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Alcuni aspetti dei precedenti accordi bilaterali sui servizi aerei tra i singoli Stati membri e le Filippine erano contrari al diritto dell’Unione europea (Unione). L’accordo li allinea al diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda:
La decisione del 2016 approva la firma dell’accordo e lo applica in via provvisoria a nome dell’Unione. La decisione del 2019 conclude ufficialmente l’accordo a nome dell’Unione.
Diritti di traffico e designazione e autorizzazione dei vettori aerei
I precedenti accordi bilaterali sui servizi aerei con le Filippine coinvolgevano Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia e Svezia. I termini di questo accordo a livello dell’Unione sostituiscono le norme corrispondenti (individualmente citate negli allegati) su quanto segue:
Quando un paese dell’Unione designa un vettore aereo, le Filippine rilasciano gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
Le Filippine possono rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi se tali condizioni non sono soddisfatte o se il vettore aereo eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un altro accordo bilaterale già autorizzato.
Le Filippine esercitano tali diritti senza discriminare i vettori aerei in base alla loro nazionalità.
Sicurezza
Se un paese dell’Unione designa un vettore aereo che è regolamentato da un altro paese dell’Unione, le norme di sicurezza si applicano ugualmente.
Tassazione del carburante
Nessuna delle disposizioni contenute negli accordi bilaterali preesistenti (elencate nell’allegato), osta a che un paese dell’Unione imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, dazi, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalle Filippine che operano interamente all’interno dell’Unione.
Compatibilità con le norme in materia di concorrenza
Nessuna delle disposizioni contenute negli accordi bilaterali pre-esistenti (elencate all’allegato) richiede o favorisce l’adozione di accordi, decisioni o pratiche che:
Le disposizioni contenute negli accordi pre-esistenti che siano incompatibili con tali norme sulla concorrenza non sono applicate
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento di comune accordo.
L’accordo è stato applicato in via provvisoria dal 20 settembre 2016. È entrato in vigore il 14 maggio 2019.
L’accordo fa parte della politica estera dell’Unione in materia di aviazione ed è collegato alla strategia europea per l’aviazione.
Si veda anche:
Accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l’Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 3).
Le successive modifiche all’accordo sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione (UE) 2018/2003 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l’Unione europea e la Repubblica delle Filippine (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Decisione (UE) 2019/825 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti dei servizi aerei (GU L 137 del 23.5.2019, pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni— Una strategia per l’aviazione in Europa [COM(2015) 598 final, del 7.12.2015].
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — La politica estera dell’UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future [COM(2012) 556 final, del 27.9.2012].
Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 13.10.2020