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Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

SINTESI

L’Unione europea (UE) ha introdotto misure volte a prevenire o a ridurre al minimo gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute derivanti dalla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

La direttiva 2006/21/CE introduce misure per una gestione sicura dei rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.

PUNTI CHIAVE

Un operatore ha bisogno di un permesso per gestire una struttura di deposito dei rifiuti dell’industria estrattiva. La presente direttiva stabilisce le regole per il rilascio delle autorizzazioni agli operatori da parte delle autorità designate da ciascun paese dell’UE.

Le autorità devono adottare specifiche misure quando viene costruita o modificata una struttura di deposito dei rifiuti, per quanto riguarda:

  • la sua ubicazione;
  • la sua stabilità fisica;
  • la prevenzione dell’inquinamento del suolo, dell’aria e delle acque;
  • il suo monitoraggio e ispezione;
  • la chiusura della struttura, il ripristino del terreno e la fase successiva alla chiusura.

Strutture di deposito dei rifiuti di categoria A*

Gli operatori delle strutture di categoria A (che comportano particolari rischi per la salute e l’ambiente) devono prevedere:

  • una politica di prevenzione degli incidenti e un sistema di gestione della sicurezza;
  • un piano di emergenza interno precisando le misure da adottare sul posto in caso di incidente.

I criteri di classificazione delle strutture di categoria A sono ulteriormente definiti nella decisione 2009/337/CE.

Le autorità nazionali devono elaborare piani di emergenza esterni specificando le misure al di fuori del sito in caso di incidente.

Gli operatori devono fornire una garanzia finanziaria per garantire che gli obblighi della direttiva siano coperti prima dell’avvio delle operazioni. Devono inoltre garantire di aver a disposizione i fondi per il ripristino del sito, quando una struttura chiude.

La decisione 2009/335/CE definisce le linee guida tecniche per la costituzione delle garanzie finanziarie.

Gestione dei rifiuti

Gli operatori devono elaborare un piano di gestione dei rifiuti che impedisca o riduca la produzione di rifiuti e incoraggi il recupero e lo smaltimento sicuro dei rifiuti. Le autorità dovranno riesaminare tale piano ogni cinque anni.

Deve contenere:

  • una descrizione dei rifiuti e la loro caratterizzazione (ovvero le caratteristiche fisiche, chimiche, geologiche). I requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti di cui all’allegato II della direttiva sono elaborati dalla decisione 2009/360/CE. Inoltre, la decisione 2009/359/CE completa la definizione di rifiuti inerti;
  • una descrizione delle sostanze che trattano le risorse minerali e i metodi utilizzati per il trasporto e per il trattamento dei rifiuti;
  • le procedure di controllo e di monitoraggio;
  • le misure per la chiusura della struttura e per il monitoraggio dopo la chiusura;
  • le misure per impedire l’inquinamento delle acque e del suolo.

Le autorità devono garantire che gli operatori abbiano adottato misure per evitare la contaminazione delle acque e del suolo, al fine di:

  • valutare e prevenire la produzione di percolato (cioè qualsiasi liquido che filtra attraverso i rifiuti depositati, compreso il drenaggio inquinato) in modo da evitare la contaminazione delle acque di superficie e sotterranee da parte dei rifiuti;
  • raccogliere e trattare le acque e il percolato contaminati al fine di garantire il loro scarico.

Per quanto riguarda l’uso del cianuro nell’estrazione di minerali, la direttiva introduce misure volte a limitarne la concentrazione nei bacini di decantazione degli sterili* e nelle acque di scarico.

Ispezioni e relazioni

Le autorità devono ispezionare le strutture di deposito dei rifiuti, a intervalli regolari, anche dopo la loro chiusura. Gli operatori sono tenuti a mantenere registri aggiornati e a metterli a disposizione delle autorità per la loro consultazione. Ogni tre anni, i paesi dell’UE devono inviare alla Commissione europea una relazione sull’attuazione della direttiva.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

A decorrere dal .

TERMINI CHIAVE

  1. * Strutture di deposito di rifiuti di categoria A: una struttura di deposito è classificata nella categoria A se:
  2. * Bacini di decantazione degli sterili: gli sterili sono il materiale solido e gli effluenti (alcuni di essi chimici, come il cianuro) che rimangono dopo il processo di estrazione. Gli sterili sono spesso pompati in bacini per essere sottoposti a sedimentazione dove i vari materiali solidi sono separati dall’acqua.
  3. Per maggiori informazioni consultare:

ATTO

Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE - Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

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