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L’accordo in questione definisce l’area di competenza della IOTC nell’Oceano Indiano e fornisce l’elenco delle specie e degli stock che rientrano nella sua gestione.
Composizione
La composizione dell’IOTC è aperta:
ai membri e ai membri associati della FAO che sono Stati costieri situati nella zona dell’Oceano Indiano, o ai membri le cui navi operano nella zona per la pesca dei tonni, o alle organizzazioni d’integrazione economica regionale che si occupano di questioni relative agli stock di tonni per conto di tali Stati;
ai membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue istituzioni specializzate o dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, a condizione che siano Stati costieri oppure operino nella zona per la pesca dei tonni e previa approvazione dell’IOTC.
I membri confermano ufficialmente la loro accettazione dell’accordo depositando uno strumento di accettazione presso il direttore generale della FAO.
Ogni membro dell’IOTC è rappresentato da un unico delegato, eventualmente accompagnato da un supplente, da esperti e da consulenti e dispone di un voto. Possono essere invitati anche degli osservatori.
L’IOTC tiene una sessione ordinaria annuale e il presidente può convocare sessioni straordinarie su richiesta di almeno un terzo dei membri.
seguire l’evoluzione degli stock e analizzare e diffondere informazioni scientifiche, statistiche delle catture e altri dati utili per la conservazione e la gestione;
promuovere, raccomandare e coordinare attività di ricerca e di sviluppo, anche in materia di trasferimento tecnologico e formazione, mantenendo un equilibrio tra le esigenze dell’IOTC e le esigenze e gli interessi dei paesi in via di sviluppo situati nella regione;
adottare misure di conservazione e gestione, atte a garantire la conservazione degli stock e a promuoverne lo sfruttamento ottimale;
studiare gli aspetti economici e sociali delle attività di pesca, in particolare gli interessi degli Stati costieri in via di sviluppo;
approvare il proprio programma e il proprio bilancio;
trasmettere relazioni alla FAO, affinché quest’ultima possa intervenire laddove necessario;
svolgere ogni altra attività necessaria per la realizzazione delle proprie finalità.
Misure di conservazione e gestione
L’IOTC può, a maggioranza di due terzi, adottare misure di conservazione e gestione vincolanti.
Ciascun membro può sollevare obiezione ad una misura di conservazione o di gestione entro 120 giorni e non sarà tenuto ad applicarla. Gli altri membri dispongono quindi di altri 60 giorni per sollevare obiezioni.
Se vengono sollevate obiezioni da più di un terzo dei membri, gli altri membri non sono vincolati da tale misura, ma possono tuttavia scegliere di attenervisi.
Comitato scientifico e sottocommissioni
L’IOTC è dotata di un comitato scientifico permanente e può creare altre sottocommissioni. Di tali sottocommissioni dovrebbero fare parte gli Stati costieri, membri della Commissione, le cui acque vengono attraversate, nel corso delle loro migrazioni, dagli stock in questione, i cui pescherecci partecipano alla pesca di detti stock.
Diritti degli Stati costieri
L’accordo non pregiudica i diritti sovrani degli Stati costieri, sanciti dal diritto marittimo internazionale per quanto riguarda l’esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse biologiche, comprese le specie di grandi migratori, in una zona avente un’estensione massima di 200 miglia marine, appartenente alla loro giurisdizione nazionale.
Contributi finanziari
I membri versano annualmente un contributo al bilancio autonomo, secondo una scala stabilita dall’IOTC.
Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (GU L 236 del , pag. 25).
Decisione del Consiglio 95/399/CE, del , relativa all’adesione della Comunità all’accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell’Oceano Indiano (GU L 236 del , pag. 24).
Decisione 98/392/CE del Consiglio, del , concernente la conclusione da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del e dell’accordo del relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del , pag. 1).