Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tutela giuridica: banche di dati

SINTESI DI:

Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Mira a offrire tutela giuridica per le banche di dati1 questo ha due aspetti:

  • tutela del diritto d’autore per la creazione intellettuale coinvolta nella selezione e nell’organizzazione dei materiali;
  • sui generis2 protezione per un investimento sostanziale (finanziario e in termini di risorse umane, impegno ed energie) nell’ottenere, verificare o presentare i contenuti di una banca di dati.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva:

  • si applica alle banche di dati, indipendentemente dalla loro forma (ad es. elettronica (online) o non elettronica (offline));
  • non si applica al software utilizzato nella creazione o gestione della banca di dati o alle opere e materiali che contiene.

Non influisce sulle norme giuridiche che riguardano in particolare brevetti, marchi, disegni e modelli o concorrenza sleale.

Diritto d’autore

  • Una banca di dati sarà protetta dal diritto d’autore se la selezione o la disposizione dei suoi contenuti costituisce la creazione intellettuale del creatore.
  • Il creatore di una banca di dati gode di un gruppo di diritti esclusivi (attività riservate), ad es. riproduzione, alterazione, distribuzione, ecc.
  • L’utente legittimo di una banca di dati può eseguire le attività riservate che sono necessarie per l’utilizzo della banca di dati, fatte salve alcune restrizioni.
  • Sono previste anche altre eccezioni (ad es. illustrazioni per l’insegnamento o la ricerca scientifica).

Dirittisui generis

  • Oltre alle disposizioni sul diritto d’autore, la direttiva stabilisce una serie di disposizioni sui generis in modo che il creatore di una banca di dati possa vietare l’estrazione e/o il riutilizzo non autorizzati dei suoi contenuti.
  • I diritti sui generis sono diritti economici e in quanto tali possono essere trasferiti, assegnati o concessi sotto licenza contrattuale.
  • Gli utenti legittimi possono estrarre e riutilizzare, senza autorizzazione, parti non sostanziali del contenuto di una banca di dati. Tuttavia, essi non possono eseguire atti che irragionevolmente danneggino gli interessi legittimi del creatore della banca di dati o di una persona che fornisce le opere o i servizi che contiene.
  • Sono previste anche altre eccezioni (ad es. illustrazioni per l’insegnamento o la ricerca scientifica).
  • Il diritto di impedire l’estrazione e/o il riutilizzo non autorizzati dei contenuti di una banca di dati si estende per un periodo di 15 anni a partire dalla data in cui è stata completata la creazione della banca di dati.
  • La protezione contro l’estrazione o il riutilizzo non autorizzati è concessa a banche di dati il cui creatore è un cittadino dell’UE, una società o un’azienda residente o con sede legale, amministrazione centrale o sede principale di attività nell’UE.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il .

CONTESTO

Ci sono state due valutazioni della direttiva, una nel 2005 e una nel 2018.

Per ulteriori informazioni fare riferimento a:

TERMINI CHIAVE

  1. Banca di dati: una raccolta di lavori, dati e altri materiali indipendenti organizzati in maniera sistematica o metodica e accessibili individualmente da mezzi elettronici o di altro tipo.
  2. Diritto sui generis: un diritto di proprietà, simile ma con alcune differenze rispetto al diritto d’autore. Esiste per riconoscere l’investimento sostanziale che viene fatto nell’ottenere, verificare o presentare i contenuti di una banca di dati, anche quando questo non coinvolge l’aspetto creativo che si riflette nel diritto d’autore.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del , pag. 20).

ultimo aggiornamento

Top