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La direttiva 2013/33/UE crea un sistema di norme dell’Unione europea (Unione) sulle condizioni di vita (o di accoglienza) dei richiedenti protezione internazionale1 (chi richiede asilo o una protezione sussidiaria2) che attendono che la loro domanda sia esaminata. Tali norme dovrebbero aiutare a prevenire il movimento dei richiedenti da un paese all’altro a causa delle variazioni nelle condizioni di vita.
Esse mirano a garantire un livello di vita dignitoso per i richiedenti asilo nell’Unione e a garantire che siano rispettati i loro diritti umani.
PUNTI CHIAVE
Chi riguarda?
La direttiva si applica ai richiedenti protezione internazionale e alle loro famiglie, inclusi:
il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio;
i figli minori al di sotto dei 18 anni; e
gli altri familiari (ad esempio la madre o il padre del richiedente se minore).
Condizioni di accoglienza standard a livello di Unione
La direttiva mira ad armonizzare le condizioni di accoglienza in tutta l’Unione. Tali condizioni includono:
l’accesso all’alloggio;
alimenti;
vestiario;
sussidi economici;
un livello di vita dignitoso;
assistenza medica e psicologica.
Altre garanzie
Oltre alle condizioni di accoglienza di base, gli Stati membri dell’Unione devono garantire che i richiedenti abbiano accesso:
al mercato del lavoro entro 9 mesi; e
all’istruzione per i minori al di sotto dei 18 anni.
Persone vulnerabili
Per valutare le esigenze delle persone vulnerabili (ad esempio minori, disabili o vittime di abusi) deve essere effettuata una valutazione individuale.
Per i minori non accompagnati e le vittime di torture e violenze si applicano norme specifiche.
I richiedenti asilo vulnerabili devono poter accedere all’assistenza psicologica.
In caso di minori non accompagnati richiedenti asilo, si deve designare un rappresentante qualificato per aiutarli. Vanno considerati in via prioritaria gli interessi del minore e l’unità del nucleo familiare.
Trattenimento dei richiedenti asilo
I richiedenti non possono essere trattenuti solo perché stanno richiedendo una protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere l’ultima risorsa e stabilito caso per caso.
Per evitare casi di trattenimento arbitrario, è stato adottato un elenco esaustivo di motivi di trattenimento.
Inoltre, la direttiva:
limita i periodi di trattenimento;
restringe il trattenimento in caso di persone vulnerabili, soprattutto i minori;
offre garanzie legali (ovvero accesso all’assistenza legale gratuita, informazioni scritte in caso di ricorso ad un provvedimento di trattenimento); e
introduce specifiche condizioni di accoglienza per le strutture di trattenimento, come l’accesso a spazi all’aperto e possibilità di contatto con avvocati, organizzazioni non governative e familiari.
La direttiva 2013/33/UE viene abrogata dalla direttiva 2003/9/UE, con efficacia a decorrere dal .
Abrogazione
La direttiva 2013/33/UE sarà abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2024/1346 (si veda la sintesi) a partire dal .
L’Unione europea sta lavorando alla creazione di un sistema europeo comune di asilo (CEAS). Dal 2013 sono stati adottati una serie di nuovi testi di legge per migliorare il funzionamento del sistema.
Protezione internazionale. Status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
Status di protezione sussidiaria. Status concesso ai cittadini di paesi terzi o ad apolidi che non sono qualificati per lo status di rifugiato, ma che sarebbero esposti a gravi rischi se facessero ritorno al loro paese di origine.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del , pag. 96).