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Sicurezza dei pesticidi sul mercato dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1107/2009 — Immissione dei prodotti fitosanitari sul mercato dell’Unione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilisce norme per l’autorizzazione alla vendita, all’uso e al controllo dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea (UE) e riconosce il principio di precauzione.
  • Il regolamento è integrato dalla direttiva sull’utilizzo sostenibile (direttiva 2009/128/CE) che stabilisce norme per l’utilizzo sostenibile dei pesticidi* (si veda la sintesi).

PUNTI CHIAVE

  • La legislazione si applica ai prodotti utilizzati per proteggere o preservare le piante, per influenzarne la crescita, per eliminare le piante indesiderate o per arrestarne lo sviluppo.
  • Una sostanza attiva (sostanza chimica, estratto vegetale o microrganismo) deve essere approvata se:
    • i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva:
      • sono efficaci;
      • non hanno alcun effetto nocivo, immediato o ritardato, sulla salute umana o animale;
      • non hanno alcun effetto inaccettabile sull’ambiente; e
      • non provocano sofferenze o dolori inutili ai vertebrati;
    • i residui di questi prodotti non devono avere alcun effetto nocivo sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, né alcun effetto inaccettabile sull’ambiente.
  • La Commissione europea o le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro dell’Unione possono applicare criteri e limitazioni relative, ad esempio, al livello minimo di purezza, al tipo di preparazione e al modo e alle condizioni di utilizzo, nell’ambito dell’approvazione di una sostanza attiva o dell’autorizzazione all’uso di un prodotto fitosanitario.
  • La Commissione fornisce la prima approvazione di una sostanza attiva per un periodo non superiore a 10 anni (o 15 anni per le sostanze attive a basso rischio). Il rinnovo dell’approvazione può essere concesso per un massimo di 15 anni.
  • Le domande di approvazione di sostanze attive, accompagnate dalle informazioni scientifiche necessarie, devono essere presentate alle autorità nazionali. Esse hanno 12 mesi di tempo per esaminare la richiesta, che viene successivamente valutata inter pares dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
  • I titolari di un’autorizzazione di un prodotto fitosanitario per l’utilizzo in uno Stato membro possono ricorrere alla procedura di riconoscimento reciproco per richiedere il suo impiego in un altro Stato membro.

La Commissione ha adottato la seguente legislazione:

  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate, che viene modificato regolarmente;
  • Il regolamento (UE) n. 546/2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari;
  • Il regolamento (UE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (allegato I), le abbreviazioni standard per i rischi particolari per la salute umana o animale e per l’ambiente (allegato II) e le abbreviazioni standard per le precauzioni di sicurezza per la protezione della salute umana o animale o dell’ambiente (allegato III);
  • il regolamento (UE) n. 283/2013 che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, modificato più volte per tener conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche;
  • il regolamento (UE) n. 284/2013 che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, modificato più volte per tener conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche;
  • i regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 che stabilisce norme dettagliate per l’identificazione dei coformulanti inaccettabili nei prodotti fitosanitari;
  • il regolamento (UE) 2024/1487 che definisce i requisiti relativi ai dati applicabili all’approvazione degli antidoti agronomici* e dei sinergizzanti* e stabilisce un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti presenti sul mercato.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il 14 giugno 2011.

CONTESTO

L’Unione europea attribuisce una grande importanza alla protezione della salute umana e animale nonché alla salvaguardia dell’ambiente. L’unificazione delle norme relative all’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo, al buon funzionamento del mercato unico e al miglioramento della produzione agricola.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Pesticida. Una sostanza in grado di prevenire, distruggere o controllare un organismo nocivo (parassita) o una malattia oppure di proteggere vegetali o prodotti vegetali durante la produzione, la conservazione e il trasporto. Si tratta di un termine più ampio rispetto a «prodotto fitosanitario», poiché comprende prodotti diversi da quelli usati su vegetali e colture, come ad esempio i biocidi.
Antidoto agronomico. Una sostanza o un preparato aggiunti a un prodotto fitosanitario per eliminare o ridurre gli effetti tossici del prodotto fitosanitario su determinati vegetali.
Sinergizzanti. Una sostanza o un preparato in grado di dare maggiore attività alla o alle sostanze attive in un prodotto fitosanitario.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1107/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2024/1487 della Commissione, del 29 maggio 2024, che definisce i requisiti relativi ai dati applicabili all’approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e stabilisce un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti presenti sul mercato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2024/1487 del 30.5.2024).

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione, del 10 marzo 2023, concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 13.3.2023, pag. 4).

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 della Commissione, del 13 marzo 2023, che stabilisce norme dettagliate per l’identificazione dei coformulanti inaccettabili nei prodotti fitosanitari conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 14.3.2023, pag. 7).

Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell’11.6.2011, pag. 127).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell’8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell’11.6.2011, pag. 176).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 31.07.2024

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