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Imposizione di sanzioni UE per risolvere la situazione in Venezuela

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2017/2063 - misure restrittive dell’UE in considerazione della situazione in Venezuela

Decisione (PESC) 2017/2074 - Misure restrittive dell’UE in considerazione della situazione in Venezuela

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO E DELLA DECISIONE?

I documenti illustrano le misure imposte dall’UE attraverso le quali si intende promuovere una risoluzione pacifica e negoziata per la situazione in Venezuela. Si accompagnano alle conclusioni del Consiglio che definiscono la posizione politica dell’UE e illustrano le ragioni per l’imposizione di sanzioni.

Un’ulteriore decisione del Consiglio adottata nel gennaio 2018 ha assoggettato a misure restrittive sette persone che ricoprono cariche ufficiali.

PUNTI CHIAVE

I trattati dell’UE forniscono le basi giuridiche necessarie per conferire all’UE il potere di imporre sanzioni (misure restrittive) ai governi di paesi extra-UE, entità non statali ed individui, allo scopo di determinare un cambiamento nelle loro politiche o attività.

Misure restrittive

La decisione e il regolamento prevedono in particolare le seguenti misure:

  • un divieto di esportazione di armamenti e attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna (l’elenco delle voci incluse si trova nell’allegato I del regolamento);
  • un divieto di esportazione di apparecchiature di sorveglianza (l’elenco delle voci incluse si trova nell’allegato II del regolamento);
  • il congelamento dei fondi1 (attività e benefici finanziari di ogni genere) e delle risorse economiche2 di:
    • determinate persone, entità e organismi che sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o
    • di azioni, politiche o attività che compromettono in qualsiasi altro modo la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela (gli elenchi delle persone, entità e organismi interessati sono riportati negli allegati IV e V del regolamento);
  • restrizioni sull’ammissione di singole persone nel territorio dei paesi dell’UE («divieto di viaggio»).

Il regolamento è direttamente applicabile e vincolante per le autorità competenti dei paesi dell’UE, garantendo in tal modo un’applicazione uniforme delle misure all’interno dell’UE, in particolare per quanto riguarda le imprese. La decisione (che impone il divieto di viaggio e l’embargo sulle armi) è vincolante per i paesi dell’UE ma richiede misure nazionali di attuazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO IL REGOLAMENTO E LA DECISIONE?

Il regolamento e la decisione si applicano dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

PAROLE CHIAVE

  1. Congelamento dei fondi: il divieto di spostare, trasferire, alterare o utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi, o di trattare fondi in modo da:
  2. Congelamento di risorse economiche: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l’affitto e le ipoteche.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del , concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295 del , pag. 21).

Successive modifiche al regolamento (UE) 2017/2063 sono state integrate nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del , concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295 del , pag. 60).

Consultare la versione consolidata.

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