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Interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell’Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1305/2014 — specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso stabilisce la specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Applicazioni telematiche per il trasporto merci» del sistema ferroviario dell’Unione europea.
  • Esso abroga il regolamento (CE) n. 62/2006.

PUNTI CHIAVE

Specifiche tecniche di interoperabilità (STI)

  • L’interoperabilità è la capacità di un sistema ferroviario di consentire il movimento sicuro e ininterrotto dei treni che soddisfano i livelli richiesti di prestazioni.
  • Le STI definiscono gli standard tecnici e operativi che devono essere rispettati da ciascun sottosistema o parte di un sottosistema per soddisfare i requisiti essenziali e garantire l’interoperabilità del sistema ferroviario dell’UE.
  • Per ogni sottosistema, i requisiti essenziali devono essere specificati e le specifiche tecniche determinate, in particolare per quanto riguarda le parti e le interfacce, al fine di soddisfare tali requisiti essenziali.
  • i requisiti essenziali comprendono:
    • sicurezza;
    • affidabilità e disponibilità;
    • salute;
    • protezione dell’ambiente,
    • compatibilità tecnica;
    • accessibilità.

Applicazioni telematiche per il trasporto merci

  • I sottosistemi Applicazioni telematiche per il trasporto di passeggeri e merci sono definiti nella direttiva 2008/57/CE (si consulti la sintesi su Garantire la compatibilità dei sistemi ferroviari dell’UE).
  • La direttiva (UE) 2016/798 abroga e sostituisce la direttiva 2008/57/CE a partire dal (si consulti la sintesi su La sicurezza delle ferrovie nell’Unione europea).
  • Le applicazioni telematiche per il trasporto merci comprendono:
    • sistemi di informazione (controllo in tempo reale delle merci e dei treni);
    • sistemi di smistamento e destinazione
    • sistemi di prenotazione, pagamento e fatturazione;
    • gestione delle coincidenze con altri modi di trasporto;
    • produzione dei documenti elettronici di accompagnamento.

Ambito di applicazione

Il regolamento disciplina:

  • definizione di sottosistema e ambito di applicazione;
  • requisiti essenziali;
  • caratteristiche del sottosistema;
  • componenti di interoperabilità;
  • valutazione della conformità e/o idoneità all’uso dei componenti e verifica del sottosistema;
  • applicazione — attuata dall’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/278 modifica gli allegati tecnici (dall’allegato D2 all’appendice E) del regolamento riguardante

  • la struttura dei messaggi scambiati tra le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura;
  • modello dati e messaggio;
  • i metadati dei vagoni e la banca dati operativa delle unità intermodali; e
  • definisce la norma informatica per lo strato di comunicazione dell’interfaccia comune1 utilizzata per scambiare messaggi tra gli operatori summenzionati (le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura).

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Interfaccia comune: uno strumento tecnico che supporta lo scambio interoperabile di messaggi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell’, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del , pag. 438).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 1305/2014 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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