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Accordo sul reciproco riconoscimento UE — Svizzera (ARR)

SINTESI DI:

Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Decisione 2002/309/CE Euratom sulla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

L’accordo sul reciproco riconoscimento (ARR)1 intende promuovere gli scambi di merci tra la Comunità Europea (ora UE) e la Svizzera, rimuovendo alcuni ostacoli tecnici. Ai sensi dell’accordo bilaterale concordato dai paesi dell’UE il , l’UE e la Svizzera accettano i risultati della valutazione di conformità2 che ciascuno dei due svolge per i prodotti industriali specificati. È un accordo globale basato sull’equivalenza della legislazione svizzera e quella dell’UE. Esso riguarda il riconoscimento delle valutazioni di conformità a prescindere dall’origine dei prodotti, ad eccezione del capitolo 15 sui prodotti medicinali, le ispezioni sulle buone pratiche di fabbricazione e la certificazione delle partite. Questo tipo di accordo ARR viene solitamente denominato «accordo ARR rafforzato». Tuttavia, il caso della Svizzera è del tutto particolare.

La decisione adotta l’accordo sul reciproco riconoscimento: come parte di un pacchetto di sette accordi con la Svizzera.

PUNTI CHIAVE

L’accordo contempla i seguenti settori merceologici:

  • macchine
  • dispositivi di protezione individuale
  • giocattoli
  • dispositivi medici
  • apparecchi a gas e caldaie
  • recipienti a pressione
  • apparecchiature terminali di radio e di telecomunicazione
  • apparecchi e sistemi di protezione in atmosfera potenzialmente esplosiva
  • materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica
  • macchine e materiali per cantieri
  • strumenti di misura e imballaggi preconfezionati
  • veicoli a motore
  • trattori agricoli o forestali
  • buona pratica di laboratorio (good laboratory practice)
  • ispezioni della buona pratica di fabbricazione (good manufacturing practice, gmp) e certificazione delle partite dei medicinali
  • prodotti da costruzione
  • apparecchi per il sollevamento
  • biocidi
  • impianti a fune
  • esplosivi per uso civile

Principali caratteristiche dell’accordo:

  • la reciproca accettazione da parte dell’UE e della Svizzera di rapporti, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità3 riconosciuti;
  • il reciproco riconoscimento delle dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai requisiti dell’altra parte, così come alla legislazione dell’UE;
  • le due parti garantiscono che le autorità designatrici4 siano investite del potere e delle competenze necessarie per designare gli organismi di valutazione della conformità o di revocare, di sospendere o di riconfermare gli organismi di valutazione della conformità;
  • le parti condividono le informazioni relative alle procedure utilizzate per accertarsi della conformità degli organismi di valutazione con i principi generali di designazione previsti dall’accordo;
  • in circostanze eccezionali, ciascuna parte ha diritto a contestare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità proposti dall’altra parte;
  • le parti condividono le informazioni sull’attuazione e l’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
  • per ottenere le informazioni necessarie all’esecuzione delle necessarie verifiche sui prodotti, l’autorità competente può inoltre:
    • rivolgersi alle autorità competenti dell’altra parte;
    • mettersi in contatto diretto con il fabbricante; oppure
    • se del caso, mettersi in contatto diretto con il mandatario del fabbricante stabilito sul territorio dell’altra parte.

Il presente Accordo è entrato solo successivamente alla ratifica di tutti i sette accordi tra l’Unione europea e la Svizzera:

DA QUANDO VIENE APPLICATO L’ACCORDO?

L’accordo è entrato in vigore il .

CONTESTO

Nella loro risoluzione del , i governi dell’UE hanno accettato i principi degli accordi ARR. Il , hanno autorizzato la Commissione europea a negoziare accordi di reciproco riconoscimento per conto dell’UE con taluni paesi extra UE.

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Accordo sul reciproco riconoscimento: un accordo internazionale in cui due o più paesi riconoscono i risultati delle valutazioni di conformità dell’altro paese.
  2. Valutazione di conformità: la procedura in cui un prodotto, prima di poter essere commercializzato, viene testato, ispezionato e certificato allo scopo di garantirne la conformità con la legislazione rilevante.
  3. Organismi di valutazione della conformità: determinano la conformità di un prodotto con i requisiti normativi e legislativi rilevanti.
  4. Autorità designatrice: autorità nazionale con il potere legale di designare o di revocare, di sospendere o di riconfermare gli organismi di valutazione della conformità.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU L 114 del , pag. 369).

Le modifiche successive dell’accordo sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata valore unicamente documentale.

Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del , relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del , pag. 1).

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