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Il regolamento (UE) 2019/943, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1747, stabilisce le basi per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia e della neutralità climatica entro il 2050 nell’Unione europea (Unione) mediante:
la promozione dell’efficienza, delle energie rinnovabili e della decarbonizzazione;
la definizione di principi per i mercati integrati dell’energia elettrica, che consentano a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell’energia elettrica un accesso non discriminatorio al mercato e permettano lo sviluppo di mercati a termine dell’energia elettrica per consentire ai fornitori e ai consumatori di coprirsi o proteggersi dal rischio di volatilità futura dei prezzi dell’energia elettrica;
l’incoraggiamento della concorrenza, della sicurezza dell’approvvigionamento e delle soluzioni flessibili non fossili;
la definizione di regole eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e per la determinazione dei prezzi;
il sostegno a mercati all’ingrosso trasparenti per una fornitura affidabile di energia elettrica;
la promozione di investimenti a lungo termine nelle energie rinnovabili e nelle reti per garantire prezzi accessibili;
la fornitura di un quadro di riferimento per affrontare le crisi dei prezzi dell’energia elettrica.
PUNTI CHIAVE
Principi
Il regolamento stabilisce una serie di principi sulla base dei quali dovrebbero essere gestiti i mercati dell’energia elettrica, tra cui:
incoraggiare la formazione libera dei prezzi ed evitare azioni che impediscano la formazione dei prezzi sulla base della domanda e dell’offerta;
facilitare lo sviluppo di una generazione più flessibile, una generazione sostenibile a basse emissioni di carbonio e una domanda più flessibile;
offrire ai consumatori l’opportunità di agire come partecipanti al mercato nel mercato dell’energia e nella transizione energetica;
permettere la decarbonizzazione del sistema elettrico, anche consentendo l’integrazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e fornendo incentivi all’efficienza energetica;
fornire incentivi d’investimento per la generazione, in particolare per quanto concerne gli investimenti a lungo termine in un sistema elettrico decarbonizzato e sostenibile;
facilitare la progressiva rimozione degli ostacoli ai flussi transfrontalieri di energia elettrica tra le zone di offerta1 o gli Stati membri dell’Unione e alle transazioni transfrontaliere sui mercati dell’energia elettrica e dei servizi correlati;
consentire lo sviluppo di progetti dimostrativi in materia di fonti energetiche, tecnologie o sistemi sostenibili, sicuri e a basse emissioni di carbonio, da realizzare e da sfruttare a favore della società.
Transizione equa
La Commissione europea assiste gli Stati membri nel far fronte agli impatti sociali ed economici della transizione verso l’energia pulita anche attraverso il sostegno a strategie nazionali per la riduzione dell’estrazione di carbone e altri combustibili fossili solidi.
Accesso alle reti e gestione della capacità
Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per affrontare le congestioni2.
È pertanto opportuno definire le zone di offerta in modo da garantire la liquidità del mercato, una gestione efficiente della congestione e l’efficienza complessiva del mercato.
Ogni Stato membro con una congestione strutturale identificata decide quindi, in collaborazione con i suoi gestori dei sistemi di trasmissione3, di stabilire piani d’azione nazionali o multinazionali per aumentare la capacità transfrontaliera disponibile per gli scambi o di rivedere o modificare la configurazione delle zone di offerta.
Meccanismo di capacità
Il regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono istituire meccanismi di capacità4 e i principi per la loro creazione.
Questi meccanismi mirano a garantire che l’approvvigionamento di energia elettrica sia sufficiente durante i periodi di punta remunerando le risorse per la loro disponibilità. Dovrebbero essere progettati per risolvere un problema di adeguatezza delle risorse e dovrebbero essere aperti alla partecipazione transfrontaliera.
Viene introdotta una valutazione europea dell’adeguatezza delle risorse per verificare se l’introduzione dei meccanismi di capacità è giustificata. Gli Stati membri che introducono meccanismi di capacità devono inoltre comunicare alla Commissione i piani di attuazione al fine di migliorare il funzionamento del mercato.
La Commissione può approvare meccanismi di capacità per un periodo massimo di dieci anni.
Viene fissato per le emissioni un limite di 550 g di biossido di carbonio (CO2) per kWh di energia elettrica. Le nuove centrali elettriche con emissioni superiori e che iniziano la produzione commerciale dopo l’entrata in vigore del regolamento non potranno più partecipare ai meccanismi di capacità.
Le centrali elettriche esistenti che emettono più di 550 g di CO2 fossile per kWh e una media di 350 kg di CO2 all’anno per kW installato non saranno in grado di partecipare ai meccanismi di capacità dopo il
I contratti di capacità conclusi entro il non sono interessati dalle norme.
Incentivi per raggiungere la decarbonizzazione
Il Regolamento di modifica (UE) 2024/1747 introduce incentivi agli investimenti per realizzare la decarbonizzazione e proteggere i consumatori di energia elettrica dalla volatilità dei prezzi.
Gli Stati membri promuoveranno l’adozione di accordi di acquisto di energia elettrica: contratti a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica da un produttore di energia elettrica su base di mercato. Questi contratti sono concepiti per offrire stabilità sia ai clienti che agli investitori, fornendo la prevedibilità dei prezzi e aiutando gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti nei loro piani nazionali integrati in materia di energia e clima.
Per sostenere i nuovi investimenti in progetti di generazione di energia elettrica basati su energia solare, eolica, geotermica e idroelettrica, gli Stati membri introdurranno anche contratti bidirezionali per differenza, o schemi equivalenti, con gli enti pubblici. Questi contratti garantiranno che i generatori di energia ricevano una remunerazione minima nei periodi di prezzi bassi e che restituiscano i ricavi in eccesso nei periodi di prezzi elevati, da utilizzare per lo sviluppo delle reti di distribuzione o per ridurre i prezzi pagati dai consumatori.
Il regolamento di modifica stabilisce i principi di progettazione dei regimi di sostegno per la flessibilità non fossile e richiede agli Stati membri di definire un obiettivo nazionale indicativo per la flessibilità non fossile, compresi i rispettivi contributi specifici della risposta alla domanda e dello stoccaggio di energia a tale obiettivo.
Centri di coordinamento regionali
Questi centri sostengono il coordinamento regionale degli operatori dei sistemi di trasmissione.
Essi sostituiscono i coordinatori regionali della sicurezza esistenti, ma svolgono compiti aggiuntivi legati alla gestione del sistema, al funzionamento del mercato e alla preparazione ai rischi.
Il regolamento crea inoltre un’entità di gestori del sistema di distribuzione dell’UE5 che opera nell’interesse comune dell’Unione.
Crisi dei prezzi dell’energia elettrica
In caso di forte aumento dei prezzi al dettaglio dell’elettricità o di prezzi molto elevati nei mercati dell’energia elettrica all’ingrosso, la direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell’energia elettrica prevede che il Consiglio dell’Unione europea possa dichiarare una crisi dei prezzi dell’energia elettrica a livello regionale o dell’Unione sulla base di una proposta della Commissione.
Quando viene dichiarata una crisi di questo tipo, gli Stati membri possono chiedere ai gestori dei sistemi di proporre l’acquisto di prodotti livellatori delle punte di carico6 al fine di ottenere una riduzione della domanda di energia elettrica durante le ore di punta.
Abrogazione
Il regolamento (UE) 2019/943 ha abrogato il regolamento (CE) n. 714/2009 a partire dal .
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento (UE) 2019/943 si applica dal .
Il regolamento modificativo (UE) 2024/1747 è in vigore dal .
Zona di offerta: la più grande area geografica nella quale i partecipanti al mercato sono in grado di scambiare energia senza allocazione di capacità;
congestione: una situazione in cui non possono essere soddisfatte tutte le richieste di compravendita tra aree della rete dei partecipanti al mercato in quanto inciderebbero in modo significativo sugli elementi della rete che non riescono a contenere fisicamente i flussi;
gestione del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione e dello sviluppo del sistema di trasmissione dell’energia elettrica in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
meccanismo di capacità: misura temporanea intesa ad assicurare il conseguimento del livello necessario dell’adeguatezza delle risorse, grazie alla remunerazione delle risorse in base alla disponibilità, escluse le misure relative ai servizi ancillari o alla gestione delle congestioni;
gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione e dello sviluppo del sistema di distribuzione dell’energia elettrica in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;
prodotto livellatore delle punte di carico: un prodotto basato sul mercato per mezzo del quale i partecipanti al mercato sono in grado di ridurre il consumo di energia elettrica nelle ore di punta su richiesta del gestore del sistema.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul mercato interno dell’energia elettrica (GU L 158 del , pag. 54).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/43 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 158 del , pag. 22).
Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/CE (GU L 158 del , pag. 125).
Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (GU L 156 del , pag. 75).
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del , pag. 82).
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del , pag. 1).