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Regolamento europeo sulle cripto-attività (MiCA)

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento UE 2023/1114 stabilisce norme uniformi per gli emittenti di cripto-attività che finora non sono stati regolamentati da altri atti dei servizi finanziari dell’Unione europea (Unione) e per i prestatori di servizi relativi a tali cripto-attività (prestatori di servizi per le cripto-attività).

Le norme riguardano:

  • obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione;
  • l’autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività e degli emittenti di token di moneta elettronica e collegati ad attività;
  • il funzionamento, l’organizzazione e la governance degli emittenti e dei prestatori di servizi per le cripto-attività;
  • tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi;
  • misure per prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica all’emissione, all’offerta al pubblico e all’ammissione alla negoziazione di cripto-attività e alla fornitura di servizi relativi alle cripto-attività.

Esso distingue le seguenti tipologie di cripto-attività:

  • token di moneta elettronica (cripto-attività che stabilizzano il loro valore in relazione a una moneta ufficiale unica);
  • token collegati ad attività (cripto-attività che stabilizzano il loro valore in relazione ad altre attività o a un paniere di attività);
  • cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica.

Offerenti1 o persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica devono:

  • essere persone giuridiche2;
  • pubblicare un White Paper sulle cripto-attività e qualsiasi comunicazione di marketing sul loro sito web;
  • agire onestamente, in modo equo e professionale;
  • comunicare con i titolari effettivi e potenziali di attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante;
  • individuare, prevenire, gestire e divulgare eventuali conflitti di interesse;
  • essere responsabili dei danni per le informazioni errate contenute nel White Paper;
  • fornire ai titolari di cripto-attività il diritto di recesso.

Gli emittenti di token collegati ad attività che li offrono al pubblico o che chiedono l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per le cripto-attività devono:

  • essere una persona giuridica o un’impresa avente sede nell’UE;
  • avere l’autorizzazione dal loro Stato membro d’origine dell’UE; o
  • essere un ente creditizio che produce un White Paper cifrato approvato dall’autorità nazionale competente;
  • rimborsare in qualsiasi momento i token collegati ad attività su richiesta dei possessori al valore di mercato delle attività di riferimento o consegnando le attività di riferimento;
  • pubblicare un White Paper sulle cripto-attività e qualsiasi comunicazione di marketing sul loro sito web ed essere responsabili dei danni per le informazioni errate contenute nel White Paper;
  • agire onestamente, in modo equo e professionale;
  • comunicare con i possessori effettivi e potenziali dei token in modo corretto, chiaro e non fuorviante;
  • agire nel migliore interesse dei possessori dei token e trattarli equamente;
  • istituire e mantenere procedure efficaci e trasparenti per la gestione dei reclami in modo rapido, equo e coerente;
  • individuare, prevenire, gestire e divulgare eventuali conflitti di interesse;
  • mantenere in ogni momento una riserva di attività che copra le passività verso i possessori dei token e disporre di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra:
    • 350 000 EUR;
    • il 2 % dell’importo medio della riserva di attività di cui all’articolo 36;
    • un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente;
  • stabilire piani di risanamento e rimborso da utilizzare nel caso in cui non siano in grado di adempiere ai loro obblighi.

Gli emittenti di token di moneta elettronica che li offrono al pubblico o che chiedono l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per le cripto-attività devono:

  • essere autorizzati in qualità di ente creditizio o di moneta elettronica;
  • pubblicare un White Paper sulle cripto-attività e qualsiasi comunicazione di marketing sul loro sito web ed essere responsabili dei danni per le informazioni errate contenute nel White Paper;
  • essere conformi alle norme di emissione, rimborsabilità e marketing;
  • emettere i token al valore nominale al ricevimento dei fondi;
  • rimborsare, su richiesta del possessore, i token in qualsiasi momento e al valore nominale;
  • investire i fondi che ricevono in attività sicure a basso rischio nella stessa valuta e depositarli in un conto separato in un ente creditizio;
  • stabilire piani di risanamento e rimborso da utilizzare nel caso in cui non siano in grado di adempiere ai loro obblighi.

L’Autorità bancaria europea (ABE) classifica come «significativi» i token di moneta elettronica e collegati ad attività se sono soddisfatti determinati criteri, quali i loro possessori, il valore o le transazioni superiori a determinati livelli. In questi casi, gli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica sono soggetti a requisiti aggiuntivi e l’ABE assume il ruolo di vigilanza.

I prestatori di servizi per le cripto-attività devono essere:

  • una persona giuridica o una determinata impresa autorizzata dalle rispettive autorità nazionali in qualità di prestatore di servizi per le cripto-attività, con sede legale in uno Stato membro in cui essa esercita almeno una parte dei propri servizi, una gestione effettiva e almeno uno degli amministratori dell’UE; oppure
  • a determinate condizioni un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un operatore di mercato di un’impresa di investimento, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione dell’organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari o un fondo di investimento alternativo.

Gli obblighi per tutti i fornitori di cripto-attività prevedono che essi:

  • agiscano onestamente, in modo corretto e professionale nel migliore interesse dei loro clienti effettivi e potenziali;
  • forniscano ai clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;
  • non inducano in errore deliberatamente o negligentemente i clienti sui vantaggi reali o percepiti delle cripto-attività e li avvisino dei rischi connessi;
  • rendano ben visibili sul proprio sito web i prezzi, i costi, le politiche delle commissioni e l’impatto sul clima e sull’ambiente di ogni cripto-attività;
  • abbiano in atto tutele prudenziali almeno equivalenti a quelle più elevate tra le seguenti:
    • requisiti patrimoniali minimi permanenti di cui all’allegato IV, o
    • un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente;
  • garantiscano che i membri dell’organo di amministrazione siano di buona onorabilità e possiedano le conoscenze, l’esperienza, le competenze e il tempo necessari per svolgere efficacemente i loro compiti;
  • attuino politiche e procedure per prevenire qualsiasi riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati;
  • mantengano le cripto-attività e i fondi dei clienti separati da altri beni e non li utilizzino per proprio conto;
  • istituiscano e mantengano procedure efficaci e trasparenti per gestire i reclami dei clienti in modo rapido, equo e coerente;
  • mantengano e attuino una politica efficace per individuare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse;
  • adottino tutte le misure ragionevoli per evitare qualsiasi rischio in caso di esternalizzazione di attività;
  • elaborino, se necessario, un piano di liquidazione ordinata delle loro attività.

Le norme specifiche riguardano:

  • acquisizione di emittenti di token collegati ad attività e prestatori di servizi per le cripto-attività;
  • misure per prevenire e vietare gli abusi di mercato, come l’abuso di informazioni privilegiate e l’uso improprio delle informazioni privilegiate;
  • i poteri e i ruoli delle autorità nazionali, dell’ABE e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Il regolamento non si applica a:

La Commissione europea presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea in varie fasi una volta applicato il regolamento per quanto concerne:

  • gli ultimi sviluppi sulle cripto-attività (dopo 18 mesi);
  • la valutazione intermedia del regolamento (dopo 24 mesi);
  • l’applicazione del regolamento (dopo 48 mesi).

La Commissione ha inoltre il potere di adottare atti delegati e di esecuzione.

L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, presenta una relazione pubblica al Parlamento e al Consiglio, dodici mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento e successivamente ogni anno, sull’applicazione della legislazione e sugli sviluppi nei mercati delle cripto-attività.

Punto di accesso unico europeo

Il regolamento di modifica (UE) 2023/2869 integra nel regolamento (UE) 2023/1114 un nuovo articolo relativo all’accessibilità delle informazioni sul punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito dal regolamento (UE) 2023/2859 (si veda la sintesi). L’ESAP fornirà l’accesso a informazioni pubbliche di carattere finanziario e di sostenibilità sulle imprese e sui prodotti di investimento dell’Unione. A partire dal , quando verranno rese pubbliche le informazioni richieste ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, l’atto di modifica imporrà all’emittente, all’offerente o alla persona che richiede l’ammissione alla negoziazione di presentare tali informazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta competente allo scopo di renderli accessibili sull’ESAP. Il regolamento di modifica stabilisce inoltre le condizioni che tali informazioni devono soddisfare.

Il regolamento (UE) 2023/1114 modifica:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Entrerà in vigore il . Tuttavia, le norme sui token collegati ad attività (titolo III) e sui token di moneta elettronica (titolo IV) si applicano dal .

CONTESTO

  • La normativa è volta a fornire chiarezza e certezza giuridica agli emittenti e ai fornitori di cripto-attività. Mira a rafforzare l’innovazione preservando la stabilità finanziaria e proteggendo gli investitori dai rischi.
  • Fa parte del pacchetto sulla finanza digitale adottato dalla Commissione nel settembre 2020. Il pacchetto rafforza le norme anti-riciclaggio di denaro e di lotta contro il finanziamento del terrorismo dell’Unione, comprese le norme relative alle informazioni che accompagnano i trasferimenti di denaro.

TERMINI CHIAVE

  1. Offerente. Una persona fisica o giuridica, o un’altra impresa, o l’emittente, che offre cripto-attività al pubblico.
  2. Persona giuridica. Una persona fisica, una società o qualsiasi altra entità giuridica titolare di diritti e obblighi giuridici.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del , pag. 40).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/114 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

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