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Servizi di intermediazione online — equità e trasparenza per gli utenti commerciali

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online

QUALE È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Esso mira a garantire un trattamento equo e trasparente degli utenti commerciali da parte delle piattaforme online, offrendo loro opzioni più efficaci di ricorso in caso di problemi, creando un contesto normativo prevedibile e favorevole all’innovazione per le piattaforme online all’interno dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • Il regolamento introduce nuove norme per i servizi di intermediazione online1 (piattaforme online) e motori di ricerca online che mirano a collegare le attività commerciali dell’UE e i siti Web professionali con i consumatori dell’UE.
  • Le piattaforme online includono una vasta gamma di attività, tra cui:
    • mercati online;
    • social media e raccolte di contenuti creativi;
    • piattaforme di distribuzione delle applicazioni;
    • siti web di comparazione dei prezzi;
    • mercati basati sull’economia collaborativa, nella misura in cui ospitano utenti commerciali; e
    • motori di ricerca online generici.
  • Essi hanno in comune caratteristiche chiave tra cui l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione per facilitare le interazioni (comprese le transazioni commerciali) tra utenti, la raccolta e l’uso di dati su tali interazioni e gli effetti di rete che rendono l’uso delle piattaforme con la maggior parte degli utenti più prezioso per gli altri utenti.

Termini e condizioni

I fornitori di piattaforme online sono tenuti a:

  • garantire che i loro termini e condizioni per gli utenti commerciali siano facilmente comprensibili e facilmente reperibili;
  • enuncino anticipatamente le ragioni che giustificano la limitazione, la sospensione o la cessazione dei loro servizi;
  • informare i propri utenti commerciali con almeno 15 giorni di anticipo di eventuali modifiche dei loro termini e condizioni, a meno che non siano soggetti a un obbligo legale specifico o debbano affrontare rischi di sicurezza informatica imprevisti e imminenti — il mancato rispetto di tale obbligo significherebbe che tali modifiche sono nulle e prive di validità;
  • agire in buona fede astenendosi dall’attuare modifiche retroattive a termini e condizioni, fornendo un diritto di recesso ai propri utenti commerciali e specificando se mantengono un accesso ai dati dei loro utenti aziendali dopo la risoluzione del contratto;
  • spiegare se si riservano diritti in relazione alla proprietà intellettuale dei loro utenti commerciali o in relazione alla capacità delle piattaforme di commercializzare i beni o i servizi dei loro utenti commerciali al di fuori della piattaforma pertinente;
  • fornire agli utenti commerciali una motivazione dettagliata per la limitazione, sospensione o cessazione dei loro servizi — in caso di cessazione completa, tale dichiarazione deve essere fornita con 30 giorni di anticipo;
  • garantire che l’identità degli utenti commerciali sia chiaramente visibile.

I termini e le condizioni devono contenere:

  • i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri — la possibilità di influire sul posizionamento a fronte di un corrispettivo versato (oltre alle piattaforme online, anche i motori di ricerca online devono indicare i principali parametri che determinano il posizionamento);
  • ove applicabile, una descrizione di tutti i prodotti o servizi accessori che la piattaforma online può essa stessa offrire come complemento dei prodotti o servizi dei suoi utenti commerciali;
  • una descrizione di qualsiasi trattamento differenziato riservato a beni e servizi che essi stessi offrono (o da utenti commerciali da loro controllati), rispetto al trattamento riservato a beni e servizi offerti da altri utenti commerciali (tale obbligo si applica anche ai motori di ricerca online);
  • una descrizione dell’accesso tecnico e contrattuale degli utenti commerciali ai dati personali o di altro tipo che gli utenti commerciali o i consumatori forniscono ai servizi di intermediazione online o che sono generati tramite la fornitura di tali servizi;
  • ove applicabile, le considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico relative a eventuali limitazioni della capacità degli utenti commerciali di offrire i loro beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse tramite canali diversi;
  • le informazioni riguardanti l’accesso e il funzionamento del sistema interno di gestione dei reclami delle piattaforme online oltre a uno o più mediatori ai quali gli utenti commerciali possono rivolgersi per tentare di risolvere le controversie con il fornitore della piattaforma online in questione.

Reclami, mediazione e ricorso

  • I fornitori di piattaforme online che impiegano più di 50 persone o che raggiungono un fatturato annuo superiore a 10 milioni di EUR devono istituire e gestire un sistema interno per la gestione dei reclami degli utenti commerciali in merito al mancato rispetto di un obbligo legale previsto dal regolamento o di qualsiasi problema tecnologico, misure o comportamenti adottati dai fornitori che potrebbero incidere sugli utenti commerciali. I reclami devono essere trattati in modo rapido ed efficace, e l’esito deve essere comunicato individualmente, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile.
  • Per informare il controllo includendo anche l’Osservatorio dell’economia delle piattaforme online, i fornitori di piattaforme online sono tenuti a pubblicare statistiche sull’efficacia dei loro sistemi interni di gestione dei reclami.
  • Per facilitare ulteriormente una rapida ed efficace risoluzione delle controversie, i fornitori di piattaforme online devono individuare uno o più mediatori ai quali gli utenti commerciali possono rivolgersi per tentare di risolvere le controversie con il fornitore della piattaforma online in questione.

Esecuzione

  • Le organizzazioni rappresentative e gli organismi pubblici hanno il diritto di adire i giudici nazionali competenti e di contrastare qualsiasi inosservanza della normativa da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online e motori di ricerca.
  • Gli Stati membri forniranno inoltre meccanismi pubblici efficaci per l’applicazione.

Revisione

L’osservatorio dell’economia delle piattaforme online assisterà la Commissione nell’eseguire la valutazione dell’impatto delle nuove disposizioni e di questioni e opportunità emergenti nell’economia digitale. Entro il , la Commissione valuterà se potrebbero essere necessarie disposizioni aggiuntive o diverse nell’ambito della revisione prevista del regolamento.

DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

Esso si applica dal .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Servizi di intermediazione online: piattaforme online — servizi della società dell’informazione che consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l’obiettivo di facilitare l’avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori; sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell’, pag. 57).

ultimo aggiornamento

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