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Prevenzione e repressione della tratta di essere umani

SINTESI DI:

Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva 2011/36/UE stabilisce norme minime in tutta l’Unione europea (UE) per determinare i reati di tratta di esseri umani e punire i trasgressori. La direttiva prevede inoltre misure volte a prevenire meglio questo fenomeno e a rafforzare la protezione delle vittime.

La direttiva di modifica (UE) 2024/1712 aggiorna la direttiva 2011/36/UE per includere ulteriori forme di sfruttamento nel suo ambito di applicazione e per imporre agli Stati membri dell’Unione di garantire che chiunque utilizzi consapevolmente i servizi forniti dalle vittime della tratta sia soggetto a sanzioni. Essa introduce inoltre una criminalizzazione più rigorosa e fornisce strumenti più efficaci alle autorità pubbliche per indagare e perseguire la tratta di esseri umani e garantire una migliore assistenza e sostegno alle vittime.

PUNTI CHIAVE

Definizione di sfruttamento

La direttiva definisce lo sfruttamento come comprendente, almeno:

  • lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale;
  • il lavoro o i servizi forzati, compresi l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche analoghe;
  • la servitù;
  • lo sfruttamento di attività criminali;
  • il prelievo di organi;
  • lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato o dell’adozione illegale.

Reati relativi alla tratta di esseri umani

  • Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che gli atti intenzionali di reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o accoglienza di persone con la forza a scopo di sfruttamento siano punibili.
  • Tali atti comprendono la minaccia o l’uso della forza o di altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità1 o la concessione o la ricezione di pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che ha il controllo su un’altra persona a scopo di sfruttamento.
  • Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, sia esso intenzionale o effettivo, è irrilevante qualora sia stato utilizzato uno qualsiasi di questi mezzi.
  • Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando si tratta di un atto intenzionale, l’utilizzo dei servizi forniti da una vittima della tratta di esseri umani costituisca un reato, qualora la vittima sia sfruttata per fornire tali servizi e l’utilizzatore dei servizi sia a conoscenza del fatto che la persona che fornisce il servizio è una vittima della tratta.

Sanzioni

La direttiva fissa la pena massima per questi reati ad almeno cinque anni di reclusione e ad almeno dieci anni in caso di circostanze aggravanti o se il reato, commesso deliberatamente o per grave negligenza, ha messo in pericolo la vita della vittima, oppure:

  • è stato commesso contro vittime particolarmente vulnerabili (come i bambini);
  • è stato commesso da un’organizzazione criminale;
  • è stato commesso con grave violenza o ha causato un danno particolarmente grave alla vittima, compreso un danno fisico o psicologico.

Gli Stati membri devono adottare misure per garantire che, in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, siano considerate circostanze aggravanti:

  • il fatto che il reato sia stato commesso da funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni;
  • il fatto che l’autore abbia facilitato o commesso, mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la diffusione di materiale di natura sessuale che coinvolge la vittima.

Gli Stati membri devono garantire che le persone giuridiche (ad esempio una società) siano ritenute responsabili dei reati di tratta di esseri umani commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona, che agisca individualmente o nell’ambito di un organo di tale persona giuridica. Tali reati devono essere punibili con sanzioni penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Azione penale

Le autorità nazionali hanno il diritto di non perseguire né infliggere sanzioni alle vittime della tratta di esseri umani per il loro coinvolgimento in attività criminali o altre attività illecite che sono state costrette a commettere come conseguenza diretta dell’aver subito uno degli atti di sfruttamento sopra elencati.

Gli Stati membri devono garantire che:

  • le indagini o l’azione penale per i reati non dipendano dalla denuncia o dall’accusa della vittima e che il procedimento penale possa proseguire anche se la vittima ha ritirato la propria dichiarazione;
  • coloro che sono incaricati di indagare o perseguire i reati siano adeguatamente formati e dispongano degli strumenti investigativi, delle competenze e delle capacità tecnologiche necessarie.

Ai fini dell’azione penale per i reati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, ciascuno Stato membro deve garantire che la propria competenza giurisdizionale non sia soggetta a nessuna delle seguenti condizioni:

  • gli atti costituiscono reato nel luogo in cui sono stati commessi;
  • l’azione penale può essere avviata solo a seguito di una denuncia presentata dalla vittima nel luogo in cui è stato commesso il reato o di una denuncia dello Stato in cui è stato commesso il reato.

Assistenza alle vittime

Gli Stati membri devono garantire che le vittime ricevano un’assistenza specializzata, basata su un approccio incentrato sulla vittima e sensibile alle specificità di genere, alla disabilità e all’età, prima, durante e dopo il procedimento penale, affinché possano esercitare i diritti loro conferiti dallo status di vittime nel procedimento penale. Tale assistenza può consistere nell’accoglienza in centri di accoglienza, nella fornitura di assistenza medica e psicologica o nella fornitura di servizi di informazione e interpretariato e non deve essere subordinata alla disponibilità della vittima a cooperare alle indagini penali, all’azione penale o al processo. Gli alloggi dovrebbero essere attrezzati per accogliere le vittime con esigenze particolari e per soddisfare le esigenze specifiche dei bambini, compresi i minori vittime di reati.

Gli Stati membri devono inoltre garantire che le vittime della tratta possano esercitare il diritto di richiedere protezione internazionale o uno status nazionale equivalente, anche quando ricevono assistenza, sostegno e protezione in qualità di vittime presunte o identificate della tratta di esseri umani.

Protezione delle vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali

Oltre ai diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri devono garantire che le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso:

  • senza indugio, all’assistenza legale e alla rappresentanza legale, fornite gratuitamente qualora la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti;
  • a programmi di protezione dei testimoni o misure analoghe;
  • a un trattamento specifico volto a prevenire la vittimizzazione secondaria.

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le vittime della tratta possano esercitare il diritto di richiedere protezione internazionale o uno status nazionale equivalente, anche quando la vittima riceve assistenza, sostegno e protezione in qualità di vittima presunta o identificata della tratta di esseri umani.

Gli Stati membri devono inoltre garantire che le procedure di denuncia di un reato siano sicure, siano svolte in modo riservato conformemente al diritto nazionale, siano concepite e accessibili in modo adeguato ai minori e utilizzino un linguaggio adeguato all’età e alla maturità delle vittime minorenni.

Coordinatori nazionali contro la tratta o meccanismi equivalenti, organismi indipendenti e piani d’azione

  • Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per istituire coordinatori nazionali contro la tratta o meccanismi equivalenti e dotarli delle risorse adeguate necessarie per svolgere efficacemente le loro funzioni. Il coordinatore nazionale contro la tratta o il meccanismo equivalente deve collaborare con gli organismi e le agenzie nazionali, regionali e locali competenti, in particolare con le autorità di contrasto, con i meccanismi nazionali di riferimento e con le organizzazioni della società civile attive in questo settore.
  • Entro il gli Stati membri devono adottare i propri piani d’azione nazionali contro la tratta, elaborati e attuati in consultazione con i coordinatori nazionali contro la tratta o il meccanismo equivalente.
  • Il coordinatore anti-tratta dell’Unione («EU ATC») deve garantire il coordinamento con i coordinatori nazionali contro la tratta di esseri umani o meccanismi equivalenti, organismi indipendenti, agenzie dell’Unione e organizzazioni della società civile competenti attive nel settore, al fine di garantire un approccio coerente e globale.

Raccolta dei dati e statistiche

Gli Stati membri devono garantire l’esistenza di un sistema per la registrazione, la produzione e la fornitura di dati statistici in forma anonima al fine di monitorare l’efficacia dei loro sistemi di lotta contro i reati di cui alla presente direttiva.

Prevenzione

Gli Stati membri devono adottare misure volte a:

  • scoraggiare la domanda che incoraggia la tratta;
  • introdurre meccanismi volti all’individuazione precoce e all’identificazione delle vittime accertate e presunte, nonché all’assistenza e al sostegno delle stesse;
  • avviare campagne di formazione e sensibilizzazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2011/36/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.

La direttiva di modifica (UE) 2024/1712 è entrata in vigore il e deve essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme contenute nella direttiva di modifica dovrebbero essere applicate dal .

CONTESTO

La tratta di esseri umani è esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (articolo 5) e l’Unione ha istituito un quadro strategico e legale complessivo per affrontare tale fenomeno, in particolare attraverso la direttiva (2011/36/UE) e la strategia dell’UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Posizione di vulnerabilità. Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del , pag. 1).

Le successive modifiche alla direttiva 2011/36/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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