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Procedimenti penali: garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Stabilisce garanzie procedurali* per i minori* indagati o imputati di un reato. Le garanzie si aggiungono a quelle che si applicano ad adulti indagati o imputati.
  • Si tratta della quinta di una serie di misure volte a istituire norme minime per i diritti procedurali in tutta l’Unione europea (UE), conformemente a quanto previsto dalla tabella di marcia 2009.

PUNTI CHIAVE

Gli elementi principali della direttiva sono che i minori hanno il diritto di avvalersi di un difensore e il diritto di essere assistiti da un difensore. L’assistenza da parte di un difensore è obbligatoria quando vengono portati davanti a un tribunale nella fase pre-processuale e quando sono in stato di detenzione. Un minore che non è stato assistito da un difensore durante le udienze non può essere condannato a una pena detentiva.

I paesi dell’UE devono inoltre garantire che la privazione della libertà, e in particolare la detenzione, sia disposta nei confronti di minori solo come misura di ultima istanza e per il più breve periodo possibile. I minori detenuti devono essere tenuti separati dagli adulti, a meno che non si ritenga preferibile non farlo nel loro interesse superiore.

La direttiva include anche altre garanzie, come il diritto a:

  • essere tempestivamente informato sui propri diritti e su aspetti generali dello svolgimento del procedimento;
  • avere accesso alle informazioni fornite da un genitore o da altro adulto appropriato;
  • essere accompagnati da tale persona durante le udienze in tribunale e in altre fasi del procedimento;
  • una valutazione individuale da parte di personale qualificato;
  • un esame medico se il minore è privato della libertà personale;
  • la tutela della privacy durante il procedimento penale;
  • comparire di persona al processo;
  • rimedi efficaci *.

I giudici, i magistrati inquirenti e gli altri professionisti che si occupano di procedimenti penali che coinvolgono minori dovrebbero avere una competenza specifica o accesso a una specifica formazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È in vigore dal 10 giugno 2016. I paesi dell’UE devono recepirla nel proprio diritto nazionale entro l’11 giugno 2019.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni:

* TERMINI CHIAVE

Garanzie procedurali: in questo caso, le garanzie che assicurano che i minori ricevano le necessarie informazioni per comprendere come funziona il procedimento e i loro diritti legali.

Minore: una persona di età inferiore ai 18 anni.

Rimedi efficaci: i mezzi con cui un tribunale impone una sanzione o emette un altro provvedimento per imporre la sua volontà.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pagg. 1-20)

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pagg. 1-7)

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell’1.6.2012, pagg. 1-10)

Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, g. 1-12)

Direttiva 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell’11.3.2016, pagg. 1-11)

Ultimo aggiornamento: 28.11.2016

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