Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Esenzione dall’IVA: importazioni definitive di beni

SINTESI DI:

Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, che determina l’ambito d’applicazione della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Tale direttiva definisce lo scopo della franchigia dai dazi all’importazione sul valore aggiunto (VAT) e le norme per le loro esecuzione che si riferiscono nella Direttiva 2006/112/CE (il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto dell’Unione europea).

PUNTI CHIAVE

Gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) devono concedere esenzioni dall’IVA sull’importo finale di determinati beni secondo le condizioni da loro fissate per prevenire la concorrenza sleale o evasioni fiscali.

Esenzione dall’imposta sul valore aggiunto sull’importazione può essere concesso per:

  • proprietà personali importate dalle persone trasferendo il loro luogo di residenza da un paese non europeo ad uno Stato membro;
  • beni importati in occasione del matrimonio;
  • beni personali ricevuti nell’ambito di una successione;
  • corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti;
  • materiali e beni d’investimento importati al trasferimento delle attività economiche;
  • specifici prodotti agricoli e prodotti destinati ad uso agricolo;
  • sostanze terapeutiche, laboratori per animali e sostanze biologiche e chimiche;
  • beni importati a enti di beneficenza o filantropici;
  • beni importati nel quadro delle relazioni internazionali;
  • beni per la promozione del commercio
  • beni importati per esami, analisi o prove;
  • spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d’autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale;
  • documentazione a carattere turistico;
  • documenti vari destinati a organismi ufficiali;
  • materiali accessori per la conservazione e la protezione delle merci durante il loro trasporto;
  • lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto;
  • carburanti e lubrificanti a bordo di veicoli terrestri e nei contenitori per usi speciali;
  • beni destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi di guerra;
  • bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre.

Tale direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere gli accordi che sono terminate con i paesi non-europei che forniscono esenzioni speciali.

Per alcune di tali categorie, determinati beni sono esclusi dall’esenzione, in particolare i prodotti alcolici e i tabacchi.

Importazioni di valore trascurabile

La direttiva di modifica (UE) 2017/2455 ha soppresso il titolo IV relativo alle importazioni di valore trascurabile della direttiva 2009/132/CE, eliminando l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto sulle piccole spedizioni (valore massimo 22 euro) a decorrere dal .

Pandemia di Covid-19- franchigia dai dazi ed esenzione dall’IVA

  • Nel marzo 2020, gli Stati membri hanno richiesto la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA sull’importazione di beni necessari per combattere l’epidemia di COVID-19. Poiché la pandemia e le sfide che ha presentato costituivano una catastrofe ai sensi dell’articolo 51 della Direttiva 2009/132/CE la Commissione europea ha adottato la decisione (UE) 2020/491 che consente l’importazione di tali beni in franchigia dai dazi all’importazione per il periodo compreso tra il e il .
  • I beni in questione dovevano soddisfare condizioni specifiche:
    • dovevano essere distribuiti gratuitamente da o per conto di enti pubblici o unità di pronto soccorso alle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 o coinvolte a combattere il virus;
    • dovevano essere messi a disposizione a titolo gratuito per le stesse persone pur rimanendo proprietà di enti pubblici.
  • Gli Stati membri dovevano mandare alla Commissione:
    • una lista di enti pubblici in questione;
    • informazioni sulla natura e la quantità di merci in questione; e
    • informazioni sulle misure prese per prevenire che tali beni possano essere utilizzati per scopi diversi da quelli per affrontare gli effetti della pandemia.
  • La validità della Decisione (UE) 2020/491 è stata estesa ulteriormente fino al:
    • dalla decisione (UE) 2020/1101;
    • dalla decisione (UE) 2020/1573;
    • dalla decisione (UE) 2021/660;
    • dalla decisione (UE) 2021/2313; e
    • dalla decisione (UE) 2022/1511, per il Belgio, la Lettonia, l’Austria, il Portogallo e la Slovenia.

Esenzione dall’IVA e franchigia dai dazi all’importazione per le persone in fuga dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e alle persone bisognose in Ucraina

Nel luglio 2022, è stata adottata la decisione (UE) 2022/1108 della Commissione per rispondere alle richieste di esenzione dall’IVA e franchigia dai dazi all’importazione presentate da alcuni Stati membri per soddisfare le esigenze principali delle persone in fuga dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e offrire loro un’assistenza umanitaria sufficiente (centri di accoglienza d’emergenza temporanei, arredi, medicinali e articoli medicali, attrezzature da utilizzare per la gestione e la fornitura di alimenti). La presente decisione si applica fino al .

Il , è stata adottata la decisione (UE) 2023/829 della Commissione per concedere un’ulteriore franchigia dai dazi doganali all’importazione ed esenzione dall’IVA per quanto riguarda le importazioni da parte o per conto delle organizzazioni statali e degli enti a carattere caritativo o filantropico approvati dalle autorità competenti degli Stati membri richiedenti (Estonia, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania e Slovacchia). La decisione si applica dal al .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2009/132/CE ha codificato e sostituito la direttiva 83/181/CEE e successive modifiche. La direttiva 83/181/CEE originale doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 1984.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del , che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata) (GU L 292 del , pag. 5).

Le modifiche successive alla direttiva 2009/132/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

Top