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La direttiva 2011/36/UE stabilisce norme minime in tutta l’Unione europea (UE) per determinare i reati di tratta di esseri umani e punire i trasgressori. La direttiva prevede inoltre misure volte a prevenire meglio questo fenomeno e a rafforzare la protezione delle vittime.
La direttiva di modifica (UE) 2024/1712 aggiorna la direttiva 2011/36/UE per includere ulteriori forme di sfruttamento nel suo ambito di applicazione e per imporre agli Stati membri dell’Unione di garantire che chiunque utilizzi consapevolmente i servizi forniti dalle vittime della tratta sia soggetto a sanzioni. Essa introduce inoltre una criminalizzazione più rigorosa e fornisce strumenti più efficaci alle autorità pubbliche per indagare e perseguire la tratta di esseri umani e garantire una migliore assistenza e sostegno alle vittime.
La direttiva definisce lo sfruttamento come comprendente, almeno:
La direttiva fissa la pena massima per questi reati ad almeno cinque anni di reclusione e ad almeno dieci anni in caso di circostanze aggravanti o se il reato, commesso deliberatamente o per grave negligenza, ha messo in pericolo la vita della vittima, oppure:
Gli Stati membri devono adottare misure per garantire che, in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, siano considerate circostanze aggravanti:
Gli Stati membri devono garantire che le persone giuridiche (ad esempio una società) siano ritenute responsabili dei reati di tratta di esseri umani commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona, che agisca individualmente o nell’ambito di un organo di tale persona giuridica. Tali reati devono essere punibili con sanzioni penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive.
Le autorità nazionali hanno il diritto di non perseguire né infliggere sanzioni alle vittime della tratta di esseri umani per il loro coinvolgimento in attività criminali o altre attività illecite che sono state costrette a commettere come conseguenza diretta dell’aver subito uno degli atti di sfruttamento sopra elencati.
Gli Stati membri devono garantire che:
Ai fini dell’azione penale per i reati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, ciascuno Stato membro deve garantire che la propria competenza giurisdizionale non sia soggetta a nessuna delle seguenti condizioni:
Gli Stati membri devono garantire che le vittime ricevano un’assistenza specializzata, basata su un approccio incentrato sulla vittima e sensibile alle specificità di genere, alla disabilità e all’età, prima, durante e dopo il procedimento penale, affinché possano esercitare i diritti loro conferiti dallo status di vittime nel procedimento penale. Tale assistenza può consistere nell’accoglienza in centri di accoglienza, nella fornitura di assistenza medica e psicologica o nella fornitura di servizi di informazione e interpretariato e non deve essere subordinata alla disponibilità della vittima a cooperare alle indagini penali, all’azione penale o al processo. Gli alloggi dovrebbero essere attrezzati per accogliere le vittime con esigenze particolari e per soddisfare le esigenze specifiche dei bambini, compresi i minori vittime di reati.
Gli Stati membri devono inoltre garantire che le vittime della tratta possano esercitare il diritto di richiedere protezione internazionale o uno status nazionale equivalente, anche quando ricevono assistenza, sostegno e protezione in qualità di vittime presunte o identificate della tratta di esseri umani.
Oltre ai diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri devono garantire che le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso:
Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le vittime della tratta possano esercitare il diritto di richiedere protezione internazionale o uno status nazionale equivalente, anche quando la vittima riceve assistenza, sostegno e protezione in qualità di vittima presunta o identificata della tratta di esseri umani.
Gli Stati membri devono inoltre garantire che le procedure di denuncia di un reato siano sicure, siano svolte in modo riservato conformemente al diritto nazionale, siano concepite e accessibili in modo adeguato ai minori e utilizzino un linguaggio adeguato all’età e alla maturità delle vittime minorenni.
Gli Stati membri devono garantire l’esistenza di un sistema per la registrazione, la produzione e la fornitura di dati statistici in forma anonima al fine di monitorare l’efficacia dei loro sistemi di lotta contro i reati di cui alla presente direttiva.
Gli Stati membri devono adottare misure volte a:
La direttiva 2011/36/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.
La direttiva di modifica (UE) 2024/1712 è entrata in vigore il e deve essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme contenute nella direttiva di modifica dovrebbero essere applicate dal .
La tratta di esseri umani è esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (articolo 5) e l’Unione ha istituito un quadro strategico e legale complessivo per affrontare tale fenomeno, in particolare attraverso la direttiva (2011/36/UE) e la strategia dell’UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del , pag. 1).
Le successive modifiche alla direttiva 2011/36/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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