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Accordo tra l’Unione europea e le Filippine sui servizi aerei

 

SINTESI DI:

Accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l’Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine

Decisione (UE) 2018/2003 — relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l’Unione europea e la Repubblica delle Filippine

Decisione (UE) 2019/825 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione dell’accordo di tra l’Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti dei servizi aerei

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLE DECISIONI?

Alcuni aspetti dei precedenti accordi bilaterali sui servizi aerei tra i singoli Stati membri e le Filippine erano contrari al diritto dell’Unione europea (Unione). L’accordo li allinea al diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda:

  • diritti di traffico
  • sicurezza
  • tassazione del carburante
  • norme in materia di concorrenza.

La decisione del 2016 approva la firma dell’accordo e lo applica in via provvisoria a nome dell’Unione. La decisione del 2019 conclude ufficialmente l’accordo a nome dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Diritti di traffico e designazione e autorizzazione dei vettori aerei

I precedenti accordi bilaterali sui servizi aerei con le Filippine coinvolgevano Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia e Svezia. I termini di questo accordo a livello dell’Unione sostituiscono le norme corrispondenti (individualmente citate negli allegati) su quanto segue:

  • designazione di un vettore aereo da parte di un paese dell’Unione;
  • autorizzazione e permessi concessi dalle Filippine;
  • rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o dei permessi del vettore aereo.

Quando un paese dell’Unione designa un vettore aereo, le Filippine rilasciano gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

  • il vettore sia stabilito nel paese dell’Unione e sia in possesso di una licenza dii esercizio in base al regolamento (CE) n. 1008/2008 (si veda la sintesi);
  • il paese dell’Unione che rilascia la licenza eserciti i controlli regolamentari e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente identificata;
  • il vettore aereo appartenga tramite partecipazione maggioritaria a paesi dell’Unione (o all’Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia o alla Svizzera) o ai loro cittadini e sia da questi effettivamente controllato.

Le Filippine possono rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi se tali condizioni non sono soddisfatte o se il vettore aereo eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un altro accordo bilaterale già autorizzato.

Le Filippine esercitano tali diritti senza discriminare i vettori aerei in base alla loro nazionalità.

Sicurezza

Se un paese dell’Unione designa un vettore aereo che è regolamentato da un altro paese dell’Unione, le norme di sicurezza si applicano ugualmente.

Tassazione del carburante

Nessuna delle disposizioni contenute negli accordi bilaterali preesistenti (elencate nell’allegato), osta a che un paese dell’Unione imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, dazi, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalle Filippine che operano interamente all’interno dell’Unione.

Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

Nessuna delle disposizioni contenute negli accordi bilaterali pre-esistenti (elencate all’allegato) richiede o favorisce l’adozione di accordi, decisioni o pratiche che:

  • impediscano, falsino o limitino la concorrenza;
  • rafforzino gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o
  • deleghino a operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscano, falsino o limitino la concorrenza.

Le disposizioni contenute negli accordi pre-esistenti che siano incompatibili con tali norme sulla concorrenza non sono applicate

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento di comune accordo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è stato applicato in via provvisoria dal 20 settembre 2016. È entrato in vigore il 14 maggio 2019.

CONTESTO

L’accordo fa parte della politica estera dell’Unione in materia di aviazione ed è collegato alla strategia europea per l’aviazione.

Si veda anche:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l’Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 3).

Le successive modifiche all’accordo sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione (UE) 2018/2003 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l’Unione europea e la Repubblica delle Filippine (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (UE) 2019/825 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti dei servizi aerei (GU L 137 del 23.5.2019, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni— Una strategia per l’aviazione in Europa [COM(2015) 598 final, del 7.12.2015].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — La politica estera dell’UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future [COM(2012) 556 final, del 27.9.2012].

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 13.10.2020

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