore alimentato a benzina sono dotati di un sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (p. es. un filtro a carbone).

Emissioni di gas dal basamento

È richiesta la presenza di un dispositivo di riciclo dei gas del basamento.

OBD

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

L’interfaccia OBD è in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

▼M20

2 bis

Regolamento (CE) n. 715/2007

(emissioni EUR 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Emissioni di gas dallo scarico

a)  Va eseguita una prova di tipo I in conformità all'allegato III del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all'allegato VII, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 692/2008. I valori limite da applicare sono quelli specificati nell'allegato I, tabelle I e II, del regolamento (CE) n. 715/2007.

b)  Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell'allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UN/ECE n. 83.

c)  Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l'allegato IX del regolamento (CE) n. 692/2008.

d)  Il dinamometro è regolato conformemente ai requisiti tecnici dell'allegato 4, punto 3.2, del regolamento UN/ECE n. 83.

e)  La prova di cui al punto a) non va eseguita se può essere dimostrato che il veicolo è conforme ai regolamenti della California di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

Emissioni per evaporazione

Per i motori alimentati a benzina, è richiesta la presenza di un sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (p. es. un filtro a carbone).

Emissioni di gas dal basamento

È richiesta la presenza di un dispositivo di riciclo dei gas del basamento.

OBD

a)  Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)  L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

Opacità del fumo

a)  I veicoli muniti di motore diesel vanno sottoposti a una prova in conformità ai metodi di cui all'allegato IV, appendice 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)  Il valore corretto del coefficiente di assorbimento è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

Emissioni di CO2 e consumo di carburante

a)  Va eseguita una prova in conformità all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)  Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell'allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UN/ECE n. 83.

c)  Se il veicolo è conforme ai regolamenti della California di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 692/2008 e quindi non è richiesta una prova delle emissioni di gas dallo scarico, gli Stati membri calcolano le emissioni di CO2 e il consumo di carburante con le formule indicate nelle note esplicative (b) e (c).

Accesso alle informazioni

Le disposizioni riguardanti l'accesso alle informazioni non si applicano.

Misurazione della potenza

a)  Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore che indichi la potenza massima del motore in kW nonché la velocità corrispondente espressa in giri per minuto.

b)  In alternativa, può essere fatto riferimento a una curva della potenza del motore che fornisca le stesse informazioni.

▼M10

3

Direttiva 70/221/CEE

(Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriori)

Serbatoi di carburante

a)  I serbatoi di carburante sono conformi all’allegato I, parte 5, della direttiva 70/221/CEE, ad eccezione dei punti 5.1, 5.2 e 5.12. In particolare, essi sono conformi ai punti 5.9 e 5.9.1, ma non è richiesta una prova di sgocciolamento.

b)  I serbatoi di GPL o GNC sono omologati rispettivamente in conformità al regolamento n. 67, serie di modifiche 01, o in conformità al regolamento n. 110 UN/ECE (a).

Disposizioni specifiche per i serbatoi di carburante in materia plastica

Il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il serbatoio di carburante del veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato], è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

— il punto 6.3 della direttiva 70/221/CEE,

— la norma FMVSS n. 301 («Integrità del sistema di carburante»),

— l’allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 34.

Dispositivo di protezione posteriore

a)  La parte posteriore del veicolo è costruita conformemente all’allegato II, parte 5, della direttiva 70/221/CEE.

b)  A tal fine è sufficiente che siano soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 5.2, secondo comma.

4

Direttiva 70/222/CEE

(Targa posteriore d’immatricolazione)

Lo spazio, l’inclinazione, gli angoli di visibilità e la posizione della targa d’immatricolazione sono conformi alla direttiva 70/222/CEE.

5

Direttiva 70/311/CEE

(Sterzo)

Sistemi meccanici

a)  Il meccanismo di sterzo è costruito in modo da autocentrarsi. Per verificare la conformità a tale disposizione, va eseguita una prova in conformità all’allegato I, parte 5, punti 5.1.2 e 5.2.1, della direttiva 70/311/CEE.

b)  L’avaria del dispositivo di sterzo non deve causare la totale perdita di controllo del veicolo.

Sistema complesso di comando elettronico del veicolo (dispositivi «drive-by-wire»)

I sistemi complessi di comando elettronico sono permessi solo se conformi all’allegato 6 del regolamento UN/ECE n. 79.

6

Direttiva 70/387/CEE

(Serrature e cerniere delle porte)

a)  Le serrature e le cerniere delle porte sono conformi all’allegato I, punti 3.2.1, 3.3.2 e 3.4.1, della direttiva 70/387/CEE.

b)  Le prescrizioni di cui al punto 3.4.1 non si applicano se viene dimostrata la conformità al punto 6.1.5.4 del regolamento UN/ECE n. 11, rev.1, modifica 2.

7

Direttiva 70/388/CEE

(Segnalatore acustico)

Componenti

Non è necessario che i segnalatori acustici siano omologati in conformità alla direttiva 70/388/CEE. Essi devono però emettere un suono continuativo, come richiesto all’allegato I, parte 1, punto 1.1, di detta direttiva.

Installazione sul veicolo

a)  Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, parte 2, della direttiva 70/388/CEE.

b)  Il livello massimo di pressione sonora è conforme al punto 2.1.4, di tale allegato.

8

Direttiva 2003/97/CE

(Dispositivi per la visione indiretta)

Componenti

a)  Il veicolo è munito dei retrovisori prescritti nell’allegato III, parte 2, della direttiva 2003/97/CE.

b)  Non è necessario che siano omologati in conformità a detta direttiva.

c)  I raggi di curvatura degli specchi non devono causare distorsioni notevoli dell’immagine. Il servizio tecnico può decidere di controllare i raggi di curvatura con il metodo descritto nell’allegato II, appendice 1, di detta direttiva. I raggi di curvatura non possono essere inferiori a quelli prescritti nell’allegato II, punto 3.4, di detta direttiva.

Installazione sul veicolo

Va effettuata una misurazione per garantire che i campi di visibilità siano conformi all’allegato III, parte 5, della direttiva 2003/97/CE o all’allegato III, parte 5 della direttiva 71/127/CEE.

9

Direttiva 71/320/CEE

(Frenatura)

Disposizioni generali

a)  Il sistema di frenatura è conforme alle prescrizioni dell’allegato I, parte 2, della direttiva 71/320/CEE.

b)  I veicoli sono muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

c)  Le prestazioni del sistema di frenatura sono conformi all’allegato II, parte 2, di detta direttiva.

d)  A tal fine vanno effettuate prove su strada, su un tracciato la cui superficie presenti una forte aderenza. La prova del freno di stazionamento va eseguita su una pendenza del 18 % (in salita e in discesa).

Vanno effettuate solo le prove sottomenzionate. In ogni caso, il veicolo è a pieno carico.

e)  La prova su strada di cui sopra al punto c) non va effettuata se il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è conforme al regolamento UN/ECE n. 13-H, compreso il supplemento 5, o alla norma FMVSS n. 135.

Freno di servizio

a)  Va effettuata una prova di tipo «0», come prescritto all’allegato II, punti 1.2.2 e 1.2.3, della direttiva 71/320/CEE.

b)  Inoltre, va effettuata una prova di tipo «I», come prescritto all’allegato II, punto 1.3, di detta direttiva.

Freno di stazionamento

Va effettuata una prova in conformità all’allegato II, punto 2.1.3, di detta direttiva.

10

Direttiva 72/245/CEE

[Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)]

Componenti

a)  Non è necessario che le unità elettriche/elettroniche siano omologate in conformità alla direttiva 72/245/CEE.

b)  I dispositivi elettrici/elettronici montati successivamente devono però essere conformi a detta direttiva.

Perturbazioni elettromagnetiche

Il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è conforme alla direttiva 72/245/CEE o alle seguenti norme alternative:

— perturbazione elettromagnetica a banda larga: CISPR 12 o SAE J551-2,

— perturbazione elettromagnetica a banda stretta: CISPR 12 (fuori bordo) o 25 (a bordo) o SAE J551-4 e SAE J1113-41.

Prove dell’immunità

La prova dell’immunità non è applicata.

11

Direttiva 72/306/CEE

(Fumo dei motori diesel)

a)  Va eseguita una prova con i metodi descritti nell’allegato III e IV della direttiva 72/306/CEE.

I valori limite applicabili sono quelli menzionati nell’allegato V di detta direttiva.

b)  Il valore corretto del coefficiente di assorbimento di cui all’allegato I, parte 4, della direttiva 72/306/CEE è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

12

Direttiva 74/60/CEE

(Finiture interne)

Allestimento interno

a)  Per quanto riguarda le prescrizioni relative all’assorbimento di energia, il veicolo è considerato conforme alla direttiva 74/60/CEE se è dotato di almeno due airbag frontali, uno inserito nel volante e l’altro nel cruscotto.

b)  Se il veicolo è dotato di un solo airbag frontale inserito nel volante, il cruscotto è costituito da materiale che assorbe energia.

c)  Il servizio tecnico verifica che non vi siano spigoli vivi nelle zone definite nell’allegato I, punti da 5.1 a 5.7, della direttiva 74/60/CEE.

Comandi elettrici

a)  I finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comando elettrico sono sottoposti a una prova in conformità all’allegato I, punto 5.8, di detta direttiva.

La sensibilità dei sistemi di inversione automatica di cui al punto 5.8.3 di tale allegato può essere diversa da quanto prescritto al punto 5.8.3.1.1.

b)  I finestrini elettrici che non possono essere chiusi se l’accensione non è attivata sono esenti dalle prescrizioni relative ai sistemi di inversione automatica.

13

Direttiva 74/61/CEE

(Antifurto e immobilizzatore)

a)  Al fine di impedire un utilizzo non autorizzato, il veicolo è munito di:

— un dispositivo di blocco, definito nell’allegato IV, punto 2.2, della direttiva 74/61/CEE, e

— un immobilizzatore che soddisfa i requisiti tecnici dell’allegato V, parte 3, di detta direttiva e i requisiti essenziali della parte 4, in particolare il punto 4.1.1.

b)  Se, in applicazione del punto a) sopraindicato, un immobilizzatore è montato successivamente, deve essere di un tipo autorizzato conforme alla direttiva 74/61/CEE o ai regolamenti UN/ECE n. 97 o n. 116.

14

Direttiva 74/297/CEE (d)

(Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto)

a)  Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato], è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

— la direttiva 74/297/CEE,

— la norma FMVSS n. 203 («Protezione del conducente contro gli urti con il dispositivo di guida») e la norma FMVSS n. 204 («Spostamento all’indietro del dispositivo di guida»),

— l’articolo 11 del JSRRV.

b)  Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova in conformità all’allegato II della direttiva 74/297/CEE.

La prova va eseguita da un servizio tecnico europeo notificato competente in materia. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente.

15

Direttiva 74/408/CEE

(Resistenza dei sedili – Poggiatesta)

Sedili, ancoraggio e sistemi di regolazione

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

— la direttiva 74/408/CEE,

— la norma FMVSS n. 207 («Sistemi di sedili»).

Poggiatesta

a)  Se la dichiarazione sopra menzionata si basa sulla norma FMVSS n. 207, i poggiatesta devono soddisfare anche i requisiti essenziali dell’allegato II, parte 3, della direttiva 74/408/CEE e quelle dell’appendice I, parte 5, dello stesso allegato.

b)  Vanno eseguite solo le prove descritte al punto 3.10 e nelle parti 5, 6 e 7 dell’allegato II di detta direttiva.

c)  In caso contrario, il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato], è conforme alla norma FMVSS n. 202a («Poggiatesta»).

16

Direttiva 74/483/CEE

(Sporgenze esterne)

a)  La superficie esterna della carrozzeria è conforme ai requisiti generali di cui all’allegato I, parte 5, della direttiva 74/483/CEE.

b)  Se il servizio tecnico lo ritiene necessario, va verificata la conformità alle disposizioni di cui ai punti 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11 dell’allegato I di detta direttiva.

17

Direttiva 75/443/CEE

(Tachimetro e retromarcia)

Tachimetro

a)  Il quadrante è conforme all’allegato II, punti da 4.1 a 4.2.3, della direttiva 75/443/CEE.

b)  Se il servizio tecnico ha motivi validi per ritenere che il tachimetro non sia calibrato in modo sufficientemente accurato, può esigere che siano eseguite le prove indicate al punto 4.3.

Retromarcia

Il meccanismo di cambio comprende una retromarcia.

18

Direttiva 76/114/CEE

(Targhette regolamentari)

Numero di identificazione del veicolo

a)  Il veicolo è munito di un numero di identificazione comprendente un minimo di 8 e un massimo di 17 caratteri. Il numero di identificazione del veicolo comprendente 17 caratteri deve essere conforme alle norme ISO 3779:1983 e 3780:1983.

b)  Il numero di identificazione del veicolo è posto in una posizione ben visibile ed accessibile, in modo da evitare che sia cancellato o alterato.

c)  Se sul telaio o sulla carrozzeria non figura alcun numero di identificazione, uno Stato membro può esigere che venga applicato successivamente, in conformità alla sua legislazione nazionale. In tal caso, l’autorità competente di tale Stato membro controlla l’operazione.

Targhetta regolamentare

Il veicolo è munito di una targhetta di identificazione apposta dal costruttore del veicolo.

Dopo il rilascio dell’omologazione non può essere richiesta nessun’altra targhetta.

19

Direttiva 76/115/CEE

(Ancoraggi delle cinture di sicurezza)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

— la direttiva 76/115/CEE,

— la norma FMVSS n. 210 («Ancoraggi delle cinture di sicurezza»),

— l’articolo 22-3 del JSRRV.

20

Direttiva 76/756/CEE

(Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

a)  L’installazione dei dispositivi di illuminazione è conforme ai requisiti essenziali del regolamento UN/ECE n. 48, serie di modifiche 03, eccetto quelli degli allegati 5 e 6 di tale regolamento.

b)  Non sono permesse esenzioni per quanto riguarda il numero, le caratteristiche essenziali di progettazione, i collegamenti elettrici e il colore della luce emessa o riflessa dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, di cui alle voci 21-26 e 28-30.

c)  I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa montati successivamente in conformità a quanto precede, devono essere contrassegnati dal marchio di omologazione «CE».

d)  Le luci dotate di una sorgente luminosa a scarica in gas sono permesse solo se in combinazione con l’installazione di un dispositivo tergifari e di un dispositivo automatico di regolazione dei fari, se del caso.

e)  I proiettori anabbaglianti dei fari sono adattati al senso di marcia della circolazione stradale vigente nel paese in cui il veicolo è omologato.

21

Direttiva 76/757/CEE

(Catadiottri)

Se necessario, due catadiottri supplementari contrassegnati con il marchio di omologazione «CE» sono aggiunti sul lato posteriore, in una posizione conforme al regolamento UN/ECE n. 48.

22

Direttiva 76/758/CEE

(Luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di posizione laterali e di marcia diurna)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

23

Direttiva 76/759/CEE

(Indicatori di direzione)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

24

Direttiva 76/760/CEE

(Dispositivi di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

25

Direttiva 76/761/CEE

[Fari (lampadine comprese)]

a)  Va verificata la conformità dell’illuminazione prodotta dal fascio di luce anabbagliante dei fari montati sul veicolo alla parte 6 del regolamento UN/ECE n. 112 relativo ai fari che emettono un fascio di luce asimmetrico. A tal fine, può essere fatto riferimento alle tolleranze indicate nell’allegato 5 di detto regolamento.

b)  La stessa decisione si applica mutatis mutandis al fascio di luce anabbagliante dei fari, di cui al regolamento UN/ECE n. 98 o 123.

26

Direttiva 76/762/CEE

(Proiettori fendinebbia anteriori)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

27

Direttiva 77/389/CEE

(Dispositivi di rimorchio)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate.

28

Direttiva 77/538/CEE

(Proiettori fendinebbia posteriori)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

29

Direttiva 77/539/CEE

(Proiettori di retromarcia)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

30

Direttiva 77/540/CEE

(Luci di stazionamento)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

31

Direttiva 77/541/CEE

(Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta)

Componenti

a)  Non è necessario che le cinture di sicurezza siano omologate in conformità alla direttiva 77/541/CEE.

b)  Ciascuna cintura di sicurezza è tuttavia provvista di una placchetta di identificazione.

c)  Le indicazioni figuranti sulla placchetta devono essere conformi alla decisione relativa all’ancoraggio delle cinture di sicurezza (cfr. voce 19).

Prescrizioni relative all’installazione

a)  Il veicolo è munito di cinture di sicurezza conformi alle prescrizioni dell’allegato XV della direttiva 77/541/CEE.

b)  Se le cinture di sicurezza sono montate successivamente, in conformità al punto a) sopraindicato, devono essere di un tipo omologato conforme alla direttiva 77/541/CEE o al regolamento UN/ECE n. 16.

32

Direttiva 77/649/CEE

(Campo di visibilità anteriore)

a)  Non sono permesse ostruzioni del campo di visibilità anteriore di 180° del conducente, come prescritto nell’allegato I, punto 5.1.3, della direttiva 77/649/CEE.

b)  In deroga al punto a) sopraindicato, non sono considerati ostruzioni i montanti «A» e le attrezzature elencate nell’allegato I, punto 5.1.3, di detta direttiva.

c)  Il numero di montanti «A» non può essere superiore a 2.

33

Direttiva 78/316/CEE

(Identificazione di comandi, spie ed indicatori)

a)  I simboli, compreso il colore delle loro spie corrispondenti, la cui presenza è obbligatoria a norma dell’allegato II della direttiva 78/316/CEE, sono conformi a detta direttiva.

b)  In caso contrario, il servizio tecnico verifica se i simboli, le spie e gli indicatori installati sul veicolo forniscono al conducente informazioni comprensibili sul funzionamento dei comandi in questione.

34

Direttiva 78/317/CEE

(Sbrinamento/disappannamento)

Il veicolo è munito di adeguati dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

Sono considerati «adeguati» i dispositivi di sbrinamento del parabrezza conformi, come minimo, all’allegato I, punto 5.1.1, della direttiva 78/317/CEE.

Sono considerati «adeguati» i dispositivi di disappannamento del parabrezza conformi, come minimo, all’allegato I, punto 5.2.1, di detta direttiva.

35

Direttiva 78/318/CEE

(Lavacristallo/tergicristallo)

Il veicolo è munito di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

Sono considerati «adeguati» i dispositivi lavacristallo e tergicristallo del parabrezza che soddisfano, come minimo, le condizioni di cui all’allegato I, punto 5.1.3, della direttiva 78/318/CEE.

36

Direttiva 2001/56/CE

(Sistemi di riscaldamento)

a)  L’abitacolo è dotato di un sistema di riscaldamento.

b)  I dispositivi di riscaldamento a combustione e la loro installazione sono conformi all’allegato VII della direttiva 2001/56/CE. Inoltre, i dispositivi di riscaldamento a combustione a GPL e i sistemi di riscaldamento a GPL sono conformi alle prescrizioni dell’allegato VIII di detta direttiva.

c)  I sistemi di riscaldamento supplementari montati successivamente devono essere conformi alle prescrizioni figuranti in detta direttiva.

37

Direttiva 78/549/CEE

(Parafanghi)

a)  Il veicolo è progettato in modo da proteggere gli altri utenti della strada dalle proiezioni di pietre, fango, ghiaccio, neve e acqua e in modo da ridurre i rischi di contatto con le ruote in movimento.

b)  Il servizio tecnico può verificare la conformità ai requisiti tecnici essenziali stabiliti nell’allegato I della direttiva 78/549/CEE.

c)  Le disposizioni dell’allegato I, parte 3, di detta direttiva non si applicano.

38

Direttiva 78/932/CEE

(Poggiatesta)

Le disposizioni della direttiva 78/932/CEE non si applicano.

39

Direttiva 80/1268/CEE

(Emissioni di CO2/consumo di carburante)

a)  Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, parte 5, della direttiva 80/1268/CEE.

b)  Le prescrizioni di cui al punto 5.1.1 di detto allegato non si applicano.

c)  Se non viene eseguita alcuna prova relativa alle emissioni di gas dallo scarico, in applicazione delle disposizioni figuranti alla voce 2, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante sono calcolati con la formula indicata nelle note esplicative (b) e (c).

▼M20 —————

▼M10

41

Direttiva 2005/55/CE

[Emissioni (EUR 4 e 5) di veicoli commerciali pesanti — OBD — Opacità del fumo]

Emissioni di gas dallo scarico

a)  Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, punto 6.2, della direttiva 2005/55/CE, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all’allegato II, punto 3.6, della direttiva 2005/78/CE.

b)  I valori limite sono quelli stabiliti nell’allegato I, tabelle 1 o 2, della direttiva 2005/55/CE.

OBD

a)  Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)  L’interfaccia OBD è in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

Opacità del fumo

a)  I veicoli muniti di motore diesel sono sottoposti a una prova con i metodi indicati all’allegato VI della direttiva 2005/55/CE.

b)  Il valore corretto del coefficiente di assorbimento è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

▼M20

41 bis

Regolamento (CE) n. 595/2009

Emissioni (EUR 6) di veicoli commerciali pesanti - OBD

Emissioni di gas dallo scarico

a)  Va eseguita una prova in conformità all'allegato III del regolamento (UE) n. 582/2011, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all'allegato VI, punto 3.6.1, del regolamento (UE) n. 582/2011.

b)  I valori limite da applicare sono quelli stabiliti nella tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009.

c)  Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l'allegato IX del regolamento (UE) n. 582/2011.

Emissioni di CO2

Le emissioni di CO2 e il consumo di carburante devono essere determinati in conformità all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 582/2011.

OBD

a)  Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)  L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con uno scanner esterno collegato all'OBD, come descritto nell'allegato X del regolamento (UE) n. 582/2011.

Prescrizioni volte a garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx

Il veicolo deve essere munito di un sistema che assicura il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx conformemente all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 582/2011. Le disposizioni sui metodi alternativi di omologazione di cui al punto 2.1 del suddetto allegato sono altresì applicabili.

Misurazione della potenza

a)  Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore che indichi la potenza massima del motore in kW nonché la velocità corrispondente espressa in giri per minuto.

b)  In alternativa, può essere fatto riferimento a una curva della potenza del motore che fornisca le stesse informazioni.

▼M10

44

Direttiva 92/21/CEE

(Masse e dimensioni)

a)  Si applica l’allegato II, parte 3, della direttiva 92/21/CEE.

b)  Per l’applicazione delle disposizioni di cui al punto a), le masse da considerare sono:

— la massa in ordine di marcia definita all’allegato I, punto 2.6, della direttiva 2007/46/CE, misurata dal servizio tecnico, e

— la massa a pieno carico dichiarata dal costruttore o indicata sulla targhetta del costruttore, su etichette adesive o nelle informazioni contenute nel manuale del conducente. Queste masse vanno considerate masse massime a pieno carico tecnicamente ammissibili.

c)  Non sono permesse esenzioni per quanto riguarda le dimensioni massime ammissibili.

45

Direttiva 92/22/CEE

(Vetri di sicurezza)

Componenti

a)  I vetri sono costituiti da vetro di sicurezza temperato o stratificato.

b)  Il montaggio di vetri di plastica è permesso solo nei posti situati dietro il montante «B».

c)  Non è necessario che i vetri siano omologati conformemente alla direttiva 92/22/CEE.

Installazione

a)  Si applicano le prescrizioni in materia di installazione di cui all’allegato 21 del regolamento UN/ECE n. 43.

b)  Sul parabrezza e sui vetri situati di fronte al montante «B» non sono permesse pellicole colorate che possano ridurre la trasmissione regolare della luce al di sotto del minimo richiesto.

46

Direttiva 92/23/CEE

(Pneumatici)

Componenti

I pneumatici recano un marchio di omologazione «CE» e il simbolo «s» (suono).

Installazione

a)  Le dimensioni, l’indice di capacità di carico e la categoria di velocità dei pneumatici sono conformi alle prescrizioni dell’allegato IV della direttiva 92/23/CEE.

b)  Il simbolo della categoria di velocità del pneumatico è compatibile con la velocità massima di progetto del veicolo.

La presenza di un limitatore di velocità non esenta dall’applicazione di questa prescrizione.

c)  Per l’applicazione delle disposizioni indicate sopra al punto b), la velocità massima del veicolo è dichiarata dal costruttore del veicolo. Il servizio tecnico può però valutare la velocità massima di progetto del veicolo utilizzato la potenza massima del motore, il numero massimo di giri per minuto e i dati concernenti la catena cinematica.

50

Direttiva 94/20/CE

(Dispositivi di aggancio)

Entità tecniche separate

a)  Non è necessario che i dispositivi di aggancio d’origine destinati a trainare un rimorchio la cui massa massima non è superiore a 1 500 kg siano omologati in conformità alla direttiva 94/20/CE.

Un dispositivo di aggancio è considerato d’origine se è descritto nel manuale di utilizzazione o in un documento informativo equivalente fornito all’acquirente dal costruttore del veicolo.

Se l’aggancio è omologato con il veicolo, il certificato di omologazione contiene una dicitura in cui è precisato che spetta al proprietario verificare la sua compatibilità con il dispositivo di aggancio montato sul rimorchio.

b)  I dispositivi di aggancio diversi da quelli indicati sopra al punto a) e quelli montati successivamente sono omologati in conformità alla direttiva 94/20/CE.

Installazione sul veicolo

Il servizio tecnico verifica che l’installazione dei dispositivi di aggancio sia conforme all’allegato VII della direttiva 94/20/CE.

53

Direttiva 96/79/CE

(Urto frontale) (e)

a)  Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

— la direttiva 96/79/CE,

— la norma FMVSS n. 208 («Protezione degli occupanti contro gli urti»),

— l’articolo 18 del JSRRV.

b)  Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova in conformità all’allegato II della direttiva 96/79/CE.

La prova va eseguita da un servizio tecnico europeo notificato competente in materia. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente.

54

Direttiva 96/27/CE

(Urto laterale)

a)  Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

— la direttiva 96/27/CE,

— la norma FMVSS n. 214 («Protezione contro gli urti laterali»),

— l’articolo 18 del JSRRV.

b)  Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova su un veicolo di serie in conformità all’allegato II, parte 3, della direttiva 96/27/CE.

La prova va eseguita da un servizio tecnico europeo notificato competente in materia. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente.

58

Regolamento (CE) n. 78/2009

(Protezione dei pedoni)

Dispositivo di assistenza alla frenata

I veicoli sono muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

Protezione dei pedoni

Le prescrizioni di detto regolamento non si applicano prima del 1o gennaio 2013.

Sistemi di protezione frontale

Tuttavia, i sistemi di protezione frontale installati sul veicolo vanno omologati in conformità al regolamento (CE) n. 78/2009 e la loro installazione è conforme ai requisiti essenziali figuranti nell’allegato I, sezione 6, di tale regolamento.

59

Direttiva 2005/64/CE

(Riciclabilità)

Le prescrizioni di tale direttiva non si applicano.

61

Direttiva 2006/40/CE

(Impianti di condizionamento d’aria)

Le prescrizioni di tale direttiva si applicano a decorrere del 1o gennaio 2011.

▼M27

72

Regolamento (UE) 2015/758 (sistemi eCall)

Non si applicano le prescrizioni di detto regolamento.

▼M10



Parte II:  Veicoli appartenenti alla categoria N1

Elemento

Riferimento dell’atto normativo

Prescrizioni alternative

1

Direttiva 70/157/CEE

(Livello sonoro ammissibile)

Prova con veicolo in marcia

a)  Va eseguita una prova in conformità al metodo «A» di cui all’allegato 3 del regolamento UN/ECE n. 51.

I limiti sono quelli specificati all’allegato I, punto 2.1, della direttiva 70/157/CEE. È permesso 1 decibel oltre i limiti autorizzati.

b)  La pista di prova è conforme all’allegato 8 del regolamento UN/ECE n. 51. Può essere utilizzata una pista di prova con specifiche diverse a condizione che il servizio tecnico abbia effettuato prove di correlazione. Se necessario si applica un fattore di correzione.

c)  Non è necessario condizionare i dispositivi silenziatori di scarico contenenti materiali fibrosi, come prescritto nell’allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 51.

Prova con veicolo fermo

Va eseguita una prova in conformità all’allegato 3, punto 3.2, del regolamento UN/ECE n. 51.

2

Direttiva 70/220/CEE

(Emissioni)

Emissioni di gas dallo scarico

a)  Va eseguita una prova di tipo I in conformità all’allegato III della direttiva 70/220/CEE, utilizzando i fattori di deterioramento di cui al punto 5.3.6.2. I limiti da applicare sono quelli specificati nell’allegato I, punto 5.3.1.4, di detta direttiva.

b)  Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km come richiesto nell’allegato III, punto 3.1.1, di detta direttiva.

c)  Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l’allegato IX della direttiva 70/220/CEE.

d)  Il dinamometro è regolato conformemente ai requisiti tecnici dell’allegato III, appendice 2, punto 3.2, di detta direttiva.

e)  La prova di cui al punto a) non viene eseguita se può essere dimostrato che il veicolo è conforme a uno dei regolamenti della California menzionati nella nota introduttiva dell’allegato I, parte 5, di detta direttiva.

Emissioni per evaporazione

I veicoli con un motore alimentato a benzina sono dotati di un sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (p. es. un filtro a carbone).

Emissioni di gas dal basamento

È richiesta la presenza di un dispositivo di riciclo dei gas del basamento.

OBD

a)  Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)  L’interfaccia OBD è in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

▼M20

2 bis

Regolamento (CE) n. 715/2007

(emissioni EUR 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Emissioni di gas dallo scarico

a)  Va eseguita una prova di tipo I in conformità all'allegato III del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all'allegato VII, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 692/2008. I valori limite da applicare sono quelli specificati nell’allegato I, tabelle I e II, del regolamento (CE) n. 715/2007.

b)  Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell'allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UN/ECE n. 83.

c)  Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l'allegato IX del regolamento (CE) n. 692/2008.

d)  Il dinamometro è regolato conformemente ai requisiti tecnici dell'allegato 4, punto 3.2, del Regolamento UNECE n. 83

e)  La prova di cui al punto a) non va eseguita se può essere dimostrato che il veicolo è conforme ai regolamenti della California di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

Emissioni per evaporazione

Per i motori alimentati a benzina, è richiesta la presenza di un sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (p. es. un filtro a carbone).

Emissioni di gas dal basamento

È richiesta la presenza di un dispositivo di riciclo dei gas del basamento.

OBD

a)  Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)  L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

Opacità del fumo

a)  I veicoli muniti di motore diesel vanno sottoposti a una prova in conformità ai metodi di cui all'allegato IV, appendice 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)  Il valore corretto del coefficiente di assorbimento è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

Emissioni di CO2 e consumo di carburante

a)  Va eseguita una prova in conformità all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)  Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell'allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UN/ECE n. 83.

c)  Se il veicolo è conforme ai regolamenti della California di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 692/2008 e quindi non è richiesta una prova delle emissioni di gas dallo scarico, gli Stati membri calcolano le emissioni di CO2 e il consumo di carburante con le formule indicate nelle note esplicative (b) e (c).

Accesso alle informazioni

Le disposizioni riguardanti l'accesso alle informazioni non si applicano.

Misurazione della potenza

a)  Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore che indichi la potenza massima del motore in kW nonché il regime corrispondente espresso in numero di giri per minuto.

b)  In alternativa, può essere fatto riferimento a una curva della potenza del motore che fornisca le stesse informazioni.

▼M10

3

Direttiva 70/221/CEE

(Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriori)

Serbatoi di carburante

a)  I serbatoi di carburante sono conformi all’allegato I, parte 5, della direttiva 70/221/CEE, ad eccezione dei punti 5.1, 5.2 e 5.12. In particolare, essi sono conformi ai punti 5.9 e 5.9.1, ma non è richiesta una prova di sgocciolamento.

b)  I serbatoi di GPL o GNC sono omologati rispettivamente in conformità al regolamento n. 67, serie di modifiche 01, o in conformità al regolamento n. 110 UN/ECE (a).

Disposizioni specifiche per i serbatoi di carburante in materia plastica

Il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il serbatoio di carburante del veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato], è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

— il punto 6.3 della direttiva 70/221/CEE,

— la norma FMVSS n. 301 («Integrità del sistema di carburante»),

— l’allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 34.

Dispositivo di protezione posteriore

a)  La parte posteriore del veicolo è costruita conformemente all’allegato II, parte 5, della direttiva 70/221/CEE.

b)  A tal fine è sufficiente che siano soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 5.2, secondo comma.

c)  Se, in applicazione di quanto precede, un dispositivo di protezione posteriore è montato successivamente, deve essere conforme all’allegato II, punti 5.3. e 5.4, di detta direttiva.

4

Direttiva 70/222/CEE

(Targa posteriore d’immatricolazione)

Lo spazio, l’inclinazione, gli angoli di visibilità e la posizione della targa d’immatricolazione sono conformi alla direttiva 70/222/CEE.

5

Direttiva 70/311/CEE

(Sterzo)

Sistemi meccanici

a)  Il meccanismo di sterzo è costruito in modo da autocentrarsi. Per verificare la conformità a tale disposizione, va eseguita una prova in conformità all’allegato I, punti 5.1.2 e 5.2.1, della direttiva 70/311/CEE.

b)  L’avaria del dispositivo di sterzo non deve causare la totale perdita di controllo del veicolo.

Sistema complesso di comando elettronico del veicolo (dispositivi «drive-by-wire»)

I sistemi complessi di comando elettronico sono permessi solo se conformi all’allegato 6 del regolamento UN/ECE n. 79.

6

Direttiva 70/387/CEE

(Serrature e cerniere delle porte)

a)  Le serrature e le cerniere delle porte sono conformi all’allegato I, punti 3.2.1, 3.3.2 e 3.4.1, della direttiva 70/387/CEE.

b)  Le prescrizioni di cui al punto 3.4.1 non si applicano se viene dimostrata la conformità al punto 6.1.5.4 del regolamento UN/ECE n. 11, rev. 1, modifica 2.

7

Direttiva 70/388/CEE

(Segnalatore acustico)

Componenti

Non è necessario che i segnalatori acustici siano omologati in conformità alla direttiva 70/388/CEE. Essi devono però emettere un suono continuativo, come richiesto all’allegato I, punto 1.1, di detta direttiva.

Installazione sul veicolo

a)  Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, parte 2, della direttiva 70/388/CEE.

b)  Il livello massimo di pressione sonora è conforme alla parte 2, punto 2.1.4, di tale allegato.

8

Direttiva 2003/97/CE

(Dispositivi per la visione indiretta)

Componenti

a)  Il veicolo è munito dei retrovisori prescritti nell’allegato III, parte 2, della direttiva 2003/97/CE.

b)  Non è necessario che siano omologati in conformità a detta direttiva.

c)  I raggi di curvatura degli specchi non devono causare distorsioni notevoli dell’immagine. Il servizio tecnico può decidere di controllare i raggi di curvatura con il metodo descritto nell’allegato II, appendice 1, di detta direttiva. I raggi di curvatura non possono essere inferiori a quelli richiesti nell’allegato II, punto 3.4, di detta direttiva.

Installazione sul veicolo

Va effettuata una misurazione per garantire che i campi di visibilità siano conformi all’allegato III, parte 5, della direttiva 2003/97/CE o alla parte 5 della direttiva 71/127/CEE.

9

Direttiva 71/320/CEE

(Frenatura)

Disposizioni generali

a)  Il sistema di frenatura è conforme alle prescrizioni dell’allegato I, parte 2, della direttiva 71/320/CEE.

b)  I veicoli sono muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

c)  Le prestazioni del sistema di frenatura sono conformi all’allegato II, parte 2, di detta direttiva.

d)  A tal fine vanno effettuate prove su strada, su un tracciato la cui superficie presenti una forte aderenza. La prova del freno di stazionamento va eseguita su una pendenza del 18 % (in salita e in discesa).

Vanno effettuate solo le prove sotto menzionate. In ogni caso, il veicolo è a pieno carico.

e)  La prova su strada di cui sopra al punto c) non va effettuata se il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è conforme al regolamento UN/ECE n. 13-H, compreso il supplemento 5, o alla norma FMVSS n. 135.

Freno di servizio

a)  Va effettuata una prova di tipo «0», come prescritto all’allegato II, punti 1.2.2 e 1.2.3, della direttiva 71/320/CEE.

b)  Inoltre, va effettuata una prova di tipo «I», come prescritto all’allegato II, punto 1.3, di detta direttiva.

Freno di stazionamento

Va effettuata una prova in conformità all’allegato II, punto 2.1.3, di detta direttiva.

10

Direttiva 72/245/CEE

[Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)]

Componenti

a)  Non è necessario che le unità elettriche/elettroniche siano omologate in conformità alla direttiva 72/245/CEE.

b)  I dispositivi elettrici/elettronici montati successivamente devono però essere conformi a detta direttiva.

Perturbazioni elettromagnetiche

Il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è conforme alla direttiva 72/245/CEE o alle seguenti norme alternative:

— perturbazione elettromagnetica a banda larga: CISPR 12 o SAE J551-2,

— perturbazione elettromagnetica a banda stretta: CISPR 12 (fuori bordo) o 25 (a bordo) o SAE J551-4 e SAE J1113-41.

Prove dell’immunità

La prova dell’immunità non è applicata.

11

Direttiva 72/306/CEE

(Fumo dei motori diesel)

a)  Va eseguita una prova con i metodi descritti nell’allegato III e IV della direttiva 72/306/CEE.

I valori limite applicabili sono quelli menzionati nell’allegato V di detta direttiva.

b)  Il valore corretto del coefficiente di assorbimento di cui all’allegato I, parte 4, della direttiva 72/306/CEE è indicato in modo ben visibile in una posizione facilmente accessibile.

13

Direttiva 74/61/CEE

(Antifurto e immobilizzatore)

a)  Al fine di impedire un utilizzo non autorizzato, il veicolo è munito di un dispositivo di blocco, definito nell’allegato IV, punto 2.2, della direttiva 74/61/CEE.

b)  Se è installato un immobilizzatore, deve soddisfare i requisiti tecnici dell’allegato V, parte 3, di detta direttiva e i requisiti essenziali della parte 4, in particolare il punto 4.1.1.

14

Direttiva 74/297/CEE (f)

(Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto)

a)  Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato], è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

— la direttiva 74/297/CEE,

— la norma FMVSS n. 203 («Protezione del conducente contro gli urti con il dispositivo di guida») e la norma FMVSS n. 204 («Spostamento all’indietro del dispositivo di guida»),

— l’articolo 11 del JSRRV.

b)  Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova in conformità all’allegato II della direttiva 74/297/CEE. La prova va eseguita da un servizio tecnico europeo notificato competente in materia. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente.

15

Direttiva 74/408/CEE

(Resistenza dei sedili – Poggiatesta)

Sedili, ancoraggio e sistemi di regolazione

I sedili e relativi sistemi di regolazione sono conformi all’allegato IV della direttiva 74/408/CEE.

Poggiatesta

a)  I poggiatesta soddisfano i requisiti essenziali dell’allegato II, parte 3, della direttiva 74/408/CEE e quelle dell’appendice I, parte 5, di tale allegato.

b)  Vanno eseguite solo le prove descritte al punto 3.10 e nelle parti 5, 6 e 7 dell’allegato II di detta direttiva.

17

Direttiva 75/443/CEE

(Tachimetro e retromarcia)

Tachimetro

a)  Il quadrante è conforme all’allegato II, punti da 4.1 a 4.2.3, della direttiva 75/443/CEE.

b)  Se il servizio tecnico ha motivi validi per ritenere che il tachimetro non sia calibrato in modo sufficientemente accurato, può esigere che siano eseguite le prove indicate al punto 4.3.

Retromarcia

Il meccanismo di cambio comprende una retromarcia.

18

Direttiva 76/114/CEE

(Targhette regolamentari)

Numero di identificazione del veicolo

a)  Il veicolo è munito di un numero di identificazione comprendente un minimo di 8 e un massimo di 17 caratteri. Il numero di identificazione del veicolo comprendente 17 caratteri deve essere conforme alle norme ISO 3779:1983 e 3780:1983.

b)  Il numero di identificazione del veicolo è posto in una posizione ben visibile ed accessibile, in modo da evitare che sia cancellato o alterato.

c)  Se sul telaio o sulla carrozzeria non figura alcun numero di identificazione, uno Stato membro può esigere che venga applicato successivamente, in conformità alla sua legislazione nazionale. In tal caso, l’autorità competente di tale Stato membro controlla l’operazione.

Targhetta regolamentare

Il veicolo è munito di una targhetta di identificazione apposta dal costruttore del veicolo.

Dopo il rilascio dell’omologazione non può essere richiesta nessun’altra targhetta.

19

Direttiva 76/115/CEE

(Ancoraggi delle cinture di sicurezza)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

— la direttiva 76/115/CEE,

— la norma FMVSS n. 210 («Ancoraggi delle cinture di sicurezza»),

— l’articolo 22-3 del JSRRV.

20

Direttiva 76/756/CEE

(Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

a)  L’installazione dei dispositivi di illuminazione è conforme ai requisiti essenziali del regolamento UN/ECE n. 48, serie di modifiche 03, eccetto quelli degli allegati 5 e 6 di tale regolamento.

b)  Non sono permesse esenzioni per quanto riguarda il numero, le caratteristiche essenziali di progettazione, i collegamenti elettrici e il colore della luce emessa o riflessa dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, di cui alle voci 21-26 e 28-30.

c)  I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa montati successivamente in conformità a quanto precede, devono essere contrassegnati dal marchio di omologazione «CE».

d)  Le luci dotate di una sorgente luminosa a scarica in gas sono permesse solo se in combinazione con l’installazione di un dispositivo tergifari e di un dispositivo automatico di regolazione dei fari, se del caso.

e)  I proiettori anabbaglianti dei fari sono adattati al senso di marcia della circolazione stradale vigente nel paese in cui il veicolo è omologato.

21

Direttiva 76/757/CEE

(Catadiottri)

Se necessario, due catadiottri supplementari contrassegnati con il marchio di omologazione «CE» sono aggiunti sul lato posteriore, in una posizione conforme al regolamento UN/ECE n. 48.

22

Direttiva 76/758/CEE

(Luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di posizione laterali e di marcia diurna)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

23

Direttiva 76/759/CEE

(Indicatori di direzione)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

24

Direttiva 76/760/CEE

(Dispositivi di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

25

Direttiva 76/761/CEE

[Fari (lampadine comprese)]

a)  Va verificata la conformità dell’illuminazione prodotta dal fascio di luce anabbagliante dei fari montati sul veicolo alle disposizioni della parte 6 del regolamento UN/ECE n. 112 relativo ai fari che emettono un fascio di luce asimmetrico. A tal fine, può essere fatto riferimento alle tolleranze indicate nell’allegato 5 di detto regolamento.

b)  La stessa decisione si applica mutatis mutandis al fascio di luce anabbagliante dei fari, di cui al regolamento UN/ECE n. 98 o 123.

26

Direttiva 76/762/CEE

(Proiettori fendinebbia anteriori)

Le disposizioni di detta direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

27

Direttiva 77/389/CEE

(Dispositivi di rimorchio)

Le prescrizioni di detta direttiva non sono applicate.

28

Direttiva 77/538/CEE

(Proiettori fendinebbia posteriori)

Le disposizioni di detta direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

29

Direttiva 77/539/CEE

(Proiettori di retromarcia)

Le disposizioni di detta direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

30

Direttiva 77/540/CEE

(Luci di stazionamento)

Le disposizioni di detta direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

31

Direttiva 77/541/CEE

(Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta)

Componenti

a)  Non è necessario che le cinture di sicurezza siano omologate in conformità alla direttiva 77/541/CEE.

b)  Ciascuna cintura di sicurezza è tuttavia provvista di una placchetta di identificazione.

c)  Le indicazioni figuranti sulla placchetta devono essere conformi alla decisione relativa all’ancoraggio delle cinture di sicurezza (cfr. voce 19).

Prescrizioni relative all’installazione

a)  Il veicolo è munito di cinture di sicurezza conformi alle prescrizioni dell’allegato XV della direttiva 77/541/CEE.

b)  Se le cinture di sicurezza sono montate successivamente, in conformità al punto a) sopraindicato, devono essere di un tipo omologato conforme alla direttiva 77/541/CEE o al regolamento UN/ECE n. 16.

33

Direttiva 78/316/CEE

(Identificazione di comandi, spie ed indicatori)

a)  I simboli, compreso il colore delle loro spie corrispondenti, la cui presenza è obbligatoria a norma dell’allegato II della direttiva 78/316/CEE, sono conformi a detta direttiva.

b)  In caso contrario, il servizio tecnico verifica se i simboli, le spie e gli indicatori installati sul veicolo forniscono al conducente informazioni comprensibili sul funzionamento dei comandi in questione.

34

Direttiva 78/317/CEE

Sbrinamento/disappannamento

Il veicolo è munito di adeguati dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

35

Direttiva 78/318/CEE

Lavacristalli/tergicristalli

Il veicolo è munito di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

36

Direttiva 2001/56/CE

(Sistemi di riscaldamento)

a)  L’abitacolo è dotato di un sistema di riscaldamento.

b)  I dispositivi di riscaldamento a combustione e la loro installazione sono conformi all’allegato VII della direttiva 2001/56/CE. Inoltre, i dispositivi di riscaldamento a combustione a GPL e i sistemi di riscaldamento a GPL sono conformi alle prescrizioni dell’allegato VIII di detta direttiva.

c)  I sistemi di riscaldamento supplementari montati successivamente devono essere conformi alle prescrizioni figuranti in detta direttiva.

39

Direttiva 80/1268/CEE

(Emissioni di CO2/consumo di carburante)

a)  Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, parte 5, della direttiva 80/1268/CEE.

b)  Le prescrizioni di cui al punto 5.1.1 di detto allegato non si applicano.

c)  Se non viene eseguita alcuna prova relativa alle emissioni di gas dallo scarico, in applicazione delle disposizioni figuranti alla voce 2, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante sono calcolati con la formula indicata nelle note esplicative (b) e (c).

▼M20 —————

▼M10

41

Direttiva 2005/55/CE

[Emissioni (EUR 4 e 5) di veicoli commerciali pesanti — OBD — Opacità del fumo]

Emissioni di gas dallo scarico

a)  Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, punto 6.2, della direttiva 2005/55/CE, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all’allegato II, punto 3.6, della direttiva 2005/78/CE.

b)  I valori limite sono quelli stabiliti nell’allegato I, tabelle 1 o 2, della direttiva 2005/55/CE.

OBD

a)  Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)  L’interfaccia OBD è in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

Opacità del fumo

a)  I veicoli muniti di motore diesel sono sottoposti a una prova con i metodi indicati all’allegato VI della direttiva 2005/55/CE.

b)  Il valore corretto del coefficiente di assorbimento è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

▼M20

41 bis

Regolamento (CE) n. 595/2009

Emissioni (EUR 6) di veicoli commerciali pesanti - OBD

Emissioni di gas dallo scarico

a)  Va eseguita una prova in conformità all'allegato III del regolamento (UE) n. 582/2011, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all'allegato VI, punto 3.6.1, del regolamento (UE) n. 582/2011.

b)  I valori limite da applicare sono quelli stabiliti nella tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009.

c)  Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l'allegato IX del regolamento (UE) n. 582/2011.

Emissioni di CO2

Le emissioni di CO2 e il consumo di carburante devono essere determinati in conformità all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 582/2011.

OBD

a)  Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)  L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con uno scanner esterno collegato all'OBD, come descritto nell'allegato X del regolamento (UE) n. 582/2011.

Prescrizioni volte a garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx

Il veicolo deve essere munito di un sistema che assicura il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx conformemente all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 582/2011. Le disposizioni sui metodi alternativi di omologazione di cui al punto 2.1 del suddetto allegato sono altresì applicabili.

Misurazione della potenza

a)  Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore che indichi la potenza massima del motore in kW nonché il regime corrispondente.

b)  In alternativa, può essere fatto riferimento a una curva della potenza del motore che fornisca le stesse informazioni.

▼M10

45

Direttiva 92/22/CEE

(Vetri di sicurezza)

Componenti

a)  I vetri sono costituiti da vetro di sicurezza temperato o stratificato.

b)  Il montaggio di vetri di plastica è permesso solo nei posti situati dietro il montante «B».

c)  Non è necessario che i vetri siano omologati conformemente alla direttiva 92/22/CEE.

Installazione

a)  Si applicano le prescrizioni in materia di installazione di cui all’allegato 21 del regolamento UN/ECE n. 43.

b)  Sul parabrezza e sui vetri situati di fronte al montante «B» non sono permesse pellicole colorate che possano ridurre la trasmissione regolare della luce al di sotto del minimo richiesto.

46

Direttiva 92/23/CEE

(Pneumatici)

Componenti

I pneumatici recano un marchio di omologazione «CE» e il simbolo «s» (suono).

Installazione

a)  Le dimensioni, l’indice di capacità di carico e la categoria di velocità dei pneumatici sono conformi alle prescrizioni dell’allegato IV della direttiva 92/23/CEE.

b)  Il simbolo della categoria di velocità del pneumatico è compatibile con la velocità massima di progetto del veicolo.

c)  La presenza di un limitatore di velocità non esenta dall’applicazione di questa prescrizione.

d)  Per l’applicazione delle disposizioni indicate sopra al punto b), la velocità massima del veicolo è dichiarata dal costruttore del veicolo. Il servizio tecnico può però valutare la velocità massima di progetto del veicolo utilizzato la potenza massima del motore, il numero massimo di giri per minuto e i dati concernenti la catena cinematica.

48

Direttiva 97/27/CE

(Masse e dimensioni)

a)  Vanno soddisfatti i requisiti essenziali di cui all’allegato I della direttiva 97/27/CE.

Tuttavia, le prescrizioni di cui ai punti 7.8.3, 7.9 e 7.10 di detto allegato non si applicano.

b)  Per l’applicazione delle disposizioni indicate sopra al punto a), le masse da considerare sono:

— la massa in ordine di marcia definita nell’allegato I, punto 2.6, della direttiva 2007/46/CE, misurata dal servizio tecnico, e

— la massa massima a pieno carico dichiarata dal costruttore o indicata sulla targhetta del costruttore, su etichette adesive o nelle informazioni contenute nel manuale del conducente. Queste masse vanno considerate masse massime a pieno carico tecnicamente ammissibili.

c)  Non sono ammesse modifiche tecniche effettuate dal richiedente — come la sostituzione dei pneumatici con pneumatici aventi un indice minore di capacità di carico — al fine di diminuire la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile del veicolo a 3,5 tonnellate o meno, in modo che il veicolo ottenere un’omologazione individuale.

d)  Non sono permesse esenzioni per quanto riguarda le dimensioni massime ammissibili.

49

Direttiva 92/114/CEE

(Sporgenze esterne delle cabine)

a)  In conformità all’allegato I, parte 6, della direttiva 92/114/CEE, vanno soddisfatti i requisiti generali di cui all’allegato I, parte 5, della direttiva 74/483/CEE.

b)  Se il servizio tecnico lo ritiene necessario, vanno soddisfatte le prescrizioni di cui ai punti 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11 dell’allegato I della direttiva 74/483/CEE.

50

Direttiva 94/20/CE

(Dispositivi di aggancio)

Entità tecniche separate

a)  Non è necessario che i dispositivi di aggancio d’origine destinati a trainare un rimorchio la cui massa massima non è superiore a 1 500 kg siano omologati in conformità alla direttiva 94/20/CE.

b)  Un dispositivo di aggancio è considerato d’origine se è descritto nel manuale del conducente o in un documento informativo equivalente fornito all’acquirente dal costruttore del veicolo.

c)  Se l’aggancio è omologato con il veicolo, il certificato di omologazione contiene una dicitura in cui è precisato che spetta al proprietario verificare la compatibilità con il dispositivo di aggancio montato sul rimorchio.

d)  I dispositivi di aggancio diversi da quelli indicati sopra al punto a) e quelli montati successivamente sono omologati in conformità alla direttiva 94/20/CE.

Installazione sul veicolo

Il servizio tecnico verifica che l’installazione dei dispositivi di aggancio sia conforme all’allegato VII della direttiva 94/20/CE.

54

Direttiva 96/27/CE

(Urto laterale)

a)  Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

— la direttiva 96/27/CE,

— la norma FMVSS n. 214 («Protezione contro gli urti laterali»),

— l’articolo 18 del JSRRV.

b)  Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova su un veicolo di serie in conformità all’allegato II, parte 3, della direttiva 96/27/CE.

c)  La prova va eseguita da un servizio tecnico europeo notificato competente in materia. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente.

56

Direttiva 98/91/CE

(Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose)

I veicoli destinati al trasporto di merci pericolose devono essere conformi alla direttiva 94/55/CE.

58

Regolamento (CE) n. 78/2009

(Protezione dei pedoni)

Dispositivo di assistenza alla frenata

I veicoli sono muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

Protezione dei pedoni

Ai veicoli di massa massima non superiore a 2 500 kg e ai veicoli di massa massima superiore ai 2 500 kg le prescrizioni di tale regolamento non si applicano rispettivamente fino al 24 febbraio 2018 e fino al 24 agosto 2019.

Sistemi di protezione frontale

Tuttavia, i sistemi di protezione frontale installati sul veicolo vanno omologati in conformità al regolamento (CE) n. 78/2009 e la loro installazione è conforme ai requisiti essenziali figuranti nell’allegato I, sezione 6, di tale regolamento.

59

Direttiva 2005/64/CE

(Riciclabilità)

Le prescrizioni di detta direttiva non si applicano.

61

Direttiva 2006/40/CE

(Impianti di condizionamento d’aria)

Le prescrizioni di detta direttiva si applicano.

▼M27

72

Regolamento (UE) 2015/758 (sistemi eCall)

Non si applicano le prescrizioni di detto regolamento.

▼M1

PARTE II

Elenco di regolamenti UNECE riconosciuti come alternativi alle direttive e ai regolamenti menzionati nella parte I

Se, nella tabella della parte I, si fa riferimento a una particolare direttiva o a un regolamento un’omologazione rilasciata ai sensi di uno dei seguenti regolamenti UNECE, accettati dalla Comunità in quanto parte contraente dell’accordo del 1958 rivisto della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa, in virtù della decisione 97/836/CE del Consiglio ( 61 ) o di successive decisioni del Consiglio di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di detta decisione, andrà considerata equivalente a un’omologazione CE per tipo rilasciata ai sensi della pertinente direttiva o regolamento particolari.

Ogni ulteriore modifica dei seguenti regolamenti UNECE andrà ( 62 ) ritenuta equivalente ai sensi della decisione della Comunità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/836/CE.



 

Elemento

Numero del regolamento UNECE di base

Serie di modifiche

1. (1)

Livello sonoro ammissibile

51

02

Silenziatori di ricambio

59

00

▼M22 —————

▼M22

58.

Protezione dei pedoni

127

00

Frenatura (servofreno)

13-H

00 (supplemento 9 e successivi)

(*1)   La numerazione degli elementi di questa tabella si riferisce alla numerazione usata nella tabella della parte I.

Se la direttiva o il regolamento particolari contengono prescrizioni in materia d’installazione, quest’ultime si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche omologati ai sensi dei regolamenti UNECE.

▼M9




ALLEGATO V

PROCEDURA DA SEGUIRE PER L’OMOLOGAZIONE CE

0.    Oggetto

0.1. Il presente allegato stabilisce le procedure per l’omologazione dei veicoli conformemente al disposto dell’articolo 9.

0.2. Esso include:

a) l’elenco delle norme internazionali pertinenti ai fini della designazione dei servizi tecnici conformemente all’articolo 41;

b) la descrizione della procedura da seguire per la valutazione delle competenze dei servizi tecnici conformemente all’articolo 42;

c) i requisiti generali di redazione dei verbali di prova ad opera dei servizi tecnici.

1.    Processo di omologazione

Quando riceve una domanda di omologazione del veicolo, l’autorità di omologazione:

a) verifica che tutte le schede di omologazione CE rilasciate in base agli atti normativi applicabili all’omologazione dei veicoli contemplino il tipo di veicolo e corrispondano alle prescrizioni stabilite;

b) accerta, con riferimento alla documentazione, che le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo figurino nei fascicoli di omologazione e nelle schede di omologazione CE delle omologazioni rilasciate in base agli atti normativi applicabili;

c) se un punto della parte I della scheda informativa non figura nel fascicolo di omologazione relativo a uno degli atti normativi, conferma che l’elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, esegue o fa eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente alle pertinenti schede di omologazione CE;

e) esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli d’installazione necessari per le entità tecniche;

f) esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi di cui alle note 1 e 2 della parte I dell’allegato IV;

g) esegue o fa eseguire i controlli necessari per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla nota 5 della parte I dell’allegato IV.

2.    Combinazione delle specifiche tecniche

Il numero di veicoli presentati è sufficiente per consentire una verifica adeguata delle diverse combinazioni da omologare in base ai seguenti criteri:



Specifiche tecniche

Categoria del veicolo

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Motore

X

X

X

X

X

X

Cambio

X

X

X

X

X

X

Numero di assi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Assi motore (numero, posizione, interconnessione)

X

X

X

X

X

X

Assi sterzanti (numero e posizione)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tipo di carrozzeria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Numero di porte

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lato di guida

X

X

X

X

X

X

Numero di sedili

X

X

X

X

X

X

Equipaggiamento

X

X

X

X

X

X

3.    Disposizioni specifiche

Nei casi in cui non sia disponibile una scheda di omologazione rilasciata in base ad uno degli atti normativi applicabili, l’autorità di omologazione:

a) dispone l’esecuzione dei controlli e delle prove necessarie a norma di ciascuno degli atti normativi pertinenti;

b) accerta che il veicolo sia conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa del veicolo e che soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuno degli atti normativi pertinenti;

c) esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli d’installazione necessari per le entità tecniche;

d) esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi di cui alle note 1 e 2 della parte I dell’allegato IV.

e) esegue o fa eseguire i controlli necessari per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla nota 5 della parte I dell’allegato IV.




Appendice 1

Norme alle quali devono conformarsi i soggetti di cui all’articolo 41

1.

Attività relative alle prove ai fini dell’omologazione, da effettuare conformemente agli atti normativi elencati nell’allegato IV:

1.1. Categoria A (prove eseguite nelle proprie installazioni):

EN ISO/IEC 17025:2005 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

Un servizio tecnico designato per le attività della categoria A può eseguire o supervisionare le prove previste dagli atti normativi per i quali è stato designato nelle installazioni di un costruttore o di un terzo.

1.2. Categoria B (supervisione delle prove eseguite nelle installazioni del costruttore o in quelle di un terzo):

EN ISO/IEC 17020:2004 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.

Prima di eseguire o supervisionare prove nelle installazioni di un costruttore o di un terzo, il servizio tecnico controlla che gli impianti di prova e i dispositivi di misura siano conformi alle pertinenti prescrizioni della norma di cui al punto 1.1.

2.

Attività relative alla conformità della produzione

2.1. Categoria C (procedura per la valutazione iniziale e le revisioni di controllo del sistema di gestione della qualità del costruttore):

EN ISO/IEC 17021:2006 sui requisiti degli organismi che eseguono gli audit e la certificazione dei sistemi di gestione.

2.2. Categoria D (ispezione o prova di campioni di produzione o relativa supervisione):

EN ISO/IEC 17020:2004 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.




Appendice 2

Procedura relativa alla valutazione dei servizi tecnici

1.    Obiettivo della presente appendice

1.1. La presente appendice definisce le condizioni in base alle quali l’autorità competente di cui all’articolo 42 della presente direttiva deve svolgere la procedura di valutazione dei servizi tecnici.

1.2. Tali prescrizioni si applicano mutatis mutandis a tutti i servizi tecnici, indipendentemente dal loro status giuridico (organizzazione indipendente, costruttore o autorità di omologazione operante quale servizio tecnico).

2.    Principi di valutazione

La valutazione è caratterizzata dal rispetto di una serie di principi:

 l’indipendenza, che costituisce il fondamento dell’imparzialità e dell’obiettività delle conclusioni,

 un approccio basato su dati concreti, che garantisce l’affidabilità e la riproducibilità delle conclusioni.

I controllori devono dar prova di responsabilità e integrità e rispettare i principi di riservatezza e discrezione.

Essi riferiscono con fedeltà e accuratezza in merito a risultati e conclusioni.

3.    Competenze richieste ai controllori

3.1. Le valutazioni possono essere effettuate esclusivamente da controllori in possesso delle conoscenze tecniche e amministrative necessarie a tal fine.

3.2. I controllori sono specificamente formati per le attività di valutazione. Inoltre, possiedono una conoscenza specifica del settore tecnico in cui il servizio tecnico svolgerà le sue attività.

3.3. Fatte salve le disposizioni figuranti ai punti 3.1 e 3.2, la valutazione di cui all’articolo 42 è svolta da controllori indipendenti dalle attività oggetto della valutazione.

4.    Domanda di designazione

4.1. Un rappresentante debitamente autorizzato del servizio tecnico richiedente presenta all’autorità competente una domanda formale comprendente quanto segue:

a) una descrizione generale del servizio tecnico, inclusi ragione sociale, nome, indirizzi, status giuridico e risorse tecniche;

b) una descrizione dettagliata, corredata di curriculum vitae, del personale incaricato di eseguire le prove e del personale direttivo sulla scorta dei titoli di formazione e delle qualifiche professionali;

c) in aggiunta a quanto sopra, i servizi tecnici che utilizzano i metodi di prova virtuali attestano le loro capacità di lavorare in un ambiente con l’assistenza di calcolatori;

d) informazioni generali riguardanti il servizio tecnico quali le sue attività, se del caso il suo rapporto nell’ambito di una più ampia entità societaria, nonché gli indirizzi di tutte le ubicazioni fisiche rientranti nell’oggetto della designazione;

e) l’accordo quanto al rispetto delle prescrizioni concernenti la designazione e degli altri obblighi del servizio tecnico in applicazione delle direttive pertinenti;

f) una descrizione dei servizi di valutazione della conformità prestati dal servizio tecnico nel quadro degli atti normativi applicabili e un elenco degli atti normativi per i quali il servizio tecnico chiede una designazione, compresi, se del caso, i limiti di capacità;

g) una copia del manuale di qualità del servizio tecnico.

4.2. L’autorità competente verifica l’adeguatezza delle informazioni fornite dal servizio tecnico.

5.    Esame delle risorse

L’autorità competente verifica la sua capacità di effettuare la valutazione del servizio tecnico con riguardo alla propria politica, la propria competenza e la disponibilità di controllori e esperti qualificati.

6.    Subappalto della valutazione

6.1. L’autorità competente può subappaltare parti della valutazione a un’altra autorità di designazione o chiedere il sostegno di esperti tecnici forniti da altre autorità competenti. I subappaltatori ed esperti devono essere accettati dal servizio tecnico richiedente.

6.2. L’autorità competente tiene conto dei certificati di accreditamento di portata adeguata al fine di completare la sua valutazione globale del servizio tecnico.

7.    Preparazione della valutazione

7.1. L’autorità competente nomina formalmente una squadra di valutazione e garantisce che le competenze messe a disposizione per ciascun incarico sono adeguate. In particolare, la squadra nel suo insieme possiede:

a) un’adeguata conoscenza dell’obiettivo specifico per il quale si chiede la designazione; e

b) una preparazione sufficiente per effettuare una valutazione affidabile della competenza del servizio tecnico a operare nel settore per il quale è stato designato.

7.2. L’autorità competente definisce chiaramente l’incarico assegnato alla squadra di valutazione, il cui compito consiste nell’esaminare i documenti ricevuti dal servizio tecnico richiedente e nell’effettuare la valutazione in loco.

7.3. L’autorità competente concorda con il servizio tecnico e la squadra di valutazione incaricata la data e il programma previsti per la valutazione. Tuttavia, spetta all’autorità competente fissare una data che sia compatibile con il piano di controllo e di rivalutazione.

7.4. L’autorità competente provvede affinché la squadra di valutazione riceva i documenti contenenti i criteri appropriati, le relazioni sulle valutazioni precedenti nonché i documenti e registri pertinenti del servizio tecnico.

8.    Valutazione in loco

La squadra di valutazione effettua la valutazione del servizio tecnico nelle sedi di quest’ultimo in cui sono realizzate una o più attività essenziali e, se del caso, effettua ispezioni in altri siti selezionati in cui il servizio tecnico svolge le sue attività.

9.    Analisi dei risultati e relazione di valutazione

9.1. La squadra di valutazione analizza tutte le informazioni e gli elementi probanti pertinenti raccolti durante l’esame dei documenti e dei registri e all’atto della valutazione in loco. Questa analisi è tale da consentire alla squadra di determinare il grado di competenza e di conformità del servizio tecnico rispetto alle prescrizioni previste per la designazione.

9.2. In materia di elaborazione delle relazioni, le procedure dell’autorità competente assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui in appresso.

9.2.1. Prima di lasciare il sito, la squadra di valutazione tiene una riunione con il servizio tecnico nel corso della quale essa presenta una relazione scritta e/o orale sui risultati della sua analisi. Il servizio tecnico ha la possibilità di formulare domande sui risultati nonché, se del caso, sulle non conformità e sulla loro origine.

9.2.2. Una relazione scritta sui risultati della valutazione è sottoposta senza indugio all’attenzione del servizio tecnico. Questa relazione di valutazione contiene osservazioni sulla competenza e la conformità e individua, se del caso, le non conformità da risolvere per soddisfare tutte le prescrizioni previste per la designazione.

9.2.3. Il servizio tecnico è invitato a fornire una risposta alla relazione di valutazione e a descrivere le misure specifiche adottate o previste, entro un determinato termine, per ovviare alle non conformità eventualmente individuate.

9.3. L’autorità competente provvede affinché le risposte fornite dal servizio tecnico per ovviare alle non conformità siano esaminate per valutare se le misure appaiono sufficienti ed efficaci. Se le risposte del servizio tecnico sono giudicate insufficienti, sono richieste ulteriori informazioni. Inoltre può essere richiesto di comprovare l’effettiva attuazione delle misure adottate o può essere effettuata una valutazione di controllo per verificare l’effettiva attuazione delle misure correttive.

9.4. La relazione di valutazione contiene quanto meno i seguenti elementi:

a) identificativo unico del servizio tecnico;

b) data/e della valutazione in loco;

c) nome/i del/i controllore/i e/o degli esperti partecipanti alla valutazione;

d) identificativo unico di tutte le sedi valutate;

e) portata proposta della designazione oggetto della valutazione;

f) una dichiarazione sull’adeguatezza dell’organizzazione interna e delle procedure adottate dal servizio tecnico per infondere fiducia nella sua competenza, in base al rispetto delle prescrizioni previste per la designazione;

g) informazioni sulla risoluzione di tutte le non conformità;

h) una raccomandazione sull’opportunità di designare o confermare il richiedente quale servizio tecnico e, in tal caso, la portata della designazione.

10.    Concessione/conferma di una designazione

10.1. L’autorità di omologazione prende, senza indebito ritardo, una decisione in merito alla concessione, alla conferma o alla proroga della designazione in base alla/e relazione/i e a ogni altra informazione pertinente.

10.2. L’autorità di omologazione fornisce al servizio tecnico un certificato contenente i seguenti dati:

a) identità e logo dell’autorità di omologazione;

b) identificativo unico del servizio tecnico designato;

c) data effettiva di concessione della designazione e data di scadenza;

d) una breve indicazione della portata della designazione o un riferimento in materia (direttive, regolamenti o loro parti applicabili);

e) una dichiarazione di conformità e un riferimento alla presente direttiva.

11.    Rivalutazione e controllo

11.1. La rivalutazione è analoga alla valutazione iniziale, tranne che occorre tener conto dell’esperienza maturata nel corso delle valutazioni precedenti. Le valutazioni in loco di controllo hanno una portata più limitata rispetto alle rivalutazioni.

11.2. L’autorità competente elabora il suo piano di rivalutazione e di controllo di ciascun servizio tecnico designato in modo che campioni rappresentativi della portata della designazione siano valutati su base regolare.

Gli intervalli tra le valutazioni in loco, che si tratti di rivalutazione o di controllo, dipendono dalla stabilità accertata a cui il servizio tecnico è pervenuto.

11.3. Se, nel corso di un controllo o di una rivalutazione, sono individuate non conformità, l’autorità competente stabilisce termini rigorosi per l’attuazione di misure correttive.

11.4. Se le misure correttive o di miglioramento non sono state adottate entro il termine convenuto o sono giudicate insufficienti, l’autorità competente adotta provvedimenti adeguati quali l’effettuazione di una nuova valutazione, oppure la sospensione o la revoca della designazione per una o più delle attività per le quali il servizio tecnico è stato designato.

11.5. L’autorità compente, allorché decide di sospendere o revocare la designazione di un servizio tecnico, ne informa quest’ultimo per posta raccomandata. In ogni caso l’autorità competente adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare la continuità delle attività già intraprese dal servizio tecnico.

12.    Documentazione relativa ai servizi tecnici designati

12.1. L’autorità competente conserva i dati relativi ai servizi tecnici a comprova che le prescrizioni per la designazione, inclusa la competenza, sono state effettivamente rispettate.

12.2. L’autorità competente garantisce la sicurezza dei dati relativi ai servizi tecnici per assicurarne la riservatezza.

12.3. La documentazione relativa ai servizi tecnici contiene almeno i seguenti elementi:

a) la corrispondenza pertinente;

b) le annotazioni e le relazioni di valutazione;

c) le copie dei certificati di designazione.




Appendice 3

Requisiti generali riguardo al formato dei verbali di prova

1. Per ciascuno degli atti normativi figuranti nell’elenco di cui alla parte I dell’allegato IV, il verbale di prova è conforme alla norma EN ISO/IEC 17025:2005. Esso contiene in particolare le informazioni di cui al punto 5.10.2 di tale norma, ivi compresa la nota 1.

2. Il modello del verbale di prova è stabilito dall’autorità di omologazione conformemente alle sue norme di buona pratica.

3. Il verbale di prova è redatto nella lingua ufficiale della Comunità stabilita dall’autorità di omologazione.

4. In esso deve figurare inoltre almeno quanto segue:

a) l’identificazione del veicolo, del componente o dell’entità tecnica sottoposti alle prove;

b) una descrizione dettagliata delle caratteristiche del veicolo, del componente o dell’entità tecnica in relazione all’atto normativo corrispondente;

c) i risultati delle misurazioni indicate negli atti normativi pertinenti e, all’occorrenza, i limiti o le soglie da rispettare;

d) per ciascuna misurazione di cui al punto 4, lettera c), la relativa decisione: accettata o respinta;

e) una dichiarazione dettagliata di conformità alle varie disposizioni da rispettare, ossia le disposizioni per le quali non è necessario effettuare misurazioni.

Esempio per il punto 3.2.2 dell’allegato I della direttiva 76/114/CEE del Consiglio ( 63 ):

«Verificare che il numero d’identificazione del veicolo sia apposto in modo da evitare che sia cancellato o alterato»

il verbale reca una dicitura del tipo: «la punzonatura del numero d’identificazione del veicolo soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2.2 dell’allegato I»;

f) qualora siano autorizzati metodi di prova diversi da quelli prescritti negli atti normativi il verbale contiene una descrizione del metodo impiegato per effettuare la prova.

Lo stesso vale quando è consentita l’applicazione di disposizioni alternative previste negli atti normativi;

g) le fotografie scattate durante le prove, il cui numero è deciso dall’autorità di omologazione.

Nel caso di prove virtuali, le fotografie possono essere sostituite da stampe di schermate o altri elementi probanti adeguati;

h) le conclusioni tratte;

i) eventuali pareri o interpretazioni sono debitamente documentati e indicati in quanto tali nel verbale di prova.

5. Quando le prove sono effettuate su un veicolo, un componente o un’entità tecnica che combina una serie di caratteristiche più sfavorevoli per quanto riguarda il livello di prestazioni richiesto (ipotesi peggiore), il verbale di prova include una nota indicante il modo in cui il costruttore ha operato la sua scelta di concerto con l’autorità di omologazione.

▼M1




ALLEGATO VI

MODELLI DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(da utilizzare per l’omologazione tipo di un veicolo)

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE PER TIPO DI UN VEICOLO

Timbro dell’autorità di omologazione CE



Notifica riguardante:

di un tipo di:

— l’omologazione CE per tipo (1)

— l’estensione dell’omologazione CE per tipo (1)

— il rifiuto dell’omologazione CE per tipo (1)

— la revoca dell’omologazione CE per tipo (1)

— veicolo completo (1)

— veicolo completato (1)

— veicolo incompleto (1)

— veicolo con varianti complete e incomplete (1)

— veicolo con varianti completate e incomplete (1)

(1)   Cancellare la dicitura inutile.

ai sensi della direttiva 2007/46/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE/ o dal regolamento (CE) n. …/… () 

Numero di omologazione CE per tipo:

Motivo dell’estensione:

SEZIONE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Designazione/i commerciale/i ( 64 ):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1. Ubicazione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo ( 65 ):

▼M24

0.5. Ragione sociale e indirizzo del fabbricante del veicolo completo/completato () .

▼M24

0.5.1. Per i veicoli omologati in più fasi, ragione sociale e indirizzo del fabbricante della/e fase/i iniziali/precedenti del veicolo: …

▼M1

0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di montaggio:

0.9. Eventualmente, nome e indirizzo del rappresentante del costruttore:

SEZIONE II

Il sottoscritto certifica l’esattezza della descrizione del costruttore formulata nella scheda informativa allegata riguardante il/i veicolo/i sopra descritto/i (uno o più campioni del/i quale/i sono stati scelti dall’autorità che rilascia l’omologazione CE per tipo e presentato/i dal costruttore come prototipo/i del tipo da omologare) e che i risultati delle prove allegati alla scheda si riferiscono a tale tipo di veicolo.

1. Per veicoli completi, completati e loro varianti () :

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa ()  le prescrizioni tecniche di tutti gli atti normativi applicabili, come stabilito dall’allegato IV e dall’allegato XI ()  (4)  della direttiva 2007/46/CE.

2. Per veicoli incompleti/varianti () :

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa ()  le prescrizioni tecniche degli atti normativi elencati nella tabella della pagina 2.

3. L’omologazione è rilasciata/rifiutata/revocata () .

4. L’omologazione è rilasciata ai sensi dell’articolo 20 e la sua validità è pertanto limitata al [giorno/mese/anno].



(Luogo)

(Firma)

(Data)

Allegati

:

Fascicolo di omologazione.

Risultati delle prove (cfr. allegato VIII).

Nome/i e campione/i della firma della/e persona/e autorizzata/e a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle sue/loro mansioni nell’azienda.

NB: Se il presente modello è utilizzato per l’omologazione ai sensi degli articoli 20, 22 o 23, non deve recare la dicitura «Scheda di omologazione CE per tipo di un veicolo», tranne

 nel caso di cui all’articolo 20, qualora la Commissione abbia deciso di autorizzare uno Stato membro a rilasciare un’omologazione ai sensi della presente direttiva,

 nel caso di veicoli della categoria M1, omologati secondo la procedura di cui all’articolo 22.

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE PER TIPO DI VEICOLO

Pagina 2

La presente omologazione CE per tipo si basa, per varianti o versioni incomplete e completate di veicoli, sulla/e omologazione/i dei veicoli incompleti che seguono:

Fase 1: Costruttore del veicolo di base:

Numero di omologazione CE per tipo:

Data:

Applicabile alle varianti o versioni (a seconda dei casi):

Fase 2: Costruttore:

Numero di omologazione CE per tipo:

Data:

Applicabile alle varianti o versioni (a seconda dei casi):

Fase 3: Costruttore:

Numero di omologazione CE per tipo:

Data:

Applicabile alle varianti o versioni (a seconda dei casi):

Se l’omologazione comprende una o più varianti o versioni (a seconda dei casi) incomplete, elencare le varianti o versioni (a seconda dei casi) complete o quelle completate.

Variante/i complete/completate:

Elenco dei requisiti del tipo di veicolo, di variante o di versione incompleti omologati (tenendo conto eventualmente del campo d’applicazione e della più recente modifica per ciascuno degli atti normativi che seguono):



Voce

Elemento

Riferimento all’atto normativo

Ultima modifica

Applicabile alla variante o, se necessario, alla versione

 

 

 

 

 

(Indicare solo elementi per i quali esiste un’omologazione CE per tipo)

In caso di veicoli per uso speciale, di deroghe concesse o di particolari disposizioni applicate ai sensi dell’allegato XI e di deroghe concesse ai sensi dell’articolo 20:



Riferimento all’atto normativo

Numero della voce

Tipo di omologazione e natura della deroga

Applicabile alla variante o, se necessario, alla versione

 

 

 

 

▼M24

Appendice

Elenco degli atti normativi ai quali il tipo di veicolo è conforme

(da compilare solo in caso di omologazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3).



Oggetto (1)

Riferimento all'atto normativo (1)

Quale modificato da

Applicabile alle varianti

1.  Livello sonoro ammissibile

 

 

 

▼M23

1a.  Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

 

 

▼M24

2.  Emissioni

 

 

 

3.  Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore

 

 

 

 

 

 

(1)   In conformità all'allegato IV della presente direttiva

▼M10

MODELLO B

(da utilizzare per l’omologazione di un veicolo per quanto riguarda un sistema)

▼M1

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE PER TIPO

Timbro dell’autorità di omologazione CE

Notifica riguardante:



— l’omologazione CE per tipo (1)

right accolade di un tipo di sistema/tipo di veicolo rispetto a un sistema (1)

— l’estensione dell’omologazione CE per tipo (1)

— il rifiuto dell’omologazione CE per tipo (1)

— la revoca dell’omologazione CE per tipo (1)

 

(1)   Cancellare la dicitura inutile.

ai sensi della direttiva …/…/CE o del regolamento (CE) n. …/… () , modificata/o da ultimo dalla direttiva …/…/CE o dal regolamento (CE) n. …/… () 

Numero di omologazione CE per tipo:

Motivo dell’estensione:

SEZIONE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Eventuale/i designazione/i commerciale/i:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ( 66 ):

0.3.1. Ubicazione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo ( 67 ):

0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore:

0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di montaggio:

0.9. Rappresentante del costruttore

SEZIONE II

1. Altre eventuali informazioni: cfr. addendum

2. Servizio tecnico responsabile dell’effettuazione delle prove:

3. Data del verbale di prova

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

Allegati

:

Fascicolo di omologazione.

Verbale di prova.

Addendum

alla scheda di omologazione CE per tipo n. …

1. Informazioni supplementari

1.1. […]:

1.1.1. […]:

[…]

2. Numero di omologazione di tutti i componenti o entità tecniche installate sul tipo di veicolo ai sensi della presente direttiva o regolamento.

2.1. […]:

3. Osservazioni

3.1. […]:

MODELLO C

(da usare per l’omologazione per tipo di componenti/entità tecniche)

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE PER TIPO

Timbro dell’autorità di omologazione CE

Notifica riguardante:



— l’omologazione CE per tipo (1)

right accolade di un tipo di componente/entità tecnica (1)

— l’estensione dell’omologazione CE per tipo (1)

— il rifiuto dell’omologazione CE per tipo (1)

 

— la revoca dell’omologazione CE per tipo (1)

 

(1)   Cancellare la dicitura inutile.

ai sensi della direttiva …/…/CE o del regolamento (CE) n. …/… () , modificata/o da ultimo dalla direttiva …/…/CE o dal regolamento (CE) n. …/… () 

Numero di omologazione CE per tipo:

Motivo dell’estensione:

SEZIONE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul componente/sull’entità tecnica ()  ( 68 ):

0.3.1. Ubicazione della marcatura:

0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore:

0.7. Per componenti ed entità tecniche, posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE:

0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di montaggio:

0.9. Denominazione e indirizzo dell’(eventuale) rappresentante del costruttore:

SEZIONE II

1. Altre eventuali informazioni: cfr. addendum

2. Servizio tecnico responsabile dell’effettuazione delle prove:

3. Data del verbale di prova

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

Allegati

:

Fascicolo di omologazione.

Verbale di prova.

Addendum

alla scheda di omologazione CE per tipo n. …

1. Informazioni supplementari

1.1. […]:

1.1.1. […]:

[…]

2. Eventuali restrizioni all’uso del dispositivo

2.1. […]:

3. Osservazioni

3.1. […]:

▼M10

MODELLO D

(da utilizzare per l’omologazione individuale armonizzata di un veicolo a norma dell’articolo 24)

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE INDIVIDUALE DEL VEICOLO



image

Nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail dell’autorità preposta all’omologazione individuale

Comunicazione relativa all’omologazione individuale del veicolo a norma dell’articolo 24 della direttiva 2007/46/CE

Sezione 1

Il sottoscritto [… nome e funzione] certifica che il veicolo:

0.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore):…

0.2.



Tipo:

Variante:

Versione:

0.2.1.

Nome commerciale: …

0.4.

Categoria del veicolo ( 69 ): …

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore: …

0.6.

Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Collocazione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9.

Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante del costruttore:

0.10.

Numero di identificazione del veicolo:

presentato per l’omologazione il

[……data della domanda]

da

[…… nome e indirizzo del richiedente]

è omologato a norma dell’articolo 24 della direttiva 2007/46/CE. In fede di che, è stato assegnato un seguente numero di omologazione: …

Il veicolo è conforme all’allegato IV, appendice 2, della direttiva 2007/46/CE e può essere immatricolato definitivamente, senza ulteriori omologazioni, negli Stati membri con circolazione a destra/sinistra ( 70 ) che utilizzano le unità metriche/britanniche (70)  per il tachimetro.



(Luogo) (Data)

(Firma) (1)

(Timbro dell’autorità di omologazione)

[…]

[…]

[…]

(1)   O una rappresentazione visiva di una «firma elettronica avanzata» in conformità alla direttiva 1999/93/CE, compresi i dati per la verifica.

Allegati

Due fotografie ( 71 ) del veicolo (risoluzione minima 640x480 pixel, ~7x10 cm)

Sezione 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.

Numero di assi: … edi ruote: …

1.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

3.

Assi motori (numero, posizione, interconnessione): …

Principali dimensioni

4.

Interasse ( 72 ): … mm

4.1.

Distanza tra assi: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.

Lunghezza: … mm

6.

Larghezza: … mm

7.

Altezza: … mm

Masse

13.

Massa del veicolo in ordine di marcia: … kg ( 73 )

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ogni asse: 1. … kg 2. … kg 3. … kg

16.4.

Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione: … kg

18.

Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.

Rimorchio a timone: …kg

18.2.

Semirimorchio: …kg

18.3.

Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.

Rimorchio non frenato: …kg

19.

Massa massima verticale statica tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: …

Propulsione

20.

Costruttore del motore: …

21.

Codice del motore indicato sul motore: …

22.

Principio di funzionamento: …

23.

Esclusivamente elettrico: sì/no ( 74 )

23.1.

Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (74) 

24.

Numero e disposizione dei cilindri: …

25.

Cilindrata: …cm3

26.

Carburante: diesel/benzina/GPL/GN – biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno (74) 

26.1.

Monocarburante/bicarburante/policarburante (74) 

27.

Potenza massima netta ( 75 ): … kW a … giri/min-1 o potenza nominale continua massima (motore elettrico) … kW (74) 

Velocità massima

29.

Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.

Carreggiata dell’asse/degli assi: 1. … mm 2. … mm 3. … mm

35.

Insieme pneumatico-ruota: …

Carrozzeria

38.

Codice per la carrozzeria ( 76 ): …

40.

Colore del veicolo ( 77 ): …

41.

Numero e configurazione delle porte: …

42.

Numero di posti a sedere (incluso quello del conducente) ( 78 ): …

42.1.

Sedili destinati a essere utilizzati solo quando il veicolo è fermo: …

42.3.

Numero di posti accessibili agli utenti con sedia a rotelle: …

Dispositivo di aggancio

44.

Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato): …

Prestazioni ambientali

46.

Livello sonoro

con veicolo fermo: … dB(A) a regime: … min-1

con veicolo in marcia: … dB(A)

47.

Livello delle emissioni di gas di scarico ( 79 ): euro …

Altre legislazioni: …

49.

Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica ( 80 ):

1. tutti i motopropulsori eccetto i veicoli esclusivamente elettrici



 

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Misto:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Ponderato, misto

… g/km

… l/100 km

2. Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna (OVC)

Consumo di energia elettrica [ponderato, misto (74) ] …Wh/km

52.

Osservazioni

53.

Informazioni aggiuntive [chilometraggio ( 81 ), …]

Note esplicative relative all’allegato VI modello D

▼M1




ALLEGATO VII

SISTEMA DI NUMERAZIONE DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE PER TIPO ( 82 )

1. Il numero di omologazione CE per tipo è costituito da 4 sezioni per l’omologazione del veicolo completo e da 5 sezioni per l’omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche, come di seguito indicato. In ogni caso, le sezioni sono separate da un asterisco.

Sezione 1

:

La lettera «e» minuscola seguita dal numero distintivo dello Stato membro che rilascia l’omologazione CE per tipo:

1

per la Germania;

2

per la Francia;

3

per l’Italia;

4

per i Paesi Bassi;

5

per la Svezia;

6

per il Belgio;

7

per l’Ungheria;

8

per la Repubblica ceca;

9

per la Spagna;

11

per il Regno Unito;

12

per l’Austria;

13

per il Lussemburgo;

17

per la Finlandia;

18

per la Danimarca;

19

per la Romania;

20

per la Polonia;

21

per il Portogallo;

23

per la Grecia;

24

per l’Irlanda;

25

per la Croazia;

26

per la Slovenia;

27

per la Slovacchia;

29

per l’Estonia;

32

per la Lettonia;

34

per la Bulgaria;

36

per la Lituania;

49

per Cipro;

50

per Malta.

Sezione 2

:

Il numero della direttiva o del regolamento di base.

▼M26

In caso di omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti contemplati nelle misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009, il riferimento al regolamento di base deve essere il numero del regolamento (ossia dell'atto di esecuzione) adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere dalla a) alla e), del regolamento (CE) n. 661/2009.

▼M1

Sezione 3

:

▼M26

Il numero della direttiva o del regolamento recanti modifica più recenti, contenenti atti di esecuzione applicabili all'omologazione conformemente ai seguenti trattini. Tuttavia, nel caso in cui tale direttiva o regolamento recanti modifica o tale atto di esecuzione applicabile non esistano, il numero di cui alla sezione 2 viene ripetuto nella sezione 3:

▼M1

 Nel caso dell’omologazione CE per tipo di un veicolo completo, si intende la direttiva o il regolamento più recenti che modifichino uno o più articoli della direttiva 2007/46/CE.

 Nel caso dell’omologazione CE per tipo di un veicolo completo rilasciata secondo la procedura dell’articolo 22, si intende la direttiva o il regolamento più recenti che modifichino uno o più articoli della direttiva 2007/46/CE, tranne le prime 2 cifre che vengono sostituite dalle lettere maiuscole KS.

 Ciò significa la direttiva o il regolamento più recenti che contengano i requisiti effettivi che il sistema, il componente o l’entità tecnica devono soddisfare.

▼M26

 Con ciò s'intende il regolamento più recente recante modifiche delle misure di esecuzione del regolamento (CE) n. 661/2009 al quale è conforme un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente.

▼M1

 Se una direttiva o un regolamento, contenenti i propri atti di attuazione, prevedono norme tecniche diverse che vanno attuate a partire da date specifiche, alla sezione 3 va aggiunto un carattere alfabetico per contraddistinguere la norma in base alla quale è stata rilasciata l’omologazione. Se sono interessate varie categorie di veicoli, il carattere può anche riferirsi a una categoria di veicoli specifica. Il carattere alfabetico sarà separato dal numero da un asterisco.

Sezione 4

:

Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) per omologazioni CE per tipo di veicoli completi o di 4 o 5 cifre per omologazioni CE per tipo ai sensi di una direttiva o di un regolamento particolari, indicante il numero di base dell’omologazione per tipo. La sequenza inizia con 0001 per ciascuna direttiva o ciascun regolamento di base.

Sezione 5

:

Un numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) per indicare l’estensione. La sequenza inizia con 00 per ciascun numero di omologazione di base.

2. Per l’omologazione di un veicolo completo, la sezione 2 è omessa.

In caso di omologazione nazionale per tipo rilasciata a veicoli prodotti in piccole serie ai sensi dell’articolo 23, la sezione 3 va sostituita dalle lettere maiuscole NKS.

3. La sezione 5 è omessa solo sulla/e targhetta/e regolamentare/i del veicolo.

4. Configurazione dei numeri di omologazione per tipo

4.1. Esempio di una terza omologazione per tipo (finora senza estensione) rilasciata dalla Francia

a) in base alla direttiva 71/320/CEE:

e2*71/320*2002/78*00003*00

b) in base alla direttiva 2005/55/CE:

e2*2005/55*2006/51 D*00003*00 — in caso di direttiva o di regolamento con diverse prescrizioni tecniche (cfr. sezione 3).

▼M26

c) in base al regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione ( 83 ) (relativo a tergicristalli e lavacristalli)

e2*1008/2010*1008/2010*00003*00

d) in base al regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione ( 84 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 249/2012 della Commissione ( 85 ) (relativo alle iscrizioni regolamentari)

e2*19/2011*249/2012*0003*00

▼M1

4.2. Esempio di 2a estensione della 4a omologazione di un veicolo, rilasciata dal Regno Unito:

e11*2007/46*0004*02

4.3. Esempio di omologazione CE per tipo di un veicolo completo, rilasciata dal Lussemburgo ai sensi dell’articolo 22 a un veicolo prodotto in piccola serie:

e13*KS07/46*0001*00.

4.4. Esempio di omologazione nazionale per tipo di un veicolo prodotto in piccola serie rilasciata dai Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 23:

e4*NKS*0001*00.

4.5. Esempio di numero di omologazione per tipo da iscrivere sulla/e targhetta/e regolamentare/i di un veicolo:

e11*2007/46*0004.

▼M26

5. L'allegato VII non si applica alle omologazioni rilasciate ai sensi dei regolamenti UNECE elencati nell'allegato IV, poiché il relativo sistema di numerazione è indicato nei rispettivi regolamenti UNECE. Tuttavia, l'allegato VII si applica alle omologazioni CE rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 661/2009, che si basano su regolamenti UNECE (vale a dire veicoli che integrano nuove tecnologie, componenti ed entità tecniche indipendenti omologati CE, prove virtuali e prove interne). In questo caso, si applica il seguente sistema di numerazione:

Sezione 1: come sopra

Sezione 2: «661/2009» (ossia regolamento sulla sicurezza generale)

Sezione 3: La prima parte è il numero del regolamento UNECE seguito da «R-», la seconda parte è la serie di modifiche, o «00» se si tratta della serie originale, seguita da «-» e la terza parte è il supplemento (eventualmente preceduto da zeri non significativi) o «00» se non esiste alcun supplemento alla serie pertinente.

Sezione 4: come sopra

Sezione 5: come sopra

Esempi:

e1*661/2009*13-HR-10-05*00001*00

(rilasciata dalla Germania a norma del regolamento UNECE n. 13-H, serie 10 di modifiche, supplemento 5, prima omologazione rilasciata, nessuna estensione)

e25*661/2009*28R-00-03*0123*05

(rilasciata dalla Croazia a norma del regolamento UNECE n. 28, serie di modifiche originale, supplemento 3, prima, seconda e terza omologazione rilasciate, 5 estensione).

▼M1




Appendice

Marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche

1. Il marchio di omologazione CE di componenti ed entità tecniche è costituito da:

1.1. un rettangolo in cui è iscritta la lettera «e» minuscola seguita dalla/e lettera/e o dal numero distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE del componente o dell’entità tecnica:

1

per la Germania,

2

per la Francia,

3

per l’Italia,

4

per i Paesi Bassi,

5

per la Svezia,

6

per il Belgio,

7

per l’Ungheria,

8

per la Repubblica ceca,

9

per la Spagna,

11

per il Regno Unito,

12

per l’Austria,

13

per il Lussemburgo,

17

per la Finlandia,

18

per la Danimarca,

19

per la Romania,

20

per la Polonia

21

per il Portogallo,

23

per la Grecia,

24

per l’Irlanda,

25

per la Croazia,

26

per la Slovenia,

27

per la Slovacchia,

29

per l’Estonia,

32

per la Lettonia,

34

per la Bulgaria,

36

per la Lituania,

49

per Cipro,

50

per Malta.

1.2. In prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» figurante nella sezione 4 del numero di omologazione preceduto dalle 2 cifre indicanti il numero progressivo attribuito all’ultima modifica tecnica di rilievo dei pertinenti regolamenti o direttive particolari.

1.3. Uno o più simboli aggiuntivi disposti sopra il rettangolo, che consentano l’identificazione di determinate caratteristiche. Questa informazione supplementare è specificata nei regolamenti o nelle direttive pertinenti particolari.

2. Il marchio di omologazione del componente o dell’entità tecnica è apposto in modo da risultare indelebile e chiaramente leggibile.

3. Nell’addendum è raffigurato un esempio di marchio di omologazione di un componente o di un’entità tecnica.

▼M26

4. La presente appendice non si applica alle omologazioni rilasciate ai sensi dei regolamenti UNECE elencati nell'allegato IV, poiché le relative disposizioni dei marchi di omologazione sono indicate nei rispettivi regolamenti UNECE. Tuttavia, la presente appendice si applica alle omologazioni CE di componenti ed entità tecniche indipendenti rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 661/2009, che si basano su regolamenti UNECE (ossia componenti o entità tecniche indipendenti che integrano nuove tecnologie). In questo caso, si applica la seguente disposizione delle marcature:

Il marchio di omologazione distintivo deve essere quello prescritto nel pertinente regolamento UNECE e come se fosse rilasciato con un'omologazione convenzionale a norma di un regolamento UNECE, tuttavia, si deve tener conto di quanto segue:

Quando è prescritto un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E», questo non deve essere un cerchio, ma un rettangolo. La sua altezza (a) deve corrispondere almeno alla lunghezza del diametro prescritta e la sua larghezza deve superare tale valore (vale a dire > a). Al posto della lettera maiuscola «E» si deve usare la lettera minuscola «e», seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE del componente o dell'entità tecnica indipendente.

Esempio:

image

(rilasciata dalla Germania, in base al regolamento UNECE n. 28, serie originale, prima omologazione rilasciata, ad un dispositivo di segnalazione acustica di classe II che integra nuove tecnologie)

▼M1




Addendum all’appendice 1

Esempio di marchio di omologazione di un componente o di un’entità tecnica

image

Legenda: l’omologazione del componente è stata rilasciata dal Belgio col numero 0004. 01 è un numero progressivo che indica il livello dei requisiti tecnici soddisfatti dal componente. Il numero progressivo è attribuito conformemente alla direttiva particolare o al regolamento pertinente.

NB: in questo esempio non figurano i simboli aggiuntivi.

▼M28




ALLEGATO VIII

RISULTATI DELLE PROVE

(Da compilare a cura dell’autorità di omologazione e da allegare alla scheda di omologazione CE)

Per ciascun caso occorre precisare a quale variante o versione si riferiscono le informazioni. Non è ammesso più di un risultato per versione. Tuttavia, per una versione è ammessa una combinazione di più risultati indicante il caso peggiore. In quest’ultimo caso, una nota deve indicare che per le voci contrassegnate da (*) sono forniti solo i risultati relativi al caso peggiore.

1.    Risultati delle prove del livello sonoro

Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando un atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: …



Variante/Versione:

In movimento (dB(A)/E):

Da fermo (dB(A)/E):

a (min– 1):

2.    Risultati delle prove delle emissioni di gas di scarico

2.1.    Emissioni dei veicoli a motore sottoposti a prova nel quadro della procedura di prova per i veicoli leggeri

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando l’atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: …

Carburante/i ( 86 ) … (diesel, benzina, GPL, gas naturale, bicarburante: benzina/gas naturale, GPL, gas naturale/biometano, policarburante: benzina/etanolo …).

2.1.1.   Prova di tipo 1 ( 87 ), ( 88 ) (emissioni del veicolo durante il ciclo di prova dopo un avviamento a freddo)



Valori medi NEDC, valori massimi WLTP

Variante/Versione:

CO (mg/km)

THC (mg/km)

NMHC (mg/km)

NOx (mg/km)

THC + NOx (mg/km)

Massa di particolato (PM) (mg/km)

Numero di particelle (PN) (#/km) (1)



Prova di correzione della temperatura ambiente (ATCT)

Famiglia ATCT

Famiglia di interpolazione

►M30  Famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento ◄

►M30  … ◄

►M30  … ◄



Fattori di correzione della famiglia

Famiglia ATCT

FCF

2.1.2.   Prova di tipo 2 ( 89 ), ( 90 ) (dati sulle emissioni da utilizzare in sede di omologazione ai fini del controllo tecnico)

Tipo 2, prova a regime minimo inferiore:



Variante/Versione:

CO (% vol.)

Regime del motore (min–1)

Temperatura dell’olio del motore (°C)

Tipo 2, prova a regime minimo accelerato:



Variante/Versione:

CO (% vol.)

Valore lambda

Regime del motore (min–1)

Temperatura dell’olio del motore (°C)

2.1.3.

Prova di tipo 3 (emissioni di gas dal basamento): …

2.1.4.

Prova di tipo 4 (emissioni per evaporazione): … g/prova

2.1.5.

Prova di tipo 5 (durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento):

 Distanza percorsa (km)(ad esempio 160 000 km): …

 Fattore di deterioramento FD: calcolato/assegnato ( 91 )

 Valori:

 



Variante/Versione:

CO

THC

NMHC

NOx

THC + NOx

Massa di particolato (PM)

Numero di particelle (PN) (1)

2.1.6.

Prova di tipo 6 (emissioni medie a basse temperature ambiente):



Variante/Versione:

CO (g/km)

THC (g/km)

2.1.7.

OBD: sì/no ( 92 )

2.2.    Emissioni provenienti da motori sottoposti a prova nel quadro della procedura di prova per i veicoli pesanti.

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando l’atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: …

Carburante/i ( 93 ) … (diesel, benzina, GPL, gas naturale, etanolo …)

2.2.1.   Risultati della prova ESC ( 94 ), ( 95 ), ( 96 )



Variante/Versione:

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Massa di particolato (mg/kWh)

Numero di particelle (#/kWh) (1)

2.2.2.   Risultati della prova ELR ( 97 )



Variante/Versione:

Valore dei fumi: … m– 1

2.2.3.   Risultato della prova ETC ( 98 ), ( 99 )



Variante/Versione:

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh) (1)

CH4 (mg/kWh) (1)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Massa di particolato (mg/kWh)

Numero di particelle (#/kWh) (1)

2.2.4.   Prova a regime minimo ( 100 )



Variante/Versione:

CO (% vol.)

Valore lambda (1)

Regime del motore (min-1)

Temperatura dell’olio del motore (K)

2.3.    Fumi dei motori diesel

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione. Quando l’atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: ….

2.3.1.   Risultati della prova in accelerazione libera



Variante/Versione:

Valore corretto del coefficiente di assorbimento (m– 1)

Regime minimo normale

Regime massimo

Temperatura dell’olio (min./max.)

3.    Risultati delle prove delle emissioni di CO2, del consumo di carburante/energia elettrica e dell’autonomia elettrica

Numero dell’atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile all’omologazione: …

3.1.    Veicoli con motore a combustione interna, compresi i veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC) ( 101 ) ( 102 )



Variante/Versione:

Emissioni massiche di CO2 (ciclo urbano) (g/km)

Emissioni massiche di CO2 (ciclo extraurbano) (g/km)

Emissioni massiche di CO2 (ciclo misto) (g/km)

Consumo di carburante (ciclo urbano) (l/100 km) (1)

Consumo di carburante (ciclo extraurbano) (l/100 km) (1)

Consumo di carburante (ciclo misto) (l/100 km) (1)

(1)   L’unità di misura «l/100 km» è sostituita da «m3/100 km» per i veicoli a GN e a H2GN e da «kg/100 km» per i veicoli a idrogeno.



Identificatore della famiglia di interpolazione (1)

Variante/Versioni

(1)   Il formato dell’identificatore della famiglia di interpolazione è indicato nell’allegato XXI, punto 5.0, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

▼M30 —————

▼M28



Risultati:

Identificatore della famiglia di interpolazione

►M30  Identificatore della famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento ◄

VH

VM (se del caso)

VL (se del caso)

►M30  V rappresentativo ◄

Emissioni massiche di CO2, fase LOW (g/km)

 

Emissioni massiche di CO2, fase MID (g/km)

 

Emissioni massiche di CO2, fase HIGH (g/km)

 

Emissioni massiche di CO2, fase EXTRA-HIGH (g/km)

 

Emissioni massiche di CO2 (ciclo misto) (g/km)

 

Consumo di carburante, fase LOW (l/100 km m3/100 km kg/100 km)

 

Consumo di carburante, fase MID (l/100 km m3/100 km kg/100 km)

 

Consumo di carburante, fase HIGH (l/100 km m3/100 km kg/100 km)

 

Consumo di carburante, fase EXTRA-HIGH (l/100 km m3/100 km kg/100 km)

 

Consumo di carburante (ciclo misto) (l/100 km m3/100 km kg/100 km)

 

f0

 

f1

 

f2

 

RR

 

Delta Cd*A (per VL, se del caso, confrontato con VH)

 

Massa di prova

 

▼M30

Zona anteriore (m2) (solo per veicoli della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento)

 

 

 

 

▼M30

Da riprodurre per ciascuna famiglia di interpolazione.

▼M28

3.2.    Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC) ( 103 )



Variante/Versione:

Emissioni massiche di CO2 (condizione A, ciclo misto) (g/km)

Emissioni massiche di CO2 (condizione B, ciclo misto) (g/km)

Emissioni massiche di CO2 (ponderate, ciclo misto) (g/km)

Consumo di carburante (condizione A, ciclo misto) (l/100 km) (g)

Consumo di carburante (condizione B, ciclo misto) (l/100 km) (g)

Consumo di carburante (ponderato, ciclo misto) (l/100 km) (g)

Consumo di energia elettrica (condizione A, ciclo misto) (Wh/km)

Consumo di energia elettrica (condizione B, ciclo misto) (Wh/km)

Consumo di energia elettrica (ponderato, ciclo misto) (Wh/km)

Autonomia in modalità esclusivamente elettrica (km)



Numero della famiglia di interpolazione

Variante/Versioni

▼M30 —————

▼M28



Risultati:

Identificatore della famiglia di interpolazione

►M30  Identificatore della famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento ◄

VH

VM (se del caso)

VL (se del caso)

►M30  V rappresentativo ◄

Emissioni massiche di CO2 in modalità charge-sustaining, fase LOW (g/km)

 

 

Emissioni massiche di CO2 in modalità charge-sustaining, fase MID (g/km)

 

 

Emissioni massiche di CO2 in modalità charge-sustaining, fase HIGH (g/km)

 

 

Emissioni massiche di CO2 in modalità charge-sustaining, fase EXTRA-HIGH (g/km)

 

 

Emissioni massiche di CO2 in modalità charge-sustaining (ciclo misto) (g/km)

 

 

Emissioni massiche di CO2 in modalità charge-depleting (ciclo misto) (g/km)

 

 

 

 

Emissioni massiche di CO2 (ponderate, ciclo misto) (g/km)

 

 

 

 

Consumo di carburante in modalità charge-sustaining, fase LOW (l/100 km)

 

 

Consumo di carburante in modalità charge-sustaining, fase MID (l/100 km)

 

 

Consumo di carburante in modalità charge-sustaining, fase HIGH (l/100 km)

 

 

Consumo di carburante in modalità charge-sustaining, fase EXTRA-HIGH (l/100 km)

 

 

Consumo di carburante in modalità charge-sustaining (ciclo misto) (l/100 km)

 

 

Consumo di carburante in modalità charge-depleting (ciclo misto) (l/100 km)

 

 

Consumo di carburante (ponderato, ciclo misto) (l/100 km)

 

 

ECAC,weighted

 

 

EAER (ciclo misto)

 

 

EAERcity

 

 

f0

 

 

f1

 

 

f2

 

 

RR

 

 

Delta Cd*A (per VL o VM confrontato con VH)

 

 

Massa di prova

 

 

▼M30

Zona anteriore (m2) (solo per veicoli della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento)

 

 

 

 

▼M28

Da riprodurre per ciascuna famiglia di interpolazione.

3.3.    Veicoli esclusivamente elettrici ( 104 )



Variante/Versione:

Consumo di energia elettrica (Wh/km)

Autonomia (km)



Numero della famiglia di interpolazione

Variante/Versioni

▼M30 —————

▼M28



Risultati:

Identificatore della famiglia di interpolazione

►M30  Identificatore della famiglia di matrici ◄

VH

VL

►M30  V rappresentativo ◄

Consumo di energia elettrica (ciclo misto) (Wh/km)

 

Autonomia in modalità esclusivamente elettrica (ciclo misto) (km)

 

Autonomia in modalità esclusivamente elettrica (ciclo urbano) (km)

 

f0

 

f1

 

f2

 

RR

 

Delta Cd*A (per VL confrontato con VH)

 

Massa di prova

 

▼M30

Zona anteriore (m2) (solo per veicoli della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento)

 

 

 

▼M28

3.4.    Veicoli a idrogeno con pile a combustibile ( 105 )



Variante/Versione:

Consumo di carburante (kg/100 km)



 

Variante/Versione:

Variante/Versione:

Consumo di carburante (ciclo misto) (kg/100 km)

f0

f1

f2

RR

Massa di prova

 

▼M30

3.5.    Rapporto o rapporti in uscita dallo strumento di correlazione in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1151

Da riprodurre per ciascuna famiglia di interpolazione:

Identificatore della famiglia di interpolazione [Nota a piè di pagina: «Numero di omologazione + numero progressivo della famiglia di interpolazione»]: …

Rapporto VH: …

Rapporto VL (se del caso): …

3.5.1.   Fattore di deviazione (se del caso)

Da riprodurre per ciascuna famiglia di interpolazione:

Identificatore della famiglia di interpolazione [Nota a piè di pagina: «Numero di omologazione + numero progressivo della famiglia di interpolazione»]: …

3.5.2.   Fattore di verifica (se del caso)

Da riprodurre per ciascuna famiglia di interpolazione:

Identificatore della famiglia di interpolazione [Nota a piè di pagina: «Numero di omologazione + numero progressivo della famiglia di interpolazione»]: …

▼M28

4.    Risultati delle prove dei veicoli dotati di una o più eco-innovazioni ( 106 ) ( 107 ) ( 108 )

A norma del regolamento n. 83 (se del caso)



 

Variante/Versione …

Decisione con cui si approva l’eco-innovazione (1)

Codice dell’eco-innovazione (2)

Ciclo di tipo 1/I (NEDC/WLTP)

1.  Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento (g/km)

2.  Emissioni di CO2 del veicolo dotato dell’eco-innovazione (g/km)

3.  Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento nel ciclo di prova di tipo 1 (3)

4.  Emissioni di CO2 del veicolo dotato dell’eco-innovazione nel ciclo di prova di tipo 1 (= punto 3.5.1.3 dell’allegato I)

5.  Tasso di utilizzazione (UF), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento

Riduzione delle emissioni di CO2 ((1 – 2) – (3 – 4)) * 5

xxx/201x

 

Riduzione totale delle emissioni di CO2 nel ciclo NEDC (g/km) (4)

(h4)  Numero della decisione della Commissione con cui si approva l’eco-innovazione.

(h5)  Attribuito dalla decisione della Commissione con cui si approva l’eco-innovazione.

(h6)  Se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prova di tipo 1, questo valore deve essere quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.

(h7)  Somma delle riduzioni delle emissioni di CO2 di ciascuna eco-innovazione nella prova di tipo I ai sensi del regolamento UNECE n. 83.

In conformità all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 (se del caso)



 

Variante/Versione …

Decisione con cui si approva l’eco-innovazione (1)

Codice dell’eco-innovazione (2)

Ciclo di tipo 1/I (NEDC/WLTP)

1.  Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento (g/km)

2.  Emissioni di CO2 del veicolo dotato dell’eco-innovazione (g/km)

3.  Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento nel ciclo di prova di tipo 1 (3)

4.  Emissioni di CO2 del veicolo dotato dell’eco-innovazione nel ciclo di prova di tipo 1

5.  Tasso di utilizzazione (UF), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento

Riduzione delle emissioni di CO2 ((1 – 2) – (3 – 4)) * 5

xxx/201x

 

Riduzione totale delle emissioni di CO2 nel ciclo WLTP (g/km) (4)

 

(h4)  Numero della decisione della Commissione con cui si approva l’eco-innovazione.

(h5)  Attribuito dalla decisione della Commissione con cui si approva l’eco-innovazione.

(h6)  Se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prova di tipo 1, questo valore deve essere quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.

(h7)  Somma delle riduzioni delle emissioni di CO2 di ciascuna eco-innovazione nella prova di tipo 1 ai sensi dell’allegato XXI, suballegato 4, del regolamento n. 2017/1151.

4.1.    Codice generale della/e eco-innovazione/i ( 109 ): …

Note esplicative

(h) Eco-innovazioni.




ALLEGATO IX

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

0.   OBIETTIVI

Il certificato di conformità è una dichiarazione che il costruttore del veicolo rilascia all’acquirente che attesta che il veicolo acquistato rispetta la legislazione in vigore nell’Unione europea al momento in cui esso è stato costruito.

Il certificato di conformità permette inoltre alle autorità competenti degli Stati membri di immatricolare i veicoli senza dover chiedere al richiedente di corredare la domanda di una documentazione tecnica supplementare.

A tale fine, il certificato di conformità deve riportare:

a) il numero di identificazione del veicolo (Vehicle Identification Number - VIN);

b) le caratteristiche tecniche esatte del veicolo (non è consentito indicare alle varie voci intervalli di valori).

1.   DESCRIZIONE GENERALE

1.1. Il certificato di conformità deve essere costituito da due parti:

a) PAGINA 1 - dichiarazione di conformità del costruttore. Lo stesso modello è comune a tutte le categorie di veicoli;

b) PAGINA 2 - descrizione tecnica delle principali caratteristiche del veicolo. Il modello della pagina 2 è adattato a ogni singola categoria di veicoli.

1.2. Le dimensioni massime del certificato di conformità devono essere quelle del formato A4 (210×297 mm) o di un pieghevole di formato non superiore ad A4.

1.3. Fatte salve le disposizioni di cui alla parte O, lettera b), valori e unità indicati nella seconda parte devono essere quelli della documentazione di omologazione per tipo dei pertinenti atti normativi. Per i controlli di conformità della produzione i valori vanno verificati con i metodi fissati nei pertinenti atti normativi. Occorre tenere conto delle tolleranze ammesse in tali atti normativi.

2.   DISPOSIZIONI PARTICOLARI

2.1. Il modello «A» del certificato di conformità (veicolo completo) riguarda i veicoli che possono essere usati su strada senza che siano necessarie ulteriori fasi di omologazione.

2.2. Il modello «B» del certificato di conformità (veicoli completati) riguarda i veicoli per i quali sono necessarie ulteriori fasi di omologazione.

Questo è il normale risultato di un processo di omologazione in più fasi (per esempio: un autobus costruito in una seconda fase su telaio di un costruttore di veicoli).

Le caratteristiche supplementari, che si aggiungono via via nel processo in più fasi, vanno brevemente descritte.

2.3. Il modello «C» del certificato di conformità (veicoli incompleti) riguarda i veicoli che hanno bisogno di un’ulteriore fase di omologazione (ad esempio: telai di autocarri).

Esclusi i trattori per semirimorchi, i certificati di conformità riguardanti i veicoli cabinati appartenenti alla categoria «N» devono seguire il modello «C».

PARTE I

VEICOLI COMPLETI E COMPLETATI

MODELLO A1 — PAGINA 1

VEICOLI COMPLETI

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Pagina 1

Il sottoscritto [… (nome, cognome e qualifica)] certifica che il veicolo:

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2. Tipo: …

 Variante ( 110 ): …

 Versione (110) : …

0.2.1. Denominazione commerciale: …

0.4. Categoria del veicolo: …

0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore: …

0.6. Posizione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Posizione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9. Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore: …

0.10. Numero di identificazione del veicolo: …

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell’omologazione (… numero di omologazione, compreso il numero dell’estensione) rilasciata in data (… data del rilascio) e

può essere immatricolato a titolo definitivo negli Stati membri aventi circolazione a destra/sinistra ( 111 ) e che usano unità metriche/imperiali ( 112 ) per il tachimetro e unità metriche/imperiali (112)  per il contachilometri (se del caso) ( 113 ).



(Luogo) (Data): …

(Firma): …

MODELLO A2 — PAGINA 1

VEICOLI COMPLETI OMOLOGATI IN PICCOLE SERIE



[Anno]

[Numero progressivo]

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Pagina 1

Il sottoscritto [… (nome, cognome e qualifica)] certifica che il veicolo:

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2. Tipo: …

 Variante (110) : …

 Versione (110) : …

0.2.1. Denominazione commerciale: …

0.4. Categoria del veicolo: …

0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore: …

0.6. Posizione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Posizione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9. Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore: …

0.10. Numero di identificazione del veicolo: …

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell’omologazione (… numero di omologazione, compreso il numero dell’estensione) rilasciata in data (… data del rilascio) e

può essere immatricolato a titolo definitivo negli Stati membri aventi circolazione a destra/sinistra (111)  e che usano unità metriche/imperiali (112)  per il tachimetro e unità metriche/imperiali (112)  per il contachilometri (se del caso) (113) .



(Luogo) (Data): …

(Firma): …

MODELLO B — PAGINA 1

VEICOLI COMPLETATI

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Pagina 1

Il sottoscritto [… (nome, cognome e qualifica)] certifica che il veicolo:

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2. Tipo: …

 Variante (110) : …

 Versione (110) : …

0.2.1. Denominazione commerciale: …

0.2.2. Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale/precedente (elencare le informazioni per ciascuna fase):

 Tipo: …

 Variante (110) : …

 Versione (110) : …

Numero di omologazione e numero di estensione …

0.4. Categoria del veicolo: …

0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore: …

0.5.1. Per i veicoli omologati in più fasi, denominazione e indirizzo del costruttore del veicolo nelle fasi iniziali/precedenti:…

0.6. Posizione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Posizione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9. Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore: …

0.10. Numero di identificazione del veicolo: …

a) è stato completato e modificato ( 114 ) come segue: … e

b) è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell’omologazione (… numero di omologazione, compreso il numero dell’estensione) rilasciata in data (… data del rilascio) e

c) può essere immatricolato a titolo definitivo negli Stati membri aventi circolazione a destra/sinistra (111)  e che usano unità metriche/imperiali (112)  per il tachimetro e unità metriche/imperiali (112)  per il contachilometri (se del caso) (113) .



(Luogo) (Data): …

(Firma): …

Allegati: certificato di conformità rilasciato in ciascuna delle fasi precedenti.

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA М1

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

1. Numero di assi: … e di ruote: …

3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

4. Passo ( 115 ): … mm

4.1. Distanza tra gli assi:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5. Lunghezza: … mm

6. Larghezza: … mm

7. Altezza: … mm

13. Massa in ordine di marcia: … kg

13.2. Massa effettiva del veicolo: … kg

16. Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.4. Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

18. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1. Rimorchio a timone: … kg

18.3. Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4. Rimorchio non frenato: … kg

19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

20. Costruttore del motore: …

21. Codice del motore riportato sul motore: …

22. Principio di funzionamento: …

23. Esclusivamente elettrico: sì/no (114) 

23.1. Classe di veicolo ibrido [elettrico]: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/ NOVC-FCHV (114) 

24. Numero e disposizione dei cilindri: …

25. Cilindrata: … cm3

26. Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (114) 

26.1. Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (114) 

26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (114) 

27. Potenza massima

27.1. Potenza massima netta ( 116 ): … kW a … min–1 (motore a combustione interna) (114) 

27.2. Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (114)  ( 117 )

27.3. Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.4. Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

29. Velocità massima: … km/h

30. Carreggiata degli assi:

1. … mm

2. … mm

3. … mm

35. Combinazione ruote/pneumatici / classe di resistenza al rotolamento (se del caso) ( 118 ): …

36. Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (114) 

38. Codice della carrozzeria ( 119 ): …

40. Colore del veicolo ( 120 ): …

41. Numero e configurazione delle porte: …

42. Numero dei posti a sedere (compreso quello del conducente) ( 121 ): …

42.1. Sedili destinati a essere utilizzati solo quando il veicolo è fermo: …

42.3. Numero dei posti accessibili da parte di utenti su sedia a rotelle: …

46. Livello sonoro

 A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … min–1

 A veicolo in marcia: … dB(A)

47. Livello delle emissioni allo scarico ( 122 ): Euro …

47.1. Parametri per le prove delle emissioni

47.1.1 Massa di prova, kg: …

47.1.2. Zona anteriore, m2: …

47.1.3. Coefficienti della resistenza all’avanzamento

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2

48. Emissioni allo scarico ( 123 ) ( 124 ) ( 125 ):

Numero dell’atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: …

1.1. Procedura di prova: tipo I o ESC (114) 

CO: …. HC: ….. NOx: …. HC + NO x: …. Particolato: …..

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2. Procedura di prova: tipo 1 (valori medi NEDC, valori massimi WLTP) o WHSC (EURO VI) (114) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particolato (massa): …

Particelle (numero): …

2.1. Procedura di prova: ETC (se del caso)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particolato: …

2.2. Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1. Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

▼M29

48.2. Valori RDE massimi dichiarati (se del caso)

Intero percorso RDE: NOx: …, particelle (numero): …

Percorso RDE urbano: NOx: …, particelle (numero): …

▼M28

49. Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica (123)  ( 126 ):

1.   Tutti i gruppi propulsori con l’eccezione dei veicoli esclusivamente elettrici (se del caso)



Valori NEDC

Emissioni di CO2

Consumo di carburante in caso di prova delle emissioni a norma del regolamento (CE) n. 692/2008

Ciclo urbano (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo extraurbano (1):

… g/km

l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo misto (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ponderato (1), ciclo misto

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km

Fattore di deviazione (se del caso)

 

Fattore di verifica (se del caso)

«1» o «0»

2.   Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC) (se del caso)



Consumo di energia elettrica [ponderato, ciclo misto (1)]

 

… Wh/km

Autonomia elettrica

 

… km

3.   Veicolo dotato di una o più eco-innovazioni: sì/no (114) 

3.1. Codice generale della/e eco-innovazione/i ( 127 ): …

3.2. Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 dovute alla/e eco-innovazione/i ( 128 ) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova):

3.2.1. Riduzioni NEDC: … g/km (se del caso)

3.2.2. Riduzioni WLTP: … g/km (se del caso)

4.   Tutti i gruppi propulsori con l’eccezione dei veicoli esclusivamente elettrici, in conformità al regolamento (UE) 2017/1151 (se del caso)



Valori WLTP

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Low (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Medium (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

High (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Extra High (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo misto:

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ponderato, ciclo misto (1)

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

5.   Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC), in conformità al regolamento (UE) 2017/1151 (se del caso)

5.1.   Veicoli esclusivamente elettrici



Consumo di energia elettrica

 

… Wh/km

Autonomia elettrica

 

… km

Autonomia elettrica, ciclo urbano

 

… km

5.2.   Veicoli ibridi elettrici OVC



Consumo di energia elettrica (ECAC,weighted)

 

… Wh/km

Autonomia elettrica (EAER)

 

… km

Autonomia elettrica, ciclo urbano (EAER city)

 

… km

51. Per i veicoli per uso speciale: designazione in conformità all’allegato II, parte 5: …

52. Osservazioni ( 129 ): …

Combinazioni ulteriori ruote/pneumatici: parametri tecnici (senza riferimento a RR)

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA М2

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

1. Numero di assi: … e di ruote: …

1.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2. Assi sterzanti (numero, posizione): …

3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

4. Passo (115) : … mm

4.1. Distanza tra gli assi:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5. Lunghezza: … mm

6. Larghezza: … mm

7. Altezza: … mm

9. Distanza tra l’estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di traino: … mm

12. Sbalzo posteriore: … mm

13. Massa in ordine di marcia: … kg

13.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

13.2. Massa effettiva del veicolo: … kg

16. Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.4. Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

17. Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (114)  ( 130 )

17.1. Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

17.3. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

17.4. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1. Rimorchio a timone: … kg

18.3. Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4. Rimorchio non frenato: … kg

19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

20. Costruttore del motore: …

21. Codice del motore riportato sul motore: …

22. Principio di funzionamento: …

23. Esclusivamente elettrico: sì/no (114) 

23.1. Classe di veicolo ibrido [elettrico]: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/ NOVC-FCHV (114) 

24. Numero e disposizione dei cilindri: …

25. Cilindrata: … cm3

26. Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (114) 

26.1. Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (114) 

26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (114) 

27. Potenza massima

27.1. Potenza massima netta (116) : … kW a … min–1 (motore a combustione interna) (114) 

27.2. Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.3. Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.4. Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

28. Cambio (tipo): …

29. Velocità massima: … km/h

30. Carreggiata degli assi:

1. … mm

2. … mm

3. … mm ecc.

33. Asse/i motore/i munito/i di sospensioni pneumatiche o equivalente: sì/no (114) 

35. Combinazione ruote/pneumatici / classe di resistenza al rotolamento (se del caso) (118) : …

36. Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (114) 

37. Pressione della condotta di alimentazione del sistema di frenatura del rimorchio: … bar

38. Codice della carrozzeria (119) : …

39. Classe di appartenenza del veicolo: classe I/classe II/classe III/classe A/classe B (114) 

41. Numero e configurazione delle porte: …

42. Numero dei posti a sedere (compreso quello del conducente) (121) : …

42.1. Sedili destinati a essere utilizzati solo quando il veicolo è fermo: …

42.3. Numero dei posti accessibili da parte di utenti su sedia a rotelle: …

43. Numero di posti in piedi: …

44. Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se presente): …

45.1. Valori caratteristici (114) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … min–1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47. Livello delle emissioni allo scarico (122) : Euro …

47.1. Parametri per le prove delle emissioni ►M30   (126)  ◄

47.1.1 Massa di prova, kg: …

47.1.2. Zona anteriore, m2: …

47.1.3. Coefficienti della resistenza all’avanzamento

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2

48. Emissioni allo scarico (123)  (124)  (125) :

Numero dell’atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: …

1.1. Procedura di prova: tipo I o ESC (114) 

CO: …. HC: ….. NOx: …. HC + NO x: …. Particolato: …..

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2. Procedura di prova: tipo 1 (valori medi NEDC, valori massimi WLTP) o WHSC (EURO VI) (114) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particolato (massa): …

Particelle (numero): …

2.1. Procedura di prova: ETC (se del caso)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particolato: …

2.2. Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1. Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

▼M29

48.2. Valori RDE massimi dichiarati (se del caso)

Intero percorso RDE: NOx: …, particelle (numero): …

Percorso RDE urbano: NOx: …, particelle (numero): …

▼M28

49. Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica (123)  (126) :

1.   Tutti i gruppi propulsori con l’eccezione dei veicoli esclusivamente elettrici (se del caso)



Valori NEDC

Emissioni di CO2

Consumo di carburante in caso di prova delle emissioni NEDC a norma del regolamento (CE) n. 692/2008

Ciclo urbano (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo extraurbano (1):

… g/km

l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo misto (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ponderato (1), ciclo misto

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km

Fattore di deviazione (se del caso)

 

Fattore di verifica (se del caso)

«1» o «0»

2.   Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC) (se del caso)



Consumo di energia elettrica [ponderato, ciclo misto (1)]

 

… Wh/km

Autonomia elettrica

 

… km

3.   Veicolo dotato di una o più eco-innovazioni: sì/no (114) 

3.1. Codice generale della/e eco-innovazione/i (127) : …

3.2. Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 dovute alla/e eco-innovazione/i (128)  (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova):

3.2.1. Riduzioni NEDC: … g/km (se del caso)

3.2.2. Riduzioni WLTP: … g/km (se del caso)

4.   Tutti i gruppi propulsori con l’eccezione dei veicoli esclusivamente elettrici, in conformità al regolamento (UE) 2017/1151 (se del caso)



Valori WLTP

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Low (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Medium (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

High (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Extra High (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo misto:

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ponderato, ciclo misto (1)

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

5.   Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC), a norma del regolamento (UE) 2017/1151 (se del caso)

5.1.   Veicoli esclusivamente elettrici



Consumo di energia elettrica

 

… Wh/km

Autonomia elettrica

 

… km

Autonomia elettrica, ciclo urbano

 

… km

5.2.   Veicoli ibridi elettrici OVC



Consumo di energia elettrica (ECAC,weighted)

 

… Wh/km

Autonomia elettrica (EAER)

 

… km

Autonomia elettrica, ciclo urbano (EAER city)

 

… km

51. Per i veicoli per uso speciale: designazione in conformità all’allegato II, parte 5: …

52. Osservazioni (129) : …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M3

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

1. Numero di assi: … e di ruote: …

1.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2. Assi sterzanti (numero, posizione): …

3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

4. Passo (115) : … mm

4.1. Distanza tra gli assi:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5. Lunghezza: … mm

6. Larghezza: … mm

7. Altezza: … mm

9. Distanza tra l’estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di traino: … mm

12. Sbalzo posteriore: … mm

13. Massa in ordine di marcia: … kg

13.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

13.2. Massa effettiva del veicolo: … kg

16. Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.4. Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

17. Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (114)  (130) 

17.1. Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.4. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1. Rimorchio a timone: … kg

18.3. Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4. Rimorchio non frenato: … kg

19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

20. Costruttore del motore: …

21. Codice del motore riportato sul motore: …

22. Principio di funzionamento: …

23. Esclusivamente elettrico: sì/no (114) 

23.1. Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (114) 

24. Numero e disposizione dei cilindri: …

25. Cilindrata: … cm3

26. Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (114) 

26.1. Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (114) 

26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (114) 

27. Potenza massima

27.1. Potenza massima netta (116) : … kW a … min–1 (motore a combustione interna) (114) 

27.2. Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.3. Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.4. Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

28. Cambio (tipo): …

29. Velocità massima: … km/h

30.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante: … mm

30.2. Carreggiata di tutti gli altri assi: … mm

32. Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

33. Asse/i motore/i munito/i di sospensioni pneumatiche o equivalente: sì/no (114) 

35. Combinazione ruote/pneumatici (118) : …

36. Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (114) 

37. Pressione della condotta di alimentazione del sistema di frenatura del rimorchio: … bar

38. Codice della carrozzeria (119) : …

39. Classe di appartenenza del veicolo: classe I/classe II/classe III/classe A/classe B (114) 

41. Numero e configurazione delle porte: …

42. Numero dei posti a sedere (compreso quello del conducente) (121) : …

42.1. Sedili destinati a essere utilizzati solo quando il veicolo è fermo: …

42.2. Numero di posti a sedere per i passeggeri: … (piano inferiore) … (piano superiore) (compreso il conducente)

42.3. Numero dei posti accessibili da parte di utenti su sedia a rotelle: …

43. Numero di posti in piedi: …

44. Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se presente): …

45.1. Valori caratteristici (114) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … min–1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47. Livello delle emissioni allo scarico (122) : Euro …

▼M30 —————

▼M28

48. Emissioni allo scarico (123)  (124)  (125) :

Numero dell’atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: …

1.1. Procedura di prova: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2. Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

2.1. Procedura di prova: ETC (se del caso)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particolato: …

2.2. Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1. Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

51. Per i veicoli per uso speciale: designazione in conformità all’allegato II, parte 5: …

52. Osservazioni (129) : …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N1

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

1. Numero di assi: … e di ruote: …

1.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

4. Passo (115) : … mm

4.1. Distanza tra gli assi:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5. Lunghezza: … mm

6. Larghezza: … mm

7. Altezza: … mm

8. Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

9. Distanza tra l’estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di traino: … mm

11. Lunghezza della superficie di carico: … mm

13. Massa in ordine di marcia: … kg

13.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

13.2. Massa effettiva del veicolo: … kg

14. Massa del veicolo di base in ordine di marcia: … kg (114)  ( 131 )

16. Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.4. Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

18. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1. Rimorchio a timone: … kg

18.2. Semirimorchio: … kg

18.3. Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4. Rimorchio non frenato: … kg

19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

20. Costruttore del motore: …

21. Codice del motore riportato sul motore: …

22. Principio di funzionamento: …

23. Esclusivamente elettrico: sì/no (114) 

23.1. Classe di veicolo ibrido [elettrico]: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/ NOVC-FCHV (114) 

24. Numero e disposizione dei cilindri: …

25. Cilindrata: … cm3

26. Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (114) 

26.1. Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (114) 

26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (114) 

27. Potenza massima

27.1. Potenza massima netta (116) : … kW a … min–1 (motore a combustione interna) (114) 

27.2. Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.3. Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.4. Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

28. Cambio (tipo): …

29. Velocità massima: … km/h

30. Carreggiata degli assi:

1. … mm

2. … mm

3. … mm

35. Combinazione ruote/pneumatici / classe di resistenza al rotolamento (se del caso) (118) : …

36. Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (114) 

37. Pressione della condotta di alimentazione del sistema di frenatura del rimorchio: … bar

38. Codice della carrozzeria (119) : …

40. Colore del veicolo (120) : …

41. Numero e configurazione delle porte: …

42. Numero dei posti a sedere (compreso quello del conducente) (121) : …

44. Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se presente): …

45.1. Valori caratteristici (114) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … min–1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47. Livello delle emissioni allo scarico (122) : Euro …

47.1. Parametri per le prove delle emissioni

47.1.1 Massa di prova, kg: …

47.1.2. Zona anteriore, m2: …

47.1.3. Coefficienti della resistenza all’avanzamento

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2

48. Emissioni allo scarico (123)  (124)  (125) :

Numero dell’atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: …

1.1. Procedura di prova: tipo 1 o ESC (114) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2. Procedura di prova: tipo 1 (valori medi NEDC, valori massimi WLTP) o WHSC (EURO VI) (114) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

2.1. Procedura di prova: ETC (se del caso)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particolato: …

2.2. Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1. Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

▼M29

48.2. Valori RDE massimi dichiarati (se del caso)

Intero percorso RDE: NOx: …, particelle (numero): …

Percorso RDE urbano: NOx: …, particelle (numero): …

▼M28

49. Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica (123)  (126) :

1.   Tutti i gruppi propulsori con l’eccezione dei veicoli esclusivamente elettrici (se del caso)



Valori NEDC

Emissioni di CO2

Consumo di carburante in caso di prova delle emissioni a norma del regolamento (CE) n. 692/2008

Ciclo urbano (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo extraurbano (1):

… g/km

l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo misto (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ponderato (1), ciclo misto

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km

Fattore di deviazione (se del caso)

 

2.   Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC) (se del caso)



Consumo di energia elettrica [ponderato, ciclo misto (1)]

 

… Wh/km

Autonomia elettrica

 

… km

3.   Veicolo dotato di una o più eco-innovazioni: sì/no (114) 

3.1. Codice generale della/e eco-innovazione/i (127) : …

3.2. Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 dovute alla/e eco-innovazione/i (128)  (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova):

3.2.1. Riduzioni NEDC:… g/km (se del caso)

3.2.2. Riduzioni WLTP:… g/km (se del caso)

4.   Tutti i gruppi propulsori con l’eccezione dei veicoli esclusivamente elettrici, in conformità al regolamento (UE) 2017/1151



Valori WLTP

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Low (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Medium (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

High (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Extra High (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo misto:

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ponderato, ciclo misto (1)

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

5.   Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC), in conformità al regolamento (UE) 2017/1151 (se del caso)

5.1.   Veicoli esclusivamente elettrici (114)  (se del caso)



Consumo di energia elettrica

 

… Wh/km

Autonomia elettrica

 

… km

Autonomia elettrica, ciclo urbano

 

… km

5.2.   Veicoli ibridi elettrici OVC (114)  (se del caso)



Consumo di energia elettrica (ECAC,weighted)

 

… Wh/km

Autonomia elettrica (EAER)

 

… km

Autonomia elettrica, ciclo urbano (EAER city)

 

… km

50. Omologato conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe o classi: …/no (122) :

51. Per i veicoli per uso speciale: designazione in conformità all’allegato II, parte 5: …

52. Osservazioni (129) : …

Elenco degli pneumatici: parametri tecnici (senza riferimento a RR)

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N2

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

1. Numero di assi: … e di ruote: …

1.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2. Assi sterzanti (numero, posizione): …

3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

4. Passo (115) : … mm

4.1. Distanza tra gli assi:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5. Lunghezza: … mm

6. Larghezza: … mm

7. Altezza: … mm

8. Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

9. Distanza tra l’estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di traino: … mm

11. Lunghezza della superficie di carico: … mm

12. Sbalzo posteriore: … mm

13. Massa in ordine di marcia: … kg

13.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

13.2. Massa effettiva del veicolo: … kg

16. Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.4. Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

17. Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (114)  (130) 

17.1. Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.4. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1. Rimorchio a timone: … kg

18.2. Semirimorchio: … kg

18.3. Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4. Rimorchio non frenato: … kg

19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

20. Costruttore del motore: …

21. Codice del motore riportato sul motore: …

22. Principio di funzionamento: …

23. Esclusivamente elettrico: sì/no (114) 

23.1. Classe di veicolo ibrido [elettrico]: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/ NOVC-FCHV (114) 

24. Numero e disposizione dei cilindri: …

25. Cilindrata: … cm3

26. Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (114) 

26.1. Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (114) 

26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (114) 

27. Potenza massima

27.1. Potenza massima netta (116) : … kW a … min–1 (motore a combustione interna) (114) 

27.2. Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.3. Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.4. Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

28. Cambio (tipo): …

29. Velocità massima: … km/h

31. Posizione dell’asse o degli assi sollevabili: …

32. Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

33. Asse/i motore/i munito/i di sospensioni pneumatiche o equivalente: sì/no (114) 

35. Combinazione ruote/pneumatici / classe di resistenza al rotolamento (se del caso) (118) : …

36. Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (114) 

37. Pressione della condotta di alimentazione del sistema di frenatura del rimorchio: … bar

38. Codice della carrozzeria (119) : …

41. Numero e configurazione delle porte: …

42. Numero dei posti a sedere (compreso quello del conducente) (121) : …

44. Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se presente): …

45.1. Valori caratteristici (114) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … min–1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47. Livello delle emissioni allo scarico (122) : Euro …

47.1. Parametri per le prove delle emissioni ►M30   (126)  ◄

47.1.1 Massa di prova, kg: …

47.1.2. Zona anteriore, m2: …

47.1.3. Coefficienti della resistenza all’avanzamento

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2

48. Emissioni allo scarico (123)  (124)  (125) :

Numero dell’atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: …

1.1. Procedura di prova: tipo 1 o ESC (114) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2. Procedura di prova: tipo 1 (valori medi NEDC, valori massimi WLTP) o WHSC (EURO VI) (114) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

2.1. Procedura di prova: ETC (se del caso)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particolato: …

2.2. Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1. Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

▼M29

48.2. Valori RDE massimi dichiarati (se del caso)

Intero percorso RDE: NOx: …, particelle (numero): …

Percorso RDE urbano: NOx: …, particelle (numero): …

▼M31

49. Hash crittografico del file dei registri del fabbricante …

▼M28

1.   Tutti i gruppi propulsori con l’eccezione dei veicoli esclusivamente elettrici (se del caso)



Valori NEDC

Emissioni di CO2

Consumo di carburante in caso di prova delle emissioni a norma del regolamento (CE) n. 692/2008

Ciclo urbano (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo extraurbano (1):

… g/km

l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo misto (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ponderato (1), ciclo misto

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km

Fattore di deviazione (se del caso)

 

2.   Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC) (se del caso)



Consumo di energia elettrica [ponderato, ciclo misto (1)]

 

… Wh/km

Autonomia elettrica

 

… km

3.   Veicolo dotato di una o più eco-innovazioni: sì/no (114) 

3.1. Codice generale della/e eco-innovazione/i (127) : …

3.2. Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 dovute alla/e eco-innovazione/i (128)  (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova):

3.2.1. Riduzioni NEDC:… g/km (se del caso)

3.2.2. Riduzioni WLTP:… g/km (se del caso)

4.   Tutti i gruppi propulsori con l’eccezione dei veicoli esclusivamente elettrici, in conformità al regolamento (UE) 2017/1151



Valori WLTP

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Low (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Medium (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

High (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Extra High (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo misto:

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ponderato, ciclo misto (1)

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

5.   Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC), in conformità al regolamento (UE) 2017/1151 (se del caso)

5.1.   Veicoli esclusivamente elettrici (114)  (se del caso)



Consumo di energia elettrica

 

… Wh/km

Autonomia elettrica

 

… km

Autonomia elettrica, ciclo urbano

 

… km

5.2.   Veicoli ibridi elettrici OVC (114)  (se del caso)



Consumo di energia elettrica (ECAC,weighted)

 

… Wh/km

Autonomia elettrica (EAER)

 

… km

Autonomia elettrica, ciclo urbano (EAER city)

 

… km

50. Omologato conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe o classi: …/no (122) :

51. Per i veicoli per uso speciale: designazione in conformità all’allegato II, parte 5: …

52. Osservazioni (129) : …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N3

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

1. Numero di assi: … e di ruote: …

1.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2. Assi sterzanti (numero, posizione): …

3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

4. Passo (115) : … mm

4.1. Distanza tra gli assi:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5. Lunghezza: … mm

6. Larghezza: … mm

7. Altezza: … mm

8. Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

9. Distanza tra l’estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di traino: … mm

11. Lunghezza della superficie di carico: … mm

12. Sbalzo posteriore: … mm

13. Massa in ordine di marcia: … kg

13.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

13.2. Massa effettiva del veicolo: … kg

16. Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.4. Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

17. Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (114)  (130) 

17.1. Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.4. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1. Rimorchio a timone: … kg

18.2. Semirimorchio: … kg

18.3. Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4. Rimorchio non frenato: … kg

19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

20. Costruttore del motore: …

21. Codice del motore riportato sul motore: …

22. Principio di funzionamento: …

23. Esclusivamente elettrico: sì/no (114) 

23.1. Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (114) 

24. Numero e disposizione dei cilindri: …

25. Cilindrata: … cm3

26. Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (114) 

26.1. Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (114) 

26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (114) 

27. Potenza massima

27.1. Potenza massima netta (116) : … kW a … min–1 (motore a combustione interna) (114) 

27.2. Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.3. Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.4. Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

28. Cambio (tipo): …

29. Velocità massima: … km/h

31. Posizione dell’asse o degli assi sollevabili: …

32. Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

33. Asse/i motore/i munito/i di sospensioni pneumatiche o equivalente: sì/no (114) 

35. Combinazione ruote/pneumatici (118) : …

36. Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (114) 

37. Pressione della condotta di alimentazione del sistema di frenatura del rimorchio: … bar

38. Codice della carrozzeria (119) : …

41. Numero e configurazione delle porte: …

42. Numero dei posti a sedere (compreso quello del conducente) (121) : …

44. Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se presente): …

45.1. Valori caratteristici (114) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … min–1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47. Livello delle emissioni allo scarico (122) : Euro …

▼M30 —————

▼M28

48. Emissioni allo scarico (123)  (124)  (125) :

Numero dell’atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: …

1.1. Procedura di prova: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2. Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

2.1. Procedura di prova: ETC (se del caso)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particolato: …

2.2. Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1. Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

▼M31

49. Hash crittografico del file dei registri del fabbricante …

▼M28

50. Omologato conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe o classi: …/no (122) :

51. Per i veicoli per uso speciale: designazione in conformità all’allegato II, parte 5: …

52. Osservazioni (129) : …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE O1 E O2

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

1. Numero di assi: … e di ruote: …

1.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

4. Passo (115) : … mm

4.1. Distanza tra gli assi:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5. Lunghezza: … mm

6. Larghezza: … mm

7. Altezza: … mm

10. Distanza tra il centro del dispositivo di traino e l’estremità posteriore del veicolo: … mm

11. Lunghezza della superficie di carico: … mm

12. Sbalzo posteriore: … mm

13. Massa in ordine di marcia: … kg

13.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

13.2. Massa effettiva del veicolo: … kg

16. Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale: … kg

29. Velocità massima: … km/h

30.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante: … mm

30.2. Carreggiata di tutti gli altri assi: … mm

31. Posizione dell’asse o degli assi sollevabili: …

32. Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

34. Asse/i munito/i di sospensioni pneumatiche o equivalente: sì/no (114) 

35. Combinazione ruote/pneumatici (118) : …

36. Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (114) 

38. Codice della carrozzeria (119) : …

44. Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se presente): …

45.1. Valori caratteristici (114) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

50. Omologato conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe o classi: …/no (122) :

51. Per i veicoli per uso speciale: designazione in conformità all’allegato II, parte 5: …

52. Osservazioni (129) : …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE O3 E O4

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

1. Numero di assi: … e di ruote: …

1.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2. Assi sterzanti (numero, posizione): …

4. Passo (115) : … mm

4.1. Distanza tra gli assi:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5. Lunghezza: … mm

6. Larghezza: … mm

7. Altezza: … mm

10. Distanza tra il centro del dispositivo di traino e l’estremità posteriore del veicolo: … mm

11. Lunghezza della superficie di carico: … mm

12. Sbalzo posteriore: … mm

13. Massa in ordine di marcia: … kg

13.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

13.2. Massa effettiva del veicolo: … kg

16. Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

17. Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (114)  (130) 

17.1. Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale: … kg

29. Velocità massima: … km/h

31. Posizione dell’asse o degli assi sollevabili: …

32. Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

34. Asse/i munito/i di sospensioni pneumatiche o equivalente: sì/no (114) 

35. Combinazione ruote/pneumatici (118) : …

36. Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (114) 

38. Codice della carrozzeria (119) : …

44. Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se presente): …

45.1. Valori caratteristici (114) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

50. Omologato conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe o classi: …/no (122) :

51. Per i veicoli per uso speciale: designazione in conformità all’allegato II, parte 5: …

52. Osservazioni (129) : …

PARTE II

VEICOLI INCOMPLETI

MODELLO C1 — PAGINA 1

VEICOLI INCOMPLETI

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Pagina 1

Il sottoscritto [… (nome, cognome e qualifica)] certifica che il veicolo:

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2. Tipo: …

Variante (110) : …

Versione (110) : …

0.2.1. Denominazione commerciale: …

0.2.2. Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale/precedente

(elencare le informazioni per ciascuna fase):

Tipo: …

Variante (110) : …

Versione (110) : …

Numero di omologazione e numero di estensione …

0.4. Categoria del veicolo: …

0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore: …

0.5.1. Per i veicoli omologati in più fasi, denominazione e indirizzo del costruttore del veicolo nelle fasi iniziali/precedenti: …

0.6. Posizione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Posizione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9. Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore: …

0.10. Numero di identificazione del veicolo: …

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell’omologazione (… numero di omologazione, compreso il numero dell’estensione) rilasciata in data (… data del rilascio) e

non può per essere immatricolato in modo permanente senza omologazioni ulteriori.



(Luogo) (Data): …

(Firma): …

MODELLO C2 — PAGINA 1

VEICOLI INCOMPLETI OMOLOGATI IN PICCOLE SERIE



[Anno]

[Numero progressivo]

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Pagina 1

Il sottoscritto [… (nome, cognome e qualifica)] certifica che il veicolo:

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2. Tipo: …

Variante (110) : …

Versione (110) : …

0.2.1. Denominazione commerciale: …

0.4. Categoria del veicolo: …

0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore: …

0.6. Posizione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Posizione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9. Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore: …

0.10. Numero di identificazione del veicolo: …

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell’omologazione (… numero di omologazione, compreso il numero dell’estensione) rilasciata in data (… data del rilascio) e

non può per essere immatricolato in modo permanente senza omologazioni ulteriori.



(Luogo) (Data): …

(Firma): …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA М1

(veicoli incompleti)

Pagina 2

1. Numero di assi: … e di ruote: …

3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

4. Passo (115) : … mm

4.1. Distanza tra gli assi:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5.1. Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1. Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1. Altezza massima ammissibile: … mm

12.1. Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: … kg

14.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

15. Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

16. Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.4. Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

18. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1. Rimorchio a timone: … kg

18.3. Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4. Rimorchio non frenato: … kg

19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

20. Costruttore del motore: …

21. Codice del motore riportato sul motore: …

22. Principio di funzionamento: …

23. Esclusivamente elettrico: sì/no (114) 

23.1. Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (114) 

24. Numero e disposizione dei cilindri: …

25. Cilindrata: … cm3

26. Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (114) 

26.1. Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (114) 

26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (114) 

27. Potenza massima

27.1. Potenza massima netta (116) : … kW a … min–1 (motore a combustione interna) (114) 

27.2. Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.3. Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.4. Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

29. Velocità massima: … km/h

30. Carreggiata degli assi:

1. … mm

2. … mm

3. … mm

35. Combinazione ruote/pneumatici (118) : …

36. Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (114) 

41. Numero e configurazione delle porte: …

42. Numero dei posti a sedere (compreso quello del conducente) (121) : …

46. Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … min–1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47. Livello delle emissioni allo scarico (122) : Euro …

47.1. Parametri per le prove delle emissioni

47.1.1 Massa di prova, kg: …

47.1.2. Zona anteriore, m2: …

47.1.3. Coefficienti della resistenza all’avanzamento

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2

48. Emissioni allo scarico (123)  (124)  (125) :

Numero dell’atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: …

1.1. Procedura di prova: tipo 1 o ESC (114) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2. Procedura di prova: tipo 1 (valori medi NEDC, valori massimi WLTP) o WHSC (EURO VI) (114) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

2.1. Procedura di prova: ETC (se del caso)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particolato: …

2.2. Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1. Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

▼M30

49. Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica (m) (r):

1.   Tutti i gruppi propulsori eccetto veicoli esclusivamente elettrici (se del caso)



Valori NEDC

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Ciclo urbano (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo extraurbano (1):

… g/km

l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo misto (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo ponderato (1), misto

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km

Fattore di deviazione (se del caso)

 

Fattore di verifica (se del caso)

«1» o «0»

2.   Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC) (se del caso)



Consumo di energia elettrica [ponderato, misto (1)]

 

… Wh/km

Autonomia elettrica

 

… km

3.   Veicolo dotato di una o più eco-innovazioni: sì/no (1)

3.1.

Codice generale della/e eco-innovazione/i (p1): …

3.2.

Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 dovute alla/e eco-innovazione/i (p2) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova):

3.2.1. Riduzioni NEDC: … g/km (se del caso)

3.2.2. Riduzioni WLTP: … g/km (se del caso)

4.   Tutti i gruppi propulsori eccetto veicoli esclusivamente elettrici, a norma del regolamento (UE) 2017/1151 (se del caso)



Valori WLTP

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Low (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Medium (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

High (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Extra High (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo misto:

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo ponderato, misto (1)

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

5.   Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC) a norma del regolamento (UE) 2017/1151 (se del caso)

5.1.   Veicoli esclusivamente elettrici



Consumo di energia elettrica

 

… Wh/km

Autonomia elettrica

 

… km

Autonomia elettrica, ciclo urbano

 

… km

5.2.   Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna OVC



Consumo di energia elettrica (ECAC,weighted)

 

… Wh/km

Autonomia elettrica (EAER)

 

… km

Autonomia elettrica, ciclo urbano (EAER city)

 

… km

▼M28

52. Osservazioni (129) : …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA М2

(veicoli incompleti)

Pagina 2

1. Numero di assi: … e di ruote: …

1.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2. Assi sterzanti (numero, posizione): …

3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

4. Passo (115) : … mm

4.1. Distanza tra gli assi:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5.1. Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1. Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1. Altezza massima ammissibile: … mm

12.1. Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: … kg

14.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

15. Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

16. Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.4. Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

17. Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (114)  (130) 

17.1. Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.4. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1. Rimorchio a timone: … kg

18.3. Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4. Rimorchio non frenato: … kg

19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

20. Costruttore del motore: …

21. Codice del motore riportato sul motore: …

22. Principio di funzionamento: …

23. Esclusivamente elettrico: sì/no (114) 

23.1. Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (114) 

24. Numero e disposizione dei cilindri: …

25. Cilindrata: … cm3

26. Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (114) 

26.1. Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (114) 

26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (114) 

27. Potenza massima

27.1. Potenza massima netta (116) : … kW a … min–1 (motore a combustione interna) (114) 

27.2. Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.3. Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.4. Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

28. Cambio (tipo): …

29. Velocità massima: … km/h

30. Carreggiata degli assi:

1. … mm

2. … mm

3. … mm

33. Asse/i motore/i munito/i di sospensioni pneumatiche o equivalente: sì/no (114) 

35. Combinazione ruote/pneumatici (118) : …

36. Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (114) 

37. Pressione della condotta di alimentazione del sistema di frenatura del rimorchio: … bar

44. Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se presente): …

45. Tipi o categorie dei dispositivi di traino che possono essere montati: …

45.1. Valori caratteristici (114) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … min–1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47. Livello delle emissioni allo scarico (122) : Euro …

47.1. Parametri per le prove delle emissioni ►M30   (126)  ◄

47.1.1 Massa di prova, kg: …

47.1.2. Zona anteriore, m2: …

47.1.3. Coefficienti della resistenza all’avanzamento

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2

48. Emissioni allo scarico (123)  (124)  (125) :

Numero dell’atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: …

1.1. Procedura di prova: tipo 1 o ESC (114) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2. Procedura di prova: tipo 1 (valori medi NEDC, valori massimi WLTP) o WHSC (EURO VI) (114) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

2.1. Procedura di prova: ETC (se del caso)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particolato: …

2.2. Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1. Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

▼M30

49. Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica (m) (r):

1.   Tutti i gruppi propulsori eccetto veicoli esclusivamente elettrici (se del caso)



Valori NEDC

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Ciclo urbano (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo extraurbano (1):

… g/km

l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo misto (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo ponderato (1), misto

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km

Fattore di deviazione (se del caso)

 

Fattore di verifica (se del caso)

«1» o «0»

2.   Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC) (se del caso)



Consumo di energia elettrica [ponderato, misto (1)]

 

… Wh/km

Autonomia elettrica

 

… km

3.   Veicolo dotato di una o più eco-innovazioni: sì/no (1)

3.1.

Codice generale della/e eco-innovazione/i (p1): …

3.2.

Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 dovute alla/e eco-innovazione/i (p2) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova):

3.2.1. Riduzioni NEDC: … g/km (se del caso)

3.2.2. Riduzioni WLTP: … g/km (se del caso)

4.   Tutti i gruppi propulsori eccetto veicoli esclusivamente elettrici, a norma del regolamento (UE) 2017/1151 (se del caso)



Valori WLTP

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Low (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Medium (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

High (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Extra High (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo misto:

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo ponderato, misto (1)

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

5.   Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC) a norma del regolamento (UE) 2017/1151 (se del caso)

5.1.   Veicoli esclusivamente elettrici



Consumo di energia elettrica

 

… Wh/km

Autonomia elettrica

 

… km

Autonomia elettrica, ciclo urbano

 

… km

5.2.   Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna OVC



Consumo di energia elettrica (ECAC,weighted)

 

… Wh/km

Autonomia elettrica (EAER)

 

… km

Autonomia elettrica, ciclo urbano (EAER city)

 

… km

▼M28

52. Osservazioni (129) : …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M3

(veicoli incompleti)

Pagina 2

1. Numero di assi: … e di ruote: …

1.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2. Assi sterzanti (numero, posizione): …

3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

4. Passo (115) : … mm

4.1. Distanza tra gli assi:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5.1. Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1. Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1. Altezza massima ammissibile: … mm

12.1. Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: … kg

14.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

15. Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

16. Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.4. Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

17. Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (114)  (130) 

17.1. Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.4. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1. Rimorchio a timone: … kg

18.3. Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4. Rimorchio non frenato: … kg

19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

20. Costruttore del motore: …

21. Codice del motore riportato sul motore: …

22. Principio di funzionamento: …

23. Esclusivamente elettrico: sì/no (114) 

23.1. Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (114) 

24. Numero e disposizione dei cilindri: …

25. Cilindrata: … cm3

26. Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (114) 

26.1. Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (114) 

26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (114) 

27. Potenza massima

27.1. Potenza massima netta (116) : … kW a … min–1 (motore a combustione interna) (114) 

27.2. Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.3. Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.4. Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

28. Cambio (tipo): …

29. Velocità massima: … km/h

30.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante: … mm

30.2. Carreggiata di tutti gli altri assi: … mm

32. Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

33. Asse/i motore/i munito/i di sospensioni pneumatiche o equivalente: sì/no (114) 

35. Combinazione ruote/pneumatici (118) : …

36. Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (114) 

37. Pressione della condotta di alimentazione del sistema di frenatura del rimorchio: … bar

44. Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se presente): …

45. Tipi o categorie dei dispositivi di traino che possono essere montati: …

45.1. Valori caratteristici (114) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … min–1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47. Livello delle emissioni allo scarico (122) : Euro …

▼M30 —————

▼M28

48. Emissioni allo scarico (123)  (124)  (125) :

Numero dell’atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: …

1.1. Procedura di prova: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2. Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

2.1. Procedura di prova: ETC (se del caso)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particolato: …

2.2. Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1. Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

52. Osservazioni (129) : …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N1

(veicoli incompleti)

Pagina 2

1. Numero di assi: … e di ruote: …

1.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

4. Passo (115) : … mm

4.1. Distanza tra gli assi:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5.1. Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1. Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1. Altezza massima ammissibile: … mm

8. Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

12.1. Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: … kg

14.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

15. Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

16. Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.4. Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

18. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1. Rimorchio a timone: … kg

18.2. Semirimorchio: … kg

18.3. Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4. Rimorchio non frenato: … kg

19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

20. Costruttore del motore: …

21. Codice del motore riportato sul motore: …

22. Principio di funzionamento: …

23. Esclusivamente elettrico: sì/no (114) 

23.1. Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (114) 

24. Numero e disposizione dei cilindri: …

25. Cilindrata: … cm3

26. Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (114) 

26.1. Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (114) 

26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (114) 

27. Potenza massima

27.1. Potenza massima netta (116) : … kW a … min–1 (motore a combustione interna) (114) 

27.2. Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.3. Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.4. Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

28. Cambio (tipo): …

29. Velocità massima: … km/h

30. Carreggiata degli assi:

1. … mm

2. … mm

3. … mm

35. Combinazione ruote/pneumatici (118) : …

36. Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (114) 

37. Pressione della condotta di alimentazione del sistema di frenatura del rimorchio: … bar

44. Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se presente): …

45. Tipi o categorie dei dispositivi di traino che possono essere montati: …

45.1. Valori caratteristici (114) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … min–1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47. Livello delle emissioni allo scarico (122) : Euro …

47.1. Parametri per le prove delle emissioni

47.1.1 Massa di prova, kg: …

47.1.2. Zona anteriore, m2: …

47.1.3. Coefficienti della resistenza all’avanzamento

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2

48. Emissioni allo scarico (123)  (124)  (125) :

Numero dell’atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: …

1.1. Procedura di prova: tipo 1 o ESC (114) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2. Procedura di prova: tipo 1 (valori medi NEDC, valori massimi WLTP) o WHSC (EURO VI) (114) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

2.1. Procedura di prova: ETC (se del caso)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particolato:

2.2. Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero):

48.1. Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

▼M30

49. Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica (m) (r):

1.   Tutti i gruppi propulsori eccetto veicoli esclusivamente elettrici (se del caso)



Valori NEDC

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Ciclo urbano (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo extraurbano (1):

… g/km

l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo misto (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo ponderato (1), misto

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km

Fattore di deviazione (se del caso)

 

Fattore di verifica (se del caso)

«1» o «0»

2.   Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC) (se del caso)



Consumo di energia elettrica [ponderato, misto (1)]

 

… Wh/km

Autonomia elettrica

 

… km

3.   Veicolo dotato di una o più eco-innovazioni: sì/no (1)

3.1.

Codice generale della/e eco-innovazione/i (p1): …

3.2.

Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 dovute alla/e eco-innovazione/i (p2) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova):

3.2.1. Riduzioni NEDC: … g/km (se del caso)

3.2.2. Riduzioni WLTP: … g/km (se del caso)

4.   Tutti i gruppi propulsori eccetto veicoli esclusivamente elettrici, a norma del regolamento (UE) 2017/1151 (se del caso)



Valori WLTP

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Low (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Medium (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

High (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Extra High (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo misto:

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo ponderato, misto (1)

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

5.   Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC) a norma del regolamento (UE) 2017/1151 (se del caso)

5.1.   Veicoli esclusivamente elettrici



Consumo di energia elettrica

 

… Wh/km

Autonomia elettrica

 

… km

Autonomia elettrica, ciclo urbano

 

… km

5.2.   Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna OVC



Consumo di energia elettrica (ECAC,weighted)

 

… Wh/km

Autonomia elettrica (EAER)

 

… km

Autonomia elettrica, ciclo urbano (EAER city)

 

… km

▼M28

52. Osservazioni (129) : …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N2

(veicoli incompleti)

Pagina 2

1. Numero di assi: … e di ruote: …

1.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2. Assi sterzanti (numero, posizione): …

3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

4. Passo (115) : … mm

4.1. Distanza tra gli assi:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5.1. Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1. Larghezza massima ammissibile: … mm

8. Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

12.1. Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: … kg

14.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

15. Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

16. Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.4. Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

17. Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (114)  (130) 

17.1. Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.4. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1. Rimorchio a timone: … kg

18.2. Semirimorchio: … kg

18.3. Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4. Rimorchio non frenato: … kg

19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

20. Costruttore del motore: …

21. Codice del motore riportato sul motore: …

22. Principio di funzionamento: …

23. Esclusivamente elettrico: sì/no (114) 

23.1. Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (114) 

24. Numero e disposizione dei cilindri: …

25. Cilindrata: … cm3

26. Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (114) 

26.1. Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (114) 

26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (114) 

27. Potenza massima

27.1. Potenza massima netta (116) : … kW a … min–1 (motore a combustione interna) (114) 

27.2. Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.3. Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.4. Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

28. Cambio (tipo): …

29. Velocità massima: … km/h

31. Posizione dell’asse o degli assi sollevabili: …

32. Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

33. Asse/i motore/i munito/i di sospensioni pneumatiche o equivalente: sì/no (114) 

35. Combinazione ruote/pneumatici (118) : …

36. Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (114) 

37. Pressione della condotta di alimentazione del sistema di frenatura del rimorchio: … bar

44. Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se presente): …

45. Tipi o categorie dei dispositivi di traino che possono essere montati: …

45.1. Valori caratteristici (114) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … min–1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47. Livello delle emissioni allo scarico (122) : Euro …

47.1. Parametri per le prove delle emissioni ►M30   (126)  ◄

47.1.1 Massa di prova, kg: …

47.1.2. Zona anteriore, m2: …

47.1.3. Coefficienti della resistenza all’avanzamento

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2

48. Emissioni allo scarico (123)  (124)  (125) :

Numero dell’atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: …

1.1. Procedura di prova: tipo 1 o ESC (114) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2. Procedura di prova: tipo 1 (valori medi NEDC, valori massimi WLTP) o WHSC (EURO VI) (114) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

2.1. Procedura di prova: ETC (se del caso)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particolato:

2.2. Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1. Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

▼M30

49. Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica (m) (r):

1.   Tutti i gruppi propulsori eccetto veicoli esclusivamente elettrici (se del caso)



Valori NEDC

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Ciclo urbano (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo extraurbano (1):

… g/km

l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo misto (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo ponderato (1), misto

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km

Fattore di deviazione (se del caso)

 

Fattore di verifica (se del caso)

«1» o «0»

2.   Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC) (se del caso)



Consumo di energia elettrica [ponderato, misto (1)]

 

… Wh/km

Autonomia elettrica

 

… km

3.   Veicolo dotato di una o più eco-innovazioni: sì/no (1)

3.1.

Codice generale della/e eco-innovazione/i (p1): …

3.2.

Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 dovute alla/e eco-innovazione/i (p2) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova):

3.2.1. Riduzioni NEDC: … g/km (se del caso)

3.2.2. Riduzioni WLTP: … g/km (se del caso)

4.   Tutti i gruppi propulsori eccetto veicoli esclusivamente elettrici, a norma del regolamento (UE) 2017/1151 (se del caso)



Valori WLTP

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Low (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Medium (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

High (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Extra High (1):

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo misto:

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

Ciclo ponderato, misto (1)

… g/km

… l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

5.   Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC) a norma del regolamento (UE) 2017/1151 (se del caso)

5.1.   Veicoli esclusivamente elettrici



Consumo di energia elettrica

 

… Wh/km

Autonomia elettrica

 

… km

Autonomia elettrica, ciclo urbano

 

… km

5.2.   Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna OVC



Consumo di energia elettrica (ECAC,weighted)

 

… Wh/km

Autonomia elettrica (EAER)

 

… km

Autonomia elettrica, ciclo urbano (EAER city)

 

… km

▼M28

52. Osservazioni (129) : …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N3

(veicoli incompleti)

Pagina 2

1. Numero di assi: … e di ruote: …

1.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2. Assi sterzanti (numero, posizione): …

3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione): … …

4. Passo (115) : … mm

4.1. Distanza tra gli assi:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5.1. Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1. Larghezza massima ammissibile: … mm

8. Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

12.1. Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: … kg

14.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

15. Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

16. Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.4. Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

17. Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (114)  (130) 

17.1. Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.4. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1. Rimorchio a timone: … kg

18.2. Semirimorchio: … kg

18.3. Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4. Rimorchio non frenato: … kg

19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

20. Costruttore del motore: …

21. Codice del motore riportato sul motore: …

22. Principio di funzionamento: …

23. Esclusivamente elettrico: sì/no (114) 

23.1. Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (114) 

24. Numero e disposizione dei cilindri: …

25. Cilindrata: … cm3

26. Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (114) 

26.1. Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (114) 

26.2. (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (114) 

27. Potenza massima

27.1. Potenza massima netta (116) : … kW a … min–1 (motore a combustione interna) (114) 

27.2. Potenza oraria massima: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.3. Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

27.4. Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (114)  (117) 

28. Cambio (tipo): …

29. Velocità massima: … km/h

31. Posizione dell’asse o degli assi sollevabili: …

32. Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

33. Asse/i motore/i munito/i di sospensioni pneumatiche o equivalente: sì/no (114) 

35. Combinazione ruote/pneumatici (118) : …

36. Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (114) 

37. Pressione della condotta di alimentazione del sistema di frenatura del rimorchio: … bar

44. Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se presente): …

45. Tipi o categorie dei dispositivi di traino che possono essere montati: …

45.1. Valori caratteristici (114) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Livello sonoro

A veicolo fermo: … dB(A) al regime di: … min–1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47. Livello delle emissioni allo scarico (122) : Euro …

▼M30 —————

▼M28

48. Emissioni allo scarico (123)  (124)  (125) :

Numero dell’atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica: …

1.1. Procedura di prova: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2. Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

2.1. Procedura di prova: ETC (se del caso)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particolato:

2.2. Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1. Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

52. Osservazioni (129) : …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE O1 E O2

(veicoli incompleti)

Pagina 2

1. Numero di assi: … e di ruote: …

1.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

4. Passo (115) : … mm

4.1. Distanza tra gli assi:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5.1. Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1. Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1. Altezza massima ammissibile: … mm

10. Distanza tra il centro del dispositivo di traino e l’estremità posteriore del veicolo: … mm

12.1. Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: … kg

14.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

15. Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

16. Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

19.1. Massa statica massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale: … kg

29. Velocità massima: … km/h

30.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante: … mm

30.2. Carreggiata di tutti gli altri assi: … mm

31. Posizione dell’asse o degli assi sollevabili: …

32. Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

34. Asse/i munito/i di sospensioni pneumatiche o equivalente: sì/no (114) 

35. Combinazione ruote/pneumatici (118) : …

44. Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se presente): …

45. Tipi o categorie dei dispositivi di traino che possono essere montati: …

45.1. Valori caratteristici (114) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

52. Osservazioni (129) : …

PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE O3 E O4

(veicoli incompleti)

Pagina 2

1. Numero di assi: … e di ruote: …

1.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2. Assi sterzanti (numero, posizione): …

4. Passo (115) : … mm

4.1. Distanza tra gli assi:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5.1. Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1. Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1. Altezza massima ammissibile: … mm

10. Distanza tra il centro del dispositivo di traino e l’estremità posteriore del veicolo: … mm

12.1. Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

14. Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: … kg

14.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

15. Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

16. Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

16.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

1. … kg

2. … kg

3. … kg ecc.

17. Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (114)  (130) 

17.1. Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3. Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

19.1. Massa statica massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale: … kg

29. Velocità massima: … km/h

31. Posizione dell’asse o degli assi sollevabili: …

32. Posizione dell’asse o degli assi scaricabili: …

34. Asse/i munito/i di sospensioni pneumatiche o equivalente: sì/no (114) 

35. Combinazione ruote/pneumatici (118) : …

44. Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se presente): …

45. Tipi o categorie dei dispositivi di traino che possono essere montati: …

45.1. Valori caratteristici (114) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

52. Osservazioni (129) : …

Note esplicative relative all’allegato IX

 

(p) Eco-innovazioni.

▼M9




ALLEGATO X

PROCEDURE DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

0.    Obiettivi

0.1. Le procedure di conformità della produzione sono intese a garantire che ciascun veicolo, sistema e componente prodotto e ciascuna entità tecnica prodotta sia conforme al tipo omologato.

0.2. Le procedure comprendono in modo indivisibile la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, qui di seguito denominata «valutazione iniziale», e la verifica dell’oggetto dell’omologazione e dei controlli relativi ai prodotti, qui di seguito denominata «disposizioni relative alla conformità dei prodotti».

1.    Valutazione iniziale

1.1. L’autorità di omologazione di uno Stato membro verifica se esistono disposizioni e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della conformità al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione.

1.2. Orientamenti relativi alla realizzazione delle valutazioni figurano nella norma EN ISO 19011:2002 — Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale.

1.3. L’autorità che rilascia l’omologazione si accerta che il requisito di cui al punto 1.1 sia rispettato.

Essa vi provvede mediante la valutazione iniziale e l’approvazione delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti di cui alla sezione 2 in appresso, tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni di cui ai punti 1.3.1-1.3.3 o, se del caso, di una combinazione totale o parziale di tali disposizioni.

1.3.1. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti sono eseguite dall’autorità che rilascia l’omologazione o da un organismo designato che agisce per conto di tale autorità.

1.3.1.1. Per stabilire l’entità della valutazione iniziale da eseguire, l’autorità di omologazione può tener conto dei dati disponibili in merito a quanto segue:

(a) la certificazione del costruttore di cui al punto 1.3.3 che non sia stata accettata o riconosciuta ai sensi del medesimo punto,

(b) in caso di omologazione di un componente o di un’entità tecnica, le valutazioni del sistema di qualità effettuate dal costruttore o dai costruttori del veicolo presso lo stabilimento del costruttore del componente o dell’entità tecnica, conformemente ad una o più specifiche industriali che soddisfano i requisiti della norma armonizzata EN ISO 9001:2008.

1.3.2. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche dall’autorità di omologazione di un altro Stato membro o dall’organismo designato a tal fine da tale autorità.

1.3.2.1. In tal caso, l’autorità competente dell’altro Stato membro redige una dichiarazione di conformità indicando i settori e gli impianti di produzione considerati che riguardano il prodotto o i prodotti da omologare e gli atti normativi loro applicabili.

1.3.2.2. Quando riceve una domanda di dichiarazione di conformità dall’autorità competente di uno Stato membro che rilascia l’omologazione, l’autorità competente dell’altro Stato membro invia senza indugio la dichiarazione di conformità oppure comunica di non essere in grado di fornire tale dichiarazione.

1.3.2.3. Nella dichiarazione di conformità devono figurare almeno i seguenti dati:

gruppo o impresa

ad esempio: automobili XYZ

organismo particolare

ad esempio: divisione europea

fabbrica/officina

ad esempio: officina motori 1 (Regno Unito), officina veicoli 2 (Germania)

gamma di veicoli/componenti

ad esempio: tutti i modelli della categoria M1

parti verificate

ad esempio: assemblaggio del motore, stampaggio e assemblaggio della carrozzeria, assemblaggio del veicolo

documenti esaminati

ad esempio: manuale e procedure di garanzia della qualità dell’impresa e dell’officina

data della valutazione

ad esempio: audit eseguito in data 18-30.5.2009

visita di controllo prevista

ad esempio: ottobre 2010

1.3.3. L’autorità di omologazione accetta inoltre la certificazione adeguata del costruttore relativamente alla norma armonizzata EN ISO 9001:2008 oppure a una norma armonizzata equivalente che soddisfa i requisiti relativi alla valutazione iniziale di cui al punto 1.3. Il costruttore fornisce i dettagli della certificazione e si impegna ad informare l’autorità che rilascia l’omologazione di qualsiasi revisione della sua validità o del campo di applicazione.

1.4. Ai fini dell’omologazione di un veicolo, non è necessario ripetere le valutazioni iniziali effettuate ai fini dell’omologazione di sistemi, componenti e entità tecniche del veicolo; esse sono tuttavia integrate da una valutazione degli impianti di produzione e delle attività connesse con l’assemblaggio dell’intero veicolo non comprese nelle valutazioni precedenti.

2.    Disposizioni relative alla conformità della produzione

2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare o di un regolamento sono fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato e soddisfano tutte le prescrizioni della presente direttiva o degli atti normativi applicabili di cui all’allegato IV.

2.2. L’autorità di omologazione di uno Stato membro si assicura che esistano disposizioni adeguate e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, affinché siano eseguite, ad intervalli prestabiliti, le prove o i controlli necessari per verificare la continuità della conformità al tipo omologato, comprese, se del caso, le prove fisiche specificate negli atti normativi.

2.3. In particolare, il detentore dell’omologazione:

2.3.1. garantisce l’esistenza e l’applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) al tipo omologato;

2.3.2. ha accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere, necessarie per verificare la conformità a ciascun tipo omologato;

2.3.3. si assicura che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo da concordare con l’autorità di omologazione; tale periodo non può superare 10 anni;

2.3.4. analizza i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare e assicurare la stabilità delle caratteristiche dei prodotti, tenuto conto delle variazioni ammissibili della produzione industriale;

2.3.5. garantisce che, per ogni tipo di prodotto, siano eseguiti almeno i controlli prescritti dalla presente direttiva e le prove prescritte negli atti normativi applicabili, il cui elenco figura nell’allegato IV;

2.3.6. se una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova non risulta conforme al tipo omologato, garantisce che si proceda a un nuovo prelievo e a nuove prove o controlli; sono adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente;

2.3.7. in caso di omologazione del veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5 consistono quantomeno nel verificare il rispetto delle specifiche di costruzione relativamente all’omologazione e ai dati richiesti per i certificati di conformità di cui all’allegato IX.

3.    Disposizioni relative alla verifica continua

3.1. L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso i singoli impianti di produzione.

3.1.1. Di regola, si deve verificare la costante efficacia del procedimento stabilito alle sezioni 1 e 2 (valutazione iniziale e disposizioni relative alla conformità della produzione) del presente allegato.

3.1.1.1. Le attività di ispezione eseguite dai servizi tecnici (designati o riconosciuti conformemente al punto 1.3.3) sono riconosciute come conformi ai requisiti di cui al punto 3.1.1 per quanto riguarda il procedimento stabilito all’atto della valutazione iniziale.

3.1.1.2. La frequenza normale delle verifiche eseguite dall’autorità di omologazione (diverse da quella di cui al punto 3.1.1.1) permette di garantire che i controlli effettuati in conformità delle sezioni 1 e 2 siano esaminati per un periodo compatibile con il clima di fiducia instaurato dall’autorità competente.

3.2. In occasione di ogni ispezione, i verbali delle prove o dei controlli e la documentazione relativa alla produzione sono messi a disposizione dell’ispettore, in particolare quelli delle prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2.

3.3. L’ispettore può prelevare campioni in modo casuale da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore o negli impianti del servizio tecnico. In tal caso è effettuata soltanto la prova fisica. Il numero minimo dei campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso.

3.4. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 3.2, l’ispettore preleva campioni da inviare ad un servizio tecnico che effettua le prove fisiche.

3.5. Se, nel corso di un’ispezione o di una visita di controllo, i risultati conseguiti non sono ritenuti soddisfacenti, l’autorità di omologazione provvede affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per ristabilire quanto prima la conformità della produzione.

▼M22




ALLEGATO XI

NATURA E DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL’OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI PER USO SPECIALE




Appendice 1

Autocaravan — Ambulanze — Carri funebri



Voce

Oggetto

Atto normativo di riferimento

M1 ≤ 2 500 kg (1)

M1 > 2 500 kg (1)

M2

M3

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

H

G+H

G+H

G+H

▼M23

1a

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

H

G+H

G+H

G+H

▼M22

2

Emissioni (Euro 5 e 6) dei veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Q (1)

G+Q (1)

G+Q (1)

 

▼M6 —————

▼M22

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

5A

Dispositivi di sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

G

G

G

▼M6 —————

▼M22

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

 

 

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

B

G+B

 

 

▼M6 —————

▼M22

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

G

G

G

▼M6 —————

▼M22

9A

Frenatura dei veicoli e dei rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

X (4)

G+A1

 

 

9B

Frenatura dei veicoli e dei rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

 

 

G (3)

G (3)

▼M6 —————

▼M22

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

12A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

C

G+C

 

 

▼M6 —————

▼M22

13A

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

 

 

G (4A)

G (4A)

13B

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

X

G

 

 

▼M6 —————

▼M22

14A

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

X

G

 

 

▼M6 —————

▼M22

15A

Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

D

G+D

G+D (4B)

G+D (4B)

15B

Sedili dei veicoli di grandi dimensioni destinati al trasporto di persone

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 80

 

 

X

X

▼M6 —————

▼M22

16A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

X per la cabina; A+Z per le altre parti

G per la cabina; A+Z per le altre parti

 

 

▼M6 —————

▼M22

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

X

X

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

D

G+L

G+L

G+L

▼M6 —————

▼M22

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

A+N

A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti

A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti

A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti

▼M6 —————

▼M22

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

X

X

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

X

X

X

22C

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

23A

Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

X

X

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

X

X

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

X

X

X

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

X

X

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

X

X

X

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

27A

Dispositivo di rimorchio

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

E

E

E

E

▼M6 —————

▼M22

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

D

G+M

G+M

G+M

▼M6 —————

▼M22

32A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

X

G

 

 

▼M6 —————

▼M22

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

34A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

X

G(5)

(5)

(5)

▼M6 —————

▼M22

35A

Sistemi tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

X

G (6)

(6)

(6)

▼M6 —————

▼M22

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

37A

Parafanghi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

X

G

 

 

▼M6 —————

▼M24

38 A

Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

D

G+D

 

 

▼M22

41

Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti

Direttiva 2005/55/CE

H (8)

G+H (8)

G+H (8)

G+H (8)

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

▼M6 —————

▼M22

44A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

X

X

 

 

▼M6 —————

▼M22

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

J

G+J

G+J

G+J

▼M6 —————

▼M22

46A

Montaggio dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

X

G

G

G

46B

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

X

G

 

 

46C

Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

G

G

G

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

G

G

G

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

X

G

 

 

▼M6 —————

▼M22

47A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

 

 

X

X

▼M6 —————

▼M22

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

 

 

X

X

▼M6 —————

▼M22

50A

Componenti dell’attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X(10)

G(10)

G(10)

G(10)

▼M6 —————

▼M22

51A

Comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 118

 

 

 

G per la cabina; X per le altre parti

▼M6 —————

▼M22

52A

Veicoli delle categorie M2 e M3

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

 

 

A

A

52B

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

 

 

A

A

▼M6 —————

▼M22

53A

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 94

N/D

N/D

 

 

▼M6 —————

▼M22

54A

Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

N/D

N/D

 

 

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

X

N/D.

Tuttavia, tutti i sistemi di protezione frontale forniti con il veicolo devono essere conformi e contrassegnati

 

 

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

N/D

N/D

 

 

61

Sistema di condizionamento dell’aria

Direttiva 2006/40/CE

X

G (14)

 

 

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

X

X

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 65/2012

X

G

 

 

65

Dispositivo avanzato di frenata d’emergenza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012

 

 

N/D (16)

N/D (16)

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012

 

 

N/D (17)

N/D (17)

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

X

X

X

68

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

X

G

 

 

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

X

X

X

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

X

X

X

▼M27

72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

G

G

n.d.

n.d.

▼M22

(*1)   Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico

Requisiti aggiuntivi per le ambulanze

Il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente deve soddisfare le prescrizioni della norma EN 1789:2007 + A1:2010 + A2:2014 relative ai veicoli medici e alla loro attrezzatura — autoambulanze, ad eccezione della sezione 6.5 «Elenco delle attrezzature». La prova di conformità deve essere fornita mediante una relazione di prova di un servizio tecnico. Se è previsto uno spazio per sedie a rotelle, valgono le prescrizioni di cui all’appendice 3, relative ai sistemi di blocco delle sedie a rotelle e di ritenuta dei loro occupanti.




Appendice 2

Veicoli blindati



Voce

Oggetto

Riferimento all’atto normativo

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M23

1a

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M22

2

Emissioni (Euro 5 e 6) dei veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

A (1)

A (1)

 

A (1)

A (1)

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

X

X

X

X

A

A

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

5A

Dispositivi di sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

9A

Frenatura dei veicoli e dei rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B

Frenatura delle autovetture

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

12A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

13A

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

 

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13B

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

14A

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

N/D

 

 

N/D

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

15A

Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

X

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15B

Sedili dei veicoli di grandi dimensioni destinati al trasporto di persone

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 80

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

16A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

▼M6 —————

▼M22

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

23A

Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

27A

Dispositivo di rimorchio

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

32A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

34A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

35A

Sistemi tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

37A

Parafanghi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

38A

Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti

Direttiva 2005/55/CE

A (8)

X (8)

X

X (8)

X (8)

X

 

 

 

 

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

X (9)

X (9)

X

X (9)

X (9)

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

42A

Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

▼M6 —————

▼M22

43A

Dispositivi antispruzzi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

44A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

▼M6 —————

▼M22

46A

Montaggio dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46B

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

A

 

 

A

 

 

A

A

 

 

46C

Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

 

A

A

A

A

A

 

 

A

A

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

A (9A)

 

 

A (9A)

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

47A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

49A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

50A

Componenti dell’attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

 

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

▼M6 —————

▼M22

51A

Comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 118

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

52A

Veicoli delle categorie M2 e M3

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52B

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

53A

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 94

N/D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

54A

Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

N/D

 

 

N/D

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

56A

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 105

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

▼M6 —————

▼M22

57A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

N/D

 

 

N/D

 

 

 

 

 

 

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

N/D

 

 

N/D

 

 

 

 

 

60

(vuota)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Sistemi di condizionamento dell’aria

Direttiva 2006/40/CE

X

 

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Dispositivo avanzato di frenata d’emergenza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012

 

(16)

(16)

 

(16)

(16)

 

 

 

 

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012

 

(17)

(17)

 

(17)

(17)

 

 

 

 

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M27

72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

G

n.d.

n.d.

G

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

▼M22




Appendice 3

Veicoli con accesso per sedie a rotelle



Voce

Oggetto

Atto normativo

M1

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

G+W0

▼M26

1 A

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

G + W9

▼M22

2

Emissioni (Euro 5 e 6) dei veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

G+W1

▼M6 —————

▼M22

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

X+W2

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

X

▼M6 —————

▼M22

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

X

▼M6 —————

▼M22

5A

Dispositivi di sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

G

▼M6 —————

▼M22

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

X

▼M6 —————

▼M22

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

▼M6 —————

▼M22

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

▼M6 —————

▼M22

9B

Frenatura delle autovetture

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

G+A1

▼M6 —————

▼M22

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

▼M6 —————

▼M22

12A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

G+C

▼M6 —————

▼M22

13B

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

X

▼M6 —————

▼M22

14A

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

G

▼M6 —————

▼M22

15A

Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

G+W3

▼M6 —————

▼M22

16A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

G+W4

▼M6 —————

▼M22

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

▼M6 —————

▼M22

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

▼M6 —————

▼M22

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

X+W5

▼M6 —————

▼M22

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

X

▼M6 —————

▼M22

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

▼M6 —————

▼M22

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

22C

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

▼M6 —————

▼M22

23A

Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

▼M6 —————

▼M22

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

▼M6 —————

▼M22

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

▼M6 —————

▼M22

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

▼M6 —————

▼M22

27A

Dispositivo di rimorchio

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

E

▼M6 —————

▼M22

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

▼M6 —————

▼M22

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

▼M6 —————

▼M22

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

▼M6 —————

▼M22

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

X+W6

▼M6 —————

▼M22

32A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

G

▼M6 —————

▼M22

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

▼M6 —————

▼M22

34A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

G(5)

▼M6 —————

▼M22

35A

Sistemi tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

G(6)

▼M6 —————

▼M22

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

▼M6 —————

▼M22

37A

Parafanghi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

G

38

Poggiatesta

Direttiva 78/932/CEE

X

38A

Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

X

41

Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti

Direttiva 2005/55/CE

X+W1 (8)

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

X+W1 (9)

▼M6 —————

▼M22

44A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

X+W8

▼M6 —————

▼M22

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

G

▼M6 —————

▼M22

46A

Montaggio dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

X

46B

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

G (9A)

▼M6 —————

▼M22

50A

Componenti dell’attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X (10)

▼M6 —————

▼M22

53A

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 94

N/D

▼M6 —————

▼M22

54A

Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

N/D

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

G

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

N/D

61

Sistemi di condizionamento dell’aria

Direttiva 2006/40/CE

G

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X (15)

64

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 65/2012

G

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

68

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

X

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

▼M27

72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

G

▼M22

Requisiti supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti

Nota: Si applicano la sezione 1 e la sezione 2 o la sezione 3 a seguire.

0.   Definizioni

0.1. Il modello di sedia a rotelle (surrogate wheelchair = SWC) è una sedia a rotelle di prova rigida e riutilizzabile quale definita nella sezione 3 della norma ISO 10542-1: 2012.

0.2. Il punto P è una rappresentazione della posizione dell’anca dell’occupante della sedia a rotelle seduto nell’SWC, come definito nella sezione 3 della norma ISO 10542-1: 2012.

1.   Prescrizioni generali

1.1. Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di ancoraggi ai quali vanno fissati un dispositivo di blocco della sedia a rotelle e un sistema di ritenuta dell’occupante (WTORS).

1.2. Gli ancoraggi inferiori della cintura dell’occupante della sedia a rotelle devono essere situati a norma del regolamento UNECE 14-07, punto 5.4.2.2, relativo al punto P sull’SWC posto nella posizione di marcia designata dal fabbricante. L’ancoraggio o gli ancoraggi superiori effettivi devono essere situati almeno 1 100 mm al di sopra del piano orizzontale passante per i punti di contatto tra le ruote posteriori dell’SWC e il pavimento del veicolo. Questa condizione deve essere soddisfatta anche dopo la prova effettuata a norma del punto 2 a seguire.

1.3. È necessario verificare la cintura dell’occupante del WTORS per garantirne la conformità alle disposizioni del regolamento UNECE 16-06 punti da 8.2.2 a 8.2.2.4 e da 8.3.1 a 8.3.4.

1.4. Non è necessario specificare il numero minimo di ancoraggi dei seggiolini per bambini ISOFIX. Nel caso di un’omologazione in più fasi in cui la conversione abbia interessato un sistema di ancoraggio ISOFIX, il sistema deve essere nuovamente sottoposto a prova o gli ancoraggi devono essere resi inutilizzabili. Qualora gli ancoraggi siano resi inutilizzabili, le etichette ISOFIX devono essere rimosse e si devono fornire le opportune informazioni all’acquirente del veicolo.

2.   Prove statiche a bordo del veicolo

2.1.   Ancoraggi del sistema di ritenuta dell’occupante della sedia a rotelle

2.1.1. Gli ancoraggi del sistema di ritenuta dell’occupante della sedia a rotelle devono resistere alle forze statiche prescritte per tali ancoraggi nel regolamento UNECE 14-07 contemporaneamente alle forze statiche applicate agli ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle, come specificato al punto 2.2. a seguire.

2.2.   Ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle

Gli ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle devono resistere alle seguenti forze, per almeno 0,2 secondi, applicate attraverso l’SWC (o un modello di sedia a rotelle adatto, il cui interasse, la cui altezza della seduta e i cui punti di fissaggio del dispositivo di blocco siano conformi alle specifiche dell’SWC), ad una altezza di 300 ± 100 mm dalla superficie su cui poggia l’SWC:

2.2.1. Nel caso di una sedia a rotelle rivolta in avanti, ad una forza simultanea, coincidente con la forza applicata agli ancoraggi del sistema di ritenuta dell’occupante, di 24,5 kN e

2.2.2. ad una seconda prova in cui si applichi una forza statica di 8,2 kN orientata verso la parte posteriore del veicolo.

2.2.3. Nel caso di una sedia a rotelle rivolta all’indietro, ad una forza simultanea, coincidente con la forza applicata agli ancoraggi del sistema di ritenuta dell’occupante, di 8,2 kN e

2.2.4. ad una seconda prova in cui si applichi una forza statica di 24,5 kN orientata verso la parte anteriore del veicolo.

2.3.   Componenti del sistema

2.3.1. Tutti i componenti del WTORS devono soddisfare i requisiti pertinenti della norma ISO 10542-1: 2012. Tuttavia, la prova dinamica di cui all’allegato A e ai punti 5.2.2 e 5.2.3 della norma ISO 10542-1: 2012 deve essere effettuata sul WTORS completo utilizzando la geometria degli ancoraggi del veicolo anziché la geometria della prova specificata nell’allegato A della norma ISO 10542-1: 2012. Tale prova può essere effettuata sulla struttura del veicolo oppure su un modello di struttura rappresentativo della geometria degli ancoraggi del WTORS del veicolo. La posizione di ciascun ancoraggio deve rispettare la tolleranza di cui al punto 7.7.1 del regolamento UNECE n. 16-06.

2.3.2. Se il sistema di ritenuta dell’occupante del WTORS è omologato a norma del regolamento UNECE n. 16-06, esso deve essere sottoposto alla prova dinamica del WTORS completo di cui al punto 2.3.1, ma le prescrizioni dei punti 5.1, 5.3 e 5.4 della norma ISO 10542-1: 2012 si considerano soddisfatte.

3.   Prove dinamiche a bordo del veicolo

3.1. L’assemblaggio completo del WTORS deve essere sottoposto ad una prova dinamica a bordo del veicolo, conformemente ai punti 5.2.2 e 5.2.3 e all’allegato A della norma ISO 10542-1: 2012, in cui tutti i componenti/ancoraggi siano testati contemporaneamente, utilizzando una scocca nuda o una struttura rappresentativa del veicolo.

3.2. Gli elementi costitutivi del WTORS devono soddisfare le prescrizioni pertinenti della norma ISO 10542-1: 2012, punti 5.1, 5.3 e 5.4. Tali prescrizioni si considerano soddisfatte in relazione al sistema di ritenuta dell’occupante, se esso è omologato a norma del regolamento UNECE n. 16-06.




Appendice 4

Altri veicoli per uso speciale (inclusi gruppo speciale, veicoli predisposti per attrezzature intercambiabili e caravan)

È necessario soddisfare nella misura del possibile i requisiti di cui all’allegato IV. L’applicazione delle deroghe è consentita esclusivamente se il fabbricante fornisce all’autorità di omologazione la prova, da questa giudicata sufficiente, che il veicolo, in virtù della sua funzione particolare, non può soddisfare tutte le prescrizioni.



Voce

Oggetto

Riferimento all’atto normativo

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

H

H

H

H

H

 

 

 

 

▼M23

1a

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

H

H

H

H

H

 

 

 

 

▼M22

2

Emissioni (Euro 5 e 6) dei veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Q (1)

 

Q+V1 (1)

Q+V1 (1)

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

F

F

F

F

F

X

X

X

X

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

X

X

A

A

A

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

▼M6 —————

▼M22

5A

Dispositivi di sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

B

B

B

 

 

 

 

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

 

 

B

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

9A

Frenatura dei veicoli e dei rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

X (3)

X (3)

X (3)

X+U1 (3)

X + U1 (3)

X

X

X (3)

X (3)

9B

Frenatura delle autovetture

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

13A

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13B

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

14A

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

15A

Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15B

Sedili dei veicoli di grandi dimensioni destinati al trasporto di persone

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 80

D

D

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

D

D

D

D

D

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

▼M6 —————

▼M22

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

23A

Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

27A

Dispositivo di rimorchio

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

A

A

A

A

A

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

D

D

D

D

D

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

34A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

35A

Sistemi tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M24 —————

▼M22

41

Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti

Direttiva 2005/55/CE

H (8)

H

H (8)

H (8)

H

 

 

 

 

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

H (9)

H

H (9)

H (9)

H

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

42A

Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

 

 

 

X

X

 

 

X

X

▼M6 —————

▼M22

43A

Dispositivi antispruzzi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

 

 

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

J

J

J

J

J

J

J

J

J

▼M6 —————

▼M22

46A

Montaggio dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C

Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, sistema/pneumatici antiforatura e sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

 

 

X (9A)

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

47A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

X

X

 

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M6 —————

▼M22

49A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

 

 

X

X

X

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

50A

Componenti dell’attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

▼M6 —————

▼M22

51A

Comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 118

 

X

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

52A

Veicoli delle categorie M2 e M3

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

X

X

 

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

54A

Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

 

 

A

 

 

 

 

 

 

▼M6 —————

▼M22

56A

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 105

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

▼M6 —————

▼M22

57A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

 

 

N/D (1)

 

 

 

 

 

 

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

 

 

N/D

 

 

 

 

 

61

Sistemi di condizionamento dell’aria

Direttiva 2006/40/CE

 

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

65

Dispositivo avanzato di frenata d’emergenza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012

N/D

N/D

 

N/D

N/D

 

 

 

 

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012

N/D

N/D

 

N/D

N/D

 

 

 

 

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M27

72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

n.d.

n.d.

G

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

▼M22

(*1)   Qualsiasi sistema di protezione frontale fornito con il veicolo deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 78/2009, essere dotato di un numero di omologazione e recare il relativo marchio.




Appendice 5

Gru mobili



Voce

Oggetto

Riferimento all’atto normativo

N3

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

T+Z1

▼M26

1 A

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

T + Z1

▼M6 —————

▼M22

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

X

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

A

▼M6 —————

▼M22

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

X

▼M6 —————

▼M22

5A

Dispositivi di sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

Sterzatura del carrello ammessa

▼M6 —————

▼M22

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

A

▼M6 —————

▼M22

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

▼M6 —————

▼M22

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

▼M6 —————

▼M22

9A

Frenatura dei veicoli e dei rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

U (3)

▼M6 —————

▼M22

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

▼M6 —————

▼M22

13A

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

X (4A)

▼M6 —————

▼M22

15A

Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

X

▼M6 —————

▼M22

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

▼M6 —————

▼M22

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

▼M6 —————

▼M22

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

X

▼M6 —————

▼M22

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

A+Y

▼M6 —————

▼M22

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

▼M6 —————

▼M22

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

22C

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

▼M6 —————

▼M22

23A

Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

▼M6 —————

▼M22

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

▼M6 —————

▼M22

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

▼M6 —————

▼M22

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

▼M6 —————

▼M22

27A

Dispositivo di rimorchio

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

A

▼M6 —————

▼M22

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

▼M6 —————

▼M22

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

▼M6 —————

▼M22

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

▼M6 —————

▼M22

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

X

▼M6 —————

▼M22

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

▼M6 —————

▼M22

34A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

(5)

▼M6 —————

▼M22

35A

Sistemi tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

(6)

▼M6 —————

▼M22

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

41

Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti

Direttiva 2005/55/CE

V

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

V

▼M6 —————

▼M22

42A

Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

A

▼M6 —————

▼M22

43A

Dispositivi antispruzzi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

Z1

▼M6 —————

▼M22

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

J

▼M6 —————

▼M22

46A

Montaggio dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

X

46C

Pneumatici destinati ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

▼M6 —————

▼M22

47A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

X

▼M6 —————

▼M22

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

A

▼M6 —————

▼M22

49A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

A

▼M6 —————

▼M22

50A

Componenti dell’attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X (10)

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

X (10)

▼M6 —————

▼M22

57A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

X

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X (15)

65

Dispositivo avanzato di frenata d’emergenza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012

N/D (16)

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012

N/D (17)

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X




Appendice 6

Veicoli per trasporto eccezionale



Voce

Oggetto

Riferimento all’atto normativo

N3

O4

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

T

 

3

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore

Direttiva 70/221/CEE

X (2)

X

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

X

X

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

A

A

4

Alloggiamento posteriore della targa d’immatricolazione

Direttiva 70/222/CEE

X

A+R

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

X

A+R

5

Forza sul comando

Direttiva 70/311/CEE

X

Sterzatura del carrello ammessa

X

5A

Dispositivi di sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

Sterzatura del carrello ammessa

X

6

Serrature e cerniere delle porte

Direttiva 70/387/CEE

X

 

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

 

7

Segnalatore acustico

Direttiva 70/388/CEE

X

 

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

 

8

Dispositivi per la visione indiretta

Direttiva 2003/97/CE

X

 

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

 

9

Frenatura

Direttiva 71/320/CEE

U

X

9A

Frenatura dei veicoli e dei rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

U (3)

X (3)

10

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Direttiva 72/245/CEE

X

X

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

X

13

Antifurto e immobilizzatore

Direttiva 74/61/CEE

X

 

13A

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

X (4A)

 

15

Resistenza dei sedili

Direttiva 74/408/CEE

X

 

15A

Sedili, loro ancoraggi ed eventuali poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

X

 

17

Tachimetro e retromarcia

Direttiva 75/443/CEE

X

 

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

 

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

 

18

Targhette regolamentari

Direttiva 76/114/CEE

X

X

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

X

19

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Direttiva 76/115/CEE

X

 

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

X

 

20

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Direttiva 76/756/CEE

X

A+N

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

X

A+N

21

Catarifrangenti

Direttiva 76/757/CEE

X

X

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

X

22

Luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di posizione laterali e di marcia diurna

Direttiva 76/758/CEE

X

X

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

 

22C

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

X

23

Indicatori di direzione

Direttiva 76/759/CEE

X

X

23A

Indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

X

24

Dispositivo di illuminazione della targa posteriore

Direttiva 76/760/CEE

X

X

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

X

25

Proiettori (comprese le lampade)

Direttiva 76/761/CEE

X

 

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

 

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

 

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

 

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

 

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

 

26

Proiettori fendinebbia anteriori

Direttiva 76/762/CEE

X

 

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

 

27

Dispositivi di rimorchio

Direttiva 77/389/CEE

A

 

27A

Dispositivo di rimorchio

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

A

 

28

Proiettori fendinebbia posteriori

Direttiva 77/538/CEE

X

X

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

X

29

Proiettori di retromarcia

Direttiva 77/539/CEE

X

X

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

X

30

Luci di stazionamento

Direttiva 77/540/CEE

X

 

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

 

31

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Direttiva 77/541/CEE

X

 

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

X

 

33

Identificazione di comandi, spie ed indicatori

Direttiva 78/316/CEE

X

 

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

 

34

Sbrinamento/disappannamento

Direttiva 78/317/CEE

(5)

 

34A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

(5)

 

35

Lavacristalli/tergicristalli

Direttiva 78/318/CEE

(6)

 

35A

Sistemi tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

(6)

 

36

Sistemi di riscaldamento

Direttiva 2001/56/CE

X

 

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

 

41

Emissioni (Euro IV e V) dei veicoli pesanti

Direttiva 2005/55/CE

X (8)

 

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/ accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

X (9)

 

42

Protezione laterale

Direttiva 89/297/CEE

X

A

42A

Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

X

A

43

Dispositivi antispruzzi

Direttiva 91/226/CEE

X

A

43A

Dispositivi antispruzzi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

X

A

45

Vetrature di sicurezza

Direttiva 92/22/CEE

X

 

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

X

 

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

X

I

46A

Montaggio dei pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

X

I

46C

Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

X

I

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

I

47

Dispositivi di limitazione della velocità

Direttiva 92/24/CEE

X

 

47A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

X

 

48

Masse e dimensioni (veicoli diversi da quelli di cui alla voce 44)

Direttiva 97/27/CE

X

X

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

A

A

49

Sporgenze esterne delle cabine

Direttiva 92/114/CEE

A

 

49A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

A

 

50

Attacchi

Direttiva 94/20/CE

X (10)

X

50A

Componenti dell’attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X (10)

X

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

X (10)

X (10)

56

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Direttiva 98/91/CE

X (13)

X (13)

56A

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 105

X (13)

X (13)

57

Protezione antincastro anteriore

Direttiva 2000/40/CE

A

 

57A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

A

 

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

 

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X (15)

X (15)

65

Dispositivo avanzato di frenata d’emergenza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012

N/D (16)

 

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012

N/D (17)

 

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

 

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

 

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

 

Significato delle note

X Si applicano le prescrizioni dell’atto pertinente. Le serie di modifiche dei regolamenti UNECE obbligatoriamente applicabili sono elencate nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009. Le serie di modifiche adottate successivamente sono accettate come alternativa. Gli Stati membri possono rilasciare estensioni delle omologazioni vigenti concesse conformemente alle precedenti direttive UE abrogate dal regolamento (CE) n. 661/2009 alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafo 14, di tale regolamento.

N/D L’atto normativo non si applica a questo veicolo (nessuna prescrizione).

(1) Per i veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg. Su richiesta del fabbricante, si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg. Per quanto concerne l’accesso alle informazioni su parti diverse dal veicolo di base (p. es. il vano abitabile), è sufficiente che il fabbricante metta a disposizione le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione in modo rapido e facilmente accessibile.

(2) Nel caso di veicoli dotati di un impianto GPL o GNC, è obbligatoria un’omologazione a norma dei regolamenti UNECE n. 67 o n. 110.

(3) Il montaggio di un sistema ESC è obbligatorio a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 661/2009. Si applicano le date di attuazione di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 661/2009. In conformità al regolamento UNECE n. 13, l’installazione di un sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC) non è richiesta per i veicoli per uso speciale delle categorie M2, M3, N2 e N3 e per i veicoli per trasporti eccezionali e i rimorchi che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi. I veicoli della categoria N1 possono essere omologati a norma del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H.

(4) Il montaggio di un sistema ESC è obbligatorio a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 661/2009. Pertanto, ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli nonché dell’immatricolazione, della vendita e dell’entrata in servizio di veicoli nuovi devono essere soddisfatte le prescrizioni dell’allegato 9, parte A, del regolamento UNECE n. 13-H. Si applicano le date di attuazione di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009. I veicoli della categoria N1 possono essere omologati a norma del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H.

(4A) Se installato, il dispositivo di protezione deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 18.

(4B) Questo regolamento si applica ai sedili che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento UNECE n. 80.

(5) I veicoli di categorie diverse dalla M1 non devono essere pienamente conformi all’atto, ma devono disporre di un sistema idoneo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

(6) I veicoli di categorie diverse dalla M1 non devono essere pienamente conformi all’atto, ma devono disporre di lavacristalli e tergicristalli idonei.

(8) Per i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg che non hanno beneficiato della possibilità offerta alla nota (1).

(9) Per i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg che non sono omologati (su richiesta del fabbricante e a condizione che la loro massa di riferimento non superi 2 840 kg) a norma del regolamento (CE) n. 715/2007. Per le parti diverse dal veicolo di base, è sufficiente che il fabbricante metta a disposizione le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione in modo rapido e facilmente accessibile.

Per altre opzioni, si veda l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 595/2009.

(9A) Si applica solo se tali veicoli sono muniti di dispositivi disciplinati dal regolamento UNECE n. 64. Il sistema di controllo della pressione dei pneumatici per i veicoli della categoria M1 si applica su base obbligatoria in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009.

(10) Si applica solo ai veicoli muniti di attacco/i.

(11) Si applica ai veicoli con una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 2,5 tonnellate.

(12) Si applica solo ai veicoli in cui il «punto di riferimento del sedile (punto “R”)» del sedile più basso non è situato a più di 700 mm dal livello del suolo.

(13) Si applica solo se il fabbricante chiede l’omologazione di veicoli destinati al trasporto di merci pericolose.

(14) Si applica solo ai veicoli della categoria N1, classe I (massa di riferimento ≤ 1 305 kg).

(15) Su richiesta del fabbricante, può essere rilasciata un’omologazione sotto questa voce, in alternativa all’ottenimento delle omologazioni relative a ogni singola voce di cui al regolamento (CE) n. 661/2009.

(16) Il montaggio di un dispositivo avanzato di frenata d’emergenza non è richiesto per i veicoli per uso speciale, conformemente all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 347/2012.

(17) Il montaggio di un sistema di avviso di deviazione dalla corsia non è richiesto per i veicoli per uso speciale, conformemente all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 351/2012.

A Le prescrizioni devono essere soddisfatte nella misura del possibile. L’autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il fabbricante dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nella scheda di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità (osservazioni — voce 52).

A1  L’installazione di un sistema ESC non è obbligatoria. Nel caso di omologazioni in più fasi, se le modifiche apportate in una determinata fase possono influire sul funzionamento del sistema ESC di base del veicolo, il fabbricante può disattivare il sistema o dimostrare che il veicolo non è stato reso insicuro o instabile. Ciò può essere dimostrato, ad esempio, effettuando manovre rapide di cambio corsia in ciascuna direzione a 80 km/h tali da indurre l’intervento del sistema ESC. Questi interventi devono essere opportunamente controllati e servire a migliorare la stabilità del veicolo. Il servizio tecnico ha il diritto di chiedere ulteriori prove, qualora lo ritenga necessario.

B Applicazione limitata alle porte che danno accesso ai sedili destinati all’uso normale quando il veicolo circola su strada e quando la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.

C Applicazione limitata alla parte del veicolo situata davanti al sedile più arretrato destinato all’uso normale quando il veicolo circola su strada, nonché alla zona d’urto della testa definita nell’atto normativo.

D Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili non destinati a essere usati quando il veicolo circola su strada vanno chiaramente indicati agli utilizzatori mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Non si applicano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenzione dei bagagli di cui al regolamento UNECE n. 17.

E Solo anteriori.

F È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e riposizionare la parte interna del serbatoio.

G Nel caso di omologazioni in più fasi, è anche possibile usare le prescrizioni secondo la categoria del veicolo di base/incompleto (p. es. il cui telaio è stato usato per costruire il veicolo per uso speciale).

H È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2 m.

I I pneumatici devono essere omologati conformemente alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 54, anche se la velocità nominale del veicolo è inferiore a 80 km/h. La capacità di carico può essere regolata in relazione alla velocità nominale massima del rimorchio, d’accordo con il fabbricante dei pneumatici.

J Per tutte le vetrature diverse da quella della cabina del conducente (parabrezza e finestrini laterali), il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure una vetratura di plastica rigida.

K Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d’emergenza.

L Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno di ancoraggi per le cinture addominali. I sedili non destinati a essere usati quando il veicolo circola su strada vanno chiaramente indicati agli utilizzatori mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Non è richiesto l’ISOFIX sulle ambulanze e sui carri funebri.

M Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali. I sedili non destinati a essere usati quando il veicolo circola su strada vanno chiaramente indicati agli utilizzatori mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Non è richiesto l’ISOFIX sulle ambulanze e sui carri funebri.

N Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

Q È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2 m. L’omologazione CE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata.

R Purché le targhe di immatricolazione di tutti gli Stati membri possano essere montate e rimanere visibili.

S Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60 % e l’angolo morto corrispondente al montante «A» non supera i 10o.

T Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE. Per quanto riguarda l’allegato I, punto 5.2.2.1, della direttiva 70/157/CEE, si applicano i seguenti valori limite:

a) 81 dB(A) per i veicoli con motore di potenza inferiore a 75 kW;

b) 83 dB(A) per i veicoli con motore di potenza pari o superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW;

c) 84 dB(A) per i veicoli con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.

U Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a 4 assi devono essere conformi a tutte le prescrizioni dell’atto normativo. Sono ammesse deroghe per i veicoli con più di 4 assi, purché:

 siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo,

 siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di efficienza di frenatura sia di stazionamento, che di servizio, che di soccorso, di cui all’atto normativo.

U1  L’ABS non è obbligatorio per i veicoli con trasmissione idrostatica.

V In alternativa, si può applicare anche la direttiva 97/68/CE.

V1  Per i veicoli con trasmissione idrostatica, in alternativa, si può applicare anche la direttiva 97/68/CE.

W0  È consentito modificare la lunghezza del sistema di scarico senza ulteriori prove, a condizione che la contropressione sia simile. Se è richiesta una nuova prova, è consentito un incremento di 2 dB(A) dei valori limite applicabili.

W1  Le prescrizioni vanno soddisfatte, ma è ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove delle emissioni allo scarico e del consumo di CO2/carburante, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati. Non sono necessarie ulteriori prove di evaporazione sul veicolo modificato, purché i dispositivi di controllo delle evaporazioni non subiscano modifiche rispetto a quelli montati dal fabbricante del veicolo base.

L’omologazione CE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata.

W2  È consentito modificare senza ulteriori prove il percorso e la lunghezza del condotto di alimentazione e delle tubazioni del carburante e dei suoi vapori. È consentito riposizionare il serbatoio del carburante originale, purché siano soddisfatte tutte le prescrizioni. Non sono comunque richieste ulteriori prove conformemente all’allegato 5 del regolamento UNECE n. 34.

W3  Il piano longitudinale della posizione di marcia prevista della sedia a rotelle deve essere parallelo al piano longitudinale del veicolo.

È necessario informare il proprietario del veicolo che per poter resistere alle forze esercitate dal sistema di ancoraggio nelle diverse condizioni di guida, si consiglia una sedia a rotelle con una struttura che soddisfi le parti pertinenti della norma ISO 7176-19:2008.

I sedili del veicolo possono essere opportunamente adattati senza ulteriori prove, se si è in grado di dimostrare al servizio tecnico che i loro ancoraggi, i loro meccanismi e i relativi poggiatesta garantiscono lo stesso livello di prestazioni.

Non si applicano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenzione dei bagagli di cui al regolamento UNECE n. 17.

W4  Vanno soddisfatti i requisiti degli atti normativi relativi ai dispositivi di salita e di discesa in posizione di riposo.

W5  Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di ancoraggi, che soddisfino le prescrizioni supplementari di cui all’appendice 3, ai quali vanno fissati un dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e un sistema di ritenuta degli occupanti (WTORS).

W6  Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di una cintura di ritenuta degli occupanti che soddisfi le prescrizioni supplementari di cui all’appendice 3.

Se, in seguito a conversione, i punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza devono essere spostati al di fuori dei limiti di tolleranza di cui al punto 7.7.1 del regolamento UNECE n. 16-06, il servizio tecnico controlla se tale alterazione implica o meno un peggioramento. In caso di peggioramento, si deve effettuare la prova di cui al punto 7.7.1 del regolamento UNECE n. 16-06. Non è necessario rilasciare un’estensione dell’omologazione CE. La prova può essere eseguita utilizzando componenti che non sono stati sottoposti alla prova di condizionamento prescritta nel regolamento UNECE n. 16-06.

W8  A fini di calcolo, la massa della sedia a rotelle compreso il suo occupante è considerata pari a 160 kg. La massa va concentrata nel punto P del modello di sedia a rotelle nella posizione di marcia dichiarata dal fabbricante.

Qualsiasi limitazione del numero di passeggeri dovuta all’uso di sedie a rotelle va riportata nel manuale del proprietario, a pagina 2 del certificato di omologazione UE e nel certificato di conformità (nella sezione «osservazioni»).

►M26

 

W9  Eventuali modifiche della lunghezza del sistema di scarico sono ammissibili senza la necessità di condurre ulteriori prove, a condizione che le caratteristiche della contropressione allo scarico rimangano simili.

 ◄

Y Purché siano montati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori.

Z Le prescrizioni in materia di sporgenza dei finestrini aperti non si applicano al vano abitabile.

Z1  Le gru mobili con più di sei assi sono considerate veicoli fuoristrada (N3G), quando almeno tre assi sono motori e a condizione che soddisfino le disposizioni dell’allegato II, punto 4.3, lettera b), punti ii) e iii) e il punto 4.3, lettera c).




ALLEGATO XII

LIMITI DELLE PICCOLE SERIE E DEI VEICOLI DI FINE SERIE

A.   LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

1. Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente nell’Unione europea a norma dell’articolo 22 non supera quello sotto indicato per la categoria in questione:



Categoria

Unità

M1

1 000

M2, M3

0

N1

1 000

N2, N3

0

O1, O2

0

O3, O4

0

2. Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente in uno Stato membro a norma dell’articolo 23 è stabilito dallo Stato membro, ma non supera quello sotto indicato per la categoria in questione:



Categoria

Unità

M1

100

M2, M3

250

N1

500 fino al 31 ottobre 2016

250 dal 1o novembre 2016

N2, N3

250

O1, O2

500

O3, O4

250

3. Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente in uno Stato membro ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione è stabilito da ciascuno Stato membro, ma non supera quello sotto indicato per la categoria di veicoli in questione:



Categoria

Unità

M2, M3

1 000

N2, N3

1 200

O3, O4

2 000

B.   LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE

Il numero massimo di veicoli completi o completati messi in circolazione in ogni Stato membro secondo la procedura «fine serie» è limitato in base ad uno dei seguenti metodi, a scelta dello Stato membro:

1. Il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può, per la categoria M1, superare il 10% e, per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30 % dei veicoli di tutti i tipi in questione messi in circolazione nello stesso Stato membro nel corso dell’anno precedente.

Se i valori corrispondenti al 10 % o al 30 % sono inferiori a 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un numero massimo di 100 veicoli.

2. Il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità valido, rilasciato alla data di produzione o successivamente, il quale è rimasto valido per un periodo di almeno tre mesi dopo la data del rilascio, ma ha perso la validità a seguito dell’entrata in vigore di un atto normativo.

▼B




ALLEGATO XIII

ELENCO DELLE PARTI O APPARECCHIATURE CHE SONO IN GRADO DI COMPORTARE UN RISCHIO SIGNIFICATIVO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI SISTEMI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL VEICOLO O PER LE SUE PRESTAZIONI AMBIENTALI, E RELATIVI REQUISITI DI PRESTAZIONE, PROCEDURE DI PROVA APPROPRIATE, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MARCATURA E IMBALLAGGIO

I.   Parti o apparecchiature che incidono significativamente sulla sicurezza del veicolo



Voce n.

Descrizione della voce

Requisiti di prestazione

Procedura di prova

Requisiti per la marcatura

Requisiti per l’imballaggio

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

II.   Parti o apparecchiature che incidono significativamente sulle prestazioni ambientali del veicolo



Voce n.

Descrizione della voce

Requisiti di prestazione

Procedura di prova

Requisiti per la marcatura

Requisiti per l’imballaggio

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 




ALLEGATO XIV

ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI CE RILASCIATE IN BASE AD ATTI NORMATIVI

Timbro dell’autorità di omologazione

Elenco numero:

relativo al periodo dal …al …

Per ciascuna omologazione CE rilasciata, rifiutata o revocata nel periodo sopraindicato devono essere fornite le seguenti informazioni:

Costruttore:

Numero di omologazione CE:

Motivo dell’eventuale estensione:

Marca:

Tipo:

Data del rilascio:

Data del primo rilascio (per le estensioni):

▼M9




ALLEGATO XV

ATTI NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE PUÒ ESSERE DESIGNATO COME SERVIZIO TECNICO

0.    Oggetto

0.1. Il presente allegato contiene l’elenco degli atti normativi in base ai quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico conformemente all’articolo 41, paragrafo 6.

0.2. Esso include inoltre le opportune disposizioni relative alla designazione di un costruttore come servizio tecnico, da applicarsi nel quadro della procedura di omologazione dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche di cui all’allegato IV, parte I.

0.3. Esso non si applica tuttavia ai costruttori che presentano domanda di omologazione per veicoli prodotti in piccole serie conformemente all’articolo 22.

1.    Designazione di un costruttore come servizio tecnico

1.1. Un costruttore designato come servizio tecnico è un costruttore che è stato designato dall’autorità di omologazione come laboratorio di prova per l’esecuzione di prove di omologazione per conto di tale autorità ai sensi dell’articolo 3, punto 31.

Conformemente all’articolo 41, paragrafo 6, un costruttore può essere designato come servizio tecnico soltanto per le attività della categoria A.

1.2. L’espressione «l’esecuzione di prove» non si riferisce unicamente alla quantificazione delle prestazioni, ma anche alla registrazione dei risultati delle prove e alla presentazione all’autorità di omologazione di un verbale di prova contenente le relative conclusioni.

Essa riguarda anche la verifica della conformità alle disposizioni che non prevedono necessariamente una misurazione. È questo il caso della valutazione del progetto rispetto alle prescrizioni previste dalla legislazione pertinente.

L’espressione «esecuzione di prove» si riferisce, ad esempio, alla «verifica della conformità della posizione del serbatoio del carburante in un veicolo alle disposizioni di cui al punto 5.10 dell’allegato I della direttiva 70/221/CEE».

▼M26

2.    Elenco degli atti normativi e delle restrizioni



 

Oggetto

Riferimento dell'atto normativo

4

Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore

Direttiva 70/222/CEE

4 A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

7

Segnalatore acustico

Direttiva 70/388/CEE

7 A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

10

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Direttiva 72/245/CEE

10 A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

18

Targhette (regolamentari)

Direttiva 76/114/CEE

18 A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

20

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Direttiva 76/756/CEE

20 A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

27

Dispositivi di rimorchio

Direttiva 77/389/CEE

27 A

Dispositivo di rimorchio

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

33

Identificazione di comandi, spie ed indicatori

Direttiva 78/316/CEE

33 A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

34

Sbrinamento/disappannamento

Direttiva 78/317/CEE

34 A

Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

35

Lavacristalli/tergicristalli

Direttiva 78/318/CEE

35 A

Sistemi tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

36

Sistemi di riscaldamento

Direttiva 2001/56/CE

Eccettuate le disposizioni dell'allegato VIII concernente i dispositivi di riscaldamento a combustione e i sistemi di riscaldamento dei veicoli alimentati a GPL

36 A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

Eccettuate le disposizioni dell'allegato 8 concernenti i dispositivi di riscaldamento a combustione e i sistemi di riscaldamento dei veicoli alimentati a GPL

37

Parafanghi delle ruote

Direttiva 78/549/CEE

37 A

Parafanghi delle ruote

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

44

Masse e dimensioni (autovetture)

Direttiva 92/21/CEE

44 A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

45

Vetrature di sicurezza

Direttiva 92/22/CEE

Unicamente le disposizioni di cui all'allegato III

45 A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

Unicamente le disposizioni di cui all'allegato 21

▼M6 —————

▼M26

46 A

Montaggio degli pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

▼M31

46 B

Determinazione della resistenza al rotolamento

Allegato X del regolamento (UE) 2017/2400

▼M26

48

Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture di cui al punto 44)

Direttiva 97/27/CE

48 A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

49

Sporgenze esterne delle cabine

Direttiva 92/114/CEE

49 A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

50

Dispositivi di attacco

Direttiva 94/20/CE

Unicamente le disposizioni di cui all'allegato V (fino alla sezione 8 compresa) e all'allegato VII

50 A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

Unicamente le disposizioni di cui all'allegato 5 (fino alla sezione 8 compresa) e all'allegato 7

61

Impianti di condizionamento dell'aria

Direttiva 2006/40/CE

▼M9




Appendice

Designazione di un costruttore come servizio tecnico

1.    Dati generali

1.1. La designazione e la notifica di un costruttore come servizio tecnico sono effettuate in base a quanto disposto dagli articoli 41, 42 e 43 e alle misure di ordine pratico indicate nella presente appendice.

1.2. Il costruttore è accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025:2005 — Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura.

2.    Subappalto

2.1. In conformità al disposto dell’articolo 41, paragrafo 6, primo comma, un costruttore può designare un subappaltatore per l’esecuzione di prove per suo conto.

Per «subappaltatore» si intende:

a) una filiale incaricata dal costruttore di realizzare le attività di prova all’interno della propria organizzazione; o

b) un terzo che in subappalto per conto del costruttore effettua le attività di prova.

2.2. Il ricorso ai servizi di un subappaltatore non dispensa il costruttore dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni dell’articolo 41, in particolare quelle relative alle competenze dei servizi tecnici, e alle prescrizioni della norma EN ISO/CEI 17025:2005.

2.3. La sezione 1 dell’allegato XV si applica al subappaltatore.

3.    Verbale di prova

I verbali di prova sono redatti in conformità alle prescrizioni generali di cui all’allegato V, appendice 3, della direttiva 2007/46/CE.




ALLEGATO XVI

CONDIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEI METODI DI PROVA VIRTUALI E ATTI NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE O UN SERVIZIO TECNICO POSSONO UTILIZZARE TALI METODI

0.    Oggetto

Il presente allegato stabilisce le disposizioni appropriate relative alle prove virtuali conformemente all’articolo 11, paragrafo 3.

Esso non si applica all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma.

▼M26

1.    Elenco degli atti normativi



 

Oggetto

Riferimento dell'atto normativo

3

Serbatoi carburante/dispositivi di protezione posteriore

Direttiva 70/221/CEE

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

6

Serrature e cerniere delle porte

Direttiva 70/387/CEE

6 A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

8

Dispositivi per la visione indiretta

Direttiva 2003/97/CE

8 A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

12

Finiture interne

Direttiva 74/60/CEE

12 A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

16

Sporgenze esterne

Direttiva 74/483/CEE

16 A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

20

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Direttiva 76/756/CEE

20 A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

27

Dispositivi di rimorchio

Direttiva 77/389/CEE

27 A

Dispositivo di rimorchio

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

32

Campo di visibilità anteriore

Direttiva 77/649/CEE

32 A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

35

Lavacristalli/tergicristalli

Direttiva 78/318/CEE

35 A

Sistemi tergicristallo e lavacristallo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

37

Parafanghi delle ruote

Direttiva 78/549/CEE

37 A

Parafanghi delle ruote

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

42

Protezione laterale

Direttiva 89/297/CEE

42 A

Protezione laterale dei veicoli industriali

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

48 A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

49

Sporgenze esterne delle cabine

Direttiva 92/114/CEE

49 A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

50

Dispositivi di attacco

Direttiva 94/20/CE

50 A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

52

Autobus e corriere

Direttiva 2001/85/CE

52 A

Veicoli delle categorie M2 e M3

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

52B

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

57

Protezione antincastro anteriore

Direttiva 2000/40/CE

57 A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

▼M9




Appendice 1

Condizioni generali relative all’applicazione dei metodi di prova virtuali

1.    Impostazione delle prove virtuali

Lo schema che segue è utilizzato come struttura di base per la descrizione e l’esecuzione delle prove virtuali:

a) scopo;

b) modello di struttura;

c) condizioni limite;

d) ipotesi di carico;

e) calcolo;

f) valutazione;

g) documentazione.

2.    Dati fondamentali del calcolo e della simulazione mediante calcolatore

2.1.    Modello matematico

Il modello matematico è fornito dal costruttore. Esso rispecchia la complessità della struttura del veicolo, del sistema e dei componenti da sottoporre a prova in relazione alle prescrizioni previste dall’atto normativo e alle sue condizioni limite.

Le stesse disposizioni si applicano mutatis mutandis alle prove dei componenti o delle entità tecniche indipendentemente dal veicolo.

2.2.    Processo di convalida del modello matematico

Il modello matematico è convalidato in funzione delle condizioni di prova effettive.

A tal fine è effettuata una prova fisica allo scopo di paragonarne i risultati con quelli ottenuti con il modello matematico. Si procede quindi alla dimostrazione della comparabilità dei risultati della prova. Il costruttore o il servizio tecnico elaborano un rapporto di convalida e lo sottopongono all’autorità di omologazione.

Eventuali modifiche apportate al modello matematico o al software suscettibili di invalidare tale rapporto vanno comunicate all’autorità di omologazione che può richiedere una nuova convalida.

Nell’appendice 3 figura il diagramma del processo di convalida.

2.3.    Documentazione

Il costruttore fornisce i dati e gli strumenti ausiliari utilizzati per la simulazione e il calcolo, debitamente documentati.

3.    Strumenti e assistenza

Su richiesta del servizio tecnico, il costruttore fornisce o rende accessibili gli strumenti necessari, incluso il software adeguato.

Fornisce inoltre un’assistenza appropriata al servizio tecnico.

L’accesso e l’assistenza offerti al servizio tecnico non esimono quest’ultimo dall’ottemperare ai suoi obblighi in materia di competenze del personale, pagamento dei diritti di licenza e rispetto della riservatezza.

▼M26




Appendice 2

Condizioni specifiche relative ai metodi di prova virtuali

1.    Elenco degli atti normativi



 

Riferimento dell'atto normativo

Allegato e punti

Condizioni specifiche

3

Direttiva 70/221/CEE

Allegato II, punti 5.2. e 5.4.5.

Dimensioni della protezione antincastro posteriore e resistenza alle forze

3B

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

Punti 2.3., 7.3. e 25.6.

Dimensioni e resistenza alle forze

6

Direttiva 70/387/CEE

Allegato II, punto 4.3.

Metodi equivalenti per le prove di resistenza alla trazione e resistenza delle serrature alle accelerazioni

6 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

Allegato II, parte I e 2

Dimensioni dei predellini, delle pedane e delle maniglie

6B

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

Allegato 3

Allegato 4, punto 2.1.

Allegato 5

Prove di resistenza alla trazione e resistenza delle serrature alle accelerazioni

8

Direttiva 2003/97/CE

Allegato III

Tutte le disposizioni di cui alle sezioni 3, 4 e 5.

Campi di visibilità prescritti dei retrovisori

8 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

Punto 15.2.4.

Campi di visibilità prescritti dei retrovisori

12

Direttiva 74/60/CEE

a)  allegato I, tutte le disposizioni di cui alla sezione 5 (Specifiche)

b)  allegato II

a)  Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.

b)  Determinazione della zona d'urto della testa.

12 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

a)  Punti da 5. a 5.7.

b)  Punto 2.3.

a)  Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.

b)  Determinazione della zona d'urto della testa.

16

Direttiva 74/483/CEE

Allegato I, tutte le disposizioni di cui alla sezione 5 (Prescrizioni generali) e alla sezione 6 (Prescrizioni particolari)

Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.

16 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

Punto 5.2.4.

Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.

20

Direttiva 76/756/CEE

Sezione 6 (Specificazioni particolari) del regolamento UNECE n. 48.

Disposizioni degli allegati 4, 5 e 6 del regolamento UNECE n. 48

La prova di guida di cui al punto 6.22.9.2.2. va realizzata su un veicolo reale.

20 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

Sezione 6, allegati 4, 5 e 6

La prova di guida di cui al punto 6.22.9.2.2. va realizzata su un veicolo reale.

27

Direttiva 77/389/CEE

Allegato II, sezione 2

Forza statica di trazione e di compressione

27 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

Allegato II, punto 1.2.

Forza statica di trazione e di compressione

32

Direttiva 77/649/CEE

Allegato I, sezione 5 (Caratteristiche richieste)

Ostacoli e campo di visibilità

32 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

Sezione 5

Ostacoli e campo di visibilità

35

Direttiva 78/318/CEE

Allegato I, punto 5.1.2.

Misurazione unicamente del raggio d'azione del tergicristallo.

35 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

Allegato III, punti 1.1.2. e 1.1.3.

Misurazione unicamente del raggio d'azione del tergicristallo.

37

Direttiva 78/549/CEE

Allegato I, sezione 2 (Prescrizioni particolari)

 

37 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

Allegato II, sezione 2

Verifica delle prescrizioni dimensionali

42

Direttiva 89/297/CEE

Allegato, punto 2.8.

Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione.

42 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

Punto 12.10.

Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione.

48 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

a)  allegato I, parte B, punti 7 e 8

b)  allegato I, parte C, punti 6 e 7

a)  Verifica della conformità ai requisiti di manovrabilità, inclusa la manovrabilità dei veicoli muniti di assi sollevabili o caricabili.

b)  Misurazione del raggio di curvatura posteriore massimo

49

Direttiva 92/114/CEE

Allegato I, sezione 4 (Prescrizioni specifiche).

Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.

49 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

Sezioni 5 e 6

Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.

50

Direttiva 94/20/CE

a)  allegato V «Prescrizioni per i dispositivi di attacco meccanico»

b)  allegato VI, punto 1.1.

c)  allegato VI, punto 4. (Prova dei dispositivi di attacco meccanico)

a)  Tutte le disposizioni di cui alle sezioni da 1 a 8

b)  Le prove di resistenza degli attacchi meccanici di progettazione semplice possono essere sostituite da prove virtuali.

c)  Unicamente i punti 4.5.1. (Prova di resistenza), 4.5.2. (Resistenza alla compressione) e 4.5.3. (Resistenza al momento flettente)

50 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

a)  allegato 5 «Prescrizioni per i dispositivi di attacco meccanico»

b)  allegato 6, punto 1.1.

c)  allegato 6, punto 3.

a)  Tutte le disposizioni di cui alle sezioni da 1 a 8

b)  Le prove di resistenza degli attacchi meccanici di progettazione semplice possono essere sostituite da prove virtuali.

c)  Unicamente i punti 3.6.1. (Prova di resistenza), 3.6.2. (Resistenza alla compressione) e 3.6.3. (Resistenza al momento flettente).

52

Direttiva 2001/85/CE

a)  allegato I

b)  allegato IV Resistenza della sovrastruttura

a)  Punto 7.4.5. Prova di stabilità nelle condizioni indicate nell'appendice dell'allegato I.

b)  Appendice 4 — Verifica della resistenza meccanica della sovrastruttura tramite calcolo.

52 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

Allegato 3

Punto 7.4.5. (Metodo di calcolo)

52B

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

Allegato 9

Simulazione al computer di una prova di ribaltamento su veicolo completo come metodo di omologazione equivalente

57

Direttiva 2000/40/CE

Allegato 5, sezione 3, del regolamento UNECE n. 93.

Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione.

57 A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

Allegato 5, sezione 3

Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione.

▼M9




Appendice 3

Processo di convalida

image

▼M24




ALLEGATO XVII

PROCEDURE CUI ATTENERSI NEL CORSO DELL'OMOLOGAZIONE IN PIÙ FASI

1.   OBBLIGHI DEI FABBRICANTI

1.1. Perché la procedura di omologazione CE in più fasi vada a buon fine occorre la collaborazione di tutti i fabbricanti interessati. Prima di rilasciare l'omologazione della fase iniziale o di quelle successive, le autorità di omologazione devono perciò accertarsi che i fabbricanti interessati abbiano concluso opportuni accordi per la fornitura e lo scambio di documenti e informazioni affinché il tipo di veicolo completato possa soddisfare i requisiti tecnici di tutti gli atti normativi pertinenti, come prescritto negli allegati IV o XI. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti e degli elementi del veicolo che fanno parte del veicolo incompleto ma che ancora non sono stati omologati. Il fabbricante della fase precedente deve fornire al fabbricante della fase successiva le informazioni relative a qualsiasi modifica che possa influire sull'omologazione di un sistema o sull'omologazione globale del tipo di veicolo. Tali informazioni devono essere fornite non appena sia stata rilasciata la nuova estensione all'omologazione globale del tipo di veicolo, entro e non oltre la data di inizio della produzione del veicolo incompleto.

1.2. Nel corso di una procedura di omologazione CE in più fasi, ogni fabbricante è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti da lui fabbricati o aggiunti alla fase precedente. Il fabbricante della fase successiva non è responsabile degli elementi omologati in una fase precedente a meno che egli non li abbia modificati in misura tale da invalidare la precedente omologazione.

1.3. Alla procedura in più fasi può ricorrere anche un fabbricante unico. Non è tuttavia consentito utilizzare la procedura in più fasi per eludere le prescrizioni applicabili ai veicoli prodotti in un'unica fase. In particolare, i veicoli in tal modo omologati non si considerano fabbricati in più fasi ai sensi del paragrafo 3.4. del presente allegato e degli articoli 22, 23 e 27 della presente direttiva (piccole serie e limiti di fine serie).

2.   OBBLIGHI DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

2.1. L'autorità di omologazione deve:

a) verificare che tutti i certificati di omologazione CE rilasciati in base agli atti normativi applicabili all'omologazione dei veicoli riguardino la pertinente fase di completamento del tipo di veicolo e corrispondano ai requisiti prescritti;

b) accertare che la documentazione comprenda tutti i dati richiesti rispetto allo stato di completamento del veicolo;

c) riguardo alla documentazione, accertare che le specifiche del veicolo e i dati contenuti nella parte I della documentazione informativa ad esso relativa siano inclusi nelle schede informative e nei certificati di omologazione CE, in conformità ai pertinenti atti normativi; e, in caso di veicolo completato, se una voce della parte I della documentazione informativa non è inclusa nella scheda informativa relativa a uno degli atti normativi, confermare che tale elemento specifico o caratteristica è conforme a quanto descritto nella documentazione informativa;

d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi per accertare che il/i veicolo/i sia/siano fabbricato/i in base ai dati pertinenti di cui alle schede informative autenticate e rispetto a tutti gli atti normativi pertinenti;

e) eseguire o far eseguire opportuni controlli d'installazione di eventuali entità tecniche indipendenti.

2.2. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del paragrafo 2.1., lettera d), deve permettere l'opportuno controllo delle varie combinazioni da omologare in relazione allo stato di completamento del veicolo e ai seguenti criteri:

 motore,

 cambio,

 assi motori (numero, posizione, interconnessione),

 assi sterzanti (numero e posizione),

 tipi di carrozzeria,

 numero di porte,

 lato di guida,

 numero di sedili,

 livello di equipaggiamento.

3.   REQUISITI APPLICABILI

3.1. Le omologazioni CE di cui al presente allegato sono rilasciate in funzione della fase di fabbricazione corrente del tipo di veicolo e devono comprendere tutte le omologazioni rilasciate a fasi precedenti.

3.2. Per l'omologazione globale di un veicolo, la normativa (in particolare, i requisiti di cui all'allegato II e gli atti pertinenti di cui agli allegati IV e XI della presente direttiva) si applica come se l'omologazione fosse rilasciata (o estesa) al fabbricante del veicolo di base.

3.2.1. Se il tipo di sistema/componente di un veicolo non è stato modificato, resta valida la precedente omologazione del sistema/componente fino alla data di prima immatricolazione di cui al pertinente atto normativo.

3.2.2. Se, nella fase successiva, il tipo di sistema di un veicolo è stato modificato in misura tale da dover essere di nuovo provato ai fini dell'omologazione, la prova si limiterà agli elementi del sistema modificati o interessati dalle modifiche.

3.2.3. Se, nella fase successiva, il fabbricante ha modificato un tipo di sistema di un veicolo o l'omologazione globale di un tipo di veicolo ma, a parte il nome del costruttore, tale tipo può considerarsi invariato, si può continuare ad applicare il requisito applicabile ai tipi esistenti fino alla data di prima immatricolazione di cui al pertinente atto normativo.

3.2.4. Se viene cambiata la categoria di appartenenza di un veicolo, occorre che siano soddisfatti i pertinenti requisiti della nuova categoria. Si possono accettare i certificati di omologazione della precedente categoria se i requisiti soddisfatti dal veicolo sono analoghi o più rigorosi rispetto a quelli della nuova categoria.

3.3. Se l'autorità di omologazione è d'accordo, non occorre estendere o modificare l'omologazione globale di un veicolo rilasciata al fabbricante della fase successiva se l'estensione rilasciata alla fase precedente del veicolo lascia intatta quella successiva o i dati tecnici del veicolo. Occorre tuttavia copiare al punto 0.2.2. del certificato di conformità della fase successiva del veicolo il numero di omologazione comprendente l'estensione rilasciata alla/e fase/i precedente/i del veicolo.

3.4. Se un altro fabbricante modifica il vano di carico di un veicolo completo o completato appartenente alla categoria N od O per potervi aggiungere accessori mobili destinati ad accogliere e a fissare il carico (come rivestimenti dello spazio di carico, scaffali e portaoggetti da montare sul tetto), tali elementi si possono considerare parte della massa utile e non è necessario omologarli se soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a) le modifiche non interessano in alcun modo l'omologazione del tipo di veicolo, a parte un aumento della massa effettiva del veicolo;

b) gli accessori aggiunti possono essere rimossi senza utensili speciali.

4.   IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

4.1. Il numero di identificazione del veicolo di base (Vehicle Identification Number — VIN) prescritto dal regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione ( 132 ) si mantiene per tutte le fasi successive della procedura di-omologazione per garantirne la tracciabilità.

4.2. Nella seconda e nelle fasi successive, oltre alle targhette regolamentari di cui al regolamento (UE) n. 19/2011, ogni fabbricante deve apporre sul veicolo una targhetta aggiuntiva il cui modello si trova nell'appendice del presente allegato. La targhetta va saldamente fissata in posizione visibile e facilmente accessibile su una parte destinata a non essere sostituita durante l'uso del veicolo. Essa indicherà, in modo chiaro e indelebile, le informazioni di seguito elencate:

 nome del fabbricante,

 sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione CE,

 fase di omologazione,

 VIN del veicolo di base,

 massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo se, nella fase di omologazione corrente, il suo valore è cambiato,

 massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico della combinazione (se il suo valore è cambiato nella fase di omologazione corrente e se il veicolo può trainare un rimorchio). Si userà il valore «0» se il veicolo non può trainare un rimorchio.

 massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore, se il suo valore è cambiato nella fase di omologazione corrente,

 in caso di semirimorchio o di rimorchio ad asse centrale, la massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio, se il suo valore è cambiato nella fase di omologazione corrente.

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, la targhetta deve soddisfare i requisiti degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 19/2011.




Appendice

MODELLO DELLA TARGHETTA AGGIUNTIVA DEL FABBRICANTE

L'esempio che segue è dato unicamente a titolo informativo.

NOME DEL FABBRICANTE (fase 3)

e2*2007/46*2609

Fase 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 – 700 kg

2 – 810 kg

▼M22 —————

▼B




ALLEGATO XIX

CALENDARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA PER QUANTO RIGUARDA L’OMOLOGAZIONE



Categorie interessate

Date di applicazione

Nuovi tipi di veicoli Facoltativa

Nuovi tipi di veicol Obbligatoria

Tipi di veicoli esistenti Obbligatoria

M1

N.A. (1)

29 aprile 2009

N.A. (1)

Veicoli per uso speciale della categoria M1

29 aprile 2009

29 aprile 2011

29 aprile 2012

Veicoli completi e incompleti della categoria N1

29 aprile 2009

29 ottobre 2010

29 ottobre 2011

Veicoli completati della categoria N1

29 aprile 2009

29 ottobre 2011

29 aprile 2013

Veicoli incompleti e completi delle categorie N2, N3, O1, O2, O3, O4

29 aprile 2009

29 ottobre 2010

29 ottobre 2012

Veicoli incompleti e completi delle categorie M2, M3

29 aprile 2009

29 aprile 2009 (1)

29 ottobre 2010

Veicoli per uso speciale delle categorie N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3, O4

29 aprile 2009

29 ottobre 2012

29 ottobre 2014

Veicoli completati delle categorie N2, N3,

29 aprile 2009

29 ottobre 2012

29 ottobre 2014

Veicoli completati delle categorie M2, M3,

29 aprile 2009

29 aprile 2010 (1)

29 ottobre 2011

Veicoli completati delle categorie O1, O2, O3, O4,

29 aprile 2009

29 ottobre 2011

29 ottobre 2013

(*1)   Non applicabile.

(1)   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 45, paragrafo 4, tale data è prorogata di dodici mesi.




ALLEGATO XX

TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE DELLE DIRETTIVE ABROGATE

PARTE A

Direttiva 70/156/CEE e sue modificazioni



Direttive/Regolamenti

Osservazioni

Direttiva 70/156/CEE (1)

 

Direttiva 78/315/CEE (2)

 

Direttiva 78/547/CEE (3)

 

Direttiva 80/1267/CEE (4)

 

Direttiva 87/358/CEE (5)

 

Direttiva 87/403/CEE (6)

 

Direttiva 92/53/CEE (7)

 

Direttiva 93/81/CEE (8)

 

Direttiva 95/54/CE (9)

Solo l’articolo 3

Direttiva 96/27/CE (10)

Solo l’articolo 3

Direttiva 96/79/CE (11)

Solo l’articolo 3

Direttiva 97/27/CE (12)

Solo l’articolo 8

Direttiva 98/14/CE (13)

 

Direttiva 98/91/CE (14)

Solo l’articolo 3

Direttiva 2000/40/CE (15)

Solo l’articolo 4

Direttiva 2001/92/CE (16)

Solo l’articolo 3

Direttiva 2001/56/CE (17)

Solo l’articolo 7

Direttiva 2001/85/CE (18)

Solo l’articolo 4

Direttiva 2001/116/CE (19)

 

Regolamento (CE) n. 807/2003 (20)

Solo il punto 2) dell’allegato III

Direttiva 2003/97/CE (21)

Solo l’articolo 4

Direttiva 2003/102/CE (22)

Solo l’articolo 6

Direttiva 2004/3/CE (23)

Solo l’articolo 1

Direttiva 2004/78/CE (24)

Solo l’articolo 2

Direttiva 2004/104/CE (25)

Solo l’articolo 3

Direttiva 2005/49/CE (26)

Solo l’articolo 2

(1)   GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(2)   GU L 81 del 28.3.1978, pag. 1.

(3)   GU L 168 del 26.6.1978, pag. 39.

(4)   GU L 375 del 31.12.1980, pag. 34.

(5)   GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 51.

(6)   GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 44.

(7)   GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.

(8)   GU L 264 del 23.10.1993, pag. 49.

(9)   GU L 266 dell’8.11.1995, pag. 1.

(10)   GU L 169 dell’8.7.1996, pag. 1.

(11)   GU L 18 del 21.1.1997, pag. 7.

(12)   GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1.

(13)   GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1.

(14)   GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

(15)   GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

(16)   GU L 291 dell’8.11.2001, pag. 24.

(17)   GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21.

(18)   GU L 42 del 13.2.2002, pag. 42.

(19)   GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.

(20)   GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

(21)   GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1.

(22)   GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15.

(23)   GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36.

(24)   GU L 153 del 30.4.2004, pag. 107.

(25)   GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13.

(26)   GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12.

PARTE B

Termini d’attuazione in diritto nazionale



Direttiva

Termini d’attuazione

Termini di applicazione

Direttiva 70/156/CEE

10 agosto 1971

 

Direttiva 78/315/CEE

30 giugno 1979

 

Direttiva 78/547/CEE

15 dicembre 1979

 

Direttiva 80/1267/CEE

30 giugno 1982

 

Direttiva 87/358/CEE

1o ottobre 1988

 

Direttiva 87/403/CEE

1o ottobre 1988

 

Direttiva 92/53/CEE

31 dicembre 1992

1o gennaio 1993

Direttiva 93/81/CEE

1o ottobre 1993

 

Direttiva 95/54/CE

1o dicembre 1995

 

Direttiva 96/27/CE

20 maggio 1997

 

Direttiva 96/79/CE

1o aprile 1997

 

Direttiva 97/27/CE

22 luglio1999

 

Direttiva 98/14/CE

30 settembre 1998

1o ottobre 1998

Direttiva 98/91/CE

16 gennaio 2000

 

Direttiva 2000/40/CE

31 luglio 2002

1o agosto 2002

Direttiva 2001/92/CE

30 giugno 2002

 

Direttiva 2001/56/CE

9 maggio 2003

 

Direttiva 2001/85/CE

13 agosto 2003

 

Direttiva 2001/116/CE

30 giugno 2002

1o luglio 2002

Direttiva 2003/97/CE (1)

25 gennaio 2005

 

Direttiva 2003/102/CE (2)

31 dicembre 2003

 

Direttiva 2004/3/CE

18 febbraio 2005

 

Direttiva 2004/78/CE

30 settembre 2004

 

Direttiva 2004/104/CE

31 dicembre 2005

1o gennaio 2006

Direttiva 2005/49/CE

30 giugno 2006

1o luglio 2006

(1)   GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)   GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15.




ALLEGATO XXI

TAVOLA DI CONCORDANZA

(di cui all’articolo 49, secondo comma)



Direttiva 70/156/CEE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafi 3 e 4

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6, e articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafi 7 e 8

Articolo 7, paragrafi 3 e 4

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafi 6 e 7

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, prima e terza frase

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafi 5 e 6

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafi 7 e 8

Articolo 11

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4, primo comma

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma

Articoli 14, paragrafo 3, e articolo 16, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, prima frase

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, seconda frase

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafi da 1 a 3

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafi da 4 a 8

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafi 1 e 2

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 38, paragrafo 2, primo comma

Articolo 38, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 28

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafi 1 e 2

Articlo 29, paragrafi 3 e 4

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 22

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), prima frase

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), seconda frase

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dalla terza alla sesta frase

Articolo 23, paragrafi 1, 3, 5 e 6

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 1), primo e secondo comma

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 1), terzo comma

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 2), primo e secondo comma

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 2), terzo e quarto comma

Articolo 27, paragrafi 4 e 5

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), primo comma

Articolo 20, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), secondo comma

Articolo 20, paragrafo 4, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), terzo comma

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), quarto comma

Articolo 20, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 20, paragrafi 3 e 5

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), quinto e sesto comma

Articolo 21, paragrafo 1, primo comma, e articolo 21, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 36

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 34

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, prima frase

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, seconda frase

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 30, paragrafo 6

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 12, prima frase

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 12, seconda frase

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 37

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 40, paragrafo 3

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 39, paragrafo 7

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafi da 3 a 6 e 8 e 9

Articolo 41, paragrafi da 1 a 3

Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 43, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, prima frase

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, seconda frase

Articolo 41, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, punto i)

Articolo 41, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, punto ii)

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma

Articolo 41, paragrafi 5 e 7

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 41, paragrafo 8

Articolo 42

Articolo 43, paragrafi da 2 a 5

Articoli da 44 a 51

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato IV, Appendice

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI

Allegato VI, Appendice

Allegato VII

Allegato VII

Allegato VII, Appendice

Allegato VIII

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato IX

Allegato X

Allegato X

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XII

Allegato XII

Allegato XIII

Allegato XIII

Allegato XIV

Allegato XV

Allegato XVI

Allegato XIV

Allegato XVII

Allegato XV

Allegato XVIII

Allegato XIX

Allegato XX

Allegato XXI



( 1 ) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

( 2 ) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio.

( 3 ) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

( 4 ) GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 57. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344).

( 5 ) Per ogni dispositivo omologato, la descrizione può essere sostituita da un rinvio all’omologazione. Analogamente, non è necessario descrivere gli elementi la cui costruzione risulti chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati. Per ogni voce che richieda un corredo di fotografie o di disegni, indicare i numeri dei corrispondenti documenti allegati.

( 6 ) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri estranei alla descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

( 7 ) Classificato secondo le definizioni di cui alla parte A dell’allegato II.

( 8 ) Designazione ai sensi della norma EN 10027-1:2005 Se ciò non fosse possibile, fornire le seguenti informazioni:

 descrizione del materiale,

 limite di snervamento,

 carico di rottura,

 allungamento (in %),

 durezza Brinell.

( 9 ) «Guida avanzata» come definita al punto 2.7 dell’allegato I della direttiva 74/297/CEE del Consiglio (GU L 165 del 20.6.1974, pag. 16).

( 10 ) Cancellare la dicitura inutile (se sono possibili più risposte, non occorre cancellare la dicitura).

( 11 ) Se esiste una versione con cabina normale e una con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse di entrambe.

( 12 ) Norma ISO 612:1978 — Veicoli stradali — Dimensioni degli autoveicoli e dei veicoli rimorchiati — Termini e definizioni.

( 13 ) Devono essere specificati i dispositivi opzionali che incidono sulle dimensioni del veicolo.

( 14

(g1)   Veicolo a motore e rimorchio a timone: termine n. 6.4.1.

Semirimorchio e rimorchio ad asse centrale: termine n. 6.4.2.

Nota:

Nei rimorchi ad asse centrale, l’asse dell’attacco si considera come l’asse più avanzato.

( 15

(g2) termine n. 6.19.2.

( 16

(g3) termine n. 6.20.

( 17

(g4) termine n. 6.5.

( 18

(g5) termine n. 6.1 e per veicoli diversi da quelli della categoria M1: punto 2.4.1 dell’allegato I della direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 235 del 25.8.1997, pag. 1).

Nel caso dei rimorchi, precisare le lunghezze, ai sensi del termine n. 6.1.2 della norma ISO 612:1978.

( 19

(g6) termine n. 6.17.

( 20

(g7) termine n. 6.2 e per veicoli diversi da quelli della categoria M1: punto 2.4.2 dell’allegato I della direttiva 97/27/CE.

( 21

(g8) termine n. 6.3 e per veicoli diversi da quelli della categoria M1: punto 2.4.3 dell’allegato I della direttiva 97/27/CE.

( 22

(g9) termine n. 6.6.

( 23

(g10) termine n. 6.10.

( 24

(g11) termine n. 6.7.

( 25

(g12) termine n. 6.11.

( 26

(g13) termine n. 6.18.1.

( 27

(g14) termine n. 6.9.

( 28 ) La massa del conducente è valutata a 75 kg.

I sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli per le acque usate che devono rimanere vuoti) sono riempiti al 100 % della capacità indicata dal costruttore.

Le informazioni di cui ai punti 2.6. (b) e 2.6.1.(b) non devono essere fornite per veicoli delle categorie N2 N3, M2, M3, O3,e O4.

( 29 ) GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31.

( 30 ) Per i rimorchi o i semirimorchi e i veicoli agganciati a un rimorchio o a un semirimorchio, che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di aggancio o sulla ralla, tale carico, diviso per il valore normalizzato dell’accelerazione di gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile.

( 31 ) Indicare qui i valori massimi e minimi di ogni variante.

( 32 ) Lo «sbalzo del dispositivo di aggancio» è la distanza orizzontale tra il punto di aggancio dei rimorchi ad asse centrale e la linea mediana dello/gli asse/i posteriore/i.

( 33 ) Solo a fini di definizione dei veicoli fuoristrada.

( 34 ) Se un veicolo funziona a benzina, a carburante diesel, ecc., o anche in una combinazione con un altro carburante, le voci sono ripetute. Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore fornirà dati equivalenti a quelli qui richiesti.

( 35 ) In caso di motori o di veicoli a doppia alimentazione.

( 36 ) Questo valore va arrotondato al decimo di millimetro più prossimo.

( 37 ) Questo valore va calcolato con π = 3,1416 e arrotondato al cm3 più prossimo.

( 38 ) Specificare la tolleranza.

( 39 ) Determinata in base ai requisiti del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento (CE) n. 595/2009, a seconda dei casi.

( 40 ) Veicoli passibili di essere alimentati sia a benzina che a gas, ma il cui sistema a benzina sarà usato solo in caso di emergenza o per l’avviamento e il cui serbatoio ha una capacità non superiore a 15 litri, sono considerati, ai fini della prova, veicoli funzionanti solo a gas.

( 41 ) Da comprovare nel caso di una famiglia singola di motori OBD e se la documentazione di cui al punto 3.2.12.2.7.0.4 non contiene già quanto richiesto.

( 42 ) Da comprovare se la documentazione di cui al punto 3.2.12.2.7.0.5 non contiene già quanto richiesto.

( 43 ) Determinata in base ai requisiti del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento (CE) n. 595/2009, a seconda dei casi.

( 44 ) Esclusi i motori o i veicoli a doppia alimentazione.

( 45 ) In caso di motori di tipo 1B, 2B e 3B a doppia alimentazione.

( 46 ) Valore per la prova WHTC combinata, fasi a freddo e a caldo comprese, in conformità all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 582/2011.

( 47

(w1) Ingrandire la tabella se necessario, utilizzando una linea aggiuntiva per ogni innovazione ecocompatibile.

( 48 ) I dati richiesti vanno forniti per tutte le varianti eventualmente previste.

( 49 ) Riguardo ai rimorchi, velocità massima permessa dal costruttore.

( 50 ) Per gli pneumatici della categoria Z, destinati a essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, vanno fornite informazioni equivalenti.

( 51 ) Il numero di posti a sedere da indicare è quello del veicolo in movimento. Si può indicare una gamma nel caso di uno schema modulare.

( 52 ) Il «punto R» o «punto di riferimento del posto a sedere» è il punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ogni posto a sedere e indicato in relazione al sistema di riferimento tridimensionale, conformemente all’allegato III della direttiva 77/649/CEE del Consiglio (GU L 267 del 19.10.1977, pag. 1).

( 53 ) Per i simboli e i segni da utilizzare, vedi i punti 1.1.3 e 1.1.4 dell’allegato III della direttiva 77/541/CEE (GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95). Per le cinture di tipo «S», specificare la natura del/i tipo/i.

( 54 ) Questi termini sono definiti nella norma ISO 22628: 2002 — Veicoli stradali — Riciclabilità e recuperabilità — Metodo di calcolo.

( 55 ) GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.

( 56 ) GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.

( 57 ) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

( 58 ) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

( 59 ) GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

( 60 ) In assenza di un documento di immatricolazione, l’autorità competente può fare riferimento alla prova documentale disponibile della data di fabbricazione o alla prova documentale del primo acquisto.

( 61 ) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

( 62 ) Per le modifiche successive, la versione più recente del documento UNECE TRANS/WP.29/343.

( 63 ) GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1.

( 64 ) Se ancora ignota al momento del rilascio dell’omologazione, questa voce andrà completata al più tardi al momento dell’immissione del veicolo sul mercato.

( 65 ) Conformemente alle definizioni dell’allegato II, parte A.

( 66 ) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri estranei alla descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

( 67 ) Conformemente alle definizioni dell’allegato II, parte A.

( 68 ) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri estranei alla descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

( 69 ) Come indicato nell’allegato II, parte A.

( 70 ) Cancellare la dicitura non pertinente.

( 71 ) Una di ¾ anteriore e una di ¾ posteriore

( 72 ) Questa voce va compilata solo se il veicolo ha due assi.

( 73 ) Questa massa è la massa effettiva del veicolo nelle condizioni indicate all’allegato I, punto 2.6.

( 74 ) Cancellare la dicitura non pertinente.

( 75 ) Per i veicoli elettrici ibridi, indicare la potenza di entrambi i motori.

( 76 ) Utilizzare i codici descritti nell’allegato II, parte C.

( 77 ) Indicare solo il colore o i colori di base: bianco, giallo, arancione, rosso, viola, blu, verde, grigio, marrone o nero.

( 78 ) Esclusi i sedili destinati a essere utilizzati solo quando il veicolo è fermo e il numero di posti per sedie a rotelle.

( 79 ) Aggiungere il numero della norma euro e, se del caso, il carattere corrispondente alle disposizioni utilizzate per l’omologazione.

( 80 ) Ripetere per i vari carburanti che possono essere utilizzati.

( 81 ) Non obbligatorio.

( 82 ) I componenti e le entità tecniche devono essere contrassegnati come prescritto nei pertinenti atti normativi.

( 83 ) Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti per l'omologazione dei tergicristalli e dei lavacristalli di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 2).

( 84 ) Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1).

( 85 ) Regolamento (UE) n. 249/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 19/2011 per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione della targhetta regolamentare del costruttore per i veicoli a motore e i loro rimorchi (GU L 82 del 22.3.2012, pag. 1).

( 86 ) Indicare le eventuali restrizioni applicabili relative al carburante (per esempio nel caso del gas naturale la gamma L o la gamma H).

( 87 ) Per i veicoli bicarburante, la tabella deve essere riprodotta per ambedue i carburanti.

( 88 ) Per i veicoli policarburante, quando la prova deve essere realizzata con i due carburanti, conformemente alla figura I.2.4 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1151/2016, e per i veicoli che funzionano a GPL o a gas naturale/biometano, siano essi bicarburante o monocarburante, la tabella deve essere riprodotta per i vari gas di riferimento utilizzati nella prova e devono essere riportati in una tabella aggiuntiva i peggiori risultati ottenuti. Se del caso, conformemente all’allegato 12, punto 3.1.4, del regolamento UNECE n. 83, occorre indicare se i risultati sono misurati o calcolati.

( 89 ) Per i veicoli bicarburante, la tabella deve essere riprodotta per ambedue i carburanti.

( 90 ) Per i veicoli policarburante, quando la prova deve essere realizzata con i due carburanti, conformemente alla figura I.2.4 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1151/2016, e per i veicoli che funzionano a GPL o a gas naturale/biometano, siano essi bicarburante o monocarburante, la tabella deve essere riprodotta per i vari gas di riferimento utilizzati nella prova e devono essere riportati in una tabella aggiuntiva i peggiori risultati ottenuti. Se del caso, conformemente all’allegato 12, punto 3.1.4, del regolamento UNECE n. 83, occorre indicare se i risultati sono misurati o calcolati.

( 91 ) Cancellare la dicitura non pertinente.

( 92 ) Cancellare la dicitura non pertinente.

( 93 ) Indicare le eventuali restrizioni applicabili relative al carburante (per esempio nel caso del gas naturale la gamma L o la gamma H).

( 94 ) Se del caso.

( 95 ) Per Euro VI, ESC va inteso come WHSC e ETC come WHTC.

( 96 ) Per Euro VI, se i motori a GNC e a GPL sono sottoposti a prova con diversi carburanti di riferimento, la tabella deve essere riprodotta per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.

( 97 ) Se del caso.

( 98 ) Per Euro VI, ESC va inteso come WHSC e ETC come WHTC.

( 99 ) Per Euro VI, se i motori a GNC e a GPL sono sottoposti a prova con diversi carburanti di riferimento, la tabella deve essere riprodotta per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.

( 100 ) Se del caso.

( 101 ) Se del caso.

( 102 ) Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.

( 103 ) Se del caso.

( 104 ) Se del caso.

( 105 ) Se del caso.

( 106

(h1)   Riprodurre la tabella per ciascuna variante/versione.

( 107

(h2)   Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.

( 108

(h3)   Ingrandire la tabella se necessario, utilizzando una riga aggiuntiva per ogni eco-innovazione.

( 109

(h8)   Il codice generale della/e eco-innovazione/i deve essere costituito dai seguenti elementi separati tra loro da uno spazio:

 codice dell’autorità di omologazione di cui all’allegato VII;

 codice individuale di ciascuna eco-innovazione di cui è dotato il veicolo, nell’ordine cronologico delle decisioni di approvazione della Commissione.

 (Ad esempio: il codice generale di tre eco-innovazioni approvate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall’autorità di omologazione tedesca sarà: «e1 10 15 16»).

( 110 ) Indicare il codice di identificazione —.

( 111 ) Indicare se il veicolo è idoneo alla circolazione a destra, alla circolazione a sinistra o ad entrambe.

( 112 ) Indicare se il tachimetro e/o il contachilometri esprime la velocità in chilometri orari oppure sia in chilometri orari che in miglia orarie.

( 113 ) La dichiarazione non limita il diritto degli Stati membri di prescrivere adeguamenti tecnici per l’immatricolazione di un veicolo in uno Stato membro diverso da quello cui era destinato, ove il senso di marcia nella circolazione stradale sia diverso.

( 114 ) Cancellare quanto non pertinente.

( 115 ) Le voci 4 e 4.1 vanno completate in conformità rispettivamente alle definizioni 25 (interasse) e 26 (distanza tra gli assi) del regolamento (UE) n. 1230/2012.

( 116 ) Per i veicoli ibridi elettrici, indicare la potenza di entrambi i propulsori.

( 117 ) Nel caso di più di un motore elettrico, indicare l’effetto consolidato di tutti i motori.

( 118 ) Accessori opzionali relativi a questa lettera possono essere aggiunti alla voce «Osservazioni».

( 119 ) Usare i codici descritti nell’allegato II, lettera C.

( 120 ) Indicare soltanto il colore o i colori di base come segue: bianco, giallo, arancio, rosso, viola, azzurro, verde, grigio, marrone o nero.

( 121 ) Esclusi i sedili destinati a essere utilizzati solo quando il veicolo è fermo e il numero di posti per sedie a rotelle.

Per gli autobus granturismo appartenenti alla categoria M3, includere nel novero dei passeggeri anche il numero dei membri dell’equipaggio.

( 122 ) Aggiungere il numero della norma Euro e il carattere corrispondente alle disposizioni usate per l’omologazione.

( 123 ) Ripetere per i vari carburanti che possono essere usati. I veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che a gas ma nei quali il sistema a benzina è destinato solo ai casi d’emergenza o all’avviamento e il cui serbatoio di benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, sono considerati veicoli che funzionano solo a gas.

( 124 ) Nel caso dei motori e dei veicoli a doppia alimentazione EURO VI, ripetere nel modo appropriato.

( 125 ) Vanno indicate esclusivamente le emissioni valutate in base all’atto o agli atti normativi applicabili.

( 126 ) Applicabile solo se il veicolo è omologato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007.

( 127 ) Il codice generale della/e eco-innovazione/i si compone dei seguenti elementi separati tra loro da uno spazio:

 codice dell’autorità di omologazione di cui all’allegato VII;

 codice individuale di ciascuna eco-innovazione di cui è dotato il veicolo, nell’ordine cronologico delle decisioni di approvazione della Commissione.

 (Ad esempio: il codice generale di tre eco-innovazioni approvate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall’autorità di omologazione tedesca sarà: «e1 10 15 16»).

( 128 ) Somma delle riduzioni delle emissioni di CO2 di ogni eco-innovazione.

( 129 ) Se il veicolo è munito di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda di frequenza di 24 GHz, in conformità alla decisione 2005/50/CE della Commissione (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15), il costruttore deve indicare qui: «Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda di frequenza di 24 GHz».

( 130 ) Il costruttore può completare queste voci per il traffico internazionale, per quello nazionale o per entrambi.

Per il traffico nazionale, indicare il codice del paese in cui il veicolo è destinato a essere immatricolato. Il codice deve essere conforme alla norma ISO 3166-1:2006.

Per il traffico internazionale, indicare il numero della direttiva (ad esempio: «96/53/CE» per la direttiva 96/53/CE del Consiglio).

( 131 ) Nel caso dei veicoli completati della categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007.

( 132 ) Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1).

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