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Regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano
Una sperimentazione clinica può essere condotta esclusivamente se:
Regolamento (UE) n. 536/2014 è in vigore dal , 6 mesi dopo la pubblicazione della segnalazione riferita all’Articolo 82 paragrafo 3 in cui si afferma che una relazione di revisione indipendente ha verificato che il portale dell’Unione e la banca dati dell’Unione ha conseguito piena funzionalità (vedi Decisione (UE) 2021/1240). La legislazione esistente nel campo (Direttiva 2001/20/CE) sarà abrogata durante un periodo di transitorio di 3 anni da quella data.
La Commissione della buone prassi di fabbricazione relativa alla direttiva è stata abrogata dalla nuova Commissione della nuova direttiva relativa alle buone prassi di fabbricazione, Direttiva 2017/1572, della data di applicazione del regolamento sulle sperimentazioni cliniche.
Le linee guida per le domande per le sperimentazioni cliniche direttiva possono essere trovate nel EudraLex, Volume 10.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) n. 536/2014 del parlamento europeo e del consiglio, del , sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 536/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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