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Accordo sul reciproco riconoscimento UE — Giappone (ARR)

SINTESI DI:

Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone

Decisione 2001/747/CE relativa alla conclusione dell’accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

L’accordo sul reciproco riconoscimento (ARR)1 intende promuovere gli scambi di merci tra l’UE e il Giappone, rimuovendo alcuni ostacoli tecnici. Nel quadro dell’accordo bilaterale approvato dai governi dell’UE il , l’UE e il Giappone accettano le valutazioni di conformità2 che ciascuno dei due svolge per i prodotti industriali specificati.

La decisione adotta l’ARR con il Giappone per conto dell’UE.

PUNTI CHIAVE

L’accordo contempla i seguenti settori:

  • terminali di telecomunicazioni e apparecchiature radio;
  • prodotti elettrici;
  • buona pratica di laboratorio per i prodotti chimici;
  • buona pratica di fabbricazione per medicinali.

L’accordo:

  • consente alle aziende dell’UE di fare testare e certificare i loro prodotti, che devono rispettare i requisiti vigenti in Giappone, all’interno dell’UE e di esportarli sul mercato giapponese e viceversa;
  • elenca la legislazione, i regolamenti e le norme amministrative che l’accordo contempla per ciascun settore;
  • definisce le condizioni per l’accettazione reciproca dei risultati delle valutazioni della conformità;
  • indica le procedure da seguire per la designazione degli organismi di valutazione della conformità3 dell’UE e del Giappone per ciascun settore;
  • richiede alle autorità dell’UE e del Giappone di controllare, ispezionare e monitorare gli organismi di valutazione della conformità designati per assicurarsi che svolgano correttamente il proprio lavoro;
  • prevede la sospensione di un organismo di valutazione della conformità designato;
  • istituisce un comitato misto composto da rappresentati dell’UE e giapponesi avente l’incarico di affrontare le problematiche che possono nascere nel quadro dell’accordo.

DA QUANDO SI APPLICA L’ACCORDO?

Si applica dal .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Accordo sul reciproco riconoscimento: un accordo internazionale in cui due o più paesi riconoscono i risultati delle valutazioni della conformità dell’altro paese.
  2. Valutazione di conformità: la procedura in cui un prodotto, prima di poter essere commercializzato, viene testato, ispezionato e certificato allo scopo di garantirne la conformità con la legislazione rilevante.
  3. Organismi di valutazione della conformità: determinano la conformità di un prodotto con i requisiti normativi e legislativi rilevanti.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone (GU L 284 del , pag. 3).

Decisione Decisione 2001/747/CE del Consiglio, del , relativa alla conclusione dell’accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone (GU L 284 del , pag. 1).

Le modifiche successive alla decisione 2001/747/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha valore unicamente documentale.

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