Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Veicoli a motore: uso dei biocarburanti

L’Unione europea (UE) istituisce un quadro comunitario volto a promuovere l’uso dei biocarburanti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l’impatto ambientale dei trasporti, e per aumentare la sicurezza di approvvigionamento del carburante.

ATTO

Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

SINTESI

Contesto

La direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di adottare la legislazione e le misure necessarie affinché i biocarburanti (combustibili liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa e usati per il trasporto, ossia rifiuti e residui biodegradabili provenienti, fra l’altro, dall’agricoltura e dalla silvicoltura) rappresentino una percentuale minima dei carburanti venduti sul loro territorio.

Nell’ambito dello sviluppo sostenibile in Europa e del Libro verde intitolato «Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento energetico», la Commissione propone un vero piano d’azione affinché la quota di biocarburanti raggiunga entro il 2020 oltre il 20 % del consumo europeo di benzina e diesel.

In base alle stime del Libro verde, il settore dei trasporti dovrebbe crescere di circa il 2 % l’anno nel prossimo decennio.

Tuttavia, un maggior uso di biocarburanti nei trasporti fa parte delle misure richieste per rispettare il protocollo di Kyoto.

L’obiettivo finale è ridurre la dipendenza dai carburanti a base di petrolio che rappresenta per l’Unione europea (UE) una seria fonte di preoccupazione tanto per l’ambiente quanto per la sicurezza dell’approvvigionamento.

Contenuto della direttiva

La direttiva stabilisce una percentuale minima di biocarburanti in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro. L’obiettivo è di ridurre le emissioni classiche di CO2 (biossido di carbonio), CO (monossido di carbonio), NOx (ossidi di azoto), COV (composti organici volatili) e di altre particelle tossiche per la salute e l’ambiente.

I vari tipi di biocarburanti sono i seguenti:

  • il bioetanolo: ricavato dalla fermentazione di piante ricche di zucchero/amido;
  • il biodiesel: carburante di tipo diesel ricavato dalla biomassa o da olio per frittura e usato come biocarburante;
  • l’ETBE: bioetanolo esterificato;
  • il biogas: gas combustibile ricavato dalla fermentazione di materiale organico generato in assenza di ossigeno da popolazioni batteriche;
  • il biometanolo: metanolo ricavato dalla biomassa;
  • il bio-olio: olio ottenuto tramite pirolisi (decomposizione molecolare della biomassa sotto l’azione del calore e in assenza di aria).

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, la percentuale minima di biocarburanti immessa sui loro mercati raggiunga il 2 % e il 5,75 % entro dicembre del 2010. Gli Stati membri che fissano obiettivi meno elevati dovranno giustificarlo ricorrendo a criteri obiettivi.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° luglio di ogni anno:

  • le misure adottate per promuovere l’utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili;
  • le risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti;
  • il totale delle vendite di carburanti da trasporto per l’anno precedente.

La direttiva stimolerà l’economia rurale attraverso la creazione di nuove fonti di guadagno e di occupazione. Nell’industria agroalimentare e silvicola, la produzione di biocarburanti permetterebbe in molti casi di trasformare dei rifiuti che rappresentano un problema in termini di prodotti sostenibili.

La direttiva 2003/30/CE è abrogata dalla direttiva 2009/28/CE a partire dal 1° gennaio 2012.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2003/30/CE

17.5.2003

31.12.2004

GU L 123, 17.5.2003

Atto modificatore

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2009/28/CE

25.6.2009

5.12.2010

GU L 140, 5.6.2009

ATTI COLLEGATI

Comunicazione 2010/C 160/01 della Commissione sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi [Gazzetta ufficiale C 160 del 19.6.2010].

Comunicazione 2010/C 160/02 della Commissione sull’attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per i biocarburanti [Gazzetta ufficiale C160 del 19.6.2010].

Comunicazione della Commissione, del 10 gennaio 2007, intitolata: «Tabella di marcia per le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili nel 21° secolo: costruire un futuro più sostenibile» [COM(2006) 848 – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Relazione della Commissione, del 10 gennaio 2007, sui biocarburanti – Relazione sui progressi compiuti nell’uso dei biocarburanti e di altri combustibili provenienti da fonti rinnovabili negli Stati membri dell’Unione europea [COM(2006) 845 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Comunicazione della Commissione, dell’8 febbraio 2006, intitolata: «Strategia dell’UE per i biocarburanti» [COM(2006) 34 def. – Gazzetta ufficiale C 67 del 18.3.2006].

Ultima modifica: 20.01.2011

Top