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Patrocinio gratuito nei procedimenti penali

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2016/1919 che garantisce il patrocinio gratuito a indagati e imputati nei procedimenti penali

QUAL È LO SCOPO DI QUESTA DIRETTIVA?

Essa stabilisce una serie di norme minime comuni riguardanti il diritto al patrocinio gratuito* nei procedimenti penali interni all’UE.

Definisce chiaramente i criteri per l’assegnazione del patrocinio gratuito, le norme di qualità e i rimedi in caso di violazione.

Integra le regole dell’UE sul diritto di avvalersi di un difensore e sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati di reato e non incide sui diritti che esse definiscono.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Le norme si applicano ai soggetti descritti di seguito:

  • indagati e imputati in procedimenti penali che siano:
    • privati della libertà;
    • tenuti a farsi assistere da un avvocato in conformità con il diritto nazionale o dell’UE, ma non possano permetterselo;
    • tenuti o ammessi a presenziare ad atti investigativi o di raccolta di prove comprendenti, quanto meno, ricognizioni di persona (una fila di persone, compresa quella sospettata di avere commesso il crimine, presentate a un testimone per l’identificazione), confronti o ricostruzioni delle scene del crimine;
  • persone che abbiano ricevuto un mandato di cattura europeo (MAE).

Le regole si applicano a tutti i cittadini e a tutti i paesi dell’UE eccetto la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito (1).

Diritto al patrocinio gratuito nei procedimenti penali

I paesi dell’UE:

  • devono garantire che gli indagati e gli imputati sprovvisti delle risorse necessarie per sostenere i costi dell’assistenza di un avvocato abbiano diritto al patrocinio gratuito quando lo esigano gli interessi della giustizia;
  • possono applicare criteri diversi per determinare se sia giusto concedere il patrocinio gratuito:
    • una valutazione dei mezzi (basata sulle risorse della persona coinvolta, compresi reddito e patrimonio) e/o
    • una valutazione della fondatezza (basata sulla necessità di garantire un accesso efficace alla giustizia nelle circostanze della fattispecie);
  • devono rispettare i criteri stabiliti per svolgere queste valutazioni, in particolare quello relativo al fatto che la fondatezza sia da ritenere esistente laddove la persona venga citata in giudizio per una decisione relativa alla detenzione e durante la detenzione;
  • devono concedere il patrocinio gratuito senza indebiti ritardi e, al più tardi, prima che la persona coinvolta venga interrogata dalla polizia, da un’altra autorità incaricata dell’applicazione della legge o da un’autorità giudiziaria, ovvero prima che abbiano luogo atti investigativi o di raccolta di prove specifici.

Diritto al patrocinio gratuito nei procedimenti di MAE

Le persone ricercate* hanno diritto a ricevere il patrocinio gratuito:

  • dal paese dell’UE di esecuzione*, al momento dell’arresto e fino alla consegna al paese dell’UE di emissione*, o finché la decisione di non consegnare la persona sia definitiva;
  • dal paese di emissione, qualora esercitino il diritto di nominare un avvocato nel paese di emissione per assistere l’avvocato nel paese di esecuzione, in conformità alle regole dell’UE sul diritto di accesso a un difensore, nella misura in cui il patrocinio gratuito risulti necessario per garantire un accesso efficace alla giustizia.

Questo diritto può essere soggetto a una valutazione dei mezzi basata sugli stessi criteri dei procedimenti penali.

Decisione, ricorso e persone vulnerabili

Indagati, imputati e ricercati devono:

  • essere informati per iscritto se la loro richiesta di patrocinio gratuito viene rifiutata;
  • avere diritto a un ricorso effettivo ai sensi del diritto nazionale nel caso di una violazione dei loro diritti in forza della direttiva;
  • vedere considerate le loro esigenze specifiche nel caso in cui siano persone vulnerabili.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Essa è in vigore dal 24 novembre 2016 e diventerà legge nei paesi dell’UE entro il 5 maggio 2019.

CONTESTO

Questa direttiva è la sesta e ultima di un pacchetto di strumenti legali adottato in linea con la tabella di marcia dell’UE, volta a consolidare i diritti procedurali delle persone indagate o imputate in procedimenti penali e pubblicata nel 2009.

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Patrocinio gratuito: ai fini della presente direttiva, il finanziamento offerto da un paese dell’UE per fornire un avvocato a coloro che non possiedono le risorse per coprire le spese processuali.
Paese di esecuzione: nel contesto di un mandato di arresto, il paese al quale un altro paese ha richiesto di arrestare e consegnare una persona ricercata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena detentiva.
Persone ricercate: nel contesto di un mandato di arresto, le persone ricercate ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena detentiva e per le quali un altro paese abbia richiesto l’arresto e la consegna.
Paese di emissione: nel contesto di un mandato di arresto, il paese che chiede a un altro paese di arrestare e consegnare una persona ricercata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena detentiva.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sul patrocinio gratuito a indagati e imputati in procedimenti penali e per i procedimenti di esecuzione di un mandato d’arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

I successivi emendamenti alla direttiva (UE) 2016/1919 sono stati incorporati nel documento originale. Questa versione consolidata ha unicamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Titolo VI — Giustizia Articolo 47 — Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 403).

Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 14.05.2018



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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