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Cooperazione giudiziaria: piattaforma di collaborazione per le squadre investigative comuni

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Mira a rendere più semplice, per procuratori e giudici che collaborano nell’ambito di squadre investigative comuni, la necessità di scambiare informazioni e assicurare i criminali alla giustizia. A tal fine:

  • istituisce una piattaforma digitale (piattaforma di collaborazione delle squadre investigative comuni) da utilizzare su base volontaria;
  • assegna le responsabilità tra gli utenti della piattaforma e l’agenzia che la gestisce;
  • stabilisce le condizioni sulla base delle quali viene fornito accesso agli utenti;
  • fissa norme specifiche di protezione dei dati.

PUNTI CHIAVE

La piattaforma dispone di:

  • un sistema di informazione centralizzato per la conservazione temporanea dei dati a livello centrale;
  • software per una comunicazione sicura;
  • le connessioni e gli strumenti informatici rilevanti per supportare le squadre investigative comuni.

La piattaforma facilita:

  • il coordinamento e la gestione delle squadre investigative comuni, ovvero squadre create da due o più Stati membri dell’Unione europea (Unione) per effettuare indagini penali specifiche e limitate nel tempo;
  • lo scambio rapido e sicuro e la conservazione temporanea dei dati operativi;
  • la sicurezza delle comunicazioni per messaggistica istantanea, chat, conferenze audio e conferenze video;
  • la tracciabilità dello scambio di prove;
  • la valutazione delle squadre investigative comuni.

Responsabilità

  • L’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA):
    • progetta, sviluppa e gestisce la piattaforma;
    • monitora lo sviluppo della piattaforma e fornisce regolarmente statistiche tecniche;
    • comunica al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea il completamento dello sviluppo della piattaforma;
    • presenta una relazione annuale alla Commissione europea, entro due anni dall’avvio della piattaforma, sulle sue prestazioni tecniche.
  • Gli Stati membri:
    • garantiscono che le autorità competenti possano accedere tecnicamente alla piattaforma;
    • consentono ai loro utenti della piattaforma di avere accesso ai corsi di formazione.
  • Eurojust, Europol, la Procura europea, OLAF e altri organi, uffici e agenzie competenti dell’UE garantiscono che possano accedere alla piattaforma.
  • Il segretariato della rete di squadre investigative comuni:
    • fornisce assistenza amministrativa, giuridica e tecnica e indicazioni quotidiane;
    • progetta e offre corsi di formazione;
    • rafforza la cultura della cooperazione transfrontaliera;
    • presenta una relazione annuale sulle modalità per migliorare la piattaforma.
    • Il consiglio di amministrazione del programma, istituito dal consiglio di amministrazione di eu-LISA, garantisce una gestione adeguata della fase di progettazione e sviluppo della piattaforma.
    • Un gruppo consultivo, istituito da eu-LISA, fornisce le competenze necessarie.
    • Gli amministratori dello spazio delle squadre investigative comuni concedono l’accesso alla piattaforma alle autorità europee ed extraeuropee e agli organi, agli uffici e alle agenzie dell’Unione, nonché alle autorità giudiziarie internazionali, a determinate condizioni.

Sicurezza

Protezione dei dati

  • I dati operativi sono:
    • archiviati nel sistema di informazione centralizzato fino a quando tutti gli utenti delle squadre investigative comuni non li scaricano;
    • cancellati automaticamente e definitivamente una volta scaricati.
  • I dati non operativi sono:
    • conservati per un periodo massimo di 5 anni, qualora sia prevista una valutazione della squadra investigativa comune;
    • cancellati automaticamente se non viene effettuata alcuna valutazione.
  • Le autorità nazionali ed europee che utilizzano la piattaforma sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai sensi delle norme dell’Unione; un amministratore della squadra investigativa comune svolge questo ruolo per le autorità giudiziarie di paesi extraeuropei e internazionali.
  • I dati della piattaforma possono essere utilizzati solo per la squadra investigativa comune pertinente.
  • L’accesso alla piattaforma è limitato ai funzionari autorizzati.

La Commissione:

  • adotta gli atti di esecuzione necessari;
  • fornisce una valutazione globale della piattaforma al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni sulla base delle relazioni annuali ricevute da eu-LISA;
  • determina il momento in cui la piattaforma entra in funzione (non oltre il 7 dicembre 2025).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 6 giugno 2023.

CONTESTO

Le squadre investigative comuni esistono dal 2002, ma si trovano ad affrontare difficoltà tecniche come lo scambio sicuro di informazioni elettroniche. Una piattaforma informatica dedicata consentirà di superare questi problemi.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/1726 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 17.10.2023

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