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Diritti di proprietà intellettuale — Tutela da parte delle autorità doganali

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento prevede norme procedurali per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali su merci soggette a vigilanza o controllo doganale. Sostituisce il regolamento (CE) n. 1383/2003.

PUNTI CHIAVE

Il presente regolamento riguarda in particolare le merci che si trovano nelle situazioni seguenti:

  • merci dichiarate per l’immissione in libera pratica, per l’esportazione o la riesportazione;
  • merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’Unione;
  • merci vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco1.

Esso definisce le procedure la presentazione delle domande volte a determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato. Ai fini del presente regolamento, il diritto di proprietà intellettuale si intende per:

  • un marchio;
  • un disegno o modello;
  • un diritto d’autore coperto dalla normativa nazionale o dell’Unione;
  • un’indicazione geografica (ad esempio «Champagne» o «prosciutto di Parma»);
  • un brevetto ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione;
  • un certificato protettivo complementare per i medicinali;
  • un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari;
  • una privativa per ritrovati vegetali ai sensi della legislazione dell’Unione;
  • una topografia di prodotto a semiconduttori ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione;
  • un modello di utilità protetto come un diritto di proprietà intellettuale dalla normativa nazionale o dell’Unione;
  • una denominazione commerciale, protetta come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione;

Il regolamento:

  • stabilisce le condizioni e le procedure per l’intervento delle autorità doganali quando le merci sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale;
  • le misure da adottare quando viene stabilito che i prodotti violano i diritti di proprietà intellettuale;
  • estende il campo di applicazione a nuovi tipi di diritti di proprietà intellettuale e rafforza le competenze delle autorità doganali sul controllo di tutte le merci sotto la supervisione delle dogane — il regolamento non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
  • garantisce che le autorità doganali ricevano informazioni di qualità per consentire una valutazione complessiva del rischio di violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
  • definisce le basi legislative per una banca dati centralizzata per la registrazione delle richieste di intervento della dogana e per il blocco di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale così come per gli scambi di informazioni tra le autorità doganali.

Per ridurre gli oneri amministrativi, il regolamento

  • Definisce una procedura comune per tutti i tipi di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale che rientrano nell’ambito del regolamento, che consenta di distruggere le merci senza che vi sia l’obbligo per il titolare del diritto di avviare una procedura legale, a condizione che:
    • il titolare dei diritto confermi per iscritto la propria convinzione che vi sia una violazione acconsentendo alla distruzione delle merci, e che
    • il il dichiarante o il detentore delle merci non si opponga alla distruzione;
  • stabilisce che la procedura per piccole spedizioni si applichi solo dietro richiesta da parte del richiedente e che le autorità doganali possano richiedere al richiedente di sostenere i costi. Una piccola spedizione è definita come spedizione a mezzo postale o corriere espresso che contenga al massimo tre unità o abbia un peso inferiore ai 2 chilogrammi.

Inoltre, il regolamento:

  • stabilisce che si applicano le leggi nazionali quando viene concesso il diritto di essere ascoltate alle persone interessate dal blocco delle merci;
  • amplia e chiarisce i casi in cui il titolare dei diritti può utilizzare le informazioni comunicate dalla dogana in seguito al blocco delle merci;
  • comprende disposizioni sulla raccolta, sul trattamento e sulla conservazione dei dati e sulle responsabilità in relazione alle leggi esistenti sulla tutela dei dati.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica dal , con alcune eccezioni.

CONTESTO

Una Comunicazione della Commissione interessa il pacchetto marchi adottato nel 2015:

  • Parte 1: sebbene il regolamento (UE) 2015/2424 abbia modificato il Regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 (come citato nella Comunicazione della Commissione), quest’ultimo è stato successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) 2017/1001 — che è una versione codificata;
  • Parte 2: si riferisce alla direttiva (UE) 2015/2436.

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

  1. Zona franca o deposito franco: area o deposito speciale all’interno del territorio doganale dell’UE esente da dazi doganali. Per maggiori informazioni, si veda il relativo elenco.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del, pagg. 15-34).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 608/2013 sono state integrate nel documento di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

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