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Acquisire un segreto commerciale è considerato lecito se è ottenuto mediante:
L’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi leciti nella misura in cui siano richiesti o autorizzati dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale.
L’acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita qualora compiuta in uno dei seguenti modi:
L’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che:
L’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano altresì illeciti qualora un soggetto sia a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale è stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che lo utilizzava o lo divulgava illecitamente.
La direttiva prevede che non siano applicate le misure, le procedure e gli strumenti da essa previsti, qualora la presunta acquisizione, utilizzo o divulgazione del segreto commerciale siano avvenuti in uno dei casi seguenti:
I paesi dell’UE devono prevedere le misure, le procedure e gli strumenti di tutela per garantire la disponibilità di azioni civili riparatorie1 contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali.
Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela devono essere:
La durata della prescrizione non deve superare i sei anni.
I detentori del segreto commerciale possono richiedere l’applicazione degli strumenti di tutela2 in caso di acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti di detto segreto commerciale, che possono comprendere:
Dal . I paesi dell’UE devono integrarla nel proprio diritto nazionale entro il .
Per ulteriori informazioni, consultare:
Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del , pagg. 1-18)
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